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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/12/2025, n. 3332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3332 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella controversia previdenziale, promossa da
Parte_1
Con l'avv. Cardanobile ricorrente contro con l'avv. Battiato CP_1
convenuto avente ad oggetto: indebito
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 5.7.25 la parte ricorrente chiedeva accertarsi che l' CP_1
avesse illegittimamente trattenuto dalla propria pensione l'irpef stante la spettanza quale vittima del dovere dell'esonero dall'irpef sui trattamenti pensionistici, per errore non applicato dall'istituto previdenziale.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva dichiararsi il difetto di giurisdizione in CP_1
favore del giudice adito nonché rigettarsi la domanda.
Alla udienza odierna il giudice, istruita documentalmente la causa, decideva come da infrascritto dispositivo.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Osserva, in primo luogo, questo Giudice che la giurisdizione è certamente del giudice ordinario e segnatamente del giudice del lavoro.
E' noto a questo Tribunale l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti, quale giudice della pensione, e non alla giurisdizione del giudice del rapporto di impiego, la controversia sulla domanda del dipendente pubblico già in quiescenza che è volta ad incidere sulla quantificazione del trattamento di pensione (Cass. SU Sentenza n. 10131 del
20/06/2012, Cass. Sez. U Sentenza n. 24670 del 08/10/2018). Tuttavia il ricorrente non ha contestato l'ammontare della pensione per mancata e/o errata valutazione di emolumenti che la compongono, ma ha chiesto l'accertamento e la conseguente dichiarazione del diritto all'esenzione fiscale sulla sua pensione, quale beneficio assistenziale riservato anche agli equiparati alle vittime del dovere”. In altri termini nel presente giudizio il petitum sostanziale è la dichiarazione del diritto a uno dei benefici assistenziali previsti in favore delle vittime del dovere (esenzione fiscale sulle pensioni di cui all'art.1, comma 211, L 232/2016) e in materia la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “In relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della l. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 l. cit., o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con la P.A. un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale” (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 8982 del 11/04/2018). D'altro canto, con riferimento specifico al caso di specie, la
Suprema Corte ha altresì affermato che anche in riferimento a controversie aventi ad oggetto il beneficio dell'esenzione dall'IRPEF delle somme erogate a titolo di pensione, previsto dall'art. 2 della legge n. 407/1998 e dall'art. 3 della legge n.
206/2004, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario avendo il legislatore inteso derogare alle norme sulla attribuzione della giurisdizione ad autorità giurisdizionali diverse dal giudice ordinario (Cass. Sez. U, Sentenza n. 17078 del 08/08/2011). La circostanza che l'accoglimento della domanda proposta dall'originario ricorrente possa comportare un effetto riflesso sulla misura del trattamento pensionistico, non sposta la questione principale, ossia che il petitum sostanziale debba individuarsi nella richiesta di riconoscimento del diritto al beneficio dell'esenzione fiscale in favore di una vittima del dovere, che, in quanto tale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
Venendo al merito della causa l' ritiene che il regime di esenzione fiscale in CP_1
argomento è applicabile limitatamente ai trattamenti pensionistici erogati in favore dell'interessato a causa dello svolgersi di fatti ed eventi per i quali viene certificato lo status di vittima del dovere o equiparato, mentre, con successivi messaggi n. 3274 del
10/8/2017 e n. 2935 del 23/07/2020, l' ha posto un ulteriore condizione per gli CP_2
equiparati a vittima del dovere e cioè che l'esenzione fiscale spetta ai soli trattamenti pensionistici di privilegio correlati all'evento che ha dato luogo al riconoscimento dello stato di equiparato.
Trattasi di argomentazioni che questo Giudice non ritiene condivisibili alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 15056/2024, che ha deciso in ordine al ricorso proposto dall , rispetto al quale l' Parte_2 CP_1
aveva presentato ricorso incidentale adesivo, e le cui argomentazioni di seguito sinteticamente si riportano: a) in materia fiscale, alcuni dei benefici sui trattamenti pensionistici previsti dalle norme in tema di vittime del terrorismo sono stati estesi dall'art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016, a decorrere dall'1/01/2017; in particolare la disposizione ha esteso (entrambi) i benefìci fiscali di cui all'art. 2, commi 5 e 6, della l. n. 407/1998, e quelli di cui all'art. 3, comma 2, della l. n. 206/2004, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi;
b) l'art. 1, comma 211, cit. prevede, in primo luogo, l'estensione dei benefici “ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n, 302, all'art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre
2005, n. 266”, tuttavia dato che né la l. n. 466/1980 né la l. n. 302/1990 né, infine,
l'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266/2005, prevedono alcun trattamento pensionistico ma regolano la nozione di vittime del dovere, gli istituti della cd. speciale elargizione e dell'assegno vitalizio nonché altri benefici, come l'esenzione dai ticket sanitari o il diritto di assunzione presso le pp.aa., deve evidentemente ritenersi che i richiami normativi operati siano funzionali esclusivamente a delimitare l'ambito dei destinatari dell'estensione e non dei trattamenti pensionistici beneficiati;
c) la lettera dell'art. 1, comma 211, cit. estende i benefici a tutti i
“trattamenti pensionistici”, senza indicare alcuna necessaria correlazione della pensione con l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere: né alcun argomento in tal senso si ricava dalle norme regolative dei benefici estesi, in particolare dall'art. 3, comma 2, della l. n. 206/2004; La prima estensione
(operata dal richiamo all'art. 2, commi 5 e 6, della l. n. 407/1998) riguarda l'esenzione dall'Irpef: - del trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti;
- delle pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, della stessa legge, che siano anche titolari dell'assegno di superinvalidità di cui all'articolo 100 del d.P.R. n. 1092/1973; la seconda estensione (quella della misura dell'art. 3, comma 2, della l. n. 206/2004 e che è la disposizione pertinente al caso di specie) riguarda “la pensione maturata ai sensi del comma 1” che “è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF)”, ed è pacifico che anche in tal caso non vi sia un riferimento, ai fini dell'esenzione, al fatto che si tratti di pensione correlata al fatto che ha dato luogo al riconoscimento dello status;
d) del resto il comma 1 dell'art. 3 della l. n. 206/2004, richiamato dal comma 2, nella formulazione dovuta alla novella operata dall'art. 1, commi 794 e 795, della l. n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, prevede che
“A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata,
l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente”: l'aumento figurativo dell'anzianità, ulteriore e diverso beneficio rispetto all'esenzione Irpef, anche in tal caso non è relativo alla pensione maturata a seguito dell'evento lesivo. Dunque, deve concludersi, alla stregua delle riportate argomentazioni, che il beneficio dell'esenzione fiscale spetti su tutti i trattamenti pensionistici goduti dal soggetto equiparato a vittima del dovere, e non soltanto con riguardo alla pensione privilegiata.
Pertanto il ricorso deve essere accolto con condanna dell a ripetere quanto CP_1
illegittimamente trattenuto sul trattamento pensionistico in godimento al ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiarato il diritto all'esonero dall'irpef sul trattamento pensionistico in godimento al ricorrente, condanna l' a ripetere quanto CP_1
illegittimamente a tale titolo finora trattenuto;
• rigetta il ricorso per il resto;
• condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che CP_1
liquida in complessivi € 3000,00, oltre iva e cpa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Taranto, 15.12.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella controversia previdenziale, promossa da
Parte_1
Con l'avv. Cardanobile ricorrente contro con l'avv. Battiato CP_1
convenuto avente ad oggetto: indebito
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 5.7.25 la parte ricorrente chiedeva accertarsi che l' CP_1
avesse illegittimamente trattenuto dalla propria pensione l'irpef stante la spettanza quale vittima del dovere dell'esonero dall'irpef sui trattamenti pensionistici, per errore non applicato dall'istituto previdenziale.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva dichiararsi il difetto di giurisdizione in CP_1
favore del giudice adito nonché rigettarsi la domanda.
Alla udienza odierna il giudice, istruita documentalmente la causa, decideva come da infrascritto dispositivo.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Osserva, in primo luogo, questo Giudice che la giurisdizione è certamente del giudice ordinario e segnatamente del giudice del lavoro.
E' noto a questo Tribunale l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti, quale giudice della pensione, e non alla giurisdizione del giudice del rapporto di impiego, la controversia sulla domanda del dipendente pubblico già in quiescenza che è volta ad incidere sulla quantificazione del trattamento di pensione (Cass. SU Sentenza n. 10131 del
20/06/2012, Cass. Sez. U Sentenza n. 24670 del 08/10/2018). Tuttavia il ricorrente non ha contestato l'ammontare della pensione per mancata e/o errata valutazione di emolumenti che la compongono, ma ha chiesto l'accertamento e la conseguente dichiarazione del diritto all'esenzione fiscale sulla sua pensione, quale beneficio assistenziale riservato anche agli equiparati alle vittime del dovere”. In altri termini nel presente giudizio il petitum sostanziale è la dichiarazione del diritto a uno dei benefici assistenziali previsti in favore delle vittime del dovere (esenzione fiscale sulle pensioni di cui all'art.1, comma 211, L 232/2016) e in materia la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “In relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della l. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 l. cit., o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con la P.A. un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale” (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 8982 del 11/04/2018). D'altro canto, con riferimento specifico al caso di specie, la
Suprema Corte ha altresì affermato che anche in riferimento a controversie aventi ad oggetto il beneficio dell'esenzione dall'IRPEF delle somme erogate a titolo di pensione, previsto dall'art. 2 della legge n. 407/1998 e dall'art. 3 della legge n.
206/2004, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario avendo il legislatore inteso derogare alle norme sulla attribuzione della giurisdizione ad autorità giurisdizionali diverse dal giudice ordinario (Cass. Sez. U, Sentenza n. 17078 del 08/08/2011). La circostanza che l'accoglimento della domanda proposta dall'originario ricorrente possa comportare un effetto riflesso sulla misura del trattamento pensionistico, non sposta la questione principale, ossia che il petitum sostanziale debba individuarsi nella richiesta di riconoscimento del diritto al beneficio dell'esenzione fiscale in favore di una vittima del dovere, che, in quanto tale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
Venendo al merito della causa l' ritiene che il regime di esenzione fiscale in CP_1
argomento è applicabile limitatamente ai trattamenti pensionistici erogati in favore dell'interessato a causa dello svolgersi di fatti ed eventi per i quali viene certificato lo status di vittima del dovere o equiparato, mentre, con successivi messaggi n. 3274 del
10/8/2017 e n. 2935 del 23/07/2020, l' ha posto un ulteriore condizione per gli CP_2
equiparati a vittima del dovere e cioè che l'esenzione fiscale spetta ai soli trattamenti pensionistici di privilegio correlati all'evento che ha dato luogo al riconoscimento dello stato di equiparato.
Trattasi di argomentazioni che questo Giudice non ritiene condivisibili alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 15056/2024, che ha deciso in ordine al ricorso proposto dall , rispetto al quale l' Parte_2 CP_1
aveva presentato ricorso incidentale adesivo, e le cui argomentazioni di seguito sinteticamente si riportano: a) in materia fiscale, alcuni dei benefici sui trattamenti pensionistici previsti dalle norme in tema di vittime del terrorismo sono stati estesi dall'art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016, a decorrere dall'1/01/2017; in particolare la disposizione ha esteso (entrambi) i benefìci fiscali di cui all'art. 2, commi 5 e 6, della l. n. 407/1998, e quelli di cui all'art. 3, comma 2, della l. n. 206/2004, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi;
b) l'art. 1, comma 211, cit. prevede, in primo luogo, l'estensione dei benefici “ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n, 302, all'art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre
2005, n. 266”, tuttavia dato che né la l. n. 466/1980 né la l. n. 302/1990 né, infine,
l'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266/2005, prevedono alcun trattamento pensionistico ma regolano la nozione di vittime del dovere, gli istituti della cd. speciale elargizione e dell'assegno vitalizio nonché altri benefici, come l'esenzione dai ticket sanitari o il diritto di assunzione presso le pp.aa., deve evidentemente ritenersi che i richiami normativi operati siano funzionali esclusivamente a delimitare l'ambito dei destinatari dell'estensione e non dei trattamenti pensionistici beneficiati;
c) la lettera dell'art. 1, comma 211, cit. estende i benefici a tutti i
“trattamenti pensionistici”, senza indicare alcuna necessaria correlazione della pensione con l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere: né alcun argomento in tal senso si ricava dalle norme regolative dei benefici estesi, in particolare dall'art. 3, comma 2, della l. n. 206/2004; La prima estensione
(operata dal richiamo all'art. 2, commi 5 e 6, della l. n. 407/1998) riguarda l'esenzione dall'Irpef: - del trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti;
- delle pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, della stessa legge, che siano anche titolari dell'assegno di superinvalidità di cui all'articolo 100 del d.P.R. n. 1092/1973; la seconda estensione (quella della misura dell'art. 3, comma 2, della l. n. 206/2004 e che è la disposizione pertinente al caso di specie) riguarda “la pensione maturata ai sensi del comma 1” che “è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF)”, ed è pacifico che anche in tal caso non vi sia un riferimento, ai fini dell'esenzione, al fatto che si tratti di pensione correlata al fatto che ha dato luogo al riconoscimento dello status;
d) del resto il comma 1 dell'art. 3 della l. n. 206/2004, richiamato dal comma 2, nella formulazione dovuta alla novella operata dall'art. 1, commi 794 e 795, della l. n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, prevede che
“A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata,
l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente”: l'aumento figurativo dell'anzianità, ulteriore e diverso beneficio rispetto all'esenzione Irpef, anche in tal caso non è relativo alla pensione maturata a seguito dell'evento lesivo. Dunque, deve concludersi, alla stregua delle riportate argomentazioni, che il beneficio dell'esenzione fiscale spetti su tutti i trattamenti pensionistici goduti dal soggetto equiparato a vittima del dovere, e non soltanto con riguardo alla pensione privilegiata.
Pertanto il ricorso deve essere accolto con condanna dell a ripetere quanto CP_1
illegittimamente trattenuto sul trattamento pensionistico in godimento al ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiarato il diritto all'esonero dall'irpef sul trattamento pensionistico in godimento al ricorrente, condanna l' a ripetere quanto CP_1
illegittimamente a tale titolo finora trattenuto;
• rigetta il ricorso per il resto;
• condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che CP_1
liquida in complessivi € 3000,00, oltre iva e cpa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Taranto, 15.12.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE