CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 831/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RAMPULLA RITA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 1633/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 18588445 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. n. 1633/2025 Ricorrente_1 come in atti rappresentata e difesa, propone ricorso
contro
Area Srl - 02971560046 avverso l' Avviso di Intimazione n. 18588445 TARI 2016.
Eccepisce la mancata notifica dell'atto di accertamento nonchè la prescrizione e la decadenza della pretesa creditoria per l'anno 2016.
La parte resistente, nel costituirsi nel presente giudizio, ha dichiarato di avere annullato l'atto chiedendo l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che la parte resistente ha comunicato di avere annullato l'atto impugnato chiedendo l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ritiene il Giudice che il ricorso debba essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere:
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina Sez. 8, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Mesina lì 15.01.2026.
Il Giudice Monocratico
Dott.ssa Rita Rampulla
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RAMPULLA RITA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 1633/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 18588445 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. n. 1633/2025 Ricorrente_1 come in atti rappresentata e difesa, propone ricorso
contro
Area Srl - 02971560046 avverso l' Avviso di Intimazione n. 18588445 TARI 2016.
Eccepisce la mancata notifica dell'atto di accertamento nonchè la prescrizione e la decadenza della pretesa creditoria per l'anno 2016.
La parte resistente, nel costituirsi nel presente giudizio, ha dichiarato di avere annullato l'atto chiedendo l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che la parte resistente ha comunicato di avere annullato l'atto impugnato chiedendo l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ritiene il Giudice che il ricorso debba essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere:
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina Sez. 8, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Mesina lì 15.01.2026.
Il Giudice Monocratico
Dott.ssa Rita Rampulla