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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/11/2025, n. 4689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4689 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1478/2023
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 20.11.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito dell'udienza del 20.11.2025 trattata con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al numero 1478 del R.G. dell'anno 2023 vertente
T R A
(P. IVA ), con sede in PA ES (SA) alla via Parte_1 P.IVA_1
S.S.18 Km 89+600, Località Cerro, s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.
[...]
, (C.F.: , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Parte_2 C.F._1
RI NO presso il cui studio professionale, in PA ES (SA) alla via Magna Graecia n.
121, elettivamente domicilia;
- attrice -
e
, (C.F. ), nato a [...] il [...], titolare Controparte_1 C.F._2 dell'Azienda agricola GG di GE GG (P.IVA con sede in PA ES P.IVA_2
(SA) alla via Varolato n.61, rappresentata e difesa dall' avv. Manuela Maio, in forza della procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito in Salerno alla via Calata S. Vito n.18;
- Convenuto -
OGGETTO: risoluzione del contratto per inadempimento – restituzione di somme versate - risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, verbali d'udienza, note conclusionali. pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, il sig. , titolare dell'Azienda agricola GG, assumendo: - Controparte_1 che nel marzo 2022 le due società si accordavano affinché la ditta cedesse latte vaccino crudo da CP_1 lei prodotto alla soc. , esercente l'attività di produzione di derivati del latte, con prezzo pattuito Parte_1 pari ad € 0,50 per litro, oltre iva al 10%; - che in esecuzione del contratto, l'Azienda RI GG forniva le quantità di latte vaccino crudo come di seguito specificate: 1) nel mese di marzo 2022, Litri
3.367, come da fattura differita n. 16 del 07.04.2022 emessa dall'Azienda RI GG (allegato n.
4.a e allegato n.
4.b); 2) nel mese di aprile 2022, Litri 12.697, come da fattura differita n. 17 del 30.04.2022 emessa dall'Azienda RI GG (allegato n.
4.c e allegato n.
4.d); 3) nel mese di maggio 2022, Litri
12.822, come da fattura differita n. 19 del 31.05.2022 emessa dall'Azienda RI GG (allegato n.
4.e e allegato n.
4.f); 4) nel mese di giugno 2022, Litri 368, come da fattura differita n. 21 del 01.06.2022 emessa dall'Azienda RI GG (allegato n.
4.g e allegato n.
4.h); conferendo complessivamente
Litri 29.254; - che sulla base del prezzo concordato, il corrispettivo dovuto sarebbe stato pari ad €
14.627,00, oltre iva, per un complessivo importo, iva compresa, di € 16.089,70, ma la Parte_1 effettuava pagamenti, parte a saldo delle fatture emesse, parte in anticipazione delle fatture da
[...] eseguirsi, per € 30.841,50 alle date e con la modalità di seguito specificate: 1) alla data del 30.03.2022, la somma di € 3.500,00, a mezzo di assegno bancario n. 4611788-12 tratto sulla Banca di Credito Cooperativo di PA ES e SE (allegato n. 5); 2) alla data del 05.04.2022, la somma di € 3.500,00, a mezzo di assegno bancario n. 4611771-08 tratto sulla Banca di Credito Cooperativo di PA ES e SE
(allegato n. 6); 3) alla data del 13.04.2022, la somma di € 850,00, per contanti (allegato n. 7); 4) alla data del
29.04.2022, la somma di € 12.000,00, a mezzo bonifico bancario effettuato a favore dell'Azienda RI
GG (cfr. allegato n. 8); 5) alla data del 11.05.2022, la somma di € 5.348,50, a mezzo bonifico bancario effettuato a favore dell'Azienda RI GG (cfr allegato n. 9); 6) alla data del 14.05.2022, la somma di € 643,00, per contanti (allegato n. 10); 7) alla data de. 31.05.2022, la somma di € 5.000,00 a mezzo di assegno bancario n. 4611758 tratto sulla Banca di Credito Cooperativo di PA ES e SE
(allegato n. 11); - che in data 30.04.2022 e in data 08.05.2022, l'Azienda RI riceveva dalla Parte_1
corrispettivi in prodotti per il valore totale di €41,80: precisamente €16,80 in data 30.04.2022 ed
[...]
€25,00 in data 08.05.2022; - che i pagamenti in anticipazione venivano effettuati a seguito di richiesta dell'Azienda RI GG, che rappresentava alla società odierna attrice, esigenze di liquidità; - che pertanto essa esponente, invece di pagare l'importo sulla base del prezzo concordato pari ad € 16.089,70, iva compresa, versava somme in eccedenza rispetto alle forniture ricevute per un importo pari ad €
14.751,80, oltre ad € 41,80 quale controvalore in denaro di corrispettivi versati mediante la cessione di prodotti;
- che dopo la consegna effettuata in data 01.06.2022, inopinatamente, l'Azienda RI pagina 2 di 9 non consegnava più alcun quantitativo di latte ed a causa di ciò, la Società esponente si CP_1 approvvigionava di latte vaccino crudo sul mercato presso altri fornitori;
reperiva la materia prima necessaria a non bloccare le produzioni presso la Società Bianca Mu' S.r.l., come da prezzi per litro e per periodo allegati in atti;
- che per effetto della condotta di controparte, l'esponente subiva un danno patrimoniale rappresentato dalla differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivamente pagato agli altri fornitori, moltiplicato per 12.000 litri, considerata come produzione mensile attesa dalla fornitura, arrotondata per difetto;
- di aver in data 19.09.2022, richiesto formalmente alla convenuta, con comunicazione PEC, la restituzione della somma di € 14.751,80 oltre risarcimento del danno, ma senza riscontro ed in data 23.12.2022 veniva trasmesso alla controparte invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014, al quale controparte, con comunicazione PEC del 17.01.2023, riteneva di non aderire. Tanto premesso parte attrice concludeva al fine di: “in via principale, accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'Azienda RI GG di
GG GE, per le ragioni di cui al presente atto e, per l'effetto dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di fornitura di latte vaccino crudo identificato nel presente atto e, per l'effetto, condannare, l'Azienda RI GG
GE in persona del titolare e legale rappresentante OR al pagamento: delle somme indebitamente Controparte_1 trattenute per € 14.793,60; al risarcimento per danno subito per € 11.497,92, volontariamente limitata in € 11.206,40, per un totale complessivo di € 26.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in via subordinata, condannare l'Azienda
RI GG GE in persona del titolare e legale rappresentante OR al pagamento, a titolo di Controparte_1 indennizzo ex art. 2041c.c., al pagamento, di € 14.793,60, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in ogni caso, condannare l'Azienda RI GG GE in persona del titolare e legale rappresentante OR in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e compensi professionali del giudizio, oltre rimborso forfettario e CPA, con applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1-bis del D.M. n. 55/2014”.
Si costituiva il sig. , titolare dell'Azienda RI GG che, contestando Controparte_1 estensivamente l'avverso libello introduttivo siccome nullo, inammissibile, improcedibile e infondato in fatto ed in diritto, concludeva al fine di: “In via preliminare - Accertare e dichiarare nullo l'atto introduttivo di lite a norma dell'art 164 Cpc, siccome assolutamente generico ed indeterminato in ordine agli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente in materia Nel merito - Accertare e dichiarare l'infondatezza delle avverse richieste di risoluzione per inadempimento del contratto di fornitura di latte vaccino crudo, di restituzione delle somma 14.793,60 in quanto in via di eccezione riconvenzione si chiede la compensazione con la somma di € 37.821.12 ancora dovuta in favore del sig.
[...] titolare dell'impresa agricola previo accertamento della stessa e di condanna al risarcimento del danno per CP_1 CP_1
l'importo di € 11.497,92 e per l'effetto rigettare totalmente le domande così proposta dagli attori Parte_1
nei confronti dell'odierno convenuto. - Spese, diritti ed onorari seguono la soccombenza e sono da attribuirsi
[...] al sottoscritto procuratore antistatario. […] - Con riserva di proporre azione giudiziaria separata per recupero del credito residuo vantato dalla Azienda RI GG di GG GE”. pagina 3 di 9 Istauratosi il contraddittorio, il giudice precedente assegnatario della causa, concessi alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e viste le istanze istruttorie, osservato che parte convenuta articolava una prova per testi tendente a dimostrare di aver consegnato a parte attrice una maggiore fornitura di latte, rispetto a quanto dalla stessa affermato in citazione e rilevato che una tale circostanza (una maggiore fornitura di latte) veniva allegata tardivamente, solo con la memoria n. 2 ex art. 183, VI comma, c.p.c., la stessa prova orale - come dedotta - si poneva in evidente contrasto con quanto emergente dalla documentazione versata in atti (d.d.t.) di indiscussa provenienza di parte convenuta, rigetta le istanza istruttorie, e ritenendo la causa di pronta soluzione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14.10.2025.
In seguito, lo scrivente, divenuto assegnatario della causa, rinviava all'udienza del 20.11.2025 per la decisione ex art 281 sexies cpc con autorizzazione al deposito di note conclusionali fino a 15 giorni prima, disponendo la sostituzione della trattazione in presenza con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. entro due giorni prima dell'udienza, accordata, altresì, alle parti la facoltà di depositare memorie conclusionali fino a 15 giorni prima.
Ricostruiti i fatti di causa, occorre soffermarsi preliminarmente sulla eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata da parte convenuta. L'art. 164 c.p.c. prevede che: “[…] La citazione è altresì nulla se è omesso
o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo. […]”. Nel caso di specie, l'atto introduttivo del giudizio specificava sia il petitum sia la causa petendi, individuando il rapporto dedotto in giudizio, i fatti costitutivi e la documentazione giustificativa (fatture, d.d.t., bonifici bancari, estratti conto, assegni ecc.). La giurisprudenza è costante nel ritenere che la nullità ex art. 164 c.p.c. sussista quando la carenza dell'esposizione dei fatti impedisca al convenuto di esercitare il proprio diritto di difesa. Nel caso concreto, l'Azienda RI GG si costituiva articolando compiutamente le proprie difese, pertanto, l'eccezione è infondata e va respinta.
Sulla domanda attorea di accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale del fornitore e, per l'effetto, di risoluzione del contratto, si prospetta quanto segue.
Circa la prova dell'inadempimento di un'obbligazione, costituisce ormai principio consolidato che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per l'adempimento o per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore pagina 4 di 9 eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cass. S.U. n. 13533/01).
Proprio in relazione alla fonte negoziale dedotta dall'attrice, la convenuta ha eccepito la nullità del contratto inter partes per violazione dell'art 3 del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 198 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari. (21G00202)”. Tale decreto, che disciplina i rapporti commerciali nella filiera agroalimentare tra fornitori ed acquirenti di “prodotti agricoli e alimentari”, trova applicazione al caso di specie, riguardando la fornitura di latte.
Invero, l'art. 3 del D.lgs. n. 198/2021, rubricato “principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione”, dispone che: “
1. I contratti di cessione devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti, cui attenersi prima, durante e dopo l'instaurazione della relazione commerciale. I prezzi dei beni forniti tengono conto dei costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter).
2. I contratti di cessione sono conclusi obbligatoriamente mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti ed indicano la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto, le modalità di consegna e di pagamento.
3. L'obbligo della forma scritta può essere assolto con le seguenti forme equipollenti, a condizione che gli elementi contrattuali di cui ai commi 1 e 2 siano concordati tra acquirente e fornitore mediante un accordo quadro: documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti. […]”.
Orbene, nel caso di specie, un accordo verbale di fornitura, stipulato nel 2022 dopo l'entrata in vigore del decreto (15.12.21 ex art 14 del medesimo decreto legislativo) che impone la forma scritta per i contratti agroalimentari, è da considerarsi nullo.
Sebbene il comma 3 dell'art 3 preveda che l'obbligo della forma scritta possa essere assolto con le seguenti forme equipollenti: documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti (che sono stati emessi e prodotti nel caso di specie), la medesima disposizione subordina la suddetta equipollenza alla condizione che gli elementi contrattuali di cui ai commi 1 e 2 siano concordati tra acquirente e fornitore mediante un accordo quadro;
e di questo parte attrice non ha offerto prova per iscritto.
Più in dettaglio, dalle fatture e DDT allegati è evincibile l'accordo inter partes relativamente alla qualità, alle caratteristiche ed al quantitativo di latte ogni volta consegnato ed al prezzo convenuto di 0,50 centesimi al litro;
ma a cagione del difetto di forma scritta del contratto e della mancata prova di un contratto quadro tra le parti, non può trovare applicazione la disciplina del comma 4 del medesimo D. Lgs.
n 198/2021 che prevede la durata minima di un anno del contratto.
pagina 5 di 9 Da tali considerazioni derivano le seguenti conseguenze: innanzitutto è da rigettare la domanda attorea di grave inadempimento del fornitore e di risoluzione per inadempimento del contratto perché il contratto verbale è nullo, e non è stata data prova della durata del medesimo (non potendo trovare applicazione, in assenza almeno di un contratto quadro, del termine di durata di 12 mesi ex art 4 del D. lgs. in commento); donde non è possibile configurare un inadempimento a carico del per aver CP_1 interrotto la fornitura di latte dal mese di giugno 2022 in avanti, non essendo stato convenuto un valido obbligo a suo carico di proseguire le consegne di latte.
In altri termini, era onere ed interesse della parte attrice, avendo necessità di approvvigionarsi costantemente di latte per le proprie esigenze produttive, imporre alla controparte la stipula del contratto scritto in cui venisse formalizzato il prezzo concordato di euro 0,50 al litro e la relativa durata del contratto;
non essendosi adoperata in tal senso e non essendo stata dedotta la durata del contratto, non può ora dolersi dell'inadempimento della controparte per l'interruzione dalla fornitura di latte da giugno 2022 in poi non essendo stata provata la sussistenza di tale obbligazione in capo alla del GG. Pt_3
Naturale conseguenza delle considerazioni appena svolte è il rigetto della domanda di risarcimento del danno ex art 1223 c.c. consistito nel caso di specie dalla differenza del prezzo per litro di latte corrisposto dalla società attrice ad altri fornitori presso i quali si è approvvigionata di latte dopo l'interruzione della fornitura da parte della ditta . CP_1
È invece da accogliere la domanda di ripetizione d'indebito ex art 2033 c.c. proposta da parte attrice in via subordinata nella prima memoria ex art 183 co 6 cpc, supportata da documentazione, allegata in citazione, comprovante l'avvenuto versamento di somme in misura superiore al corrispettivo dovuto per le forniture effettivamente eseguite. Tali pagamenti venivano documentati dalla Società attrice tramite assegni e ricevute ed estratti conto per l'importo indicato in citazione nettamente superiore alla sommatoria degli importi delle fatture e d.d.t. comprovanti i quantitativi di latte effettivamente forniti dalla ditta nel CP_1
2022 fino alla interruzione del rapporto.
In alcuni pagamenti si evidenzia che essi sono stati eseguiti in acconto su forniture di latte, a conferma della circostanza dedotta in citazione secondo cui questi pagamenti anticipati venivano richiesti dalla assumendo la necessità di liquidità. Appare verosimile questa ricostruzione, non CP_2 essendo altrimenti spiegabile il motivo per cui la società attrice eseguisse pagamenti di importo superiore a quello fatturato;
né potendosi profilare una donazione a cagione del rapporto prettamente commerciale tra le due società.
Segnatamente, è provato, da quanto allegato documentalmente, che a fronte di forniture effettive pari ad €16.089,70 (IVA compresa) la abbia versato €30.841,50 oltre €41,80 in Parte_1 prodotti per totali €30.883,30 che eccedevano il valore delle forniture ricevute per la somma di €14.751,80, oltre €41,80 in prodotti. pagina 6 di 9 Le somme versate in eccedenza dalla Società in assenza di un valido titolo Parte_1 contrattuale, a titolo di anticipo ed a fronte di una fornitura di prodotti non eseguita, configurano un pagamento sine causa che dà luogo all'obbligo di restituzione a carico della società convenuta.
L'avvenuto incasso della somma di € 14.793,60, provato per tabulas in ragione di quanto versato in atti, va quindi restituito perché privo di sinallagma contrattuale. Trattandosi di obbligazione pecuniaria, costituisce un debito di valuta che va incrementato solo di interessi legali, non anche di rivalutazione monetaria. In tal senso si richiama ex plutibus il principio enunciata dalla Cassazione in Sentenza n. 14289 del 04/06/2018 “In caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente”; ma la parte attrice non ha provato né dedotto il maggior danno da svalutazione monetaria rispetto agli interessi legali, per cui non si procede a rivalutazione.
Parte convenuta ha sostenuto la inammissibilità dell'actio ex art 2033 c.c. perché formulata con la prima memoria ex art 183 co 6 cpc.; ma tale eccezione è destituita di fondamento. Sin dalla pronuncia della sentenza delle S.U. n 12310/2015 si è consolidato l'orientamento a mente del quale “La modificazione della domanda, consentita dall'art. 183, comma 6, c.p.c., può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa
("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero
l'allungamento dei tempi processuali” (in tali termini ex pluribus dopo la pronuncia delle S.U. si cita anche Cass.
Ordinanza n. 4322 del 14/02/2019). La pronuncia delle S.U. ha avallato l'orientamento precedente che ha ben illustrato la distinzione tra mutatio libelli, inammissibile, ed emendatio libelli, ammissibile se formulata con la memoria I termine ex art 183 co 6 cpc in ragione del contenuto delle difese proposte da parte convenuta nella comparsa di costituzione. In tal senso si richiama, ex multis, Cass., sentenza n. 7524 del 12/04/2005 secondo cui “Si ha "mutatio libelli" quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un "petitum" diverso e più ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo;
si ha, invece, semplice "emendatio" quando si incida sulla "causa petendi", sicchè risulti modificata soltanto
l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul "petitum", nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere”.
Applicando tali principi al caso di specie, a fronte di una domanda di risoluzione del contratto con risarcimento danni, parte convenuta ha eccepito la nullità del contratto per difetto di forma. A fronte di tale pagina 7 di 9 eccezione, parte attrice ha pertanto precisato e modificato la domanda con la prima memoria istruttoria chiedendo in via subordinata, in caso di accoglimento della predetta eccezione avversaria, la ripetizione dell'indebito ex art 2033 c.c. Tale domanda non ha ampliato assolutamente il petitum ma costituisce una precisazione della causa petendi per la restituzione dell'importo che parte attrice aveva già richiesto in citazione sul presupposto di aver versato un corrispettivo superiore al valore delle forniture di latte fatturato da controparte. Pertanto, la emendatio è pienamente legittima.
Parte convenuta ha, inoltre, eccepito la compensazione di questo debito con un precedente credito, di importo maggiore, per il quale ha formulato riserva di azione in separata sede.
Segnatamente, la convenuta asserisce di avere effettuato precedenti forniture di latte nell'anno 2020 in virtù delle quali avanzava da parte attrice un asserito controcredito di € 37.821.12.
Avverso tale eccezione di compensazione, formulata in comparsa, parte attrice, nel primo atto difensivo processuale utile, con le note scritte del 19.05.23, ha eccepito che il pregresso rapporto contrattuale inter partes fosse stato più ampio risalendo all'anno 2019 ed ha eccepito di aver corrisposto un importo addirittura maggiore del quantitativo di latte consegnato, con riserva di documentarlo con le memorie istruttorie.
Ed in effetti con la prima memoria ex art 183 co 6 cpc parte attrice ha allegato le fatture e DDT delle forniture di latte ricevute dalla tra il 2019 ed il 2020 per il valore di € 157.084,28, CP_2 documentando di aver effettuato nel medesimo periodo pagamenti per € 184.286,33.
Nella memoria II termine ex art 183 co 6 cpc in cui la parte convenuta avrebbe dovuto replicare alle deduzioni ed alla documentazione avversaria, viene semplicemente riportato quanto segue
“Relativamente agli assegni versati in atti non è rinvenibile, poi, una causale specifica che destini le somme in essi portate al pagamento del latte di bufala e/o di vaccino , ne' un riferimento al periodo di approvvigionamento, quindi gli importi potrebbero avere avuto finalità differenti dal saldo di fornitura di latte”. Tale affermazione è meramente apodittica, generica ed indeterminata, conseguendone che l'eccezione di compensazione sollevata da parte convenuta in comparsa di costituzione per l'importo di € 37.821.12 è infondata in quanto tale somma è stata integralmente pagata dalla società attrice come documentato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto dei parametri intermedi tra i minimi ed i medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni relativi in base allo scaglione di valore individuabile secondo il decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Dr. Gustavo Danise, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, sulla domanda promossa dalla nei confronti Parte_1 dell'Azienda RI GG di GE GG, così definitivamente pronuncia:
pagina 8 di 9 1. accertata e dichiarata la nullità del contratto di fornitura intercorso tra la Parte_1
e l'Azienda RI GG di GE GG, rigetta le domande di
[...] risoluzione per grave inadempimento e di risarcimento del danno;
2. accoglie la domanda attorea subordinata di ripetizione d'indebito ex art 2033 c.c. e per l'effetto condanna , titolare dell'Azienda RI GG, alla Controparte_1 restituzione in favore della della somma di € 14.793,60, oltre Parte_1 interessi legali dal giorno della prima messa in mora (19.09.2022) fino all'effettivo soddisfo;
3. rigetta l'eccezione di compensazione sollevata da parte convenuta;
4. condanna , titolare dell'Azienda RI GG al pagamento delle Controparte_1 spese processuali in favore dell'attrice che si liquidano in € 4.550,00 - con applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1-bis del D.M. n. 55/2014 - oltre rimborso spese vive, rimborso forfettario spese al 15%, nonché IVA, CPA se dovute, come per legge da calcolarsi sull'onorario;
Così deciso in Salerno, lì 20.11.2025
Il Giudice
Dr. Gustavo Danise
pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 20.11.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito dell'udienza del 20.11.2025 trattata con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al numero 1478 del R.G. dell'anno 2023 vertente
T R A
(P. IVA ), con sede in PA ES (SA) alla via Parte_1 P.IVA_1
S.S.18 Km 89+600, Località Cerro, s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.
[...]
, (C.F.: , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Parte_2 C.F._1
RI NO presso il cui studio professionale, in PA ES (SA) alla via Magna Graecia n.
121, elettivamente domicilia;
- attrice -
e
, (C.F. ), nato a [...] il [...], titolare Controparte_1 C.F._2 dell'Azienda agricola GG di GE GG (P.IVA con sede in PA ES P.IVA_2
(SA) alla via Varolato n.61, rappresentata e difesa dall' avv. Manuela Maio, in forza della procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito in Salerno alla via Calata S. Vito n.18;
- Convenuto -
OGGETTO: risoluzione del contratto per inadempimento – restituzione di somme versate - risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, verbali d'udienza, note conclusionali. pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, il sig. , titolare dell'Azienda agricola GG, assumendo: - Controparte_1 che nel marzo 2022 le due società si accordavano affinché la ditta cedesse latte vaccino crudo da CP_1 lei prodotto alla soc. , esercente l'attività di produzione di derivati del latte, con prezzo pattuito Parte_1 pari ad € 0,50 per litro, oltre iva al 10%; - che in esecuzione del contratto, l'Azienda RI GG forniva le quantità di latte vaccino crudo come di seguito specificate: 1) nel mese di marzo 2022, Litri
3.367, come da fattura differita n. 16 del 07.04.2022 emessa dall'Azienda RI GG (allegato n.
4.a e allegato n.
4.b); 2) nel mese di aprile 2022, Litri 12.697, come da fattura differita n. 17 del 30.04.2022 emessa dall'Azienda RI GG (allegato n.
4.c e allegato n.
4.d); 3) nel mese di maggio 2022, Litri
12.822, come da fattura differita n. 19 del 31.05.2022 emessa dall'Azienda RI GG (allegato n.
4.e e allegato n.
4.f); 4) nel mese di giugno 2022, Litri 368, come da fattura differita n. 21 del 01.06.2022 emessa dall'Azienda RI GG (allegato n.
4.g e allegato n.
4.h); conferendo complessivamente
Litri 29.254; - che sulla base del prezzo concordato, il corrispettivo dovuto sarebbe stato pari ad €
14.627,00, oltre iva, per un complessivo importo, iva compresa, di € 16.089,70, ma la Parte_1 effettuava pagamenti, parte a saldo delle fatture emesse, parte in anticipazione delle fatture da
[...] eseguirsi, per € 30.841,50 alle date e con la modalità di seguito specificate: 1) alla data del 30.03.2022, la somma di € 3.500,00, a mezzo di assegno bancario n. 4611788-12 tratto sulla Banca di Credito Cooperativo di PA ES e SE (allegato n. 5); 2) alla data del 05.04.2022, la somma di € 3.500,00, a mezzo di assegno bancario n. 4611771-08 tratto sulla Banca di Credito Cooperativo di PA ES e SE
(allegato n. 6); 3) alla data del 13.04.2022, la somma di € 850,00, per contanti (allegato n. 7); 4) alla data del
29.04.2022, la somma di € 12.000,00, a mezzo bonifico bancario effettuato a favore dell'Azienda RI
GG (cfr. allegato n. 8); 5) alla data del 11.05.2022, la somma di € 5.348,50, a mezzo bonifico bancario effettuato a favore dell'Azienda RI GG (cfr allegato n. 9); 6) alla data del 14.05.2022, la somma di € 643,00, per contanti (allegato n. 10); 7) alla data de. 31.05.2022, la somma di € 5.000,00 a mezzo di assegno bancario n. 4611758 tratto sulla Banca di Credito Cooperativo di PA ES e SE
(allegato n. 11); - che in data 30.04.2022 e in data 08.05.2022, l'Azienda RI riceveva dalla Parte_1
corrispettivi in prodotti per il valore totale di €41,80: precisamente €16,80 in data 30.04.2022 ed
[...]
€25,00 in data 08.05.2022; - che i pagamenti in anticipazione venivano effettuati a seguito di richiesta dell'Azienda RI GG, che rappresentava alla società odierna attrice, esigenze di liquidità; - che pertanto essa esponente, invece di pagare l'importo sulla base del prezzo concordato pari ad € 16.089,70, iva compresa, versava somme in eccedenza rispetto alle forniture ricevute per un importo pari ad €
14.751,80, oltre ad € 41,80 quale controvalore in denaro di corrispettivi versati mediante la cessione di prodotti;
- che dopo la consegna effettuata in data 01.06.2022, inopinatamente, l'Azienda RI pagina 2 di 9 non consegnava più alcun quantitativo di latte ed a causa di ciò, la Società esponente si CP_1 approvvigionava di latte vaccino crudo sul mercato presso altri fornitori;
reperiva la materia prima necessaria a non bloccare le produzioni presso la Società Bianca Mu' S.r.l., come da prezzi per litro e per periodo allegati in atti;
- che per effetto della condotta di controparte, l'esponente subiva un danno patrimoniale rappresentato dalla differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivamente pagato agli altri fornitori, moltiplicato per 12.000 litri, considerata come produzione mensile attesa dalla fornitura, arrotondata per difetto;
- di aver in data 19.09.2022, richiesto formalmente alla convenuta, con comunicazione PEC, la restituzione della somma di € 14.751,80 oltre risarcimento del danno, ma senza riscontro ed in data 23.12.2022 veniva trasmesso alla controparte invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014, al quale controparte, con comunicazione PEC del 17.01.2023, riteneva di non aderire. Tanto premesso parte attrice concludeva al fine di: “in via principale, accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'Azienda RI GG di
GG GE, per le ragioni di cui al presente atto e, per l'effetto dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di fornitura di latte vaccino crudo identificato nel presente atto e, per l'effetto, condannare, l'Azienda RI GG
GE in persona del titolare e legale rappresentante OR al pagamento: delle somme indebitamente Controparte_1 trattenute per € 14.793,60; al risarcimento per danno subito per € 11.497,92, volontariamente limitata in € 11.206,40, per un totale complessivo di € 26.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in via subordinata, condannare l'Azienda
RI GG GE in persona del titolare e legale rappresentante OR al pagamento, a titolo di Controparte_1 indennizzo ex art. 2041c.c., al pagamento, di € 14.793,60, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in ogni caso, condannare l'Azienda RI GG GE in persona del titolare e legale rappresentante OR in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e compensi professionali del giudizio, oltre rimborso forfettario e CPA, con applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1-bis del D.M. n. 55/2014”.
Si costituiva il sig. , titolare dell'Azienda RI GG che, contestando Controparte_1 estensivamente l'avverso libello introduttivo siccome nullo, inammissibile, improcedibile e infondato in fatto ed in diritto, concludeva al fine di: “In via preliminare - Accertare e dichiarare nullo l'atto introduttivo di lite a norma dell'art 164 Cpc, siccome assolutamente generico ed indeterminato in ordine agli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente in materia Nel merito - Accertare e dichiarare l'infondatezza delle avverse richieste di risoluzione per inadempimento del contratto di fornitura di latte vaccino crudo, di restituzione delle somma 14.793,60 in quanto in via di eccezione riconvenzione si chiede la compensazione con la somma di € 37.821.12 ancora dovuta in favore del sig.
[...] titolare dell'impresa agricola previo accertamento della stessa e di condanna al risarcimento del danno per CP_1 CP_1
l'importo di € 11.497,92 e per l'effetto rigettare totalmente le domande così proposta dagli attori Parte_1
nei confronti dell'odierno convenuto. - Spese, diritti ed onorari seguono la soccombenza e sono da attribuirsi
[...] al sottoscritto procuratore antistatario. […] - Con riserva di proporre azione giudiziaria separata per recupero del credito residuo vantato dalla Azienda RI GG di GG GE”. pagina 3 di 9 Istauratosi il contraddittorio, il giudice precedente assegnatario della causa, concessi alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e viste le istanze istruttorie, osservato che parte convenuta articolava una prova per testi tendente a dimostrare di aver consegnato a parte attrice una maggiore fornitura di latte, rispetto a quanto dalla stessa affermato in citazione e rilevato che una tale circostanza (una maggiore fornitura di latte) veniva allegata tardivamente, solo con la memoria n. 2 ex art. 183, VI comma, c.p.c., la stessa prova orale - come dedotta - si poneva in evidente contrasto con quanto emergente dalla documentazione versata in atti (d.d.t.) di indiscussa provenienza di parte convenuta, rigetta le istanza istruttorie, e ritenendo la causa di pronta soluzione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14.10.2025.
In seguito, lo scrivente, divenuto assegnatario della causa, rinviava all'udienza del 20.11.2025 per la decisione ex art 281 sexies cpc con autorizzazione al deposito di note conclusionali fino a 15 giorni prima, disponendo la sostituzione della trattazione in presenza con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. entro due giorni prima dell'udienza, accordata, altresì, alle parti la facoltà di depositare memorie conclusionali fino a 15 giorni prima.
Ricostruiti i fatti di causa, occorre soffermarsi preliminarmente sulla eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata da parte convenuta. L'art. 164 c.p.c. prevede che: “[…] La citazione è altresì nulla se è omesso
o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo. […]”. Nel caso di specie, l'atto introduttivo del giudizio specificava sia il petitum sia la causa petendi, individuando il rapporto dedotto in giudizio, i fatti costitutivi e la documentazione giustificativa (fatture, d.d.t., bonifici bancari, estratti conto, assegni ecc.). La giurisprudenza è costante nel ritenere che la nullità ex art. 164 c.p.c. sussista quando la carenza dell'esposizione dei fatti impedisca al convenuto di esercitare il proprio diritto di difesa. Nel caso concreto, l'Azienda RI GG si costituiva articolando compiutamente le proprie difese, pertanto, l'eccezione è infondata e va respinta.
Sulla domanda attorea di accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale del fornitore e, per l'effetto, di risoluzione del contratto, si prospetta quanto segue.
Circa la prova dell'inadempimento di un'obbligazione, costituisce ormai principio consolidato che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per l'adempimento o per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore pagina 4 di 9 eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cass. S.U. n. 13533/01).
Proprio in relazione alla fonte negoziale dedotta dall'attrice, la convenuta ha eccepito la nullità del contratto inter partes per violazione dell'art 3 del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 198 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari. (21G00202)”. Tale decreto, che disciplina i rapporti commerciali nella filiera agroalimentare tra fornitori ed acquirenti di “prodotti agricoli e alimentari”, trova applicazione al caso di specie, riguardando la fornitura di latte.
Invero, l'art. 3 del D.lgs. n. 198/2021, rubricato “principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione”, dispone che: “
1. I contratti di cessione devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti, cui attenersi prima, durante e dopo l'instaurazione della relazione commerciale. I prezzi dei beni forniti tengono conto dei costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter).
2. I contratti di cessione sono conclusi obbligatoriamente mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti ed indicano la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto, le modalità di consegna e di pagamento.
3. L'obbligo della forma scritta può essere assolto con le seguenti forme equipollenti, a condizione che gli elementi contrattuali di cui ai commi 1 e 2 siano concordati tra acquirente e fornitore mediante un accordo quadro: documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti. […]”.
Orbene, nel caso di specie, un accordo verbale di fornitura, stipulato nel 2022 dopo l'entrata in vigore del decreto (15.12.21 ex art 14 del medesimo decreto legislativo) che impone la forma scritta per i contratti agroalimentari, è da considerarsi nullo.
Sebbene il comma 3 dell'art 3 preveda che l'obbligo della forma scritta possa essere assolto con le seguenti forme equipollenti: documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti (che sono stati emessi e prodotti nel caso di specie), la medesima disposizione subordina la suddetta equipollenza alla condizione che gli elementi contrattuali di cui ai commi 1 e 2 siano concordati tra acquirente e fornitore mediante un accordo quadro;
e di questo parte attrice non ha offerto prova per iscritto.
Più in dettaglio, dalle fatture e DDT allegati è evincibile l'accordo inter partes relativamente alla qualità, alle caratteristiche ed al quantitativo di latte ogni volta consegnato ed al prezzo convenuto di 0,50 centesimi al litro;
ma a cagione del difetto di forma scritta del contratto e della mancata prova di un contratto quadro tra le parti, non può trovare applicazione la disciplina del comma 4 del medesimo D. Lgs.
n 198/2021 che prevede la durata minima di un anno del contratto.
pagina 5 di 9 Da tali considerazioni derivano le seguenti conseguenze: innanzitutto è da rigettare la domanda attorea di grave inadempimento del fornitore e di risoluzione per inadempimento del contratto perché il contratto verbale è nullo, e non è stata data prova della durata del medesimo (non potendo trovare applicazione, in assenza almeno di un contratto quadro, del termine di durata di 12 mesi ex art 4 del D. lgs. in commento); donde non è possibile configurare un inadempimento a carico del per aver CP_1 interrotto la fornitura di latte dal mese di giugno 2022 in avanti, non essendo stato convenuto un valido obbligo a suo carico di proseguire le consegne di latte.
In altri termini, era onere ed interesse della parte attrice, avendo necessità di approvvigionarsi costantemente di latte per le proprie esigenze produttive, imporre alla controparte la stipula del contratto scritto in cui venisse formalizzato il prezzo concordato di euro 0,50 al litro e la relativa durata del contratto;
non essendosi adoperata in tal senso e non essendo stata dedotta la durata del contratto, non può ora dolersi dell'inadempimento della controparte per l'interruzione dalla fornitura di latte da giugno 2022 in poi non essendo stata provata la sussistenza di tale obbligazione in capo alla del GG. Pt_3
Naturale conseguenza delle considerazioni appena svolte è il rigetto della domanda di risarcimento del danno ex art 1223 c.c. consistito nel caso di specie dalla differenza del prezzo per litro di latte corrisposto dalla società attrice ad altri fornitori presso i quali si è approvvigionata di latte dopo l'interruzione della fornitura da parte della ditta . CP_1
È invece da accogliere la domanda di ripetizione d'indebito ex art 2033 c.c. proposta da parte attrice in via subordinata nella prima memoria ex art 183 co 6 cpc, supportata da documentazione, allegata in citazione, comprovante l'avvenuto versamento di somme in misura superiore al corrispettivo dovuto per le forniture effettivamente eseguite. Tali pagamenti venivano documentati dalla Società attrice tramite assegni e ricevute ed estratti conto per l'importo indicato in citazione nettamente superiore alla sommatoria degli importi delle fatture e d.d.t. comprovanti i quantitativi di latte effettivamente forniti dalla ditta nel CP_1
2022 fino alla interruzione del rapporto.
In alcuni pagamenti si evidenzia che essi sono stati eseguiti in acconto su forniture di latte, a conferma della circostanza dedotta in citazione secondo cui questi pagamenti anticipati venivano richiesti dalla assumendo la necessità di liquidità. Appare verosimile questa ricostruzione, non CP_2 essendo altrimenti spiegabile il motivo per cui la società attrice eseguisse pagamenti di importo superiore a quello fatturato;
né potendosi profilare una donazione a cagione del rapporto prettamente commerciale tra le due società.
Segnatamente, è provato, da quanto allegato documentalmente, che a fronte di forniture effettive pari ad €16.089,70 (IVA compresa) la abbia versato €30.841,50 oltre €41,80 in Parte_1 prodotti per totali €30.883,30 che eccedevano il valore delle forniture ricevute per la somma di €14.751,80, oltre €41,80 in prodotti. pagina 6 di 9 Le somme versate in eccedenza dalla Società in assenza di un valido titolo Parte_1 contrattuale, a titolo di anticipo ed a fronte di una fornitura di prodotti non eseguita, configurano un pagamento sine causa che dà luogo all'obbligo di restituzione a carico della società convenuta.
L'avvenuto incasso della somma di € 14.793,60, provato per tabulas in ragione di quanto versato in atti, va quindi restituito perché privo di sinallagma contrattuale. Trattandosi di obbligazione pecuniaria, costituisce un debito di valuta che va incrementato solo di interessi legali, non anche di rivalutazione monetaria. In tal senso si richiama ex plutibus il principio enunciata dalla Cassazione in Sentenza n. 14289 del 04/06/2018 “In caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente”; ma la parte attrice non ha provato né dedotto il maggior danno da svalutazione monetaria rispetto agli interessi legali, per cui non si procede a rivalutazione.
Parte convenuta ha sostenuto la inammissibilità dell'actio ex art 2033 c.c. perché formulata con la prima memoria ex art 183 co 6 cpc.; ma tale eccezione è destituita di fondamento. Sin dalla pronuncia della sentenza delle S.U. n 12310/2015 si è consolidato l'orientamento a mente del quale “La modificazione della domanda, consentita dall'art. 183, comma 6, c.p.c., può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa
("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero
l'allungamento dei tempi processuali” (in tali termini ex pluribus dopo la pronuncia delle S.U. si cita anche Cass.
Ordinanza n. 4322 del 14/02/2019). La pronuncia delle S.U. ha avallato l'orientamento precedente che ha ben illustrato la distinzione tra mutatio libelli, inammissibile, ed emendatio libelli, ammissibile se formulata con la memoria I termine ex art 183 co 6 cpc in ragione del contenuto delle difese proposte da parte convenuta nella comparsa di costituzione. In tal senso si richiama, ex multis, Cass., sentenza n. 7524 del 12/04/2005 secondo cui “Si ha "mutatio libelli" quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un "petitum" diverso e più ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo;
si ha, invece, semplice "emendatio" quando si incida sulla "causa petendi", sicchè risulti modificata soltanto
l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul "petitum", nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere”.
Applicando tali principi al caso di specie, a fronte di una domanda di risoluzione del contratto con risarcimento danni, parte convenuta ha eccepito la nullità del contratto per difetto di forma. A fronte di tale pagina 7 di 9 eccezione, parte attrice ha pertanto precisato e modificato la domanda con la prima memoria istruttoria chiedendo in via subordinata, in caso di accoglimento della predetta eccezione avversaria, la ripetizione dell'indebito ex art 2033 c.c. Tale domanda non ha ampliato assolutamente il petitum ma costituisce una precisazione della causa petendi per la restituzione dell'importo che parte attrice aveva già richiesto in citazione sul presupposto di aver versato un corrispettivo superiore al valore delle forniture di latte fatturato da controparte. Pertanto, la emendatio è pienamente legittima.
Parte convenuta ha, inoltre, eccepito la compensazione di questo debito con un precedente credito, di importo maggiore, per il quale ha formulato riserva di azione in separata sede.
Segnatamente, la convenuta asserisce di avere effettuato precedenti forniture di latte nell'anno 2020 in virtù delle quali avanzava da parte attrice un asserito controcredito di € 37.821.12.
Avverso tale eccezione di compensazione, formulata in comparsa, parte attrice, nel primo atto difensivo processuale utile, con le note scritte del 19.05.23, ha eccepito che il pregresso rapporto contrattuale inter partes fosse stato più ampio risalendo all'anno 2019 ed ha eccepito di aver corrisposto un importo addirittura maggiore del quantitativo di latte consegnato, con riserva di documentarlo con le memorie istruttorie.
Ed in effetti con la prima memoria ex art 183 co 6 cpc parte attrice ha allegato le fatture e DDT delle forniture di latte ricevute dalla tra il 2019 ed il 2020 per il valore di € 157.084,28, CP_2 documentando di aver effettuato nel medesimo periodo pagamenti per € 184.286,33.
Nella memoria II termine ex art 183 co 6 cpc in cui la parte convenuta avrebbe dovuto replicare alle deduzioni ed alla documentazione avversaria, viene semplicemente riportato quanto segue
“Relativamente agli assegni versati in atti non è rinvenibile, poi, una causale specifica che destini le somme in essi portate al pagamento del latte di bufala e/o di vaccino , ne' un riferimento al periodo di approvvigionamento, quindi gli importi potrebbero avere avuto finalità differenti dal saldo di fornitura di latte”. Tale affermazione è meramente apodittica, generica ed indeterminata, conseguendone che l'eccezione di compensazione sollevata da parte convenuta in comparsa di costituzione per l'importo di € 37.821.12 è infondata in quanto tale somma è stata integralmente pagata dalla società attrice come documentato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto dei parametri intermedi tra i minimi ed i medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni relativi in base allo scaglione di valore individuabile secondo il decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Dr. Gustavo Danise, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, sulla domanda promossa dalla nei confronti Parte_1 dell'Azienda RI GG di GE GG, così definitivamente pronuncia:
pagina 8 di 9 1. accertata e dichiarata la nullità del contratto di fornitura intercorso tra la Parte_1
e l'Azienda RI GG di GE GG, rigetta le domande di
[...] risoluzione per grave inadempimento e di risarcimento del danno;
2. accoglie la domanda attorea subordinata di ripetizione d'indebito ex art 2033 c.c. e per l'effetto condanna , titolare dell'Azienda RI GG, alla Controparte_1 restituzione in favore della della somma di € 14.793,60, oltre Parte_1 interessi legali dal giorno della prima messa in mora (19.09.2022) fino all'effettivo soddisfo;
3. rigetta l'eccezione di compensazione sollevata da parte convenuta;
4. condanna , titolare dell'Azienda RI GG al pagamento delle Controparte_1 spese processuali in favore dell'attrice che si liquidano in € 4.550,00 - con applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1-bis del D.M. n. 55/2014 - oltre rimborso spese vive, rimborso forfettario spese al 15%, nonché IVA, CPA se dovute, come per legge da calcolarsi sull'onorario;
Così deciso in Salerno, lì 20.11.2025
Il Giudice
Dr. Gustavo Danise
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