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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 13/02/2026, n. 2521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2521 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2521/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PASSANTE MARCO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16078/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 10020250023062700000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10020250006247989000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10020259007327700000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2720/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede di accogliere il ricorso dichiarando la nullità dell'atto impugnato, con vittoria di spese e competenze in favore del ricorrente.
Resistente/Appellato: la Regione Campania chiede di rigettare il ricorso, con la conferma della legittimità degli atti emessi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. L'Agenzia delle Entrate
OS chiede di respingere l'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente in data 29/7/2025 presentava tempestivo ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
OS e della Regione Campania (notificando anche all'Agenzia delle Entrate D.P. Salerno), impugnando i seguenti atti:
- cartella di pagamento n.100 2025 00230627 00 000 notificata il 2.07.2025, relativamente ai soli due ruoli per tasse auto anno 2020 di € 193,13 e € 770,18;
- cartella di pagamento n 100 2025 00062479 89 000 notificata il 12.06.2025 di complessivi € 325,17, inerente a due ruoli per tasse auto anno 2019 di € 195,84 e € 123,45;
- intimazione di pagamento n.10020259007327700000 notificata il 12.06.2025, relativamente alla sola cartella di pagamento n.100/2024/0026819311/000 per tassa auto anno 2017 di € 214,87.
Il 23/9/2025 si costituiva tempestivamente in giudizio, eccependo in modo confuso, disordinato e con una grammatica italiana imprecisa e non appropriata, la carenza di legittimazione passiva per la cartella di pagamento n.100/2024/0026819311/000 (inserita nell'intimazione di pagamento n.100/2025/9007327700000), poiché non veniva indicata alcuna targa del veicolo, impedendone l'identificazione del proprietario e l'omessa notifica di detta cartella, avendo ricevuto solo la suindicata intimazione di pagamento. Eccepiva ancora la prescrizione delle tasse automobilistiche per gli anni 2010-2017-2019-2020, in assenza della notifica degli atti prodromici. Chiedeva, inoltre, l'annullamento di tutti gli atti impugnati, premettendo che “dal Tribunale di
Sala Consilina il ricorrente in data 22.09.1999 veniva dichiarato fallito ed in data 05.03.2024 detta procedura fallimentare rg 11/1999 con decreto emesso in data 07/03/2024 dal giudice dr.ssa…..veniva dichiarata chiusa ed a seguito di un'istanza di esdebitazione….depositata presso il Tribunale di Lagonegro in data 14.05.2025 veniva emesso decreto di esdebitazione r.g. 01/2025 dal Giudice……in accoglimento all'istanza presentata dalla scrivente. Il decreto estingue tutti debiti concorsuali non soddisfatti integralmente”.
Il 6/10/2025 si costituiva tempestivamente in giudizio l'Agenzia delle Entrate OS depositando proprie controdeduzioni e documenti, con cui contestava l'inammissibilità per tardività del ricorso per la cartella di pagamento n.100/2025/0006247989/000, poiché fu notificata il 26/5/2025 e non il 12/6/2025 come sostenuto dal ricorrente. Contestava ancora l'eccezione della mancata notifica della cartella di pagamento n.100/2024/0026819311/000, avvenuta invece il 3/9/2024, la mancanza di prescrizione ed eccepiva il difetto di legittimazione passiva per il merito della pretesa. In data 20/1/2026 si costituiva tempestivamente in giudizio a Regione Campania, contestando il difetto di legittimazione passiva inerente alla fase della riscossione, l'inammissibilità dei motivi concernenti il merito della pretesa tributaria, per la mancata impugnazione degli atti prodromici autonomamente impugnabili,
l'eccezione di prescrizione in quanto gli atti di accertamento prodromici risultavano notificati tempestivamente, depositandone tempestivamente in giudizio la relativa documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, esaminati gli atti ed i documenti prodotti, ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento.
Dalla disamina degli atti depositati, si evince quanto segue:
- la cartella di pagamento n.100 2025 00230627 00 000, impugnata per i due ruoli per tasse auto anno 2020, riguardava due avvisi di accertamento divenuti definitivi, n.064243217814 di € 193,13 e n.064231993193 di € 770,18, perché furono notificati all'indirizzo del destinatario con due distinte raccomandate entrambe spedite il 16/6/2023 e consegnate al coniuge il 7/7/2023.
- la cartella di pagamento n 100 2025 00062479 89 000 fu notificata il 26/5/2025 nelle mani del ricorrente ed è divenuta definitiva, poiché l'odierna impugnazione è tardiva.
- la cartella di pagamento n.100/2024/0026819311/000 (tassa auto 2017 di € 214,87), impugnata per il tramite dell'intimazione di pagamento n.10020259007327700000, fu notificata con raccomandata postale il
3/9/2024 all'indirizzo del destinatario nelle mani di una persona di famiglia, divenendo così definitiva. La relativa eccezione di carenza di legittimazione passiva, pertanto, non può trovare accoglimento, poiché tardiva.
Si precisa che la notifica postale diretta non necessitava di notifica della comunicazione informativa (CAN).
La Corte di Cassazione (ordinanza n.28618 del 6/11/2024), a tal proposito, recentemente ha chiarito che
“…Nella specie ricorre pacificamente l'ipotesi della notifica a mezzo posta ordinaria (cd “notifica diretta”) che, come espressamente è stabilito dal prefato art. 14, è disciplinata secondo le regole del servizio postale ordinario previste per le raccomandate a mezzo posta, e dunque non necessita, tra l'altro, di alcuna relata di notifica né va effettuata annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (Cass. 14/11/2019, n. 29642)”.
Anche l'eccezione della prescrizione non trova accoglimento, poiché le notifiche sono recenti.
Parimenti, l'eccezione relativa alla presunta esdebitazione per i ruoli impugnati non trova accoglimento, a causa della tardività delle impugnazioni come sopra meglio dettagliato.
In base alle argomentazioni fin qui esposte, questa Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite per €.500 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate OS
e per €.500 a favore della Regione Campania, il tutto oltre oneri accessori se dovuti per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite per euro 500 nei confronti di ciascuna controparte costituita, oltre oneri accessori se dovuti come per legge.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PASSANTE MARCO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16078/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 10020250023062700000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10020250006247989000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10020259007327700000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2720/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede di accogliere il ricorso dichiarando la nullità dell'atto impugnato, con vittoria di spese e competenze in favore del ricorrente.
Resistente/Appellato: la Regione Campania chiede di rigettare il ricorso, con la conferma della legittimità degli atti emessi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. L'Agenzia delle Entrate
OS chiede di respingere l'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente in data 29/7/2025 presentava tempestivo ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
OS e della Regione Campania (notificando anche all'Agenzia delle Entrate D.P. Salerno), impugnando i seguenti atti:
- cartella di pagamento n.100 2025 00230627 00 000 notificata il 2.07.2025, relativamente ai soli due ruoli per tasse auto anno 2020 di € 193,13 e € 770,18;
- cartella di pagamento n 100 2025 00062479 89 000 notificata il 12.06.2025 di complessivi € 325,17, inerente a due ruoli per tasse auto anno 2019 di € 195,84 e € 123,45;
- intimazione di pagamento n.10020259007327700000 notificata il 12.06.2025, relativamente alla sola cartella di pagamento n.100/2024/0026819311/000 per tassa auto anno 2017 di € 214,87.
Il 23/9/2025 si costituiva tempestivamente in giudizio, eccependo in modo confuso, disordinato e con una grammatica italiana imprecisa e non appropriata, la carenza di legittimazione passiva per la cartella di pagamento n.100/2024/0026819311/000 (inserita nell'intimazione di pagamento n.100/2025/9007327700000), poiché non veniva indicata alcuna targa del veicolo, impedendone l'identificazione del proprietario e l'omessa notifica di detta cartella, avendo ricevuto solo la suindicata intimazione di pagamento. Eccepiva ancora la prescrizione delle tasse automobilistiche per gli anni 2010-2017-2019-2020, in assenza della notifica degli atti prodromici. Chiedeva, inoltre, l'annullamento di tutti gli atti impugnati, premettendo che “dal Tribunale di
Sala Consilina il ricorrente in data 22.09.1999 veniva dichiarato fallito ed in data 05.03.2024 detta procedura fallimentare rg 11/1999 con decreto emesso in data 07/03/2024 dal giudice dr.ssa…..veniva dichiarata chiusa ed a seguito di un'istanza di esdebitazione….depositata presso il Tribunale di Lagonegro in data 14.05.2025 veniva emesso decreto di esdebitazione r.g. 01/2025 dal Giudice……in accoglimento all'istanza presentata dalla scrivente. Il decreto estingue tutti debiti concorsuali non soddisfatti integralmente”.
Il 6/10/2025 si costituiva tempestivamente in giudizio l'Agenzia delle Entrate OS depositando proprie controdeduzioni e documenti, con cui contestava l'inammissibilità per tardività del ricorso per la cartella di pagamento n.100/2025/0006247989/000, poiché fu notificata il 26/5/2025 e non il 12/6/2025 come sostenuto dal ricorrente. Contestava ancora l'eccezione della mancata notifica della cartella di pagamento n.100/2024/0026819311/000, avvenuta invece il 3/9/2024, la mancanza di prescrizione ed eccepiva il difetto di legittimazione passiva per il merito della pretesa. In data 20/1/2026 si costituiva tempestivamente in giudizio a Regione Campania, contestando il difetto di legittimazione passiva inerente alla fase della riscossione, l'inammissibilità dei motivi concernenti il merito della pretesa tributaria, per la mancata impugnazione degli atti prodromici autonomamente impugnabili,
l'eccezione di prescrizione in quanto gli atti di accertamento prodromici risultavano notificati tempestivamente, depositandone tempestivamente in giudizio la relativa documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, esaminati gli atti ed i documenti prodotti, ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento.
Dalla disamina degli atti depositati, si evince quanto segue:
- la cartella di pagamento n.100 2025 00230627 00 000, impugnata per i due ruoli per tasse auto anno 2020, riguardava due avvisi di accertamento divenuti definitivi, n.064243217814 di € 193,13 e n.064231993193 di € 770,18, perché furono notificati all'indirizzo del destinatario con due distinte raccomandate entrambe spedite il 16/6/2023 e consegnate al coniuge il 7/7/2023.
- la cartella di pagamento n 100 2025 00062479 89 000 fu notificata il 26/5/2025 nelle mani del ricorrente ed è divenuta definitiva, poiché l'odierna impugnazione è tardiva.
- la cartella di pagamento n.100/2024/0026819311/000 (tassa auto 2017 di € 214,87), impugnata per il tramite dell'intimazione di pagamento n.10020259007327700000, fu notificata con raccomandata postale il
3/9/2024 all'indirizzo del destinatario nelle mani di una persona di famiglia, divenendo così definitiva. La relativa eccezione di carenza di legittimazione passiva, pertanto, non può trovare accoglimento, poiché tardiva.
Si precisa che la notifica postale diretta non necessitava di notifica della comunicazione informativa (CAN).
La Corte di Cassazione (ordinanza n.28618 del 6/11/2024), a tal proposito, recentemente ha chiarito che
“…Nella specie ricorre pacificamente l'ipotesi della notifica a mezzo posta ordinaria (cd “notifica diretta”) che, come espressamente è stabilito dal prefato art. 14, è disciplinata secondo le regole del servizio postale ordinario previste per le raccomandate a mezzo posta, e dunque non necessita, tra l'altro, di alcuna relata di notifica né va effettuata annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (Cass. 14/11/2019, n. 29642)”.
Anche l'eccezione della prescrizione non trova accoglimento, poiché le notifiche sono recenti.
Parimenti, l'eccezione relativa alla presunta esdebitazione per i ruoli impugnati non trova accoglimento, a causa della tardività delle impugnazioni come sopra meglio dettagliato.
In base alle argomentazioni fin qui esposte, questa Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite per €.500 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate OS
e per €.500 a favore della Regione Campania, il tutto oltre oneri accessori se dovuti per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite per euro 500 nei confronti di ciascuna controparte costituita, oltre oneri accessori se dovuti come per legge.