Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/03/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.g. n. 2346/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 2346/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 07/03/2024, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 05/10/2024 da e Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv.to CRISTINA CARREA,
[...]
tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in San Prisco (CE) in data 29/06/2024 e che Per_ dalla loro unione è nata, il 26.01.2016, ; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) “I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e serena comunicazione;
il marito si impegna a lasciare l'abitazione coniugale al momento della sottoscrizione della presente, e a trasferire la residenza altrove.
2) La casa coniugale, sita in San Prisco (CE), alla via Amendola, n.9 (di proprietà del signor
, con tutti gli arredi, mobili e suppellettili sarà assegnata alla moglie Parte_2 Parte_1
Per_ che l'abiterà con la GL;
il signor entro trenta giorni dalla sottoscrizione della Parte_2
presente, porterà via dalla casa coniugale i propri effetti personali, e continuerà a pagare integralmente la rata del mutuo gravante sull'abitazione-casa coniugale.
entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre presso la casa coniugale la quale provvederà, d'accordo con il padre alla sua educazione, istruzione e tutela della sua salute.
Patto genitoriale
Per quanto concerne il diritto di visita si conviene che il padre potrà tenere con sé la GL 2 week Per_ end al mese, ovvero dalle ore 17:00 del venerdi alle ore 20:00 della domenica. La minore frequenta la classe IV elementare presso l'Istituto Privato “Suore di Pompei-Istituto Aveta a S. Maria
C.V.” e sarà accompagnata a scuola e prelevata tutti i giorni dalla madre. La minore frequenta la scuola di danza ed ha lezioni il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì; la madre l'accompagnerà e la preleverà il lunedì, il martedì ed il mercoledì, mentre il padre l'accompagnerà e la preleverà il venerdì.
Per le vacanze natalizie la minore trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore le festività dal 24 al
30 dicembre e con l'altro, il secondo periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per le vacanze pasquali,
i minori trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedi in albis con l'altro. Riguardo alle vacanze estive la minore trascorrerà quindici giorni con il padre e quindici giorni con la madre.
6.Il padre contribuirà al mantenimento della GL corrispondendo un assegno mensile pari ad euro
500,00, (cinquecento) da versarsi alla madre entro il giorno 05 di ogni mese, somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli Indici Istat, oltre spese straordinarie ripartite al 50%, previamente concordate. Le spese straordinarie sono quelle mediche non coperte da servizio sanitario nazionale, nonché quella scolastiche e ludiche. Si precisa che tra le spese straordinarie vanno sicuramente ricomprese quelle relative alla scuola di danza cui è iscritta la GL. L'assegno mensile verrà corrisposto dal momento della sottoscrizione della presente.
I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio.
I coniugi dichiarano di aver definito ogni situazione economica tra di loro pendente;
Per quanto non previsto nel presente accordo, troveranno applicazione le norme di legge vigenti in materia” Con note di trattazione scritta per l'udienza del 7.3.2025 le parti, riportandosi al ricorso e ai patti ivi contenuti, hanno dichiarato di voler concordemente modificare la condizione di cui al punto 6 del ricorso prevedendo, quale somma a titolo di mantenimento a carico sig. in favore della Parte_2
Per_ GL , l'importo di 400,00 euro mensili invece di 500,00 euro mensili.
Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e ritenuto che le pattuizioni siano conformi agli interessi della GL minore;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...]; Parte_2
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Prisco (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 6, parte I, anno 2024;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 10.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio