Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/06/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Nicolò Crascì Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 924/2023 R.g.a.c.
TRA
, nato a [...], il [...], c.f Parte_1 C.F._1 Parte_2 nata a [...], il [...], c.f , rappresentati e difesi dall'Avv. CodiceFiscale_2
Giancarlo Galesi, per procura in atti
- appellanti-
E
, nato a [...] il [...], c.f: , Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Gaetano Spataro, per procura in atti
-appellato-
E NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...] c.f: ,rappresentata e Controparte_2 CodiceFiscale_4 difesa dall'Avv. Concetta Di Pietro, per procura in atti
-appellata-
^^^^^
All'udienza di discussione collegiale del 12.5.2025,la causa, sulle note conclusive già depositate, è stata posta in decisione.
FATTO E DIRITTO
Con atto notificato in data 19.9.2012, e citavano davanti Parte_1 Parte_2
al Tribunale di Caltagirone: , e Controparte_1 Parte_3 CP_3
[..
[...]
[...] [...]
, e hanno realizzato nel cortile Controparte_1 Parte_3 Parte_4 antistante l'immobile di proprietà in spregio alle norme vigenti in merito alle distanze Pt_1
regolamentari, una tettoia a distanza inferiore a tre metri dalla finestra insistente nella proprietà , che ne impedisce l'areazione ed illuminazione della stessa. Per Parte_5
effetto ordinare ai sigg. , e Parte_3 Controparte_1 Parte_4
alla eliminazione della tettoia dagli stessi illegittimamente realizzata, e conseguentemente al ripristino dello stato dei luoghi. Condannare i convenuti sigg. , Parte_3 CP_1
e al pagamento delle spese del giudizio”. Controparte_1 Parte_4
Illustravano gli attori di essere proprietari di un immobile sito in Niscemi nella Via Crescimone
n. 42, formato da piano terra e primo piano, sito nel centro storico, confinante con l'immobile di proprietà di e di , adibito a ristorante- Controparte_1 Parte_3 pizzeria denominato “Colosseo” di cui la titolare era;
che nel muro del Controparte_3
proprio immobile vi era una finestra lucifera che prospettava sul cortile interno di proprietà
i quali, in violazione delle vigenti norme in materia di distanze regolamentari e, CP_1 senza autorizzazione amministrativa, avevano realizzato una tettoia che impediva l'aerazione e l'illuminazione della suddetta finestra.
Si costituivano in giudizio, , e Di Controparte_1 Parte_3 CP_3
che preliminarmente eccepivano il difetto di legittimazione passiva di
[...] Parte_3
, perché aveva ceduto, con atto pubblico stipulato nel mese di marzo 2011, le proprie
[...]
quote di comproprietà al figlio , e di la quale Controparte_1 Controparte_3 non aveva alcun titolo di proprietà o altro diritto reale sull'immobile, pertanto costoro domandavano di essere estromessi dal giudizio. Nel merito i convenuti contestavano l'ammissibilità e la fondatezza della domanda in quanto l'obbligo di rispetto della distanza prescritto dall'art. 907 cc valeva per le vedute e non per le luci, quale era la finestra degli attori;
contestavano l'assunto che la realizzazione della tettoia non fosse regolare ed autorizzata in quanto avevano comunicato in data 14.12.2011 al Comune di Niscemi l'avvio dei lavori senza ricevere parere ostativo e l'allestimento della tettoia era a norma in quanto realizzata ai sensi dell'art 20 comma 4° della L della Regione Sicilia n. 4/2003. Concludevano nel modo seguente
: “ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva nel presente giudizio dei convenuti
e e per l'effetto dichiarare la loro estromissione;
Parte_3 Controparte_3
ritenere e dichiarare che la tettoia, ovvero la chiusura del cortile , realizzata nell'immobile dei
2 convenuti non è soggetta alla distanza prevista dall'art. 907 c.c. poiché l'apertura esistente nell'immobile degli attori è una luce;
condannare gli attori al risarcimento del danno al convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da quantificarsi nei limiti Controparte_1
dello scaglione in cui rientra il contributo unificato versato per il presente giudizio.
Condannare gli attori al pagamento delle competenze legali.
All'udienza del 16.10.2014, il giudizio veniva interrotto, per il dichiarato decesso di Parte_3
avvenuto in data 16.05.2013 e di seguito riassunto dagli attori che hanno citato oltre
[...]
e , già costituiti in giudizio, , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
nella qualità di erede di . Parte_3
Nel giudizio riassunto si costituiva, con autonoma comparsa, , la quale Controparte_2 rappresentava di essere comproprietaria dell'immobile oggetto di causa soltanto per la quota di
1/6 (ricevuta per successione legittima ad intestato della madre mentre i Persona_1
restanti i 5/6 appartenevano al fratello . Deduceva inoltre, di non aver mai Controparte_1 avuto il possesso dell'immobile del quale era comproprietaria che era nell'esclusivo possesso del fratello , il quale senza la propria autorizzazione e contro la propria Controparte_1 volontà aveva già in passato eseguito sull'immobile in comunione interventi strutturali, ed anche la tettoia oggetto di causa era stata costruita autonomamente dal fratello, senza rispettare la distanza denunciata dagli attori. Pertanto, dichiarava di aderire alla Controparte_2 domanda attorea e concludeva nel modo seguente: “dare atto della esistenza dell'opera illegittima denunciata dagli attori, ritenere che la stessa sia stata realizzata esclusivamente dal
contro la volontà della comproprietaria condannando Controparte_1 Controparte_2 soltanto l'originario convenuto al rispristino dello status quo ante Controparte_1
manlevando la dalla spese del giudizio e, in caso di opposizione, con la Controparte_2
condanna di alle spese di costituzione della odierna comparente ed al Controparte_1 risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.”.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'espletamento di C.T.U. tecnica e poi decisa dal Tribunale di Caltagirone con la sentenza n. 288/2023 pubblicata il 21.5.2023 che ha così statuito: “dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
rigetta la Controparte_3
domanda; condanna parte attrice alla rifusione, in favore di e Controparte_3 [...]
, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.552,00 per compensi, Controparte_1
oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge- compensa integralmente le spese di lite tra parte attrice e .” Controparte_2
3 Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e con Parte_2 Parte_1
atto di citazione notificato il 1.7.2023.
Si è costituito che ha preliminarmente eccepitol'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per non essere conforme ai dettami di specificità richiesti dall'art 342 cpc;
ha eccepito l'inammissibile formulazione di una nuova domanda ex art 345 cpc;
nel merito, ha resistitoall'appellodomandandoneilrigetto.
Si è costituita che ha resistito all'appello domandandone il rigetto per Controparte_2
infondatezza nel merito ed in via subordinata, in caso di accoglimento anche solo parziale dell'appellato, ha domandato di essere esonerata dagli esiti della decisione avendo manifestato la propria contrarietà alla realizzazione della tettoia, come già dedotto e documentato nel grado precedente.
La Corte, all'udienza del 12.5.2025 sulle note conclusive già depositate ha posto la causa in decisone.
Con un unico motivo di appello la parte indica le ragioni per le quali sarebbe errata la sentenza appellata, che individua nella violazione di legge a cui sarebbe andato incontro il giudice di prime cure per non ver applicato “l'art 9 del DM 1444/1968 che prescrive la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, ivi ricomprese le tettoie”
In argomento gli appellanti riportano svariate pronunce del Giudice amministrativo e della
Corte di Cassazione che definiscono il concetto di costruzione per giungere alla conclusione che la tettoia realizzata dal è da considerarsi alla stregua di nuova Controparte_1 costruzione, e, che, in applicazione dell'art. 9 del Dm 1444/1968 la tettoia andava rimossa in quanto non rispettava la distanza prescritta di 10 metri dalle pareti finestrate. Precisano ulteriormente gli appellanti che “ai sensi dell'art. 9 del d.m. n. 1444/1968, per “pareti finestrate” devono intendersi non soltanto le pareti munite di “vedute” ma, più in generale, tutte le pareti munite di aperture di qualsiasi genere che si aprano verso l'esterno, quali porte, balconi, finestre di ogni tipo (di veduta o di luce)” Aggiungono che “ Il presupposto fondamentale è la presenza di almeno una parete finestrata Le previsioni normative che impongono distanze minime tra costruzioni (distacchi) sono finalizzate ad evitare intercapedini potenzialmente malsane, cioè dannose per la salubrità pubblica”. Sulla base di dette considerazione concludono che avrebbe errato il primo giudice a distinguere le vedute dalle luci, in quanto per una parte della giurisprudenza le due tipologie di aperture sono parificabili e quindi applicabile l'art. 9 del d.m. n. 1444/1968 anche alle luci, come si evincerebbe dalla giurisprudenza amministrativa
4 che richiamano ove si è afferma che “ai sensi dell'art. 9 del d.m. n. 1444/1968, per “pareti finestrate” devono intendersi non soltanto le pareti munite di “vedute” ma, più in generale, tutte le pareti munite di aperture di qualsiasi genere verso l'esterno, quali porte, balconi, finestre di ogni tipo (di veduta o di luce)(Cons. di Stato n. 2326/2022, n. 6136/2019). Dal versante Cassazione: In conformità all'orientamento del giudice amministrativo anche di recente ribadito (cfr. Cons. St., Sez. V, sent. 11/09/2019, n. 6136), deve al proposito affermarsi che, ai sensi dell'art. 9 del d.m. n. 1444/1968, per “pareti finestrate” devono intendersi non soltanto le pareti munite di “vedute” ma, più in generale, tutte le pareti munite di aperture di qualsiasi genere verso l'esterno, quali porte, balconi, finestre di ogni tipo. (Cass. Pen.
33419/2021, Cass. civ. n. 26383/2016, n. 6604/2012)” .
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Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata ai sensi dell'art 342 cpc dall'appellato che è fondata. CP_1
Ed infatti costituisce ormai principio consolidato che “gli artt. 342 e 434 c. p. c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (
Cass.n. 36481/2022 ; Cass. n. 13535/2018; Cass., Sez. Un n. 27199/2017).
Ed ancora, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi- previsto dall'art.342, comma 1, c. p. c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base
5 dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (Cass n. 2320/2023).
Alla luce dei suddetti principi, dunque, affinché l'appello possa essere dichiarato ammissibile,
è necessario che le doglianze mosse avverso la sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado si confrontino con essa, dovendo l'appellante illustrare anche le ragioni per le quali le conclusioni esposte siano meritevoli di riforma, all'esito di un esame critico del contenuto delle stesse. In altri termini, ciò che rileva è la sussistenza di una rigorosa illustrazione delle ragioni che sorreggono la domanda di riforma della motivazione impugnata.
Nel caso di specie, così come correttamente eccepito dall' appellato l'impugnazione CP_1 promossa dall'odierno appellante si sostanzia per buona parte, nella ricostruzione minuziosa del trascorso iter processuale, mentre nella parte critica non si confronta in alcun modo con la pronuncia di primo grado, in quanto le argomentazioni esposte nell'atto di gravame risultano del tutto estranei ed inconferenti rispetto al decisum e peraltro anche inammissibili ai sensi dell'art 345 cpc poiché introducono una domanda nuova e diversa rispetto a quella proposta in primo grado.
Ed infatti, gli odierni appellanti a partire dall'atto di citazione ed anche oltre le note scritte di precisazioni delle conclusioni depositate il 27.10.2022, hanno sempre e soltanto fatto valere la violazione delle distanze dalla veduta ai sensi dell'art 907 cc,il giudice di prime cure, dissentendo, le conclusioni del ctu, ha correttamente ritenuto che per le caratteristiche oggettive descritte dell'apertura quest'ultima andava qualificata come luce (irregolare) e pertanto sottratta dal rispetto delle distanze.
Il ctu, infatti, aveva così riferito e descritto l'apertura oggetto di causa: “La finestra di larghezza
1,56m occupa una superficie di circa2,00 mq, costituita in alluminio di colore bianco con anteposta davanti un'inferriata. Dalla soglia inferiore della finestra alla quota del pavimento del cortile si ha un'altezza di 1,53 m (tav. 4, 5, 6); mentre, la parte interna della finestra che prospetta nell'attuale stanza da letto dei sig. la soglia inferiore si trova ad Parte_6 un'altezza di 2,05 metri dalla quota pavimento della stanza (tav. 4, 5) (foto 15, 16, 17, 18).”
Sulla base di dette caratteristiche oggettive dell'apertura e per la presenza della grata, il primo giudice facendo richiamo alla giurisprudenza consolidata della SC in materia e considerato anche la portata dell'art 902 del cc, ha rigettato la domanda, dichiarando non applicabile alle luci, quant'anche irregolari, la normativa invocata dagli attori in materia di distanze dalle vedute.
6 Segue, che l'appello proposto non soltanto non dialoga con la ratio decidenti che viene totalmente ignorata ma, formula anche una ragione di censura che è inammissibile in quanto presuppone la formulazione di una domanda che in effetti non è mai stata proposta nel grado precedente, in quanto, si ripete, la domanda originaria formulata dagli attori aveva ad oggetto la violazione delle distanze dalla veduta e non la violazione delle distanze tra costruzione. Ed infatti costituisce principio pacifico quello che “ Nel giudizio avente ad oggetto la demolizione di un fabbricato, siccome costruito in violazione delle distanze tra costruzioni, è inammissibile, in quanto nuova, la domanda, proposta con le memorie di cui all'art. 183, comma 5, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis), concernente la violazione della distanza da veduta, trattandosi di domande diverse, l'una di-retta ad evitare la formazione di intercapedini dannose
(art. 873 c.c), l'altra a tutelare il proprietario del bene dall'indiscrezione del vicino (art. 907 c.c.)
(Cass. n.10622/2017; Cass n. 15070/2018; Cass n. 16808/2016; n.5698/2001).
Si aggiunga, che oltre ad essere inammissibile la nuova domanda volta all'applicazione della normativa in materia di distanze tra costruzione, comunque, sarebbe infondata perché non applicabile al caso in esame. Ed infatti, come chiaramente suggerisce la giurisprudenza richiamata dagli appellanti, ai fini dell'applicazione dell'l'art 9 del DM n. 1444/1968 per “pareti finestrate" si intendono le aperture di qualsiasi genere che si aprono verso l'esterno mentre è pacifico che la finestra in titolo agli appellanti non rientra in detta tipologia perché dotata di inferriata murata che non consente l'apertura verso esterno (foto ctu).
Spese processuali
Attesa l'integrale soccombenza degli appellanti gli stessi sono condannati al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore degli appellati, liquidate in dispositivo, nei valori medi, secondo i criteri posti dal D.M. n. 147/ 2022 tenendo conto del valore della causa (scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00).
Deve darsi atto che il difensore di , l'Avv. Francesco Gaetano Controparte_1
Spataro, nelle note conclusive depositate il 10.4.2024, ha chiesto la distrazione in proprio favore delle spese processuali del grado, dichiarandosi anticipatario.
L'impugnazione principale è stata proposta in data successiva al 31.1.2013 di entrata in vi-gore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, del 2012), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un
7 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Deve, pertanto, provvedersi in conformità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, sull'appello proposto da e Parte_2 Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 288/2023 pubblicata il 21.5.2023,
[...]
così dispone dichiara inammissibile l'appello proposto da e avverso la Parte_2 Parte_1
sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 288/2023 pubblicata il 21.5.2023; condanna in solido e al pagamento delle spese processuali Parte_2 Parte_1 del grado in favore di e di e, per quest'ultimo, Controparte_2 Controparte_1 in favore del suo difensore, l'Avv. Francesco Gaetano Spataro, disponendone la distrazione in suo favore, che liquida, per ciascuna parte appellata, in complessivi € 2.915,00 (€ 536,00 per la fase di studio, € 536,00 per la fase introduttiva, € 992,00 per la fase di trattazione, € 851,00 per la fase decisionale) oltre il 15% per spese generali, c.p.a. e iva come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso, nella camera di consiglio del 12 giugno 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Avv. Maria Angela Galioto Dott. Nicolò Crascì
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