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Sentenza 3 giugno 2024
Sentenza 3 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/06/2024, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. 9 bis
Verbale di udienza del 3.6.2024, davanti al Giudice Onorario, dott.ssa Elisabetta Artino I. , assistito dal Cancelliere, nel procedimento n° 628/2016 R.G. vertente tra
(C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore Sig. , corrente in Giarre (CT), Fraz. Macchia, via Principe di Parte_2
Piemonte n. 69, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo William Mantegna del Foro di Enna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Calascibetta (EN), via Maddalena I, n.
40; Opponente
E
(P. IVA , corrente in Capo d'Orlando (ME), Controparte_1 P.IVA_2
, in persona del suo amministratore e rappresentante legale pro tempore, Controparte_2
sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Cinnera Martino ed Controparte_3
elettivamente domiciliata presso il suo studio, in S. Agata Militello (ME), via San Giuseppe n.
51; Opposta
Sono comparsi: l'avv. Francesco Euticchio in sostituzione dell'avv. MANTEGNA
FILIPPO WILLIAM per parte opponente e l'avv. Gabriella Donzì in sostituzione dell'avv. CINNERA MARTINO SALVATORE per parte opposta, i quali si riportano alle rispettive posizione processuali a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali d causa ed in particolare nelle note conclusive già depositate telematicamente e chiedono la decisione.
L'avv. Euticchio chiede volersi condannare controparte al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore dell'avv. Mantegna.
IL GOP
Si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale di udienza si dà lettura della sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PATTI
Sez. 9 bis in persona del giudice onorario Elisabetta Artino Innaria, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A avente a oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n. 65/2016 del 13.2.2016
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la opponeva il decreto Parte_3
ingiuntivo in oggetto con il quale gli veniva intimato il pagamento di € 19.293,72 oltre spese della procedura in favore della per la fornitura all'ingrosso di pneumatici, Controparte_1
come da n. 33 fatture emesse tra il 2012 ed il 2013 allegate al ricorso monitorio.
A sostegno dell'opposizione eccepiva, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito ai sensi dell'art. 19 c.p.c, essendo la sede della società, convenuta con la domanda monitoria, in
Giarre, ricadente nel circondario del Tribunale di Catania, egual mente competente anche rispetto al foro facoltativo per le cause relative ai diritti di obbligazione, e l'avvenuto pagamento per l'importo di € 11.171,75, di cui alle quietanze prodotte relative agli anni dal
2012 al 2014, chiedeva pertanto volersi dichiarare l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento con il favore delle spese.
Instauratosi il contraddittorio, la creditrice opposta rilevava la competenza territoriale del
Tribunale di Patti, quale luogo in cui deve adempiersi l'obbligazione del pagamento del prezzo, da eseguirsi presso il domicilio del creditore, mentre nel merito rilevava che le quietanze prodotte afferivano ad altri crediti sorti nell'ambito del lungo rapporto di fornitura esistente tra le parti, che l'opponente aveva estinto, e che nulla avevano a che vedere con gli importi richieste con le fatture a base del decreto ingiuntivo in oggetto .
Concessa la provvisoria esecuzione parziale, la causa veniva istruita mediante produzione documentale e prova testimoniale e transitata sul ruolo del gop, all'odierna udienza dopo discussione orale veniva decisa.
L'opposizione è infondata e come tale va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Infondata deve ritenersi l'eccezione di difetto di competenza territorial e di questo Giudice. Si condivide quanto sostenuto dall'opposta in ordine applicazione nel caso di specie del criterio di collegamento della competenza territoriale ex art. 20 c.p.c. alle cause relative ai diritti di obbligazione, per le quali è competente anche il Giudice del luogo in cui l'obbligazione deve essere adempiuta.
Trattandosi di obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, ex art. 1182, comma
3, la stessa deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha, al momento della sua scadenza.
Ebbene la ha agito con domanda monitoria per ottenere la condanna Controparte_1
della al pagamento della somma di denaro portata nelle fatture allegate, Parte_1
emesse per la fornitura all'ingrosso di pneumatici, da adempiersi al domicilio dell'opposta in
Capo D'Orlando.
Secondo pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità “Se l'attore domanda la condanna del convenuto al pagamento d'una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente ratione loti è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182 c.c., a nulla rilevando che all'esito del giudizio dovesse emergere che al momento in cui venne introdotta la domanda il credito era illiquido, se il convenuto contesti l'esistenza o l'ammontare del credito, resta ferma la competenza del giudice del domicilio del creditore , se il convenuto non neghi il proprio debito, ma contesti, per i fini di cui all 'art. 1182 c.c., che il credito vantato dall'attore fosse liquido od esigibile, la questione della liquidità del credito andrà accertata incidenter tantum dal giudice, ai soli fini della competenza, ex art. 38 c.p.c., comma 4, e dunque senza nessuna incidenza sul merito della causa “ (Cass. 4792/2021).
Nel caso che ci occupa nessuna contestazione sulla liquidità del credito è stata avanzata dal convenuto opponente ed a fronte della domanda dalla di pagamento della Controparte_1
somma dovuta per la fornitura eseguita non può non rilevarsi che l'obbligazione andava adempiuta al domicilio della creditrice, che ha sede in Capo D'Orlando, luogo collegato territorialmente al circondario del Tribunale di Patti.
Passando al merito della questione.
Appare appena il caso di rilevare che a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione in cui l'opposto riveste la posizione di attore in senso sostanziale e deve pertanto fornire la prova dei fatti addotti a sostegno della domanda monitoria. Prova che, se fornita, comporta l'accoglimento della domanda anche nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo sia stato emesso in mancanza di idonea prova scritta e per tale motivo andrebbe revocato.
La prova scritta, infatti, richiesta dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta
(quale avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale la fattura commerciale) da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta di ingiunzione, mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione, nel quale per la pienezza delle indagini da cui tale giudizio è caratterizzato è possibile fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria (Cass.
n. 17371/2003), ed il Giudice non valuta solo la sussistenza delle condi zioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cass. n.
9927/2004).
Ad avviso del giudicante, dunque, con specifico riferimento al caso di specie, non vi sono ragioni per discostarsi da siffatto orientamento, con la conseguenza che - anche in siffatto frangente - il decreto ingiuntivo deve ritenersi emesso sulla scorta di idonea prova scritta , rappresentata dalle fatture nel numero di 33 prodotte con la domanda m onitoria per gli importi di € 16.731,83, oltre interessi di mora ex dlgs 231/2002.
Nella fase di opposizione tali documenti da soli non sono astrattamente idonei a dimostrare l'esistenza del credito.
In linea generale, la giurisprudenza ritiene che la fattura costituisca sufficiente prova scritta per l'ottenimento del decreto ingiuntivo, anche prescindendo dalla produzione dell'estratto autentico delle scritture di cui all'art. 634, ult. comma, c.p.c..
Tuttavia, il valore probatorio della fattura, in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, così come ai fini della dimostraz ione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
Di conseguenza, la fattura, finanche se annotata nei libri obbligatori - proprio per la sua formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a piena prova del diritto, potendo al più rappresentare un mero indizio dell'esecuzione della prestazione.
Ciò posto, nella presente fase, di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore è tenuto a provare l'esistenza ed il quantum del credito preteso.
Il credito nascerebbe da un contratto di fornitura di pneumatici all'ingrosso, rispetto al quale la debitrice opponente contesta la dovutezza delle somme richieste, sul presupposto che la stessa ha pagato l'importo di cui alle quietanze prodotte per € 11.171,75.
In termini di oneri probatori si osserva.
Per costante orientamento giurisprudenziale “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass. Sez. Unite
30.10.2001, n. 13533).
Nello specifico il credito per cui è causa nasce da un contratto di fornitura non contestato dall'opponente, la quale, sostiene di avere pagato gli importi quietanzati come allegati.
L'opponente, dunque, non contesta il negozio giuridico esistente tra le parti, del contratto di fornitura, così come non contesta il quantum della fornitura di materiale, sostiene di nulla dovere perché ha pagato € 11.171, 75, allegando le quietanze datate dal 20.7.2012 al
28.3.2014.
Quanto alla detta produzione documentale va osservato che la creditrice opposta costituendosi ha immediatamente dedotto ed allegato che le tra le parti esisteva un lungo e duraturo rapporto di fornitura e che le quietanze prodotte afferivano a forniture antecedenti e più risalenti nel tempo, rispetto a quelle di cui alle fatture poste a base del decreto ingiuntivo opposto.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace” (cass 21512/2019).
Le quietanze prodotte in primis non consentono di ritenere che il pagamento sia riferito al debito per cui si procede, non essendo nelle stesse rinvenuta alcuna imputazione da parte del debitore, che quando paga deve dichiarare quale debito intende soddisfare in presenza di più debiti della stessa specie.
In mancanza, dunque, deve farsi ricorso ai criteri di imputazione di cui all'art. 1193 comma
2 cc..
Ora trattandosi di debiti che possono considerarsi egualmente scaduti, egualmente garantiti ed egualmente onerosi per il debitore, soccorre il criterio del debito più antico, come dedotto dall'opposta.
L'opposta, infatti, dopo avere allegato l'esistenza nei suoi confronti di più debiti della
Part
, della medesima specie a quelli per cui è causa, sulla base dei documenti fiscali in atti, tra cui l'allegato prospetto contabile (alle 3 fascicolo opposta), ha dato prova anche attraverso l'escussione testimoniale (cfr tra le tante dichiarazioni dipendente della Testimone_1
dal 1999 addetta al settore amministrativo) che le quietanze prodotte non Controparte_1
riguardavano le ultime forniture di cui ha richiesto il pagamento con il ricorso per decreto ingiuntivo qui opposto, ma altre forniture sempre eseguite nel tempo per l'opponente, antecedenti a quelle in oggetto.
La poi, nonostante l'ordine di esibizione da parte del Giudice del Parte_1
registro iva acquisti e del libro giornale dall'1.1.2006 al 31.12.2014, ha depositato la documentazione anzidetta limitatamente agli anni 2013 e 2014, non consentendo di verificare la regolarità delle annotazioni rispetto alle forniture antecedenti a quelle per cui è causa.
Per di più, nonostante fosse stato ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente, lo stesso non si è presentato senza alcuna giustificata ragione.
Tali elementi che di per sé non costituiscono fictio confessoria determinano, tuttavia, una valutazione complessiva di quanto emerso con l'istruttoria svolta nel presente processo e depongono nel senso che l'opponente non ha dato prova di avere estinto il debito per cui è causa. In altre parole l'opponente come era suo onere non ha provato il fatto estintivo del credito qui fatto valere.
Tanto basta per rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 65/2016 del
13.2.2016, rendendolo esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex DM
55/2014 come smi, nei medi delle fasi svolte.
P. Q. M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico dott. ssa Elisabetta Artino I., uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- Conferma il decreto ingiuntivo n. 65/2016 del 13.2.2016, che rende esecutivo;
- condanna la alla refusione delle spese di giudizio, nei confronti Parte_1
della liquidandole in complessivi € 5.077,00 per compensi oltre spese Controparte_1
generali, IVA e CPA.
Così deciso in Patti, 3.6.2024
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Elisabetta Artino Innaria
Sez. 9 bis
Verbale di udienza del 3.6.2024, davanti al Giudice Onorario, dott.ssa Elisabetta Artino I. , assistito dal Cancelliere, nel procedimento n° 628/2016 R.G. vertente tra
(C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore Sig. , corrente in Giarre (CT), Fraz. Macchia, via Principe di Parte_2
Piemonte n. 69, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo William Mantegna del Foro di Enna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Calascibetta (EN), via Maddalena I, n.
40; Opponente
E
(P. IVA , corrente in Capo d'Orlando (ME), Controparte_1 P.IVA_2
, in persona del suo amministratore e rappresentante legale pro tempore, Controparte_2
sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Cinnera Martino ed Controparte_3
elettivamente domiciliata presso il suo studio, in S. Agata Militello (ME), via San Giuseppe n.
51; Opposta
Sono comparsi: l'avv. Francesco Euticchio in sostituzione dell'avv. MANTEGNA
FILIPPO WILLIAM per parte opponente e l'avv. Gabriella Donzì in sostituzione dell'avv. CINNERA MARTINO SALVATORE per parte opposta, i quali si riportano alle rispettive posizione processuali a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali d causa ed in particolare nelle note conclusive già depositate telematicamente e chiedono la decisione.
L'avv. Euticchio chiede volersi condannare controparte al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore dell'avv. Mantegna.
IL GOP
Si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale di udienza si dà lettura della sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PATTI
Sez. 9 bis in persona del giudice onorario Elisabetta Artino Innaria, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A avente a oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n. 65/2016 del 13.2.2016
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la opponeva il decreto Parte_3
ingiuntivo in oggetto con il quale gli veniva intimato il pagamento di € 19.293,72 oltre spese della procedura in favore della per la fornitura all'ingrosso di pneumatici, Controparte_1
come da n. 33 fatture emesse tra il 2012 ed il 2013 allegate al ricorso monitorio.
A sostegno dell'opposizione eccepiva, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito ai sensi dell'art. 19 c.p.c, essendo la sede della società, convenuta con la domanda monitoria, in
Giarre, ricadente nel circondario del Tribunale di Catania, egual mente competente anche rispetto al foro facoltativo per le cause relative ai diritti di obbligazione, e l'avvenuto pagamento per l'importo di € 11.171,75, di cui alle quietanze prodotte relative agli anni dal
2012 al 2014, chiedeva pertanto volersi dichiarare l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento con il favore delle spese.
Instauratosi il contraddittorio, la creditrice opposta rilevava la competenza territoriale del
Tribunale di Patti, quale luogo in cui deve adempiersi l'obbligazione del pagamento del prezzo, da eseguirsi presso il domicilio del creditore, mentre nel merito rilevava che le quietanze prodotte afferivano ad altri crediti sorti nell'ambito del lungo rapporto di fornitura esistente tra le parti, che l'opponente aveva estinto, e che nulla avevano a che vedere con gli importi richieste con le fatture a base del decreto ingiuntivo in oggetto .
Concessa la provvisoria esecuzione parziale, la causa veniva istruita mediante produzione documentale e prova testimoniale e transitata sul ruolo del gop, all'odierna udienza dopo discussione orale veniva decisa.
L'opposizione è infondata e come tale va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Infondata deve ritenersi l'eccezione di difetto di competenza territorial e di questo Giudice. Si condivide quanto sostenuto dall'opposta in ordine applicazione nel caso di specie del criterio di collegamento della competenza territoriale ex art. 20 c.p.c. alle cause relative ai diritti di obbligazione, per le quali è competente anche il Giudice del luogo in cui l'obbligazione deve essere adempiuta.
Trattandosi di obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, ex art. 1182, comma
3, la stessa deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha, al momento della sua scadenza.
Ebbene la ha agito con domanda monitoria per ottenere la condanna Controparte_1
della al pagamento della somma di denaro portata nelle fatture allegate, Parte_1
emesse per la fornitura all'ingrosso di pneumatici, da adempiersi al domicilio dell'opposta in
Capo D'Orlando.
Secondo pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità “Se l'attore domanda la condanna del convenuto al pagamento d'una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente ratione loti è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182 c.c., a nulla rilevando che all'esito del giudizio dovesse emergere che al momento in cui venne introdotta la domanda il credito era illiquido, se il convenuto contesti l'esistenza o l'ammontare del credito, resta ferma la competenza del giudice del domicilio del creditore , se il convenuto non neghi il proprio debito, ma contesti, per i fini di cui all 'art. 1182 c.c., che il credito vantato dall'attore fosse liquido od esigibile, la questione della liquidità del credito andrà accertata incidenter tantum dal giudice, ai soli fini della competenza, ex art. 38 c.p.c., comma 4, e dunque senza nessuna incidenza sul merito della causa “ (Cass. 4792/2021).
Nel caso che ci occupa nessuna contestazione sulla liquidità del credito è stata avanzata dal convenuto opponente ed a fronte della domanda dalla di pagamento della Controparte_1
somma dovuta per la fornitura eseguita non può non rilevarsi che l'obbligazione andava adempiuta al domicilio della creditrice, che ha sede in Capo D'Orlando, luogo collegato territorialmente al circondario del Tribunale di Patti.
Passando al merito della questione.
Appare appena il caso di rilevare che a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione in cui l'opposto riveste la posizione di attore in senso sostanziale e deve pertanto fornire la prova dei fatti addotti a sostegno della domanda monitoria. Prova che, se fornita, comporta l'accoglimento della domanda anche nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo sia stato emesso in mancanza di idonea prova scritta e per tale motivo andrebbe revocato.
La prova scritta, infatti, richiesta dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta
(quale avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale la fattura commerciale) da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta di ingiunzione, mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione, nel quale per la pienezza delle indagini da cui tale giudizio è caratterizzato è possibile fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria (Cass.
n. 17371/2003), ed il Giudice non valuta solo la sussistenza delle condi zioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cass. n.
9927/2004).
Ad avviso del giudicante, dunque, con specifico riferimento al caso di specie, non vi sono ragioni per discostarsi da siffatto orientamento, con la conseguenza che - anche in siffatto frangente - il decreto ingiuntivo deve ritenersi emesso sulla scorta di idonea prova scritta , rappresentata dalle fatture nel numero di 33 prodotte con la domanda m onitoria per gli importi di € 16.731,83, oltre interessi di mora ex dlgs 231/2002.
Nella fase di opposizione tali documenti da soli non sono astrattamente idonei a dimostrare l'esistenza del credito.
In linea generale, la giurisprudenza ritiene che la fattura costituisca sufficiente prova scritta per l'ottenimento del decreto ingiuntivo, anche prescindendo dalla produzione dell'estratto autentico delle scritture di cui all'art. 634, ult. comma, c.p.c..
Tuttavia, il valore probatorio della fattura, in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, così come ai fini della dimostraz ione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
Di conseguenza, la fattura, finanche se annotata nei libri obbligatori - proprio per la sua formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a piena prova del diritto, potendo al più rappresentare un mero indizio dell'esecuzione della prestazione.
Ciò posto, nella presente fase, di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore è tenuto a provare l'esistenza ed il quantum del credito preteso.
Il credito nascerebbe da un contratto di fornitura di pneumatici all'ingrosso, rispetto al quale la debitrice opponente contesta la dovutezza delle somme richieste, sul presupposto che la stessa ha pagato l'importo di cui alle quietanze prodotte per € 11.171,75.
In termini di oneri probatori si osserva.
Per costante orientamento giurisprudenziale “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass. Sez. Unite
30.10.2001, n. 13533).
Nello specifico il credito per cui è causa nasce da un contratto di fornitura non contestato dall'opponente, la quale, sostiene di avere pagato gli importi quietanzati come allegati.
L'opponente, dunque, non contesta il negozio giuridico esistente tra le parti, del contratto di fornitura, così come non contesta il quantum della fornitura di materiale, sostiene di nulla dovere perché ha pagato € 11.171, 75, allegando le quietanze datate dal 20.7.2012 al
28.3.2014.
Quanto alla detta produzione documentale va osservato che la creditrice opposta costituendosi ha immediatamente dedotto ed allegato che le tra le parti esisteva un lungo e duraturo rapporto di fornitura e che le quietanze prodotte afferivano a forniture antecedenti e più risalenti nel tempo, rispetto a quelle di cui alle fatture poste a base del decreto ingiuntivo opposto.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace” (cass 21512/2019).
Le quietanze prodotte in primis non consentono di ritenere che il pagamento sia riferito al debito per cui si procede, non essendo nelle stesse rinvenuta alcuna imputazione da parte del debitore, che quando paga deve dichiarare quale debito intende soddisfare in presenza di più debiti della stessa specie.
In mancanza, dunque, deve farsi ricorso ai criteri di imputazione di cui all'art. 1193 comma
2 cc..
Ora trattandosi di debiti che possono considerarsi egualmente scaduti, egualmente garantiti ed egualmente onerosi per il debitore, soccorre il criterio del debito più antico, come dedotto dall'opposta.
L'opposta, infatti, dopo avere allegato l'esistenza nei suoi confronti di più debiti della
Part
, della medesima specie a quelli per cui è causa, sulla base dei documenti fiscali in atti, tra cui l'allegato prospetto contabile (alle 3 fascicolo opposta), ha dato prova anche attraverso l'escussione testimoniale (cfr tra le tante dichiarazioni dipendente della Testimone_1
dal 1999 addetta al settore amministrativo) che le quietanze prodotte non Controparte_1
riguardavano le ultime forniture di cui ha richiesto il pagamento con il ricorso per decreto ingiuntivo qui opposto, ma altre forniture sempre eseguite nel tempo per l'opponente, antecedenti a quelle in oggetto.
La poi, nonostante l'ordine di esibizione da parte del Giudice del Parte_1
registro iva acquisti e del libro giornale dall'1.1.2006 al 31.12.2014, ha depositato la documentazione anzidetta limitatamente agli anni 2013 e 2014, non consentendo di verificare la regolarità delle annotazioni rispetto alle forniture antecedenti a quelle per cui è causa.
Per di più, nonostante fosse stato ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente, lo stesso non si è presentato senza alcuna giustificata ragione.
Tali elementi che di per sé non costituiscono fictio confessoria determinano, tuttavia, una valutazione complessiva di quanto emerso con l'istruttoria svolta nel presente processo e depongono nel senso che l'opponente non ha dato prova di avere estinto il debito per cui è causa. In altre parole l'opponente come era suo onere non ha provato il fatto estintivo del credito qui fatto valere.
Tanto basta per rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 65/2016 del
13.2.2016, rendendolo esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex DM
55/2014 come smi, nei medi delle fasi svolte.
P. Q. M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico dott. ssa Elisabetta Artino I., uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- Conferma il decreto ingiuntivo n. 65/2016 del 13.2.2016, che rende esecutivo;
- condanna la alla refusione delle spese di giudizio, nei confronti Parte_1
della liquidandole in complessivi € 5.077,00 per compensi oltre spese Controparte_1
generali, IVA e CPA.
Così deciso in Patti, 3.6.2024
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Elisabetta Artino Innaria