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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 16/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, iscritto al numero di ruolo generale 1274/2024, promosso da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Natalia Castagna, ricorrente contro
(c.f. ), nato in Controparte_1 C.F._2
OU (Burkina Faso) il 12.10.1997 e residente in [...], convenuto contumace con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“IN VIA PRINCIPALE
1. Disporre l'affido condiviso del minore C.F. nato a [...] C.F._3
Lecco (LC), il 24.06.2021 alla madre, Sig.ra , C.F. , nata Parte_1 C.F._1
a Tirana (Albania) il 12.03.1998 e al padre, il sig. , C.F. Controparte_1
, nato il [...] in [...] e residente in C.F._2
Lecco (LC), Via Celestino Ferrario n. 27, con collocazione prevalente presso la madre in
Lecco, Via Celestino Ferrario, n. 27;
2. Disporre che il Sig. , C.F. , nato il Controparte_1 C.F._2
12.10.1997 in OU (Burkina Faso) e residente in [...], Via Celestino
Ferrario n. 27 contribuisca al mantenimento per il figlio minore con la corresponsione di una somma mensile pari ad € 250,00= da rivalutarsi annualmente mediante indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese nonché a concorrere alle spese straordinarie, secondo il protocollo del Tribunale di Lecco, in ragione del 50% con la ricorrente;
3. Dichiarare che l'Assegno Unico familiare venga percepito integralmente dalla sig.ra
Pt_1
4. Disporre che il Sig. potrà vedere e tenere il figlio con sé il mercoledì dalle ore CP_1
18.00 alle ore 20.30 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 20.30 nella settimana dei weekend di non spettanza, mentre nella settimana del weekend di spettanza il mercoledì dalle ore
18.00 alle ore 20.30 e il weekend dal sabato alle ore 9.00 alla domenica alle ore 20.30: Il weekend di pertinenza è stabilito due volte al mese per ciascun genitore in alternanza tra di loro. Con riferimento alle vacanze estive ciascun genitore avrà diritto a due settimane nel mese di Agosto anche non consecutive da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, impegnandosi a comunicare reciprocamente la località di villeggiatura ove si recherà in vacanza con il figlio, specificando indirizzo e utenze telefoniche;
Per una settimana (dal
26.12 al 31.12 e dal 1.01 al 6.01) seguendo il criterio dell'alternanza annuale nelle festività natalizie. Il giorno della Vigilia e di Natale saranno trascorsi dal minore ad anni alterni con la madre e con il padre;
IN VIA ISTRUTTORIA: Ammettersi mezzi istruttori come indicati in ricorso e nella presente memoria. Con riserva documentale.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, onorari e compensi” (cfr. memoria ricorrente del
31.10.2024).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
2 1) Oggetto del giudizio. Con ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale depositato in data 24.7.2024, Parte_1
ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale CP_1
, deducendo di avere intrattenuto con lo stesso, a decorrere dal
[...]
2017, un rapporto di natura sentimentale, da cui in data 24.6.2021 a Lecco
(LC), è nato il figlio , che oggi ha tre anni. Terminata la relazione tra Per_1
le parti nel 2022, la ricorrente ha continuato a vivere con il figlio presso l'abitazione familiare sita in Lecco, Via Celestino Ferrario n. 27 ed il convenuto si è trasferito al piano sottostante del medesimo immobile. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso di , il Per_1
collocamento prevalente dello stesso presso di sé, con regolamentazione dei tempi di permanenza del minore con ciascun genitore come meglio specificati in ricorso ed il versamento da parte del padre, in favore della madre, di un assegno mensile pari a € 250,00, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie ed all'integrale percepimento da parte della stessa dell'Assegno Unico familiare.
All'udienza del 20.11.2024, sono comparsi la ricorrente, munita del proprio difensore ed il convenuto personalmente, il quale, informato della necessità di nominare un difensore, ha dichiarato di non essere interessato “in quanto le condizioni contenute nel ricorso sono sostanzialmente quelle già in atto” (cfr. verbale udienza 20.11.2024). Ritenuta decidibile allo stato degli atti, la causa
è stata rimessa in decisione.
2) Contumacia del convenuto. Il convenuto non si è costituito nel presente giudizio, nonostante la regolare notifica allo stesso dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione udienza, come risultante dalla documentazione depositata da parte ricorrente in data 13.9.2024 e pur essendo lo stesso comparso in prima udienza. In ragione di ciò, deve essere dichiarata la contumacia di . Controparte_1
3 3) Accoglimento del ricorso. Quanto richiesto dalla ricorrente in ordine ad affidamento congiunto, collocamento prevalente presso di sé e tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore appare rispondente agli interessi del minore, in quanto coincidenti con le modalità con cui quest'ultimo ha vissuto dal 2022 in poi. Sorreggono tale convincimento le dichiarazioni del padre, il quale ha ritenuto di non nominare un difensore “in quanto le condizioni contenute nel ricorso sono sostanzialmente quelle già in atto”, dunque nulla obbiettando rispetto a quanto richiesto dalla ex compagna,
“salvo fare presente che per motivi di turni lavorativi non tutte le settimane sarà disponibile per vedere il figlio”, circostanza rispetto alla quale la ricorrente si è dichiarata disponibile a consentire al padre il recupero del giorno eventualmente perso (cfr. verbale udienza 20.11.2024). Pertanto, non essendo emerse significative problematicità rispetto ai genitori e tenuto conto della sostanziale adesione manifestata dal padre in udienza, si ritiene di accogliere le domande della madre in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra i genitori ed il figlio minore, in quanto tali condizioni appaiono condivisibili al fine di tutelare la serenità e la quotidianità di . Per_1
Analogamente, per quanto riguarda la determinazione dell'assegno a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore collocato presso la madre, deve ritenersi congruo l'importo di € 250,00 al mese, richiesto da quest'ultima, tenuto conto delle allegazioni di parte ricorrente rispetto alle proprie attuali capacità economiche e disponibilità reddituali che trovano riscontro nella documentazione prodotta, delle dichiarazioni del padre in udienza, che nulla ha opposto e della prassi di questo Tribunale di individuare in questa cifra l'ammontare minimo dell'assegno, in assenza di particolari ragioni ostative. Dunque, in assenza di ulteriori informazioni circa la situazione patrimoniale e reddituale del padre e considerato che, secondo quanto riportato dalla stessa ricorrente, già nell'ultimo anno egli ha iniziato a versarle con costanza un contributo mensile pari a circa € 200,00, si ritiene
4 per lo stesso sostenibile l'importo, leggermente superiore, richiesto dalla ex compagna.
Il regime delle spese straordinarie va disciplinato come da dispositivo, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie così come previste e regolamentate dal Protocollo di Lecco, mentre l'Assegno Unico verrà percepito integralmente dalla madre, stante il sostanziale assenso prestato dal convenuto, rispetto alle richieste della ricorrente.
4) Spese di lite. Le spese del presente procedimento devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della natura del giudizio e della posizione del convenuto, il quale ha presenziato all'udienza del
20.11.2024, prestando sin da subito consenso rispetto alle richieste di controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di Parte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Controparte_1
assorbita,
DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
DISPONE
▪ l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori del figlio Per_1
(c.f. ), nato a [...], il [...], con C.F._3
collocamento prevalente del minore presso la madre, presso la di lei abitazione sita in Lecco, Via Celestino Ferrario n. 27 ovvero dove la stessa dovesse trasferire in futuro la propria residenza;
▪ che, rispetto ai tempi di permanenza del minore con ciascun genitore:
- il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, nella settimana con weekend non di sua spettanza, il mercoledì dalle ore 18.00 alle ore
20.30 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 20.30 e, nella settimana con
5 weekend di sua spettanza, il mercoledì dalle ore 18.00 alle ore 20.30 e dalle ore 9.00 del sabato alle ore 20.30 della domenica, con invito alla ricorrente a prestare fede a quanto dalla stessa dichiarato in udienza rispetto alla disponibilità, in caso di impedimenti lavorativi del convenuto, a consentirgli il recupero del giorno eventualmente perso. Il weekend di pertinenza è stabilito due volte al mese per ciascun genitore in alternanza tra di loro;
- con riferimento alle vacanze estive, ciascun genitore avrà diritto a trascorrere con il figlio due settimane nel mese di agosto, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, impegnandosi a comunicare reciprocamente la località di villeggiatura ove si recherà in vacanza con , specificando indirizzo e utenze Per_1
telefoniche;
- nelle festività natalizie, ciascun genitore avrà diritto ad una settimana
(dal 26.12 al 31.12 e dal 1.01 al 6.01) seguendo il criterio dell'alternanza annuale, oltre che al giorno della Vigilia e di Natale trascorsi ad anni alterni dal minore con la madre e con il padre;
▪ che versi a , entro il giorno Controparte_1 Parte_1
6 (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo
è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento. -
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e doposcuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato
7 (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza.
In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno);
▪ che l'Assegno Unico familiare venga percepito direttamente e per intero dalla madre, collocataria prevalente del minore;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 14.1.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dario Colasanti Marco Tremolada
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile pari a € 250,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così come previste e regolamentate dal Protocollo di Lecco, che di seguito si riporta:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili