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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 26/03/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott.ssa Ilaria PEPE Giudice relatore
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 1074 dell'anno 2019, vertente tra
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. Simona Cataldi (c.f.
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano alla Via C.F._2
Monte Velino n. 77
- RICORRENTE –
e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3
rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. Cristina Lenarduzzi (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano alla Via C. C.F._4
Battisti n. 101
- RESISTENTE -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero – SEDE
Conclusioni: - per parte ricorrente: come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data
13.1.2025; - per parte resistente: come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 10.1.2025.
1 FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 4.7.2019, , deducendo di aver contratto matrimonio Parte_1
con in data 28.6.1997 nel Comune di Sante Marie e che dalla loro unione sono nati Controparte_1
i figli (già maggiorenne), (nato il [...]) e (nata il [...]), ha chiesto Per_1 Per_2 R_
di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la conferma delle condizioni già concordemente stabilite in sede di separazione dei coniugi ed omologate dal Tribunale con decreto del 31.1.2018, fatta eccezione per il contributo per il mantenimento all'epoca previsto per i figli nella misura di € 250,00 mensili per ciascuno dei tre figli e, dunque, nella misura di complessivi € 750,00).
In particolare, premesso il deterioramento della propria condizione economica, ha chiesto: i) la revoca del contributo previsto per il figlio , ormai maggiorenne ed autosufficiente ovvero, in Per_1
subordine, la sua riduzione;
ii) la riduzione del contributo previsto per i figli e nella Per_2 R_ misura di € 200,00 ciascuno.
A sostegno di tali domande il ricorrente ha dedotto che il proprio reddito personale da lavoro si è notevolmente ridotto nel tempo e che tale reddito, al netto di quanto dovuto a titolo di mantenimento in favore dei figli, non risulta sufficiente a soddisfare le proprie minime necessità personali, nonché
a soddisfare tutti gli impegni economici assunti in costanza di matrimonio nell'interesse della famiglia, oltre che a far fronte ai debiti esistenti con l'erario.
Il ricorrente ha altresì dedotto che la resistente ha un proprio reddito da lavoro dipendente e giova dell'assegnazione della casa familiare.
Infine il ricorrente, con le note depositate per l'udienza del 5.2.2020 ed alla medesima udienza, ha chiesto revocarsi l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, essendo intenzione del ricorrente vendere tale immobile per fare fronte ai debiti verso terzi che la resistente, pur essendo onerata, non ha contribuito ad onorare, oltre che per fare fronte ai debiti verso la medesima resistente per il pretese spese straordinarie.
2. Si è costituita in giudizio la resistente la quale, oltre ad aderire alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto di confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione e di porre altresì a carico del ricorrente un congruo assegno divorzile in suo favore, assegno quantificato nella misura di € 150,00 mensili.
A sostegno di tali domande la resistente ha in particolare dedotto che il ricorrente non ha assolto agli obblighi posti a suo carico in sede di separazione soprattutto con riferimento alle spese straordinarie, così esponendola ad una situazione di grave difficoltà economica atteso che ella svolge un semplice lavoro di barista presso il punto ristoro dell'Ospedale Civile di Avezzano, per cui percepisce uno
2 stipendio comunque ridotto pur affrontando, per far fronte alle esigenze dei figli, turni di lavoro insostenibili in rapporto alle sue condizioni di salute.
Quanto al mantenimento per i figli ha chiesto, come detto, l'integrale conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione, rappresentando, quanto al figlio , che questi è ancora studente Per_1
presso il Conservatorio e prende parte a serate musicali con contratti c.d. “a chiamata” e del tutto precari ed inidonei a garantire un'effettiva indipendenza economica.
Infine la resistente ha chiesto dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi la domanda svolta con riguardo all'assegnazione della casa coniugale.
3. Esperito invano il tentativo di conciliazione, sentito il figlio maggiorenne con Persona_4
ordinanza del 18.11.2019 è stato confermato in via provvisoria confermato quanto previsto in sede di separazione per il mantenimento dei figli.
Adottata la pronunzia sullo status con sentenza non definitiva n. 283/2021 del 22.9.2021 ed ammessi i documenti prodotti, a seguito di istanza del ricorrente è stato revocato, con ordinanza del 30.3.2023, il contributo previsto per il mantenimento del figlio , avendo questi nelle more trovato una Per_2
stabile occupazione.
Quindi, con ordinanza del 14.3.2025, resa all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in relazione all'udienza fissata per la rimessione in decisione del
13.3.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate con le note in epigrafe indicate.
4. Tanto premesso, all'esito della suindicata sentenza non definitiva sullo status, residuano da valutare le domande relative all'affidamento della prole, all'assegnazione della casa familiare, al mantenimento richiesto per i tre figli dalla resistente ed all'assegno divorzile richiesto sempre dalla resistente.
5. Per quanto riguarda l'affidamento occorre preliminarmente dare atto del raggiungimento della maggiore età da parte di , con conseguente venir meno dei presupposti per l'adozione di Per_2
provvedimenti in ordine al suo affidamento e collocamento.
Con riguardo alla figlia invero prossima al raggiungimento della maggiore età, non è stata Per_5
rappresentata alcuna circostanza che giustifichi una modifica delle statuizioni già assunte sul punto in sede di separazione, che possono dunque essere allo stato confermate in punto di affidamento condiviso, collocamento presso la madre e determinazione dei periodi di visita del padre.
6. Da quanto precede con riguardo alla figlia e da quanto di seguito esposto in ordine alla non Per_5
piena autosufficienza economica del figlio (ancora, per quanto può evincersi, stabilmente Per_1 collegato con l'abitazione familiare unitamente la madre) consegue il rigetto della domanda svolta dal ricorrente e volta ad ottenere la revoca dell'assegnazione della casa familiare, domanda che
3 peraltro, anche a non voler approfondire il profilo della sua tempestiva formulazione, è stata articolata sulla scorta di circostanze estranee ai profili che sul punto possono assumere rilievo ex art. 337 sexies c.c.
7. Venendo all'esame delle domande relative al mantenimento in favore dei figli ed all'assegno divorzile giova premettere che dagli elementi acquisiti non può evincersi la ricorrenza di un deterioramento della situazione economica del ricorrente, contrariamente a quanto da quest'ultimo prospettato.
Segnatamente, dalla documentazione in atti non emerge affatto che il medesimo lavoro allora ed oggi svolto dal ricorrente sia fonte di minori entrate, essendo sufficiente al riguardo richiamare la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2020 e recante importi del tutto in linea con quelli indicati come percepiti nel 2017 (ossia anteriormente alla pretesa “contrazione” delle entrate).
Del pari alcun rilievo possono assumere i debiti relativi a finanziamenti accesi in costanza di matrimonio ed ai tributi non pagati sempre nel corso del matrimonio: tali poste non possono certo essere considerate sopravvenienze e si deve anzi ritenere che siano stati adeguatamente considerati e ponderati dalle parti in sede di separazione consensuale.
Giova inoltre sottolineare che, nelle more del presente procedimento, la situazione economica del ricorrente ha registrato un indiretto miglioramento, ove si consideri che è stato revocato con ordinanza del 30.3.2023 il contributo originariamente previsto a favore del figlio (revoca fondata Per_2
peraltro non su un deterioramento della situazione economica paterna, ma sulla raggiunta autosufficienza del figlio).
8. Ciò posto, per quanto concerne il contributo per il mantenimento della prole, si ritiene in primo luogo che non possa trovare accoglimento la domanda, formulata dalla resistente, di prevedere un contributo per il mantenimento del figlio . Per_2
Ed infatti, come già evidenziato con l'ordinanza del 30.3.2023 che qui si richiama, risulta Per_2
inserito nel mondo del lavoro per essere impegnato presso l'Esercito Italiano, con ciò dimostrando adeguata capacità lavorativa ed autosufficienza economica.
Peraltro, pur trattandosi in allora di un impiego a tempo determinato, non consta che l'occupazione sopra descritta sia nelle more venuta meno e che quindi all'attualità non sia indipendente Per_2
economicamente.
Deve tuttavia affermarsi, sempre con riguardo al mantenimento del figlio , la non ripetibilità Per_2
delle somme a tale titolo percepite (come anche il non venir meno dei crediti a tale titolo maturati) sino alla adozione dell'ordinanza del 30.3.2023, atteso che tale provvedimento si fonda, come detto, su un mutamento sopravvenuto della situazione di fatto rispetto a quella originariamente valutata in sede di ordinanza presidenziale.
4 Può di contro trovare accoglimento la domanda volta ad ottenere che sia posto a carico del ricorrente un contributo per il mantenimento in favore della figlia minorenne contributo in relazione a R_
cui del resto il medesimo ricorrente ha invero chiesto solo una quantificazione in misura minore.
Con riferimento all'importo a tale titolo riconoscibile può essere confermato quello già stabilito di €
250,00 mensili, tenuto conto delle invariate esigenze della minore e, per come detto, della mancata dimostrazione del sopravvenuto peggioramento della situazione economica del ricorrente.
Da ultimo per quanto concerne il figlio maggiorenne , attualmente di anni ventisei, giova Per_1
rilevare che con l'ordinanza del 30.3.2023 è stato evidenziato come stesse ancora Per_1
partecipando ad esperienze formative idonee ad incrementarne la professionalità e che tuttavia non gli consentivano di ritrarre redditi tali da garantirne l'indipendenza economica.
Il ricorrente ha dedotto che successivamente a tale ordinanza ha acquisito ulteriore Per_1
esperienza professionale tramite il suo assiduo impegno in tournee e concerti, anche presso istituzioni di primario livello in Italia ed anche all'estero (si vedano le note del 19.9.2023 e la comparsa conclusionale del ricorrente).
La resistente non ha specificamente contestato che il figlio sia impegnato in tali attività, contestando piuttosto l'idoneità delle stesse a garantirgli il raggiungimento di una piena indipendenza economica.
Ebbene in tale quadro può effettivamente ritenersi provato, sia sulla scorta di quanto dedotto e documentato dalla resistente (si vedano le note del 7 e del 22 marzo 2023 e la documentazione alle stesse allegate) sia sulla base della notoria difficoltà del percorso professionale intrapreso, che ha dovuto e deve ancora in parte affrontare un percorso di progressiva professionalizzazione Per_1
prima di addivenire ad uno stabile inserimento nel mondo del lavoro, tale da garantirgli una piena autosufficienza economica.
Può altresì ritenersi che tale percorso, proprio perché iniziato in giovane età, oltre che particolarmente lungo, oneroso ed articolato, sia stato intrapreso nel quadro, all'epoca, di una scelta condivisa in ambito familiare.
Ciò posto è noto che secondo la giurisprudenza di legittimità il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può attendere un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito (cfr., Cass., ord. n. 12123/24).
5 Ebbene nel caso di specie ha ampiamente superato la maggiore età e, rispetto alla situazione Per_1 esaminata con l'ordinanza presidenziale, ha completato il corso di studi diplomandosi presso il conservatorio.
Non viene tuttavia in rilievo una situazione di inerte o non fruttuosa attesa da parte di di Per_1
opportunità professionali consone rispetto alla sua formazione ed alle sue aspirazioni, atteso che dalla documentazione in atti si ricava che ha coltivato il proprio indiscusso talento profondendo Per_1
un impegno tale da consentirgli di maturare sempre più numerose e qualificate esperienze.
Ebbene, pur dovendosi tenere conto delle peculiarità e delle difficoltà del percorso intrapreso, tali esperienze si sono protratte ormai per circa un biennio dalla suindicata ordinanza del 30.3.2023 e testimoniano una formazione che, se pur nell'ambito di una professione che richiede un continuo studio e perfezionamento, appare comunque ben più solida di quella esistente all'epoca dell'ordinanza presidenziale ed anche dell'ordinanza del 30.3.2023.
In altri termini, sebbene in un contesto di lenta progressione nel settore professionale prescelto, la molteplicità e la caratura delle esperienze professionali via via maturate non consentono di equiparare in tutto e per tutto la situazione attuale di a quella che, in allora, giustificò la quantificazione Per_1
del contributo in favore di uno studente di conservatorio con piccoli lavori saltuari.
Né peraltro è stato adeguatamente dimostrato, a cura del richiedente il mantenimento in tal senso onerato (cfr., Cass., sent. n. 26875/23), che anche in relazione a tali ulteriori esperienze il trattamento economico sia stato del tutto analogo rispetto a quello delle esperienze esaminate con l'ordinanza del
30.3.2023.
Risulta quindi ragionevole ritenere, anche dovendo avere riguardo alle caratteristiche del settore in cui opera , che si stia registrando una graduale progressione verso una situazione di effettiva Per_1
indipendenza economica, coerentemente con l'età raggiunta e le competenze acquisite.
Tali elementi debbono quindi essere necessariamente ponderati nella determinazione del contributo, che deve essere ad oggi contenuto nella minore misura di € 150,00 mensili, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza.
Deve essere infine confermato quanto già stabilito in sede di separazione con riguardo all'onere del ricorrente di fare fronte, nella misura del 50%, alle spese straordinarie relative ai figli e R_
. Per_1
9. Non può infine trovare accoglimento la domanda formulata dalla resistente al fine di ottenere un assegno divorzile.
9.1. Come noto, in accordo con la giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., SS.UU., sent. n.
18287/18), il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa ex art. 5 comma 6 della L. n. 898/1970, richiede
6 l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto dei criteri equiordinati di cui alla prima parte di tale norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno, in particolare alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, nonché in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Occorre in particolare premettere che lo squilibrio - economico patrimoniale tra i coniugi opera come precondizione fattuale per poi poter verificare la ricorrenza dei suesposti presupposti in ragione dei quali riconoscere o non il richiesto assegno.
Quindi, in presenza di un simile squilibrio, ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativo-compensativa, il giudice è tenuto ad accertare la riconducibilità dello squilibrio medesimo all'organizzazione familiare durante la vita in comune, ponendo rimedio, in presenza dei presupposti di legge, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità (cfr., Cass., ord. n. 32354/24, Cass., ord. n. 4328/24, Cass., sent. n. 24795/24,
Cass., sent. n. 35434/23, Cass., ord. n. 50551/21).
Con tali pronunzie è stato infatti evidenziato:
- che la disciplina dell'assegno in funzione perequativo - compensativa è improntata a conferire rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare, dovendosi quindi verificare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente;
- che tale disciplina da' attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, sempre in presenza della precondizione di una apprezzabile e significativa disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, vuoi quando vi sia stata una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole in ragione di un accordo intervenuto fra i coniugi (in funzione quindi propriamente compensativa) vuoi a fronte del contributo esclusivo o prevalente fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge anche sotto forma di risparmio di spesa per essersi fatto carico in via esclusiva o preminente della cura della famiglia e della prole ovvero per aver messo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche (in funzione quindi propriamente perequativa);
7 - che, così inquadrata la funzione compensativo – perequativa dell'assegno, deve evidentemente valutarsi il profilo dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente tenendo conto del fatto che l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato alla storia coniugale e familiare;
- che quindi è necessario tenere conto non dell'esigenza di raggiungere un grado di autonomia economica tale da garantire una mera autosufficienza, bensì dell'esigenza di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare avendo riguardo, anche in chiave prospettica, alle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, ad ogni altra forma di apporto al patrimonio familiare, alla durata del matrimonio ed all'età del richiedente.
Deve da ultimo precisarsi che è il richiedente l'assegno a dover dimostrare sia la sussistenza, nei suesposti termini, di uno squilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi sia la riconducibilità di tale squilibrio a scelte fatte in costanza del matrimonio (cfr., Cass., ord. n. 9144/23, Cass., sent. n.
23583/22, Cass., ord. n. 38362/21).
In assenza della prova del suesposto nesso causale, da accertare rigorosamente, l'assegno può essere giustificato solo da esigenze assistenziali nel caso in cui il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non possa procurarseli per ragioni oggettive, anche per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico (cfr., Cass., sent. n. 35434/23, Cass., ord. n. 26520/24).
La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che, poiché in tal caso la finalità assistenziale assume rilievo preponderante rispetto a quella perequativo-compensativa, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge (cfr., Cass., ord. n. 19341/23).
9.2. Tanto premesso nella specie la resistente, in sede di comparsa di costituzione, ha unicamente dedotto che il contegno inadempiente del ricorrente e le sue condizioni di salute giustificano l'attribuzione di un assegno divorzile, in modo da poter fare fronte alla sua difficile condizione economica consentendole di provvedere al proprio sostentamento anche riportando i propri turni lavorativi ad orari compatibili con le sue condizioni di salute.
Deve dunque ritenersi che la resistente abbia prospettato la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno con finalità tipicamente assistenziali.
E' tuttavia pacifico che la resistente svolgesse e svolga attività lavorativa e che percepisca un reddito mensile di circa € 1.100,00.
8 Di converso non vi è prova che le patologie da cui è affetta siano incompatibili con lo svolgimento dell'attività lavorativa in essere, non emergendo univocamente tale circostanza dalla documentazione medica prodotta ed invero neanche dal verbale della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità (riconosciuta a decorrere dal 2023 nella misura del 46% in relazione ad una sindrome fibromialgica in soggetto con connettivite indifferenziata – artrosi spalla destra – pregressa aritmia ventricolare lenta).
Inoltre alla resistente è stata assegnata la casa familiare e di tale assegnazione si deve tenere conto nella regolazione dei rapporti economici, oltre a doversi comunque apprezzare la circostanza che ella risulta titolare di altro immobile, seppur prima facie non di significativo valore economico.
Tali elementi consentono quindi di inferire l'esistenza di una capacità economica tale da non giustificare interventi in funzione assistenziale, coerentemente, per altro verso, con quanto statuito in sede di separazione laddove alcun contributo era stato previsto per il mantenimento della resistente.
Né peraltro a diverse conclusioni può pervenirsi ove si considerino i profili perequativi o compensativi prospettati con la memoria depositata ex art. 709 comma terzo c.p.c. con cui la resistente ha dedotto di aver contribuito sia con propria provvista sia con provvista derivante dal proprio padre ad acquistare e mantenere la casa familiare, nonché di aver contribuito alla relativa ristrutturazione avvalendosi del lavoro e dei materiali forniti da suo fratello per la realizzazione dell'impianto termoidraulico.
Ed infatti la documentazione acquisita non consente di ritenere che la resistente, pur in tal senso onerata, abbia idoneamente dimostrato di aver contribuito alla formazione del patrimonio familiare fornendo parte della provvista necessaria all'acquisto della casa familiare o facendo fronte con la pensione paterna alle relative spese di gestione e mantenimento del nucleo familiare o, ancora, provvedendo tramite i propri familiari a lavori di ristrutturazione (circostanza, quest'ultima, neanche tempestivamente e specificamente dedotta e rispetto a cui non poteva comunque risultare dirimente il capitolo di prova per testi formulato e non ammesso, non evincendosi da tale capitolo l'eventuale effettuazione di lavori di termoidraulica a titolo gratuito).
Non sono stati infatti prodotti documenti da cui evincere le modalità di pagamento della casa familiare o, comunque, le modalità da cui evincere chi e come abbia procurato la provvista allo scopo necessaria;
né può ritenersi provato, unicamente mediante la produzione di uno stato di famiglia, che il padre della resistente abbia contribuito al mantenimento della famiglia nel periodo in cui ha condiviso l'abitazione familiare, ammesso che tale circostanza possa anche solo in astratto inquadrarsi come contributo offerto dal coniuge alla formazione del patrimonio familiare.
10. Si ritiene che il rigetto di alcune delle domande proposte da entrambe le parti giustifichi la compensazione integrale delle spese di lite.
9 Da ultimo si ravvisa l'opportunità, tenuto conto della natura del procedimento e dei temi esaminati sia con riguardo alle parti sia con riguardo alla prole, di disporre ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n.
196/03 che in caso di diffusione del presente provvedimento siano oscurate le generalità delle parti e dei loro figli.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1074 del ruolo generale per l'anno 2019, richiamata la propria sentenza non definitiva n. 283/2021 del 22.09.2021, così provvede:
- DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso la Persona_6
madre cui viene assegnata la casa familiare, confermandosi le condizioni di cui al decreto di omologazione del 31.1.2018 per quanto concerne la regolamentazione della frequentazione della minore con il padre;
- REVOCA l'obbligo di di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_2 Persona_7
con la decorrenza indicata in parte motiva;
- PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e Controparte_2 R_
nella misura complessiva di € 400,00 mensili (di cui € 250,00 per il mantenimento Persona_4 della figlia ed € 150,00 per il mantenimento del figlio ), da corrispondere con le R_ Per_1
modalità di cui al decreto di omologazione del 31.1.2018 e, quanto al minor contributo in questa sede determinato a favore di , con la decorrenza indicata in parte motiva, oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie relative ad entrambi i figli come previsto con il predetto decreto;
- RIGETTA le ulteriori domande proposte sia da nei confronti di sia Controparte_1 Parte_1
da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
- COMPENSA tra le parti le spese di lite;
- DISPONE che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei terzi coinvolti nel presente giudizio, mandando la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 196/03.
Così deciso in Avezzano, il 19.3.2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Ilaria Pepe Dott. Leopoldo Sciarrillo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott.ssa Ilaria PEPE Giudice relatore
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 1074 dell'anno 2019, vertente tra
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. Simona Cataldi (c.f.
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano alla Via C.F._2
Monte Velino n. 77
- RICORRENTE –
e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3
rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. Cristina Lenarduzzi (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano alla Via C. C.F._4
Battisti n. 101
- RESISTENTE -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero – SEDE
Conclusioni: - per parte ricorrente: come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data
13.1.2025; - per parte resistente: come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 10.1.2025.
1 FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 4.7.2019, , deducendo di aver contratto matrimonio Parte_1
con in data 28.6.1997 nel Comune di Sante Marie e che dalla loro unione sono nati Controparte_1
i figli (già maggiorenne), (nato il [...]) e (nata il [...]), ha chiesto Per_1 Per_2 R_
di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la conferma delle condizioni già concordemente stabilite in sede di separazione dei coniugi ed omologate dal Tribunale con decreto del 31.1.2018, fatta eccezione per il contributo per il mantenimento all'epoca previsto per i figli nella misura di € 250,00 mensili per ciascuno dei tre figli e, dunque, nella misura di complessivi € 750,00).
In particolare, premesso il deterioramento della propria condizione economica, ha chiesto: i) la revoca del contributo previsto per il figlio , ormai maggiorenne ed autosufficiente ovvero, in Per_1
subordine, la sua riduzione;
ii) la riduzione del contributo previsto per i figli e nella Per_2 R_ misura di € 200,00 ciascuno.
A sostegno di tali domande il ricorrente ha dedotto che il proprio reddito personale da lavoro si è notevolmente ridotto nel tempo e che tale reddito, al netto di quanto dovuto a titolo di mantenimento in favore dei figli, non risulta sufficiente a soddisfare le proprie minime necessità personali, nonché
a soddisfare tutti gli impegni economici assunti in costanza di matrimonio nell'interesse della famiglia, oltre che a far fronte ai debiti esistenti con l'erario.
Il ricorrente ha altresì dedotto che la resistente ha un proprio reddito da lavoro dipendente e giova dell'assegnazione della casa familiare.
Infine il ricorrente, con le note depositate per l'udienza del 5.2.2020 ed alla medesima udienza, ha chiesto revocarsi l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, essendo intenzione del ricorrente vendere tale immobile per fare fronte ai debiti verso terzi che la resistente, pur essendo onerata, non ha contribuito ad onorare, oltre che per fare fronte ai debiti verso la medesima resistente per il pretese spese straordinarie.
2. Si è costituita in giudizio la resistente la quale, oltre ad aderire alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto di confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione e di porre altresì a carico del ricorrente un congruo assegno divorzile in suo favore, assegno quantificato nella misura di € 150,00 mensili.
A sostegno di tali domande la resistente ha in particolare dedotto che il ricorrente non ha assolto agli obblighi posti a suo carico in sede di separazione soprattutto con riferimento alle spese straordinarie, così esponendola ad una situazione di grave difficoltà economica atteso che ella svolge un semplice lavoro di barista presso il punto ristoro dell'Ospedale Civile di Avezzano, per cui percepisce uno
2 stipendio comunque ridotto pur affrontando, per far fronte alle esigenze dei figli, turni di lavoro insostenibili in rapporto alle sue condizioni di salute.
Quanto al mantenimento per i figli ha chiesto, come detto, l'integrale conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione, rappresentando, quanto al figlio , che questi è ancora studente Per_1
presso il Conservatorio e prende parte a serate musicali con contratti c.d. “a chiamata” e del tutto precari ed inidonei a garantire un'effettiva indipendenza economica.
Infine la resistente ha chiesto dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi la domanda svolta con riguardo all'assegnazione della casa coniugale.
3. Esperito invano il tentativo di conciliazione, sentito il figlio maggiorenne con Persona_4
ordinanza del 18.11.2019 è stato confermato in via provvisoria confermato quanto previsto in sede di separazione per il mantenimento dei figli.
Adottata la pronunzia sullo status con sentenza non definitiva n. 283/2021 del 22.9.2021 ed ammessi i documenti prodotti, a seguito di istanza del ricorrente è stato revocato, con ordinanza del 30.3.2023, il contributo previsto per il mantenimento del figlio , avendo questi nelle more trovato una Per_2
stabile occupazione.
Quindi, con ordinanza del 14.3.2025, resa all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in relazione all'udienza fissata per la rimessione in decisione del
13.3.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate con le note in epigrafe indicate.
4. Tanto premesso, all'esito della suindicata sentenza non definitiva sullo status, residuano da valutare le domande relative all'affidamento della prole, all'assegnazione della casa familiare, al mantenimento richiesto per i tre figli dalla resistente ed all'assegno divorzile richiesto sempre dalla resistente.
5. Per quanto riguarda l'affidamento occorre preliminarmente dare atto del raggiungimento della maggiore età da parte di , con conseguente venir meno dei presupposti per l'adozione di Per_2
provvedimenti in ordine al suo affidamento e collocamento.
Con riguardo alla figlia invero prossima al raggiungimento della maggiore età, non è stata Per_5
rappresentata alcuna circostanza che giustifichi una modifica delle statuizioni già assunte sul punto in sede di separazione, che possono dunque essere allo stato confermate in punto di affidamento condiviso, collocamento presso la madre e determinazione dei periodi di visita del padre.
6. Da quanto precede con riguardo alla figlia e da quanto di seguito esposto in ordine alla non Per_5
piena autosufficienza economica del figlio (ancora, per quanto può evincersi, stabilmente Per_1 collegato con l'abitazione familiare unitamente la madre) consegue il rigetto della domanda svolta dal ricorrente e volta ad ottenere la revoca dell'assegnazione della casa familiare, domanda che
3 peraltro, anche a non voler approfondire il profilo della sua tempestiva formulazione, è stata articolata sulla scorta di circostanze estranee ai profili che sul punto possono assumere rilievo ex art. 337 sexies c.c.
7. Venendo all'esame delle domande relative al mantenimento in favore dei figli ed all'assegno divorzile giova premettere che dagli elementi acquisiti non può evincersi la ricorrenza di un deterioramento della situazione economica del ricorrente, contrariamente a quanto da quest'ultimo prospettato.
Segnatamente, dalla documentazione in atti non emerge affatto che il medesimo lavoro allora ed oggi svolto dal ricorrente sia fonte di minori entrate, essendo sufficiente al riguardo richiamare la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2020 e recante importi del tutto in linea con quelli indicati come percepiti nel 2017 (ossia anteriormente alla pretesa “contrazione” delle entrate).
Del pari alcun rilievo possono assumere i debiti relativi a finanziamenti accesi in costanza di matrimonio ed ai tributi non pagati sempre nel corso del matrimonio: tali poste non possono certo essere considerate sopravvenienze e si deve anzi ritenere che siano stati adeguatamente considerati e ponderati dalle parti in sede di separazione consensuale.
Giova inoltre sottolineare che, nelle more del presente procedimento, la situazione economica del ricorrente ha registrato un indiretto miglioramento, ove si consideri che è stato revocato con ordinanza del 30.3.2023 il contributo originariamente previsto a favore del figlio (revoca fondata Per_2
peraltro non su un deterioramento della situazione economica paterna, ma sulla raggiunta autosufficienza del figlio).
8. Ciò posto, per quanto concerne il contributo per il mantenimento della prole, si ritiene in primo luogo che non possa trovare accoglimento la domanda, formulata dalla resistente, di prevedere un contributo per il mantenimento del figlio . Per_2
Ed infatti, come già evidenziato con l'ordinanza del 30.3.2023 che qui si richiama, risulta Per_2
inserito nel mondo del lavoro per essere impegnato presso l'Esercito Italiano, con ciò dimostrando adeguata capacità lavorativa ed autosufficienza economica.
Peraltro, pur trattandosi in allora di un impiego a tempo determinato, non consta che l'occupazione sopra descritta sia nelle more venuta meno e che quindi all'attualità non sia indipendente Per_2
economicamente.
Deve tuttavia affermarsi, sempre con riguardo al mantenimento del figlio , la non ripetibilità Per_2
delle somme a tale titolo percepite (come anche il non venir meno dei crediti a tale titolo maturati) sino alla adozione dell'ordinanza del 30.3.2023, atteso che tale provvedimento si fonda, come detto, su un mutamento sopravvenuto della situazione di fatto rispetto a quella originariamente valutata in sede di ordinanza presidenziale.
4 Può di contro trovare accoglimento la domanda volta ad ottenere che sia posto a carico del ricorrente un contributo per il mantenimento in favore della figlia minorenne contributo in relazione a R_
cui del resto il medesimo ricorrente ha invero chiesto solo una quantificazione in misura minore.
Con riferimento all'importo a tale titolo riconoscibile può essere confermato quello già stabilito di €
250,00 mensili, tenuto conto delle invariate esigenze della minore e, per come detto, della mancata dimostrazione del sopravvenuto peggioramento della situazione economica del ricorrente.
Da ultimo per quanto concerne il figlio maggiorenne , attualmente di anni ventisei, giova Per_1
rilevare che con l'ordinanza del 30.3.2023 è stato evidenziato come stesse ancora Per_1
partecipando ad esperienze formative idonee ad incrementarne la professionalità e che tuttavia non gli consentivano di ritrarre redditi tali da garantirne l'indipendenza economica.
Il ricorrente ha dedotto che successivamente a tale ordinanza ha acquisito ulteriore Per_1
esperienza professionale tramite il suo assiduo impegno in tournee e concerti, anche presso istituzioni di primario livello in Italia ed anche all'estero (si vedano le note del 19.9.2023 e la comparsa conclusionale del ricorrente).
La resistente non ha specificamente contestato che il figlio sia impegnato in tali attività, contestando piuttosto l'idoneità delle stesse a garantirgli il raggiungimento di una piena indipendenza economica.
Ebbene in tale quadro può effettivamente ritenersi provato, sia sulla scorta di quanto dedotto e documentato dalla resistente (si vedano le note del 7 e del 22 marzo 2023 e la documentazione alle stesse allegate) sia sulla base della notoria difficoltà del percorso professionale intrapreso, che ha dovuto e deve ancora in parte affrontare un percorso di progressiva professionalizzazione Per_1
prima di addivenire ad uno stabile inserimento nel mondo del lavoro, tale da garantirgli una piena autosufficienza economica.
Può altresì ritenersi che tale percorso, proprio perché iniziato in giovane età, oltre che particolarmente lungo, oneroso ed articolato, sia stato intrapreso nel quadro, all'epoca, di una scelta condivisa in ambito familiare.
Ciò posto è noto che secondo la giurisprudenza di legittimità il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può attendere un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito (cfr., Cass., ord. n. 12123/24).
5 Ebbene nel caso di specie ha ampiamente superato la maggiore età e, rispetto alla situazione Per_1 esaminata con l'ordinanza presidenziale, ha completato il corso di studi diplomandosi presso il conservatorio.
Non viene tuttavia in rilievo una situazione di inerte o non fruttuosa attesa da parte di di Per_1
opportunità professionali consone rispetto alla sua formazione ed alle sue aspirazioni, atteso che dalla documentazione in atti si ricava che ha coltivato il proprio indiscusso talento profondendo Per_1
un impegno tale da consentirgli di maturare sempre più numerose e qualificate esperienze.
Ebbene, pur dovendosi tenere conto delle peculiarità e delle difficoltà del percorso intrapreso, tali esperienze si sono protratte ormai per circa un biennio dalla suindicata ordinanza del 30.3.2023 e testimoniano una formazione che, se pur nell'ambito di una professione che richiede un continuo studio e perfezionamento, appare comunque ben più solida di quella esistente all'epoca dell'ordinanza presidenziale ed anche dell'ordinanza del 30.3.2023.
In altri termini, sebbene in un contesto di lenta progressione nel settore professionale prescelto, la molteplicità e la caratura delle esperienze professionali via via maturate non consentono di equiparare in tutto e per tutto la situazione attuale di a quella che, in allora, giustificò la quantificazione Per_1
del contributo in favore di uno studente di conservatorio con piccoli lavori saltuari.
Né peraltro è stato adeguatamente dimostrato, a cura del richiedente il mantenimento in tal senso onerato (cfr., Cass., sent. n. 26875/23), che anche in relazione a tali ulteriori esperienze il trattamento economico sia stato del tutto analogo rispetto a quello delle esperienze esaminate con l'ordinanza del
30.3.2023.
Risulta quindi ragionevole ritenere, anche dovendo avere riguardo alle caratteristiche del settore in cui opera , che si stia registrando una graduale progressione verso una situazione di effettiva Per_1
indipendenza economica, coerentemente con l'età raggiunta e le competenze acquisite.
Tali elementi debbono quindi essere necessariamente ponderati nella determinazione del contributo, che deve essere ad oggi contenuto nella minore misura di € 150,00 mensili, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza.
Deve essere infine confermato quanto già stabilito in sede di separazione con riguardo all'onere del ricorrente di fare fronte, nella misura del 50%, alle spese straordinarie relative ai figli e R_
. Per_1
9. Non può infine trovare accoglimento la domanda formulata dalla resistente al fine di ottenere un assegno divorzile.
9.1. Come noto, in accordo con la giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., SS.UU., sent. n.
18287/18), il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa ex art. 5 comma 6 della L. n. 898/1970, richiede
6 l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto dei criteri equiordinati di cui alla prima parte di tale norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno, in particolare alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, nonché in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Occorre in particolare premettere che lo squilibrio - economico patrimoniale tra i coniugi opera come precondizione fattuale per poi poter verificare la ricorrenza dei suesposti presupposti in ragione dei quali riconoscere o non il richiesto assegno.
Quindi, in presenza di un simile squilibrio, ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativo-compensativa, il giudice è tenuto ad accertare la riconducibilità dello squilibrio medesimo all'organizzazione familiare durante la vita in comune, ponendo rimedio, in presenza dei presupposti di legge, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità (cfr., Cass., ord. n. 32354/24, Cass., ord. n. 4328/24, Cass., sent. n. 24795/24,
Cass., sent. n. 35434/23, Cass., ord. n. 50551/21).
Con tali pronunzie è stato infatti evidenziato:
- che la disciplina dell'assegno in funzione perequativo - compensativa è improntata a conferire rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare, dovendosi quindi verificare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente;
- che tale disciplina da' attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, sempre in presenza della precondizione di una apprezzabile e significativa disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, vuoi quando vi sia stata una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole in ragione di un accordo intervenuto fra i coniugi (in funzione quindi propriamente compensativa) vuoi a fronte del contributo esclusivo o prevalente fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge anche sotto forma di risparmio di spesa per essersi fatto carico in via esclusiva o preminente della cura della famiglia e della prole ovvero per aver messo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche (in funzione quindi propriamente perequativa);
7 - che, così inquadrata la funzione compensativo – perequativa dell'assegno, deve evidentemente valutarsi il profilo dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente tenendo conto del fatto che l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato alla storia coniugale e familiare;
- che quindi è necessario tenere conto non dell'esigenza di raggiungere un grado di autonomia economica tale da garantire una mera autosufficienza, bensì dell'esigenza di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare avendo riguardo, anche in chiave prospettica, alle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, ad ogni altra forma di apporto al patrimonio familiare, alla durata del matrimonio ed all'età del richiedente.
Deve da ultimo precisarsi che è il richiedente l'assegno a dover dimostrare sia la sussistenza, nei suesposti termini, di uno squilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi sia la riconducibilità di tale squilibrio a scelte fatte in costanza del matrimonio (cfr., Cass., ord. n. 9144/23, Cass., sent. n.
23583/22, Cass., ord. n. 38362/21).
In assenza della prova del suesposto nesso causale, da accertare rigorosamente, l'assegno può essere giustificato solo da esigenze assistenziali nel caso in cui il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non possa procurarseli per ragioni oggettive, anche per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico (cfr., Cass., sent. n. 35434/23, Cass., ord. n. 26520/24).
La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che, poiché in tal caso la finalità assistenziale assume rilievo preponderante rispetto a quella perequativo-compensativa, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge (cfr., Cass., ord. n. 19341/23).
9.2. Tanto premesso nella specie la resistente, in sede di comparsa di costituzione, ha unicamente dedotto che il contegno inadempiente del ricorrente e le sue condizioni di salute giustificano l'attribuzione di un assegno divorzile, in modo da poter fare fronte alla sua difficile condizione economica consentendole di provvedere al proprio sostentamento anche riportando i propri turni lavorativi ad orari compatibili con le sue condizioni di salute.
Deve dunque ritenersi che la resistente abbia prospettato la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno con finalità tipicamente assistenziali.
E' tuttavia pacifico che la resistente svolgesse e svolga attività lavorativa e che percepisca un reddito mensile di circa € 1.100,00.
8 Di converso non vi è prova che le patologie da cui è affetta siano incompatibili con lo svolgimento dell'attività lavorativa in essere, non emergendo univocamente tale circostanza dalla documentazione medica prodotta ed invero neanche dal verbale della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità (riconosciuta a decorrere dal 2023 nella misura del 46% in relazione ad una sindrome fibromialgica in soggetto con connettivite indifferenziata – artrosi spalla destra – pregressa aritmia ventricolare lenta).
Inoltre alla resistente è stata assegnata la casa familiare e di tale assegnazione si deve tenere conto nella regolazione dei rapporti economici, oltre a doversi comunque apprezzare la circostanza che ella risulta titolare di altro immobile, seppur prima facie non di significativo valore economico.
Tali elementi consentono quindi di inferire l'esistenza di una capacità economica tale da non giustificare interventi in funzione assistenziale, coerentemente, per altro verso, con quanto statuito in sede di separazione laddove alcun contributo era stato previsto per il mantenimento della resistente.
Né peraltro a diverse conclusioni può pervenirsi ove si considerino i profili perequativi o compensativi prospettati con la memoria depositata ex art. 709 comma terzo c.p.c. con cui la resistente ha dedotto di aver contribuito sia con propria provvista sia con provvista derivante dal proprio padre ad acquistare e mantenere la casa familiare, nonché di aver contribuito alla relativa ristrutturazione avvalendosi del lavoro e dei materiali forniti da suo fratello per la realizzazione dell'impianto termoidraulico.
Ed infatti la documentazione acquisita non consente di ritenere che la resistente, pur in tal senso onerata, abbia idoneamente dimostrato di aver contribuito alla formazione del patrimonio familiare fornendo parte della provvista necessaria all'acquisto della casa familiare o facendo fronte con la pensione paterna alle relative spese di gestione e mantenimento del nucleo familiare o, ancora, provvedendo tramite i propri familiari a lavori di ristrutturazione (circostanza, quest'ultima, neanche tempestivamente e specificamente dedotta e rispetto a cui non poteva comunque risultare dirimente il capitolo di prova per testi formulato e non ammesso, non evincendosi da tale capitolo l'eventuale effettuazione di lavori di termoidraulica a titolo gratuito).
Non sono stati infatti prodotti documenti da cui evincere le modalità di pagamento della casa familiare o, comunque, le modalità da cui evincere chi e come abbia procurato la provvista allo scopo necessaria;
né può ritenersi provato, unicamente mediante la produzione di uno stato di famiglia, che il padre della resistente abbia contribuito al mantenimento della famiglia nel periodo in cui ha condiviso l'abitazione familiare, ammesso che tale circostanza possa anche solo in astratto inquadrarsi come contributo offerto dal coniuge alla formazione del patrimonio familiare.
10. Si ritiene che il rigetto di alcune delle domande proposte da entrambe le parti giustifichi la compensazione integrale delle spese di lite.
9 Da ultimo si ravvisa l'opportunità, tenuto conto della natura del procedimento e dei temi esaminati sia con riguardo alle parti sia con riguardo alla prole, di disporre ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n.
196/03 che in caso di diffusione del presente provvedimento siano oscurate le generalità delle parti e dei loro figli.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1074 del ruolo generale per l'anno 2019, richiamata la propria sentenza non definitiva n. 283/2021 del 22.09.2021, così provvede:
- DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso la Persona_6
madre cui viene assegnata la casa familiare, confermandosi le condizioni di cui al decreto di omologazione del 31.1.2018 per quanto concerne la regolamentazione della frequentazione della minore con il padre;
- REVOCA l'obbligo di di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_2 Persona_7
con la decorrenza indicata in parte motiva;
- PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e Controparte_2 R_
nella misura complessiva di € 400,00 mensili (di cui € 250,00 per il mantenimento Persona_4 della figlia ed € 150,00 per il mantenimento del figlio ), da corrispondere con le R_ Per_1
modalità di cui al decreto di omologazione del 31.1.2018 e, quanto al minor contributo in questa sede determinato a favore di , con la decorrenza indicata in parte motiva, oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie relative ad entrambi i figli come previsto con il predetto decreto;
- RIGETTA le ulteriori domande proposte sia da nei confronti di sia Controparte_1 Parte_1
da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
- COMPENSA tra le parti le spese di lite;
- DISPONE che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei terzi coinvolti nel presente giudizio, mandando la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 196/03.
Così deciso in Avezzano, il 19.3.2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Ilaria Pepe Dott. Leopoldo Sciarrillo
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