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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 6147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6147 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dr. Michele Magliulo Consigliere dr.ssa Lucia Minauro Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta n. 4909/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 4552/2021 pubbl. il 14/05/2021, pendente
tra
(denominazione assunta da come deliberato Parte_1 Parte_2 dall'assemblea straordinaria in data 21 giugno 2019 a rogito del Notaio
), numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Persona_1
Verona e C.F. , P. IVA , in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., nella qualità di mandataria con rappresentanza della
numero di iscrizione al Registro delle Controparte_1
Imprese di Roma e Codice Fiscale , successore a titolo P.IVA_3 particolare di numero di iscrizione presso il Registro Controparte_2 delle Imprese di Milano Monza – Brianza e Lodi, codice fiscale e P.IVA n.
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Esposito (C.F. P.IVA_4
; CodiceFiscale_1
CP_3
[...]
1
[...] e
(C.F. e P.I. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_5 legale rappresentante p.t.;
(C.F. ); Controparte_5 C.F._2
(C.F. ; Parte_3 C.F._3 tutti rappresentati e difesi all' avv. Paolo Bruni (c.f. , C.F._4
-APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
nonché
C.F. e P.IVA , in persona del legale CP_2 P.IVA_4 rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria De
IM (C.F. ); C.F._5
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: contratti bancari
Conclusioni: come da note di udienza del 12 giugno 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
I.1. Con atto di citazione notificato in data 13 marzo 2017, la CP_4
nonché ed proponevano
[...] Controparte_5 Parte_3 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 748/2017 emesso dal
Tribunale di Napoli, in data 18 gennaio 2017, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, in favore di dell'importo di € Controparte_2
222.662,99, oltre interessi al tasso legale a far data dal 29 dicembre 2016 fino al soddisfo, spese e competenze di procedura, per esposizioni dei conti correnti nn. 10035964; 103579387, dei conti correnti di
2 corrispondenza nn. 10051677 e n.103579324, nonché del contratto di finanziamento chirografario n. 4266354.
A fondamento dell'opposizione deducevano:
a) la nullità del contratto di conto corrente n. 10051677 per violazione dell'art. 117 TUB, stante l'assenza di contratto scritto risalente alla data di accensione del rapporto (aprile 2003) ed il disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione apposta da in calce al contratto del Controparte_5
06.11.14;
b) l'applicazione di interessi ultralegali senza previa pattuizione, capitalizzazione trimestrale indebita, difetto di pattuizioni su commissioni e spese;
c) il difetto di prova dei rapporti per mancato deposito della serie integrale degli estratti conto ordinari e scalari;
d) la nullità dei contratti di conto corrente n. 100035964, 103579324 e
1003579387 per violazione dell'art. 117 TUB;
e) l'errata indicazione del saldo del conto corrente n. 100035964 (recante un saldo debitore di 0 euro e non di oltre 11.000,00 euro, stanti gli accrediti successivi alla data dell'estratto ex art. 50 TUB depositato dalla banca opposta);
f) la nullità del contratto di mutuo di scopo n. 4266354;
g) la nullità delle clausole vessatorie dei piani di rimodulazione dei debiti;
Sulla base di tali eccezioni, chiedevano, dunque, preliminarmente, ex art. 649 c.p.c., la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, oltre alla rideterminazione dei saldi dei rapporti dei conti tra le parti e la revoca del decreto opposto.
I.2. Si costituiva la per il tramite della mandataria Controparte_2 Pt_2
, deducendo:
[...]
a) di aver assolto compiutamente al proprio onere probatorio, depositando unitamente al ricorso la documentazione contrattuale e contabile relativa ai predetti rapporti;
b) la validità di tutte le clausole pattuite, sia relativamente agli interessi, che a spese e commissioni;
c) che alla società opponente ed ai garanti erano precluse tutte le eccezioni relative ai rapporti n. 10051677 e n. 103579387, stante la
3 rinuncia a muovere eccezioni e il riconoscimento dei debiti intervenuti negli atti di rimodulazione del 17.07.14 e del 12.02.15;
d) la natura autonoma dei contratti di garanzia sottoscritti dalla e CP_5 dal;
Pt_3
e) la validità del contratto di mutuo – pure assistito da garanzia specifica –, non qualificabile quale mutuo di scopo e non sanzionabile, comunque, con la nullità;
Chiedeva, dunque, il rigetto dell'istanza cautelare e la conferma del decreto opposto.
I.3. Il Tribunale, accolta l'istanza ex art. 649 c.p.c. limitatamente al saldo del conto n. 100035964, invitava la parte opposta a introdurre la mediazione.
Fallito il tentativo di mediazione e concessi i termini ex art. 183 VI co.
c.p.c., la società opposta chiedeva la verificazione della sottoscrizione del contratto n. 1005677 del 6.11.2014, disconosciuta ex art. 214 cpc, mentre le parti opponenti insistevano per l'ammissione della richiesta c.t.u. contabile.
Con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
18.12.18, il giudice di prime cure, in ordine alla richiesta di CTU grafologica relativa alle sottoscrizioni in calce al contratto del 06.11.14 rese da , formulata dalla banca opposta nei due scritti CP_5 difensivi ex art. 183 VI co. c.p.c., riteneva che la stessa dovesse ritenersi superata (e rinunciata) all'esito della verbalizzazione resa alla detta udienza dal legale della parte, il quale aveva chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni “non in via subordinata e senza neanche richiamarsi ai precedenti scritti”.
Il tribunale disponeva dunque c.t.u. contabile.
Con comparsa depositata in data 4.4.2019, interveniva in giudizio
[...]
(d'ora innanzi, per brevità, anche: “ ”), Controparte_1 CP_1 rappresentata dalla dichiaratasi cessionaria del credito Parte_2 fatto valere in giudizio, chiedendo all'adito giudice di:
“- accertare e dichiarare che le garanzie rilasciate dagli opponenti hanno natura di contratti autonomi di garanzia, con conseguente preclusione per
i medesimi di sollevare eccezioni inerenti il rapporto garantito;
4 - rigettare l'opposizione e confermare integralmente il decreto opposto;
- gradatamente, nella denegata ipotesi di revoca del decreto opposto, condannare l nonché i signori ed Controparte_4 Controparte_5 [...]
, con il vincolo della solidarietà, al pagamento, in favore Parte_3 della per le medesime causali di cui al decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto, della somma di € 222.662,99 o di quella maggiore o minor somma che risulterà dovuta in base all'istruttoria, oltre interessi al tasso convenzionale di mora e comunque nei limiti del tasso soglia tempo per tempo vigente come da domanda;
- condannare gli opponenti alla rifusione delle spese del presente giudizio;
in via istruttoria:
- nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice ritenga rituale il disconoscimento ex adverso formulato ammettere istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. come articolata in premessa, in relazione al contratto del
c/c n. 10051677 datato 06/11/2014 sottoscritto da , in CP_5 CP_5 qualità di legale rappresentante della versato in atti in Controparte_4 originale a corredo della comparsa di costituzione e risposta;
- ammettere interrogatorio formale della signora , nella Parte_4 qualità di legale rappresentante della sulle seguenti Controparte_4 circostanze:
“- vero è che, come da documenti in atti, la sig.ra , nella Parte_4 qualità di legale rapp.te della ha sottoscritto contratto del Controparte_4
c/c di corrispondenza n. 10051677 in data 06/11/2014, recante le
“principali condizioni economiche” unitamente alle allegate norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi”;
b) ammettere ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della sig.ra , nella qualità di legale rappresentante della Parte_4 dei seguenti documenti identificativi: Controparte_4
a) patente di guida;
b) carta di identità; c) passaporto.
Tali documenti si intendono quali scritture di comparazione unitamente alla firma in calce al mandato.
c) chiede, altresì, che la signora renda saggio grafico, Parte_4 sotto dettatura del Giudicante;
5 d) chiede nominarsi CTU grafologico, al fine di confrontare le scritture di comparazione sopra indicate con le firme apposte in calce al contratto di conto corrente in esame”.
Espletata la c.t.u. contabile e riservata la causa in decisione, il Tribunale così provvedeva:
“
1. Dichiara inammissibile le domande formulate nell'interesse di
[...] come rappresentata in atti;
Controparte_1
2. Accoglie parzialmente l'opposizione e revoca per l'effetto il d.i. n.
748/2017 del 18.01.17;
3. Per l'effetto condanna in solido e Controparte_4 Controparte_5
in accoglimento della domanda avanzata Parte_3 dall' al pagamento in suo favore della somma di euro Controparte_2
122.403,29 oltre interessi al tasso convenzionale di mora sulle singole sorti capitali dei rapporti n. 4266354, n. 103579387 e n. 103579324 dalla domanda al saldo;
4. In accoglimento delle domande riconvenzionali afferenti i conti
n.10035964 e n. 10051677 accerta le nullità come in parte motiva e ridetermina i saldi dei medesimi rispettivamente in euro “0” ed euro
133.453,87;
5. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
6. Pone definitivamente le spese di CTU come liquidate da separato decreto in atti in capo per ½ a in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t. e per la restante ½ in capo in solido a CP_4
e .
[...] Controparte_5 Parte_3
II. Il giudizio di appello
II.1. Con atto di appello notificato il 24.11.2021, Controparte_1 per il tramite della sua mandataria , oggi , ha Parte_2 Parte_5 proposto impugnazione avverso la predetta sentenza, chiedendo a questa
Corte di:
“1) accertare e dichiarare l'illegittimità della sentenza appellata n.
4552/2021 emessa dal Tribunale di Napoli in data 13 maggio 2021 a definizione del giudizio rubricato al n. 7947/2017 R.G., pubblicata in data
14 maggio 2021, nella parte in cui il primo Giudice, in violazione degli artt.
6 111 III e IV comma e 112 c.p.c., ha dichiarato inammissibili le domande formulate dalla interventrice mandataria con Parte_1 rappresentanza di nella qualità di cessionaria Controparte_1 dei crediti della nei confronti della e dei Controparte_2 Controparte_4 garanti della stessa ed , come tale Controparte_5 Parte_3 subentrata solo nel lato attivo dei rapporti oggetto di causa, omettendo di pronunciarsi nel merito delle predette domande;
2) per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accertare e dichiarare che gli effetti della pronuncia di condanna emessa a definizione del giudizio di primo grado in favore della si producono, Controparte_2 limitatamente al lato attivo dei rapporti controversi, nella sfera giuridico patrimoniale della cessionaria ai sensi e per gli effetti del IV comma dell'art. 111 c.p.c., con conseguente facoltà della stessa di far valere nei confronti delle controparti tutti i diritti riconosciuti e spettanti alla propria dante causa e che, di contro, l'accertamento del contestato credito in favore della scaturente dal ricalcolo dei saldi dei conti Controparte_4 correnti n. 10035964 e n. 10051677 contenuto nella sentenza appellata nonché, in denegata ipotesi di rigetto delle domande di cui in prosieguo, nell'emittenda sentenza, spiega i suoi effetti nei soli confronti della cedente e non anche nei confronti della Controparte_2 [...]
essendo quest'ultima subentrata nel solo lato attivo dei Controparte_1 rapporti obbligatori controversi;
3) accertare e dichiarare l'illegittimità della sentenza appellata n.
4552/2021 emessa dal Tribunale di Napoli in data 13 maggio 2021 a definizione del giudizio rubricato al n. 7947/2017 R.G., pubblicata in data
14 maggio 2021, nella parte in cui il primo Giudice, in violazione dell'art.
115 c.p.c., ha rideterminato il saldo del conto corrente n. 100051677 in €
133.459,87 a credito della correntista, omettendo di considerare i piani di rimodulazione e riconoscimento del debito, sottoscritti dalla correntista e dai garanti in data 17 luglio 2014 ed in data 12 febbraio 2015, ritenendo tempestivo e rituale il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. delle sottoscrizioni apposte in calce al contratto ricognitivo del 6 novembre 2014 effettuato dalla signora , in qualità di legale rappresentante Controparte_5
7 della , nonché disattendendo l'istanza di verificazione ex Controparte_4 art. 216 c.p.c. tempestivamente formulata dalla Controparte_2
4) per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, accertare
l'esistenza dell'ulteriore credito in favore della Controparte_1 nei confronti della e dei garanti per esposizione del conto Controparte_4 corrente n. 100051677, alla data del 16 dicembre 2016, pari ad €
89.165,10, oltre interessi convenzionali di mora maturati e maturandi dal
17 dicembre 2016 fino al saldo, come da domanda monitoria, ovvero nella maggiore o minor misura che risulterà dalle emergenze istruttorie e condannare i predetti, col vincolo della solidarietà, al pagamento del medesimo importo in favore della Controparte_1
5) accertare e dichiarare la decadenza del legale rappresentante della dalla facoltà di effettuare il disconoscimento della Controparte_4 sottoscrizione apposta in calce al contratto ricognitivo del 6 novembre
2014, in quanto tardivo ed inammissibile;
6) in via gradata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte adita ritenesse tempestivo ed ammissibile il prefato disconoscimento, previa declaratoria che la relativa istanza istruttoria della banca cedente non è stata oggetto di rinuncia implicita, ammettere l'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. formulata dalla banca cedente ad oggetto la sottoscrizione apposta in calce al contratto ricognitivo in data 6 novembre 2014 dalla sig.ra Parte_4
, nella qualità di legale rappresentante della e,
[...] Controparte_4 per l'effetto nominare CTU grafologico, al fine di verificare l'autografia della firma della signora apposta in calce al predetto Controparte_5 contratto, sottoponendo la predette a saggio grafico ed utilizzando, quali scritture di comparazione, la firma in calce al mandato conferito al legale della predetta per la costituzione in giudizio, nonché le sottoscrizioni della stessa apposte sulla patente di guida, sulla carta di identità e sul passaporto, documenti dei quali si chiede venga emesso ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della predetta;
7) sempre in via istruttoria riconvocare il C.T.U. al fine di conferirgli l'incarico di disporre una relazione integrativa ad oggetto il ricalcolo del credito della
[...] per esposizione del c/c n. 10051677, con decorrenza Controparte_1 dal 17 luglio 2014 con saldo a debito della correntista di € 260.000,00,
8 senza espunzione degli addebiti per interessi maturati in relazione al predetto rapporto e della capitalizzazione trimestrale degli stessi, nonché tenendo conto delle ulteriori condizioni applicate al rapporto oggetto di espressa ricognizione da parte della correntista;
8) con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
II.2. Si sono costituiti in giudizio , nonché Controparte_4
e , chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_5 Parte_3 proponendo a loro volta, impugnazione incidentale.
Hanno chiesto, dunque, alla Corte di:
“- revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, ed accertare che la
e/o la sua cessionaria - in applicazione della eccepita e richiesta CP_6 compensazione - non vantino alcun credito nei confronti degli opponenti e non abbiano diritto al pagamento di alcun importo o, in via gradata, abbiano diritto al pagamento di quegli importi che dovessero residuare dovuti, dopo aver effettuato la compensazione tra i corrispettivi crediti;
- operare, in ogni caso, la compensazione delle somme riconosciute dovute dagli opponenti alla e/o alla CP_2 Controparte_1 in relazione ai rapporti n. 4266354, n. 103579387 e n. 103579324
[...] con quelle accertate a credito degli opponenti in relazione al rapporto di conto corrente n. 10051677, per i motivi dedotti in atti;
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, la nullità, l'inefficacia
e/o comunque l'invalidità del contratto relativo al conto corrente
n.10035964;
- accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia o comunque l'invalidità della clausola vessatoria di cui all'art. 2 delle premesse della scrittura denominata piano di rimodulazione del debito datato 17/07/2014, nonché di quella riportata all'art. 4 delle condizioni generali del medesimo documento;
- disporre, nel caso dovessero risultare dovute somme da parte degli opponenti, il pagamento sulle stesse degli interessi legali dal 29.12.2016, così come stabilito nel decreto ingiuntivo opposto, in sostituzione degli interessi convenzionali di mora, come illegittimamente indicato nella sentenza impugnata;
9 sempre nel merito e con riferimento all'appello principale proposto dalla
Controparte_1
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla
[...]
per la mancanza di titolarità del credito;
Controparte_1
- rigettare integralmente l'appello principale, perché inammissibile e del tutto infondato in fatto e diritto;
- con vittoria di spese, competenze e relativi compensi, del doppio grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario e con accollo integrale alle controparti delle spese della CTU”.
II.3. Si è costituita, altresì, rassegnando le seguenti Controparte_2 conclusioni:
“-. Accogliere l'appello principale proposto dalla cessionaria del credito e per l'effetto accertare e dichiarare relativamente al conto n. 10051677 per le ragioni meglio esposte nel corpo dell'atto, l'inesistenza del credito della correntista quantificato nella somma di € 133.459,87, ritenendo tempestivo
e rituale il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. delle sottoscrizioni apposte in calce al contratto del 6 novembre 2014 effettuato dalla signora CP_5
, in qualità di legale rappresentante della nonché
[...] Controparte_4 disattendendo l'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. tempestivamente formulata dalla Controparte_2
-. accertare e dichiarare la decadenza del legale rappresentante di dalla facoltà di effettuare il disconoscimento della Controparte_4 sottoscrizione apposta in calce al contratto ricognitivo del 6 novembre
2014, in quanto tardivo ed inammissibile;
- rigettare per le motivazioni innanzi esposte l'appello incidentale proposto dalla società e dai fideiussori;
CP_7
-. in via gradata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte adita ritenesse tempestivo ed ammissibile il prefato disconoscimento, previa declaratoria che la relativa istanza istruttoria della banca cedente non è stata oggetto di rinuncia implicita, ammettere l'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. formulata dalla avente ad oggetto la sottoscrizione Controparte_2 apposta in data 6 novembre 2014 in calce al contratto n. 10051677 dalla sig.ra , nella qualità di legale rappresentante della Parte_4
e, per l'effetto nominare CTU grafologico, al fine di Controparte_4
10 verificare l'autografia della firma della signora apposta in Controparte_5 calce al predetto contratto, sottoponendo la predette a saggio grafico ed utilizzando, quali scritture di comparazione, la firma in calce al mandato conferito al legale della predetta per la costituzione in giudizio, nonché le sottoscrizioni della stessa apposte sulla patente di guida, sulla carta di identità e sul passaporto, documenti dei quali si chiede venga emesso ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della predetta;
-. sempre in via istruttoria, riconvocare il C.T.U. al fine di conferirgli
l'incarico di disporre una relazione integrativa avente ad oggetto il ricalcolo del credito nelle forme e nelle modalità richieste da parte appellante nella relativa domanda.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
II.4. La causa è stata riservata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza del 12 giugno 2025, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c.
III. Questioni preliminari
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione proposta dagli appellati/appellanti incidentali in ordine all'inammissibilità dell'appello per mancanza di titolarità (e/o della prova della stessa), in relazione al credito oggetto di giudizio.
Come è noto, infatti, in tema di prova della cessione di credito ai fini della titolarità, dal lato attivo, del rapporto dedotto in giudizio, la giurisprudenza di legittimità (Cass sez. I, 29/02/2024 n. 5478) ha precisato che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
11 In altri termini, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato alla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass
31188/2017).
Dunque, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata e che non richiede una specifica enumerazione di ciascuno dei crediti compresi nell'operazione stessa, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti appunto in blocco al preteso cessionario, di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire
12 la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo, anche indiziario.
Nel caso di specie, gli odierni appellanti/appellati non hanno specificamente contestato né l'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito), né
l'inclusione del credito tra quelli oggetto dell'operazione di cessione.
Sebbene trattasi di questione rilevabile d'ufficio, come chiarito dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota sentenza n. 2951/2016
(proprio in tema di titolarità attiva), se, da un lato, è stato effettivamente affermato il principio secondo cui la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice - ove risultante dagli atti di causa - dall'altro, tale principio non confligge affatto con quello secondo cui l'attore non è onerato della prova della titolarità della posizione soggettiva nel caso di suo riconoscimento ad opera della controparte o in caso di svolgimento da parte del convenuto di difese incompatibili con la negazione di tale posizione ("la presa di posizione assunta dal convenuto con la comparsa di risposta, può avere rilievo, perché può servire a rendere superflua la prova dell'allegazione dell'attore in ordine alla titolarità del diritto. Ciò avviene nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo”... Può poi accadere, come si è anticipato, che la difesa sia articolata in modo incompatibile con la negazione della titolarità del diritto di proprietà: anche in questo caso la prova il cui onere è
a carico dell'attore può dirsi raggiunta. Né sarebbe consentito in seguito al convenuto, tanto meno in appello, proporre una nuova esposizione dei fatti questa volta compatibile con la negazione del diritto...").
Ne consegue l'inammissibilità dell'eccezione, non avendo, nel corso del giudizio di primo grado, gli appellati/appellanti incidentali mai mosso contestazioni di sorta in ordine alla titolarità del credito in capo alla cessionaria, articolando una difesa incompatibile con la negazione della stessa.
13 L'appello principale
IV.1. Con il primo motivo di appello, ha contestato l'illegittimità ed CP_1 erroneità della sentenza, nella parte in cui il giudice di primo grado, pur nell'ammissibilità dell'intervento, ha dichiarato inammissibili le domande da essa proposte, attesa l'assenza dell'adesione di tutte le parti del processo all'estromissione della originaria creditrice cedente.
Rileva, in particolare, di non aver mai chiesto l'estromissione della cedente, “non essendo stato oggetto di cessione l'intero rapporto obbligatorio controverso, ma solo il suo lato attivo”, ed evidenzia “la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il primo Giudice dapprima dà atto dell'ammissibilità dell'intervento e, successivamente, dichiara inammissibili le domande formulate nel ricorso per intervento, muovendo dal presupposto erroneo della necessità dell'adesione delle altre parti del processo all'estromissione dell'originaria creditrice cedente”.
L'erronea decisione del primo giudice - non dando atto “che solo gli effetti della pronuncia di condanna delle controparti emessa a definizione del giudizio nei confronti della in favore della cedente CP_4 CP_2 si producono nella sfera giuridico patrimoniale della cessionaria ai
[...] sensi e per gli effetti del IV comma della citata disposizione dell'art. 111
c.p.c., e che, di contro, l'accertamento del credito in favore della correntista scaturente dal ricalcolo dei saldi dei conti correnti n. 10035964
e n. 10051677 contenuto nella sentenza appellata spiega i suoi effetti nei soli confronti della cedente e non anche nei confronti della Controparte_2
essendo quest'ultima subentrata nel solo lato Controparte_1 attivo del rapporto obbligatorio controverso” - avrebbe, secondo la versione dell'impugnante, comportato l'omessa pronuncia nel merito delle domande da essa formulate, .
L'appellante deduce, inoltre, che tale decisione avrebbe pregiudicato la possibilità di vedere soddisfatta la propria richiesta di pagamento in caso di formulazione di un'eccezione di compensazione delle controparti, con conseguente ingiusta estinzione del proprio diritto di credito.
L'appellante chiede, pertanto, che, in riforma della sentenza di primo grado, si dia atto che “gli effetti della pronuncia emessa a definizione del giudizio si producono, limitatamente al lato attivo del rapporto controverso,
14 nella sfera giuridico patrimoniale della cessionaria ai sensi e per gli effetti del IV comma dell'art. 111 c.p.c., con conseguente facoltà della stessa di far valere nei confronti delle controparti tutti i diritti riconosciuti e spettanti alla propria dante causa e che, di contro, l'accertamento del contestato credito a favore della correntista scaturente dal ricalcolo dei saldi dei conti
n. 10035964 e n. 10051677 contenuto nella sentenza appellata… spiega i suoi effetti nei soli confronti della cedente e non anche nei Controparte_2 confronti della essendo quest'ultima subentrata Controparte_1 nel solo lato attivo del rapporto obbligatorio controverso”.
IV.2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado, aderendo alla ricostruzione contabile effettuata dal C.T.U., ha rideterminato il saldo del conto corrente n. 10051677 in € 133.453,87 a credito della correntista.
Il Tribunale non avrebbe tenuto in debito conto la circostanza che il rapporto di conto corrente n. 10051677 è stato oggetto, tra le parti di due piani di rimodulazione e riconoscimento del debito, sottoscritti dalla correntista e dai garanti in data 12 febbraio 2015 ed in data 17 luglio 2014, con i quali gli opponenti/odierni appellati avevano effettuato una ricognizione di debito titolata dell'esposizione del predetto rapporto di conto corrente alla data del 17 luglio 2014, nella misura di € 260.000,00, riconoscendosi debitori della banca di tale importo.
Tali atti ricognitivi, mai disconosciuti, avrebbero, secondo la tesi dell'impugnante, natura di confessione stragiudiziale delle obbligazioni dei dichiaranti in relazione al rapporto di conto corrente n. 10051677, con ogni conseguenza ai fini della prova del credito azionato per tale posta creditoria.
Inoltre, nell'atto di rimodulazione e rientro dell'esposizione debitoria di cui al citato rapporto di conto corrente n. 10051677, sottoscritto in data 17 luglio 2014, anche ai sensi dell'art. 1341 c.c., all'art. 2, gli opponenti/appellati avevano rinunciato all'esercizio di qualsiasi eccezione o contestazione anche in sede giudiziale in relazione alla tenuta del rapporto, alla liquidazione e computo interessi, ai tassi e commissioni applicati, per l'effetto approvando esplicitamente il saldo debitore alla predetta data nella misura di € 260.000,00, sicché risulterebbe preclusa
15 qualsiasi eccezione da parte degli stesso “in merito allo svolgimento del rapporto contrattuale in esame, alla sua validità e alla legittimità delle condizioni pattuite”.
Le condizioni contrattuali sarebbero state oggetto di espresso riconoscimento, in quanto, all'art. 3 della citata scrittura, la correntista aveva dato atto di aver regolarmente ricevuto dalla banca gli estratti conto e documenti di sintesi con la segnalazione delle relative modifiche contrattuali intervenute in linea con la normativa sulla trasparenza bancaria e, all'art. 4, aveva espressamente riconosciuto e dato atto che l'affidamento operante sul predetto rapporto di conto corrente risultava regolato dalle seguenti principali condizioni economiche: tasso debitore nella misura del 7% (tasso effettivo annuo 7,18589%) per utilizzi entro i limiti dell'affidamento e, per il supero, nella misura del 14% (tasso effettivo annuo 14,75229%); commissione omnicomprensiva di remunerazione dell'affidamento ex art. 117 bis T.U.B. pari allo 0,50% trimestrale;
commissione istruttoria veloce € 50,00 pro-die per sconfinamenti fino ad €
5.000,00; € 100,00 per sconfinamenti fino ad € 25.000,00; € 250,00 per sconfinamenti superiori ad € 25.000,00; periodicità di chiusura del contro trimestrale, sia per gli interessi attivi che passivi.
Le dette ricognizioni di debito, non solo sarebbero idonee a costituire prova del credito della banca alla data della dichiarazione, ma integrerebbero gli estremi di una rinuncia a future contestazioni, anche in relazione alle condizioni economiche applicate al rapporto, dalla data di sottoscrizione (17 luglio 2014); conseguentemente “la ricostruzione del predetto rapporto, di contro, alla luce della documentazione versata in atti
e dei predetti piani di rimodulazione e riconoscimento del debito, sottoscritti dalla correntista e dai garanti in data 12 febbraio 2015 e 17 luglio 2014, avrebbe dovuto essere effettuata non già a decorrere dal 6 novembre 2014, come eseguito, bensì a far data dal 17 luglio 2014”, partendo dal saldo debitore oggetto di riconoscimento da parte della correntista di € 260.000,00, sulla base delle condizioni economiche riportate in detto piano.
L'impugnante si duole, poi, della tardività ed inammissibilità del disconoscimento ex art. 214 cpc del contratto di conto corrente n.
16 10051677 del 6.11.2014, effettuato dall' sostenendo che CP_4 quest'ultima sia incorsa nella decadenza dalla facoltà di disconoscere l'autenticità della sottoscrizione apposta in calce al detto contratto di conto corrente prodotto in copia a corredo del procedimento monitorio e versato in atti in originale in uno alla comparsa di costituzione e risposta (non avendo formalizzato, all'udienza successiva alla produzione in originale del documento il disconoscimento con riferimento all'originale).
Inoltre, tale disconoscimento risulterebbe contraddittorio rispetto al contenuto del piano di rimodulazione del 17.7.2014 (nel quale la correntista avrebbe riconosciuto l'esistenza e la valenza probatoria della documentazione relativa al predetto rapporto), oltre che inammissibile (in quanto in detto piano di rimodulazione, la stessa avrebbe rinunciato a future contestazioni sul rapporto stesso) e pretestuoso (atteso che, nell'atto di rimodulazione del 12 febbraio 2015, avrebbe nuovamente riconosciuto l'esistenza del rapporto).
L'appellante contesta, infine, la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto che il difensore della nel chiedere, CP_2 all'udienza del 18 dicembre 2018, la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, abbia tacitamente rinunciato all'istanza di verificazione della sottoscrizione del legale rappresentante della correntista in calce al contratto del 6 novembre 2014, rappresentando che, peraltro, essa cessionaria, intervenuta in giudizio, aveva reiterato l'istanza di verificazione in sede di precisazione delle conclusioni.
V. L'appello incidentale
V.1. Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti incidentali contestano l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale li ha condannati al pagamento degli interessi di mora al tasso convenzionale sulle singole sorti capitali dei rapporti n. 4266354, n. 103579387 e n.
103579324, rappresentando che, nel ricorso monitorio, la Controparte_2 aveva richiesto il pagamento degli interessi moratori al tasso legale ex art. 1284 c.c. per i rapporti di conto corrente n. 103579387 e n. 103579324 e degli interessi al tasso convenzionalmente pattuito - soltanto - per il contratto di finanziamento n. 4266354.
17 Precisano, inoltre, che il Tribunale, nel decreto ingiuntivo opposto, aveva ingiunto ad essi impugnanti incidentali/opponenti il pagamento degli interessi al tasso legale dal 29.12.2016 e che la , CP_2 costituendosi nel giudizio di opposizione, aveva richiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto (e, dunque, della condanna degli opponenti al pagamento degli interessi al tasso legale dal 29.12.2016), non insistendo e non riproponendo la domanda relativa agli interessi convenzionali di mora.
Secondo la ricostruzione degli impugnanti, il Tribunale, condannandoli al pagamento degli interessi di mora al tasso convenzionale, avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito dall'art. 112 cpc, atteso che tale domanda non era stata proposta da né nel CP_2 giudizio di opposizione (nel quale aveva richiesto soltanto la conferma del decreto ingiuntivo e, dunque, della condanna al pagamento degli interessi al tasso legale), e neppure in sede monitoria (nella quale aveva chiesto la condanna al pagamento degli interessi convenzionali per il contratto di finanziamento e degli interessi legali di mora per i rapporti di conto corrente).
V.2. Con il secondo motivo di impugnazione, gli impugnanti deducono l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato di non poter operare la compensazione tra il credito della per i rapporti CP_2
n. 4266354, n. 103579387 e n. 103579324 (pari ad euro 122.403,29) e quello accertato a credito dell'opponente (di euro Controparte_4
133.453,87) relativo al conto corrente n. 10051677, in assenza di domanda riconvenzionale di ripetizione da parte degli opponenti o di eccezione di compensazione sollevata dalle parti, stante l'autonomia dei rapporti da cui originavano crediti e debiti (ciascun rapporto di conto corrente e rapporto di mutuo) e l' applicabilità alla fattispecie della compensazione cd. "propria”.
Rappresentano che nella propria comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado, aveva espressamente eccepito la compensazione (chiedendo, “in caso di revoca anche parziale del decreto ingiuntivo, a qualsiasi titolo”, “la condanna degli opponenti al pagamento dell'importo che risulterà dovuto all'esito del
18 giudizio, con compensazione tra le somme dovute alla e quelle CP_6 eventualmente dovute alla opponente”) e che, dunque, il primo giudice avrebbe dovuto, in accoglimento della detta domanda/eccezione, procedere alla richiesta compensazione, accertando che il credito della banca per i rapporti n. 4266354, n. 103579387 e n. 103579324 (pari ad euro 122.403,29) fosse stato integralmente compensato dal credito accertato (€ 133.453,87) in favore della relativo al conto CP_4 corrente n. 10051677.
Peraltro, anche l'interventrice - nella propria memoria di replica ex CP_1 art 190 cpc – aveva espressamente manifestato la volontà di procedere alla compensazione tra i diversi saldi (chiedendo, a pag. 14 della detta memoria: “In estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenesse di riconvocare il C.T.U. per la ricostruzione contabile del predetto rapporto di conto corrente n. 100051677, ovvero non ritenesse di disporre la consulenze tecnica grafologica per la verifica dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce al predetto contratto dal legale rappresentante della società correntista, e condividesse la rielaborazione contabile effettuata dall'ausiliario tecnico, si chiede che venga effettuata la compensazione legale o giudiziale, anche in applicazione dell'art. 1853
c.c., tra il contestato credito della correntista rielaborato dal C.T.U. in relazione al rapporto di conto corrente n. 10051677, con i seguenti crediti vantati dalla nei confronti degli opponenti, Controparte_1 accertati in fase istruttoria: ● € 61.030,67 scaturente dal contratto di finanziamento chirografario n. 4266354; ● € 12.092,92 per esposizione del conto corrente di corrispondenza n. 103579324; ● € 49.279,70 per esposizione del conto corrente ordinario n. 103579387; ● € 11.094,60, ovvero € 838,55, per esposizione del conto corrente ordinario n.
10035964”).
Anche essi appellanti, nella seconda memoria istruttoria e nella comparsa conclusionale, avevano dichiarato di volersi avvalere della compensazione tra i contrapposti crediti.
Il Tribunale avrebbe dovuto, pertanto, dare atto dell'intervenuto accordo tra le parti, ovvero delle concordi dichiarazioni di volontà, con le quali le
19 stesse avevano manifestato l'intenzione di estinguere i rispettivi crediti tramite la compensazione, in applicazione dell'art. 1252 c.c.
Atteso che, nel giudizio di primo grado, era già espressamente intervenuto l'accordo delle parti volto ad operare la volontaria compensazione, il giudice avrebbe dovuto rilevarla e dichiarare, procedendo alla elisione dei crediti per compensazione ed al conseguente integrale rigetto delle domande di pagamento avanzate dalle controparti, o, quantomeno, all'estinzione del vantato credito per la parte oggetto di compensazione.
V.3. Con il terzo motivo di impugnazione, gli appellanti deducono l'erroneità e/o carenza di motivazione e/o omessa pronuncia della sentenza impugnata sulla domanda di nullità del contratto di conto corrente n. 10035964
Rappresentano che, con riferimento a tale conto, il Tribunale, accertata la nullità del rapporto, ha rideterminato il saldo in euro 0, rispetto alla pretesa azionata in via monitoria da di euro 11.094,00, sul presupposto CP_2 che la banca non avesse prodotto gli estratti conto relativi a vari periodi del rapporto ed avesse allegato estratti scalari - in gran parte – illeggibili ed incomprensibili, escludendo la continuità degli stessi, omettendo, tuttavia di pronunciarsi espressamente sulla domanda di accertamento della nullità del predetto rapporto contrattuale per mancanza della forma prevista dall'art. 117 T.U.B. (in quanto stipulato senza la sottoscrizione da parte della e senza la consegna di copia del contratto al cliente) e, CP_6 conseguentemente, omettendo di rideterminare il saldo del conto - previa eliminazione degli illegittimi addebiti avvenuti per interessi anatocistici, ultralegali, spese, commissioni tutte e competenze - riconoscendo dovuti i soli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c.c.
In particolare, la a seguito delle contestazioni degli opponenti di CP_6 non aver ricevuto la copia del contratto, ha sostenuto che la consegna della copia del contratto all' fosse dimostrata dal fatto che, in CP_4 calce alla “Scheda di adesione al servizio di Banca Multicanale” (e non al contratto di accensione del conto corrente), la cliente avesse espressamente sottoscritto la dicitura “dichiariamo di aver ricevuto copia…”.
20 Gli appellanti precisano che la dicitura integrale di tale dichiarazione recita: “dichiariamo di aver ricevuto copia della Guida al Servizio di banca
Multicanale per Azienda”, e che, dunque, non potesse considerarsi dimostrata l'avvenuta consegna del contratto di conto corrente alla cliente.
Benché il Tribunale abbia azzerato il saldo del conto corrente, CP_4 rappresenta l'interesse all'accertamento della nullità del contratto, ai fini di una futura domanda di ripetizione degli importi addebitati illegittimamente sia a titolo di interessi anatocistici che di interessi ultralegali, commissioni e spese.
V.4. Con il quarto motivo di appello, gli impugnanti deducono l'erroneità
e/o omessa pronuncia della sentenza impugnata sulla domanda accertamento della nullità, inefficacia e/o invalidità della clausola di cui all'art. 2 delle premesse della scrittura denominata piano di rimodulazione del debito datate 17/07/2014, nonché di quella riportata all'art. 4 delle condizioni generali del medesimo documento.
VI. Il rigetto dell'appello principale
VI.1. Per esigenze di logica, appare preliminare l'esame del secondo motivo dell'appello principale, con il quale si contesta che il Tribunale, aderendo alla ricostruzione contabile effettuata dal C.T.U., abbia erroneamente rideterminato il saldo del conto corrente n. 10051677 in €
133.453,87 a credito della correntista, non tenendo conto dei due piani di rimodulazione e riconoscimento del debito, sottoscritti dalla correntista e dai garanti in data 12 febbraio 2015 ed in data 17 luglio 2014.
Sul punto, il giudice di primo grado rileva: “…ritiene questo Giudice che- contrariamente all'opinione espressa nel contesto dell'ordinanza ex art.
649 c.p.c. dal predecessore nella gestione del ruolo – a questi atti non possa essere conferita natura né transattiva né di estinzione delle precedenti obbligazioni sussistenti tra le parti, quanto di meri atti di riconoscimento del debito e piani di rientro”.
Richiamato l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione di cui alla sent. n.19792/2014 (“In tema di conto corrente bancario, il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l'estinzione, né lo sostituisce con
21 nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti”), il
Tribunale ha chiarito che i predetti atti non presentano natura transattiva, atteso che “in essi non è ravvisabile alcuna reciproca rinuncia delle parti alle rispettive pretese al fine di prevenire una lite, né natura novativa, non essendosi prodotto alcun effetto estintivo delle obbligazioni preesistenti”.
Il primo giudice, in maniera congruente con tale assunto, osserva come dal testo dei predetti documenti, appaia chiaramente la natura non novativa dei relativi atti (“il presente accordo non costituisce in alcun modo novazione del più volte citato contratto di Affidamento. La Banca e
l'impresa pertanto dichiarano e riconoscono che, salvo quanto dedotto nel presente accordo, resta fermo e immutato ogni altro patto, condizioni e garanzia eventualmente pregresse relative all'Affidamento e al relativo contratto di conto corrente di Regolamento che si intendono pertanto e per quanto occorrere possa a tutti gli effetti confermati, in quanto non modificati o incompatibili con il presente accordo”), non emergendo dagli stessi alcun mutamento nel quadro della regolamentazione degli interessi delle parti, “salva la previsione di una progressiva riduzione degli affidamenti fino all'estinzione e la nuova regolamentazione degli interessi
a valere sulle somme oggetto del nuovo affidamento”.
Coerentemente con tali premesse, il Tribunale ha ritenuto che non potesse farsi discendere dalla rilevata natura ricognitiva dei piani di rientro la intangibilità delle clausole negoziali affette da nullità (non avendo per effetto di tali atti le condizioni negoziali preesistenti subito alcuna trasformazione o sostituzione), né potesse considerarsi realizzato "l'effetto preclusivo di ogni successiva contestazione" pure invocato dalla banca per la “rinuncia a ogni eccezione” riguardante il pregresso rapporto.
Tali effetti sarebbero, infatti, incompatibili con la natura ricognitiva dell'atto, non potendo “confondersi l'esigenza di definire i rapporti di dare-avere tra le parti, senz'altro sottesa al piano di rientro ma qualificabile esclusivamente come intento soggettivo, con la volontà espressa ed oggettivizzata in un negozio transattivo o novativo volto a realizzare tale intento con l'estinzione delle obbligazioni in precedenza assunte e la sostituzione delle stesse con un regolamento d'interessi mutato. Tale
22 effetto è del tutto estraneo alla ricognizione di debito all'interno della quale devono essere ricondotti i predetti piani”.
Ancora, il Tribunale osserva che gli atti di rimodulazione avevano interessato propriamente la regolamentazione degli affidamenti preesistenti (quello del 12.09.13 per l'atto del 17.07.14 e quello del
14.07.14 per anticipo fatture sorto sul c/c 10051677 riversato per euro
72.000,00 sul c/c n. 103579387 per quello del 12.02.15) e non i rapporti in conto corrente sottostanti per i quali residuava, dunque, l'onere di provare il saldo richiesto in giudizio.
A fronte di tale articolata motivazione, l'appellante principale si è limitato a riformulare le deduzioni svolte negli scritti difensivi depositati nel primo grado del giudizio, non confutando e contrastando specificamente le ragioni su specificate addotte dal Tribunale a fondamento della propria decisione ed, in particolare, non contestando la ritenuta natura ricognitiva degli atti e l'asserzione secondo cui il contenuto degli stessi fosse rivolto esclusivamente alla regolamentazione degli affidamenti e non del conto corrente.
Sul punto, l'appello si rivela inammissibile, risultando peraltro evidente l'inconferenza, al fine di precludere agli opponenti ( ed i suoi CP_4 fideiussori) la facoltà di sollevare eccezioni sulla validità del contratto di conto corrente, sia del piano di rimodulazione dell'affidamento del
17.7.2014, sia del piano di rimodulazione del 12.2.2015, (che ha ad oggetto l'affidamento esistente sul diverso conto corrente di regolamento
103579387 e la regolamentazione dello stesso).
Correttamente, il giudice di prime cure ha ritenuto, in ogni caso, che i detti piani di rientro e le ricognizioni di debito negli stessi contenute non costituiscano un'autonoma fonte di obbligazione, avendo il solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale e determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", da cui deriva una semplice "relevatio ab onere probandi", che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale (cfr. sul punto
23 Cass. n. 20689/2016; Cass. n. 25544/2018; Cass. n. 22588/2020; Cass. n.
2855/2022).
Il piano di rientro, infatti, avente natura meramente ricognitiva del debito, non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti e non esonerava pertanto la , attrice in giudizio per il CP_6 pagamento del saldo, dal documentare (producendo i documenti contrattuali), le condizioni convenute nel contratto di conto corrente che, ex art. 117 TUB, è soggetto alla forma scritta ad substantiam (cfr. Cass. n.
2855/2022).
La promessa di pagamento o la ricognizione di debito, anche se titolate, divergono, infatti, dalla confessione in quanto, mentre le prime consistono in una dichiarazione di volontà intese ad impegnare il promittente all'adempimento della prestazione oggetto della promessa medesima, la seconda consiste nella dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante ed ha, perciò, il contenuto di una dichiarazione di scienza.
Nel caso di specie, nell'ambito del piano di rientro stipulato tra le parti, accanto alla volontà diretta alla ricognizione ed all'impegno di estinguere il debito, non può dirsi presente, come pure preteso dall'impugnante, alcuna confessione dei fatti contestati pertinenti al rapporto fondamentale
(sottoscrizione e ricezione dei contratti) - la quale, avendo valore di prova legale precluderebbe la prova contraria ex art. 1988 c.c., salva la eventuale revoca della confessione per errore di fatto o violenza - (cfr.
Cass. n. 23246/2017; Cass. n. 22588/2020, Cass.6353/2022).
Invero, l'opponente nel primo grado del giudizio, ha eccepito CP_4 la nullità del rapporto di conto corrente n. 10051677 (su cui si fondava la pretesa della banca) per violazione dell'art. 117 TUB, stante l'assenza di contratto scritto risalente alla data di accensione del rapporto (aprile 2003)
e disconoscendo altresì l'autenticità della sottoscrizione apposta da in calce al contratto del 06.11.14. Controparte_5
Il Tribunale, rilevato che, dall'esame della documentazione depositata dalla (attrice in senso sostanziale) ed afferente tale conto, risultava CP_6 prodotto unicamente il detto contratto del 06.11.14, ritualmente disconosciuto nella sottoscrizione da parte della e richiamante in CP_5 calce un precedente contratto sottoscritto tra le parti in data 14.04.03, non
24 prodotto in atti, e verificato che non risultava prodotto dalla CP_6 neanche il contratto di affidamento del 12.09.13, menzionato nella scrittura di ricognizione del 17.07.14, condivideva il conteggio del CTU, il quale aveva provveduto al ricalcolo del saldo del predetto conto con sostituzione degli interessi legali rispetto a quelli applicati al conto e l'epurazione dello stesso dagli effetti anatocistici e dai costi non previamente pattuiti (con esito finale di conto con saldo positivo a favore della correntista pari ad euro € 133.453,87). Il CTU, nel ricalcolo, è correttamente partito dal saldo
“zero” (in luogo di – euro 81.715,91), evidenziando che la banca ha depositato dall'aprile 2003 al 31.12.04 solo atti interni non corrispondenti ad estratti conto in quanto non recanti la veste delle rigenerazioni delle scritture contabili della banca e nemmeno l'intestazione della banca.
La ricostruzione è immune da censure, non potendosi accedere alla tesi dell'appellante, secondo cui il CTU avrebbe dovuto ricostruire il saldo del predetto conto corrente n. 10051677, non già a decorrere dal 6 novembre
2014 (in realtà il CTU ha eseguito il ricalcolo dall'1.1.2005, ovvero dal primo estratto conto presente in atti), bensì a far data dal 17 luglio 2014, prendendo in considerazione il saldo debitore oggetto di riconoscimento da parte della correntista di € 260.000,00 a tale data.
Infatti, come detto, la ricognizione di debito non determina l'estinzione del rapporto principale né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché - una volta accertata l'invalidità del rapporto di conto corrente e l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, anatocismo, spese e commissioni - viene meno ogni effetto vincolante del riconoscimento, che “non è sufficiente a sanare le cause d'invalidità totale o parziale del rapporto medesimo” e “pertanto, non può costituire la base di calcolo utilmente spendibile” per la ricostruzione del rapporto dare/avere tra le parti (Cass.
24546/2016), dovendosi procedere al ricalcolo dell'eventuale saldo passivo residuo o, al contrario, di quello attivo in favore della correntista, escludendo gli importi illegittimamente addebitati, con l'azzeramento del saldo esistente sul primo estratto conto disponibile (cfr. sul cd. “saldo zero”, da ultimo, Cass. 12490/2025).
Infondata si rivela poi la censura con cui l'impugnante si duole della tardività ed inammissibilità del disconoscimento ex art. 214 cpc del
25 contratto di conto corrente n. 10051677 del 6.11.2014, effettuato dall' CP_4
Innanzitutto, richiamate le considerazioni già espressa con riferimento alla qualificazione del piano di rimodulazione del 17.7.2014, non potrebbe giammai dallo stesso desumersi il divieto per la correntista di eccepire la falsità o apocrifia della sottoscrizione apposta in calce ad un contratto recante data successiva (6.11.2014). Inoltre, la sola circostanza secondo cui, nel piano di rimodulazione del 12.02.2015 (avente ad oggetto la regolamentazione del diverso conto corrente 103579387 e l'esposizione debitoria di € 72.000,00 su di esso contabilizzata), fosse indicato che la intratteneva un affidamento di € 215.000,00 con la Banca, CP_4 gestito sul c/c 10051677, non può certo comportare l'inammissibilità e/o pretestuosità del disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione apposta sul contratto relativo a detto ultimo rapporto. Ammettere
l'esistenza di un rapporto contrattuale non equivale, infatti, a riconoscere di avere sottoscritto il relativo contratto, né a confermarne, come già detto, la sua validità. In altre parole, l'aver ammesso di intrattenere un affidamento di 215.000,00 gestito sul conto n. 10051677 conferma l'esistenza del rapporto contrattuale, ma non l'avvenuta sottoscrizione del relativo contratto di conto corrente, né la validità delle condizioni contrattuali applicate dalla Banca.
Il disconoscimento, inoltre, non può considerarsi tardivo, avendo l nel corso della prima udienza del 14.7.2017, disconosciuto CP_4 espressamente “l'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce all'originale del contratto oggi prodotto in originale dalla banca, relativo al conto corrente n. 10051677”, così come indicato chiaramente nel verbale di udienza.
Deve poi rilevarsi che, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. III, 02/03/2012 n.3241), la proposizione dell'istanza di verificazione della scrittura privata non è compatibile con la volontà di far valere la decadenza della controparte dalla facoltà di disconoscere la scrittura medesima, sicché una volta formulata la suddetta istanza, si verifica la rinuncia tacita all'eccezione che non può essere più revocata
(cfr. anche Cass. n. 6968 del 2006).
26 VI.2. Non può condividersi neanche la censura con la quale l'impugnante, proprio con riferimento all'istanza di verificazione, contesta la decisione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il difensore della nel CP_2 chiedere, all'udienza del 18 dicembre 2018, la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, abbia tacitamente rinunciato all'istanza di verificazione della sottoscrizione del legale rappresentante della correntista in calce al contratto del 6 novembre 2014.
Il giudice di primo grado ha ritenuto rinunciata la richiesta di espletamento della verificazione rilevando che, all'udienza fissata per l'ammissione dei mezzi istruttori del 18.12.18, “senza richiamarsi alle precedenti difese ed istanze, la banca chiedeva rinvio per la precisazione delle conclusioni”, richiamando l'indirizzo della Suprema Corte, secondo cui, a fronte della formulata istanza, la successiva richiesta di rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni sia espressione di una volontà inequivoca di rinuncia all'espletamento del mezzo istruttorio («Cassazione civile sez.
I, 04/05/2018, n.10797 secondo cui “Dalla richiesta della parte che abbia indicato un teste di fissare l'udienza di precisazione delle conclusioni se ne deduce la volontà di rinunciare al teste” ( ma vedi anche Cass. n.
12241 del 2002 per cui “Qualora la parte che abbia indicato un teste richieda la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, tale inequivoco comportamento ne manifesta la volontà di rinunciare all'audizione del teste stesso e se la controparte aderisce alla richiesta di remissione della causa al collegio anch'essa pone in essere una condotta adesiva alla rinuncia al teste”)»).
La decisione del giudice di primo grado è corretta.
Premesso che, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n.
19067/2006, nonché Cass. n. 26943/2007) certamente non è possibile proporre istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., per la prima volta in appello con riferimento ad una scrittura privata prodotta in primo grado e in quella sede disconosciuta ai sensi dell'art. 214 c.p.c., allo stesso regime processuale devono essere assoggettate sia l'istanza di verificazione formulata per la prima volta in appello che quella che, pur tempestivamente proposta in primo grado, sia stata nel corso di tale
27 giudizio rinunciata o comunque abbandonata, verificandosi in entrambi i casi una preclusione processuale (cfr. sul punto Cass. n. 27218/2021).
Nella specie, come correttamente osservato dal giudice di primo grado, non v'è dubbio che all'udienza fissata per l'ammissione dei CP_2 mezzi istruttori del 18.12.18, non abbia insistito nell'istanza di verificazione, chiedendo il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, senza richiamarsi alle precedenti difese ed istanze, avendo invocato il contenuto delle memorie ex art 183 c.p.c., solo al fine di confutare le avverse richieste istruttorie (impugna e contesta ogni avversa richiesta istruttoria per tutto quanto argomentato e richiesto nelle memorie ex art. 183 VI co. c.p.c.).
Ne consegue che, correttamente, il giudice di primo grado ha ritenuto l'istanza di verificazione tacitamente rinunciata.
La Suprema Corte (cfr. in particolare, fra le altre, sent. 18540/2013) ha, infatti, chiarito che delle conclusioni risulta del tutto incompatibile con la volontà di proseguire nella fase istruttoria del procedimento dimostrando al contrario l'intenzione di passare alla fase deliberativa-conclusiva del procedimento. Come reiteratamente affermato da questa Corte (Cass. 18688 del 2007) "In tema di istruzione probatoria nel rito ordinario, spetta alla parte attivarsi per
l'espletamento del richiesto mezzo istruttorio che il giudice abbia ammesso;
sicchè, ove la parte rimanga inattiva, chiedendo la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni senza più instare per
l'espletamento del mezzo di prova, è presumibile che abbia rinunciato alla prova stessa” >>.
Orbene, il procedimento incidentale di verificazione della scrittura privata disconosciuta ha finalità e contenuto istruttori, inquadrandosi nell'ambito dell'attività probatoria delle parti (cfr. Cass. cit. n. 27218/2021, nonché
Cass. n. 4036/1995; conf. Cass. n. 2411/2005) e, dunque, al fine di valutare l'ammissibilità dell'istanza di verificazione reiterata in questa sede, non può non considerarsi l'inequivoco contegno processuale di rinuncia da parte di avvalorato dalla circostanza che l'istanza di CP_2 verificazione della scrittura privata non sia stata dalla stessa riproposta neanche in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo
28 grado (forse anche per la modesta portata pratica della questione, atteso che la valida sottoscrizione del contratto del 6.11.2014 comporterebbe il decremento del saldo creditore per la di poco meno di Controparte_4 euro 1.000,00, avendo il CTU infatti effettuato “due rielaborazioni e cioè una in cui il contratto del 06/11/2014 viene considerato come mai sottoscritto ed una in cui viene considerato come validamente sottoscritto.
Nel primo caso il saldo diviene creditore per la e pari a + Controparte_4
€ 133.453,87 (Allegato A). Nel secondo caso il saldo diviene creditore per la e pari a + € 132.660,26 (Allegato B)”). Controparte_4
Né può rilevare che la cessionaria, successivamente intervenuta in giudizio, abbia insistito, in sede di precisazione delle conclusioni, nell'istanza di verificazione che il giudice aveva già ritenuto rinunciata da parte della cedente, atteso che l'intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso non può comunque implicare una regressione procedimentale e che, conseguentemente, egli è tenuto ad accettare il processo nello stato in cui si trova al momento della sua costituzione, subendo dunque le preclusioni che già gravano sull'alienante, anche – come nel caso di specie – per effetto di una rinuncia ormai perfezionatasi (cfr. fra le altre, Cass. 15793/2003 secondo cui “il successore nel diritto controverso che interviene nel processo a norma dell'art. 111, terzo comma, cod. proc. civ., non è terzo in senso proprio perché è il nuovo titolare del rapporto in contestazione, che assume la stessa posizione del suo dante causa, e perciò deve accettare il processo in statu et terminis”). Del resto, depone in tal senso anche l'art. 268, co. 2, c.p.c. (applicabile ad ogni ipotesi di intervento, escluso quello del litisconsorte necessario pretermesso), norma secondo cui l'interventore “non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte”, e interpretata nel senso che in capo a tale soggetto deve ritenersi sussistente l'obbligo di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già maturate a carico delle parti originarie (e plurimis, cfr. Cass n. 20882/2018, secondo cui tale norma pone “solo l'obbligo, per l'interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti
29 originarie (Cass. 22/12/2015, n. 25798). [...] e tali preclusioni istruttorie devono ritenersi riferite sia alle prove costituende che a quelle documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti senza che ciò determini alcuna violazione del diritto di difesa”).
VI.3. Quanto, infine al motivo di appello, con cui ha contestato CP_1
l'illegittimità ed erroneità della sentenza, nella parte in cui il giudice di primo grado, pur nell'ammissibilità dell'intervento, ha dichiarato inammissibili le domande da essa proposte, deve rilevarsi che, sebbene la società appellante non abbia mai chiesto formalmente l'estromissione della cedente, la motivazione del giudice di primo grado non appare affatto contraddittoria, ma solo connotata da mere imprecisioni del tutto irrilevanti, per le ragioni che di seguito si esporranno.
Il Tribunale così motiva la propria decisione: “con atto di costituzione per intervento del 04.04.19 la dichiarando di Controparte_8 essere subentrata nel credito vantato dalla in virtù di Controparte_2 contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco, stipulato in data 14 novembre 2018 ai sensi e per l'effetto di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge 130 e dell'art. 58 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia il cui estratto era stato pubblicato sulla G.U. Parte
Seconda n. 143 del 11 dicembre 2018, chiedeva di succedere nella posizione processuale della e beneficiare degli effetti della Controparte_2 decisione.
Invero, sul punto va dichiarata infondata, pur nell'ammissibilità dell'intervento, la domanda di sostituzione della cessionaria automaticamente nei diritti della cedente in assenza dell'adesione di tutte le parti all'estromissione della originaria creditrice cedente”.
Appare evidente, dalla lettura di tale motivazione, che il giudice di primo grado abbia dichiarato infondata la domanda di sostituzione della cessionaria nei diritti della cedente, in assenza di adesione di tutte le parti all'estromissione di quest'ultima e che, dunque, la mancata adesione delle parti all'estromissione della cedente sia stata posta a fondamento della sola pronuncia di infondatezza della domanda di sostituzione processuale.
30 Quanto alla inammissibilità delle domande proposte dalla cessionaria contenuta nel dispositivo della sentenza, l'appellante chiede che la Corte, accertata l'ammissibilità delle stesse, modifichi la sentenza dando atto che
“gli effetti della pronuncia emessa a definizione del giudizio si producono, limitatamente al lato attivo del rapporto controverso, nella sfera giuridico patrimoniale della cessionaria ai sensi e per gli effetti del IV comma dell'art. 111 c.p.c., con conseguente facoltà della stessa di far valere nei confronti delle controparti tutti i diritti riconosciuti e spettanti alla propria dante causa e che, di contro, l'accertamento del contestato credito a favore della correntista scaturente dal ricalcolo dei saldi dei conti n.
10035964 e n. 10051677 contenuto nella sentenza appellata, salvo quanto si andrà ad esporre in prosieguo, spiega i suoi effetti nei soli confronti della cedente e non anche nei confronti della Controparte_2
essendo quest'ultima subentrata nel solo lato Controparte_1 attivo del rapporto obbligatorio controverso”.
Orbene, la declaratoria di inammissibilità che il giudice di primo grado ha emesso nel dispositivo in ordine alle domande formulate nell'interesse di
è evidentemente riferita alle domande Controparte_1 autonome e nuove (ovviamente diverse da quella diretta all'accertamento del suo diritto di intervenire) proposte dalla cessionaria intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c., anche in spregio delle decadenze in cui era incorso il proprio dante causa (cfr. sul punto Cass. 10490/2001 e Cass.
4934/2018).
In merito agli effetti della sentenza, il Tribunale ha, invece, ritenuto che, essendo il cessionario intervenuto nel processo nel corso del quale è stato trasferito il diritto controverso e non essendovi stato il consenso delle altre parti all'estromissione del cedente, la sentenza dovesse essere pronunciata tra le parti originarie, pur spiegando i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare (“la pronuncia – salvi i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria – verrà formulata nei confronti delle parti originarie del giudizio”).
Il giudice di primo grado ha dunque espressamente affermato che la pronuncia spiega effetti anche nei confronti del cessionario, facendo così, nella sostanza, corretta applicazione del disposto dell'art. 111 cpc., il
31 quale, prevede che: “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”; (comma 1) “… In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso”; “La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre
i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”.
La decisione è, dunque, nella sostanza, corretta, in quanto costituisce principio giurisprudenziale consolidato di legittimità quello per cui la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata all'art. 111 cod. proc. Civ., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno l'interesse ad agire o a resistere in capo agli originali attori e convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 10442 del 2023; Cass. n. 22503 del
2014; Cass., SU, n. 22727 del 2011; Cass. nn. 6945 e 15674 del 2007).
Inoltre, qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, cod. proc. Civ., in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa
(cfr. Cass. n. 10442 del 2023, Cass. SU n. 6418 del 1986).
Più di recente, la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 5728/2024), ha ribadito che i detti principi sono consolidati nella giurisprudenza di legittimità <non
32 potendosi considerare che la soluzione qui divisata comprima in modo irragionevole i diritti degli intervenienti in appello;
tali domande, infatti, impongono un ampliamento del tema del contendere rispetto a quello determinatosi in primo grado con riguardo alle altre parti del giudizio che, in caso di mancata adesione alla cessione da parte del cedente, si trovano coinvolte in una lite diversa da quella originariamente proposta nei loro confronti, indubitabilmente destinata a ripercuotersi sulle pretese oggetto di lite.
Si tratta, in definitiva, di una modifica consistente della causa petendi che deriva dalla verifica dei presupposti giustificativi della cessione e che, pertanto, non mette in allarme, vulnerandoli, i canoni di effettività e del diritto all'esercizio del diritti invocati nei motivi qui esaminati, ma piuttosto rappresenta il ragionevole punto di bilanciamento fra l'esigenza di consentire al successore nel diritto controverso di essere parte di un giudizio nel quale ha un evidente interesse ad intervenire anche in fase di appello, purché ciò non determini una modifica significativa dei termini della questione originariamente controversa. Modificazione significativa qual è quella inerente alla titolarità del rapporto controverso rispetto alla cedente quando non vi è adesione del cedente, che è cosa diversa dall'accertamento della titolarità del diritto controverso originariamente posta a base della domanda in primo grado>>.
Nel caso di specie: a) non si rinviene, nel corso del giudizio di primo grado, nessuna adesione espressa da parte della cedente CP_9
la quale, dopo l'intervento della cessionaria, si è limitata a non
[...] partecipare più al giudizio;
b) i debitori ceduti, pur non avendo tempestivamente contestato l'avvenuta cessione del credito, hanno espressamente dichiarato <di non voler accettare il contraddittorio sulle domande nuove e/o modificate da controparte nell'atto di intervento del 4
Aprile 2019 e nelle note di trattazione per l'udienza del 22 Gennaio
2021…>> (cfr. note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 22 gennaio 2021).
Appare evidente, quindi, che le censure dell'impugnante non colgano nel segno, essendo del tutto irrilevanti, anche con riferimento alla compensazione tra le parti, che opererebbe ugualmente tanto in caso di
33 pronuncia nei confronti di essa cessionaria, quanto nel caso, come quello di specie, di sentenza pronunciata tra le parti originarie i cui effetti si spieghino nei confronti della cessionaria ai sensi dell'art. 111 cpc.
VII. Il parziale accoglimento dell'appello incidentale CP_
. Il primo motivo di impugnazione proposto dagli appellanti incidentali
è fondato.
Ritiene la Corte che, erroneamente, il Tribunale abbia condannato i predetti al pagamento degli interessi di mora al tasso convenzionale sulle singole sorti capitali dei rapporti n. 4266354, n. 103579387 e n.
103579324.
Invero, nel ricorso monitorio, la aveva richiesto il Controparte_2 pagamento degli interessi moratori al tasso legale ex art. 1284 c.c. per i rapporti di conto corrente n. 103579387 e n. 103579324 e degli interessi al tasso convenzionalmente pattuito per il contratto di finanziamento n.
4266354.
Il Tribunale, nel decreto ingiuntivo opposto, aveva ingiunto ad essi impugnanti incidentali/opponenti il pagamento degli interessi al tasso legale dal 29.12.2016 e la , costituendosi nel giudizio di CP_2 opposizione, aveva richiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto, non insistendo e non riproponendo la domanda relativa agli interessi convenzionali di mora.
Il primo giudice, condannando gli odierni impugnanti incidentali al pagamento degli interessi di mora al tasso convenzionale, ha dunque sicuramente violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito dall'art. 112 cpc, atteso che tale domanda non era stata proposta da né nel giudizio di opposizione (nel quale la predetta CP_2 CP_6 ha chiesto soltanto la conferma del decreto ingiuntivo e, dunque, della condanna al pagamento degli interessi al tasso legale), né in sede monitoria (nella quale aveva chiesto la condanna al pagamento degli interessi convenzionali per il contratto di finanziamento e degli interessi legali di mora per i rapporti di conto corrente).
Come correttamente rilevato anche nell'appello incidentale, non v'è dubbio che, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, emesso per una
34 somma inferiore a quella indicata nel ricorso, il creditore può insistere nella sua originaria domanda, perché la notifica del decreto ingiuntivo non implica una sua acquiescenza alla implicita pronuncia di rigetto della domanda per la parte non accolta, atteso che questa pronuncia, per la natura della fase monitoria, non ha i caratteri di una statuizione suscettibile di passaggio in giudicato (Cassazione 7003/93).
Inoltre, deve rilevarsi che “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta di ulteriore di pagamento degli interessi convenzionali relativi al credito dedotto in sede monitoria formulata dall'opposto in comparsa di risposta non implica modifica della domanda originaria, così come non integra (a maggior ragione) gli estremi di una domanda riconvenzionale, costituendo una mera “emendatio libelli”, siccome comportante un mero ampliamento del “petitum” al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere” (cfr. Cass. 75/2010;
Cass. 16155/2010; Cass. 18767/2013; peraltro v. anche S.U.
12310/2015).
Nel caso di specie, tuttavia, effettivamente, la domanda di pagamento degli interessi convenzionali di mora proposta nel ricorso per ingiunzione
(e non accolta), non è stata riproposta nella fase di opposizione, avendo l'opposta concluso, chiedendo “il rigetto dell'avversa opposizione in quanto inammissibile ed infondata in fatto e in diritto … con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto...” E, in via subordinata, “in caso di revoca anche parziale del decreto ingiuntivo, a qualsiasi titolo, per la condanna degli opponenti al pagamento dell'importo che risulterà dovuto all'esito del giudizio, con compensazione tra le somme dovute alla CP_6
e quelle eventualmente dovute alla opponente…” (cfr., in particolare conclusioni rassegnate nella memoria di replica ex art. 183 c.p.c. del
30.4.2018).
Né può rilevare che la cessionaria nell'atto di Controparte_1 intervento ex art. 111 cpc, abbia chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via gradata “nella denegata ipotesi di revoca del decreto opposto, condannare l' nonché i signori Controparte_4 Controparte_5 ed , con il vincolo della solidarietà, al pagamento, Parte_3 in favore della per le medesime causali di cui Controparte_1
35 al decreto ingiuntivo opposto, della somma di € 222.662,99 o di quella maggiore o minor somma che risulterà dovuta in base all'istruttoria, oltre interessi al tasso convenzionale di mora e comunque nei limiti del tasso soglia”. Invero, la domanda volta ad ottenere il pagamento degli interessi al tasso convenzionale di mora sui saldi di tutti i rapporti oggetto di causa risulta sicuramente tardiva e, per tale motivo, inammissibile, essendo la cessionaria intervenuta in giudizio con comparsa Controparte_1 depositata il 04.04.2019, quando erano già maturate le preclusioni relative alla proposizione, modificazione e precisazione di domande e conclusioni, sancite dagli artt. 167 e 183 cpc.
Il disposto dell'art. 111 c.p.c., commi 1 e 3, - a norma del quale se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie ma il successore a titolo particolare può intervenire o, essere chiamato nel processo – fa sì che l'intervento del successore a titolo particolare possa liberamente avvenire nel corso del giudizio di primo grado e in sede di appello. Come costantemente chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass.
996/2021), l'intervento volontario, assume nel processo una posizione coincidente con quella del suo dante causa, essendo succeduto nella titolarità del diritto in contestazione;
pertanto, il suo intervento – che è regolato dall'art. 111 c.p.c. e non dall'art. 105 c.p.c. e dà luogo, una volta avvenuto, ad una fattispecie di litisconsorzio necessario -, non può essere qualificato come intervento adesivo dipendente (Cass. 18767/2017) o autonomo. Questa coincidenza di posizione processuale assunta dal successore a titolo particolare e dal suo dante causa comporta che il primo non possa proporre domande nuove – salvo quella diretta all'accertamento del suo diritto di intervenire, qualora venga contestato da una delle parti originarie – (Cass. 10490/2001), né aggirare le decadenze in cui è incorso il proprio dante causa (cfr. sul punto anche Cass.
4934/2018).
Conseguentemente, la sentenza è errata nella parte in cui ha condannato gli opponenti al pagamento degli interessi di mora al tasso convenzionale e non al tasso legale dal 29.12.2016 sulle somme dovute.
36 VII.2. Fondato si rivela anche il secondo motivo di impugnazione, con il quale gli appellanti incidentali deducono l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato di non poter operare la compensazione tra il credito della per i rapporti n. 4266354, n. CP_2
103579387 e n. 103579324 (pari ad euro 122.403,29) e quello accertato a credito dell'opponente (di euro 133.453,87) relativo al Controparte_4 conto corrente n. 10051677, in assenza di domanda riconvenzionale di ripetizione da parte degli opponenti o di eccezione di compensazione sollevata dalle parti.
Il giudice di primo grado ha ritenuto di non poter operare alcuna compensazione né giudiziale né a domanda di parte, in assenza di domanda riconvenzionale di ripetizione da parte dell'opponente, richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “L'applicabilità delle disposizioni sulla compensazione in senso tecnico - giuridico postula
l'autonomia dei rapporti dai quali nascono contrapposti crediti delle parti, mentre quando i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto si tratta di accertare semplicemente le reciproche partite di dare e avere, e a ciò il giudice può procedere senza che sia necessaria
l'eccezione di parte o la proposizione della domanda riconvenzionale, purchè tale accertamento si fondi su circostanze tempestivamente dedotte in giudizio, in quanto diversamente si verificherebbe un - non consentito - ampliamento del "thema decidendum", né rileva il carattere ufficioso dell'eccezione anche in grado d'appello in difetto delle necessarie allegazioni” cfr. Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, n.28469).
La decisione del primo giudice non può essere condivisa.
Come precisato dalla Suprema Corte, quando i rispettivi debiti e crediti delle parti traggono origine da un unico, ancorché complesso, rapporto negoziale, è configurabile la cd. compensazione impropria e non la cd. compensazione propria o in senso stretto, di cui all'art. 1241 c.c. e ss., la quale invero presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti (v. Cass. 15 giugno 2020, n. 11524).
Nella c.d. “compensazione impropria" la valutazione delle reciproche pretese delle parti comporta soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla
37 reciproca concorrenza, ed a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico- giuridico (Cass. n. 30220/2019; Cass. n. 4825/2019) e l'elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza è la conseguenza di un mero accertamento contabile di dare e avere di poste attive e passive.
Nel caso di specie, gli odierni appellanti incidentali hanno chiesto la revoca del decreto opposto previa rideterminazione dei saldi dei rapporti tra le parti con riguardo a tutti i conti correnti/finanziamenti della società che la aveva posto a fondamento della domanda monitoria. CP_6
Tale domanda, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, presuppone l'allegazione di un nesso di collegamento funzionale dei conti, nonché l'interdipendenza delle posizioni soggettive dai medesimi scaturite, e, specificamente, fra il credito risultante dalle pretese azionate dalla banca e quello da essi, del pari allegato, derivante dall'addebito di poste indebite sui relativi conti.
In presenza della prova di tale collegamento o nesso, il giudice di prime cure avrebbe dovuto, dunque, accertare l'effettivo credito residuo a favore dell'istituto finanziatore, previa detrazione delle eventuali poste indebitamente calcolate dalla banca sui relativi conti (cfr. sul punto Cass.
14321/2022).
Inoltre, come correttamente rilevato dagli impugnanti incidentali, nel giudizio di primo grado, era intervenuto l'accordo delle parti volto ad operare la volontaria compensazione e, dunque, il giudice avrebbe dovuto rilevarla e dichiarare, procedendo alla elisione dei crediti per compensazione ed al conseguente integrale rigetto della domanda di pagamento avanzata dalla Invero, nella propria CP_6 Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado, aveva espressamente eccepito la compensazione, chiedendo, “in caso di revoca anche parziale del decreto ingiuntivo, a qualsiasi titolo”, “la condanna degli opponenti al pagamento dell'importo che risulterà dovuto all'esito del giudizio, con compensazione tra le somme dovute alla CP_6
e quelle eventualmente dovute alla opponente”.
38 Anche l'interventrice - nella propria memoria di replica ex art 190 CP_1 cpc – aveva espressamente manifestato la volontà di procedere alla compensazione tra i diversi saldi (chiedendo, a pag. 14 della detta memoria: “In estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenesse di riconvocare il C.T.U. per la ricostruzione contabile del predetto rapporto di conto corrente n. 100051677, ovvero non ritenesse di disporre la consulenze tecnica grafologica per la verifica dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce al predetto contratto dal legale rappresentante della società correntista, e condividesse la rielaborazione contabile effettuata dall'ausiliario tecnico, si chiede che venga effettuata la compensazione legale o giudiziale, anche in applicazione dell'art. 1853
c.c., tra il contestato credito della correntista rielaborato dal C.T.U. in relazione al rapporto di conto corrente n. 10051677, con i seguenti crediti vantati dalla nei confronti degli opponenti, Controparte_1 accertati in fase istruttoria: ● € 61.030,67 scaturente dal contratto di finanziamento chirografario n. 4266354; ● € 12.092,92 per esposizione del conto corrente di corrispondenza n. 103579324; ● € 49.279,70 per esposizione del conto corrente ordinario n. 103579387; ● € 11.094,60, ovvero € 838,55, per esposizione del conto corrente ordinario n.
10035964”).
Infine, gli appellanti incidentali, nella seconda memoria istruttoria e nella comparsa conclusionale, avevano anch'essi dichiarato di volersi avvalere della compensazione tra i contrapposti crediti e, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto dare atto dell'intervenuto accordo tra le parti, ovvero delle concordi dichiarazioni di volontà, con le quali le stesse avevano manifestato l'intenzione di estinguere i rispettivi crediti tramite la compensazione, in applicazione dell'art. 1252 c.c.
Ne consegue che la sentenza di primo grado deve essere sul punto riformata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, atteso l'accertamento dell'integrale compensazione del credito della banca per i rapporti n. 4266354, n. 103579387 e n. 103579324 (pari ad euro
122.403,29) con il credito (pari ad € 133.453,87) della CP_4 relativo al conto corrente n. 10051677.
39 VII.3. Infondato si rivela il terzo motivo di impugnazione, con il quale gli appellanti deducono l'erroneità e/o carenza di motivazione e/o omessa pronuncia della sentenza impugnata sulla domanda di nullità del contratto di conto corrente n. 10035964.
Con riferimento a tale conto, il Tribunale ha rideterminato il saldo in euro 0, rispetto alla pretesa azionata in via monitoria da di euro CP_2
11.094,00, atteso che la banca non aveva prodotto gli estratti conto relativi a vari periodi del rapporto ed aveva allegato estratti scalari in gran parte illeggibili.
Gli impugnanti incidentali assumono che tale rapporto contrattuale sarebbe nullo per mancanza della forma prevista dall'art. 117 T.U.B., in quanto stipulato senza la sottoscrizione da parte della Banca e senza la consegna di copia del contratto al cliente,
Benché il Tribunale abbia azzerato il saldo del conto corrente, CP_4 rappresenta l'interesse all'accertamento della nullità del contratto, ai fini di una futura domanda di ripetizione degli importi addebitati illegittimamente sia a titolo di interessi anatocistici che di interessi ultralegali, commissioni e spese.
Ritiene il Collegio che la doglianza non possa essere accolta.
Come infatti chiarito dalla Suprema Corte (cfr. fra le altre ordinanza n.
16070/2018) , “pure in tema di contratti bancari, vale la conclusione cui sono pervenute le Sezioni Unite, allorquando esse hanno evidenziato come il dato della sottoscrizione dell'intermediario risulti «assorbito», quindi privo di rilievo, una volta che lo scopo perseguito dalla legge sia stato raggiunto attraverso la sottoscrizione del documento contrattuale da parte del cliente e la consegna a quest'ultimo di un esemplare del medesimo, dovendo il requisito della forma ex art. 1325 c.c., n. 4, essere inteso "non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa".
Precisa la Corte che, provata la sottoscrizione da parte del correntista e la consegna della scrittura a quest'ultimo, il consenso della banca, ai fini della formazione dell'accordo, può desumersi, come evidenziato dalle
Sezioni Unite, proprio da questi comportamenti concludenti, quali appunto sono la consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la
40 raccolta della firma del cliente e l'esecuzione del contratto;
in tal modo il requisito della forma scritta del contratto di conto corrente bancario è soddisfatto.
La Suprema Corte ha poi escluso che la mancata consegna al cliente del cosiddetto contratto monofirma possa rappresentare motivo di nullità ex art.117, primo comma, TUB, orientamento di recente ribadito, in partcolare, nell'ordinanza n. 30760/2025, in cui si legge: …“Le Sezioni
Unite, nel precedente richiamato dalla Corte di merito (Cass., Sez. U., n.
898/2018) si sono limitate a ribadire il principio, già presente nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ai fini della validità del contratto quadro in tema di servizi di investimento di cui all'art. 23 D.Lgs.
n. 58/1998 (TUF) - argomentazione spendibile anche per i rapporti bancari
(Cass., n. 28500/2023) - è sufficiente la sottoscrizione del contratto da parte dell'investitore, laddove il consenso dell'intermediario può essere desunto anche da comportamenti concludenti.
17. Detto arresto, nell'evoluzione che tale principio ha avuto secondo la giurisprudenza di questa Corte, comporta che il requisito della forma scritta ad substantiam, previsto dall'art. 117 TUB e dall'art. 23TUF, attiene alla veste esteriore del contratto e alla modalità espressiva dell'accordo, ma non si estende alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma, che ove omessa non produce nullità negoziale (Cass., n.
7603/2025; Cass., n. 7390/2025; Cass., n. 2730/2025; Cass., n.
2711/2025; Cass., n. 18230/2024; Cass., n. 15160/2024)”.
VIII. Conclusioni e regime delle spese
Per effetto della presente decisione, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto deve essere confermata, previa rideterminazione del saldo dei rapporti dei conti correnti nn. 10035964, 103579387, dei conti correnti di corrispondenza nn. 10051677 e n.103579324, nonché del contratto di finanziamento chirografario n. 4266354, in euro 11.060,58 a credito di (133.453,87 - 122.403,29), dichiara Controparte_4 integralmente compensato il credito vantato da nei Controparte_2 confronti della predetta società e dei fideiussori ed Controparte_5 [...]
. Parte_3
41 La parziale riforma della sentenza appellata determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (in virtù dell'operatività del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma
1, c.p.c.) ed una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, alla stregua dell'esito finale della lite (cfr., sul punto, Cass. ord. n.
6259/14, nonché sentt. n. 14633/12 e n. 18837/10).
Tenuto conto, dunque, dell'esito complessivo della lite, ritiene il Collegio che le spese processuali debbano essere parzialmente compensate e che solo la metà delle stesse debbano essere poste a carico di Parte_1 nella qualità di mandataria con rappresentanza della
[...]
e di maggiormente soccombenti. Controparte_1 Controparte_2
Queste ultime devono dunque rifondere in favore degli appellanti incidentali ed la Controparte_4 Controparte_5 Parte_3 metà delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo, secondo le tariffe del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, aggiornato al
D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (cfr. sul punto, ord. n. 33482/2022, Cass. civ., Sez. Unite), avuto riguardo alla natura dell'affare, alle questioni trattate, all'opera prestata, nonché al valore della causa ed all'aumento per il numero di parti ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del citato D.M., in un importo comunque compreso tra i minimi e i medi tabellari e con attribuzione all'avv. Paolo Bruni, dichiaratosi antistatario.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante principale per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU.
3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - Sezione VII civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nella qualità di Parte_1 mandataria con rappresentanza della Controparte_1 con atto di citazione notificato in data 24.11.2021, nonché sugli appelli incidentali proposti da e da ZI CP_2 Controparte_4
42 ed avverso la sentenza del Tribunale di CP_5 Parte_3
Napoli n. 4552/2021 pubbl. il 14/05/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello principale e l'appello incidentale adesivo proposto da
; accoglie, per quanto di ragione, l'appello incidentale CP_2 proposto da ed;
Controparte_4 Controparte_5 Parte_3 per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, ridetermina il saldo dei rapporti dei conti correnti nn. 10035964,
103579387, dei conti correnti di corrispondenza nn. 10051677 e n.103579324, nonché del contratto di finanziamento chirografario n.
4266354, in euro 11.060,58 a credito di e dichiara Controparte_4 integralmente compensato il credito vantato da nei Controparte_2 confronti della predetta società e dei fideiussori ed Controparte_5 [...]
; Parte_3
2) compensa per la metà le spese di entrambi i gradi del giudizio e condanna ed al Controparte_1 Controparte_2 pagamento in favore di ed Controparte_4 Controparte_5 [...]
della restante quota delle dette spese che, in tale già Parte_3 ridotta misura, liquida, con attribuzione all'avv. Paolo Bruni, dichiaratosi antistatario:
- quanto al primo grado, in complessivi euro 13.178,01 (di cui euro 203,25 per esborsi e il resto per compensi), oltre rimborso forfettario, CPA e IVA, come per legge;
- quanto al giudizio d'appello, in complessivi euro € 14.082,14 (di cui euro
910,50 per esborsi e il resto per compensi), oltre rimborso forfettario, CPA
e IVA, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante principale e Controparte_1 dell'appellante incidentale per il pagamento di un ulteriore Controparte_2 importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 16.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
43
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dr. Michele Magliulo Consigliere dr.ssa Lucia Minauro Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta n. 4909/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 4552/2021 pubbl. il 14/05/2021, pendente
tra
(denominazione assunta da come deliberato Parte_1 Parte_2 dall'assemblea straordinaria in data 21 giugno 2019 a rogito del Notaio
), numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Persona_1
Verona e C.F. , P. IVA , in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., nella qualità di mandataria con rappresentanza della
numero di iscrizione al Registro delle Controparte_1
Imprese di Roma e Codice Fiscale , successore a titolo P.IVA_3 particolare di numero di iscrizione presso il Registro Controparte_2 delle Imprese di Milano Monza – Brianza e Lodi, codice fiscale e P.IVA n.
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Esposito (C.F. P.IVA_4
; CodiceFiscale_1
CP_3
[...]
1
[...] e
(C.F. e P.I. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_5 legale rappresentante p.t.;
(C.F. ); Controparte_5 C.F._2
(C.F. ; Parte_3 C.F._3 tutti rappresentati e difesi all' avv. Paolo Bruni (c.f. , C.F._4
-APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
nonché
C.F. e P.IVA , in persona del legale CP_2 P.IVA_4 rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria De
IM (C.F. ); C.F._5
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: contratti bancari
Conclusioni: come da note di udienza del 12 giugno 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
I.1. Con atto di citazione notificato in data 13 marzo 2017, la CP_4
nonché ed proponevano
[...] Controparte_5 Parte_3 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 748/2017 emesso dal
Tribunale di Napoli, in data 18 gennaio 2017, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, in favore di dell'importo di € Controparte_2
222.662,99, oltre interessi al tasso legale a far data dal 29 dicembre 2016 fino al soddisfo, spese e competenze di procedura, per esposizioni dei conti correnti nn. 10035964; 103579387, dei conti correnti di
2 corrispondenza nn. 10051677 e n.103579324, nonché del contratto di finanziamento chirografario n. 4266354.
A fondamento dell'opposizione deducevano:
a) la nullità del contratto di conto corrente n. 10051677 per violazione dell'art. 117 TUB, stante l'assenza di contratto scritto risalente alla data di accensione del rapporto (aprile 2003) ed il disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione apposta da in calce al contratto del Controparte_5
06.11.14;
b) l'applicazione di interessi ultralegali senza previa pattuizione, capitalizzazione trimestrale indebita, difetto di pattuizioni su commissioni e spese;
c) il difetto di prova dei rapporti per mancato deposito della serie integrale degli estratti conto ordinari e scalari;
d) la nullità dei contratti di conto corrente n. 100035964, 103579324 e
1003579387 per violazione dell'art. 117 TUB;
e) l'errata indicazione del saldo del conto corrente n. 100035964 (recante un saldo debitore di 0 euro e non di oltre 11.000,00 euro, stanti gli accrediti successivi alla data dell'estratto ex art. 50 TUB depositato dalla banca opposta);
f) la nullità del contratto di mutuo di scopo n. 4266354;
g) la nullità delle clausole vessatorie dei piani di rimodulazione dei debiti;
Sulla base di tali eccezioni, chiedevano, dunque, preliminarmente, ex art. 649 c.p.c., la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, oltre alla rideterminazione dei saldi dei rapporti dei conti tra le parti e la revoca del decreto opposto.
I.2. Si costituiva la per il tramite della mandataria Controparte_2 Pt_2
, deducendo:
[...]
a) di aver assolto compiutamente al proprio onere probatorio, depositando unitamente al ricorso la documentazione contrattuale e contabile relativa ai predetti rapporti;
b) la validità di tutte le clausole pattuite, sia relativamente agli interessi, che a spese e commissioni;
c) che alla società opponente ed ai garanti erano precluse tutte le eccezioni relative ai rapporti n. 10051677 e n. 103579387, stante la
3 rinuncia a muovere eccezioni e il riconoscimento dei debiti intervenuti negli atti di rimodulazione del 17.07.14 e del 12.02.15;
d) la natura autonoma dei contratti di garanzia sottoscritti dalla e CP_5 dal;
Pt_3
e) la validità del contratto di mutuo – pure assistito da garanzia specifica –, non qualificabile quale mutuo di scopo e non sanzionabile, comunque, con la nullità;
Chiedeva, dunque, il rigetto dell'istanza cautelare e la conferma del decreto opposto.
I.3. Il Tribunale, accolta l'istanza ex art. 649 c.p.c. limitatamente al saldo del conto n. 100035964, invitava la parte opposta a introdurre la mediazione.
Fallito il tentativo di mediazione e concessi i termini ex art. 183 VI co.
c.p.c., la società opposta chiedeva la verificazione della sottoscrizione del contratto n. 1005677 del 6.11.2014, disconosciuta ex art. 214 cpc, mentre le parti opponenti insistevano per l'ammissione della richiesta c.t.u. contabile.
Con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
18.12.18, il giudice di prime cure, in ordine alla richiesta di CTU grafologica relativa alle sottoscrizioni in calce al contratto del 06.11.14 rese da , formulata dalla banca opposta nei due scritti CP_5 difensivi ex art. 183 VI co. c.p.c., riteneva che la stessa dovesse ritenersi superata (e rinunciata) all'esito della verbalizzazione resa alla detta udienza dal legale della parte, il quale aveva chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni “non in via subordinata e senza neanche richiamarsi ai precedenti scritti”.
Il tribunale disponeva dunque c.t.u. contabile.
Con comparsa depositata in data 4.4.2019, interveniva in giudizio
[...]
(d'ora innanzi, per brevità, anche: “ ”), Controparte_1 CP_1 rappresentata dalla dichiaratasi cessionaria del credito Parte_2 fatto valere in giudizio, chiedendo all'adito giudice di:
“- accertare e dichiarare che le garanzie rilasciate dagli opponenti hanno natura di contratti autonomi di garanzia, con conseguente preclusione per
i medesimi di sollevare eccezioni inerenti il rapporto garantito;
4 - rigettare l'opposizione e confermare integralmente il decreto opposto;
- gradatamente, nella denegata ipotesi di revoca del decreto opposto, condannare l nonché i signori ed Controparte_4 Controparte_5 [...]
, con il vincolo della solidarietà, al pagamento, in favore Parte_3 della per le medesime causali di cui al decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto, della somma di € 222.662,99 o di quella maggiore o minor somma che risulterà dovuta in base all'istruttoria, oltre interessi al tasso convenzionale di mora e comunque nei limiti del tasso soglia tempo per tempo vigente come da domanda;
- condannare gli opponenti alla rifusione delle spese del presente giudizio;
in via istruttoria:
- nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice ritenga rituale il disconoscimento ex adverso formulato ammettere istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. come articolata in premessa, in relazione al contratto del
c/c n. 10051677 datato 06/11/2014 sottoscritto da , in CP_5 CP_5 qualità di legale rappresentante della versato in atti in Controparte_4 originale a corredo della comparsa di costituzione e risposta;
- ammettere interrogatorio formale della signora , nella Parte_4 qualità di legale rappresentante della sulle seguenti Controparte_4 circostanze:
“- vero è che, come da documenti in atti, la sig.ra , nella Parte_4 qualità di legale rapp.te della ha sottoscritto contratto del Controparte_4
c/c di corrispondenza n. 10051677 in data 06/11/2014, recante le
“principali condizioni economiche” unitamente alle allegate norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi”;
b) ammettere ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della sig.ra , nella qualità di legale rappresentante della Parte_4 dei seguenti documenti identificativi: Controparte_4
a) patente di guida;
b) carta di identità; c) passaporto.
Tali documenti si intendono quali scritture di comparazione unitamente alla firma in calce al mandato.
c) chiede, altresì, che la signora renda saggio grafico, Parte_4 sotto dettatura del Giudicante;
5 d) chiede nominarsi CTU grafologico, al fine di confrontare le scritture di comparazione sopra indicate con le firme apposte in calce al contratto di conto corrente in esame”.
Espletata la c.t.u. contabile e riservata la causa in decisione, il Tribunale così provvedeva:
“
1. Dichiara inammissibile le domande formulate nell'interesse di
[...] come rappresentata in atti;
Controparte_1
2. Accoglie parzialmente l'opposizione e revoca per l'effetto il d.i. n.
748/2017 del 18.01.17;
3. Per l'effetto condanna in solido e Controparte_4 Controparte_5
in accoglimento della domanda avanzata Parte_3 dall' al pagamento in suo favore della somma di euro Controparte_2
122.403,29 oltre interessi al tasso convenzionale di mora sulle singole sorti capitali dei rapporti n. 4266354, n. 103579387 e n. 103579324 dalla domanda al saldo;
4. In accoglimento delle domande riconvenzionali afferenti i conti
n.10035964 e n. 10051677 accerta le nullità come in parte motiva e ridetermina i saldi dei medesimi rispettivamente in euro “0” ed euro
133.453,87;
5. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
6. Pone definitivamente le spese di CTU come liquidate da separato decreto in atti in capo per ½ a in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t. e per la restante ½ in capo in solido a CP_4
e .
[...] Controparte_5 Parte_3
II. Il giudizio di appello
II.1. Con atto di appello notificato il 24.11.2021, Controparte_1 per il tramite della sua mandataria , oggi , ha Parte_2 Parte_5 proposto impugnazione avverso la predetta sentenza, chiedendo a questa
Corte di:
“1) accertare e dichiarare l'illegittimità della sentenza appellata n.
4552/2021 emessa dal Tribunale di Napoli in data 13 maggio 2021 a definizione del giudizio rubricato al n. 7947/2017 R.G., pubblicata in data
14 maggio 2021, nella parte in cui il primo Giudice, in violazione degli artt.
6 111 III e IV comma e 112 c.p.c., ha dichiarato inammissibili le domande formulate dalla interventrice mandataria con Parte_1 rappresentanza di nella qualità di cessionaria Controparte_1 dei crediti della nei confronti della e dei Controparte_2 Controparte_4 garanti della stessa ed , come tale Controparte_5 Parte_3 subentrata solo nel lato attivo dei rapporti oggetto di causa, omettendo di pronunciarsi nel merito delle predette domande;
2) per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accertare e dichiarare che gli effetti della pronuncia di condanna emessa a definizione del giudizio di primo grado in favore della si producono, Controparte_2 limitatamente al lato attivo dei rapporti controversi, nella sfera giuridico patrimoniale della cessionaria ai sensi e per gli effetti del IV comma dell'art. 111 c.p.c., con conseguente facoltà della stessa di far valere nei confronti delle controparti tutti i diritti riconosciuti e spettanti alla propria dante causa e che, di contro, l'accertamento del contestato credito in favore della scaturente dal ricalcolo dei saldi dei conti Controparte_4 correnti n. 10035964 e n. 10051677 contenuto nella sentenza appellata nonché, in denegata ipotesi di rigetto delle domande di cui in prosieguo, nell'emittenda sentenza, spiega i suoi effetti nei soli confronti della cedente e non anche nei confronti della Controparte_2 [...]
essendo quest'ultima subentrata nel solo lato attivo dei Controparte_1 rapporti obbligatori controversi;
3) accertare e dichiarare l'illegittimità della sentenza appellata n.
4552/2021 emessa dal Tribunale di Napoli in data 13 maggio 2021 a definizione del giudizio rubricato al n. 7947/2017 R.G., pubblicata in data
14 maggio 2021, nella parte in cui il primo Giudice, in violazione dell'art.
115 c.p.c., ha rideterminato il saldo del conto corrente n. 100051677 in €
133.459,87 a credito della correntista, omettendo di considerare i piani di rimodulazione e riconoscimento del debito, sottoscritti dalla correntista e dai garanti in data 17 luglio 2014 ed in data 12 febbraio 2015, ritenendo tempestivo e rituale il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. delle sottoscrizioni apposte in calce al contratto ricognitivo del 6 novembre 2014 effettuato dalla signora , in qualità di legale rappresentante Controparte_5
7 della , nonché disattendendo l'istanza di verificazione ex Controparte_4 art. 216 c.p.c. tempestivamente formulata dalla Controparte_2
4) per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, accertare
l'esistenza dell'ulteriore credito in favore della Controparte_1 nei confronti della e dei garanti per esposizione del conto Controparte_4 corrente n. 100051677, alla data del 16 dicembre 2016, pari ad €
89.165,10, oltre interessi convenzionali di mora maturati e maturandi dal
17 dicembre 2016 fino al saldo, come da domanda monitoria, ovvero nella maggiore o minor misura che risulterà dalle emergenze istruttorie e condannare i predetti, col vincolo della solidarietà, al pagamento del medesimo importo in favore della Controparte_1
5) accertare e dichiarare la decadenza del legale rappresentante della dalla facoltà di effettuare il disconoscimento della Controparte_4 sottoscrizione apposta in calce al contratto ricognitivo del 6 novembre
2014, in quanto tardivo ed inammissibile;
6) in via gradata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte adita ritenesse tempestivo ed ammissibile il prefato disconoscimento, previa declaratoria che la relativa istanza istruttoria della banca cedente non è stata oggetto di rinuncia implicita, ammettere l'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. formulata dalla banca cedente ad oggetto la sottoscrizione apposta in calce al contratto ricognitivo in data 6 novembre 2014 dalla sig.ra Parte_4
, nella qualità di legale rappresentante della e,
[...] Controparte_4 per l'effetto nominare CTU grafologico, al fine di verificare l'autografia della firma della signora apposta in calce al predetto Controparte_5 contratto, sottoponendo la predette a saggio grafico ed utilizzando, quali scritture di comparazione, la firma in calce al mandato conferito al legale della predetta per la costituzione in giudizio, nonché le sottoscrizioni della stessa apposte sulla patente di guida, sulla carta di identità e sul passaporto, documenti dei quali si chiede venga emesso ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della predetta;
7) sempre in via istruttoria riconvocare il C.T.U. al fine di conferirgli l'incarico di disporre una relazione integrativa ad oggetto il ricalcolo del credito della
[...] per esposizione del c/c n. 10051677, con decorrenza Controparte_1 dal 17 luglio 2014 con saldo a debito della correntista di € 260.000,00,
8 senza espunzione degli addebiti per interessi maturati in relazione al predetto rapporto e della capitalizzazione trimestrale degli stessi, nonché tenendo conto delle ulteriori condizioni applicate al rapporto oggetto di espressa ricognizione da parte della correntista;
8) con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
II.2. Si sono costituiti in giudizio , nonché Controparte_4
e , chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_5 Parte_3 proponendo a loro volta, impugnazione incidentale.
Hanno chiesto, dunque, alla Corte di:
“- revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, ed accertare che la
e/o la sua cessionaria - in applicazione della eccepita e richiesta CP_6 compensazione - non vantino alcun credito nei confronti degli opponenti e non abbiano diritto al pagamento di alcun importo o, in via gradata, abbiano diritto al pagamento di quegli importi che dovessero residuare dovuti, dopo aver effettuato la compensazione tra i corrispettivi crediti;
- operare, in ogni caso, la compensazione delle somme riconosciute dovute dagli opponenti alla e/o alla CP_2 Controparte_1 in relazione ai rapporti n. 4266354, n. 103579387 e n. 103579324
[...] con quelle accertate a credito degli opponenti in relazione al rapporto di conto corrente n. 10051677, per i motivi dedotti in atti;
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, la nullità, l'inefficacia
e/o comunque l'invalidità del contratto relativo al conto corrente
n.10035964;
- accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia o comunque l'invalidità della clausola vessatoria di cui all'art. 2 delle premesse della scrittura denominata piano di rimodulazione del debito datato 17/07/2014, nonché di quella riportata all'art. 4 delle condizioni generali del medesimo documento;
- disporre, nel caso dovessero risultare dovute somme da parte degli opponenti, il pagamento sulle stesse degli interessi legali dal 29.12.2016, così come stabilito nel decreto ingiuntivo opposto, in sostituzione degli interessi convenzionali di mora, come illegittimamente indicato nella sentenza impugnata;
9 sempre nel merito e con riferimento all'appello principale proposto dalla
Controparte_1
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla
[...]
per la mancanza di titolarità del credito;
Controparte_1
- rigettare integralmente l'appello principale, perché inammissibile e del tutto infondato in fatto e diritto;
- con vittoria di spese, competenze e relativi compensi, del doppio grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario e con accollo integrale alle controparti delle spese della CTU”.
II.3. Si è costituita, altresì, rassegnando le seguenti Controparte_2 conclusioni:
“-. Accogliere l'appello principale proposto dalla cessionaria del credito e per l'effetto accertare e dichiarare relativamente al conto n. 10051677 per le ragioni meglio esposte nel corpo dell'atto, l'inesistenza del credito della correntista quantificato nella somma di € 133.459,87, ritenendo tempestivo
e rituale il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. delle sottoscrizioni apposte in calce al contratto del 6 novembre 2014 effettuato dalla signora CP_5
, in qualità di legale rappresentante della nonché
[...] Controparte_4 disattendendo l'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. tempestivamente formulata dalla Controparte_2
-. accertare e dichiarare la decadenza del legale rappresentante di dalla facoltà di effettuare il disconoscimento della Controparte_4 sottoscrizione apposta in calce al contratto ricognitivo del 6 novembre
2014, in quanto tardivo ed inammissibile;
- rigettare per le motivazioni innanzi esposte l'appello incidentale proposto dalla società e dai fideiussori;
CP_7
-. in via gradata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte adita ritenesse tempestivo ed ammissibile il prefato disconoscimento, previa declaratoria che la relativa istanza istruttoria della banca cedente non è stata oggetto di rinuncia implicita, ammettere l'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. formulata dalla avente ad oggetto la sottoscrizione Controparte_2 apposta in data 6 novembre 2014 in calce al contratto n. 10051677 dalla sig.ra , nella qualità di legale rappresentante della Parte_4
e, per l'effetto nominare CTU grafologico, al fine di Controparte_4
10 verificare l'autografia della firma della signora apposta in Controparte_5 calce al predetto contratto, sottoponendo la predette a saggio grafico ed utilizzando, quali scritture di comparazione, la firma in calce al mandato conferito al legale della predetta per la costituzione in giudizio, nonché le sottoscrizioni della stessa apposte sulla patente di guida, sulla carta di identità e sul passaporto, documenti dei quali si chiede venga emesso ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della predetta;
-. sempre in via istruttoria, riconvocare il C.T.U. al fine di conferirgli
l'incarico di disporre una relazione integrativa avente ad oggetto il ricalcolo del credito nelle forme e nelle modalità richieste da parte appellante nella relativa domanda.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
II.4. La causa è stata riservata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza del 12 giugno 2025, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c.
III. Questioni preliminari
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione proposta dagli appellati/appellanti incidentali in ordine all'inammissibilità dell'appello per mancanza di titolarità (e/o della prova della stessa), in relazione al credito oggetto di giudizio.
Come è noto, infatti, in tema di prova della cessione di credito ai fini della titolarità, dal lato attivo, del rapporto dedotto in giudizio, la giurisprudenza di legittimità (Cass sez. I, 29/02/2024 n. 5478) ha precisato che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
11 In altri termini, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato alla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass
31188/2017).
Dunque, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata e che non richiede una specifica enumerazione di ciascuno dei crediti compresi nell'operazione stessa, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti appunto in blocco al preteso cessionario, di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire
12 la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo, anche indiziario.
Nel caso di specie, gli odierni appellanti/appellati non hanno specificamente contestato né l'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito), né
l'inclusione del credito tra quelli oggetto dell'operazione di cessione.
Sebbene trattasi di questione rilevabile d'ufficio, come chiarito dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota sentenza n. 2951/2016
(proprio in tema di titolarità attiva), se, da un lato, è stato effettivamente affermato il principio secondo cui la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice - ove risultante dagli atti di causa - dall'altro, tale principio non confligge affatto con quello secondo cui l'attore non è onerato della prova della titolarità della posizione soggettiva nel caso di suo riconoscimento ad opera della controparte o in caso di svolgimento da parte del convenuto di difese incompatibili con la negazione di tale posizione ("la presa di posizione assunta dal convenuto con la comparsa di risposta, può avere rilievo, perché può servire a rendere superflua la prova dell'allegazione dell'attore in ordine alla titolarità del diritto. Ciò avviene nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo”... Può poi accadere, come si è anticipato, che la difesa sia articolata in modo incompatibile con la negazione della titolarità del diritto di proprietà: anche in questo caso la prova il cui onere è
a carico dell'attore può dirsi raggiunta. Né sarebbe consentito in seguito al convenuto, tanto meno in appello, proporre una nuova esposizione dei fatti questa volta compatibile con la negazione del diritto...").
Ne consegue l'inammissibilità dell'eccezione, non avendo, nel corso del giudizio di primo grado, gli appellati/appellanti incidentali mai mosso contestazioni di sorta in ordine alla titolarità del credito in capo alla cessionaria, articolando una difesa incompatibile con la negazione della stessa.
13 L'appello principale
IV.1. Con il primo motivo di appello, ha contestato l'illegittimità ed CP_1 erroneità della sentenza, nella parte in cui il giudice di primo grado, pur nell'ammissibilità dell'intervento, ha dichiarato inammissibili le domande da essa proposte, attesa l'assenza dell'adesione di tutte le parti del processo all'estromissione della originaria creditrice cedente.
Rileva, in particolare, di non aver mai chiesto l'estromissione della cedente, “non essendo stato oggetto di cessione l'intero rapporto obbligatorio controverso, ma solo il suo lato attivo”, ed evidenzia “la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il primo Giudice dapprima dà atto dell'ammissibilità dell'intervento e, successivamente, dichiara inammissibili le domande formulate nel ricorso per intervento, muovendo dal presupposto erroneo della necessità dell'adesione delle altre parti del processo all'estromissione dell'originaria creditrice cedente”.
L'erronea decisione del primo giudice - non dando atto “che solo gli effetti della pronuncia di condanna delle controparti emessa a definizione del giudizio nei confronti della in favore della cedente CP_4 CP_2 si producono nella sfera giuridico patrimoniale della cessionaria ai
[...] sensi e per gli effetti del IV comma della citata disposizione dell'art. 111
c.p.c., e che, di contro, l'accertamento del credito in favore della correntista scaturente dal ricalcolo dei saldi dei conti correnti n. 10035964
e n. 10051677 contenuto nella sentenza appellata spiega i suoi effetti nei soli confronti della cedente e non anche nei confronti della Controparte_2
essendo quest'ultima subentrata nel solo lato Controparte_1 attivo del rapporto obbligatorio controverso” - avrebbe, secondo la versione dell'impugnante, comportato l'omessa pronuncia nel merito delle domande da essa formulate, .
L'appellante deduce, inoltre, che tale decisione avrebbe pregiudicato la possibilità di vedere soddisfatta la propria richiesta di pagamento in caso di formulazione di un'eccezione di compensazione delle controparti, con conseguente ingiusta estinzione del proprio diritto di credito.
L'appellante chiede, pertanto, che, in riforma della sentenza di primo grado, si dia atto che “gli effetti della pronuncia emessa a definizione del giudizio si producono, limitatamente al lato attivo del rapporto controverso,
14 nella sfera giuridico patrimoniale della cessionaria ai sensi e per gli effetti del IV comma dell'art. 111 c.p.c., con conseguente facoltà della stessa di far valere nei confronti delle controparti tutti i diritti riconosciuti e spettanti alla propria dante causa e che, di contro, l'accertamento del contestato credito a favore della correntista scaturente dal ricalcolo dei saldi dei conti
n. 10035964 e n. 10051677 contenuto nella sentenza appellata… spiega i suoi effetti nei soli confronti della cedente e non anche nei Controparte_2 confronti della essendo quest'ultima subentrata Controparte_1 nel solo lato attivo del rapporto obbligatorio controverso”.
IV.2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado, aderendo alla ricostruzione contabile effettuata dal C.T.U., ha rideterminato il saldo del conto corrente n. 10051677 in € 133.453,87 a credito della correntista.
Il Tribunale non avrebbe tenuto in debito conto la circostanza che il rapporto di conto corrente n. 10051677 è stato oggetto, tra le parti di due piani di rimodulazione e riconoscimento del debito, sottoscritti dalla correntista e dai garanti in data 12 febbraio 2015 ed in data 17 luglio 2014, con i quali gli opponenti/odierni appellati avevano effettuato una ricognizione di debito titolata dell'esposizione del predetto rapporto di conto corrente alla data del 17 luglio 2014, nella misura di € 260.000,00, riconoscendosi debitori della banca di tale importo.
Tali atti ricognitivi, mai disconosciuti, avrebbero, secondo la tesi dell'impugnante, natura di confessione stragiudiziale delle obbligazioni dei dichiaranti in relazione al rapporto di conto corrente n. 10051677, con ogni conseguenza ai fini della prova del credito azionato per tale posta creditoria.
Inoltre, nell'atto di rimodulazione e rientro dell'esposizione debitoria di cui al citato rapporto di conto corrente n. 10051677, sottoscritto in data 17 luglio 2014, anche ai sensi dell'art. 1341 c.c., all'art. 2, gli opponenti/appellati avevano rinunciato all'esercizio di qualsiasi eccezione o contestazione anche in sede giudiziale in relazione alla tenuta del rapporto, alla liquidazione e computo interessi, ai tassi e commissioni applicati, per l'effetto approvando esplicitamente il saldo debitore alla predetta data nella misura di € 260.000,00, sicché risulterebbe preclusa
15 qualsiasi eccezione da parte degli stesso “in merito allo svolgimento del rapporto contrattuale in esame, alla sua validità e alla legittimità delle condizioni pattuite”.
Le condizioni contrattuali sarebbero state oggetto di espresso riconoscimento, in quanto, all'art. 3 della citata scrittura, la correntista aveva dato atto di aver regolarmente ricevuto dalla banca gli estratti conto e documenti di sintesi con la segnalazione delle relative modifiche contrattuali intervenute in linea con la normativa sulla trasparenza bancaria e, all'art. 4, aveva espressamente riconosciuto e dato atto che l'affidamento operante sul predetto rapporto di conto corrente risultava regolato dalle seguenti principali condizioni economiche: tasso debitore nella misura del 7% (tasso effettivo annuo 7,18589%) per utilizzi entro i limiti dell'affidamento e, per il supero, nella misura del 14% (tasso effettivo annuo 14,75229%); commissione omnicomprensiva di remunerazione dell'affidamento ex art. 117 bis T.U.B. pari allo 0,50% trimestrale;
commissione istruttoria veloce € 50,00 pro-die per sconfinamenti fino ad €
5.000,00; € 100,00 per sconfinamenti fino ad € 25.000,00; € 250,00 per sconfinamenti superiori ad € 25.000,00; periodicità di chiusura del contro trimestrale, sia per gli interessi attivi che passivi.
Le dette ricognizioni di debito, non solo sarebbero idonee a costituire prova del credito della banca alla data della dichiarazione, ma integrerebbero gli estremi di una rinuncia a future contestazioni, anche in relazione alle condizioni economiche applicate al rapporto, dalla data di sottoscrizione (17 luglio 2014); conseguentemente “la ricostruzione del predetto rapporto, di contro, alla luce della documentazione versata in atti
e dei predetti piani di rimodulazione e riconoscimento del debito, sottoscritti dalla correntista e dai garanti in data 12 febbraio 2015 e 17 luglio 2014, avrebbe dovuto essere effettuata non già a decorrere dal 6 novembre 2014, come eseguito, bensì a far data dal 17 luglio 2014”, partendo dal saldo debitore oggetto di riconoscimento da parte della correntista di € 260.000,00, sulla base delle condizioni economiche riportate in detto piano.
L'impugnante si duole, poi, della tardività ed inammissibilità del disconoscimento ex art. 214 cpc del contratto di conto corrente n.
16 10051677 del 6.11.2014, effettuato dall' sostenendo che CP_4 quest'ultima sia incorsa nella decadenza dalla facoltà di disconoscere l'autenticità della sottoscrizione apposta in calce al detto contratto di conto corrente prodotto in copia a corredo del procedimento monitorio e versato in atti in originale in uno alla comparsa di costituzione e risposta (non avendo formalizzato, all'udienza successiva alla produzione in originale del documento il disconoscimento con riferimento all'originale).
Inoltre, tale disconoscimento risulterebbe contraddittorio rispetto al contenuto del piano di rimodulazione del 17.7.2014 (nel quale la correntista avrebbe riconosciuto l'esistenza e la valenza probatoria della documentazione relativa al predetto rapporto), oltre che inammissibile (in quanto in detto piano di rimodulazione, la stessa avrebbe rinunciato a future contestazioni sul rapporto stesso) e pretestuoso (atteso che, nell'atto di rimodulazione del 12 febbraio 2015, avrebbe nuovamente riconosciuto l'esistenza del rapporto).
L'appellante contesta, infine, la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto che il difensore della nel chiedere, CP_2 all'udienza del 18 dicembre 2018, la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, abbia tacitamente rinunciato all'istanza di verificazione della sottoscrizione del legale rappresentante della correntista in calce al contratto del 6 novembre 2014, rappresentando che, peraltro, essa cessionaria, intervenuta in giudizio, aveva reiterato l'istanza di verificazione in sede di precisazione delle conclusioni.
V. L'appello incidentale
V.1. Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti incidentali contestano l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale li ha condannati al pagamento degli interessi di mora al tasso convenzionale sulle singole sorti capitali dei rapporti n. 4266354, n. 103579387 e n.
103579324, rappresentando che, nel ricorso monitorio, la Controparte_2 aveva richiesto il pagamento degli interessi moratori al tasso legale ex art. 1284 c.c. per i rapporti di conto corrente n. 103579387 e n. 103579324 e degli interessi al tasso convenzionalmente pattuito - soltanto - per il contratto di finanziamento n. 4266354.
17 Precisano, inoltre, che il Tribunale, nel decreto ingiuntivo opposto, aveva ingiunto ad essi impugnanti incidentali/opponenti il pagamento degli interessi al tasso legale dal 29.12.2016 e che la , CP_2 costituendosi nel giudizio di opposizione, aveva richiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto (e, dunque, della condanna degli opponenti al pagamento degli interessi al tasso legale dal 29.12.2016), non insistendo e non riproponendo la domanda relativa agli interessi convenzionali di mora.
Secondo la ricostruzione degli impugnanti, il Tribunale, condannandoli al pagamento degli interessi di mora al tasso convenzionale, avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito dall'art. 112 cpc, atteso che tale domanda non era stata proposta da né nel CP_2 giudizio di opposizione (nel quale aveva richiesto soltanto la conferma del decreto ingiuntivo e, dunque, della condanna al pagamento degli interessi al tasso legale), e neppure in sede monitoria (nella quale aveva chiesto la condanna al pagamento degli interessi convenzionali per il contratto di finanziamento e degli interessi legali di mora per i rapporti di conto corrente).
V.2. Con il secondo motivo di impugnazione, gli impugnanti deducono l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato di non poter operare la compensazione tra il credito della per i rapporti CP_2
n. 4266354, n. 103579387 e n. 103579324 (pari ad euro 122.403,29) e quello accertato a credito dell'opponente (di euro Controparte_4
133.453,87) relativo al conto corrente n. 10051677, in assenza di domanda riconvenzionale di ripetizione da parte degli opponenti o di eccezione di compensazione sollevata dalle parti, stante l'autonomia dei rapporti da cui originavano crediti e debiti (ciascun rapporto di conto corrente e rapporto di mutuo) e l' applicabilità alla fattispecie della compensazione cd. "propria”.
Rappresentano che nella propria comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado, aveva espressamente eccepito la compensazione (chiedendo, “in caso di revoca anche parziale del decreto ingiuntivo, a qualsiasi titolo”, “la condanna degli opponenti al pagamento dell'importo che risulterà dovuto all'esito del
18 giudizio, con compensazione tra le somme dovute alla e quelle CP_6 eventualmente dovute alla opponente”) e che, dunque, il primo giudice avrebbe dovuto, in accoglimento della detta domanda/eccezione, procedere alla richiesta compensazione, accertando che il credito della banca per i rapporti n. 4266354, n. 103579387 e n. 103579324 (pari ad euro 122.403,29) fosse stato integralmente compensato dal credito accertato (€ 133.453,87) in favore della relativo al conto CP_4 corrente n. 10051677.
Peraltro, anche l'interventrice - nella propria memoria di replica ex CP_1 art 190 cpc – aveva espressamente manifestato la volontà di procedere alla compensazione tra i diversi saldi (chiedendo, a pag. 14 della detta memoria: “In estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenesse di riconvocare il C.T.U. per la ricostruzione contabile del predetto rapporto di conto corrente n. 100051677, ovvero non ritenesse di disporre la consulenze tecnica grafologica per la verifica dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce al predetto contratto dal legale rappresentante della società correntista, e condividesse la rielaborazione contabile effettuata dall'ausiliario tecnico, si chiede che venga effettuata la compensazione legale o giudiziale, anche in applicazione dell'art. 1853
c.c., tra il contestato credito della correntista rielaborato dal C.T.U. in relazione al rapporto di conto corrente n. 10051677, con i seguenti crediti vantati dalla nei confronti degli opponenti, Controparte_1 accertati in fase istruttoria: ● € 61.030,67 scaturente dal contratto di finanziamento chirografario n. 4266354; ● € 12.092,92 per esposizione del conto corrente di corrispondenza n. 103579324; ● € 49.279,70 per esposizione del conto corrente ordinario n. 103579387; ● € 11.094,60, ovvero € 838,55, per esposizione del conto corrente ordinario n.
10035964”).
Anche essi appellanti, nella seconda memoria istruttoria e nella comparsa conclusionale, avevano dichiarato di volersi avvalere della compensazione tra i contrapposti crediti.
Il Tribunale avrebbe dovuto, pertanto, dare atto dell'intervenuto accordo tra le parti, ovvero delle concordi dichiarazioni di volontà, con le quali le
19 stesse avevano manifestato l'intenzione di estinguere i rispettivi crediti tramite la compensazione, in applicazione dell'art. 1252 c.c.
Atteso che, nel giudizio di primo grado, era già espressamente intervenuto l'accordo delle parti volto ad operare la volontaria compensazione, il giudice avrebbe dovuto rilevarla e dichiarare, procedendo alla elisione dei crediti per compensazione ed al conseguente integrale rigetto delle domande di pagamento avanzate dalle controparti, o, quantomeno, all'estinzione del vantato credito per la parte oggetto di compensazione.
V.3. Con il terzo motivo di impugnazione, gli appellanti deducono l'erroneità e/o carenza di motivazione e/o omessa pronuncia della sentenza impugnata sulla domanda di nullità del contratto di conto corrente n. 10035964
Rappresentano che, con riferimento a tale conto, il Tribunale, accertata la nullità del rapporto, ha rideterminato il saldo in euro 0, rispetto alla pretesa azionata in via monitoria da di euro 11.094,00, sul presupposto CP_2 che la banca non avesse prodotto gli estratti conto relativi a vari periodi del rapporto ed avesse allegato estratti scalari - in gran parte – illeggibili ed incomprensibili, escludendo la continuità degli stessi, omettendo, tuttavia di pronunciarsi espressamente sulla domanda di accertamento della nullità del predetto rapporto contrattuale per mancanza della forma prevista dall'art. 117 T.U.B. (in quanto stipulato senza la sottoscrizione da parte della e senza la consegna di copia del contratto al cliente) e, CP_6 conseguentemente, omettendo di rideterminare il saldo del conto - previa eliminazione degli illegittimi addebiti avvenuti per interessi anatocistici, ultralegali, spese, commissioni tutte e competenze - riconoscendo dovuti i soli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c.c.
In particolare, la a seguito delle contestazioni degli opponenti di CP_6 non aver ricevuto la copia del contratto, ha sostenuto che la consegna della copia del contratto all' fosse dimostrata dal fatto che, in CP_4 calce alla “Scheda di adesione al servizio di Banca Multicanale” (e non al contratto di accensione del conto corrente), la cliente avesse espressamente sottoscritto la dicitura “dichiariamo di aver ricevuto copia…”.
20 Gli appellanti precisano che la dicitura integrale di tale dichiarazione recita: “dichiariamo di aver ricevuto copia della Guida al Servizio di banca
Multicanale per Azienda”, e che, dunque, non potesse considerarsi dimostrata l'avvenuta consegna del contratto di conto corrente alla cliente.
Benché il Tribunale abbia azzerato il saldo del conto corrente, CP_4 rappresenta l'interesse all'accertamento della nullità del contratto, ai fini di una futura domanda di ripetizione degli importi addebitati illegittimamente sia a titolo di interessi anatocistici che di interessi ultralegali, commissioni e spese.
V.4. Con il quarto motivo di appello, gli impugnanti deducono l'erroneità
e/o omessa pronuncia della sentenza impugnata sulla domanda accertamento della nullità, inefficacia e/o invalidità della clausola di cui all'art. 2 delle premesse della scrittura denominata piano di rimodulazione del debito datate 17/07/2014, nonché di quella riportata all'art. 4 delle condizioni generali del medesimo documento.
VI. Il rigetto dell'appello principale
VI.1. Per esigenze di logica, appare preliminare l'esame del secondo motivo dell'appello principale, con il quale si contesta che il Tribunale, aderendo alla ricostruzione contabile effettuata dal C.T.U., abbia erroneamente rideterminato il saldo del conto corrente n. 10051677 in €
133.453,87 a credito della correntista, non tenendo conto dei due piani di rimodulazione e riconoscimento del debito, sottoscritti dalla correntista e dai garanti in data 12 febbraio 2015 ed in data 17 luglio 2014.
Sul punto, il giudice di primo grado rileva: “…ritiene questo Giudice che- contrariamente all'opinione espressa nel contesto dell'ordinanza ex art.
649 c.p.c. dal predecessore nella gestione del ruolo – a questi atti non possa essere conferita natura né transattiva né di estinzione delle precedenti obbligazioni sussistenti tra le parti, quanto di meri atti di riconoscimento del debito e piani di rientro”.
Richiamato l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione di cui alla sent. n.19792/2014 (“In tema di conto corrente bancario, il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l'estinzione, né lo sostituisce con
21 nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti”), il
Tribunale ha chiarito che i predetti atti non presentano natura transattiva, atteso che “in essi non è ravvisabile alcuna reciproca rinuncia delle parti alle rispettive pretese al fine di prevenire una lite, né natura novativa, non essendosi prodotto alcun effetto estintivo delle obbligazioni preesistenti”.
Il primo giudice, in maniera congruente con tale assunto, osserva come dal testo dei predetti documenti, appaia chiaramente la natura non novativa dei relativi atti (“il presente accordo non costituisce in alcun modo novazione del più volte citato contratto di Affidamento. La Banca e
l'impresa pertanto dichiarano e riconoscono che, salvo quanto dedotto nel presente accordo, resta fermo e immutato ogni altro patto, condizioni e garanzia eventualmente pregresse relative all'Affidamento e al relativo contratto di conto corrente di Regolamento che si intendono pertanto e per quanto occorrere possa a tutti gli effetti confermati, in quanto non modificati o incompatibili con il presente accordo”), non emergendo dagli stessi alcun mutamento nel quadro della regolamentazione degli interessi delle parti, “salva la previsione di una progressiva riduzione degli affidamenti fino all'estinzione e la nuova regolamentazione degli interessi
a valere sulle somme oggetto del nuovo affidamento”.
Coerentemente con tali premesse, il Tribunale ha ritenuto che non potesse farsi discendere dalla rilevata natura ricognitiva dei piani di rientro la intangibilità delle clausole negoziali affette da nullità (non avendo per effetto di tali atti le condizioni negoziali preesistenti subito alcuna trasformazione o sostituzione), né potesse considerarsi realizzato "l'effetto preclusivo di ogni successiva contestazione" pure invocato dalla banca per la “rinuncia a ogni eccezione” riguardante il pregresso rapporto.
Tali effetti sarebbero, infatti, incompatibili con la natura ricognitiva dell'atto, non potendo “confondersi l'esigenza di definire i rapporti di dare-avere tra le parti, senz'altro sottesa al piano di rientro ma qualificabile esclusivamente come intento soggettivo, con la volontà espressa ed oggettivizzata in un negozio transattivo o novativo volto a realizzare tale intento con l'estinzione delle obbligazioni in precedenza assunte e la sostituzione delle stesse con un regolamento d'interessi mutato. Tale
22 effetto è del tutto estraneo alla ricognizione di debito all'interno della quale devono essere ricondotti i predetti piani”.
Ancora, il Tribunale osserva che gli atti di rimodulazione avevano interessato propriamente la regolamentazione degli affidamenti preesistenti (quello del 12.09.13 per l'atto del 17.07.14 e quello del
14.07.14 per anticipo fatture sorto sul c/c 10051677 riversato per euro
72.000,00 sul c/c n. 103579387 per quello del 12.02.15) e non i rapporti in conto corrente sottostanti per i quali residuava, dunque, l'onere di provare il saldo richiesto in giudizio.
A fronte di tale articolata motivazione, l'appellante principale si è limitato a riformulare le deduzioni svolte negli scritti difensivi depositati nel primo grado del giudizio, non confutando e contrastando specificamente le ragioni su specificate addotte dal Tribunale a fondamento della propria decisione ed, in particolare, non contestando la ritenuta natura ricognitiva degli atti e l'asserzione secondo cui il contenuto degli stessi fosse rivolto esclusivamente alla regolamentazione degli affidamenti e non del conto corrente.
Sul punto, l'appello si rivela inammissibile, risultando peraltro evidente l'inconferenza, al fine di precludere agli opponenti ( ed i suoi CP_4 fideiussori) la facoltà di sollevare eccezioni sulla validità del contratto di conto corrente, sia del piano di rimodulazione dell'affidamento del
17.7.2014, sia del piano di rimodulazione del 12.2.2015, (che ha ad oggetto l'affidamento esistente sul diverso conto corrente di regolamento
103579387 e la regolamentazione dello stesso).
Correttamente, il giudice di prime cure ha ritenuto, in ogni caso, che i detti piani di rientro e le ricognizioni di debito negli stessi contenute non costituiscano un'autonoma fonte di obbligazione, avendo il solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale e determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", da cui deriva una semplice "relevatio ab onere probandi", che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale (cfr. sul punto
23 Cass. n. 20689/2016; Cass. n. 25544/2018; Cass. n. 22588/2020; Cass. n.
2855/2022).
Il piano di rientro, infatti, avente natura meramente ricognitiva del debito, non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti e non esonerava pertanto la , attrice in giudizio per il CP_6 pagamento del saldo, dal documentare (producendo i documenti contrattuali), le condizioni convenute nel contratto di conto corrente che, ex art. 117 TUB, è soggetto alla forma scritta ad substantiam (cfr. Cass. n.
2855/2022).
La promessa di pagamento o la ricognizione di debito, anche se titolate, divergono, infatti, dalla confessione in quanto, mentre le prime consistono in una dichiarazione di volontà intese ad impegnare il promittente all'adempimento della prestazione oggetto della promessa medesima, la seconda consiste nella dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante ed ha, perciò, il contenuto di una dichiarazione di scienza.
Nel caso di specie, nell'ambito del piano di rientro stipulato tra le parti, accanto alla volontà diretta alla ricognizione ed all'impegno di estinguere il debito, non può dirsi presente, come pure preteso dall'impugnante, alcuna confessione dei fatti contestati pertinenti al rapporto fondamentale
(sottoscrizione e ricezione dei contratti) - la quale, avendo valore di prova legale precluderebbe la prova contraria ex art. 1988 c.c., salva la eventuale revoca della confessione per errore di fatto o violenza - (cfr.
Cass. n. 23246/2017; Cass. n. 22588/2020, Cass.6353/2022).
Invero, l'opponente nel primo grado del giudizio, ha eccepito CP_4 la nullità del rapporto di conto corrente n. 10051677 (su cui si fondava la pretesa della banca) per violazione dell'art. 117 TUB, stante l'assenza di contratto scritto risalente alla data di accensione del rapporto (aprile 2003)
e disconoscendo altresì l'autenticità della sottoscrizione apposta da in calce al contratto del 06.11.14. Controparte_5
Il Tribunale, rilevato che, dall'esame della documentazione depositata dalla (attrice in senso sostanziale) ed afferente tale conto, risultava CP_6 prodotto unicamente il detto contratto del 06.11.14, ritualmente disconosciuto nella sottoscrizione da parte della e richiamante in CP_5 calce un precedente contratto sottoscritto tra le parti in data 14.04.03, non
24 prodotto in atti, e verificato che non risultava prodotto dalla CP_6 neanche il contratto di affidamento del 12.09.13, menzionato nella scrittura di ricognizione del 17.07.14, condivideva il conteggio del CTU, il quale aveva provveduto al ricalcolo del saldo del predetto conto con sostituzione degli interessi legali rispetto a quelli applicati al conto e l'epurazione dello stesso dagli effetti anatocistici e dai costi non previamente pattuiti (con esito finale di conto con saldo positivo a favore della correntista pari ad euro € 133.453,87). Il CTU, nel ricalcolo, è correttamente partito dal saldo
“zero” (in luogo di – euro 81.715,91), evidenziando che la banca ha depositato dall'aprile 2003 al 31.12.04 solo atti interni non corrispondenti ad estratti conto in quanto non recanti la veste delle rigenerazioni delle scritture contabili della banca e nemmeno l'intestazione della banca.
La ricostruzione è immune da censure, non potendosi accedere alla tesi dell'appellante, secondo cui il CTU avrebbe dovuto ricostruire il saldo del predetto conto corrente n. 10051677, non già a decorrere dal 6 novembre
2014 (in realtà il CTU ha eseguito il ricalcolo dall'1.1.2005, ovvero dal primo estratto conto presente in atti), bensì a far data dal 17 luglio 2014, prendendo in considerazione il saldo debitore oggetto di riconoscimento da parte della correntista di € 260.000,00 a tale data.
Infatti, come detto, la ricognizione di debito non determina l'estinzione del rapporto principale né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché - una volta accertata l'invalidità del rapporto di conto corrente e l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, anatocismo, spese e commissioni - viene meno ogni effetto vincolante del riconoscimento, che “non è sufficiente a sanare le cause d'invalidità totale o parziale del rapporto medesimo” e “pertanto, non può costituire la base di calcolo utilmente spendibile” per la ricostruzione del rapporto dare/avere tra le parti (Cass.
24546/2016), dovendosi procedere al ricalcolo dell'eventuale saldo passivo residuo o, al contrario, di quello attivo in favore della correntista, escludendo gli importi illegittimamente addebitati, con l'azzeramento del saldo esistente sul primo estratto conto disponibile (cfr. sul cd. “saldo zero”, da ultimo, Cass. 12490/2025).
Infondata si rivela poi la censura con cui l'impugnante si duole della tardività ed inammissibilità del disconoscimento ex art. 214 cpc del
25 contratto di conto corrente n. 10051677 del 6.11.2014, effettuato dall' CP_4
Innanzitutto, richiamate le considerazioni già espressa con riferimento alla qualificazione del piano di rimodulazione del 17.7.2014, non potrebbe giammai dallo stesso desumersi il divieto per la correntista di eccepire la falsità o apocrifia della sottoscrizione apposta in calce ad un contratto recante data successiva (6.11.2014). Inoltre, la sola circostanza secondo cui, nel piano di rimodulazione del 12.02.2015 (avente ad oggetto la regolamentazione del diverso conto corrente 103579387 e l'esposizione debitoria di € 72.000,00 su di esso contabilizzata), fosse indicato che la intratteneva un affidamento di € 215.000,00 con la Banca, CP_4 gestito sul c/c 10051677, non può certo comportare l'inammissibilità e/o pretestuosità del disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione apposta sul contratto relativo a detto ultimo rapporto. Ammettere
l'esistenza di un rapporto contrattuale non equivale, infatti, a riconoscere di avere sottoscritto il relativo contratto, né a confermarne, come già detto, la sua validità. In altre parole, l'aver ammesso di intrattenere un affidamento di 215.000,00 gestito sul conto n. 10051677 conferma l'esistenza del rapporto contrattuale, ma non l'avvenuta sottoscrizione del relativo contratto di conto corrente, né la validità delle condizioni contrattuali applicate dalla Banca.
Il disconoscimento, inoltre, non può considerarsi tardivo, avendo l nel corso della prima udienza del 14.7.2017, disconosciuto CP_4 espressamente “l'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce all'originale del contratto oggi prodotto in originale dalla banca, relativo al conto corrente n. 10051677”, così come indicato chiaramente nel verbale di udienza.
Deve poi rilevarsi che, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. III, 02/03/2012 n.3241), la proposizione dell'istanza di verificazione della scrittura privata non è compatibile con la volontà di far valere la decadenza della controparte dalla facoltà di disconoscere la scrittura medesima, sicché una volta formulata la suddetta istanza, si verifica la rinuncia tacita all'eccezione che non può essere più revocata
(cfr. anche Cass. n. 6968 del 2006).
26 VI.2. Non può condividersi neanche la censura con la quale l'impugnante, proprio con riferimento all'istanza di verificazione, contesta la decisione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il difensore della nel CP_2 chiedere, all'udienza del 18 dicembre 2018, la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, abbia tacitamente rinunciato all'istanza di verificazione della sottoscrizione del legale rappresentante della correntista in calce al contratto del 6 novembre 2014.
Il giudice di primo grado ha ritenuto rinunciata la richiesta di espletamento della verificazione rilevando che, all'udienza fissata per l'ammissione dei mezzi istruttori del 18.12.18, “senza richiamarsi alle precedenti difese ed istanze, la banca chiedeva rinvio per la precisazione delle conclusioni”, richiamando l'indirizzo della Suprema Corte, secondo cui, a fronte della formulata istanza, la successiva richiesta di rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni sia espressione di una volontà inequivoca di rinuncia all'espletamento del mezzo istruttorio («Cassazione civile sez.
I, 04/05/2018, n.10797 secondo cui “Dalla richiesta della parte che abbia indicato un teste di fissare l'udienza di precisazione delle conclusioni se ne deduce la volontà di rinunciare al teste” ( ma vedi anche Cass. n.
12241 del 2002 per cui “Qualora la parte che abbia indicato un teste richieda la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, tale inequivoco comportamento ne manifesta la volontà di rinunciare all'audizione del teste stesso e se la controparte aderisce alla richiesta di remissione della causa al collegio anch'essa pone in essere una condotta adesiva alla rinuncia al teste”)»).
La decisione del giudice di primo grado è corretta.
Premesso che, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n.
19067/2006, nonché Cass. n. 26943/2007) certamente non è possibile proporre istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., per la prima volta in appello con riferimento ad una scrittura privata prodotta in primo grado e in quella sede disconosciuta ai sensi dell'art. 214 c.p.c., allo stesso regime processuale devono essere assoggettate sia l'istanza di verificazione formulata per la prima volta in appello che quella che, pur tempestivamente proposta in primo grado, sia stata nel corso di tale
27 giudizio rinunciata o comunque abbandonata, verificandosi in entrambi i casi una preclusione processuale (cfr. sul punto Cass. n. 27218/2021).
Nella specie, come correttamente osservato dal giudice di primo grado, non v'è dubbio che all'udienza fissata per l'ammissione dei CP_2 mezzi istruttori del 18.12.18, non abbia insistito nell'istanza di verificazione, chiedendo il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, senza richiamarsi alle precedenti difese ed istanze, avendo invocato il contenuto delle memorie ex art 183 c.p.c., solo al fine di confutare le avverse richieste istruttorie (impugna e contesta ogni avversa richiesta istruttoria per tutto quanto argomentato e richiesto nelle memorie ex art. 183 VI co. c.p.c.).
Ne consegue che, correttamente, il giudice di primo grado ha ritenuto l'istanza di verificazione tacitamente rinunciata.
La Suprema Corte (cfr. in particolare, fra le altre, sent. 18540/2013) ha, infatti, chiarito che delle conclusioni risulta del tutto incompatibile con la volontà di proseguire nella fase istruttoria del procedimento dimostrando al contrario l'intenzione di passare alla fase deliberativa-conclusiva del procedimento. Come reiteratamente affermato da questa Corte (Cass. 18688 del 2007) "In tema di istruzione probatoria nel rito ordinario, spetta alla parte attivarsi per
l'espletamento del richiesto mezzo istruttorio che il giudice abbia ammesso;
sicchè, ove la parte rimanga inattiva, chiedendo la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni senza più instare per
l'espletamento del mezzo di prova, è presumibile che abbia rinunciato alla prova stessa” >>.
Orbene, il procedimento incidentale di verificazione della scrittura privata disconosciuta ha finalità e contenuto istruttori, inquadrandosi nell'ambito dell'attività probatoria delle parti (cfr. Cass. cit. n. 27218/2021, nonché
Cass. n. 4036/1995; conf. Cass. n. 2411/2005) e, dunque, al fine di valutare l'ammissibilità dell'istanza di verificazione reiterata in questa sede, non può non considerarsi l'inequivoco contegno processuale di rinuncia da parte di avvalorato dalla circostanza che l'istanza di CP_2 verificazione della scrittura privata non sia stata dalla stessa riproposta neanche in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo
28 grado (forse anche per la modesta portata pratica della questione, atteso che la valida sottoscrizione del contratto del 6.11.2014 comporterebbe il decremento del saldo creditore per la di poco meno di Controparte_4 euro 1.000,00, avendo il CTU infatti effettuato “due rielaborazioni e cioè una in cui il contratto del 06/11/2014 viene considerato come mai sottoscritto ed una in cui viene considerato come validamente sottoscritto.
Nel primo caso il saldo diviene creditore per la e pari a + Controparte_4
€ 133.453,87 (Allegato A). Nel secondo caso il saldo diviene creditore per la e pari a + € 132.660,26 (Allegato B)”). Controparte_4
Né può rilevare che la cessionaria, successivamente intervenuta in giudizio, abbia insistito, in sede di precisazione delle conclusioni, nell'istanza di verificazione che il giudice aveva già ritenuto rinunciata da parte della cedente, atteso che l'intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso non può comunque implicare una regressione procedimentale e che, conseguentemente, egli è tenuto ad accettare il processo nello stato in cui si trova al momento della sua costituzione, subendo dunque le preclusioni che già gravano sull'alienante, anche – come nel caso di specie – per effetto di una rinuncia ormai perfezionatasi (cfr. fra le altre, Cass. 15793/2003 secondo cui “il successore nel diritto controverso che interviene nel processo a norma dell'art. 111, terzo comma, cod. proc. civ., non è terzo in senso proprio perché è il nuovo titolare del rapporto in contestazione, che assume la stessa posizione del suo dante causa, e perciò deve accettare il processo in statu et terminis”). Del resto, depone in tal senso anche l'art. 268, co. 2, c.p.c. (applicabile ad ogni ipotesi di intervento, escluso quello del litisconsorte necessario pretermesso), norma secondo cui l'interventore “non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte”, e interpretata nel senso che in capo a tale soggetto deve ritenersi sussistente l'obbligo di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già maturate a carico delle parti originarie (e plurimis, cfr. Cass n. 20882/2018, secondo cui tale norma pone “solo l'obbligo, per l'interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti
29 originarie (Cass. 22/12/2015, n. 25798). [...] e tali preclusioni istruttorie devono ritenersi riferite sia alle prove costituende che a quelle documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti senza che ciò determini alcuna violazione del diritto di difesa”).
VI.3. Quanto, infine al motivo di appello, con cui ha contestato CP_1
l'illegittimità ed erroneità della sentenza, nella parte in cui il giudice di primo grado, pur nell'ammissibilità dell'intervento, ha dichiarato inammissibili le domande da essa proposte, deve rilevarsi che, sebbene la società appellante non abbia mai chiesto formalmente l'estromissione della cedente, la motivazione del giudice di primo grado non appare affatto contraddittoria, ma solo connotata da mere imprecisioni del tutto irrilevanti, per le ragioni che di seguito si esporranno.
Il Tribunale così motiva la propria decisione: “con atto di costituzione per intervento del 04.04.19 la dichiarando di Controparte_8 essere subentrata nel credito vantato dalla in virtù di Controparte_2 contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco, stipulato in data 14 novembre 2018 ai sensi e per l'effetto di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge 130 e dell'art. 58 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia il cui estratto era stato pubblicato sulla G.U. Parte
Seconda n. 143 del 11 dicembre 2018, chiedeva di succedere nella posizione processuale della e beneficiare degli effetti della Controparte_2 decisione.
Invero, sul punto va dichiarata infondata, pur nell'ammissibilità dell'intervento, la domanda di sostituzione della cessionaria automaticamente nei diritti della cedente in assenza dell'adesione di tutte le parti all'estromissione della originaria creditrice cedente”.
Appare evidente, dalla lettura di tale motivazione, che il giudice di primo grado abbia dichiarato infondata la domanda di sostituzione della cessionaria nei diritti della cedente, in assenza di adesione di tutte le parti all'estromissione di quest'ultima e che, dunque, la mancata adesione delle parti all'estromissione della cedente sia stata posta a fondamento della sola pronuncia di infondatezza della domanda di sostituzione processuale.
30 Quanto alla inammissibilità delle domande proposte dalla cessionaria contenuta nel dispositivo della sentenza, l'appellante chiede che la Corte, accertata l'ammissibilità delle stesse, modifichi la sentenza dando atto che
“gli effetti della pronuncia emessa a definizione del giudizio si producono, limitatamente al lato attivo del rapporto controverso, nella sfera giuridico patrimoniale della cessionaria ai sensi e per gli effetti del IV comma dell'art. 111 c.p.c., con conseguente facoltà della stessa di far valere nei confronti delle controparti tutti i diritti riconosciuti e spettanti alla propria dante causa e che, di contro, l'accertamento del contestato credito a favore della correntista scaturente dal ricalcolo dei saldi dei conti n.
10035964 e n. 10051677 contenuto nella sentenza appellata, salvo quanto si andrà ad esporre in prosieguo, spiega i suoi effetti nei soli confronti della cedente e non anche nei confronti della Controparte_2
essendo quest'ultima subentrata nel solo lato Controparte_1 attivo del rapporto obbligatorio controverso”.
Orbene, la declaratoria di inammissibilità che il giudice di primo grado ha emesso nel dispositivo in ordine alle domande formulate nell'interesse di
è evidentemente riferita alle domande Controparte_1 autonome e nuove (ovviamente diverse da quella diretta all'accertamento del suo diritto di intervenire) proposte dalla cessionaria intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c., anche in spregio delle decadenze in cui era incorso il proprio dante causa (cfr. sul punto Cass. 10490/2001 e Cass.
4934/2018).
In merito agli effetti della sentenza, il Tribunale ha, invece, ritenuto che, essendo il cessionario intervenuto nel processo nel corso del quale è stato trasferito il diritto controverso e non essendovi stato il consenso delle altre parti all'estromissione del cedente, la sentenza dovesse essere pronunciata tra le parti originarie, pur spiegando i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare (“la pronuncia – salvi i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria – verrà formulata nei confronti delle parti originarie del giudizio”).
Il giudice di primo grado ha dunque espressamente affermato che la pronuncia spiega effetti anche nei confronti del cessionario, facendo così, nella sostanza, corretta applicazione del disposto dell'art. 111 cpc., il
31 quale, prevede che: “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”; (comma 1) “… In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso”; “La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre
i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”.
La decisione è, dunque, nella sostanza, corretta, in quanto costituisce principio giurisprudenziale consolidato di legittimità quello per cui la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata all'art. 111 cod. proc. Civ., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno l'interesse ad agire o a resistere in capo agli originali attori e convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 10442 del 2023; Cass. n. 22503 del
2014; Cass., SU, n. 22727 del 2011; Cass. nn. 6945 e 15674 del 2007).
Inoltre, qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, cod. proc. Civ., in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa
(cfr. Cass. n. 10442 del 2023, Cass. SU n. 6418 del 1986).
Più di recente, la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 5728/2024), ha ribadito che i detti principi sono consolidati nella giurisprudenza di legittimità <non
32 potendosi considerare che la soluzione qui divisata comprima in modo irragionevole i diritti degli intervenienti in appello;
tali domande, infatti, impongono un ampliamento del tema del contendere rispetto a quello determinatosi in primo grado con riguardo alle altre parti del giudizio che, in caso di mancata adesione alla cessione da parte del cedente, si trovano coinvolte in una lite diversa da quella originariamente proposta nei loro confronti, indubitabilmente destinata a ripercuotersi sulle pretese oggetto di lite.
Si tratta, in definitiva, di una modifica consistente della causa petendi che deriva dalla verifica dei presupposti giustificativi della cessione e che, pertanto, non mette in allarme, vulnerandoli, i canoni di effettività e del diritto all'esercizio del diritti invocati nei motivi qui esaminati, ma piuttosto rappresenta il ragionevole punto di bilanciamento fra l'esigenza di consentire al successore nel diritto controverso di essere parte di un giudizio nel quale ha un evidente interesse ad intervenire anche in fase di appello, purché ciò non determini una modifica significativa dei termini della questione originariamente controversa. Modificazione significativa qual è quella inerente alla titolarità del rapporto controverso rispetto alla cedente quando non vi è adesione del cedente, che è cosa diversa dall'accertamento della titolarità del diritto controverso originariamente posta a base della domanda in primo grado>>.
Nel caso di specie: a) non si rinviene, nel corso del giudizio di primo grado, nessuna adesione espressa da parte della cedente CP_9
la quale, dopo l'intervento della cessionaria, si è limitata a non
[...] partecipare più al giudizio;
b) i debitori ceduti, pur non avendo tempestivamente contestato l'avvenuta cessione del credito, hanno espressamente dichiarato <di non voler accettare il contraddittorio sulle domande nuove e/o modificate da controparte nell'atto di intervento del 4
Aprile 2019 e nelle note di trattazione per l'udienza del 22 Gennaio
2021…>> (cfr. note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 22 gennaio 2021).
Appare evidente, quindi, che le censure dell'impugnante non colgano nel segno, essendo del tutto irrilevanti, anche con riferimento alla compensazione tra le parti, che opererebbe ugualmente tanto in caso di
33 pronuncia nei confronti di essa cessionaria, quanto nel caso, come quello di specie, di sentenza pronunciata tra le parti originarie i cui effetti si spieghino nei confronti della cessionaria ai sensi dell'art. 111 cpc.
VII. Il parziale accoglimento dell'appello incidentale CP_
. Il primo motivo di impugnazione proposto dagli appellanti incidentali
è fondato.
Ritiene la Corte che, erroneamente, il Tribunale abbia condannato i predetti al pagamento degli interessi di mora al tasso convenzionale sulle singole sorti capitali dei rapporti n. 4266354, n. 103579387 e n.
103579324.
Invero, nel ricorso monitorio, la aveva richiesto il Controparte_2 pagamento degli interessi moratori al tasso legale ex art. 1284 c.c. per i rapporti di conto corrente n. 103579387 e n. 103579324 e degli interessi al tasso convenzionalmente pattuito per il contratto di finanziamento n.
4266354.
Il Tribunale, nel decreto ingiuntivo opposto, aveva ingiunto ad essi impugnanti incidentali/opponenti il pagamento degli interessi al tasso legale dal 29.12.2016 e la , costituendosi nel giudizio di CP_2 opposizione, aveva richiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto, non insistendo e non riproponendo la domanda relativa agli interessi convenzionali di mora.
Il primo giudice, condannando gli odierni impugnanti incidentali al pagamento degli interessi di mora al tasso convenzionale, ha dunque sicuramente violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito dall'art. 112 cpc, atteso che tale domanda non era stata proposta da né nel giudizio di opposizione (nel quale la predetta CP_2 CP_6 ha chiesto soltanto la conferma del decreto ingiuntivo e, dunque, della condanna al pagamento degli interessi al tasso legale), né in sede monitoria (nella quale aveva chiesto la condanna al pagamento degli interessi convenzionali per il contratto di finanziamento e degli interessi legali di mora per i rapporti di conto corrente).
Come correttamente rilevato anche nell'appello incidentale, non v'è dubbio che, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, emesso per una
34 somma inferiore a quella indicata nel ricorso, il creditore può insistere nella sua originaria domanda, perché la notifica del decreto ingiuntivo non implica una sua acquiescenza alla implicita pronuncia di rigetto della domanda per la parte non accolta, atteso che questa pronuncia, per la natura della fase monitoria, non ha i caratteri di una statuizione suscettibile di passaggio in giudicato (Cassazione 7003/93).
Inoltre, deve rilevarsi che “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta di ulteriore di pagamento degli interessi convenzionali relativi al credito dedotto in sede monitoria formulata dall'opposto in comparsa di risposta non implica modifica della domanda originaria, così come non integra (a maggior ragione) gli estremi di una domanda riconvenzionale, costituendo una mera “emendatio libelli”, siccome comportante un mero ampliamento del “petitum” al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere” (cfr. Cass. 75/2010;
Cass. 16155/2010; Cass. 18767/2013; peraltro v. anche S.U.
12310/2015).
Nel caso di specie, tuttavia, effettivamente, la domanda di pagamento degli interessi convenzionali di mora proposta nel ricorso per ingiunzione
(e non accolta), non è stata riproposta nella fase di opposizione, avendo l'opposta concluso, chiedendo “il rigetto dell'avversa opposizione in quanto inammissibile ed infondata in fatto e in diritto … con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto...” E, in via subordinata, “in caso di revoca anche parziale del decreto ingiuntivo, a qualsiasi titolo, per la condanna degli opponenti al pagamento dell'importo che risulterà dovuto all'esito del giudizio, con compensazione tra le somme dovute alla CP_6
e quelle eventualmente dovute alla opponente…” (cfr., in particolare conclusioni rassegnate nella memoria di replica ex art. 183 c.p.c. del
30.4.2018).
Né può rilevare che la cessionaria nell'atto di Controparte_1 intervento ex art. 111 cpc, abbia chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via gradata “nella denegata ipotesi di revoca del decreto opposto, condannare l' nonché i signori Controparte_4 Controparte_5 ed , con il vincolo della solidarietà, al pagamento, Parte_3 in favore della per le medesime causali di cui Controparte_1
35 al decreto ingiuntivo opposto, della somma di € 222.662,99 o di quella maggiore o minor somma che risulterà dovuta in base all'istruttoria, oltre interessi al tasso convenzionale di mora e comunque nei limiti del tasso soglia”. Invero, la domanda volta ad ottenere il pagamento degli interessi al tasso convenzionale di mora sui saldi di tutti i rapporti oggetto di causa risulta sicuramente tardiva e, per tale motivo, inammissibile, essendo la cessionaria intervenuta in giudizio con comparsa Controparte_1 depositata il 04.04.2019, quando erano già maturate le preclusioni relative alla proposizione, modificazione e precisazione di domande e conclusioni, sancite dagli artt. 167 e 183 cpc.
Il disposto dell'art. 111 c.p.c., commi 1 e 3, - a norma del quale se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie ma il successore a titolo particolare può intervenire o, essere chiamato nel processo – fa sì che l'intervento del successore a titolo particolare possa liberamente avvenire nel corso del giudizio di primo grado e in sede di appello. Come costantemente chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass.
996/2021), l'intervento volontario, assume nel processo una posizione coincidente con quella del suo dante causa, essendo succeduto nella titolarità del diritto in contestazione;
pertanto, il suo intervento – che è regolato dall'art. 111 c.p.c. e non dall'art. 105 c.p.c. e dà luogo, una volta avvenuto, ad una fattispecie di litisconsorzio necessario -, non può essere qualificato come intervento adesivo dipendente (Cass. 18767/2017) o autonomo. Questa coincidenza di posizione processuale assunta dal successore a titolo particolare e dal suo dante causa comporta che il primo non possa proporre domande nuove – salvo quella diretta all'accertamento del suo diritto di intervenire, qualora venga contestato da una delle parti originarie – (Cass. 10490/2001), né aggirare le decadenze in cui è incorso il proprio dante causa (cfr. sul punto anche Cass.
4934/2018).
Conseguentemente, la sentenza è errata nella parte in cui ha condannato gli opponenti al pagamento degli interessi di mora al tasso convenzionale e non al tasso legale dal 29.12.2016 sulle somme dovute.
36 VII.2. Fondato si rivela anche il secondo motivo di impugnazione, con il quale gli appellanti incidentali deducono l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato di non poter operare la compensazione tra il credito della per i rapporti n. 4266354, n. CP_2
103579387 e n. 103579324 (pari ad euro 122.403,29) e quello accertato a credito dell'opponente (di euro 133.453,87) relativo al Controparte_4 conto corrente n. 10051677, in assenza di domanda riconvenzionale di ripetizione da parte degli opponenti o di eccezione di compensazione sollevata dalle parti.
Il giudice di primo grado ha ritenuto di non poter operare alcuna compensazione né giudiziale né a domanda di parte, in assenza di domanda riconvenzionale di ripetizione da parte dell'opponente, richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “L'applicabilità delle disposizioni sulla compensazione in senso tecnico - giuridico postula
l'autonomia dei rapporti dai quali nascono contrapposti crediti delle parti, mentre quando i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto si tratta di accertare semplicemente le reciproche partite di dare e avere, e a ciò il giudice può procedere senza che sia necessaria
l'eccezione di parte o la proposizione della domanda riconvenzionale, purchè tale accertamento si fondi su circostanze tempestivamente dedotte in giudizio, in quanto diversamente si verificherebbe un - non consentito - ampliamento del "thema decidendum", né rileva il carattere ufficioso dell'eccezione anche in grado d'appello in difetto delle necessarie allegazioni” cfr. Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, n.28469).
La decisione del primo giudice non può essere condivisa.
Come precisato dalla Suprema Corte, quando i rispettivi debiti e crediti delle parti traggono origine da un unico, ancorché complesso, rapporto negoziale, è configurabile la cd. compensazione impropria e non la cd. compensazione propria o in senso stretto, di cui all'art. 1241 c.c. e ss., la quale invero presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti (v. Cass. 15 giugno 2020, n. 11524).
Nella c.d. “compensazione impropria" la valutazione delle reciproche pretese delle parti comporta soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla
37 reciproca concorrenza, ed a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico- giuridico (Cass. n. 30220/2019; Cass. n. 4825/2019) e l'elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza è la conseguenza di un mero accertamento contabile di dare e avere di poste attive e passive.
Nel caso di specie, gli odierni appellanti incidentali hanno chiesto la revoca del decreto opposto previa rideterminazione dei saldi dei rapporti tra le parti con riguardo a tutti i conti correnti/finanziamenti della società che la aveva posto a fondamento della domanda monitoria. CP_6
Tale domanda, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, presuppone l'allegazione di un nesso di collegamento funzionale dei conti, nonché l'interdipendenza delle posizioni soggettive dai medesimi scaturite, e, specificamente, fra il credito risultante dalle pretese azionate dalla banca e quello da essi, del pari allegato, derivante dall'addebito di poste indebite sui relativi conti.
In presenza della prova di tale collegamento o nesso, il giudice di prime cure avrebbe dovuto, dunque, accertare l'effettivo credito residuo a favore dell'istituto finanziatore, previa detrazione delle eventuali poste indebitamente calcolate dalla banca sui relativi conti (cfr. sul punto Cass.
14321/2022).
Inoltre, come correttamente rilevato dagli impugnanti incidentali, nel giudizio di primo grado, era intervenuto l'accordo delle parti volto ad operare la volontaria compensazione e, dunque, il giudice avrebbe dovuto rilevarla e dichiarare, procedendo alla elisione dei crediti per compensazione ed al conseguente integrale rigetto della domanda di pagamento avanzata dalla Invero, nella propria CP_6 Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado, aveva espressamente eccepito la compensazione, chiedendo, “in caso di revoca anche parziale del decreto ingiuntivo, a qualsiasi titolo”, “la condanna degli opponenti al pagamento dell'importo che risulterà dovuto all'esito del giudizio, con compensazione tra le somme dovute alla CP_6
e quelle eventualmente dovute alla opponente”.
38 Anche l'interventrice - nella propria memoria di replica ex art 190 CP_1 cpc – aveva espressamente manifestato la volontà di procedere alla compensazione tra i diversi saldi (chiedendo, a pag. 14 della detta memoria: “In estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenesse di riconvocare il C.T.U. per la ricostruzione contabile del predetto rapporto di conto corrente n. 100051677, ovvero non ritenesse di disporre la consulenze tecnica grafologica per la verifica dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce al predetto contratto dal legale rappresentante della società correntista, e condividesse la rielaborazione contabile effettuata dall'ausiliario tecnico, si chiede che venga effettuata la compensazione legale o giudiziale, anche in applicazione dell'art. 1853
c.c., tra il contestato credito della correntista rielaborato dal C.T.U. in relazione al rapporto di conto corrente n. 10051677, con i seguenti crediti vantati dalla nei confronti degli opponenti, Controparte_1 accertati in fase istruttoria: ● € 61.030,67 scaturente dal contratto di finanziamento chirografario n. 4266354; ● € 12.092,92 per esposizione del conto corrente di corrispondenza n. 103579324; ● € 49.279,70 per esposizione del conto corrente ordinario n. 103579387; ● € 11.094,60, ovvero € 838,55, per esposizione del conto corrente ordinario n.
10035964”).
Infine, gli appellanti incidentali, nella seconda memoria istruttoria e nella comparsa conclusionale, avevano anch'essi dichiarato di volersi avvalere della compensazione tra i contrapposti crediti e, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto dare atto dell'intervenuto accordo tra le parti, ovvero delle concordi dichiarazioni di volontà, con le quali le stesse avevano manifestato l'intenzione di estinguere i rispettivi crediti tramite la compensazione, in applicazione dell'art. 1252 c.c.
Ne consegue che la sentenza di primo grado deve essere sul punto riformata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, atteso l'accertamento dell'integrale compensazione del credito della banca per i rapporti n. 4266354, n. 103579387 e n. 103579324 (pari ad euro
122.403,29) con il credito (pari ad € 133.453,87) della CP_4 relativo al conto corrente n. 10051677.
39 VII.3. Infondato si rivela il terzo motivo di impugnazione, con il quale gli appellanti deducono l'erroneità e/o carenza di motivazione e/o omessa pronuncia della sentenza impugnata sulla domanda di nullità del contratto di conto corrente n. 10035964.
Con riferimento a tale conto, il Tribunale ha rideterminato il saldo in euro 0, rispetto alla pretesa azionata in via monitoria da di euro CP_2
11.094,00, atteso che la banca non aveva prodotto gli estratti conto relativi a vari periodi del rapporto ed aveva allegato estratti scalari in gran parte illeggibili.
Gli impugnanti incidentali assumono che tale rapporto contrattuale sarebbe nullo per mancanza della forma prevista dall'art. 117 T.U.B., in quanto stipulato senza la sottoscrizione da parte della Banca e senza la consegna di copia del contratto al cliente,
Benché il Tribunale abbia azzerato il saldo del conto corrente, CP_4 rappresenta l'interesse all'accertamento della nullità del contratto, ai fini di una futura domanda di ripetizione degli importi addebitati illegittimamente sia a titolo di interessi anatocistici che di interessi ultralegali, commissioni e spese.
Ritiene il Collegio che la doglianza non possa essere accolta.
Come infatti chiarito dalla Suprema Corte (cfr. fra le altre ordinanza n.
16070/2018) , “pure in tema di contratti bancari, vale la conclusione cui sono pervenute le Sezioni Unite, allorquando esse hanno evidenziato come il dato della sottoscrizione dell'intermediario risulti «assorbito», quindi privo di rilievo, una volta che lo scopo perseguito dalla legge sia stato raggiunto attraverso la sottoscrizione del documento contrattuale da parte del cliente e la consegna a quest'ultimo di un esemplare del medesimo, dovendo il requisito della forma ex art. 1325 c.c., n. 4, essere inteso "non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa".
Precisa la Corte che, provata la sottoscrizione da parte del correntista e la consegna della scrittura a quest'ultimo, il consenso della banca, ai fini della formazione dell'accordo, può desumersi, come evidenziato dalle
Sezioni Unite, proprio da questi comportamenti concludenti, quali appunto sono la consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la
40 raccolta della firma del cliente e l'esecuzione del contratto;
in tal modo il requisito della forma scritta del contratto di conto corrente bancario è soddisfatto.
La Suprema Corte ha poi escluso che la mancata consegna al cliente del cosiddetto contratto monofirma possa rappresentare motivo di nullità ex art.117, primo comma, TUB, orientamento di recente ribadito, in partcolare, nell'ordinanza n. 30760/2025, in cui si legge: …“Le Sezioni
Unite, nel precedente richiamato dalla Corte di merito (Cass., Sez. U., n.
898/2018) si sono limitate a ribadire il principio, già presente nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ai fini della validità del contratto quadro in tema di servizi di investimento di cui all'art. 23 D.Lgs.
n. 58/1998 (TUF) - argomentazione spendibile anche per i rapporti bancari
(Cass., n. 28500/2023) - è sufficiente la sottoscrizione del contratto da parte dell'investitore, laddove il consenso dell'intermediario può essere desunto anche da comportamenti concludenti.
17. Detto arresto, nell'evoluzione che tale principio ha avuto secondo la giurisprudenza di questa Corte, comporta che il requisito della forma scritta ad substantiam, previsto dall'art. 117 TUB e dall'art. 23TUF, attiene alla veste esteriore del contratto e alla modalità espressiva dell'accordo, ma non si estende alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma, che ove omessa non produce nullità negoziale (Cass., n.
7603/2025; Cass., n. 7390/2025; Cass., n. 2730/2025; Cass., n.
2711/2025; Cass., n. 18230/2024; Cass., n. 15160/2024)”.
VIII. Conclusioni e regime delle spese
Per effetto della presente decisione, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto deve essere confermata, previa rideterminazione del saldo dei rapporti dei conti correnti nn. 10035964, 103579387, dei conti correnti di corrispondenza nn. 10051677 e n.103579324, nonché del contratto di finanziamento chirografario n. 4266354, in euro 11.060,58 a credito di (133.453,87 - 122.403,29), dichiara Controparte_4 integralmente compensato il credito vantato da nei Controparte_2 confronti della predetta società e dei fideiussori ed Controparte_5 [...]
. Parte_3
41 La parziale riforma della sentenza appellata determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (in virtù dell'operatività del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma
1, c.p.c.) ed una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, alla stregua dell'esito finale della lite (cfr., sul punto, Cass. ord. n.
6259/14, nonché sentt. n. 14633/12 e n. 18837/10).
Tenuto conto, dunque, dell'esito complessivo della lite, ritiene il Collegio che le spese processuali debbano essere parzialmente compensate e che solo la metà delle stesse debbano essere poste a carico di Parte_1 nella qualità di mandataria con rappresentanza della
[...]
e di maggiormente soccombenti. Controparte_1 Controparte_2
Queste ultime devono dunque rifondere in favore degli appellanti incidentali ed la Controparte_4 Controparte_5 Parte_3 metà delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo, secondo le tariffe del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, aggiornato al
D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (cfr. sul punto, ord. n. 33482/2022, Cass. civ., Sez. Unite), avuto riguardo alla natura dell'affare, alle questioni trattate, all'opera prestata, nonché al valore della causa ed all'aumento per il numero di parti ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del citato D.M., in un importo comunque compreso tra i minimi e i medi tabellari e con attribuzione all'avv. Paolo Bruni, dichiaratosi antistatario.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante principale per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU.
3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - Sezione VII civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nella qualità di Parte_1 mandataria con rappresentanza della Controparte_1 con atto di citazione notificato in data 24.11.2021, nonché sugli appelli incidentali proposti da e da ZI CP_2 Controparte_4
42 ed avverso la sentenza del Tribunale di CP_5 Parte_3
Napoli n. 4552/2021 pubbl. il 14/05/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello principale e l'appello incidentale adesivo proposto da
; accoglie, per quanto di ragione, l'appello incidentale CP_2 proposto da ed;
Controparte_4 Controparte_5 Parte_3 per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, ridetermina il saldo dei rapporti dei conti correnti nn. 10035964,
103579387, dei conti correnti di corrispondenza nn. 10051677 e n.103579324, nonché del contratto di finanziamento chirografario n.
4266354, in euro 11.060,58 a credito di e dichiara Controparte_4 integralmente compensato il credito vantato da nei Controparte_2 confronti della predetta società e dei fideiussori ed Controparte_5 [...]
; Parte_3
2) compensa per la metà le spese di entrambi i gradi del giudizio e condanna ed al Controparte_1 Controparte_2 pagamento in favore di ed Controparte_4 Controparte_5 [...]
della restante quota delle dette spese che, in tale già Parte_3 ridotta misura, liquida, con attribuzione all'avv. Paolo Bruni, dichiaratosi antistatario:
- quanto al primo grado, in complessivi euro 13.178,01 (di cui euro 203,25 per esborsi e il resto per compensi), oltre rimborso forfettario, CPA e IVA, come per legge;
- quanto al giudizio d'appello, in complessivi euro € 14.082,14 (di cui euro
910,50 per esborsi e il resto per compensi), oltre rimborso forfettario, CPA
e IVA, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante principale e Controparte_1 dell'appellante incidentale per il pagamento di un ulteriore Controparte_2 importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 16.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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