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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/12/2025, n. 1881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1881 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. R.G. 4836/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE - SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 03.12.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4836/2017 R.G., vertente TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CE IC, domiciliato come in atti
- ricorrente -
E
- (C. F . Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice, Manuela Varani e Giulia Renzetti, domiciliato come in atti
- resistente – NONCHÉ
(C.F. e P.I. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Livio Calabrò, domiciliata come in atti
- resistente – OGGETTO: opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21/12/2017, il ricorrente, ha proposto opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 03480 2017 00000314000, notificato in data 11/12/2017, relativo a contributi per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, per un importo CP_1 complessivo di € 7.916,54. Il ricorrente ha dedotto: la mancata notifica delle cartelle di pagamento indicate nel preavviso, l'inesistenza della notifica del preavviso di fermo amministrativo in quanto effettuata direttamente dal concessionario tramite servizio postale;
la mancata compilazione della relata di notifica;
l'intervenuta prescrizione quinquennale, l'indeterminatezza delle somme aggiuntive richieste.
1 Costituitisi in giudizio l' e l' hanno contestato con varie argomentazioni la CP_1 CP_3 domanda del ricorrente, sostenendo la regolare notifica degli atti, sino alla notifica del preavviso di fermo amministrativo e l'interruzione del termine di prescrizione;
le parti resistenti hanno altresì eccepito, rispettivamente, la propria carenza di legittimazione passiva. La causa è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 03.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza
In via preliminare, deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell'
[...]
pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Controparte_2
(Cass., Sez. Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione. Invero, per come è formulata la domanda, parte ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza propria dell' , in tal modo rendendo Controparte_2
l' legittimata passiva sul punto. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di CP_3 difetto di legittimazione passiva del concessionario. Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione CP_1 della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati. Nel merito l'opposizione è infondata e va rigettata. Gli avvisi di addebito, sottesi al preavviso di fermo amministrativo impugnato, relativi a contributi per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, oggetto della presente impugnazione CP_1 nei limiti di competenza del giudice adito, sono i seguenti: avviso di addebito n. 33420130003719734000 (contributi IVS 2012); avviso di addebito n. 33420140001131582000 (contributi IVS 2013); avviso di addebito n. 33420150002772716000 (contributi IVS 2014); avviso di addebito n. 33420160005123369000 (contributi IVS 2015). Ebbene, posto che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge, a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi, deve osservarsi che, nel caso di specie, il ricorrente, impugnando il preavviso di fermo amministrativo, ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione. Si prospettano, infatti: a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato l'omessa notifica degli atti prodromici al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'intimazione impugnata;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.; b) un'opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni, di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi, per certi profili analoga, cfr. Cass. U., Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01). Ed infatti: “Nell'ipotesi di opposizione
2 a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (Così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento); c) un'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita” o “eventuale”) notificazione degli avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione. Tanto premesso, l'opposizione risulta tempestiva e, dunque, ammissibile nella parte in cui si eccepiscono vizi formali afferenti al preavviso di fermo amministrativo, in quanto il ricorso è stato depositato in data 21/12/2017, nel termine perentorio di venti giorni, previsto dall'art. 617 c.p.c., dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo, avvenuta pacificamente in data 11/12/2017 (cfr. allegazioni del ricorrente e relata notifica allegata . CP_3
Analogamente, risulta rispettato il termine di 40 giorni dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo opposto. Quanto all'eccezione di prescrizione, si ribadisce che quando si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risultano essere stati notificati l'avviso di addebito o la cartella di pagamento e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica degli stessi, è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzitutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo (opposizione c.d. recuperatoria) (cfr. Cass. 20489/2018; Cass. n. 29294/2019). Nel caso di specie nessuna prescrizione quinquennale è maturata. Invero: per l'avviso di addebito n. 334 2013 0003719734000 (contributi IVS 2012), risulta prova della notifica, avvenuta il 10/01/2014; per l'avviso di addebito n. 334 2014 0001131582000 (contributi IVS 2013), risulta prova della notifica, avvenuta il 05/06/2014; per l'avviso di addebito n. 334 2015 0002772716000 (contributi IVS 2014), risulta prova della notifica, avvenuta il 09/11/2015; per l'avviso di addebito n. 334 2016 0005123369000 (contributi IVS 2015), risulta prova della notifica, avvenuta il 18/11/2016. Si vedano, a tal riguardo, le ricevute di ritorno in atti, documentazione che il ricorrente non ha né contestato né disconosciuto specificamente. Neppure l'eccepita prescrizione successivamente alla notifica del titolo risulta fondata. Con riferimento ai suddetti avvisi di addebito, invero, il termine prescrizionale quinquennale non risulta spirato attesa la successiva notifica del preavviso di fermo amministrativo impugnato, avvenuta pacificamente l'11/12/2017, interrompendo il decorso della prescrizione. In ordine all'eccezione relativa all'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, osserva il decidente che, com'è noto, nelle cartelle di pagamento/avvisi di addebito, predisposti in conformità ai modelli ministeriali vigenti, vengono indicati chiaramente gli importi iscritti a ruolo, i compensi che sono dovuti se il pagamento avviene entro le scadenze, i compensi che, invece, sono dovuti se il pagamento viene effettuato dopo le scadenze, le
3 disposizioni normative di riferimento. Sotto tali aspetti gli avvisi di addebito prodotti in atti sono completi. Del resto, il ricorrente si limita a proporre un motivo di opposizione del tutto generico, senza indicare in cosa sia consistito l'errore dell'ente previdenziale e senza indicare quali fossero le norme di volta in volta violate, deducendo poi in maniera contraddittoria che le somme aggiuntive non sarebbero dovute sia per avvenuto pagamento sia per l'intervenuta prescrizione. Infondati sono anche i motivi relativi alla violazione dell'art. 26 del DPR 602/1973 e alla mancata compilazione della relata. E, invero, la possibilità della notifica mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento è ormai pacificamente ammessa dalla giurisprudenza in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso e all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione (Cass n. 6395 del 19/03/2014). Il fatto che, nel caso concreto, a consegnare la cartella all'ufficiale postale sia stato un soggetto, ossia direttamente l'agente della riscossione (il concessionario, già esattore), e non l'ufficiale della riscossione da questi nominato (o altro soggetto abilitato dal succitato art. 26, co. 1, prima parte), non rileva, dunque, in alcun modo ai fini della validità della notifica, posto che tale modalità di notifica a mezzo posta - alternativa a quella di cui alla prima parte dell'art. 26, comma 1, cit., questa sì di competenza esclusivamente dei soli soggetti ivi indicati - resta del tutto affidata al concessionario stesso, che può darvi corso nelle modalità ritenute più opportune, nonché all'ufficiale postale. È, per vero, quest'ultimo a garantire - come prima detto - dandone atto nell'avviso di ricevimento, che la notifica sia stata effettuata su istanza del soggetto legittimato, a prescindere da colui che gli abbia materialmente consegnato il plico, e che vi sia effettiva coincidenza tra il soggetto cui la cartella è destinata e quello cui essa è, in concreto, consegnata. Del tutto irrilevante, pertanto, - è il fatto che il concessionario, agente della riscossione, non sia inserito nel novero dei soggetti indicati dalla prima parte del comma 1, della disposizione succitata (ufficiali della riscossione, soggetti da questi abilitati, messi comunali e agenti della polizia municipale), considerato che la norma non prevede affatto - in caso di opzione, da parte del concessionario della riscossione, per la notifica a mezzo posta - che la consegna all'ufficiale postale debba essere necessariamente effettuata da determinati soggetti, ed in particolare da quelli suindicati. Contrariamente a quanto assume il ricorrente l'orientamento giurisprudenziale di cui sono espressione i principi sopra richiamati è oramai consolidato (già espresso, tra l'altro, anche da Cass. n. 14327/09 e ord. n. 15948/10, nonché da Cass. n. 11708/11, secondo cui «la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del
4 Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente»; ed ancora da Cass. n. 1091/13, Cass. n. 4567/15 e ord. n. 12083/16).
Per i motivi esposti il ricorso va rigettato.
Quanto alle spese di lite esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri vigenti non rinvenendosi dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. né in ricorso né sottoscritta dalla parte né la dichiarazione in oggetto è stata depositata contestualmente al ricorso introduttivo. Sul punto, l'art. 152 cit. dispone che “L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo”. La Corte di Cassazione ha chiarito che “In tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, l'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. nella l. n. 326 del 2003, laddove fa carico alla parte ricorrente, che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell'esonero degli oneri processuali in caso di soccombenza, a rendere apposita dichiarazione sostitutiva "nelle conclusioni dell'atto introduttivo" va interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell'atto introduttivo del giudizio, cosicché va ritenuta efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo” (Corte di Cassazione, sez. lavoro, n. 16616 del 2018). Ebbene, come prima evidenziato, in atti non si non rinviene dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. né nel ricorso né sottoscritta dalla parte né la dichiarazione in oggetto risulta essere stata depositata contestualmente al ricorso introduttivo. A tal riguardo, si rileva che nel ricorso all'ultima pagina è indicata la produzione di un documento denominato genericamente “copia della dichiarazione reddituale” ma lo stesso non è stato depositato e non è presente in atti. Si rileva a tal riguardo che, sebbene in foliario sia indicato al n. 3 il documento denominato (questa volta) “dich. reddituale”, non vi è nessun timbro o sottoscrizione del cancelliere che ne attesti la data di deposito;
l'assenza del timbro di deposito in cancelleria in calce all'indicazione del documento contenuta nel foliario del fascicolo di parte impedisce, quindi, di avere certezza della circostanza del deposito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
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2. CONDANNA il RICORRENTE al pagamento delle spese di lite in favore di parte RESISTENTE che si liquidano in € 1.865,00 a titolo di compenso professionale, oltre CP_1
Iva e Cpa, se dovute come per legge, e spese forfettarie nella misura del 15%;
3. CONDANNA il RICORRENTE al pagamento delle spese di lite in favore di parte RESISTENTE che si liquidano in € Controparte_2
1.865,00 a titolo di compenso professionale, oltre Iva e Cpa, se dovute come per legge, e spese forfettarie nella misura del 15%;
4. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 06.12.2025. La Giudice del Lavoro
dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Palumbo - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE - SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 03.12.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4836/2017 R.G., vertente TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CE IC, domiciliato come in atti
- ricorrente -
E
- (C. F . Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice, Manuela Varani e Giulia Renzetti, domiciliato come in atti
- resistente – NONCHÉ
(C.F. e P.I. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Livio Calabrò, domiciliata come in atti
- resistente – OGGETTO: opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21/12/2017, il ricorrente, ha proposto opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 03480 2017 00000314000, notificato in data 11/12/2017, relativo a contributi per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, per un importo CP_1 complessivo di € 7.916,54. Il ricorrente ha dedotto: la mancata notifica delle cartelle di pagamento indicate nel preavviso, l'inesistenza della notifica del preavviso di fermo amministrativo in quanto effettuata direttamente dal concessionario tramite servizio postale;
la mancata compilazione della relata di notifica;
l'intervenuta prescrizione quinquennale, l'indeterminatezza delle somme aggiuntive richieste.
1 Costituitisi in giudizio l' e l' hanno contestato con varie argomentazioni la CP_1 CP_3 domanda del ricorrente, sostenendo la regolare notifica degli atti, sino alla notifica del preavviso di fermo amministrativo e l'interruzione del termine di prescrizione;
le parti resistenti hanno altresì eccepito, rispettivamente, la propria carenza di legittimazione passiva. La causa è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 03.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza
In via preliminare, deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell'
[...]
pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Controparte_2
(Cass., Sez. Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione. Invero, per come è formulata la domanda, parte ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza propria dell' , in tal modo rendendo Controparte_2
l' legittimata passiva sul punto. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di CP_3 difetto di legittimazione passiva del concessionario. Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione CP_1 della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati. Nel merito l'opposizione è infondata e va rigettata. Gli avvisi di addebito, sottesi al preavviso di fermo amministrativo impugnato, relativi a contributi per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, oggetto della presente impugnazione CP_1 nei limiti di competenza del giudice adito, sono i seguenti: avviso di addebito n. 33420130003719734000 (contributi IVS 2012); avviso di addebito n. 33420140001131582000 (contributi IVS 2013); avviso di addebito n. 33420150002772716000 (contributi IVS 2014); avviso di addebito n. 33420160005123369000 (contributi IVS 2015). Ebbene, posto che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge, a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi, deve osservarsi che, nel caso di specie, il ricorrente, impugnando il preavviso di fermo amministrativo, ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione. Si prospettano, infatti: a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato l'omessa notifica degli atti prodromici al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'intimazione impugnata;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.; b) un'opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni, di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi, per certi profili analoga, cfr. Cass. U., Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01). Ed infatti: “Nell'ipotesi di opposizione
2 a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (Così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento); c) un'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita” o “eventuale”) notificazione degli avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione. Tanto premesso, l'opposizione risulta tempestiva e, dunque, ammissibile nella parte in cui si eccepiscono vizi formali afferenti al preavviso di fermo amministrativo, in quanto il ricorso è stato depositato in data 21/12/2017, nel termine perentorio di venti giorni, previsto dall'art. 617 c.p.c., dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo, avvenuta pacificamente in data 11/12/2017 (cfr. allegazioni del ricorrente e relata notifica allegata . CP_3
Analogamente, risulta rispettato il termine di 40 giorni dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo opposto. Quanto all'eccezione di prescrizione, si ribadisce che quando si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risultano essere stati notificati l'avviso di addebito o la cartella di pagamento e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica degli stessi, è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzitutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo (opposizione c.d. recuperatoria) (cfr. Cass. 20489/2018; Cass. n. 29294/2019). Nel caso di specie nessuna prescrizione quinquennale è maturata. Invero: per l'avviso di addebito n. 334 2013 0003719734000 (contributi IVS 2012), risulta prova della notifica, avvenuta il 10/01/2014; per l'avviso di addebito n. 334 2014 0001131582000 (contributi IVS 2013), risulta prova della notifica, avvenuta il 05/06/2014; per l'avviso di addebito n. 334 2015 0002772716000 (contributi IVS 2014), risulta prova della notifica, avvenuta il 09/11/2015; per l'avviso di addebito n. 334 2016 0005123369000 (contributi IVS 2015), risulta prova della notifica, avvenuta il 18/11/2016. Si vedano, a tal riguardo, le ricevute di ritorno in atti, documentazione che il ricorrente non ha né contestato né disconosciuto specificamente. Neppure l'eccepita prescrizione successivamente alla notifica del titolo risulta fondata. Con riferimento ai suddetti avvisi di addebito, invero, il termine prescrizionale quinquennale non risulta spirato attesa la successiva notifica del preavviso di fermo amministrativo impugnato, avvenuta pacificamente l'11/12/2017, interrompendo il decorso della prescrizione. In ordine all'eccezione relativa all'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, osserva il decidente che, com'è noto, nelle cartelle di pagamento/avvisi di addebito, predisposti in conformità ai modelli ministeriali vigenti, vengono indicati chiaramente gli importi iscritti a ruolo, i compensi che sono dovuti se il pagamento avviene entro le scadenze, i compensi che, invece, sono dovuti se il pagamento viene effettuato dopo le scadenze, le
3 disposizioni normative di riferimento. Sotto tali aspetti gli avvisi di addebito prodotti in atti sono completi. Del resto, il ricorrente si limita a proporre un motivo di opposizione del tutto generico, senza indicare in cosa sia consistito l'errore dell'ente previdenziale e senza indicare quali fossero le norme di volta in volta violate, deducendo poi in maniera contraddittoria che le somme aggiuntive non sarebbero dovute sia per avvenuto pagamento sia per l'intervenuta prescrizione. Infondati sono anche i motivi relativi alla violazione dell'art. 26 del DPR 602/1973 e alla mancata compilazione della relata. E, invero, la possibilità della notifica mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento è ormai pacificamente ammessa dalla giurisprudenza in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso e all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione (Cass n. 6395 del 19/03/2014). Il fatto che, nel caso concreto, a consegnare la cartella all'ufficiale postale sia stato un soggetto, ossia direttamente l'agente della riscossione (il concessionario, già esattore), e non l'ufficiale della riscossione da questi nominato (o altro soggetto abilitato dal succitato art. 26, co. 1, prima parte), non rileva, dunque, in alcun modo ai fini della validità della notifica, posto che tale modalità di notifica a mezzo posta - alternativa a quella di cui alla prima parte dell'art. 26, comma 1, cit., questa sì di competenza esclusivamente dei soli soggetti ivi indicati - resta del tutto affidata al concessionario stesso, che può darvi corso nelle modalità ritenute più opportune, nonché all'ufficiale postale. È, per vero, quest'ultimo a garantire - come prima detto - dandone atto nell'avviso di ricevimento, che la notifica sia stata effettuata su istanza del soggetto legittimato, a prescindere da colui che gli abbia materialmente consegnato il plico, e che vi sia effettiva coincidenza tra il soggetto cui la cartella è destinata e quello cui essa è, in concreto, consegnata. Del tutto irrilevante, pertanto, - è il fatto che il concessionario, agente della riscossione, non sia inserito nel novero dei soggetti indicati dalla prima parte del comma 1, della disposizione succitata (ufficiali della riscossione, soggetti da questi abilitati, messi comunali e agenti della polizia municipale), considerato che la norma non prevede affatto - in caso di opzione, da parte del concessionario della riscossione, per la notifica a mezzo posta - che la consegna all'ufficiale postale debba essere necessariamente effettuata da determinati soggetti, ed in particolare da quelli suindicati. Contrariamente a quanto assume il ricorrente l'orientamento giurisprudenziale di cui sono espressione i principi sopra richiamati è oramai consolidato (già espresso, tra l'altro, anche da Cass. n. 14327/09 e ord. n. 15948/10, nonché da Cass. n. 11708/11, secondo cui «la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del
4 Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente»; ed ancora da Cass. n. 1091/13, Cass. n. 4567/15 e ord. n. 12083/16).
Per i motivi esposti il ricorso va rigettato.
Quanto alle spese di lite esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri vigenti non rinvenendosi dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. né in ricorso né sottoscritta dalla parte né la dichiarazione in oggetto è stata depositata contestualmente al ricorso introduttivo. Sul punto, l'art. 152 cit. dispone che “L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo”. La Corte di Cassazione ha chiarito che “In tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, l'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. nella l. n. 326 del 2003, laddove fa carico alla parte ricorrente, che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell'esonero degli oneri processuali in caso di soccombenza, a rendere apposita dichiarazione sostitutiva "nelle conclusioni dell'atto introduttivo" va interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell'atto introduttivo del giudizio, cosicché va ritenuta efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo” (Corte di Cassazione, sez. lavoro, n. 16616 del 2018). Ebbene, come prima evidenziato, in atti non si non rinviene dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. né nel ricorso né sottoscritta dalla parte né la dichiarazione in oggetto risulta essere stata depositata contestualmente al ricorso introduttivo. A tal riguardo, si rileva che nel ricorso all'ultima pagina è indicata la produzione di un documento denominato genericamente “copia della dichiarazione reddituale” ma lo stesso non è stato depositato e non è presente in atti. Si rileva a tal riguardo che, sebbene in foliario sia indicato al n. 3 il documento denominato (questa volta) “dich. reddituale”, non vi è nessun timbro o sottoscrizione del cancelliere che ne attesti la data di deposito;
l'assenza del timbro di deposito in cancelleria in calce all'indicazione del documento contenuta nel foliario del fascicolo di parte impedisce, quindi, di avere certezza della circostanza del deposito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
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2. CONDANNA il RICORRENTE al pagamento delle spese di lite in favore di parte RESISTENTE che si liquidano in € 1.865,00 a titolo di compenso professionale, oltre CP_1
Iva e Cpa, se dovute come per legge, e spese forfettarie nella misura del 15%;
3. CONDANNA il RICORRENTE al pagamento delle spese di lite in favore di parte RESISTENTE che si liquidano in € Controparte_2
1.865,00 a titolo di compenso professionale, oltre Iva e Cpa, se dovute come per legge, e spese forfettarie nella misura del 15%;
4. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 06.12.2025. La Giudice del Lavoro
dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Palumbo - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
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