Articolo 203 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 200Articolo 204
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9 ottobre 2010
Art. 203. Azione di prevenzione e accertamenti sanitari 1. Il Ministero della difesa tramite i consultori e i servizi di psicologia delle Forze armate svolge azione di prevenzione contro le tossicodipendenze, le alcoldipendenze e l'uso di sostanze dopanti. 2. In occasione delle operazioni di arruolamento dei volontari e di selezione per la leva, in caso di ripristino della stessa, se e' individuato un caso di tossicodipendenza, tossicofilia, alcoldipendenza o doping, l'autorita' militare, che presiede alla visita medica e alle prove psicoattitudinali, dispone l'invio dell'interessato all'ospedale militare per gli opportuni accertamenti. 3. Analogamente provvede l'autorita' sanitaria militare nel corso delle visite mediche previste dall'articolo 929.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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