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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/12/2025, n. 11745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11745 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 9901/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
(CF: ), in persona del rapp.te legale p.t. Parte_1 P.IVA_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Russo Alessandro in virtù di procura in CP_1 calce all'atto di citazione;
OPPONENTE
E
(CF: ), in persona del rapp.te legale p.t. CP_2 P.IVA_2 CP_3
rappresentata e difesa dall'avv. Actis Antonio in virtù di procura in
[...] calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 14/04/2023, la (d'ora in Parte_1 poi solo ”) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_1
2134/2023, emesso da questo Tribunale in data 5/03/2023, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della (d'ora in poi solo ”), della CP_2 CP_2 somma di € 9.045,89, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di compensi per l'attività di consulenza e assistenza prestata dalla ricorrente per la predisposizione della domanda finalizzata al conseguimento di agevolazioni per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica a valere sul Bando Grandi Progetti R&S PON
I&C 2014-20 - D.M. del 01 giugno 2016 (G.U. n. 172 del 25.07.2016).
A sostegno dell'opposizione deduceva:
- che la non aveva provato l'effettivo espletamento delle attività di CP_2 consulenza e assistenza di cui al contratto stipulato in data 5/12/2016, non essendo sufficiente, nell'ambito del giudizio di opposizione, la produzione delle mere fatture;
- che il contributo apportato dalla era stato limitato all'indicazione della CP_2 documentazione da produrre per la presentazione della domanda di finanziamento;
- che l'attività che avrebbe dovuto svolgere la in forza del suindicato CP_2 contratto, era stata, invece, svolta prevalentemente, se non esclusivamente, dal dott. della Kratos S.r.l. e dai propri dipendenti, mentre la Persona_1 CP_2 aveva provveduto soltanto ad inviare le richieste di produzioni documentali, non prestando alcuna delle attività di supporto previste dal contratto;
- che, pertanto, stante le gravi inadempienze contrattuali riscontrate, essa , Pt_1 aveva provveduto formalmente a revocare il mandato conferito alla predetta con
PEC inoltrata in data 09/03/2020;
- che, inoltre, la non si era avveduta che il bando, a pena di revoca totale CP_2 delle agevolazioni, prevedeva la presentazione di un SAL intermedio del progetto con valore almeno pari al 30% della spesa totale;
- che, di conseguenza, il SAL complessivo presentato era stato al di sotto del 30%, il che aveva causato un grave danno finanziario all'intero raggruppamento e ad essa opponente, in quanto i primi finanziamenti erano stati erogati solo dopo due anni dall'inizio dei lavori;
- che, in ogni caso, non era dovuto l'importo di € 4.216,97 (IVA incl.) richiesto in base ai SAL 2 e 3 emessi nel 2022, in quanto successivi al recesso dal contratto;
- che le spese sostenute al fine di sopperire agli inadempimenti della , CP_2 ammontavano ad € 21.960,00, importo corrisposto in favore dell'ing. Per_2
della dott.ssa e del consulente , i quali si
[...] Persona_3 Persona_1 erano occupati della predisposizione dei SAL e della relativa trasmissione.
Tanto premesso, chiedeva accertarsi l'inesistenza della pretesa creditoria azionata in ragione del grave inadempimento contrattuale della , nonché CP_2
l'intervenuto recesso dal contratto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine rideterminarsi il credito in ragione dell'effettiva prestazione professionale svolta, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la , la quale CP_2 deduceva:
- che, a fronte dell'incarico conferitole in data 5/12/2016, già il 13/12/2016 la domanda di agevolazione era stata presentata per l'approvazione;
- che il finanziamento era stato conseguito così come richiesto dalle società del
“gruppo TablHealth”, in virtù dell'attività di consulenza correttamente espletata da essa opposta;
- che il suindicato incarico, in forza di quanto previsto al punto 4) del contratto, aveva ad oggetto soltanto la veicolazione unica e sistematica di tutta la documentazione, come approntata ed inviatale da ciascuna società;
- che, con riferimento alla fase esecutiva del progetto, era prevista soltanto la predisposizione dei SAL;
- che le attività contestate dalla come non svolte in realtà non erano dovute, Pt_1
in quanto rientravano nell'onere facente capo alle singole società firmatarie;
- che la PEC qualificata dall'opponente come “revoca del mandato” o “recesso dal contratto di consulenza” era in realtà una richiesta di recesso indirizzata alla
Capofila S.A. Document;
- che, pertanto, non sussistendo alcun valido recesso, essa mandataria aveva seguitato a svolgere la propria prestazione professionale anche in favore della
, acquisendo la documentazione per la predisposizione del SAL finale;
Pt_1
- che la circostanza relativa all'omessa informazione circa la necessità di presentare un SAL intermedio pari al 30% del valore complessivo del progetto, era smentita dalla mail dell'11/09/2018, inviata con quattordici mesi di anticipo.
Chiedeva pertanto, rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto, accertando la spettanza dell'importo di € 9.045,89 - o il minor importo ritenuto dal Giudice - con condanna della al relativo pagamento;
in Pt_1 via riconvenzionale, chiedeva condannarsi la al pagamento dell'ulteriore Pt_1 importo pari ad € 35.792,32 a titolo di compenso dovuto dalla società AK-12 e di cui la era responsabile in solido, il tutto oltre interessi di mora, Pt_1 rivalutazione monetaria e spese di lite.
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, veniva rinviata ex art 281sexies c.p.c. per discussione orale, all'esito della quale questo Giudice si riservava di depositare la sentenza nel termine di giorni 30 a norma dell'ultimo comma dell'art. 281sexies c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, va preliminarmente rilevata l'utilizzabilità della documentazione prodotta dalla unitamente alle note Pt_1 conclusionali, trattandosi di documenti sopravvenuti al verificarsi delle preclusioni probatorie, riguardo alla cui produzione la , ha dichiarato (v. CP_2 verb. ud 4/12/2025) di rinunciare alla concessione di un termine a difesa.
Nel merito l'opposizione proposta è infondata e va rigettata.
In proposito, giova premettere che la prestazione commissionata alla CP_2 dall'associazione temporanea di scopo costituita fra la Controparte_4
e la , deve ricondursi, al di là del nomen Controparte_5 CP_6 Pt_1 iuris utilizzato dalle parti, nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale (artt.
2229-2238 c.c.), con la conseguente assunzione da parte della stessa di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, impegnandosi il professionista a svolgere le attività con diligenza professionale, senza tuttavia garantire l'ottenimento del risultato. Del resto, lo stesso programma contrattuale prevedeva che la non assumesse “alcuna responsabilità per il mancato conseguimento CP_2 delle agevolazioni finanziarie in quanto la stessa (la domanda) è stata elaborata con dati tecnici, economici e finanziari forniti dai committenti e che potrebbero essere insufficienti e non coerenti nella fase di valutazione formale e di merito” .
Quanto al dedotto inadempimento, l'opponente lamenta che la si CP_2 sarebbe limitata, nella fase di presentazione ed approvazione della domanda, alla mera indicazione della documentazione da produrre e nella fase esecutiva ad inoltrare semplici comunicazioni formali alle società del gruppo, senza fornire alcun supporto concreto alla realizzazione del progetto, per la cui attuazione era stato necessario rivolgersi ad altri professionisti.
Orbene, dall'esame del regolamento negoziale emerge che la documentazione da presentare al MISE doveva essere trasmessa alla - CP_2 secondo le scadenze previste dalla procedura pubblica - dalle singole società del gruppo sotto la loro personale responsabilità, sia quanto al contenuto e alla completezza, sia quanto ai tempi del relativo inoltro. L'opposta, invece, una volta acquisita ed esaminata tale documentazione, era tenuta a trasmetterla al MISE attraverso l'apposita piattaforma di cui possedeva le credenziali di accesso, unitamente alla sola società Capofila SA Document (circostanza, quest'ultima, pacifica fra le parti), ma non anche ad occuparsi di tutti gli aspetti legati ad attività amministrativa, legale, contabile, fiscale e finanziaria. Invero, dalla scheda contrattuale è possibile evincere che la richiamata attività di “impostazione e predisposizione della domanda di agevolazioni” cui la si era obbligata, CP_2 consistesse nella “acquisizione e analisi della documentazione tecnica … delle certificazioni integrative … della documentazione economico finanziaria … dei bilanci aziendali”. La parola “acquisizione”, infatti, non lascia dubbi sul fatto che tutta la documentazione dovesse essere trasmessa dalle singole società e, quindi, formata, predisposta, selezionata e raccolta da queste ultime (attraverso i propri dipendenti o consulenti esterni), mentre alla competeva di informare CP_2 preventivamente le società circa la natura e la tipologia della documentazione richiesta per l'accesso ai benefici, nonché l'espletamento delle pratiche burocratiche di presentazione della domanda presso la piattaforma del MISE.
Tale conclusione si impone alla luce di una lettura complessiva del regolamento contrattuale. In particolare, il citato punto 4) dell'accordo, al terzo capoverso, espressamente chiarisce che la documentazione doveva essere trasmessa dalle società committenti nei modi e nei tempi previsti dal D.M. del
Giugno 2016 e che la corretta predisposizione di quella stessa documentazione, nonché la completezza della domanda, ricadevano nell'ambito delle attività che le committenti dovevano curare singolarmente e al proprio interno. Più specificamente, la , a norma del citato accordo, declinava “ogni CP_2 responsabilità” in ordine alla “non corretta predisposizione della documentazione” che le società avrebbero dovuto fornire nei tempi e nei modi stabiliti dal bando. Del resto, che la prestazione della società opposta fosse circoscritta a tali adempimenti e non ricomprendesse l'attività di preparazione e redazione della documentazione era circostanza ben nota alle società del gruppo, come emerge anche dalla copiosa corrispondenza prodotta in atti dall'opposta, in cui è fatto specifico riferimento alle attività che ciascuna società doveva compiere per suo conto (v. in particolare, allegati nn. 52 e 53 alla prima memoria ex art
171ter c.p.c. di parte opposta).
Né è configurabile l'eccepita nullità della pattuizione di cui al punto 4) dell'accordo contrattuale, atteso che la clausola in oggetto, pur utilizzando la formula “declina ogni responsabilità”, non introduce una limitazione di responsabilità rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunte dalla , ma CP_2 delimita l'oggetto stesso del contratto, dovendosi intendere l'esonero da ogni responsabilità per eventuali incompletezze della domanda, come diretta conseguenza dell'onere, ricadente sulle società committenti, di provvedere alla raccolta e alla predisposizione della documentazione.
Riguardo, poi, al presunto recesso dal contratto di consulenza che si sarebbe realizzato con PEC del 9/3/2020, è appena il caso di evidenziare che la missiva in oggetto contiene una mera “richiesta”, rivolta alla società capofila SA
Document dalla AK-12, di procedere al recesso e alla domanda di risarcimento nei confronti della in ragione di un non meglio specificato inadempimento CP_2 di quest'ultima, sicchè essa è totalmente inidonea a determinare l'invocato scioglimento del vincolo contrattuale. Non solo, quindi, non si è mai realizzato tale presunto recesso, ma il rapporto con la è di fatto continuato sia per CP_2 volontà della società capofila, sia per il comportamento concludente della , Pt_1 che ha continuato ad avvalersi della consulenza dell'opposta, grazie alla cui attività tutte le società firmatarie hanno ottenuto l'intero contributo erogabile
Venendo alle inadempienze che si sarebbero verificate nella fase di assistenza all'attività esecutiva del progetto, la società opposta ha provato per tabulas – così smentendo la – di aver avvertito quest'ultima, già con mail Pt_1 dell'11/9/2018 (e, dunque, con un preavviso di 12 mesi) della necessità di presentare un SAL intermedio pari al 30% del costo dei lavori entro la data dell'1/11/2019, indicandone il relativo ammontare nella somma di € 1.761.972,75.
La predetta ha, poi, fornito prova anche dell'attività di assistenza prestata nella fase di predisposizione e presentazione dei SAL, partecipando agli incontri presso il MISE, presso le società del gruppo e presso la CA di Sardegna
(circostanza pacifica in quanto non specificamente contestata). Inoltre, dalla fitta corrispondenza intercorsa tra la e le società del raggruppamento emerge la CP_2 continuità dell'operato prestato sino all'avvenuta erogazione dei finanziamenti in relazione alle varie fasi di avanzamento dei lavori. In particolare, dalla mail dell'8/01/2020 risulta la richiesta della rivolta alla AK-12 ed alla di CP_2 Pt_1 trasmettere i prospetti per l'erogazione del primo SAL da parte della CA (cfr. all. 21 comparsa di costituzione e risposta); dalla mail del 22/11/2021 risulta che la aveva predisposto tutta la documentazione da caricare in piattaforma per CP_2 la predisposizione del terzo SAL, con conseguente invio della predetta documentazione - riferita alle società e AK-12 - alla stessa con mail Pt_1 CP_2 del 23/11/2021( crfr. all. 25 comparsa di costituzione e risposta); dalla mail del
28/04/2022 inviata dalla Capofila ad emerge come a quest'ultima fosse stato CP_2 inviato il link per acquisire documenti di AK-12 e per la predisposizione Pt_1 del SAL finale (cfr. doc. 17 comparsa di costituzione e risposta). Inoltre, la diligenza profusa nell'adempimento dell'incarico si desume dalla mail del
6/4/2020 a firma della capofila che, a fronte della richiesta di recesso, affermava
“non si ravvisano scostamenti circa la corretta esecuzione dello stesso incarico”
e “non si ravvedono danni legati al suddetto progetto ed inadempienze contrattuali del commissionario”, ragion per cui si riteneva di non dare seguito alla richiesta di recesso.
Dall'accertata insussistenza dei dedotti inadempimenti discende, per un verso, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, per altro verso, il rigetto delle domande di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni formulate dall'opponente.
Venendo, infine, alla domanda riconvenzionale proposta dalla , la CP_2 stessa deve essere dichiarata inammissibile.
Infatti, secondo il recente arresto delle Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi sull'annosa questione dei limiti all'ammissibilità di domande riconvenzionali da parte del creditore opposto, la Corte ha sottolineato che “il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non
"stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art.
183, comma 6, c.p.c.” (cfr. Cass. Sezioni Unite 15/10/2024 n. 26727).
Ebbene, la domanda dell' , volta al conseguimento del corrispettivo CP_2 dovuto da altra società facente parte del medesimo raggruppamento di imprese della , non può considerarsi “complanare” rispetto al credito azionato in Pt_1 sede monitoria, trattandosi di domanda aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella originariamente proposta, oltre a non essere conseguenziale rispetto alle difese svolte dall'opponente, di tal che, la stessa non può inquadrarsi neanche nell'ambito della reconventio reconventionis. Quanto alle spese del giudizio sussiste una parziale reciproca soccombenza delle parti. Tuttavia, tenuto conto che la controversia si è incentrata essenzialmente sulle questioni relative alla pretesa azionata in via monitoria e non anche su quella veicolata con la domanda riconvenzionale, se non limitatamente all'ammissibilità della stessa, la compensazione delle spese va operata in ragione di 1/3; la residua parte va posta a carico della società opponente in misura liquidata come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, con attribuzione all'avv. Antonio Actis.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2134/2023 emesso da questo Tribunale in data 6/3/2023, nonché sulla domanda riconvenzionale proposta dalla con comparsa di risposta depositata in CP_2 data 26/6/2023, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo;
b) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale;
c) dichiara compensate in ragione di 1/3 le spese del giudizio;
condanna la al pagamento, in favore della della residua quota, Parte_1 CP_2 che liquida in complessivi € 3.385,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Antonio Actis.
Napoli, 12/12/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Ludovica Esposito, Magistrato Ordinario in Tirocinio
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 9901/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
(CF: ), in persona del rapp.te legale p.t. Parte_1 P.IVA_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Russo Alessandro in virtù di procura in CP_1 calce all'atto di citazione;
OPPONENTE
E
(CF: ), in persona del rapp.te legale p.t. CP_2 P.IVA_2 CP_3
rappresentata e difesa dall'avv. Actis Antonio in virtù di procura in
[...] calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 14/04/2023, la (d'ora in Parte_1 poi solo ”) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_1
2134/2023, emesso da questo Tribunale in data 5/03/2023, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della (d'ora in poi solo ”), della CP_2 CP_2 somma di € 9.045,89, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di compensi per l'attività di consulenza e assistenza prestata dalla ricorrente per la predisposizione della domanda finalizzata al conseguimento di agevolazioni per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica a valere sul Bando Grandi Progetti R&S PON
I&C 2014-20 - D.M. del 01 giugno 2016 (G.U. n. 172 del 25.07.2016).
A sostegno dell'opposizione deduceva:
- che la non aveva provato l'effettivo espletamento delle attività di CP_2 consulenza e assistenza di cui al contratto stipulato in data 5/12/2016, non essendo sufficiente, nell'ambito del giudizio di opposizione, la produzione delle mere fatture;
- che il contributo apportato dalla era stato limitato all'indicazione della CP_2 documentazione da produrre per la presentazione della domanda di finanziamento;
- che l'attività che avrebbe dovuto svolgere la in forza del suindicato CP_2 contratto, era stata, invece, svolta prevalentemente, se non esclusivamente, dal dott. della Kratos S.r.l. e dai propri dipendenti, mentre la Persona_1 CP_2 aveva provveduto soltanto ad inviare le richieste di produzioni documentali, non prestando alcuna delle attività di supporto previste dal contratto;
- che, pertanto, stante le gravi inadempienze contrattuali riscontrate, essa , Pt_1 aveva provveduto formalmente a revocare il mandato conferito alla predetta con
PEC inoltrata in data 09/03/2020;
- che, inoltre, la non si era avveduta che il bando, a pena di revoca totale CP_2 delle agevolazioni, prevedeva la presentazione di un SAL intermedio del progetto con valore almeno pari al 30% della spesa totale;
- che, di conseguenza, il SAL complessivo presentato era stato al di sotto del 30%, il che aveva causato un grave danno finanziario all'intero raggruppamento e ad essa opponente, in quanto i primi finanziamenti erano stati erogati solo dopo due anni dall'inizio dei lavori;
- che, in ogni caso, non era dovuto l'importo di € 4.216,97 (IVA incl.) richiesto in base ai SAL 2 e 3 emessi nel 2022, in quanto successivi al recesso dal contratto;
- che le spese sostenute al fine di sopperire agli inadempimenti della , CP_2 ammontavano ad € 21.960,00, importo corrisposto in favore dell'ing. Per_2
della dott.ssa e del consulente , i quali si
[...] Persona_3 Persona_1 erano occupati della predisposizione dei SAL e della relativa trasmissione.
Tanto premesso, chiedeva accertarsi l'inesistenza della pretesa creditoria azionata in ragione del grave inadempimento contrattuale della , nonché CP_2
l'intervenuto recesso dal contratto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine rideterminarsi il credito in ragione dell'effettiva prestazione professionale svolta, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la , la quale CP_2 deduceva:
- che, a fronte dell'incarico conferitole in data 5/12/2016, già il 13/12/2016 la domanda di agevolazione era stata presentata per l'approvazione;
- che il finanziamento era stato conseguito così come richiesto dalle società del
“gruppo TablHealth”, in virtù dell'attività di consulenza correttamente espletata da essa opposta;
- che il suindicato incarico, in forza di quanto previsto al punto 4) del contratto, aveva ad oggetto soltanto la veicolazione unica e sistematica di tutta la documentazione, come approntata ed inviatale da ciascuna società;
- che, con riferimento alla fase esecutiva del progetto, era prevista soltanto la predisposizione dei SAL;
- che le attività contestate dalla come non svolte in realtà non erano dovute, Pt_1
in quanto rientravano nell'onere facente capo alle singole società firmatarie;
- che la PEC qualificata dall'opponente come “revoca del mandato” o “recesso dal contratto di consulenza” era in realtà una richiesta di recesso indirizzata alla
Capofila S.A. Document;
- che, pertanto, non sussistendo alcun valido recesso, essa mandataria aveva seguitato a svolgere la propria prestazione professionale anche in favore della
, acquisendo la documentazione per la predisposizione del SAL finale;
Pt_1
- che la circostanza relativa all'omessa informazione circa la necessità di presentare un SAL intermedio pari al 30% del valore complessivo del progetto, era smentita dalla mail dell'11/09/2018, inviata con quattordici mesi di anticipo.
Chiedeva pertanto, rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto, accertando la spettanza dell'importo di € 9.045,89 - o il minor importo ritenuto dal Giudice - con condanna della al relativo pagamento;
in Pt_1 via riconvenzionale, chiedeva condannarsi la al pagamento dell'ulteriore Pt_1 importo pari ad € 35.792,32 a titolo di compenso dovuto dalla società AK-12 e di cui la era responsabile in solido, il tutto oltre interessi di mora, Pt_1 rivalutazione monetaria e spese di lite.
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, veniva rinviata ex art 281sexies c.p.c. per discussione orale, all'esito della quale questo Giudice si riservava di depositare la sentenza nel termine di giorni 30 a norma dell'ultimo comma dell'art. 281sexies c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, va preliminarmente rilevata l'utilizzabilità della documentazione prodotta dalla unitamente alle note Pt_1 conclusionali, trattandosi di documenti sopravvenuti al verificarsi delle preclusioni probatorie, riguardo alla cui produzione la , ha dichiarato (v. CP_2 verb. ud 4/12/2025) di rinunciare alla concessione di un termine a difesa.
Nel merito l'opposizione proposta è infondata e va rigettata.
In proposito, giova premettere che la prestazione commissionata alla CP_2 dall'associazione temporanea di scopo costituita fra la Controparte_4
e la , deve ricondursi, al di là del nomen Controparte_5 CP_6 Pt_1 iuris utilizzato dalle parti, nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale (artt.
2229-2238 c.c.), con la conseguente assunzione da parte della stessa di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, impegnandosi il professionista a svolgere le attività con diligenza professionale, senza tuttavia garantire l'ottenimento del risultato. Del resto, lo stesso programma contrattuale prevedeva che la non assumesse “alcuna responsabilità per il mancato conseguimento CP_2 delle agevolazioni finanziarie in quanto la stessa (la domanda) è stata elaborata con dati tecnici, economici e finanziari forniti dai committenti e che potrebbero essere insufficienti e non coerenti nella fase di valutazione formale e di merito” .
Quanto al dedotto inadempimento, l'opponente lamenta che la si CP_2 sarebbe limitata, nella fase di presentazione ed approvazione della domanda, alla mera indicazione della documentazione da produrre e nella fase esecutiva ad inoltrare semplici comunicazioni formali alle società del gruppo, senza fornire alcun supporto concreto alla realizzazione del progetto, per la cui attuazione era stato necessario rivolgersi ad altri professionisti.
Orbene, dall'esame del regolamento negoziale emerge che la documentazione da presentare al MISE doveva essere trasmessa alla - CP_2 secondo le scadenze previste dalla procedura pubblica - dalle singole società del gruppo sotto la loro personale responsabilità, sia quanto al contenuto e alla completezza, sia quanto ai tempi del relativo inoltro. L'opposta, invece, una volta acquisita ed esaminata tale documentazione, era tenuta a trasmetterla al MISE attraverso l'apposita piattaforma di cui possedeva le credenziali di accesso, unitamente alla sola società Capofila SA Document (circostanza, quest'ultima, pacifica fra le parti), ma non anche ad occuparsi di tutti gli aspetti legati ad attività amministrativa, legale, contabile, fiscale e finanziaria. Invero, dalla scheda contrattuale è possibile evincere che la richiamata attività di “impostazione e predisposizione della domanda di agevolazioni” cui la si era obbligata, CP_2 consistesse nella “acquisizione e analisi della documentazione tecnica … delle certificazioni integrative … della documentazione economico finanziaria … dei bilanci aziendali”. La parola “acquisizione”, infatti, non lascia dubbi sul fatto che tutta la documentazione dovesse essere trasmessa dalle singole società e, quindi, formata, predisposta, selezionata e raccolta da queste ultime (attraverso i propri dipendenti o consulenti esterni), mentre alla competeva di informare CP_2 preventivamente le società circa la natura e la tipologia della documentazione richiesta per l'accesso ai benefici, nonché l'espletamento delle pratiche burocratiche di presentazione della domanda presso la piattaforma del MISE.
Tale conclusione si impone alla luce di una lettura complessiva del regolamento contrattuale. In particolare, il citato punto 4) dell'accordo, al terzo capoverso, espressamente chiarisce che la documentazione doveva essere trasmessa dalle società committenti nei modi e nei tempi previsti dal D.M. del
Giugno 2016 e che la corretta predisposizione di quella stessa documentazione, nonché la completezza della domanda, ricadevano nell'ambito delle attività che le committenti dovevano curare singolarmente e al proprio interno. Più specificamente, la , a norma del citato accordo, declinava “ogni CP_2 responsabilità” in ordine alla “non corretta predisposizione della documentazione” che le società avrebbero dovuto fornire nei tempi e nei modi stabiliti dal bando. Del resto, che la prestazione della società opposta fosse circoscritta a tali adempimenti e non ricomprendesse l'attività di preparazione e redazione della documentazione era circostanza ben nota alle società del gruppo, come emerge anche dalla copiosa corrispondenza prodotta in atti dall'opposta, in cui è fatto specifico riferimento alle attività che ciascuna società doveva compiere per suo conto (v. in particolare, allegati nn. 52 e 53 alla prima memoria ex art
171ter c.p.c. di parte opposta).
Né è configurabile l'eccepita nullità della pattuizione di cui al punto 4) dell'accordo contrattuale, atteso che la clausola in oggetto, pur utilizzando la formula “declina ogni responsabilità”, non introduce una limitazione di responsabilità rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunte dalla , ma CP_2 delimita l'oggetto stesso del contratto, dovendosi intendere l'esonero da ogni responsabilità per eventuali incompletezze della domanda, come diretta conseguenza dell'onere, ricadente sulle società committenti, di provvedere alla raccolta e alla predisposizione della documentazione.
Riguardo, poi, al presunto recesso dal contratto di consulenza che si sarebbe realizzato con PEC del 9/3/2020, è appena il caso di evidenziare che la missiva in oggetto contiene una mera “richiesta”, rivolta alla società capofila SA
Document dalla AK-12, di procedere al recesso e alla domanda di risarcimento nei confronti della in ragione di un non meglio specificato inadempimento CP_2 di quest'ultima, sicchè essa è totalmente inidonea a determinare l'invocato scioglimento del vincolo contrattuale. Non solo, quindi, non si è mai realizzato tale presunto recesso, ma il rapporto con la è di fatto continuato sia per CP_2 volontà della società capofila, sia per il comportamento concludente della , Pt_1 che ha continuato ad avvalersi della consulenza dell'opposta, grazie alla cui attività tutte le società firmatarie hanno ottenuto l'intero contributo erogabile
Venendo alle inadempienze che si sarebbero verificate nella fase di assistenza all'attività esecutiva del progetto, la società opposta ha provato per tabulas – così smentendo la – di aver avvertito quest'ultima, già con mail Pt_1 dell'11/9/2018 (e, dunque, con un preavviso di 12 mesi) della necessità di presentare un SAL intermedio pari al 30% del costo dei lavori entro la data dell'1/11/2019, indicandone il relativo ammontare nella somma di € 1.761.972,75.
La predetta ha, poi, fornito prova anche dell'attività di assistenza prestata nella fase di predisposizione e presentazione dei SAL, partecipando agli incontri presso il MISE, presso le società del gruppo e presso la CA di Sardegna
(circostanza pacifica in quanto non specificamente contestata). Inoltre, dalla fitta corrispondenza intercorsa tra la e le società del raggruppamento emerge la CP_2 continuità dell'operato prestato sino all'avvenuta erogazione dei finanziamenti in relazione alle varie fasi di avanzamento dei lavori. In particolare, dalla mail dell'8/01/2020 risulta la richiesta della rivolta alla AK-12 ed alla di CP_2 Pt_1 trasmettere i prospetti per l'erogazione del primo SAL da parte della CA (cfr. all. 21 comparsa di costituzione e risposta); dalla mail del 22/11/2021 risulta che la aveva predisposto tutta la documentazione da caricare in piattaforma per CP_2 la predisposizione del terzo SAL, con conseguente invio della predetta documentazione - riferita alle società e AK-12 - alla stessa con mail Pt_1 CP_2 del 23/11/2021( crfr. all. 25 comparsa di costituzione e risposta); dalla mail del
28/04/2022 inviata dalla Capofila ad emerge come a quest'ultima fosse stato CP_2 inviato il link per acquisire documenti di AK-12 e per la predisposizione Pt_1 del SAL finale (cfr. doc. 17 comparsa di costituzione e risposta). Inoltre, la diligenza profusa nell'adempimento dell'incarico si desume dalla mail del
6/4/2020 a firma della capofila che, a fronte della richiesta di recesso, affermava
“non si ravvisano scostamenti circa la corretta esecuzione dello stesso incarico”
e “non si ravvedono danni legati al suddetto progetto ed inadempienze contrattuali del commissionario”, ragion per cui si riteneva di non dare seguito alla richiesta di recesso.
Dall'accertata insussistenza dei dedotti inadempimenti discende, per un verso, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, per altro verso, il rigetto delle domande di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni formulate dall'opponente.
Venendo, infine, alla domanda riconvenzionale proposta dalla , la CP_2 stessa deve essere dichiarata inammissibile.
Infatti, secondo il recente arresto delle Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi sull'annosa questione dei limiti all'ammissibilità di domande riconvenzionali da parte del creditore opposto, la Corte ha sottolineato che “il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non
"stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art.
183, comma 6, c.p.c.” (cfr. Cass. Sezioni Unite 15/10/2024 n. 26727).
Ebbene, la domanda dell' , volta al conseguimento del corrispettivo CP_2 dovuto da altra società facente parte del medesimo raggruppamento di imprese della , non può considerarsi “complanare” rispetto al credito azionato in Pt_1 sede monitoria, trattandosi di domanda aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella originariamente proposta, oltre a non essere conseguenziale rispetto alle difese svolte dall'opponente, di tal che, la stessa non può inquadrarsi neanche nell'ambito della reconventio reconventionis. Quanto alle spese del giudizio sussiste una parziale reciproca soccombenza delle parti. Tuttavia, tenuto conto che la controversia si è incentrata essenzialmente sulle questioni relative alla pretesa azionata in via monitoria e non anche su quella veicolata con la domanda riconvenzionale, se non limitatamente all'ammissibilità della stessa, la compensazione delle spese va operata in ragione di 1/3; la residua parte va posta a carico della società opponente in misura liquidata come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, con attribuzione all'avv. Antonio Actis.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2134/2023 emesso da questo Tribunale in data 6/3/2023, nonché sulla domanda riconvenzionale proposta dalla con comparsa di risposta depositata in CP_2 data 26/6/2023, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo;
b) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale;
c) dichiara compensate in ragione di 1/3 le spese del giudizio;
condanna la al pagamento, in favore della della residua quota, Parte_1 CP_2 che liquida in complessivi € 3.385,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Antonio Actis.
Napoli, 12/12/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Ludovica Esposito, Magistrato Ordinario in Tirocinio