Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/03/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
RG 782 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 782 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per scioglimento del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresenta e difesa dall'avv. DI DOMENICO ROSALBA presso C.F._1
la quale elettivamente domicilia
E
nato in data [...] in [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. DI DOMENICO ROSALBA presso C.F._2
la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/01/2025 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio in relazione al matrimonio da
[...]
loro contratto in NAPOLI il 18/10/2001 (atto n. 88, P. I, S. I, anno 2001), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 11/04/2022, era intervenuta separazione in forza di resa nel procedimento rg. 20010/2021. Pt_2
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economicamente indipendente.
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis 51 co cpc la comparizione figurata.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti chiedevano sostanzialmente soltanto una pronuncia divorzile, ovvero concordavano, in ragione della loro indipendenza economica, che vivranno separatamente nel reciproco rispetto, avendo regolato già precedentemente i loro rapporti economici e di rinunciare al reciproco mantenimento;
inoltre concordavano che nulla deve essere stabilito per il mantenimento del figlio
, economicamente indipendente, in quanto lavora come ingegnere meccanico presso la CP_1
Ditta Bonfanti di Bergamo, come si evince dalla busta paga già allegata al ricorso.
Il Tribunale ritiene di provvedere in conformità.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti e Parte_1 Controparte_1
in NAPOLI il 18/10/2001 (atto n. 88, P. I, S. I, reg. Atti Matrimonio anno 2001);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/03/2025
Il Presidente estensore Dott.ssa V. Rosetti
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