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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 18/04/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 27/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 27/2024 RG (cui è riunito in n. 32/2024 RG), promossa con atto di citazione in appello notificato il 31.01.2024
DA
(C.F. ) con il proc. e dom. Avv. Luca Zanfagnini Parte_1 CodiceFiscale_1
del Foro di Udine, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
- APPELLANTE (RG 27/2024) e APPELLATA (RG 32/2024)-
CONTRO
(C.F. , con i proc. e dom. Avv.ti Antonio Guarna CP_1 CodiceFiscale_2
del Foro di Reggio Calabria e Ferjan De Vittor del Foro di Udine, giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta in appello;
-APPELLATA ( RG 27/2024 e RG 32/2024) -
1
E CONTRO
(C.F. ), in persona dell'Amministratore di Controparte_2 C.F._3
Sostegno Avv. (C.F. ), con il proc. e dom. Avv. Tazio de Controparte_3 C.F._4
Gregori del Foro di Udine giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta in appello;
-APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE (RG 27/2024)
e APPELLANTE RG 32/2024)-
OGGETTO: appello avverso e per la riforma integrale della sentenza n. 635/23 emessa in data
04.07.2023 dal Tribunale di Udine, Sezione 1^ Civile in persona del Giudice Dott.ssa Annamaria
Antonini nella causa n. 4107/2021 R.G., non notificata.
Causa iscritta a ruolo il 05.02.2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 12.03.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis e, in particolare, rigettate, in quanto del tutto infondate in fatto e diritto, le domande, le eccezioni, di inammissibilità e/o improcedibilità, e le argomentazioni tutte formulate da parte appellata in via principale e nel merito, in CP_1
riforma integrale della impugnata sentenza n. 635/2023 emessa in data 04-06.07.2023 dal Tribunale
di Udine, Sezione Civile nella persona del Giudice Dott.ssa Annamaria Antonini Drigani nell'ambito del giudizio n. 4107/2021 R.G., mai notificata, accogliersi il proposto appello, per i motivi tutti dedotti in narrativa dell'atto di citazione d'appello (causa n. 27/2024 R.G. App.) e della comparsa di
2 costituzione e risposta (causa n. 32/2024 R.G. App.), e per l'effetto accogliersi le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Accertata, per le ragioni tutte di cui in narrativa,
la condotta di indebita appropriazione della complessiva somma di €. 95.433,29= posta in essere
dalla convenuta a danno dello zio – appropriazione consistita CP_1 Parte_2
nell'emissione di n. 15 assegni bancari emessi senza la preventiva autorizzazione del titolare del
conto e a favore di destinatari sconosciuti al e per obbligazioni allo stesso non Parte_2
afferenti, per un importo pari complessivamente a €. 91.433,29= oltre che in due prelievi in contanti
pari complessivamente a €. 4.000,00= –, condannarsi la a restituire all'odierna CP_1
appellante , in qualità di coerede legittima del compianto padre , Parte_1 Parte_2
deceduto ab intestato, la complessiva somma di €. 47.716,65=, pari alla quota di 1/2 del predetto
importo, oltre interessi di legge dalla data delle singole appropriazioni all'effettivo soddisfo”. Con
vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CNA come per legge,
relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata : CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, respinta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa avversarie siccome tutte infondate sia in fatto che in diritto e richiamate le argomentazioni già esposte nel giudizio di primo grado da intendersi qui come trascritte, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
- Dichiarare in via pregiudiziale improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal Sig.ra
[...]
e dall'Avv. n.q. di Amministratore di sostegno del Sig. Pt_1 Controparte_3 [...]
per tutti i motivi ex ante rappresentati con condanna alle spese di lite di entrambi i gradi CP_2
del giudizio;
- Dichiarare il giudicato implicito sulla richiesta di riqualificazione della domanda da extracontrattuale a contrattuale e per l'effetto rigettare la quota di domanda;
3 - Dichiarare inutilizzabili gli atti dell'Ufficio di Procura di Udine prodotti e nella parte in cui sono richiamati dall'appellante e dal Giudice di prime cure considerando le circostanze dedotte in quegli atti come tamquam non esset;
- Dichiarare la prescrizione dell'azione risarcitoria;
-Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato con condanna degli appellanti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a favore dell'appellata, di una somma a titolo risarcitorio equitativamente determinata;
- Condannare l'appellante e l'appellante intervenuto in solido al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge del presente grado di Appello.”
Per parte appellata Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, contrariis reiectis, in particolare rigettate in quanto infondate in fatto ed in diritto tutte le domande, le eccezioni e le argomentazioni proposte dall'appellata in via pregiudiziale, di inammissibilità e/o improcedibilità e nel CP_1
merito, in entrambi i procedimenti riuniti, R.G. n. 27/24 ed R.G. n. 32/24,
in via principale e nel merito, in riforma della sentenza n. 635/2023 emessa inter partes in data
04.07.2023 dal Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico dott.ssa Annamaria Antonini
Drigani nell'ambito del giudizio R.G. n. 4107/2021, pubblicata in data 04.07.2023, mai notificata,
accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa dell'atto di appello nel proc. R.G. 32/24 e della comparsa di costituzione con appello incidentale nel proc. R.G. 27/24, i proposti atti di appello e, per l'effetto, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: <<
accertata, per le ragioni tutte di cui in narrativa, la condotta di indebita appropriazione della
complessiva somma di €. 95.433,29= posta in essere dalla convenuta a danno dello CP_1
zio , appropriazione consistita nell'emissione di n. 15 assegni bancari emessi senza Parte_2
4 la preventiva autorizzazione del titolare del conto e a favore di destinatari sconosciuti al Parte_2
e per obbligazioni allo stesso non afferenti, per un importo pari complessivamente a €.
[...]
91.433,29= oltre che in due prelievi in contanti pari complessivamente a €. 4.000,00=, condannarsi
la a restituire all'odierno appellante , in qualità di coerede legittimo CP_1 Controparte_2
del compianto padre , deceduto ab intestato, la complessiva somma di €. Parte_2
47.716,65=, pari alla quota di 1/2 del predetto importo, oltre interessi di legge dalla data delle
singole appropriazioni all'effettivo soddisfo.
Spese e compenso di lite interamente rifusi, oltre a C.N.A. ed I.V.A. come per legge>>.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
, che agiva con l'amministratore di sostegno, aveva convenuto avanti al Triunale di Parte_2
Udine la nipote deducendo che questa aveva utilizzato la delega ad operare sul conto CP_1
corrente cointestato a lui stesso e al figlio , affetto da ritardo mentale dalla nascita, e che la CP_2
convenuta aveva effettuato ripetute operazioni senza l'autorizzazione dei deleganti e nel proprio interesse, emettendo 15 assegni a favore di soggetti sconosciuti a per un importo di Parte_2
€ 91.433,29 nonché effettuato due prelievi in contanti di € 2.000,00 cadauno nel suo esclusivo interesse e senza preventiva autorizzazione da parte dei deleganti. Chiedeva pertanto che, accertata l'indebita appropriazione, la convenuta venisse condannata a restituire l'intera somma.
L'attore aveva esposto che, dopo la nomina dell'amministratore di sostegno, era stata proposta denuncia e il procedimento era stato in seguito archiviato per prescrizione.
L'attore aveva dedotto la sussistenza di una condotta di appropriazione indebita e rilevato che, sentita in sede di indagini, la convenuta aveva ammesso di avere effettuato le operazioni bancarie nel proprio interesse.
5 La convenuta costituendosi aveva sostenuto di non avere mai ammesso i due prelievi per complessivi
4.000 euro, e che lo zio era pienamente capace di intendere e volere e prelevava spesso danaro contante in autonomia;
aveva poi dedotto di avere con lui uno stretto legame, precisando che erano vicini di casa e di essersi trovata in una grave situazione economica dopo la separazione dal marito,
motivo per il quale lo zio aveva offerto spontaneamente il suo sostegno economico, conferendo a tal fine la delega;
aveva evidenziato che le operazioni da lei effettuate avevano avuto un'incidenza marginale (meno del 15%) sul patrimonio del de cuius e comunque erano state dallo stesso assentite.
La convenuta aveva inoltre rilevato che il procedimento penale era stato aperto per circonvenzione di incapace e non per appropriazione indebita, e che non era configurabile una responsabilità
extracontrattuale, non essendovi un fatto illecito.
All'udienza del 23.01.2023 il giudice dichiarava l'interruzione del processo a seguito del decesso in data 14.01.2023 dell'attore . Parte_2
Con ricorso in riassunzione depositato in data 8.02.2023 il procedimento veniva riassunto da Parte_1
nella sua veste di coerede legittima del de cuius;
con comparsa depositata il
[...] Parte_2
28.03.2023 si costituiva , in qualità di coerede legittimo del de cuius Controparte_2 Parte_2
, in persona dell'amministratore di sostegno.
[...]
Con la sentenza il giudice di primo grado respingeva la domanda osservando che l'unico elemento di prova erano le SIT rese da e che da esse emergeva la sussistenza dell'elemento CP_1
oggettivo del reato di appropriazione indebita, avendo questa confermato di avere eseguito tutte le operazioni contestate per interessi propri (acquisto di un'auto, pagamento di spese condominiali del compagno, restituzione di un prestito ottenuto da terzi) ma nulla era stato provato circa l'elemento soggettivo del reato, avendo la convenuta sempre sostenuto che lo zio era al corrente delle operazioni e che le aveva approvate volendo aiutarla in un difficile momento della sua vita.
Non poteva quindi ritenersi accertato il reato di appropriazione indebita, che prevede il dolo specifico,
e trattandosi di causa instaurata ex art.2043 c.cc. era onere di parte attrice provare la commissione del reato e in particolare la mancanza di consenso alle operazioni da parte dei deleganti.
6 Le operazioni secondo il giudice potevano essere diversamente qualificate come donazioni indirette ma sul punto non era stata formulata domanda.
Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello e di con Parte_1 Controparte_2
distinti atti, e i procedimenti venivano successivamente riuniti.
L'appellante proponeva gravame con un unico motivo, censurando la sentenza Parte_1
impugnata nella parte in cui il giudice aveva ritenuto l'azione fondata ex art.2043 c.c. per condotta di indebita appropriazione, e deducendo che avrebbe invece dovuto qualificare i fatti anche come responsabilità contrattuale, per violazione degli obblighi del mandatario nei confronti del mandante nell'ambito del contratto di mandato;
sosteneva infatti che la delega ad operare sul conto corrente si deve inquadrare nell'ambito di un contratto di mutuo.
Evidenziava l'appellante che la specificazione del titolo della domanda operata in appello non configura domanda nuova, se i fatti materiali dedotti restano gli stessi: nel caso di specie i fatti dedotti in primo grado erano il conferimento di una delega ad operare sul conto, l'esecuzione di una serie di operazioni nel proprio interesse e la conseguente appropriazione di euro 95.000,00 (fatti pacifici).
Deduceva l'appellante che il contratto di mandato, anche se orale, costituisce il presupposto su cui si fonda la delega ad operare sul conto e la violazione dei relativi obblighi comporta responsabilità
contrattuale; la mandataria aveva operato violando i limiti del mandato, le operazioni non erano mai state ratificate e quando i deleganti ne erano venuti a conoscenza avevano revocato la delega e inviato una diffida.
L'appellante proponeva il medesimo motivo di gravame, deducendo che, essendo Controparte_2
l'azione di risarcimento del danno diretta sempre a soddisfare l'interesse della parte ad essere ripristinata nel bene perduto, la qualificazione dell'azione come responsabilità contrattuale o extracontrattuale non comporta un mutamento essenziale della domanda ed è consentito alla parte indicare anche per la prima volta in appello la diversa fonte (contrattuale) del diritto di credito.
Conseguentemente l'appellante dichiarava di qualificare come contrattuale la responsabilità
dell'appellata, per inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di mandato.
7 Sosteneva che il giudice, a fronte della delega, avrebbe dovuto qualificare il rapporto Controparte_2
giuridico sottostante e presupposto come mandato, contratto che può essere stipulato anche in forma orale;
l'appellata non avrebbe dovuto eccedere i limiti del mandato, restando a suo carico ogni atto esorbitante dai poteri del mandatario (art.1711 c.c.).
Osservava poi l'appellante che la convenuta aveva qualificato i prelievi eseguiti come donazioni fatte dallo zio, ma sarebbe stato suo onere dimostrare tale qualificazione giuridica, in quanto diversa dalla funzione propria dello schema tipico utilizzato.
L'appellante si è costituita nel procedimento poi riunito eccependo preliminarmente Parte_1
l'inammissibilità degli appelli perché, pur invocando ora gli appellanti una responsabilità
contrattuale, gli stessi avevano riportato nei propri atti le medesime conclusioni del primo grado,
senza chiedere la riqualificazione della domanda;
sul punto quindi si sarebbe formato un giudicato implicito.
Secondo quanto dedotto dall'appellata gli appelli sarebbero altresì inammissibili perché nei diritti eterodeterminati il titolo vantato costituisce elemento essenziale del contenuto della citazione, e quindi nel caso di specie sarebbe stata operata una inammissibile mutatio libelli in appello.
Evidenziava altresì l'appellata che gli appellanti avevano introdotto anche un fatto nuovo, ossia l'esistenza di un mandato orale.
Nel merito osservava che in vari passaggi degli atti di primo grado gli appellanti CP_1
facevano riferimento ad una attività appropriativa, a una condotta illecita della convenuta, e pertanto il primo giudice aveva correttamente qualificato l'azione ex art.2043 c.c.
Sosteneva l'appellata che gli atti penali, per diverso reato, sono inutilizzabili, ed osservava che non vi era stato nessun contratto di mandato;
evidenziava al riguardo che la delega è un atto unilaterale del delegante, che trasferisce al delegato il potere di rappresentarlo, ovvero di agire in suo nome e conto, ed il mandato differisce dalla delega, perché è un contratto con il quale il mandatario viene autorizzato ad agire in nome e per conto del mandante o anche non in suo nome (mandato con o senza rappresentanza).
8 L'appellata chiedeva infine la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di primo grado, che erano state compensate, e comunque la condanna delle controparti ex art.96 c.p.c.; eccepiva la prescrizione e chiedeva che venissero dichiarati inutilizzabili gli atti penali.
***
1. Gli appelli sono infondati.
1.1 Si deve anzitutto evidenziare che nel giudizio di primo grado non si è mai fatto riferimento ad un contratto di mandato;
la relativa allegazione in questo grado deve pertanto rifenersi nuova.
1.2 Si deve poi rilevare, seppure la delega sul C/C conferita a era generale e senza CP_1
limiti di valore, una delega ad operare su conto è tuttavia cosa diversa da un contratto di mandato.
Secondo Cass.n. 11866/2007 “L'accordo tra il cliente e la banca in base al quale anche altro
soggetto (a ciò delegato) è autorizzato a compiere operazioni sul conto corrente, spiega
unicamente l'effetto, per le operazioni e nei limiti di importo stabiliti, di vincolare la banca a
considerare alla stessa stregua di quella del delegante la firma del delegato, e non comporta
anche il conferimento a quest'ultimo di un potere generale di agire in rappresentanza del
delegante per il compimento di qualsiasi tipo di atto negoziale riferibile al conto”. Conforme
Cass.n.859/2020.
1.3 Deve allora rilevarsi che secondo Cass.n.19186/2020 “costituisce domanda nuova,
inammissibile in appello, quella relativa ad un diritto cd. eterodeterminato (o non
autoindividuante) allorquando i fatti storici allegati in primo grado a sostegno dell'azione
vengono sostituiti o integrati da fatti nuovi e diversi, dedotti con i motivi di gravame. (Nella
specie, la S.C. ha accolto il ricorso col quale si denunciava che, pur essendo stata introdotta in
primo grado un'azione di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale di una
operatrice sanitaria per omessa vigilanza su una persona non autosufficiente, il giudice d'appello
non aveva limitato la sua statuizione alla qualificazione giuridica della fattispecie, ma aveva
9 erroneamente ravvisato una responsabilità di natura contrattuale in base a circostanze di fatto -
la sussistenza di un contratto di assistenza e le relative trattative per la sua conclusione - dedotte
per la prima volta con l'impugnazione)”.
1.4 Gli appelli devono pertanto ritenersi infondati, in quanto le censure si basano sul fatto nuovo dell'esistenza di un contratto di mandato orale;
trattasi non della mera qualificazione giuridica del rapporto negoziale, ma dell'introduzione di un elemento anche di fatto nuovo: stipulazione tra le parti di un contratto di mandato orale (a fronte del documentato conferimento in forma scritta con atto unilaterale di delega ad operare su conto corrente).
1.5 Solo nelle conclusioni l'appellata ha richiesto altresì che venga dichiarata la prescrizione dell'azione risarcitoria, eccezione in ogni caso da ritenersi assorbita, e che vengano dichiarati inutilizzabili gli atti dell'Ufficio di Procura di Udine prodotti, e liberamente valutabili.
Non sussistono inoltre i presupposti per una condanna degli appellanti ex art.96 c.p.c..
Quanto poi alla condanna degli appellanti in solido al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, si osserva che l'appellata non ha proposto sul punto appello incidentale.
2. Da quanto esposto consegue il rigetto delle impugnazioni e la condanna degli appellanti Parte_1
e in solido al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata, con
[...] Controparte_2
liquidazione secondo i valori medi in base al valore complessivo della causa.
Deve essere altresì essere dato atto della sussistenza in capo agli appellanti dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nelle cause di appello riunite promosse da e , in persona dell'amministratore di sostegno, nei confronti di Parte_1 Controparte_2
così provvede: CP_1
- rigetta l'appello;
10 - condanna gli appellanti e in solido al pagamento delle spese del Parte_1 Controparte_2
presente grado di giudizio in favore dell'appellata che liquida in complessivi € CP_1
9.991,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza, in capo agli appellanti e , dei presupposti Parte_1 Controparte_2
di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 12/03/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 27/2024 RG (cui è riunito in n. 32/2024 RG), promossa con atto di citazione in appello notificato il 31.01.2024
DA
(C.F. ) con il proc. e dom. Avv. Luca Zanfagnini Parte_1 CodiceFiscale_1
del Foro di Udine, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
- APPELLANTE (RG 27/2024) e APPELLATA (RG 32/2024)-
CONTRO
(C.F. , con i proc. e dom. Avv.ti Antonio Guarna CP_1 CodiceFiscale_2
del Foro di Reggio Calabria e Ferjan De Vittor del Foro di Udine, giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta in appello;
-APPELLATA ( RG 27/2024 e RG 32/2024) -
1
E CONTRO
(C.F. ), in persona dell'Amministratore di Controparte_2 C.F._3
Sostegno Avv. (C.F. ), con il proc. e dom. Avv. Tazio de Controparte_3 C.F._4
Gregori del Foro di Udine giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta in appello;
-APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE (RG 27/2024)
e APPELLANTE RG 32/2024)-
OGGETTO: appello avverso e per la riforma integrale della sentenza n. 635/23 emessa in data
04.07.2023 dal Tribunale di Udine, Sezione 1^ Civile in persona del Giudice Dott.ssa Annamaria
Antonini nella causa n. 4107/2021 R.G., non notificata.
Causa iscritta a ruolo il 05.02.2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 12.03.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis e, in particolare, rigettate, in quanto del tutto infondate in fatto e diritto, le domande, le eccezioni, di inammissibilità e/o improcedibilità, e le argomentazioni tutte formulate da parte appellata in via principale e nel merito, in CP_1
riforma integrale della impugnata sentenza n. 635/2023 emessa in data 04-06.07.2023 dal Tribunale
di Udine, Sezione Civile nella persona del Giudice Dott.ssa Annamaria Antonini Drigani nell'ambito del giudizio n. 4107/2021 R.G., mai notificata, accogliersi il proposto appello, per i motivi tutti dedotti in narrativa dell'atto di citazione d'appello (causa n. 27/2024 R.G. App.) e della comparsa di
2 costituzione e risposta (causa n. 32/2024 R.G. App.), e per l'effetto accogliersi le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Accertata, per le ragioni tutte di cui in narrativa,
la condotta di indebita appropriazione della complessiva somma di €. 95.433,29= posta in essere
dalla convenuta a danno dello zio – appropriazione consistita CP_1 Parte_2
nell'emissione di n. 15 assegni bancari emessi senza la preventiva autorizzazione del titolare del
conto e a favore di destinatari sconosciuti al e per obbligazioni allo stesso non Parte_2
afferenti, per un importo pari complessivamente a €. 91.433,29= oltre che in due prelievi in contanti
pari complessivamente a €. 4.000,00= –, condannarsi la a restituire all'odierna CP_1
appellante , in qualità di coerede legittima del compianto padre , Parte_1 Parte_2
deceduto ab intestato, la complessiva somma di €. 47.716,65=, pari alla quota di 1/2 del predetto
importo, oltre interessi di legge dalla data delle singole appropriazioni all'effettivo soddisfo”. Con
vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CNA come per legge,
relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata : CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, respinta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa avversarie siccome tutte infondate sia in fatto che in diritto e richiamate le argomentazioni già esposte nel giudizio di primo grado da intendersi qui come trascritte, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
- Dichiarare in via pregiudiziale improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal Sig.ra
[...]
e dall'Avv. n.q. di Amministratore di sostegno del Sig. Pt_1 Controparte_3 [...]
per tutti i motivi ex ante rappresentati con condanna alle spese di lite di entrambi i gradi CP_2
del giudizio;
- Dichiarare il giudicato implicito sulla richiesta di riqualificazione della domanda da extracontrattuale a contrattuale e per l'effetto rigettare la quota di domanda;
3 - Dichiarare inutilizzabili gli atti dell'Ufficio di Procura di Udine prodotti e nella parte in cui sono richiamati dall'appellante e dal Giudice di prime cure considerando le circostanze dedotte in quegli atti come tamquam non esset;
- Dichiarare la prescrizione dell'azione risarcitoria;
-Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato con condanna degli appellanti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a favore dell'appellata, di una somma a titolo risarcitorio equitativamente determinata;
- Condannare l'appellante e l'appellante intervenuto in solido al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge del presente grado di Appello.”
Per parte appellata Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, contrariis reiectis, in particolare rigettate in quanto infondate in fatto ed in diritto tutte le domande, le eccezioni e le argomentazioni proposte dall'appellata in via pregiudiziale, di inammissibilità e/o improcedibilità e nel CP_1
merito, in entrambi i procedimenti riuniti, R.G. n. 27/24 ed R.G. n. 32/24,
in via principale e nel merito, in riforma della sentenza n. 635/2023 emessa inter partes in data
04.07.2023 dal Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico dott.ssa Annamaria Antonini
Drigani nell'ambito del giudizio R.G. n. 4107/2021, pubblicata in data 04.07.2023, mai notificata,
accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa dell'atto di appello nel proc. R.G. 32/24 e della comparsa di costituzione con appello incidentale nel proc. R.G. 27/24, i proposti atti di appello e, per l'effetto, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: <<
accertata, per le ragioni tutte di cui in narrativa, la condotta di indebita appropriazione della
complessiva somma di €. 95.433,29= posta in essere dalla convenuta a danno dello CP_1
zio , appropriazione consistita nell'emissione di n. 15 assegni bancari emessi senza Parte_2
4 la preventiva autorizzazione del titolare del conto e a favore di destinatari sconosciuti al Parte_2
e per obbligazioni allo stesso non afferenti, per un importo pari complessivamente a €.
[...]
91.433,29= oltre che in due prelievi in contanti pari complessivamente a €. 4.000,00=, condannarsi
la a restituire all'odierno appellante , in qualità di coerede legittimo CP_1 Controparte_2
del compianto padre , deceduto ab intestato, la complessiva somma di €. Parte_2
47.716,65=, pari alla quota di 1/2 del predetto importo, oltre interessi di legge dalla data delle
singole appropriazioni all'effettivo soddisfo.
Spese e compenso di lite interamente rifusi, oltre a C.N.A. ed I.V.A. come per legge>>.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
, che agiva con l'amministratore di sostegno, aveva convenuto avanti al Triunale di Parte_2
Udine la nipote deducendo che questa aveva utilizzato la delega ad operare sul conto CP_1
corrente cointestato a lui stesso e al figlio , affetto da ritardo mentale dalla nascita, e che la CP_2
convenuta aveva effettuato ripetute operazioni senza l'autorizzazione dei deleganti e nel proprio interesse, emettendo 15 assegni a favore di soggetti sconosciuti a per un importo di Parte_2
€ 91.433,29 nonché effettuato due prelievi in contanti di € 2.000,00 cadauno nel suo esclusivo interesse e senza preventiva autorizzazione da parte dei deleganti. Chiedeva pertanto che, accertata l'indebita appropriazione, la convenuta venisse condannata a restituire l'intera somma.
L'attore aveva esposto che, dopo la nomina dell'amministratore di sostegno, era stata proposta denuncia e il procedimento era stato in seguito archiviato per prescrizione.
L'attore aveva dedotto la sussistenza di una condotta di appropriazione indebita e rilevato che, sentita in sede di indagini, la convenuta aveva ammesso di avere effettuato le operazioni bancarie nel proprio interesse.
5 La convenuta costituendosi aveva sostenuto di non avere mai ammesso i due prelievi per complessivi
4.000 euro, e che lo zio era pienamente capace di intendere e volere e prelevava spesso danaro contante in autonomia;
aveva poi dedotto di avere con lui uno stretto legame, precisando che erano vicini di casa e di essersi trovata in una grave situazione economica dopo la separazione dal marito,
motivo per il quale lo zio aveva offerto spontaneamente il suo sostegno economico, conferendo a tal fine la delega;
aveva evidenziato che le operazioni da lei effettuate avevano avuto un'incidenza marginale (meno del 15%) sul patrimonio del de cuius e comunque erano state dallo stesso assentite.
La convenuta aveva inoltre rilevato che il procedimento penale era stato aperto per circonvenzione di incapace e non per appropriazione indebita, e che non era configurabile una responsabilità
extracontrattuale, non essendovi un fatto illecito.
All'udienza del 23.01.2023 il giudice dichiarava l'interruzione del processo a seguito del decesso in data 14.01.2023 dell'attore . Parte_2
Con ricorso in riassunzione depositato in data 8.02.2023 il procedimento veniva riassunto da Parte_1
nella sua veste di coerede legittima del de cuius;
con comparsa depositata il
[...] Parte_2
28.03.2023 si costituiva , in qualità di coerede legittimo del de cuius Controparte_2 Parte_2
, in persona dell'amministratore di sostegno.
[...]
Con la sentenza il giudice di primo grado respingeva la domanda osservando che l'unico elemento di prova erano le SIT rese da e che da esse emergeva la sussistenza dell'elemento CP_1
oggettivo del reato di appropriazione indebita, avendo questa confermato di avere eseguito tutte le operazioni contestate per interessi propri (acquisto di un'auto, pagamento di spese condominiali del compagno, restituzione di un prestito ottenuto da terzi) ma nulla era stato provato circa l'elemento soggettivo del reato, avendo la convenuta sempre sostenuto che lo zio era al corrente delle operazioni e che le aveva approvate volendo aiutarla in un difficile momento della sua vita.
Non poteva quindi ritenersi accertato il reato di appropriazione indebita, che prevede il dolo specifico,
e trattandosi di causa instaurata ex art.2043 c.cc. era onere di parte attrice provare la commissione del reato e in particolare la mancanza di consenso alle operazioni da parte dei deleganti.
6 Le operazioni secondo il giudice potevano essere diversamente qualificate come donazioni indirette ma sul punto non era stata formulata domanda.
Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello e di con Parte_1 Controparte_2
distinti atti, e i procedimenti venivano successivamente riuniti.
L'appellante proponeva gravame con un unico motivo, censurando la sentenza Parte_1
impugnata nella parte in cui il giudice aveva ritenuto l'azione fondata ex art.2043 c.c. per condotta di indebita appropriazione, e deducendo che avrebbe invece dovuto qualificare i fatti anche come responsabilità contrattuale, per violazione degli obblighi del mandatario nei confronti del mandante nell'ambito del contratto di mandato;
sosteneva infatti che la delega ad operare sul conto corrente si deve inquadrare nell'ambito di un contratto di mutuo.
Evidenziava l'appellante che la specificazione del titolo della domanda operata in appello non configura domanda nuova, se i fatti materiali dedotti restano gli stessi: nel caso di specie i fatti dedotti in primo grado erano il conferimento di una delega ad operare sul conto, l'esecuzione di una serie di operazioni nel proprio interesse e la conseguente appropriazione di euro 95.000,00 (fatti pacifici).
Deduceva l'appellante che il contratto di mandato, anche se orale, costituisce il presupposto su cui si fonda la delega ad operare sul conto e la violazione dei relativi obblighi comporta responsabilità
contrattuale; la mandataria aveva operato violando i limiti del mandato, le operazioni non erano mai state ratificate e quando i deleganti ne erano venuti a conoscenza avevano revocato la delega e inviato una diffida.
L'appellante proponeva il medesimo motivo di gravame, deducendo che, essendo Controparte_2
l'azione di risarcimento del danno diretta sempre a soddisfare l'interesse della parte ad essere ripristinata nel bene perduto, la qualificazione dell'azione come responsabilità contrattuale o extracontrattuale non comporta un mutamento essenziale della domanda ed è consentito alla parte indicare anche per la prima volta in appello la diversa fonte (contrattuale) del diritto di credito.
Conseguentemente l'appellante dichiarava di qualificare come contrattuale la responsabilità
dell'appellata, per inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di mandato.
7 Sosteneva che il giudice, a fronte della delega, avrebbe dovuto qualificare il rapporto Controparte_2
giuridico sottostante e presupposto come mandato, contratto che può essere stipulato anche in forma orale;
l'appellata non avrebbe dovuto eccedere i limiti del mandato, restando a suo carico ogni atto esorbitante dai poteri del mandatario (art.1711 c.c.).
Osservava poi l'appellante che la convenuta aveva qualificato i prelievi eseguiti come donazioni fatte dallo zio, ma sarebbe stato suo onere dimostrare tale qualificazione giuridica, in quanto diversa dalla funzione propria dello schema tipico utilizzato.
L'appellante si è costituita nel procedimento poi riunito eccependo preliminarmente Parte_1
l'inammissibilità degli appelli perché, pur invocando ora gli appellanti una responsabilità
contrattuale, gli stessi avevano riportato nei propri atti le medesime conclusioni del primo grado,
senza chiedere la riqualificazione della domanda;
sul punto quindi si sarebbe formato un giudicato implicito.
Secondo quanto dedotto dall'appellata gli appelli sarebbero altresì inammissibili perché nei diritti eterodeterminati il titolo vantato costituisce elemento essenziale del contenuto della citazione, e quindi nel caso di specie sarebbe stata operata una inammissibile mutatio libelli in appello.
Evidenziava altresì l'appellata che gli appellanti avevano introdotto anche un fatto nuovo, ossia l'esistenza di un mandato orale.
Nel merito osservava che in vari passaggi degli atti di primo grado gli appellanti CP_1
facevano riferimento ad una attività appropriativa, a una condotta illecita della convenuta, e pertanto il primo giudice aveva correttamente qualificato l'azione ex art.2043 c.c.
Sosteneva l'appellata che gli atti penali, per diverso reato, sono inutilizzabili, ed osservava che non vi era stato nessun contratto di mandato;
evidenziava al riguardo che la delega è un atto unilaterale del delegante, che trasferisce al delegato il potere di rappresentarlo, ovvero di agire in suo nome e conto, ed il mandato differisce dalla delega, perché è un contratto con il quale il mandatario viene autorizzato ad agire in nome e per conto del mandante o anche non in suo nome (mandato con o senza rappresentanza).
8 L'appellata chiedeva infine la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di primo grado, che erano state compensate, e comunque la condanna delle controparti ex art.96 c.p.c.; eccepiva la prescrizione e chiedeva che venissero dichiarati inutilizzabili gli atti penali.
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1. Gli appelli sono infondati.
1.1 Si deve anzitutto evidenziare che nel giudizio di primo grado non si è mai fatto riferimento ad un contratto di mandato;
la relativa allegazione in questo grado deve pertanto rifenersi nuova.
1.2 Si deve poi rilevare, seppure la delega sul C/C conferita a era generale e senza CP_1
limiti di valore, una delega ad operare su conto è tuttavia cosa diversa da un contratto di mandato.
Secondo Cass.n. 11866/2007 “L'accordo tra il cliente e la banca in base al quale anche altro
soggetto (a ciò delegato) è autorizzato a compiere operazioni sul conto corrente, spiega
unicamente l'effetto, per le operazioni e nei limiti di importo stabiliti, di vincolare la banca a
considerare alla stessa stregua di quella del delegante la firma del delegato, e non comporta
anche il conferimento a quest'ultimo di un potere generale di agire in rappresentanza del
delegante per il compimento di qualsiasi tipo di atto negoziale riferibile al conto”. Conforme
Cass.n.859/2020.
1.3 Deve allora rilevarsi che secondo Cass.n.19186/2020 “costituisce domanda nuova,
inammissibile in appello, quella relativa ad un diritto cd. eterodeterminato (o non
autoindividuante) allorquando i fatti storici allegati in primo grado a sostegno dell'azione
vengono sostituiti o integrati da fatti nuovi e diversi, dedotti con i motivi di gravame. (Nella
specie, la S.C. ha accolto il ricorso col quale si denunciava che, pur essendo stata introdotta in
primo grado un'azione di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale di una
operatrice sanitaria per omessa vigilanza su una persona non autosufficiente, il giudice d'appello
non aveva limitato la sua statuizione alla qualificazione giuridica della fattispecie, ma aveva
9 erroneamente ravvisato una responsabilità di natura contrattuale in base a circostanze di fatto -
la sussistenza di un contratto di assistenza e le relative trattative per la sua conclusione - dedotte
per la prima volta con l'impugnazione)”.
1.4 Gli appelli devono pertanto ritenersi infondati, in quanto le censure si basano sul fatto nuovo dell'esistenza di un contratto di mandato orale;
trattasi non della mera qualificazione giuridica del rapporto negoziale, ma dell'introduzione di un elemento anche di fatto nuovo: stipulazione tra le parti di un contratto di mandato orale (a fronte del documentato conferimento in forma scritta con atto unilaterale di delega ad operare su conto corrente).
1.5 Solo nelle conclusioni l'appellata ha richiesto altresì che venga dichiarata la prescrizione dell'azione risarcitoria, eccezione in ogni caso da ritenersi assorbita, e che vengano dichiarati inutilizzabili gli atti dell'Ufficio di Procura di Udine prodotti, e liberamente valutabili.
Non sussistono inoltre i presupposti per una condanna degli appellanti ex art.96 c.p.c..
Quanto poi alla condanna degli appellanti in solido al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, si osserva che l'appellata non ha proposto sul punto appello incidentale.
2. Da quanto esposto consegue il rigetto delle impugnazioni e la condanna degli appellanti Parte_1
e in solido al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata, con
[...] Controparte_2
liquidazione secondo i valori medi in base al valore complessivo della causa.
Deve essere altresì essere dato atto della sussistenza in capo agli appellanti dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nelle cause di appello riunite promosse da e , in persona dell'amministratore di sostegno, nei confronti di Parte_1 Controparte_2
così provvede: CP_1
- rigetta l'appello;
10 - condanna gli appellanti e in solido al pagamento delle spese del Parte_1 Controparte_2
presente grado di giudizio in favore dell'appellata che liquida in complessivi € CP_1
9.991,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza, in capo agli appellanti e , dei presupposti Parte_1 Controparte_2
di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 12/03/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli
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