TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/07/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2872/2024 R.G. sul ricorso depositato il 5/06/2024 proposto da (difesa dall' avv. Francesco Giampaolo) Parte_1 nei confronti di (difeso Controparte_1 dall'avv Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio) viste le note di trattazione scritta della parte ricorrente , così definitivamente provvede :
“Accoglie la domanda e annulla le ordinanze ingiunzione impugnate .
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese del giudizio al ricorrente che CP_1 liquida complessivamente, in 2200,00 euro, per compensi professionali oltre spese forfettarie al
15 % , nonché iva e cpa se dovute e contributo unificato se corrisposto , con distrazione in favore del procuratore del ricorrente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in ricorso, l'illegittimità dei procedimenti sanzionatori in contestazione e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'estinzione del diritto di CP_ riscuotere le sanzioni amministrative da parte dell' per violazione dell'art. 14 L. 689/1981, con ogni conseguenza di legge.
Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Parte ricorrente deduceva che agiva avverso :
l' ordinanza – ingiunzione n. OI-001394200, notificata in data 09.05.2024, per il pagamento dell'importo di euro 3.981,05 a titolo di “sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali, annualità 2017” ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638 così come accertato con il seguente atto:
- atto di accertamento prot. n. .6700.17/10/2018.0346921 del 17.10.2018; CP_1
e l'ordinanza – ingiunzione n. OI-001855151, notificata in data 09.05.2024per il pagamento dell'importo di euro 3.294,66 a titolo di “sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali, annualità 2018” ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, dalla legge 11 novembre
1 1983, n. 638 così come accertato con il seguente atto: atto di accertamento prot. n.
.6700.24/09/2019.0333945 del 24.09.2019; CP_1
eccepiva che i procedimenti sanzionatori azionati erano illegittimi in quanto tardivi per violazione dell'art. 14 L.689/1981 che impone, pena l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione ai sensi dell'ultimo comma della norma citata, alla P.A. di notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni agli interessati ove residenti nel territorio dello
Stato Italiano.
Si costituiva l' come in epigrafe, contestando la domanda del ricorrente. CP_1
Rimessa la causa in decisione, la domanda è fondata.
TARDIVITA' DELLA OPPOSIZIONE
Le ordinanze ingiunzione risultano notificate il 9.5.2024 e opposte con ricorso depositato il
5.6.2024
Il termine previsto e riportato pure nelle ordinanze- ingiunzione è di 30 giorni.
Nel caso in esame il ricorso è proposto entro il termine di 30 giorni dalla notifica delle ordinanze ingiunzione e quindi è ammissibile .
TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO
Quanto al primo motivo della tardività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della Legge 689/81. risulta sia avvenuta con accertamenti notificati rispettivamente il 14.11.2018
( annualità 2016 scadenza 2017) e il 7.10.2019 ( dmag 2017 e 2018 )…
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
Nel caso invece in esame non è dato alcun termine diverso né una previsione di inapplicabilità dell'art 14 cit
L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-
2 legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame . CP_ L' nulla motiva sulla inerzia protratta per oltre i 90 giorni .
IL mancato pagamento delle somme non era dunque un fatto ignoto all'istituto .
Pur venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari CP_1 aggravi istruttori, non sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione .
Il termine di accertamento e contestazione non può essere derogato in ragione di una situazione generale che configura , in realtà , un profilo di autoorganizzazione amministrativa o dell'ente ed in questa sede non è possibile verificare il dato complessivo generale del carico di lavoro gravante sugli Uffici per stabilire pure la giustificazione della ritardata conclusione della procedura di accertamento e conseguente invio della preventiva contestazione .
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Le sanzioni sono viziate dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento delle ordinanze ingiunzione
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 15.7.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
3
“Accoglie la domanda e annulla le ordinanze ingiunzione impugnate .
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese del giudizio al ricorrente che CP_1 liquida complessivamente, in 2200,00 euro, per compensi professionali oltre spese forfettarie al
15 % , nonché iva e cpa se dovute e contributo unificato se corrisposto , con distrazione in favore del procuratore del ricorrente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in ricorso, l'illegittimità dei procedimenti sanzionatori in contestazione e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'estinzione del diritto di CP_ riscuotere le sanzioni amministrative da parte dell' per violazione dell'art. 14 L. 689/1981, con ogni conseguenza di legge.
Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Parte ricorrente deduceva che agiva avverso :
l' ordinanza – ingiunzione n. OI-001394200, notificata in data 09.05.2024, per il pagamento dell'importo di euro 3.981,05 a titolo di “sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali, annualità 2017” ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638 così come accertato con il seguente atto:
- atto di accertamento prot. n. .6700.17/10/2018.0346921 del 17.10.2018; CP_1
e l'ordinanza – ingiunzione n. OI-001855151, notificata in data 09.05.2024per il pagamento dell'importo di euro 3.294,66 a titolo di “sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali, annualità 2018” ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, dalla legge 11 novembre
1 1983, n. 638 così come accertato con il seguente atto: atto di accertamento prot. n.
.6700.24/09/2019.0333945 del 24.09.2019; CP_1
eccepiva che i procedimenti sanzionatori azionati erano illegittimi in quanto tardivi per violazione dell'art. 14 L.689/1981 che impone, pena l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione ai sensi dell'ultimo comma della norma citata, alla P.A. di notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni agli interessati ove residenti nel territorio dello
Stato Italiano.
Si costituiva l' come in epigrafe, contestando la domanda del ricorrente. CP_1
Rimessa la causa in decisione, la domanda è fondata.
TARDIVITA' DELLA OPPOSIZIONE
Le ordinanze ingiunzione risultano notificate il 9.5.2024 e opposte con ricorso depositato il
5.6.2024
Il termine previsto e riportato pure nelle ordinanze- ingiunzione è di 30 giorni.
Nel caso in esame il ricorso è proposto entro il termine di 30 giorni dalla notifica delle ordinanze ingiunzione e quindi è ammissibile .
TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO
Quanto al primo motivo della tardività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della Legge 689/81. risulta sia avvenuta con accertamenti notificati rispettivamente il 14.11.2018
( annualità 2016 scadenza 2017) e il 7.10.2019 ( dmag 2017 e 2018 )…
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
Nel caso invece in esame non è dato alcun termine diverso né una previsione di inapplicabilità dell'art 14 cit
L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-
2 legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame . CP_ L' nulla motiva sulla inerzia protratta per oltre i 90 giorni .
IL mancato pagamento delle somme non era dunque un fatto ignoto all'istituto .
Pur venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari CP_1 aggravi istruttori, non sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione .
Il termine di accertamento e contestazione non può essere derogato in ragione di una situazione generale che configura , in realtà , un profilo di autoorganizzazione amministrativa o dell'ente ed in questa sede non è possibile verificare il dato complessivo generale del carico di lavoro gravante sugli Uffici per stabilire pure la giustificazione della ritardata conclusione della procedura di accertamento e conseguente invio della preventiva contestazione .
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Le sanzioni sono viziate dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento delle ordinanze ingiunzione
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 15.7.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
3