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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/04/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 15/04/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2437/2021 TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. G. De Filippo, Parte_1 con cui elett. dom. in Capodrise (CE) alla via E. Ienco n. 70, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del Presidente p.t., rappr. e dif. dall'Avv. M. Assumma, giusta procura CP_1 generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/04/2021, la parte ricorrente deduceva:
- di aver presentato in data 16/09/2020 istanza volta ad ottenere la ricostituzione reddituale della pensione categoria AS n. 04019345 per aumento ex milione;
- che, a fronte del rigetto della domanda con missiva dell'ente del 06/11/2020 per incongruenze sullo stato civile, aveva presentato ricorso amministrativo, rimasto privo di riscontro. Dedotta la sussistenza dei presupposti per la fruizione del beneficio, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “1) dichiarare ed accertare il diritto della ricorrente a percepire l'aumento ex milione ex art. 38 L. 448/2001, dal compimento del settantesimo anno in poi, oltre interessi come per legge;
2) condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., all'immediata liquidazione CP_1 dell'aumento ex milione sulla e AS n. 04019345 dalla decorrenza di legge, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge”. Spese vinte, con attribuzione. Si costituiva in giudizio l' che contestava la fondatezza del ricorso, deducendo che CP_1
l'istituto aveva riconosci via automatica, la maggiorazione richiesta a partire dal compimento del settantesimo anno di età, ovvero dal mese di febbraio 2018, precisando che la nota del 06/11/2020 fosse da riferire ad altra domanda di ricostituzione CP_1 reddituale presentata da parte istante, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
1 La causa, a seguito di rinvii, anche d'ufficio, giungeva per la prima volta all'udienza del 21/03/2023, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in cui parte ricorrente replicava alle deduzioni dell'ente previdenziale precisando che la maggiorazione richiesta, seppur inizialmente erogata, veniva successivamente revocata dall' costringendo l'istante alla riproposizione nel 2020 di nuova domanda di CP_1 ricostituzione, oggetto di reiezione impugnata col presente giudizio. Successivamente rinviata, all'udienza odierna, all'esito della discussione, la causa veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Appare opportuna una preliminare ricostruzione del quadro normativo di riferimento. L'incremento al milione è una particolare maggiorazione sociale, introdotta a partire dal 01/01/2002 dall'art. 38 L. 448/2001, che spetta ai pensionati ultra70enni titolari di prestazioni previdenziali ed assistenziali, erogato fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità. L'aumento in questione viene riconosciuto ai titolari di trattamenti previdenziali a qualsiasi titolo erogati dall'assicurazione generale obbligatoria e dai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi (comprese le pensioni ai superstiti); ai titolari di prestazioni assistenziali quali l'assegno sociale, la pensione sociale (anche sostitutivi delle prestazioni di invalidità civile) nonché agli invalidi civili totali, sordomuti e ciechi civili assoluti. L'art. 38 prevede al co. 4 che i benefici incrementativi sono altresì concessi ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Il successivo comma 5 statuisce che “L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni: a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, nè redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente”. Va precisato che, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 152/2020 e del D.L. n. 104/2020, per i ciechi civili, invalidi civili totali, sordomuti e titolari di pensione di inabilità previdenziale (legge 222/1984), il requisito anagrafico per fruire dei benefici incrementativi dal 20 luglio 2020 è stato ridotto da 60 a 18 anni. Ciò posto, nel caso in esame si osserva quanto segue. Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 38 L. 448/2001.
2 L'ente previdenziale, nel costituirsi in giudizio, deduceva l'infondatezza del ricorso, avendo riconosciuto la prestazione richiesta sin dal febbraio 2018, a seguito del compimento del settantesimo anno d'età da parte della ricorrente. Con le note depositate in data 17/03/2023, per la prima volta l'istante deduceva che il beneficio, originariamente riconosciuto, veniva poi revocato da parte dell'ente, e pertanto veniva presentata istanza di ricostituzione reddituale per la maggiorazione sociale. Tanto premesso in fatto, il ricorso va rigettato. Ed invero, parte ricorrente si limitava genericamente a dedurre la fondatezza del ricorso, pur a fronte della puntuale memoria difensiva dell'ente in ordine al già intervenuto riconoscimento della prestazione, senza alcuna specifica contestazione degli assunti difensivi di controparte. Occorre pertanto valutare la documentazione versata in atti dalla stessa parte ricorrente. Ed invero, dalla missiva dell'ente previdenziale datata 31/07/2020 (ff.
5-7 produzione di parte ricorrente) si evince che l'assegno cat. AS 04019345 veniva ricalcolato a seguito di comunicazione dei redditi 2017, con la determinazione di un indebito pari ad € 3.347,64 per il periodo gennaio 2018-agosto 2020. Va rilevato che, come si evince dal prospetto riportato nella predetta comunicazione (f. 6 produzione di parte ricorrente), risulta riconosciuto un importo dovuto a titolo di maggiorazione sociale, la cui determinazione non è stata oggetto di alcuna contestazione ad opera di parte ricorrente. La stessa domanda di ricostituzione versata in atti (cfr. ff. 11 ss. produzione di parte ricorrente) reca nella sezione “note” la dicitura “opposizione indebito n. 15714492”. Alla luce di tutto quanto esposto, considerato che dalla documentazione in atti deve evincersi che l'istituto previdenziale abbia già riconosciuto alla ricorrente la prestazione richiesta e che alcuna puntuale contestazione in ordine alla determinazione della stessa si rinviene nell'atto introduttivo, né nelle successive note depositate, il ricorso va rigettato. Assorbita ogni ulteriore questione. Nulla per le spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 15/04/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 15/04/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2437/2021 TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. G. De Filippo, Parte_1 con cui elett. dom. in Capodrise (CE) alla via E. Ienco n. 70, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del Presidente p.t., rappr. e dif. dall'Avv. M. Assumma, giusta procura CP_1 generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/04/2021, la parte ricorrente deduceva:
- di aver presentato in data 16/09/2020 istanza volta ad ottenere la ricostituzione reddituale della pensione categoria AS n. 04019345 per aumento ex milione;
- che, a fronte del rigetto della domanda con missiva dell'ente del 06/11/2020 per incongruenze sullo stato civile, aveva presentato ricorso amministrativo, rimasto privo di riscontro. Dedotta la sussistenza dei presupposti per la fruizione del beneficio, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “1) dichiarare ed accertare il diritto della ricorrente a percepire l'aumento ex milione ex art. 38 L. 448/2001, dal compimento del settantesimo anno in poi, oltre interessi come per legge;
2) condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., all'immediata liquidazione CP_1 dell'aumento ex milione sulla e AS n. 04019345 dalla decorrenza di legge, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge”. Spese vinte, con attribuzione. Si costituiva in giudizio l' che contestava la fondatezza del ricorso, deducendo che CP_1
l'istituto aveva riconosci via automatica, la maggiorazione richiesta a partire dal compimento del settantesimo anno di età, ovvero dal mese di febbraio 2018, precisando che la nota del 06/11/2020 fosse da riferire ad altra domanda di ricostituzione CP_1 reddituale presentata da parte istante, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
1 La causa, a seguito di rinvii, anche d'ufficio, giungeva per la prima volta all'udienza del 21/03/2023, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in cui parte ricorrente replicava alle deduzioni dell'ente previdenziale precisando che la maggiorazione richiesta, seppur inizialmente erogata, veniva successivamente revocata dall' costringendo l'istante alla riproposizione nel 2020 di nuova domanda di CP_1 ricostituzione, oggetto di reiezione impugnata col presente giudizio. Successivamente rinviata, all'udienza odierna, all'esito della discussione, la causa veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Appare opportuna una preliminare ricostruzione del quadro normativo di riferimento. L'incremento al milione è una particolare maggiorazione sociale, introdotta a partire dal 01/01/2002 dall'art. 38 L. 448/2001, che spetta ai pensionati ultra70enni titolari di prestazioni previdenziali ed assistenziali, erogato fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità. L'aumento in questione viene riconosciuto ai titolari di trattamenti previdenziali a qualsiasi titolo erogati dall'assicurazione generale obbligatoria e dai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi (comprese le pensioni ai superstiti); ai titolari di prestazioni assistenziali quali l'assegno sociale, la pensione sociale (anche sostitutivi delle prestazioni di invalidità civile) nonché agli invalidi civili totali, sordomuti e ciechi civili assoluti. L'art. 38 prevede al co. 4 che i benefici incrementativi sono altresì concessi ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Il successivo comma 5 statuisce che “L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni: a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, nè redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente”. Va precisato che, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 152/2020 e del D.L. n. 104/2020, per i ciechi civili, invalidi civili totali, sordomuti e titolari di pensione di inabilità previdenziale (legge 222/1984), il requisito anagrafico per fruire dei benefici incrementativi dal 20 luglio 2020 è stato ridotto da 60 a 18 anni. Ciò posto, nel caso in esame si osserva quanto segue. Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 38 L. 448/2001.
2 L'ente previdenziale, nel costituirsi in giudizio, deduceva l'infondatezza del ricorso, avendo riconosciuto la prestazione richiesta sin dal febbraio 2018, a seguito del compimento del settantesimo anno d'età da parte della ricorrente. Con le note depositate in data 17/03/2023, per la prima volta l'istante deduceva che il beneficio, originariamente riconosciuto, veniva poi revocato da parte dell'ente, e pertanto veniva presentata istanza di ricostituzione reddituale per la maggiorazione sociale. Tanto premesso in fatto, il ricorso va rigettato. Ed invero, parte ricorrente si limitava genericamente a dedurre la fondatezza del ricorso, pur a fronte della puntuale memoria difensiva dell'ente in ordine al già intervenuto riconoscimento della prestazione, senza alcuna specifica contestazione degli assunti difensivi di controparte. Occorre pertanto valutare la documentazione versata in atti dalla stessa parte ricorrente. Ed invero, dalla missiva dell'ente previdenziale datata 31/07/2020 (ff.
5-7 produzione di parte ricorrente) si evince che l'assegno cat. AS 04019345 veniva ricalcolato a seguito di comunicazione dei redditi 2017, con la determinazione di un indebito pari ad € 3.347,64 per il periodo gennaio 2018-agosto 2020. Va rilevato che, come si evince dal prospetto riportato nella predetta comunicazione (f. 6 produzione di parte ricorrente), risulta riconosciuto un importo dovuto a titolo di maggiorazione sociale, la cui determinazione non è stata oggetto di alcuna contestazione ad opera di parte ricorrente. La stessa domanda di ricostituzione versata in atti (cfr. ff. 11 ss. produzione di parte ricorrente) reca nella sezione “note” la dicitura “opposizione indebito n. 15714492”. Alla luce di tutto quanto esposto, considerato che dalla documentazione in atti deve evincersi che l'istituto previdenziale abbia già riconosciuto alla ricorrente la prestazione richiesta e che alcuna puntuale contestazione in ordine alla determinazione della stessa si rinviene nell'atto introduttivo, né nelle successive note depositate, il ricorso va rigettato. Assorbita ogni ulteriore questione. Nulla per le spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 15/04/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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