Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/06/2025, n. 2382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2382 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6601/2021 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia quale giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 6601/2021 R. Gen. Aff Cont., avente ad oggetto:
“Responsabilità ex artt.2049,2050,2051”, vertente:
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...]
130, elettivamente domiciliato presso lo studio del procuratore Avv. Esposito Beniamino ( ), sito in Marano di Napoli (NA), alla Via C.F._2
Ticino n.23, giusta procura in atti;
-Attore- CONTRO
(C.F. ) nato a [...] il CP_1 C.F._3
7.10.1948 e residente in [...], elettivamente domiciliata in Pozzuoli (NA) alla Via Luciano n. 46 presso lo studio dell'avv. Patrizio Santoianni Ingegno C.F. in C.F._4 virtù di mandato rilasciato su documento separato e materialmente congiunto in calce allo stesso all'atto di costituzione;
-Convenuto-
*** CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 6.03.2025 e come da comparse conclusionali e memorie di replica in atti.
***
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MOTIVI DELLA DECISIONE Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009. 1.Con atto di citazione notificato in data 4 giugno 2021 l'attore Parte_1
citava a comparire innanzi al Tribunale di Napoli Nord il sig.
[...] CP_1
quale proprietario dello stabile della Farmacia “MA”, sita in Marano
[...] di Napoli alla via Casalanno n.92, al fine di sentirne accertare la responsabilità e, per l'effetto, sentirlo condannare al risarcimento delle lesioni personali che adduceva riportate nella tarda mattinata dell'8.10.2019, allorché, mentre si accingeva all'ingresso dello spazio prospiciente la suddetta Farmacia, rovinava al suolo a causa di un pietrisco scivoloso e del binario d'ingresso del cancello scorrevole presente sul luogo. Segnatamente, deduceva l'attore che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre si accingeva all'ingresso dello spazio prospiciente la farmacia
“MA”, rovinava al suolo a causa della presenza di un pietrisco scivoloso e del binario d'ingresso del cancello scorrevole, materiale che contestava lasciato, incautamente a ridosso del cancello automatico della suddetta Farmacia, pietrisco che supponeva preesistente e/o residuo di spicconature effettuate per il rifacimento di lì a poco dopo del muretto in cui scorreva il suddetto cancello stesso d'ingresso. Lamentava l'attore che il binario d'ingresso del cancello scorrevole non fosse a filo con la linea del suolo, contrariamente a quanto previsto dalla normativa, ma sporgente per diversi centimetri;
pertanto, che lo stesso costituiva un'insidia non visibile né prevedibile che aveva cagionato la sua caduta al suolo, in particolare che nella caduta impattava con la spalla, urtando al suolo con il braccio sinistro. Per effetto della caduta lamentava l'istante, 78 enne all'epoca dei fatti, che restava riverso a terra in preda a dei fortissimi dolori all'altezza del braccio sinistro, sicché le persone accorse provvedevano a chiamare un mezzo di soccorso per trasportarlo nel più vicino pronto soccorso Ospedale “San Giuliano” di Giugliano in Campania, ove, sottoposto agli accertamenti del caso, gli veniva diagnosticata una frattura chiusa del collo chirurgico dell'omero sinistro e frattura degli archi laterali della settima e dell'ottava costa a sinistra. Seguiva il ricovero dalla data del sinistro fino al giorno 11/10/2020, con prescrizione di 25 giorni di prognosi e ulteriore riposo. Deduceva altresì che successivamente presso lo studio Cieffemme srl, sito in Marano di Napoli alla Via Veneto n.6 svolgeva programma riabilitativo consistente in rieducazione motoria attiva e passiva, magnetoterapia, elettrostimolazione per una durata di 20 giorni, oltre ulteriori controlli. Imputava la responsabilità di quanto occorso al Sig. , quale CP_1 proprietario e dunque "custode", ex art. 2051 c. c dello stabile in cui stanziato l'esercizio farmaceutico e dello spazio adiacente interessato dal sinistro, ex art. 2043 e/o 2051 c.c., per non aver posto in sicurezza la zona, né prima, ne'
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durante, né dopo, l'area in cui si stavano svolgendo tali lavori di rifacimento del muretto laterale, né sistemato, né posizionata cartellonistica o avvisi sonori per il binario sporgente del cancello, mancando ogni segnalazione e sicurezza dello stesso binario del cancello, che sporgeva per diversi centimetri dal suolo creando pericolo a coloro che lo attraversavano. Pertanto, inviava al CP_1 lettera di messa in mora a mezzo raccomandata avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni, nonché l'invito alla negoziazione assistita ex legge 162/2014 per tentare un bonario componimento della lite. Stante l'esito negativo delle richieste stragiudiziali, citava il convenuto come in epigrafe rappresentato e difeso, a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del 16.09.2021 per sentir accogliere le seguenti conclusioni: - Accertare e dichiarare il danno subito dal Sig. , e per l'effetto, ai sensi Parte_1 dell'artt. 2043 e/o 2051 c.c., condannare il Sig. al risarcimento del danno CP_1 effettivamente subito dalla ricorrente alla propria persona, danni che si quantificano nei limiti degli Euro € 58.521,50, come da scheda I.T.T. e I.T.P. di danno biologico che si allegano al presente atto, oltre spese legali, interessi, IVA e CPA, da separata attribuzione, Si richiede altresì, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'accaduto al pieno soddisfo, nella somma che si determinerà comunque entro i limiti della competenza del giudice adito, nello scaglione compreso negli Euro, tanto ai fini del pagamento del contributo unificato di rispettivi Euro 759,00, ai sensi della legge 488/1999 e successive modifiche, limitando il petitum nei limiti di Euro € 58.521,50, oltre interessi, per ragioni di giustizia ed equità, oltre vittoria di spese del 12,5%, diritti, onorari, i.v.a., etc, da separata attribuzione. Si costituiva in giudizio il sig. , il quale impugnava estensivamente CP_1
l'avverso atto di citazione contestando tutto quanto dedotto, prodotto, assunto e richiesto ex adverso. Parte convenuta preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza ed assoluta incertezza del petitum ex art. 164 comma 4 cpc e dell'art. 163, comma 3 e 4 cpc. Altresì preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda attorea, per mancata prova della legittimazione attiva e passiva delle parti in causa. All'uopo impugnava tutti i documenti offerti in fotocopia, dei quali disconosceva la conformità agli originali. Nel merito, eccepiva la carenza di legittimazione passiva in considerazione dei fatti descritti dall'attore, rilevando l'area teatro del sinistro, non appartenere al convenuto in quanto area prospiciente uno stabile condominiale. Sempre nel merito in via preliminare, eccepiva l'infondatezza in fatto di quanto asserito da parte attrice atteso che contestava che l'evento lesivo rappresentato dalla caduta dell'attore non avveniva in corrispondenza del cancello di ingresso che conduce alla farmacia “MA” ma piuttosto tra la grata del tombino ed il marciapiede e quindi fuori dall'area dello stabile di Via Casalanno n. 92 in Marano di Napoli, bensì in un punto di proprietà del Controparte_2
[...]
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In secondo luogo, eccepiva l'infondatezza della domanda rilevando che i fatti ex adverso descritti come origine del danno non fossero corrispondenti alla realtà dei fatti. Ribadendo la propria estraneità, il convenuto rilevava che l'attore avrebbe potuto citare il e contestargli la eventuale responsabilità. Tuttavia, CP_2 deduceva che il punto dove deduceva essere inciampato l'istante non recava alcuna insidia e dunque la caduta presumibilmente fosse da addebitare a disattenzione, negligenza o difficoltà di deambulazione dell'attore. A sostegno di quanto innanzi, esibiva e depositava atto di denunzia-querela sporta nei confronti del sig. , ai sensi dell'art. 640 c.p. e Parte_1 avanzava richiesta di sospensione del presente giudizio ex art. 295 cpc al fine di attendere l'esito delle indagini del P.M. e l'eventuale rinvio a giudizio della persona querelata. In ogni caso, il convenuto opponeva l'insussistenza dei presupposti per ottenere il risarcimento – insussistenza degli elementi fondamentali dell'insidia rinvenibili nelle ipotesi di cui all'art 2051 c.c., altresì opponeva la genericità dei fatti prospettati ex adverso non inquadrabile nell'alveo delle ipotesi di cui all'art 2043 c.c. Smentiva fatti e circostanze della prospettazione attorea, contestava altresì il quantum della pretesa attorea e concludeva : in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
- sempre in via preliminare, dichiarare la sospensione del processo in attesa delle indagini penali sottese alla denunzia-querela sporta dal comparente;
- nel merito dichiarare la carenza di legittimazione passiva del convenuto e, in ogni caso, l'infondatezza della domanda con conseguente rigetto della richiesta di risarcimento;
- il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, il tutto maggiorato degli accesso di legge (spese generali e cpa), con attribuzione a favore del difensore La prima udienza veniva rinviata ex art. 181 comma 2 c.p.c. all'udienza del 28.4.2022. Alla data da ultimo indicata, disattesa l'istanza ex art. 295 c.p.c., concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., il giudizio veniva rinviato all'udienza per la valutazione delle istanze istruttorie del 13.3.2023. Ammesse le prove orali come da ordinanza istruttoria in atti, veniva all'uopo fissata l'udienza istruttoria del 4.12.2023. Compariva e veniva escussa la teste di parte attrice, Tes_1
Stante la mancata comparizione dell'attore, la causa veniva rinviata in
[...] prosieguo prova per il deferito interrogatorio formale e l'escussione dei testi di parte convenuta, alla data del 26.9.2024. Alla data da ultimo indicata compariva personalmente e si sottoponeva ad interrogatorio l'attore , Parte_1 venivano altresì escussi i testi di parte convenuta e Controparte_3
. Da ultimo all'udienza istruttoria del 13.2.25 veniva escusso Controparte_4 il residuo teste di parte attrice All'esito, ritenuta la controversia Testimone_2 matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.3.2025 e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. 2.In via pregiudiziale di rito va respinta, perché palesemente destituita di fondamento, l'eccezione formulata dal convenuto di nullità della citazione n.6601/2021 r.g.a.c. Pagina 4 di 14 N. 6601/2021 R.G.A.C.
introduttiva del giudizio per asserita genericità della stessa. Invero, la lettura del menzionato atto introduttivo consente agevolmente ed esaurientemente di ricavare tanto l'oggetto della domanda attorea, nonché la chiara ed esaustiva esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a suo fondamento con le relative conclusioni: alcuna lesione del diritto di difesa appare, pertanto, concretamente ipotizzabile. Quanto al petitum, esso appare emergere chiaramente dal contesto dell'atto, anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il "petitum" sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto. In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del "thema decidendum"), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. 12 novembre 2003, n. 17023).
Quanto poi alla causa petendi, essa appare emergere chiaramente dal contesto dell'atto, sulla base dell'insegnamento secondo il quale la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. 12 ottobre 2012 n. 17408) 3. In via preliminare va osservato che i fatti come esposti nell'atto di citazione, circa le lesioni, le terapie occorse alla parte attrice, risultano provate dalla documentazione relativa, prodotta ed acquisita agli atti. Risulta, altresì, agli atti la raccomandata di messa in mora con la richiesta di risarcimento indirizzata da parte attrice al convenuto, donde poi adire l'autorità giudiziaria, nonché lettera raccomandata di invito alla negoziazione assistita (cfr. produzione parte attrice). Quanto alla legittimazione delle parti, si rammenta che la legittimazione "ad causam" consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione n.6601/2021 r.g.a.c. Pagina 5 di 14 N. 6601/2021 R.G.A.C.
offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso. Ed invero, quanto alla titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, mette conto evidenziare che tale questione attiene, al merito della causa ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda. In tal caso, incombe sull'attore l'onere della prova: la domanda può essere provata in positivo dall'attore o in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese incompatibili con la negazione della titolarità. Si tratta dunque di una mera difesa, priva di termine decadenziale. La relativa eccezione è anch'essa in senso lato, purché però la carenza di titolarità emerga dagli atti del processo. Nel caso di specie, a ben vedere, può dirsi sussistente la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio sia dall'attore sulla scorta della documentazione prodotta, ma altresì dal convenuto atteso che lo stesso ha svolto difese incompatibili con la negazione della predetta titolarità. Se è vero che, astrattamente, in virtù dei fatti come dedotti dall'attore, potrebbe configurarsi una responsabilità solidale del Controparte_2
l'odierno convenuto ha svolto difese incompatibili con la predetta
[...] negazione. 4. Passando al merito della controversia e dell'invocato diritto, mette conto evidenziare che la domanda risarcitoria avanzata dal non meriti Parte_1 accoglimento non avendo parte attrice fornito adeguata prova degli elementi fattuali posti a fondamento della dispiegata azione risarcitoria. Alla luce della prospettazione operatane da parte attrice, la fattispecie in esame deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ., peraltro invocato dalla stessa sia pure in alternativa all'art. 2043 c.c. In tema di responsabilità da cose in custodia la Corte di Cassazione, in virtù dei principi consolidatisi nel tempo, ha avuto modo di affermare come l'art. 2051 Cc sottintende un criterio di individuazione della responsabilità che esula da qualsivoglia concetto di colpa, pertanto, grava sul danneggiato l'onere di provare il rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, a prescindere dalla pericolosità o meno della cosa o dalle sue caratteristiche intrinseche;
l'eventuale obiezione afferente ad omissioni, violazioni di legge o a condotte imprudenti del custode rileva ai soli fini dell'imputazione della responsabilità ex art. 2043 Cc, a meno che con la stessa non s'intenda dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di provocare il danno ovvero a supporto del rapporto di causalità tra la cosa e l'evento dannoso;
il caso fortuito, costituito dal fatto naturale o del terzo, deve risultare oggettivamente imprevedibile ed inevitabile, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata, senza che possa assumere alcun rilievo la diligenza o meno del custode. Tuttavia, l'imprevedibilità risulta comunque concetto necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa e dalla maggiore o minore pericolosità
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intrinseca della cosa (cfr. Ordinanza n. 18075, II Sezione civile della Corte di Cassazione 10 luglio 2018). Ed invero L'art. 2051 c.c. prevede che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. In ordine al criterio di imputazione della responsabilità a carico del soggetto che abbia in custodia la cosa, la giurisprudenza più recente (cfr. Cass. nn. 472/2003, 27635/2009, 713/2010, 1768/2012, 7125/2013) ne sottolinea il carattere oggettivo, così superando il precedente orientamento (cfr. Cass. n. 3129/1987) che riconduceva la responsabilità del custode al principio generale della colpa, presunto iuris tantum (“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 c.c.) ha carattere oggettivo e pertanto perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza; il nesso di causalità deve essere escluso quando il danno sia ascrivibile al caso fortuito” (Cass. n. 472/2003)). La tesi della natura oggettiva della responsabilità in questione merita adesione, anche in considerazione della struttura della norma e della fattispecie ivi prevista;
invero, la norma discorre di danno derivante dalla cosa in quanto tale, prescindendo cioè da un comportamento del custode, che, pertanto, rimane estraneo alla fattispecie. È stato giustamente osservato che la responsabilità de qua si fonda su una relazione tra la cosa ed il custode, non già su un comportamento di quest'ultimo. La giurisprudenza ha, altresì, precisato che, ai fini della sussistenza della responsabilità, non è necessario che la cosa sia suscettibile di produrre danni di per sé, ovvero per suo intrinseco potere, essendo sufficiente che il danno si sia verificato nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa stessa, ovvero per l'insorgenza in questa di un meccanismo dannoso, anche se provocato da elementi esterni (sul punto cfr. Cass. nn. 4480/2001 e 5814/1998). Così ricostruita la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ove una persona assuma di aver subito danni da una cosa in custodia altrui, essa sarà tenuta a provare in giudizio solo l'esistenza del rapporto di causalità fra la cosa e l'evento, spettando, invece, al convenuto l'onere di dimostrare il caso fortuito. La nozione di caso fortuito viene intesa nel senso più ampio, rientrando in essa sia il fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno (Cass. n. 10556/1998) sia la colpa del danneggiato (Cass. n. 5578/2003), purché intervengano, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità (Cass. n. 4237/1990). Ciò premesso in termini generali, nel caso di specie deve ritenersi che parte attrice non abbia assolto pienamente all'onere probatorio.
Facendo buon governo dei principi di diritto innanzi esposti — ed ai quali il Tribunale intende prestare adesione — non può che osservarsi come dalle fonti di prova offerte da parte ricorrente sin dall'introduzione del giudizio non sia dato assolutamente derivare la prova della riconducibilità causale dei dedotti danni.
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In un sistema in cui il nesso causale tra il fatto e l'evento svolge un ruolo centrale, diventa fondamentale accertare se l'evento derivi eziologicamente in tutto od in parte anche dal comportamento (colposo) dello stesso danneggiato. L'art. 1227, comma 1, c.c. (che costituisce la base normativa del principio innanzi postulato), nel porre un generale principio che permea l'intera materia della responsabilità civile (sia contrattuale che aquiliana, giusto il richiamo alla detta norma operato anche dall'art. 2056 c.c.), stabilisce che, se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Occorre, peraltro, precisare che la colpa, cui fa riferimento l'art. 1227 c.c., va intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia se stesso non compie un atto illecito ai sensi del paradigma normativo di cui all'art. 2043 c.c.), bensì quale requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato. La regola di cui all'art. 1227 c.c. va, cioè, inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé stesso (Cass. civ. 26/04/1994, n. 3957; Cass. 08/05/2003, n. 6988). Ciò spiega l'astratta applicabilità della norma in questione (che si staglia sul nesso eziologico e non sull'elemento soggettivo dell'illecito) anche alle ipotesi di responsabilità oggettiva, tra cui un tipico esempio è rappresentato proprio dalla responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. Così ristretta nella funzione la portata della colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227, comma 1, c.c., sul punto, la colpa sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore-danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche di violazione della norma comportamentale generale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica. Ciò avviene in caso di concorso del comportamento colposo del danneggiato nella produzione del danno, la cui diligenza va valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo venute in considerazione nel caso di specie, percepite o percepibili dallo stesso agente concreto. Così inquadrato sotto il profilo eziologico (ex art. 1227 c.c., comma 1), il comportamento colposo dello stesso danneggiato, va osservato che esso non concreta un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, che deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato (cfr. Cass. 2.4.2001, n. 4799; Cass. 9.10.2000, n. 13403; Case. 3.12.1999, n. 13460). Altresì rileva quanto sostenuto da autorevolissima dottrina, che la responsabilità di cui all'art. 2051 cc è ascrivibile al soggetto che ha in custodia la cosa per il danno da essa originato, salva la prova del caso fortuito.
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Presupposti della responsabilità per danni da cose sono dunque la derivazione del danno dalla cosa e la custodia. La cosa deve dunque essere idonea al nocumento, a produrre lesioni a cose o persone e, dall'altro, deve essere nella custodia di un soggetto determinato che ne abbia la disponibilità. Si configura nella specie un'ipotesi di presunzione legale di colpa del custode che si giustifica in quanto l'idoneità della cosa a produrre un danno impone di adottare le misure idonee a renderla innocua. Tale presunzione può essere superata dalla prova del caso fortuito e, dunque, con la dimostrazione che il danno si è verificato per un evento non prevedibile e non superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa. Alla luce di queste considerazioni può pertanto ritenersi che, dal punto di vista dell'onere probatorio , grava sull'attore che agisce per il risarcimento dei danni l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un effettivo potere fisico sulla cosa da parte del custode e dell'obbligo di questi di vigilarla e mantenerne il controllo , mentre resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità , mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia , avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità ( Cass. 83\1897). La norma non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale fra cosa in custodia e danno, ma tale prova si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta o assunta dalla cosa (Cass. 87\6407). Ciò posto, dall'espletata prova testimoniale non può ritenersi che l'istante abbia assolto all'onere probatorio che sullo stesso incombeva. Ed invero la teste , figlia dell'attore, escussa all'udienza del Testimone_1
4.12.23, dichiarava: “…..mio padre si trovava su una piccola salita dove poi ci sta un cancello dove parcheggiano le auto i farmacisti e poi ci sono delle scale che danno accesso alla farmacia;
mio padre si trovava sulla salita camminando verso la farmacia stava prima del cancello;
io stavo nei pressi dell'auto; in linea non so quantificarsi quanto spazio intercorresse tra me e mio padre;
ho visto mio padre a terra;
mio padre ho visto inciampare sul binario del cancello;
poi mi sono avvicinata;
vi era un binario rialzato rispetto al manto stradale;
mio padre è caduto in avanti sul fianco sinistro;
sono accorsa per aiutarlo;
la moglie era già entrata in farmacia e lui la stava seguendo;
il farmacista accorse nell'immediato ed ha chiamato l'ambulanza che è arrivata;
mio padre era cliente della farmacia MA era cliente;
c'erano delle pietre, stavano facendo al binario, c'erano delle pietre nei pressi del cancello, non c'erano gli operai, ricordo che c'erano delle pietre rialzate;
mio padre è stato alzato da terra dagli operatori sanitari in quanto non riusciva ad alzarsi”(cfr. verbale udienza del 4.12.23). La circostanza, prospettata dagli atti e altresì confermata in sede di interrogatorio formale dall'attore, il quale affermava: “sono caduto sul binario del cancello” ( cfr. verbale del 26.9.24), veniva di contro smentita dalla teste di parte convenuta soggetto del tutto estraneo alla vicenda, la Controparte_3 quale all'udienza istruttoria del 26.9.24, riferiva: “io ero all'esterno della mia ludoteca era tarda mattinata io avevo un appuntamento con una cliente;
ho visto la caduta di un
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signore anziano è inciampato sulla grata dell'acqua piovana posta sulla strada via Casalano n.92; ricordo che vi era un'auto posteggiata proprio davanti all'entrata dell'area pedonale che impediva l'accesso dei pedoni;
dopo la caduta il signore si è alzato ed è andato in farmacia accedendo da un cancello laterale che fa sempre parte dello stabile”. Dunque, permangono dubbi in ordine all' elemento che possa aver cagionato, in termini di imputabilità, la caduta del . Parte_1
Ed invero, neanche l'ulteriore teste di parte attrice ha fornito Testimone_2 con grado di certezza cosa possa aver cagionato la caduta dell'attore. Tes_ La stessa infatti dichiarava: “era il 2019 era ottobre, stavo con e stavamo andando a fare la spesa di detersivi, abbiamo parcheggiato stavamo a Marano, sotto Città Tes_ Giardino, stava dietro di me, ho visto il sig. e mi sono avvicinata per Parte_1 salutarlo, l'ho visto di spalle che si avviava verso la farmacia, noi avevamo parcheggiato nei pressi di un negozio di detersivi, l'ho salutato da lontano, l'ho visto inciampare, ci sta un cancello automatico ho visto un binario di ferro, dopo ci sta un po' di spazio dove ho visto delle auto poi ci sta l'entrata della farmacia l'ho visto cadere all'interno in questo spazio dove sono parcheggiate le auto; più o meno tra me e il c'era poco spazio;
il è caduto in avanti, non si Parte_1 Parte_1 riusciva ad alzare;
non l'abbiamo toccato, uscii un dottore della farmacia e dopo poco ho visto Tes_ arrivare l'ambulanza, ho seguito con la macchina all'ospedale dove veniva trasportato, non so dire quanti anni aveva”. Orbene, nell'ambito della responsabilità sussunta nella specie, peraltro, il problema della visibilità e riconoscibilità del pericolo, se da un lato non è idoneo ad escludere in via di principio la responsabilità del convenuto, rientra in gioco ai fini della valutazione dell'eventuale concorso nel danno del fatto colposo del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c. (Trib. Termini Imerese, Sezione distaccata di Cefalù, 15.05.2001). Opinando per l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., il danneggiato potrà limitarsi a provare l'evento dannoso ed il nesso causale tra la cosa e la sua verificazione, dovendo, poi, il proprietario del bene dimostrare il caso fortuito. Si è sopra accennato che nella fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c. il caso fortuito comprende sia il fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno sia la colpa del danneggiato. Riguardo, in particolare, al comportamento colposo del danneggiato si è affermato che “allorché peraltro la cosa svolge solo ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere determinata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cd. fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere
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il nesso eziologico tra cosa e danno ed escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.” (Cass. n. 584/2001). In altri termini il fatto che una persona agisce come membro di un determinato gruppo sociale comporta l'assunzione della responsabilità di saper riconoscere ed affrontare determinati pericoli secondo lo standard di diligenza e capacità del gruppo. Questi i principi espressi in giurisprudenza, nella specie deve evidenziarsi come, dalla prova testimoniale assunta nel presente giudizio, non può ritenersi sufficientemente dimostrata la causa della lesione dedotta in citazione. Ebbene, tanto premesso, si evidenzia che laddove la causa della caduta fosse da addebitare alla presenza di un pietrisco scivoloso e/o del binario d'ingresso del cancello scorrevole, a ridosso del cancello automatico della farmacia, – come prospettato nell'atto introduttivo e rappresentato dai fotogrammi in atti, tra l'altro non datati e pertanto non riconducibili con grado di certezza all'evento de quo– in ogni caso si tratta di un'insidia visibile ed evitabile con l'ordinaria diligenza. Ed infatti, dalle riproduzioni fotografiche in atti – riconosciute dalla teste di parte attrice come rappresentanti il luogo ed il punto in cui è Testimone_1 avvenuto il sinistro in esame - la presunta insidia non può considerarsi tale poiché perfettamente visibile ed evitabile con l'uso della ordinaria diligenza. Pertanto, deve evidenziarsi come, dalla prova testimoniale assunta nel presente giudizio, non può ritenersi sufficientemente dimostrata la causa del danno dedotto in citazione, il nesso eziologico- tra la pretesa attorea e gli eventi di causa- che costituisce il presupposto necessario per l'accoglimento della domanda, a seguito dell'istruttoria espletata, non è stato provato. Appare chiaro ed evidente, dunque, che sulla scorta delle su menzionate risultanze probatorie, documentali e testimoniali, non è emerso, in modo chiaro ed inequivocabile, — ma neppure meramente presuntivo ed indiziario
— l'effettiva riconducibilità dell'evento di danno dedotto in lite alla responsabilità del convenuto, di guisa che non possono in alcun modo ritenersi fondate le affermazioni della responsabilità civile e risarcitoria dello stesso, il cui coinvolgimento nei fatti dedotti in lite si è dimostrata essere, in definitiva, il frutto di mere deduzioni congetturali ed ipotetiche dell'attore, tuttavia sfornite di solidi elementi probatori. Né, per altra via, si potrebbe argomentare che la responsabilità del convenuto, nella causazione dell'evento di danno per cui è causa possa essere considerata processualmente acquisita in applicazione del principio di non contestazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Ed invero, premesso che nella depositata comparsa di costituzione e risposta alcuna ammissione di responsabilità formulava il convenuto, avendo eccepito, di contro, la sostanziale mancata prova degli assunti attorei, nonché aver sporto denuncia denunzia-querela per i fatti ex adverso addotti, la dottrina e la giurisprudenza più attente sul punto, in merito all'estensione del c.d. principio di non contestazione, ha osservato che esso va valutato sia in un'ottica di n.6601/2021 r.g.a.c. Pagina 11 di 14 N. 6601/2021 R.G.A.C.
proporzionalità (nel senso che trova il suo limite nel corrispondente grado di specificità che assume il fatto oggetto di contestazione), sia in ragione della diversa relazione che sussiste tra il fatto da provare e la parte nei confronti della quale l'allegazione è diretta (c.d. principio di vicinanza della prova). Ne consegue che, in presenza di fatti del tutto estranei alla sfera di conoscenza o astratta conoscibilità della parte avversa, anche la semplice dichiarazione di non esserne a conoscenza o una contestazione del tutto generica potrebbero essere considerate bastevoli al fine di far ritenere non automaticamente dimostrato il fatto. D'altro canto, non vi è certezza neanche in merito ai lavori da cui sarebbe derivato il pietrisco cui fa riferimento l'attore come causa del sinistro subito, lavori interessanti il tratto prospiciente la Farmacia, posto che neppure pare costituire pericolo, per come appare nelle produzioni fotografiche allegate dall'attore, che in ogni caso va ribadito che non essendo datate, non sono rilevanti in merito ai fatti dedotti in lite. Sul punto in ogni caso l'ulteriore teste di parte convenuta Controparte_4 ha riferito: “alla data dell'8.10.2019 non era in condizioni di pericolo, il porfido l'abbiamo staccato noi dal muro;
sono stato chiamato da alla fine del mese di ottobre CP_1 per fare questo lavoro di rifacimento” “non sono stato sul posto la prima settimana di ottobre;
sono stato chiamato dal sig. circa due tre giorni prima di iniziare i lavori;
sono CP_1 iniziati l'ultima settimana di ottobre se non era anche inizio novembre;
il porfido e la parete sono legati dalla malta di cemento”(verbale udienza del 26.9.24). Ora, nella specie è indubbio che sulla scorta di una ricostruzione in fatto già ipotetica e congetturale operata dall' istante, l'affermazione di aver eseguito in modo diligente ed attenta i lavori in occasione dei quali l'attore ha apoditticamente dedotto essere stato creato il pietrisco che ha cagionato la caduta e l'eccepita mancata prova degli assunti attorei, non possono far ritenere ritualmente prodotto l'effetto di relevatio ab onere probandi insito nel disposto di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c. In definitiva, l'evento lesivo va imputato ad esclusiva responsabilità dell'attore per essersi posto volontariamente in condizioni di “rischio elettivo”, mediante una condotta che ha reciso qualsiasi prospettabile nesso causale tra le condizioni dei luoghi e la successiva caduta, rendendo inconfigurabile la responsabilità del proprietario sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. Ed invero, in virtù della previsione di cui all'art. 2043 c.c., ai sensi del quale
“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”, si verte in tema di responsabilità extracontrattuale per fatto illecito, in relazione al quale deve dirsi che colui che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento di un danno patito, deve provare non solo i fatti costitutivi della pretesa avanzata, ma anche la riconducibilità agli stessi del comportamento di chi assume esserne l'autore, il nesso causale tra il fatto illecito e il danno subìto.
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Secondo la regola di riparto degli oneri probatori posta dall'art. 2697 c.c., è a carico del danneggiato l'onere di dimostrare la ricorrenza del fatto illecito in tutte le sue componenti e ciò significa che il danneggiato deve provare l'esistenza del fatto storico, di un fatto illecito, l'imputabilità soggettiva dello stesso a chi egli indica quale autore, il danno ingiusto e il nesso di causalità tra il fatto illecito e il danno subito.
È principio consolidato quello per il quale “Spetta a colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno provare il nesso di causalità tra questo e comportamento che assume averlo cagionato, perché il rapporto di causalità costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento e pertanto, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere della relativa prova incombe sull'attore.” (Cass. Civ., sez. 3, Sentenza n. 7026 del 23/05/2001). Quindi, anche in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., la parte danneggiata ha l'onere di provare gli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva, mentre l'altra parte ha l'onere di dimostrare o il concorso di colpa o la presenza di un caso fortuito che interrompa la relazione di causalità tra l'evento e il comportamento (cfr. Cass. Civ. sez. 3, Sentenza n. 390 del 11.01.2008; Cass. Civ. n. 11946/2013). Va precisato che non appaiono neppure riscontrarsi con sufficiente grado di certezza probatoria, gli elementi oggettivi dell'illecito dedotto, dagli elementi di prova offerti da parte attrice. Orbene, premesso quanto precede, risultano infondate le doglianze di parte attrice, vertendosi, come detto, in tema di illecito aquiliano anche alla luce dell'art. 2043 c.c., non avendo dimostrato l'imputabilità del fatto illecito dedotto a chi assumeva esserne stato l'autore e il nesso eziologico tra fatto ed evento lesivo, non raggiungendo la prova del danno da cui deriverebbe la pretesa risarcitoria avanzata. Per tutto quanto sopra esposto, la domanda dell'attore va integralmente rigettata. Ogni ulteriore questione pur sollevata dalle parti deve ritenersi assorbita dalla presente statuizione. 5. Sulle spese di lite. In ragione del rigetto della domanda principale dell'attore e delle eccezioni di nullità e del difetto di legittimazione passiva svolta dal convenuto, sussistono ragioni per compensare le spese di lite nei limiti di un terzo, ponendosi la residua parte a carico dell'attore nei confronti del convenuto e liquidate, come in dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia secondo la quantificazione della domanda così come operata dal ricorrente nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per parte convenuta di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento i relativi parametri.
P.Q.M
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
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6601/2021 R.G.A.C., ogni contraria istanza disattesa e questione assorbita, così provvede:
-rigetta la domanda proposta da parte attrice, per le ragioni di cui in motivazione;
- compensa le spese di lite nei limiti di 1/3 e condanna parte attrice alla refusione in favore di parte convenuta dei residui 2/3 che si liquidano in complessivi euro 4.702,00 per compensi professionali, in assenza di spese vive documentate, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 17/06/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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