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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/04/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica nella persona del
Giudice Unico G.O.T. dott. sa Eliana Tazzoli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 1069 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra:
- La sig.ra nata a [...] il 06011968 - C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa per procura in calce al presente atto dall'avv. Nicola Russo –
elettivamente domiciliata presso di lui alla via Marche n. 64-Taranto
Opponente
- – già Controparte_1 [...]
, con l'Avv. Daniela Cagnazzo Controparte_2 opposta
OGGETTO DEL GIUDIZIO: opposizione all'esecuzione ex art 615 comma 1 cpc
All'udienza odierna, in esito alle deduzione delle parti questo Magistrato invitava le parti alla precisazione delle conclusioni, che entrambe le parti rassegnavano. All'esito, dopo che le parti avevano discusso oralmente la causa, questa veniva riservata a termini dell'art. 281sexies c.p.c. , allo scopo di depositare , all'esito di questa, la sentenza nel termine di trenta giorni.
MOTIVAZIONI
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla L. 18.6.2009 n. 69.
Emerge pacifica la circostanza che la questione nel presente procedimento da affrontare
è stata già oggetto di opposizione. Tanto, anche per ammissione della stessa opponente che nel presente giudizio nella premessa dell'atto di opposizione : “, in data 20.2.2024, veniva notificato all'odierna istante atto di precetto(all. N. 1) in rinnovazione di rilascio dell'immobile di edilizia residenziale pubblica senza titolo di cui alla Legge regionale n. 10/2014, giusto decreto di rilascio esecutivo di
(già IACP), notificato il 10.3.2018; -che, avverso tale decreto di rilascio, veniva fatta opposizione al CP_1
Tribunale prima(sentenza n. 3047/2018) e appello poi(sentenza n 480/2023- ALL. 2),. con esito negativo, a fronte di un primo precetto di rilascio del 20.11.2019 e poi del 16.2.2021, di rinnovazione del primo, come riferito nell'ultimo precetto notificato del 20.2.2024”.
Di solare evidenza, è la regola vigente del divieto del bis in idem nel nostro ordinamento per cui una questione già giudicata con sentenza definitiva e passata in giudicato non può essere riproposta davanti a un giudice diverso. Questo principio si applica solo nel caso in cui siano identiche le parti coinvolte nel procedimento, la domanda giudiziale e i motivi dell'azione.
Quando una sentenza diventa definitiva e passa in giudicato, significa che non è più possibile presentare ricorsi o impugnazioni contro di essa. Questo garantisce la certezza del diritto e la stabilità delle decisioni dei tribunali.
Se una questione è stata già decisa in modo definitivo da un giudice, non è consentito riproporla davanti a un altro giudice, anche se le parti coinvolte sono diverse. Questo perché la finalità del ne bis in idem è evitare che la stessa questione venga giudicata più volte, riducendo così il rischio di decisioni contrastanti.
Nel caso di specie , dalla documentazione prodotto in corso di causa si evince che in diversa sede processuale l'opponente abbia ottenuto seppur a proprio sfavore numerose sentenze in merito allo stesso oggetto ossia opposizione a precetto a seguito di decreto di rilascio in ultima la Sentenza della Corte D'appello divenuta definitiva.
Ragion per cui del tutto ultronee, ridondanti e duplici sono da considerarsi le motivazioni di merito , addotte nel corso del presente procedimento.
Del tutto fuorviante è l'asserzione fatta dall'opponente in tema di revocazione di un giudicato che prevede, forme modalità e soprattutto presupposti oggettivi individuati strettamente nelle norme del codice di procedura civile, tanto più che l'atto oggi proposto è stato predisposto, iscritto come atto di citazione in opposizione all'esecuzione .
Per tutte le precedenti ragioni preliminari e di rito ne deriva la improcedibilità della domanda assorbente tutte le questioni di merito indicate.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto in composizione monocratica nella persona del giudice unico
G.O.T. dott. ssa Eliana Tazzoli definitivamente decidendo la domanda proposta da
, così provvede: Parte_1
- dichiara improcedibile la domanda con consequenziale conferma del precetto opposto;
- condanna l'opponente al pagamento delle competenze legali nei confronti dell'opposta “ ” con applicazione del DM 55/2014 in ragione dell'attività CP_1
espletata e del valore della causa quantificate nella somma di €. 1.800,00 oltre rsg iva e cap come per legge se dovuti.
Così deciso in Taranto oggi 2 Aprile 2025
Il Giudice Unico
(G.O.T. dott.ssa Eliana Tazzoli)