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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 29/04/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Emanuele De Gregorio Presidente
dr.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere rel.
dr.ssa Flavia Strazzanti Consigliere
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 17/2025 VG congiuntamente promosso da tra
nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
Venezia n. 518, CF: e nata a [...] il C.F._1 Parte_2
15.01.1986 ed ivi residente in [...], c.f. , C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati a Caltagirone in Via Santa Maria Goretti n. 21/F
presso lo studio dell' Avv. Daniele Lombardo, del Foro di Caltagirone che li rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo;
E con l'intervento del PG
Conclusioni delle parti ricorrenti: “Chiedono che la On.le Corte di Appello di
Caltanissetta adita voglia: a) dichiarare l'efficacia civile della sentenza di nullità
pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Abruzzese-Molisano in data
25.10.2023, cosi come ratificata dal medesimo Tribunale Interdiocesiano di Appello
in data 06.01.2024; b) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gela di
procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge;
Spese compensate”.
PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 4.2.2025, e Parte_1 Parte_2
hanno adito questa Corte di Appello chiedendo che fosse dichiarata efficace
[...]
nella Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano
Abruzzese – Molisano e di Appello del 25.10.2023, resa esecutiva con decreto del medesimo Tribunale del 6.3.2024 per mancata impugnazione delle parti nei termini previsti, con cui era stato dichiarato nullo il matrimonio celebrato tra i predetti con rito concordatario in Gela in data 19.8.2009, per esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte dell'uomo attore.
Rappresentavano, a tal fine, i ricorrenti come nel caso di specie ricorressero tutti i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità, trattandosi di pronuncia emessa a seguito di processo le cui disposizioni risultavano compatibili con l'ordine pubblico italiano.
Ricorrevano inoltre, secondo le parti, tutte le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere indicate
2 dall'art. 797 c.p.
In assenza di udienza, il procedimento veniva discusso direttamente in camera di consiglio, trattandosi di domanda congiunta rispetto alla quale il PG, cui venivano trasmessi gli atti dalla Cancelleria, con provvedimento del 12.3.3025, esprimeva parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 8, n. 2, del c.d. nuovo accordo tra la Santa Sede e la Repubblica
Italiana del 18 febbraio 1984, ratificato con Legge 25 marzo 1985 n. 121, le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali Ecclesiastici che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica Italiana con sentenza della Corte d'Appello competente, quando sia accertato che: a) il giudice ecclesiastico
è competente a conoscere della causa in quanto il matrimonio è stato celebrato in conformità dell'art. 8 del predetto accordo (e cioè secondo le norme del diritto canonico); b) nel procedimento davanti ai Tribunali Ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
Nel caso di specie, trattandosi di iniziativa congiunta, la domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica correttamente è stata proposta con ricorso e la procedura può seguire il rito camerale (Cass. 4891/92 e Cass. civ. n. 12657/1993 e Cass. civ.
18201/2006).
3 Il matrimonio concordatario tra le odierne parti è stato celebrato in Gela e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune di talché questa Corte di Appello
risulta territorialmente competente ex art. 8 L. 121/85 (Cass. 2734/95), poiché è
nel registro di quel Comune che deve trascriversi ed annotarsi la pronuncia dichiarativa di efficacia (Cass. 5562/95).
Venendo al vaglio dei presupposti previsti dalla legge per la declaratoria di efficacia della sentenza di nullità in questione, va rilevato come la sentenza delibanda risulta emessa all'esito di un processo in cui è stato garantito il contraddittorio e rispettato il diritto di difesa di entrambe le parti.
Avanti il giudice italiano non risulta pendente, peraltro, altro procedimento avente lo stesso oggetto.
La sentenza delibanda è inoltre munita del decreto esecutorio con cui il medesimo Tribunale, prendendo atto dell'avvenuto decorso dei termini per la proposizione dell'appello e dell'avvenuta pubblicazione e notifica alle parti, ne ha attestato l'esecutività (cfr. decreto in atti del 6.3.2024).
Risulta inoltre allegato il decreto di esecutività del Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica dell'1.10.2024.
In ordine al motivo di nullità, giova poi premettere come l'indagine del giudice della delibazione debba essere limitata alle sole risultanze della sentenza ecclesiastica (Cass. 24047/06), cosicché non può in questa sede procedersi ad un sindacato nel merito delle ragioni poste a fondamento della decisione ecclesiastica, ponendo una nuova interpretazione delle risultanze processuali
4 differente rispetto a quella a cui è pervenuto il giudice ecclesiastico (Cass.
19691/14) .
Peraltro, la non menzione della esclusione dell'indissolubilità del matrimonio tra i doveri nascenti dal matrimonio (art. 143 c.c.) non significa che, se un diverso ordinamento valorizzi tale circostanza, si verifichi un radicale contrasto con qualche principio fondamentale dell'ordinamento statuale.
La Suprema Corte, proprio in materia di nullità matrimoniale ascrivibile all'esclusione dell'indissolubilità da parte di uno dei coniugi, ha avuto modo di ricordare come “La declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale
ecclesiastico che abbia pronunciato la nullità del matrimonio concordatario per
esclusione, da parte di un coniuge, dell'indissolubilità del vincolo postula che tale
divergenza sia stata manifestata all'altro coniuge ovvero che questi l'abbia
effettivamente conosciuta o che non l'abbia conosciuta per propria negligenza, atteso
che, ove non ricorra alcuna di tali situazioni, la delibazione trova ostacolo nella
contrarietà con l'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio
fondamentale della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. Ai fini di
tale accertamento possono assumere rilievo, ove supportate da circostanze soggettive
e oggettive idonee a conferire loro credibilità, anche le testimonianze "de relato ex
parte actoris" assunte nel corso del procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici,
tenuto conto che le dichiarazioni della parte costituiscono l'unico mezzo attraverso il
quale lo stato soggettivo della stessa, non altrimenti conoscibile, viene esternato e può
essere conosciuto dai terzi” (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 3709/2008).
5 In applicazione del richiamato principio, deve rilevarsi come la valutazione del compendio istruttorio oggetto del processo dinanzi all'autorità giudiziaria ecclesiastica
(stante il divieto per la Corte d'Appello di procedere ad un'integrazione dell'attività
istruttoria, cfr. Cass. civ. n. 22011/2007) depone nel senso di ritenere che l'altro coniuge fosse a conoscenza dell'intenzione del di contrarre matrimonio senza Pt_1
un reale sentimento, ma spinto dal desiderio di riavvicinarsi alla sua ex fidanzata (cfr.
testi indicati nella sentenza e dichiarazioni dello stesso ricorrente).
Non è un caso che il matrimonio abbia avuto una durata assai limitata, atteso che,
solo dopo pochi mesi, il voleva già separarsi, come in effetti è avvenuto ad un Pt_1
anno dalla celebrazione mediante separazione consensuale.
Ne consegue che, nel caso di specie, non si pone alcuna lesione della buona fede e dell'affidamento dell'altro coniuge che peraltro, in virtù del ricorso congiunto, ha mostrato di aderire pienamente alla domanda di delibazione.
E' dunque da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell'ordinamento italiano (Cass. 13883/15).
Considerato, conclusivamente, che il motivo di nullità non contrasta con l'ordine pubblico italiano e che in sede di delibazione della sentenza di nullità matrimoniale emessa dal giudice ecclesiastico, il giudice italiano è vincolato ai fatti accertati in quella pronuncia (non essendogli concesso né un riesame del merito né il rinnovo dell'istruttoria con acquisizione di nuovi materiali probatori), risulta allora esaurito l'oggetto dell'accertamento devoluto a questa Corte.
Non vi è ostacolo, dunque, alla delibazione della sentenza pronunciata dal Tribunale
6 Ecclesiastico e la domanda va accolta, con ordine all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Gela, nei cui registri il matrimonio fu trascritto, di procedere ai prescritti adempimenti.
Il carattere congiunto del ricorso osta all'adozione di una statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte,
- Dichiara efficace in Italia la sentenza del Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Abruzzese – Molisano e di Appello del 25.10.2023, dichiarativa della nullità del matrimonio canonico concordatario contratto il 19 Agosto 2008
a Gela da e iscritto nei registri dello stato civile Parte_1 Parte_2
del Comune di Gela dell'anno 2008, parte II, serie A, atto N. 212.
- Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del comune di Gela di procedere ai prescritti adempimenti conseguenziali.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello, il 24.4.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Maria Lucia Insinga Emanuele De Gregorio
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