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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 26/09/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'esito dell'udienza del 26.9.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2024 al n. 1860, vertente
tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. Parte_1
Francesco Mei ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Frosinone, via Adige 41
ricorrente contro
Controparte_1
- in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'Avv.
[...]
Luciano Giuseppe Caputo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale
Marconi n. 31,
resistente
Oggetto del giudizio: accertamento malattia professionale.
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto innanzi l'intestato Tribunale l' deducendo che: 1) Parte_1 CP_1 aveva lavorato dal 1978 come muratore/manovale, adibito in cantieri edili;
2) l'attività consisteva nel preparare gli impasti, eseguire lavori in muratura, intonacare le pareti, disarmare le strutture,
1 realizzare opere di tamponatura, montare elementi e componenti (ceramiche, tegole, travi, pannelli), realizzare casseforme, tagliare e/o sagomare il ferro;
3) nello svolgimento di tali mansioni era sottoposto a posture incongrue dovute alle lavorazioni effettuate in spazi angusti per costruire muri, montare cavalletti, palanche e ponteggi, nonché all'impegno di forza causato dallo spostamento di scatole di mattoni, sacchi di cemento, calce, materiale edile e al traino e alla spinta di carriole e mezzi manuali per il trasporto del materiale;
4) l'attività lavorativa aveva comportato l'insorgenza della patologia della spondilodiscoartrosi lombare per la quale aveva proposto domanda amministrativa all' ma inutilmente, chiedendo il riconoscimento della predetta CP_1 malattia professionale e la liquidazione della relativa prestazione, commisurata ad una percentuale di danno biologico del 6%.
Tanto premesso, l'attore ha chiesto la condanna del citato alla liquidazione della CP_1 prestazione dovuta, nella misura predetta o in quella accertata, con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Istituitosi ritualmente il contraddittorio, l ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
Svolta attività istruttoria, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano sia le deposizioni testimoniali, sia le risultanze della perizia del
C.T.U.
I testi escussi hanno confermato che l'attore si dedicasse prevalentemente alle attività di intonacatura, provvedendo alla preparazione del materiale che movimentava manualmente o con la carriola, sollevando pesi, quali sacchetti di cemento e calce, mescolando il materiale con l'impastatore, provvedendo alla stesura dello stesso con strumenti quali la staggia e la spatola americana.
Tale attività ha determinato l'insorgenza a carico del ricorrente della malattia professionale della spondilodiscoartrosi lombare con tre protrusioni, con un danno biologico nella misura del
6%, come ha argomentato il C.T.U. medico legale nominato in corso di causa. Il perito ha così ritenuto di quantificare complessivamente nella predetta misura il danno biologico conseguente alla malattia professionale accertata, tenuto conto della quantificazione operata nella voce 213 delle tabelle valutative di cui al D.M. 12.7.2000.
In conseguenza, in mancanza di elementi comunque concludenti in senso diverso, l CP_1 va condannato a liquidare in favore dell'attore l'indennizzo di cui al D.Lgs. n.38/2000, tenendo
2 conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Istituto soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
A carico dell' devono porsi le spese di C.T.U., come liquidate in separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda rigettata:
1) accerta e dichiara che, a causa della malattia professionale della spondilodiscoartrosi lombare con tre protrusioni, il ricorrente presenta un danno biologico complessivo in misura del 6%;
2) per l'effetto, condanna l' a liquidare in suo favore l'indennizzo di cui al D.L.gs. CP_1
n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo;
3) pone a carico dell' le spese del giudizio, liquidate in €.1.500,00, per compenso CP_1 professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
Frosinone, 26.9.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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