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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/10/2024, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. dr.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 787 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promosso in questo grado di giudizio
DA
(C.F. ), nata a Palermo in [...] Parte_1 C.F._1
21/02/1988, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo Prot. N. 2023/20381, con il patrocinio dell'avv. Maria Antonietta Mondino (PEC: Email_1
reclamante
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] in Controparte_1 C.F._2 data 27/08/1988, con il patrocinio dell'avv. Francesca Scalia (PEC:
Email_2
reclamante incidentale
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 4490/2022 pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, in data 03-04/11/2022.
OGGETTO: Separazione giudiziale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Corte di Appello di pag. 1 di 8 Palermo Conclusioni per l'appellante:
«In riforma della Sentenza n. 4490/2022, del Tribunale di Palermo, Sezione I Civile, pubblicata il 04/11/2022, pronunciata nella causa di separazione giudiziale dei coniugi, iscritta al RG n. 16279/2019, in ordine alle modalità di gestione del minore in occasione del periodo estivo e del genetliaco del figlio (in species, 6 settembre), disponga, in modo esplicito e certo, i periodi di spettanza di entrambi i genitori, indicando le date e i giorni consecutivi in cui la madre potrà tenere il figlio con sé durante il periodo estivo. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA, per il giudizio.»
Conclusioni per l'appellato:
«Voglia la Corte di Appello, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
1. Preliminarmente, rigettare le istanze tutte così come avanzate da controparte e, per l'effetto, confermare le statuizioni disposte in sentenza n. 4490/2022 emessa dal Tribunale di Palermo, Sezione I civile, in seno al fascicolo iscritto al n. 16279/2019 in data 04.11.2022;
2. In via subordinata, modificare le statuizioni presenti nella summenzionata sentenza disponendo un affido pienamente condiviso con un regime di dimora paritario presso entrambi i genitori, determinando, dunque, che lo stesso minore possa vivere a settimane alterne presso ognuno dei due affinché in esso non venga meno la figura paterna;
nello specifico, durante l'anno scolastico il minore dovrebbe trascorrere una settimana con il padre dal lunedì all'uscita dalla scuola fino al lunedì successivo all'entrata a scuola e quella successiva con la madre, seguendo le stesse modalità; per le feste calendate – religiose e civili - si chiede che le stesse vengano trascorse da ogni anno in alternanza con Per_1 ciascuno dei genitori, secondo un criterio di alternanza e rotazione (ad esempio, la settimana delle feste natalizie con il padre, quella delle feste pasquali con la madre e viceversa), mentre per le festività civili a partire dalla vigilia del giorno festivo fino al giorno successivo dello stesso. Infine per le vacanze estive, il minore potrebbe trascorrere con ognuno dei genitori almeno un mese (ad esempio dal 10 luglio al 10 agosto con uno e dall'11 agosto all'11 settembre con l'altro, previo accordo tra le parti da comunicare entro il mese di giugno).
3. Disporre, ulteriormente, un ammonimento – o qualsivoglia altro provvedimento ritenuto utile - nei confronti della sig.ra , affinché Pt_1 la stessa cessi dall'opporre continui ostacoli alla frequentazione padre/figlio;
Corte di Appello di pag. 2 di 8 Palermo 4. Con il rigetto di qualunque altra richiesta avanzata da controparte. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.»
Il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma del provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso del 03/10/2019, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Palermo il coniuge chiedendo Controparte_1 che fosse pronunciata la loro separazione personale con addebito al resistente della relativa responsabilità, l'assegnazione della casa coniugale in favore del con obbligo di pagamento delle residue rate di CP_1 mutuo fino all'estinzione, l'affidamento condiviso del figlio minore ed, infine, l'obbligo in capo al resistente di corrisponderle la Per_1 complessiva somma di 200,00 mensili per il proprio personale mantenimento, la somma di euro 400,00 quale contributo al mantenimento del predetto figlio minore, oltre al 50% delle spese di natura straordinaria ed infine, la ulteriore somma di euro 400,00 a titolo di contributo per il canone di locazione dell'appartamento ove avrebbe fissato la propria residenza.
2. Con comparsa del 19/05/2020, si costituiva in giudizio il resistente il quale aderiva alla domanda di separazione e chiedeva l'affidamento condiviso del figlio minore con domicilio prevalente presso di sé e l'obbligo in capo alla di corrispondergli un assegno di euro Pt_1
150,00 mensili quale contributo al mantenimento del minore o, in subordine, l'affidamento condiviso del figlio con domicilio prevalente presso la madre e l'obbligo per esso resistente di corrispondere un assegno di euro di euro 250,00 mensili quale contributo al mantenimento del minore, nonché l'obbligo in capo alla di corrispondere il 50% Pt_1 delle rate di mutuo gravante sulla casa familiare indipendentemente dall'assegnazione di quest'ultima in suo favore. Chiedeva rigettarsi ogni altra domanda ex adverso formulata.
3. Il Tribunale di Palermo con sentenza n. 4490/2022 pronunciata in data 03-04/11/2022, definendo il giudizio, pronunciava la separazione personale dei coniugi e adottava i seguenti provvedimenti:
− rigettava la domanda di addebito della separazione;
− disponeva l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il domicilio materno e disciplinando la facoltà di visita del padre;
Corte di Appello di pag. 3 di 8 Palermo − poneva a carico del l'obbligo di corrispondere alla CP_1
il complessivo importo di euro 350,00 mensili, quale con- Pt_1 tributo al mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese di natura straordinaria;
− dichiarava inammissibili le restanti domande formulate dalle parti e compensava le spese processuali
4. Con ricorso del 28/09/2021, la ha proposto appello avverso la Pt_1 predetta sentenza, chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento delle domande meglio trascritte in epigrafe.
5. Con comparsa del 05/12/2023, si è costituito in giudizio il CP_1 chiedendo la conferma del provvedimento impugnato e in subordine una diversa determinazione del diritto di visita e dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore.
6. Il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello, cui la proposizione dell'impugnazione è stata ritualmente comunicata, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e all'udienza del 14/06/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, la causa è stata assunta in decisione.
7. Con l'unico motivo di appello proposto, la sollecita l'adozione Pt_1 di un provvedimento che disciplini in maniera più puntuale la gestione del minore con particolare riferimento all'indicazione degli esatti periodi di spettanza di ciascun genitore dei tempi di permanenza del figlio durante il periodo delle vacanze estive.
8. Rileva, in particolare, che il primo giudice pur nella consapevolezza dell'elevata conflittualità tra le parti in causa ha disposto un regime di visita liberamente concordabile tra le parti, prevedendo, in mancanza di accordo, la facoltà per il di tenere con sé il figlio minore due CP_1 pomeriggi a settimana e due fine settimana al mese e, durante il periodo delle vacanze estive, per due periodi di 10 giorni consecutivi intervallati da una distanza di 15 giorni l'uno dall'altro, senza, tuttavia, prevedere un analogo periodo di permanenza con il minore durante le vacanze estive, in favore di essa ricorrente. Evidenzia, pertanto, che in mancanza di analoga disposizione pronunciata in suo favore, la stessa è impossibilitata a trascorrere un periodo di vacanza continuativo con il figlio al pari del
, in ragione del diritto di visita che viene strumentalmente CP_1 esercitato da quest'ultimo, come detto, per due pomeriggi a settimana e, alternativamente, per due fine settimana al mese.
Corte di Appello di pag. 4 di 8 Palermo
9. Il medesimo capo della sentenza è oggetto di appello incidentale da parte del , il quale ha chiesto la previsione di tempi paritari di CP_1 permanenza del minore con ciascun genitore e ha proposto, in particolare, che possa vivere a settimane alterne presso l'uno o l'altro genitore e durante il periodo delle vacanze estive che possa trascorrere con ciascun genitore un periodo consecutivo di almeno un mese.
10. Ha, inoltre, chiesto che la venga ammonita affinché non Pt_1 frapponga ostacoli alla propria frequentazione con il figlio.
11. Al riguardo va, preliminarmente, rammentato che deve essere sempre garantito il diritto dei figli minori ad instaurare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, in modo da poter ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi, così come sancito dall'art. 337 ter c.c..
12. Nel caso di specie, la decisione impugnata che prevede, come detto, un regime di affido condiviso con domicilio prevalente presso la madre e diritto di vista del padre, risponde alla condivisibile esigenza di garantire la bigenitorialità modulando il regime di frequentazione del minore con il padre, e assicurando un tendenziale equilibrio nei rapporti con entrambi i genitori, tenendo tuttavia nel debito conto la tenera età del minore di soli 6 anni e le connaturate esigenze di stabilità abitativa e di consuetudini, che caratterizzano i primi anni di vita di ogni bambino.
13. Tale assetto appare, inoltre, maggiormente rispondente alle esigenze del minore ove si rilevi che le odierne parti in causa risiedono in due comuni differenti, benché limitrofi, e che il svolge la CP_1 professione di autista di mezzi pesanti presso la ditta Formaggi Sgroi Salvatore s.r.l., con orari di lavoro certamente poco flessibili e verosimilmente incompatibili con una gestione del minore a tempo pieno.
14. Tuttavia, in ragione della disponibilità manifestata dal a CP_1 volere trascorrere un maggiore periodo di tempo con il figlio e tenuto conto, al contempo, delle giuste doglianze della circa Pt_1
l'impossibilità di trascorrere un periodo di tempo continuativo con il minore durante il periodo delle vacanze estive in assenza di una specifica pronuncia sul punto da parte del primo giudice, appare opportuno, fermo restando l'affidamento condiviso del minore e la previsione che quest'ultimo abbia la propria residenza prevalente presso il domicilio materno, rimodulare i tempi di permanenza del minore con ciascun genitore, nei termini che seguono :
Corte di Appello di pag. 5 di 8 Palermo − il conigliaro potrà tenere con sé il figlio due fine settimana al mese secondo il criterio dell'alternanza dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 20:00;
− lo stesso, inoltre, potrà trascorrere con il figlio due giorni a settimana, il martedì e il giovedì, con diritto di pernottamento, prelevando il minore all'uscita da scuola e riaccompagnandolo il mattino successivo, nelle settimane in cui il minore trascorre il week end con la madre;
lo stesso potrà invece trascorrere con il minore due giorni a settimana, il martedì, dall'uscita da scuola e fino alle ore 20:00 e il giovedì, con diritto di pernottamento, prelevando il minore all'uscita da scuola e riaccompagnandolo il mattino successivo, nelle settimane in cui il minore trascorre il week end con esso resistente;
− le festività civili e religiose saranno trascorse dal minore con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza su base annuale. Con particolare riferimento al periodo delle vacanze natalizie, il minore trascorrerà con il padre il periodo continuativo dal 24 al 29 dicembre, e con la madre il periodo continuativo che va dal 30 dicembre al 5 gennaio, e detti periodi saranno invertiti ad anni alterni;
− per quanto, invece, concerne le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con il minore due periodi di quindici giorni continuativi, consentendo all'altro genitore di comunicare telefonicamente con il figlio almeno una volta al giorno, ed in particolare il potrà tenere con sé il figlio, con il criterio CP_1 dell'alternanza negli anni con l'altro genitore, continuativamente dall'01 al 15 luglio e dal 16 al 30 agosto mentre la potrà Pt_1 trascorrere con il minore i periodi andanti dal 16 al 30 luglio e dall'01 al 15 agosto con sospensione del diritto di visita del per entrambi i periodi di spettanza della ricorrente;
CP_1
− il giorno del compleanno verrà trascorso dal minore con la madre fino al primo pomeriggio e dalle ore 16:00 e fino alle ore 21:00 dello stesso giorno con il padre.
15. Il superiore regolamento delle modalità di frequentazione dovrà trovare attuazione solo in caso di permanente disaccordo tra i genitori, i quali, pertanto, potranno derogarvi in base ad accordi liberamente conclusi.
16. Da ultimo, con riferimento al motivo di appello proposto dal avente ad oggetto la richiesta di emissione di un CP_1 provvedimento di ammonimento nei confronti della ricorrente affinché
Corte di Appello di pag. 6 di 8 Palermo questa si astenga dal porre in essere condotte ostruzionistiche nel rapporto padre-figlio, si rileva che dall'esame della documentazione allegata agli atti del giudizio emerge un'alta conflittualità tra le odierne parti in causa che si traduce in una reciproca rigidità nei tempi e nelle modalità di gestione del figlio minore.
17. Entrambi i genitori, infatti, a causa della loro eccessiva e strumentale intransigenza, sfociata in più occasioni nella minaccia di fare ricorso alle forze dell'ordine o nella presentazione di denunce per il mancato rispetto del regime di visita, non appaiono in grado di assicurare il prioritario soddisfacimento delle esigenze di assistenza morale al figlio minore, non essendo risultati in grado di instaurare neppure quel minimo, indispensabile dialogo necessario per esercitare in modo congiunto la responsabilità genitoriale.
18. Giacché tali comportamenti conflittuali, nei quali il minore è irrimediabilmente coinvolto, lo espongono ad un grave pregiudizio minanandone il sereno sviluppo della personalità, questa Corte ritiene di dover ammonire entrambe le parti in causa, ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. affinché cessino di dare preminente rilievo al loro conflitto personale, senza valutare adeguatamente le esigenze fondamentali del loro figlio minore e a cessare di porre in essere comportamenti inutilmente intransigenti nella gestione del minore.
19. Tenuto conto dell'esito della controversia, e in particolar modo della sussistenza di una situazione di parziale reciproca soccombenza, nonché tenuto conto del fatto che la presente pronuncia adotta provvedimenti nell'esclusivo interesse della prole e che, dunque si controverte in tema di situazioni connotate da fragilità, sussistono gravi ed eccezionali ragioni che, a mente dell'art. 92 c.p.c., nel testo modificato a seguito della parziale declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 7/3-19/4/2018, consentono di pronunciare la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello:
• in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
nei confronti di con ricorso del
[...] Controparte_1
27/04/2023 ed in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da con comparsa del Controparte_1
05/12/2023, in parziale riforma della sentenza n. 4490/2022
Corte di Appello di pag. 7 di 8 Palermo pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, in data 03-04/11/2022, dispone:
− che il regime di affidamento condiviso del figli minore delle parti,
venga regolamentato secondo le modalità Parte_2 specificate in motivazione;
− ammonisce entrambe le parti, ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., ad astenersi, per il futuro, dall'avere comportamenti improntati alla rigidità e all'intransigenza nella gestione del minore;
− conferma nel resto l'impugnata sentenza;
− dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio di appello. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, l'11/10/2024 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
Corte di Appello di pag. 8 di 8 Palermo
SENTENZA nella causa iscritta al n. 787 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promosso in questo grado di giudizio
DA
(C.F. ), nata a Palermo in [...] Parte_1 C.F._1
21/02/1988, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo Prot. N. 2023/20381, con il patrocinio dell'avv. Maria Antonietta Mondino (PEC: Email_1
reclamante
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] in Controparte_1 C.F._2 data 27/08/1988, con il patrocinio dell'avv. Francesca Scalia (PEC:
Email_2
reclamante incidentale
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 4490/2022 pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, in data 03-04/11/2022.
OGGETTO: Separazione giudiziale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Corte di Appello di pag. 1 di 8 Palermo Conclusioni per l'appellante:
«In riforma della Sentenza n. 4490/2022, del Tribunale di Palermo, Sezione I Civile, pubblicata il 04/11/2022, pronunciata nella causa di separazione giudiziale dei coniugi, iscritta al RG n. 16279/2019, in ordine alle modalità di gestione del minore in occasione del periodo estivo e del genetliaco del figlio (in species, 6 settembre), disponga, in modo esplicito e certo, i periodi di spettanza di entrambi i genitori, indicando le date e i giorni consecutivi in cui la madre potrà tenere il figlio con sé durante il periodo estivo. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA, per il giudizio.»
Conclusioni per l'appellato:
«Voglia la Corte di Appello, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
1. Preliminarmente, rigettare le istanze tutte così come avanzate da controparte e, per l'effetto, confermare le statuizioni disposte in sentenza n. 4490/2022 emessa dal Tribunale di Palermo, Sezione I civile, in seno al fascicolo iscritto al n. 16279/2019 in data 04.11.2022;
2. In via subordinata, modificare le statuizioni presenti nella summenzionata sentenza disponendo un affido pienamente condiviso con un regime di dimora paritario presso entrambi i genitori, determinando, dunque, che lo stesso minore possa vivere a settimane alterne presso ognuno dei due affinché in esso non venga meno la figura paterna;
nello specifico, durante l'anno scolastico il minore dovrebbe trascorrere una settimana con il padre dal lunedì all'uscita dalla scuola fino al lunedì successivo all'entrata a scuola e quella successiva con la madre, seguendo le stesse modalità; per le feste calendate – religiose e civili - si chiede che le stesse vengano trascorse da ogni anno in alternanza con Per_1 ciascuno dei genitori, secondo un criterio di alternanza e rotazione (ad esempio, la settimana delle feste natalizie con il padre, quella delle feste pasquali con la madre e viceversa), mentre per le festività civili a partire dalla vigilia del giorno festivo fino al giorno successivo dello stesso. Infine per le vacanze estive, il minore potrebbe trascorrere con ognuno dei genitori almeno un mese (ad esempio dal 10 luglio al 10 agosto con uno e dall'11 agosto all'11 settembre con l'altro, previo accordo tra le parti da comunicare entro il mese di giugno).
3. Disporre, ulteriormente, un ammonimento – o qualsivoglia altro provvedimento ritenuto utile - nei confronti della sig.ra , affinché Pt_1 la stessa cessi dall'opporre continui ostacoli alla frequentazione padre/figlio;
Corte di Appello di pag. 2 di 8 Palermo 4. Con il rigetto di qualunque altra richiesta avanzata da controparte. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.»
Il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma del provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso del 03/10/2019, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Palermo il coniuge chiedendo Controparte_1 che fosse pronunciata la loro separazione personale con addebito al resistente della relativa responsabilità, l'assegnazione della casa coniugale in favore del con obbligo di pagamento delle residue rate di CP_1 mutuo fino all'estinzione, l'affidamento condiviso del figlio minore ed, infine, l'obbligo in capo al resistente di corrisponderle la Per_1 complessiva somma di 200,00 mensili per il proprio personale mantenimento, la somma di euro 400,00 quale contributo al mantenimento del predetto figlio minore, oltre al 50% delle spese di natura straordinaria ed infine, la ulteriore somma di euro 400,00 a titolo di contributo per il canone di locazione dell'appartamento ove avrebbe fissato la propria residenza.
2. Con comparsa del 19/05/2020, si costituiva in giudizio il resistente il quale aderiva alla domanda di separazione e chiedeva l'affidamento condiviso del figlio minore con domicilio prevalente presso di sé e l'obbligo in capo alla di corrispondergli un assegno di euro Pt_1
150,00 mensili quale contributo al mantenimento del minore o, in subordine, l'affidamento condiviso del figlio con domicilio prevalente presso la madre e l'obbligo per esso resistente di corrispondere un assegno di euro di euro 250,00 mensili quale contributo al mantenimento del minore, nonché l'obbligo in capo alla di corrispondere il 50% Pt_1 delle rate di mutuo gravante sulla casa familiare indipendentemente dall'assegnazione di quest'ultima in suo favore. Chiedeva rigettarsi ogni altra domanda ex adverso formulata.
3. Il Tribunale di Palermo con sentenza n. 4490/2022 pronunciata in data 03-04/11/2022, definendo il giudizio, pronunciava la separazione personale dei coniugi e adottava i seguenti provvedimenti:
− rigettava la domanda di addebito della separazione;
− disponeva l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il domicilio materno e disciplinando la facoltà di visita del padre;
Corte di Appello di pag. 3 di 8 Palermo − poneva a carico del l'obbligo di corrispondere alla CP_1
il complessivo importo di euro 350,00 mensili, quale con- Pt_1 tributo al mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese di natura straordinaria;
− dichiarava inammissibili le restanti domande formulate dalle parti e compensava le spese processuali
4. Con ricorso del 28/09/2021, la ha proposto appello avverso la Pt_1 predetta sentenza, chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento delle domande meglio trascritte in epigrafe.
5. Con comparsa del 05/12/2023, si è costituito in giudizio il CP_1 chiedendo la conferma del provvedimento impugnato e in subordine una diversa determinazione del diritto di visita e dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore.
6. Il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello, cui la proposizione dell'impugnazione è stata ritualmente comunicata, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e all'udienza del 14/06/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, la causa è stata assunta in decisione.
7. Con l'unico motivo di appello proposto, la sollecita l'adozione Pt_1 di un provvedimento che disciplini in maniera più puntuale la gestione del minore con particolare riferimento all'indicazione degli esatti periodi di spettanza di ciascun genitore dei tempi di permanenza del figlio durante il periodo delle vacanze estive.
8. Rileva, in particolare, che il primo giudice pur nella consapevolezza dell'elevata conflittualità tra le parti in causa ha disposto un regime di visita liberamente concordabile tra le parti, prevedendo, in mancanza di accordo, la facoltà per il di tenere con sé il figlio minore due CP_1 pomeriggi a settimana e due fine settimana al mese e, durante il periodo delle vacanze estive, per due periodi di 10 giorni consecutivi intervallati da una distanza di 15 giorni l'uno dall'altro, senza, tuttavia, prevedere un analogo periodo di permanenza con il minore durante le vacanze estive, in favore di essa ricorrente. Evidenzia, pertanto, che in mancanza di analoga disposizione pronunciata in suo favore, la stessa è impossibilitata a trascorrere un periodo di vacanza continuativo con il figlio al pari del
, in ragione del diritto di visita che viene strumentalmente CP_1 esercitato da quest'ultimo, come detto, per due pomeriggi a settimana e, alternativamente, per due fine settimana al mese.
Corte di Appello di pag. 4 di 8 Palermo
9. Il medesimo capo della sentenza è oggetto di appello incidentale da parte del , il quale ha chiesto la previsione di tempi paritari di CP_1 permanenza del minore con ciascun genitore e ha proposto, in particolare, che possa vivere a settimane alterne presso l'uno o l'altro genitore e durante il periodo delle vacanze estive che possa trascorrere con ciascun genitore un periodo consecutivo di almeno un mese.
10. Ha, inoltre, chiesto che la venga ammonita affinché non Pt_1 frapponga ostacoli alla propria frequentazione con il figlio.
11. Al riguardo va, preliminarmente, rammentato che deve essere sempre garantito il diritto dei figli minori ad instaurare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, in modo da poter ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi, così come sancito dall'art. 337 ter c.c..
12. Nel caso di specie, la decisione impugnata che prevede, come detto, un regime di affido condiviso con domicilio prevalente presso la madre e diritto di vista del padre, risponde alla condivisibile esigenza di garantire la bigenitorialità modulando il regime di frequentazione del minore con il padre, e assicurando un tendenziale equilibrio nei rapporti con entrambi i genitori, tenendo tuttavia nel debito conto la tenera età del minore di soli 6 anni e le connaturate esigenze di stabilità abitativa e di consuetudini, che caratterizzano i primi anni di vita di ogni bambino.
13. Tale assetto appare, inoltre, maggiormente rispondente alle esigenze del minore ove si rilevi che le odierne parti in causa risiedono in due comuni differenti, benché limitrofi, e che il svolge la CP_1 professione di autista di mezzi pesanti presso la ditta Formaggi Sgroi Salvatore s.r.l., con orari di lavoro certamente poco flessibili e verosimilmente incompatibili con una gestione del minore a tempo pieno.
14. Tuttavia, in ragione della disponibilità manifestata dal a CP_1 volere trascorrere un maggiore periodo di tempo con il figlio e tenuto conto, al contempo, delle giuste doglianze della circa Pt_1
l'impossibilità di trascorrere un periodo di tempo continuativo con il minore durante il periodo delle vacanze estive in assenza di una specifica pronuncia sul punto da parte del primo giudice, appare opportuno, fermo restando l'affidamento condiviso del minore e la previsione che quest'ultimo abbia la propria residenza prevalente presso il domicilio materno, rimodulare i tempi di permanenza del minore con ciascun genitore, nei termini che seguono :
Corte di Appello di pag. 5 di 8 Palermo − il conigliaro potrà tenere con sé il figlio due fine settimana al mese secondo il criterio dell'alternanza dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 20:00;
− lo stesso, inoltre, potrà trascorrere con il figlio due giorni a settimana, il martedì e il giovedì, con diritto di pernottamento, prelevando il minore all'uscita da scuola e riaccompagnandolo il mattino successivo, nelle settimane in cui il minore trascorre il week end con la madre;
lo stesso potrà invece trascorrere con il minore due giorni a settimana, il martedì, dall'uscita da scuola e fino alle ore 20:00 e il giovedì, con diritto di pernottamento, prelevando il minore all'uscita da scuola e riaccompagnandolo il mattino successivo, nelle settimane in cui il minore trascorre il week end con esso resistente;
− le festività civili e religiose saranno trascorse dal minore con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza su base annuale. Con particolare riferimento al periodo delle vacanze natalizie, il minore trascorrerà con il padre il periodo continuativo dal 24 al 29 dicembre, e con la madre il periodo continuativo che va dal 30 dicembre al 5 gennaio, e detti periodi saranno invertiti ad anni alterni;
− per quanto, invece, concerne le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con il minore due periodi di quindici giorni continuativi, consentendo all'altro genitore di comunicare telefonicamente con il figlio almeno una volta al giorno, ed in particolare il potrà tenere con sé il figlio, con il criterio CP_1 dell'alternanza negli anni con l'altro genitore, continuativamente dall'01 al 15 luglio e dal 16 al 30 agosto mentre la potrà Pt_1 trascorrere con il minore i periodi andanti dal 16 al 30 luglio e dall'01 al 15 agosto con sospensione del diritto di visita del per entrambi i periodi di spettanza della ricorrente;
CP_1
− il giorno del compleanno verrà trascorso dal minore con la madre fino al primo pomeriggio e dalle ore 16:00 e fino alle ore 21:00 dello stesso giorno con il padre.
15. Il superiore regolamento delle modalità di frequentazione dovrà trovare attuazione solo in caso di permanente disaccordo tra i genitori, i quali, pertanto, potranno derogarvi in base ad accordi liberamente conclusi.
16. Da ultimo, con riferimento al motivo di appello proposto dal avente ad oggetto la richiesta di emissione di un CP_1 provvedimento di ammonimento nei confronti della ricorrente affinché
Corte di Appello di pag. 6 di 8 Palermo questa si astenga dal porre in essere condotte ostruzionistiche nel rapporto padre-figlio, si rileva che dall'esame della documentazione allegata agli atti del giudizio emerge un'alta conflittualità tra le odierne parti in causa che si traduce in una reciproca rigidità nei tempi e nelle modalità di gestione del figlio minore.
17. Entrambi i genitori, infatti, a causa della loro eccessiva e strumentale intransigenza, sfociata in più occasioni nella minaccia di fare ricorso alle forze dell'ordine o nella presentazione di denunce per il mancato rispetto del regime di visita, non appaiono in grado di assicurare il prioritario soddisfacimento delle esigenze di assistenza morale al figlio minore, non essendo risultati in grado di instaurare neppure quel minimo, indispensabile dialogo necessario per esercitare in modo congiunto la responsabilità genitoriale.
18. Giacché tali comportamenti conflittuali, nei quali il minore è irrimediabilmente coinvolto, lo espongono ad un grave pregiudizio minanandone il sereno sviluppo della personalità, questa Corte ritiene di dover ammonire entrambe le parti in causa, ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. affinché cessino di dare preminente rilievo al loro conflitto personale, senza valutare adeguatamente le esigenze fondamentali del loro figlio minore e a cessare di porre in essere comportamenti inutilmente intransigenti nella gestione del minore.
19. Tenuto conto dell'esito della controversia, e in particolar modo della sussistenza di una situazione di parziale reciproca soccombenza, nonché tenuto conto del fatto che la presente pronuncia adotta provvedimenti nell'esclusivo interesse della prole e che, dunque si controverte in tema di situazioni connotate da fragilità, sussistono gravi ed eccezionali ragioni che, a mente dell'art. 92 c.p.c., nel testo modificato a seguito della parziale declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 7/3-19/4/2018, consentono di pronunciare la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello:
• in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
nei confronti di con ricorso del
[...] Controparte_1
27/04/2023 ed in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da con comparsa del Controparte_1
05/12/2023, in parziale riforma della sentenza n. 4490/2022
Corte di Appello di pag. 7 di 8 Palermo pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, in data 03-04/11/2022, dispone:
− che il regime di affidamento condiviso del figli minore delle parti,
venga regolamentato secondo le modalità Parte_2 specificate in motivazione;
− ammonisce entrambe le parti, ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., ad astenersi, per il futuro, dall'avere comportamenti improntati alla rigidità e all'intransigenza nella gestione del minore;
− conferma nel resto l'impugnata sentenza;
− dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio di appello. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, l'11/10/2024 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
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