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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 24/03/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 636/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio Borella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 636/2023 R.G.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Diego Macina, Parte_1 C.F._1
Luca Lavezzo, Silvia Vassallo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori in
Padova, via Venezia n. 90/A
ATTORE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Francesca Meoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Chiamenti in Verona (VR)
37122 Corso Porta Nuova n. 22
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale – lesioni personali
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'ATTORE:
Nel merito: accertarsi e dichiararsi che l'accadimento del sinistro de quo è avvenuto per fatto e colpa attribuibili in via esclusiva ovvero concorsuale al conducente del veicolo non identificato di cui in premessa e per l'effetto condannare (c.f. in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale a Verona Lungadige Cangrande n. 16, quale impresa designata dalla per la per la liquidazione dei danni a carico del CP_3 CP_4
F.G.V.S., in ragione della responsabilità accertata in corso di causa, al risarcimento dei danni fisici e non, subiti dal sig. e pari ad € 23.423,67 oltre € 110,00 a fronte della fattura n. 167/20, così Parte_1 complessivamente € 23.533,67 ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia dal pagina 1 di 8 Giudice adito secondo le risultanze istruttorie, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria a far data dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo. In via istruttoria: come da memoria ex art. 183 VI comma
n. 2 c.p.c. Con vittoria di compensi e spese di causa, ivi compresi rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A., come per legge, che si chiede sin d'ora vengano distratti, oltre alle spese del CTU medico legale ed alle spese del CTP.
PER LA CONVENUTA:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rovigo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta:
In via preliminare: respingere tutte le domande, così come proposte nei confronti della convenuta, per difetto di legittimazione passiva e per l'effetto disporre con idoneo provvedimento l'estromissione della stessa dal giudizio con ogni conseguente statuizione di legge, con vittoria di spese e competenze di legge;
Nel merito: rigettare ogni domanda proposta dall'attore, nei confronti della società convenuta, perché infondata in fatto ed in diritto e non provata, per tutti i motivi esposti in narrativa;
in ipotesi: condannare la convenuta a corrispondere quell'importo che sarà ritenuto di giustizia ancorché provato in corso di giudizio;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
Con atto di citazione, notificato in data 27.02.2023, il ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
d'ora in poi quale impresa territorialmente Controparte_2 Controparte_5
designata per la regione dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al fine di ottenere il CP_4 risarcimento per le lesioni riportate in conseguenza del sinistro verificatosi il 31.07.2020, verso le ore 21,00,
per esclusiva responsabilità di un veicolo rimasto sconosciuto.
L'attore ha esposto che, nelle predette circostanze di tempo, mentre percorreva via IV Novembre a Porto
Viro (RO), in sella al proprio motociclo Kawasaki Z 750, a seguito di un'improvvisa inversione di marcia di un'autovettura, rimasta ignota, dopo esserne stato colpito, ha perso il controllo della moto ed è uscito di strada, andando a rovinare sulla muretta di recinzione dell'abitazione sita al civico 59.
Il conducente dell'autoveicolo, una Lancia Y di colore grigio, ha proseguito nella propria corsa, senza fermarsi e senza prestare soccorso, così come confermato da , teste oculare sentito dai Controparte_6
Carabinieri giunti sul posto.
Ricevute le prime cure, il è stato trasportato presso l'ospedale di Rovigo per politrauma Parte_1
con ferite lacere e frattura VIII costa di sinistra con contusione polmonare.
Il motoveicolo, invece, distrutto all'80%, è stato recuperato dal Soccorso stradale F.lli Negri Snc.
pagina 2 di 8 Il ha quindi chiesto il risarcimento dei danni, quantificandoli in € 23.533,67, di cui € 110,00 Parte_1
a titolo di rimborso del costo per la rimozione e il trasporto del motociclo.
Si è costituita in giudizio eccependo il difetto di procedibilità dell'azione Controparte_5 risarcitoria, per mancato esperimento della negoziazione assistita, la carenza di legittimazione passiva, in quanto non sarebbe dimostrato che il sinistro avvenne per fatto riconducibile ad un veicolo ignoto e,
comunque, contestando la domanda, perché carente di prova anche in ordine al quantum.
Alla prima udienza, tenutasi in data 9.06.2023, è stato disposto il rinvio per consentire l'espletamento del procedimento di negoziazione assistita. Concessi, all'udienza del 13.12.2023, i termini per le memorie ex art. 183 c.p.c., con ordinanza del 20.03.2024 è stata ammessa prova testimoniale e disposto l'interrogatorio libero dell'attore.
Le prove orali sono state assunte all'udienza del 19.4.2024 e, con successiva ordinanza del 23.04.2024, è stata disposta CTU medico legale al fine di verificare e descrivere i postumi derivanti dalle lesioni patite dall'attore, in conseguenza del sinistro.
Precisate le conclusioni all'udienza del 18.09.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con termine per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
In diritto
La domanda è fondata e va quindi accolta.
La fattispecie in decisione ricade nell'ambito applicativo dell'art. 283 lett. a), cod. ass. priv., che stabilisce l'ammissibilità dell'azione per il risarcimento dei danni, causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è obbligo d'assicurazione, nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante “non identificato”, ovvero sia rimasto sconosciuto.
In tale ipotesi, secondo consolidato e unanime orientamento di legittimità, ”il danneggiato che promuove richiesta di risarcimento nei confronti del ha Parte_2
l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto“ (Cass. 4213/24).
Con riferimento alla mancata identificazione del veicolo, la relativa prova deve riguardare non solo la presenza del veicolo non identificato, ma anche che la sua mancata identificazione è dipesa da un'impossibilità incolpevole, sussistendo, a carico del danneggiato, un onere di diligenza nell'identificare il veicolo e/o il conducente cui va ascritto il sinistro, ciò rispondendo alla ratio della norma, non solo e non tanto in ragione del principio generale dell'onere della prova, di cui all'art. 2697
c.c., bensì per l'evidente finalità di evitare frodi assicurative.
In ordine alle modalità con cui l'attore può adempiere all'onere probatorio su di lui gravante, va richiamato il principio per cui “la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere
"tracce ambientali" o di "dichiarazioni orali", non essendo alla vittima richiesto di mantenere un pagina 3 di 8 comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto”, ma, in tale ottica, proprio al citato fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione "eccessivo", rispetto alle sue "risorse", che finisca con il trasformarlo in un investigatore privato o necessariamente in un querelante (Cass. 24449/2005).
Riguardo a tale ultimo aspetto, poi, vale la pena di precisare che l'omessa denuncia non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento e che, allo stesso modo, “la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto;
entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro“ (Cass. 20066/2013).
Posto quindi che il giudice “può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa” (Cass. 18532/2007), dovendo entrambe le evenienze essere apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte, vale sottolineare che viene considerato sufficiente ai predetti fini probatori che le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria per l'identificazione del veicolo investitore abbiano avuto esito negativo (Cass. 4213/24).
Ebbene, nel caso in decisione, la dinamica del sinistro dedotta nell'atto di citazione trova conferma nelle dichiarazioni del teste , il quale, in sede di udienza, ha fornito la medesima Controparte_6 ricostruzione degli eventi dichiarata avanti l'autorità intervenuta sul luogo del sinistro, seppur integrandola di precisazioni che danno un quadro esaustivo e verosimile dei fatti occorsi.
Si evince che il teste, nelle circostanze di tempo e di luogo del sinistro, mentre si trovava alla guida della propria auto, dallo specchietto retrovisore ha visto, dietro di sé, la manovra di una Lancia Y di colore grigio (di cui non ha “letto la targa vista la lontananza”) che, dalla posizione di sosta sul lato destro della carreggiata, si immetteva nel flusso della circolazione per eseguire un'inversione di marcia e, dopo aver sentito un colpo, ha visto il suo amico e collega , che lo seguiva in Parte_1
motocicletta, perdere il controllo della moto, uscire di strada e impattare su un muro di cinta di un'abitazione, cadendo infine a terra.
Il teste escusso viene ritenuto attendibile e la sua ricostruzione plausibile e coincidente con quella offerta dall'attore.
pagina 4 di 8 Dai fatti descritti deve ritenersi che la repentinità dell'evento e le sue modalità di svolgimento abbiano reso difficoltoso per l'attore identificare la targa del veicolo che gli ha fatto perdere il controllo della moto. Del tutto comprensibile, poi, che il teste fosse più preoccupato di soccorrere l'amico, che inseguire l'auto che si allontanava velocemente facendo perdere le proprie tracce.
I carabinieri sono intervenuti nell'immediatezza del fatto, rendendo con ciò del tutto superflua, ai fini istruttori che qui rilevano, la presentazione di una denuncia/querela. L'attività di indagine svolta tuttavia, ha sortito esito negativo essendo stato dato atto nella relazione del sinistro che “lungo tutta la via IV Novembre non veniva reperito alcun impianto di videosorveglianza che potesse aver ripreso la dinamica del sinistro e i particolari della vettura menzionata nelle dichiarazioni del testimone”.
Tali elementi concorrono nell'affermare che il veicolo non è stato identificato per cause non imputabili al . Parte_1
Per quanto riguarda la prova della responsabilità, giova precisare che le ipotesi di intervento del Fondo non comportano alcuna deroga al sistema della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, che pertanto è la medesima dei sinistri in cui i veicoli sono identificati, con possibilità di applicare, ricorrendone i presupposti, anche la presunzione di cui all'art. 2054 c.c.
Orbene, anche alla stregua della comune esperienza, la dinamica prospettata dall'attore e confermata dal teste risulta convincente: l'improvvisa immissione nel flusso della circolazione e l'esecuzione di una manovra di inversione di marcia, oltretutto in prossimità di un incrocio, costituiscono una spiegazione plausibile e logicamente compatibile con l'uscita di strada, con la caduta e quindi con le lesioni riscontrate in sede di consulenza medico-legale.
Certamente tale dinamica può avere anche altre giustificazioni causali o altre concause, come ad esempio, un malore del , una sua disattenzione ovvero un guasto meccanico della moto. Parte_1
Paiono, cionondimeno, potersi escludere tanto la presenza di difetti di funzionamento del motociclo, non dedotti né emergenti dalle evidenze processuali, quanto una condizione di alterazione soggettiva dell'attore. Con riguardo a tale ultimo aspetto, merita osservare invero che la circostanza che il abbia assunto stupefacenti il giorno prima del sinistro, non dimostra, che, al momento Parte_1
del fatto, fosse in uno stato di alterazione psicofisica. Tale aspetto è molto chiaro nella giurisprudenza a commento dell'art. 187 CdS.
La verifica di tale stato passa, infatti, attraverso una valutazione complessiva del conducente, avendo riguardo a una serie di fattori indicativi, quali la coordinazione dei movimenti, l'eloquio, lo stato emotivo.
Dagli atti processuali invece non emerge nulla al riguardo, di talché la sola circostanza che l'attore il giorno antecedente il sinistro abbia assunto sostanze stupefacenti, senza peraltro che sia stata pagina 5 di 8 specificata la quantità, non può ritenersi elemento sufficiente per affermare che, al momento del sinistro, lo stato di attenzione e lucidità del fosse alterato o compromesso. Parte_1
Stante quindi l'assenza di concreti e concludenti elementi di fatto, da cui dedurre una compartecipazione dell'attore, in termini di efficienza causale, alla causazione del sinistro, si deve affermare una responsabilità esclusiva del veicolo non identificato.
Infine, sulla presenza o meno di “uno scontro” tra i veicoli, si rileva che sul punto manca una prova certa, non essendo stata la questione oggetto di un apposito accertamento da parte dell'autorità (forse, ma ciò non viene dedotto, perché impossibile da farsi dato lo stato di distruzione del motociclo).
L'accertamento, tuttavia, avrebbe avuto rilievo solo in ipotesi di mancanza di prova circa la dinamica del sinistro, potendo soccorrere la presunzione di responsabilità.
Come esposto, si ritiene invece che dagli elementi emersi sia possibile ritenere che il veicolo non identificato abbia assunto una condotta contraria alle norme che regolano la circolazione stradale, compiendo una manovra imprevista e imprevedibile, appunto perché contra ius, causativa del danno posto a fondamento della domanda.
Circa gli esiti lesivi, il CTU, con valutazioni adeguatamente motivate e scevre da vizi logici, ha riconosciuto:
- un nesso di causa in termini del “più probabile che non” tra la dinamica del sinistro agli atti con la caduta dell'attore dal motociclo e le lesioni specificate;
- un danno permanente biologico del 6-7%;
- le conseguenze di ordine temporaneo frazionate in 4 giorni di inabilità assoluta, 30 giorni di inabilità al 75%, 30 giorni di inabilità al 50% e 30 giorni di inabilità al 25%;
- la congruità delle spese mediche sostenute dall'attrice e documentate in € 1.568,40, con esclusione di
€ 50,00 per acquisto senza indicazione farmaco e codice fiscale ed € 30,00 per rilascio cartella clinica.
Il danno deve essere quantificato secondo la tabella delle c.d. lesioni micropermanenti (ex art. 139,
Codice delle assicurazioni, e DM 16.04.2024), e quindi liquidato come segue:
I.P. 6,5% (età 24) euro 10.351,62
ITP 4 gg al 100% euro 220,96
ITP 30 gg al 75% euro 1.242,90
IPT 30 gg al 50% euro 828,60
ITP 30 gg al 25% euro 414,30
In totale, dunque, il danno è pari ad euro 13.058,38.
pagina 6 di 8 Al danno sopra quantificato devono aggiungersi le spese mediche ritenute dal CTU congrue e documentate per € 1.578,40, condividendo l'esclusione delle ulteriori spese di € 50,00 per la genericità dello scontrino e di € 30,00 in quanto non costituente spesa medica.
Si precisa ulteriormente che tali spese, così come quella per il carroattrezzi (di € 110,00), non possono trovare ristoro in questa sede, non rientrando nel perimetro applicativo dell'art. 283 cda, che, per l'ipotesi di danno cagionato da veicolo non identificato, in caso di lesioni non gravi, limita il risarcimento al danno alla persona.
Non sono stati, invece, addotti elementi per giustificare una personalizzazione del danno ai sensi dell'art. 139 co. 3 D.Lgs 209/2005.
Sul totale del danno biologico accertato, pari a € 13.058,38, già rapportato ai valori attuali, sono dovuti gli interessi.
Considerata la natura di debito di valore del risarcimento del danno biologico da fatto illecito, la quantificazione pecuniaria è soggetta a rivalutazione per effetto e nella misura della perdita di valore della moneta nel periodo compreso tra la data dell'illecito e quello della sentenza di condanna, con l'aggiunta degli interessi, che hanno funzione compensativa e che vanno calcolati, anno per anno, sulle somme via via rivalutate (Cassazione civile sez. I, 11/07/2013, n.17201; Cass. 16894/2010;
16637/2008; 7891/2007; sez. un. 1712/1995).
Circa la misura, vanno riconosciuti gli interessi legali sulla somma riconosciuta a titolo di risarcimento danni, devalutata alla data del sinistro e rivalutata annualmente, fino alla data della presente decisione;
interessi ex art. 1284, quarto comma c.c., da tale data al saldo.
A carico della convenuta vanno poste anche le spese di CTU, liquidate in € 700 oltre accessori a titolo di acconto (non liquidabile il saldo, non essendo stato richiesto) e di CTP (euro 700,00 oltre accessori).
La liquidazione delle spese viene effettuata in dispositivo sulla base del principio della soccombenza, in base ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm
147/2022 (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00), tenendo conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi:
-DICHIARA l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, in accoglimento della domanda, ND
[...]
, in qualità di impresa designata per la regione dal Fondo di Garanzia Controparte_2 CP_4
Vittime della Strada, al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento danni, Parte_1
pagina 7 di 8 della somma di euro 14.636,78, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e annualmente rivalutata fino al saldo;
-ND altresì la parte convenuta al pagamento, a favore di , delle spese Parte_1
processuali, che liquida in euro 5.077,00 per compenso, oltre Iva e CPA come per legge, ed € 267,00 per esborsi, con distrazione in favore degli avv.ti Macina, Lavezzo e Vassallo, dichiaratisi antistatari.
Pone le spese di CTU e CTP, entrambi di € 700 oltre iva, a carico di parte convenuta.
Rovigo, 12.03.2025
Il Giudice dott. Giulio Borella
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio Borella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 636/2023 R.G.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Diego Macina, Parte_1 C.F._1
Luca Lavezzo, Silvia Vassallo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori in
Padova, via Venezia n. 90/A
ATTORE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Francesca Meoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Chiamenti in Verona (VR)
37122 Corso Porta Nuova n. 22
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale – lesioni personali
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'ATTORE:
Nel merito: accertarsi e dichiararsi che l'accadimento del sinistro de quo è avvenuto per fatto e colpa attribuibili in via esclusiva ovvero concorsuale al conducente del veicolo non identificato di cui in premessa e per l'effetto condannare (c.f. in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale a Verona Lungadige Cangrande n. 16, quale impresa designata dalla per la per la liquidazione dei danni a carico del CP_3 CP_4
F.G.V.S., in ragione della responsabilità accertata in corso di causa, al risarcimento dei danni fisici e non, subiti dal sig. e pari ad € 23.423,67 oltre € 110,00 a fronte della fattura n. 167/20, così Parte_1 complessivamente € 23.533,67 ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia dal pagina 1 di 8 Giudice adito secondo le risultanze istruttorie, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria a far data dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo. In via istruttoria: come da memoria ex art. 183 VI comma
n. 2 c.p.c. Con vittoria di compensi e spese di causa, ivi compresi rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A., come per legge, che si chiede sin d'ora vengano distratti, oltre alle spese del CTU medico legale ed alle spese del CTP.
PER LA CONVENUTA:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rovigo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta:
In via preliminare: respingere tutte le domande, così come proposte nei confronti della convenuta, per difetto di legittimazione passiva e per l'effetto disporre con idoneo provvedimento l'estromissione della stessa dal giudizio con ogni conseguente statuizione di legge, con vittoria di spese e competenze di legge;
Nel merito: rigettare ogni domanda proposta dall'attore, nei confronti della società convenuta, perché infondata in fatto ed in diritto e non provata, per tutti i motivi esposti in narrativa;
in ipotesi: condannare la convenuta a corrispondere quell'importo che sarà ritenuto di giustizia ancorché provato in corso di giudizio;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
Con atto di citazione, notificato in data 27.02.2023, il ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
d'ora in poi quale impresa territorialmente Controparte_2 Controparte_5
designata per la regione dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al fine di ottenere il CP_4 risarcimento per le lesioni riportate in conseguenza del sinistro verificatosi il 31.07.2020, verso le ore 21,00,
per esclusiva responsabilità di un veicolo rimasto sconosciuto.
L'attore ha esposto che, nelle predette circostanze di tempo, mentre percorreva via IV Novembre a Porto
Viro (RO), in sella al proprio motociclo Kawasaki Z 750, a seguito di un'improvvisa inversione di marcia di un'autovettura, rimasta ignota, dopo esserne stato colpito, ha perso il controllo della moto ed è uscito di strada, andando a rovinare sulla muretta di recinzione dell'abitazione sita al civico 59.
Il conducente dell'autoveicolo, una Lancia Y di colore grigio, ha proseguito nella propria corsa, senza fermarsi e senza prestare soccorso, così come confermato da , teste oculare sentito dai Controparte_6
Carabinieri giunti sul posto.
Ricevute le prime cure, il è stato trasportato presso l'ospedale di Rovigo per politrauma Parte_1
con ferite lacere e frattura VIII costa di sinistra con contusione polmonare.
Il motoveicolo, invece, distrutto all'80%, è stato recuperato dal Soccorso stradale F.lli Negri Snc.
pagina 2 di 8 Il ha quindi chiesto il risarcimento dei danni, quantificandoli in € 23.533,67, di cui € 110,00 Parte_1
a titolo di rimborso del costo per la rimozione e il trasporto del motociclo.
Si è costituita in giudizio eccependo il difetto di procedibilità dell'azione Controparte_5 risarcitoria, per mancato esperimento della negoziazione assistita, la carenza di legittimazione passiva, in quanto non sarebbe dimostrato che il sinistro avvenne per fatto riconducibile ad un veicolo ignoto e,
comunque, contestando la domanda, perché carente di prova anche in ordine al quantum.
Alla prima udienza, tenutasi in data 9.06.2023, è stato disposto il rinvio per consentire l'espletamento del procedimento di negoziazione assistita. Concessi, all'udienza del 13.12.2023, i termini per le memorie ex art. 183 c.p.c., con ordinanza del 20.03.2024 è stata ammessa prova testimoniale e disposto l'interrogatorio libero dell'attore.
Le prove orali sono state assunte all'udienza del 19.4.2024 e, con successiva ordinanza del 23.04.2024, è stata disposta CTU medico legale al fine di verificare e descrivere i postumi derivanti dalle lesioni patite dall'attore, in conseguenza del sinistro.
Precisate le conclusioni all'udienza del 18.09.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con termine per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
In diritto
La domanda è fondata e va quindi accolta.
La fattispecie in decisione ricade nell'ambito applicativo dell'art. 283 lett. a), cod. ass. priv., che stabilisce l'ammissibilità dell'azione per il risarcimento dei danni, causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è obbligo d'assicurazione, nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante “non identificato”, ovvero sia rimasto sconosciuto.
In tale ipotesi, secondo consolidato e unanime orientamento di legittimità, ”il danneggiato che promuove richiesta di risarcimento nei confronti del ha Parte_2
l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto“ (Cass. 4213/24).
Con riferimento alla mancata identificazione del veicolo, la relativa prova deve riguardare non solo la presenza del veicolo non identificato, ma anche che la sua mancata identificazione è dipesa da un'impossibilità incolpevole, sussistendo, a carico del danneggiato, un onere di diligenza nell'identificare il veicolo e/o il conducente cui va ascritto il sinistro, ciò rispondendo alla ratio della norma, non solo e non tanto in ragione del principio generale dell'onere della prova, di cui all'art. 2697
c.c., bensì per l'evidente finalità di evitare frodi assicurative.
In ordine alle modalità con cui l'attore può adempiere all'onere probatorio su di lui gravante, va richiamato il principio per cui “la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere
"tracce ambientali" o di "dichiarazioni orali", non essendo alla vittima richiesto di mantenere un pagina 3 di 8 comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto”, ma, in tale ottica, proprio al citato fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione "eccessivo", rispetto alle sue "risorse", che finisca con il trasformarlo in un investigatore privato o necessariamente in un querelante (Cass. 24449/2005).
Riguardo a tale ultimo aspetto, poi, vale la pena di precisare che l'omessa denuncia non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento e che, allo stesso modo, “la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto;
entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro“ (Cass. 20066/2013).
Posto quindi che il giudice “può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa” (Cass. 18532/2007), dovendo entrambe le evenienze essere apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte, vale sottolineare che viene considerato sufficiente ai predetti fini probatori che le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria per l'identificazione del veicolo investitore abbiano avuto esito negativo (Cass. 4213/24).
Ebbene, nel caso in decisione, la dinamica del sinistro dedotta nell'atto di citazione trova conferma nelle dichiarazioni del teste , il quale, in sede di udienza, ha fornito la medesima Controparte_6 ricostruzione degli eventi dichiarata avanti l'autorità intervenuta sul luogo del sinistro, seppur integrandola di precisazioni che danno un quadro esaustivo e verosimile dei fatti occorsi.
Si evince che il teste, nelle circostanze di tempo e di luogo del sinistro, mentre si trovava alla guida della propria auto, dallo specchietto retrovisore ha visto, dietro di sé, la manovra di una Lancia Y di colore grigio (di cui non ha “letto la targa vista la lontananza”) che, dalla posizione di sosta sul lato destro della carreggiata, si immetteva nel flusso della circolazione per eseguire un'inversione di marcia e, dopo aver sentito un colpo, ha visto il suo amico e collega , che lo seguiva in Parte_1
motocicletta, perdere il controllo della moto, uscire di strada e impattare su un muro di cinta di un'abitazione, cadendo infine a terra.
Il teste escusso viene ritenuto attendibile e la sua ricostruzione plausibile e coincidente con quella offerta dall'attore.
pagina 4 di 8 Dai fatti descritti deve ritenersi che la repentinità dell'evento e le sue modalità di svolgimento abbiano reso difficoltoso per l'attore identificare la targa del veicolo che gli ha fatto perdere il controllo della moto. Del tutto comprensibile, poi, che il teste fosse più preoccupato di soccorrere l'amico, che inseguire l'auto che si allontanava velocemente facendo perdere le proprie tracce.
I carabinieri sono intervenuti nell'immediatezza del fatto, rendendo con ciò del tutto superflua, ai fini istruttori che qui rilevano, la presentazione di una denuncia/querela. L'attività di indagine svolta tuttavia, ha sortito esito negativo essendo stato dato atto nella relazione del sinistro che “lungo tutta la via IV Novembre non veniva reperito alcun impianto di videosorveglianza che potesse aver ripreso la dinamica del sinistro e i particolari della vettura menzionata nelle dichiarazioni del testimone”.
Tali elementi concorrono nell'affermare che il veicolo non è stato identificato per cause non imputabili al . Parte_1
Per quanto riguarda la prova della responsabilità, giova precisare che le ipotesi di intervento del Fondo non comportano alcuna deroga al sistema della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, che pertanto è la medesima dei sinistri in cui i veicoli sono identificati, con possibilità di applicare, ricorrendone i presupposti, anche la presunzione di cui all'art. 2054 c.c.
Orbene, anche alla stregua della comune esperienza, la dinamica prospettata dall'attore e confermata dal teste risulta convincente: l'improvvisa immissione nel flusso della circolazione e l'esecuzione di una manovra di inversione di marcia, oltretutto in prossimità di un incrocio, costituiscono una spiegazione plausibile e logicamente compatibile con l'uscita di strada, con la caduta e quindi con le lesioni riscontrate in sede di consulenza medico-legale.
Certamente tale dinamica può avere anche altre giustificazioni causali o altre concause, come ad esempio, un malore del , una sua disattenzione ovvero un guasto meccanico della moto. Parte_1
Paiono, cionondimeno, potersi escludere tanto la presenza di difetti di funzionamento del motociclo, non dedotti né emergenti dalle evidenze processuali, quanto una condizione di alterazione soggettiva dell'attore. Con riguardo a tale ultimo aspetto, merita osservare invero che la circostanza che il abbia assunto stupefacenti il giorno prima del sinistro, non dimostra, che, al momento Parte_1
del fatto, fosse in uno stato di alterazione psicofisica. Tale aspetto è molto chiaro nella giurisprudenza a commento dell'art. 187 CdS.
La verifica di tale stato passa, infatti, attraverso una valutazione complessiva del conducente, avendo riguardo a una serie di fattori indicativi, quali la coordinazione dei movimenti, l'eloquio, lo stato emotivo.
Dagli atti processuali invece non emerge nulla al riguardo, di talché la sola circostanza che l'attore il giorno antecedente il sinistro abbia assunto sostanze stupefacenti, senza peraltro che sia stata pagina 5 di 8 specificata la quantità, non può ritenersi elemento sufficiente per affermare che, al momento del sinistro, lo stato di attenzione e lucidità del fosse alterato o compromesso. Parte_1
Stante quindi l'assenza di concreti e concludenti elementi di fatto, da cui dedurre una compartecipazione dell'attore, in termini di efficienza causale, alla causazione del sinistro, si deve affermare una responsabilità esclusiva del veicolo non identificato.
Infine, sulla presenza o meno di “uno scontro” tra i veicoli, si rileva che sul punto manca una prova certa, non essendo stata la questione oggetto di un apposito accertamento da parte dell'autorità (forse, ma ciò non viene dedotto, perché impossibile da farsi dato lo stato di distruzione del motociclo).
L'accertamento, tuttavia, avrebbe avuto rilievo solo in ipotesi di mancanza di prova circa la dinamica del sinistro, potendo soccorrere la presunzione di responsabilità.
Come esposto, si ritiene invece che dagli elementi emersi sia possibile ritenere che il veicolo non identificato abbia assunto una condotta contraria alle norme che regolano la circolazione stradale, compiendo una manovra imprevista e imprevedibile, appunto perché contra ius, causativa del danno posto a fondamento della domanda.
Circa gli esiti lesivi, il CTU, con valutazioni adeguatamente motivate e scevre da vizi logici, ha riconosciuto:
- un nesso di causa in termini del “più probabile che non” tra la dinamica del sinistro agli atti con la caduta dell'attore dal motociclo e le lesioni specificate;
- un danno permanente biologico del 6-7%;
- le conseguenze di ordine temporaneo frazionate in 4 giorni di inabilità assoluta, 30 giorni di inabilità al 75%, 30 giorni di inabilità al 50% e 30 giorni di inabilità al 25%;
- la congruità delle spese mediche sostenute dall'attrice e documentate in € 1.568,40, con esclusione di
€ 50,00 per acquisto senza indicazione farmaco e codice fiscale ed € 30,00 per rilascio cartella clinica.
Il danno deve essere quantificato secondo la tabella delle c.d. lesioni micropermanenti (ex art. 139,
Codice delle assicurazioni, e DM 16.04.2024), e quindi liquidato come segue:
I.P. 6,5% (età 24) euro 10.351,62
ITP 4 gg al 100% euro 220,96
ITP 30 gg al 75% euro 1.242,90
IPT 30 gg al 50% euro 828,60
ITP 30 gg al 25% euro 414,30
In totale, dunque, il danno è pari ad euro 13.058,38.
pagina 6 di 8 Al danno sopra quantificato devono aggiungersi le spese mediche ritenute dal CTU congrue e documentate per € 1.578,40, condividendo l'esclusione delle ulteriori spese di € 50,00 per la genericità dello scontrino e di € 30,00 in quanto non costituente spesa medica.
Si precisa ulteriormente che tali spese, così come quella per il carroattrezzi (di € 110,00), non possono trovare ristoro in questa sede, non rientrando nel perimetro applicativo dell'art. 283 cda, che, per l'ipotesi di danno cagionato da veicolo non identificato, in caso di lesioni non gravi, limita il risarcimento al danno alla persona.
Non sono stati, invece, addotti elementi per giustificare una personalizzazione del danno ai sensi dell'art. 139 co. 3 D.Lgs 209/2005.
Sul totale del danno biologico accertato, pari a € 13.058,38, già rapportato ai valori attuali, sono dovuti gli interessi.
Considerata la natura di debito di valore del risarcimento del danno biologico da fatto illecito, la quantificazione pecuniaria è soggetta a rivalutazione per effetto e nella misura della perdita di valore della moneta nel periodo compreso tra la data dell'illecito e quello della sentenza di condanna, con l'aggiunta degli interessi, che hanno funzione compensativa e che vanno calcolati, anno per anno, sulle somme via via rivalutate (Cassazione civile sez. I, 11/07/2013, n.17201; Cass. 16894/2010;
16637/2008; 7891/2007; sez. un. 1712/1995).
Circa la misura, vanno riconosciuti gli interessi legali sulla somma riconosciuta a titolo di risarcimento danni, devalutata alla data del sinistro e rivalutata annualmente, fino alla data della presente decisione;
interessi ex art. 1284, quarto comma c.c., da tale data al saldo.
A carico della convenuta vanno poste anche le spese di CTU, liquidate in € 700 oltre accessori a titolo di acconto (non liquidabile il saldo, non essendo stato richiesto) e di CTP (euro 700,00 oltre accessori).
La liquidazione delle spese viene effettuata in dispositivo sulla base del principio della soccombenza, in base ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm
147/2022 (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00), tenendo conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi:
-DICHIARA l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, in accoglimento della domanda, ND
[...]
, in qualità di impresa designata per la regione dal Fondo di Garanzia Controparte_2 CP_4
Vittime della Strada, al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento danni, Parte_1
pagina 7 di 8 della somma di euro 14.636,78, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e annualmente rivalutata fino al saldo;
-ND altresì la parte convenuta al pagamento, a favore di , delle spese Parte_1
processuali, che liquida in euro 5.077,00 per compenso, oltre Iva e CPA come per legge, ed € 267,00 per esborsi, con distrazione in favore degli avv.ti Macina, Lavezzo e Vassallo, dichiaratisi antistatari.
Pone le spese di CTU e CTP, entrambi di € 700 oltre iva, a carico di parte convenuta.
Rovigo, 12.03.2025
Il Giudice dott. Giulio Borella
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