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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/07/2025, n. 7275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7275 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE I Così composto Dott. Raffaele Sdino Presidente Dott. Ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel. Dott. Ssa Viviana Criscuolo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 20760 del Ruolo Generale degli affari non contenziosi civili dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso per le modalità di affido e di mantenimento di figlio nato fuori del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Hamida Megherbi, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Riccardo Meandro, giusta procura in atti
RESISTENTE
nonchè Il Pm, Sostituto Procuratore della Repubblica presso gli Affari Civili
INTERVENTORE NECESSARIO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 1°.10.2024, la IG.ra – Parte_1 premesso che dalla relazione sentimentale con il IG. è CP_1 nata il [...] – deduceva: Per_1
(…)
3)- che i predetti IGori stabilivano, unitamente alla prole, residenza familiare abituale in Napoli, al Viale Delle Metamorfosi, 340; 4)- che a far data dal mese di settembre dell'anno 2021, essendo ve-nuti meno quei presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia, il sig.
lasciava la casa familiare per spostarsi presso la casa dei CP_1 genitori, sita alla via Vera Lombardi, 89, 80147 - Napoli;
5)- che la sig.ra
- unitamente alla IG minore – ha continuato Parte_1 Per_1 ad abitare la casa famigliare anche al fine di scongiurare sconvolgimenti negli equilibri della prole;
6)- che il motivo scatenante la fine dell'affectio di coppia, va ricercato nelle ripetute condotte del tutto incompatibili con gli impegni assunti dal resistente;
7)- che il resistente ha progressivamente sviluppato un comporta-mento di insofferenza, ingenerato dal nuovo assetto
1 familiare: in particolare, i sacrifici immediatamente successivi al post partum hanno tirato fuori un lato emotivamente poco responsabile del compagno, il quale non ha sviluppato quelle competenze di regolazione delle emozioni, efficaci ed adeguate;
8)- che, a tutt'oggi, il sig. CP_1
si è totalmente disinteressato alla cura e al mantenimento della
[...] minore, sia in termini materiali che morali, dimostrando una incapacità ad assumersi determinate responsabilità genitoriali;
9)- che la ricorrente è riuscita a far fronte alle esigenze di vita sue e della bambina attraverso i guadagni ricavati dalla propria attività lavorativa;
10)- che spetta il versamento di un assegno di mantenimento a favore della minore che, dalla lettura dei parametri normativi, i quali impongono di determinare il contributo di mantenimento per i figli con riferimento ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, al tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i geni-tori, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, oltre che alle attuali esigenze della bambina, non potrà essere inferiore ad euro 500.00, oltre spese straordinarie al 50%, come da protocollo da intesa di codesto Ufficio Giudiziario;
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis. 18, la sig.ra Parte_1 dichiara di svolgere attività lavorativa di addetta alle vendite presso il negozio di abbigliamento Bershka, sito in Caserta, presso il Centro Commerciale Campania. Dalla predetta attività percepisce emolumenti per circa 1.100,00 euro mensili. Non è proprietaria di cespiti. Utilizza un autoveicolo di sua proprietà - una Citroen targata CH 723ZC – immatricolata nell'anno 2003. Non possiede moto né ha partecipazione societarie. Detiene una carta prepagata Postepay Evolution, con un saldo disponibile di € 724,01 alla data del 22.08.2024. Non ha altri conti correnti.
Ha chiesto: 1.- Disporre l'affido condiviso della IG minore Persona_2 con residenza privilegiata presso la madre, disciplinando il diritto di visita del padre per consentire alla prole di mantenere rapporti continuativi ed equilibrati con entrambi i genitori.
2.- Disporre l'obbligo da parte del sig. di concorrere al CP_1 mantenimento ordinario versando un assegno in favore della IG pari ad euro 500,00 mensili oltre rivalutazione Istat, nonché farsi cari-co del 50% delle spese straordinarie che necessiterà la prole e che riguardino: la salute (non coperte da S.S.N.), l'istruzione, l'attività sportiva ed ogni altra eventuale spesa necessaria per i minori secondo il Protocollo d'intesa e le linee guida del Tribunale di Napoli.
3.- emetta ogni altro provvedimento, consequenziale e connesso, ritenuto utile e necessario.
Si è costituito il che ha dedotto: CP_1
(…) f) Che la ha avuto una condotta successiva al post Parte_1 partum poco responsabile verso il compagno e, con il passare del tempo, a
2 partire dal raggiungimento dei tre anni della minore si è quasi del tutto disinteressata delle esigenze materiali e morali della stessa;
g) Che il ha sempre avuto attenzioni verso la IG e, a CP_1 partire dal raggiungimento dei tre anni della piccola , la Persona_2 teneva con sé dal venerdì sino al lunedì mattina presso la casa dei genitori sita in Napoli alla Via Vera Lombardi n. 89 c.a.p. 80147, laddove la accompagnava a scuola;
h) Che la minore è sempre stata accudita dal resistente, dalla Persona_2 di lui madre e dal di lui padre . La stessa Controparte_2 Persona_3 per gran parte della settimana restava presso la loro abitazione sita in Napoli alla Via Vera Lombardi n. 89. i) Che la minore restava con il padre dal venerdì mattina al lunedì mattina, laddove il provvedeva ad accompagnare a Scuola la CP_1 piccola e d'accordo con la compagna, il pomeriggio la ricorrente Per_1 avrebbe dovuto provvedere ad andare a riprenderla. Tuttavia, la
[...]
anteponeva sempre i suoi interessi ed impegni alle esigenze Parte_1 della minore, tant'è che spesso ed improvvisamente chiamava il resistente per chiedergli di andare a riprendere la minore poiché aveva avuto un impegno imprevisto;
j) Che attualmente, la minore è iscritta presso la Scuola “I.C. 88 Eduardo
- ” sito in Viale Carlo Miranda, 105, 80147 Parte_2 Parte_3
Napoli NA adiacente all'abitazione in cui risiede il resistente e ben distante dal luogo di residenza della ricorrente, a riprova che la piccola è Per_1 assistita maggiormente dal resistente piuttosto che dalla sua ex compagna. Il resistente teneva spesso con sé per l'intera settimana la minore, anche di notte e la mattina provvedeva ad accompagnarla a scuola, per poi andare a riprenderla all'uscita, avvalendosi anche della collaborazione dei suoi genitori;
k) Che per tutti i mesi dall'agosto 2024 e sino al dicembre 2024, la minore è restata con il padre per l'intera settimana;
l) Che il si è sempre interessato della cura e del CP_1 mantenimento della minore, sia in termini materiali che morali, dimostrando un'elevata capacità ad assumersi le sue responsabilità genitoriali;
m) Che il ricorrente ha fatto sempre fronte alle esigenze della vita della bambina sia attraverso i ricavi della propria attività lavorativa, sia attraverso il sostegno della propria famiglia d'origine; (…) p) Che la richiesta della controparte, del pagamento della somma mensile di € 500,00 a favore della IG non può essere accolta per due ordini di ragioni: - la prima, in virtù del reddito del resistente, pari ad € 1.400,00 mensili, così come da documentazione depositata agli atti e del tutto sproporzionata anche tenendo conto di quello che è il Protocollo di intesa e di quelle che sono le linnee guida del Tribunale di Napoli;
- la seconda, tenuto conto della circostanza che la minore per la maggior part del tempo si trova presso il padre e la sua famiglia di origine, il quale provvede a far fronte a tutte le esigenze della stessa;
3 q) Che il resistente non ha titolarità di diritti reali su beni immobili, beni mobili registrati e non è titolare di quote sociali. r) Che, per quanto sopra espresso, si chiede che la minore venga affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso il padre, disciplinando il diritto di visita della madre per consentire alla piccola aurora di tenere rapporti continuativi ed equilibrati con entrambi i genitori. Ha aderito alla domanda di affido condiviso della IG ed ha proposto la somma di € 250,00 quale contributo al mantenimento.
All'udienza del 6.3.2025, sono state sentite le parti. La ricorrente ha dichiarato: posso accettare la somma di € 300,00 per mia IG;
adesso lavoro in una palestra e pago un canone di 20 euro al mese;
si tratta di una casa comunale. Viviamo io e . L'assegno unico lo Per_1 prendo tutto io ed è pari ad € 200,00. Non lavoro più da Berska e ora guadagno 400 euro e sono in attesa di contratto. Quando non ci sono a casa, devo pagare una baby-sitter.
Il IG. ha dichiarato: posso corrispondere 250 euro per mia IG;
CP_1 lavoro come autista;
acconsento alla percezione dell'assegno unico per intero da parte di . Vivo con i miei genitori e non ho spese di Pt_1 locazione.
Con Il con ordinanza dell'11.3.2025, ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori:
(…) I provvedimenti provvisori da adottare in questa fase del giudizio riguardano le modalità di affido e di visita padre-IG e la quantificazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre. Avuto riguardo alle modalità di affido della minore – di anni 7 - si Per_1 ricorda che, in tema di affidamento dei figli alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24526 del 02/12/2010). Inoltre, in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale
4 presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 18817 del 23/09/2015). Orbene, atteso che le parti hanno concordato sull'affido condiviso della minore con residenza privilegiata presso la madre, avuto riguardo alle modalità di visita padre-IG minore, hanno raggiunto i seguenti accordi: affido condiviso con residenza privilegiata presso la madre;
il padre potrà tenere con sé la minore il martedi, il giovedì ed il venerdi di ogni settimana dalle ore 16.00 all'uscita da scuola - dove il padre la prenderà fino alle ore 21.00 - il padre la riporterà dopo cena a casa della madre. starà Per_1 con il padre a week-end alternati dalle ore 16.00 all'uscita da scuola del venerdì alle ore 20.00 della domenica. Sono fatti salvi diversi accordi su orari e giorni. Nel periodo pasquale la minore starà ad anni alternati con il padre e con la madre il giorno di Pasqua e di Pasquetta, e da questo anno la Pasqua sarà trascorsa con la madre e la Pasquetta con il padre. D'estate starà Per_1 con il padre per 15 gg anche non consecutivi c a luglio o ad agosto da comunicarsi entro il 10 giugno. Le vacanze natalizie che si dividono in due periodi: dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, la minore trascorrerà con i genitori nelle due settimane indicate con il criterio dell'alternanza e la prima settimana del Natale 2025 sarà trascorsa con il padre. Le suddette modalità possono senz'altro trovare conferma in quanto appaiono conformi all'interesse della piccola . Per_1
Avuto riguardo ai provvedimenti economici, ovvero, al contributo per il mantenimento di , - si osserva che il dovere di mantenere, istruire ed Per_1 educare la prole, stabilito dalla legge obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. L'art. 337 ter c.c. nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Orbene, dalle dichiarazioni delle parti e dalla documentazione agli atti, è emerso che la ricorrente – che vive con la bambina in un'abitazione di proprietà del Comune di Napoli e sostiene un canone di € 20,00 mensili, dopo aver lasciato il lavoro come commessa presso Berska, oggi lavora presso una palestra e, in attesa di regolare contratto, percepisce una retribuzione di circa € 400,00 mensili. Il – che risiede presso i CP_1 genitori e non sostiene costi di locazione – lavora come autista con
5 regolare contratto e percepisce una retribuzione mensile di € 1.400,00 mensili (CUd 2024 e ultima busta paga del dicembre 2024). Appare, pertanto, che le capacità patrimoniali delle parti non siano uguali in quanto emerge una maggiore capacità economica del . CP_1
Tenuto conto, infine, che la - che contribuisce in maniera Parte_1 diretta al mantenimento della IG che vive presso di lei e percepisce per intero l'assegno unico per la bambina (230 euro mensili), preso atto della sua disponibilità ad accettare (in luogo della somma richiesta in ricorso) la somma di € 300,00 per la bambina, questo Giudice ritiene che
[...] possa sostenere l'impegno economico per che quantifica CP_1 Per_1 nella somma di € 280,00 da corrispondere mensilmente, con decorrenza dalla domanda (ottobre 2024) con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie vanno ripartite al 50% tra le parti, come indicate nel Protocollo del 7.3.2018. Riservata ogni ulteriore valutazione istruttoria, rinvia, in prosieguo, all'udienza del 3.6.2025 in TS, con termine per note fino alla stessa data.
Orbene, all'udienza del 3.6.2025 le parti hanno raggiunto i seguenti accordi: a) La IG resterà affidata ad entrambi i genitori con Persona_2 regime di affido condiviso, con residenza privilegiata presso la madre quale genitore collocatario;
b) Calendario di visita: il IG. trascorrerà con il martedi, CP_1 Per_1 il giovedì ed il venerdi di ogni settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 21.00, orario in cui il padre la riporterà dopo cena a casa della madre. Inoltre trascorrerà con il padre dalle ore 16.00 Per_1 del venerdì alle ore 20.00 della domenica a week-end alternati. Vacanze invernali: dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio di ogni anno con il padre, a turnazione, ad anni alterni;
festività pasquali: la minore starà ad anni alternati con il padre e con la madre il giorno di Pasqua e di Pasquetta;
D'estate starà con il padre per 15 gg anche non consecutivi c a Per_1 luglio o ad agosto da comunicarsi entro il 10 giugno. altre festività: la minore trascorrerà con la madre il giorno della Festa della Mamma, del compleanno della madre e dell'onomastico della madre, e con il padre il giorno della festa del papà, del compleanno e dell'onomastico del padre. Tutte le altre festività che comportano la chiusura della scuola (6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e così via) ogni genitore terrà con sé la IG secondo regolare turnazione alternata. trascorrerà il suo Per_1 compleanno ed il suo onomastico con la madre e con il padre ad anni alterni, salvo diversi accordi tra i genitori;
ogni variazione delle visite deve essere concordata personalmente tra i genitori telefonicamente o con altro mezzo di comunicazione (sms, whatsapp, ecc) non oltre il giorno prima per le visite settimanali e non oltre tre giorni prima per i fine-settimana, per le vacanze estive, invernali e pasquali.
6 Le parti si obbligano a comunicare tempestivamente il loro recapito mettendo sempre a conoscenza l'altro genitore di eventuali spostamenti in altre località quando avranno con sé la minore. c) A titolo di contribuzione per il mantenimento della IG , le Per_1 parti stabiliscono altresì che il IG. verserà alla CP_1 IG.ra , quale genitore collocatario, la somma di Parte_1
€ 280,00 mensili da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e che l'assegno unico per la minore sarà percepito per intero dalla IG.ra ; Parte_1
d) Le spese straordinarie, opportunamente certificate e preventivamente concordate, necessarie per le esigenze della IG, saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuna, come da Protocollo del Tribunale di Napoli del 2018.
Il Tribunale, acquisito il parere favorevole del Pm, ritenuto che gli accordi non siano contrari a norme imperative e siano conformi all'interesse della minore, prende atto delle pattuizioni riguardanti l'affido, le modalità di visita ed il contributo per il mantenimento.
Spese compensate.
P.T.M. Il Tribunale definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso depositato da nei confronti di Parte_1 CP_1
determina le modalità di affido della minore , le
[...] Persona_2 modalità di visita ed il contributo a carico del padre come da accordi riportati in parte motiva.
- Spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.6.2025
Il g. rel. Il Presidente Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott.Raffaele Sdino
7
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 20760 del Ruolo Generale degli affari non contenziosi civili dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso per le modalità di affido e di mantenimento di figlio nato fuori del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Hamida Megherbi, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Riccardo Meandro, giusta procura in atti
RESISTENTE
nonchè Il Pm, Sostituto Procuratore della Repubblica presso gli Affari Civili
INTERVENTORE NECESSARIO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 1°.10.2024, la IG.ra – Parte_1 premesso che dalla relazione sentimentale con il IG. è CP_1 nata il [...] – deduceva: Per_1
(…)
3)- che i predetti IGori stabilivano, unitamente alla prole, residenza familiare abituale in Napoli, al Viale Delle Metamorfosi, 340; 4)- che a far data dal mese di settembre dell'anno 2021, essendo ve-nuti meno quei presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia, il sig.
lasciava la casa familiare per spostarsi presso la casa dei CP_1 genitori, sita alla via Vera Lombardi, 89, 80147 - Napoli;
5)- che la sig.ra
- unitamente alla IG minore – ha continuato Parte_1 Per_1 ad abitare la casa famigliare anche al fine di scongiurare sconvolgimenti negli equilibri della prole;
6)- che il motivo scatenante la fine dell'affectio di coppia, va ricercato nelle ripetute condotte del tutto incompatibili con gli impegni assunti dal resistente;
7)- che il resistente ha progressivamente sviluppato un comporta-mento di insofferenza, ingenerato dal nuovo assetto
1 familiare: in particolare, i sacrifici immediatamente successivi al post partum hanno tirato fuori un lato emotivamente poco responsabile del compagno, il quale non ha sviluppato quelle competenze di regolazione delle emozioni, efficaci ed adeguate;
8)- che, a tutt'oggi, il sig. CP_1
si è totalmente disinteressato alla cura e al mantenimento della
[...] minore, sia in termini materiali che morali, dimostrando una incapacità ad assumersi determinate responsabilità genitoriali;
9)- che la ricorrente è riuscita a far fronte alle esigenze di vita sue e della bambina attraverso i guadagni ricavati dalla propria attività lavorativa;
10)- che spetta il versamento di un assegno di mantenimento a favore della minore che, dalla lettura dei parametri normativi, i quali impongono di determinare il contributo di mantenimento per i figli con riferimento ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, al tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i geni-tori, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, oltre che alle attuali esigenze della bambina, non potrà essere inferiore ad euro 500.00, oltre spese straordinarie al 50%, come da protocollo da intesa di codesto Ufficio Giudiziario;
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis. 18, la sig.ra Parte_1 dichiara di svolgere attività lavorativa di addetta alle vendite presso il negozio di abbigliamento Bershka, sito in Caserta, presso il Centro Commerciale Campania. Dalla predetta attività percepisce emolumenti per circa 1.100,00 euro mensili. Non è proprietaria di cespiti. Utilizza un autoveicolo di sua proprietà - una Citroen targata CH 723ZC – immatricolata nell'anno 2003. Non possiede moto né ha partecipazione societarie. Detiene una carta prepagata Postepay Evolution, con un saldo disponibile di € 724,01 alla data del 22.08.2024. Non ha altri conti correnti.
Ha chiesto: 1.- Disporre l'affido condiviso della IG minore Persona_2 con residenza privilegiata presso la madre, disciplinando il diritto di visita del padre per consentire alla prole di mantenere rapporti continuativi ed equilibrati con entrambi i genitori.
2.- Disporre l'obbligo da parte del sig. di concorrere al CP_1 mantenimento ordinario versando un assegno in favore della IG pari ad euro 500,00 mensili oltre rivalutazione Istat, nonché farsi cari-co del 50% delle spese straordinarie che necessiterà la prole e che riguardino: la salute (non coperte da S.S.N.), l'istruzione, l'attività sportiva ed ogni altra eventuale spesa necessaria per i minori secondo il Protocollo d'intesa e le linee guida del Tribunale di Napoli.
3.- emetta ogni altro provvedimento, consequenziale e connesso, ritenuto utile e necessario.
Si è costituito il che ha dedotto: CP_1
(…) f) Che la ha avuto una condotta successiva al post Parte_1 partum poco responsabile verso il compagno e, con il passare del tempo, a
2 partire dal raggiungimento dei tre anni della minore si è quasi del tutto disinteressata delle esigenze materiali e morali della stessa;
g) Che il ha sempre avuto attenzioni verso la IG e, a CP_1 partire dal raggiungimento dei tre anni della piccola , la Persona_2 teneva con sé dal venerdì sino al lunedì mattina presso la casa dei genitori sita in Napoli alla Via Vera Lombardi n. 89 c.a.p. 80147, laddove la accompagnava a scuola;
h) Che la minore è sempre stata accudita dal resistente, dalla Persona_2 di lui madre e dal di lui padre . La stessa Controparte_2 Persona_3 per gran parte della settimana restava presso la loro abitazione sita in Napoli alla Via Vera Lombardi n. 89. i) Che la minore restava con il padre dal venerdì mattina al lunedì mattina, laddove il provvedeva ad accompagnare a Scuola la CP_1 piccola e d'accordo con la compagna, il pomeriggio la ricorrente Per_1 avrebbe dovuto provvedere ad andare a riprenderla. Tuttavia, la
[...]
anteponeva sempre i suoi interessi ed impegni alle esigenze Parte_1 della minore, tant'è che spesso ed improvvisamente chiamava il resistente per chiedergli di andare a riprendere la minore poiché aveva avuto un impegno imprevisto;
j) Che attualmente, la minore è iscritta presso la Scuola “I.C. 88 Eduardo
- ” sito in Viale Carlo Miranda, 105, 80147 Parte_2 Parte_3
Napoli NA adiacente all'abitazione in cui risiede il resistente e ben distante dal luogo di residenza della ricorrente, a riprova che la piccola è Per_1 assistita maggiormente dal resistente piuttosto che dalla sua ex compagna. Il resistente teneva spesso con sé per l'intera settimana la minore, anche di notte e la mattina provvedeva ad accompagnarla a scuola, per poi andare a riprenderla all'uscita, avvalendosi anche della collaborazione dei suoi genitori;
k) Che per tutti i mesi dall'agosto 2024 e sino al dicembre 2024, la minore è restata con il padre per l'intera settimana;
l) Che il si è sempre interessato della cura e del CP_1 mantenimento della minore, sia in termini materiali che morali, dimostrando un'elevata capacità ad assumersi le sue responsabilità genitoriali;
m) Che il ricorrente ha fatto sempre fronte alle esigenze della vita della bambina sia attraverso i ricavi della propria attività lavorativa, sia attraverso il sostegno della propria famiglia d'origine; (…) p) Che la richiesta della controparte, del pagamento della somma mensile di € 500,00 a favore della IG non può essere accolta per due ordini di ragioni: - la prima, in virtù del reddito del resistente, pari ad € 1.400,00 mensili, così come da documentazione depositata agli atti e del tutto sproporzionata anche tenendo conto di quello che è il Protocollo di intesa e di quelle che sono le linnee guida del Tribunale di Napoli;
- la seconda, tenuto conto della circostanza che la minore per la maggior part del tempo si trova presso il padre e la sua famiglia di origine, il quale provvede a far fronte a tutte le esigenze della stessa;
3 q) Che il resistente non ha titolarità di diritti reali su beni immobili, beni mobili registrati e non è titolare di quote sociali. r) Che, per quanto sopra espresso, si chiede che la minore venga affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso il padre, disciplinando il diritto di visita della madre per consentire alla piccola aurora di tenere rapporti continuativi ed equilibrati con entrambi i genitori. Ha aderito alla domanda di affido condiviso della IG ed ha proposto la somma di € 250,00 quale contributo al mantenimento.
All'udienza del 6.3.2025, sono state sentite le parti. La ricorrente ha dichiarato: posso accettare la somma di € 300,00 per mia IG;
adesso lavoro in una palestra e pago un canone di 20 euro al mese;
si tratta di una casa comunale. Viviamo io e . L'assegno unico lo Per_1 prendo tutto io ed è pari ad € 200,00. Non lavoro più da Berska e ora guadagno 400 euro e sono in attesa di contratto. Quando non ci sono a casa, devo pagare una baby-sitter.
Il IG. ha dichiarato: posso corrispondere 250 euro per mia IG;
CP_1 lavoro come autista;
acconsento alla percezione dell'assegno unico per intero da parte di . Vivo con i miei genitori e non ho spese di Pt_1 locazione.
Con Il con ordinanza dell'11.3.2025, ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori:
(…) I provvedimenti provvisori da adottare in questa fase del giudizio riguardano le modalità di affido e di visita padre-IG e la quantificazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre. Avuto riguardo alle modalità di affido della minore – di anni 7 - si Per_1 ricorda che, in tema di affidamento dei figli alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24526 del 02/12/2010). Inoltre, in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale
4 presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 18817 del 23/09/2015). Orbene, atteso che le parti hanno concordato sull'affido condiviso della minore con residenza privilegiata presso la madre, avuto riguardo alle modalità di visita padre-IG minore, hanno raggiunto i seguenti accordi: affido condiviso con residenza privilegiata presso la madre;
il padre potrà tenere con sé la minore il martedi, il giovedì ed il venerdi di ogni settimana dalle ore 16.00 all'uscita da scuola - dove il padre la prenderà fino alle ore 21.00 - il padre la riporterà dopo cena a casa della madre. starà Per_1 con il padre a week-end alternati dalle ore 16.00 all'uscita da scuola del venerdì alle ore 20.00 della domenica. Sono fatti salvi diversi accordi su orari e giorni. Nel periodo pasquale la minore starà ad anni alternati con il padre e con la madre il giorno di Pasqua e di Pasquetta, e da questo anno la Pasqua sarà trascorsa con la madre e la Pasquetta con il padre. D'estate starà Per_1 con il padre per 15 gg anche non consecutivi c a luglio o ad agosto da comunicarsi entro il 10 giugno. Le vacanze natalizie che si dividono in due periodi: dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, la minore trascorrerà con i genitori nelle due settimane indicate con il criterio dell'alternanza e la prima settimana del Natale 2025 sarà trascorsa con il padre. Le suddette modalità possono senz'altro trovare conferma in quanto appaiono conformi all'interesse della piccola . Per_1
Avuto riguardo ai provvedimenti economici, ovvero, al contributo per il mantenimento di , - si osserva che il dovere di mantenere, istruire ed Per_1 educare la prole, stabilito dalla legge obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. L'art. 337 ter c.c. nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Orbene, dalle dichiarazioni delle parti e dalla documentazione agli atti, è emerso che la ricorrente – che vive con la bambina in un'abitazione di proprietà del Comune di Napoli e sostiene un canone di € 20,00 mensili, dopo aver lasciato il lavoro come commessa presso Berska, oggi lavora presso una palestra e, in attesa di regolare contratto, percepisce una retribuzione di circa € 400,00 mensili. Il – che risiede presso i CP_1 genitori e non sostiene costi di locazione – lavora come autista con
5 regolare contratto e percepisce una retribuzione mensile di € 1.400,00 mensili (CUd 2024 e ultima busta paga del dicembre 2024). Appare, pertanto, che le capacità patrimoniali delle parti non siano uguali in quanto emerge una maggiore capacità economica del . CP_1
Tenuto conto, infine, che la - che contribuisce in maniera Parte_1 diretta al mantenimento della IG che vive presso di lei e percepisce per intero l'assegno unico per la bambina (230 euro mensili), preso atto della sua disponibilità ad accettare (in luogo della somma richiesta in ricorso) la somma di € 300,00 per la bambina, questo Giudice ritiene che
[...] possa sostenere l'impegno economico per che quantifica CP_1 Per_1 nella somma di € 280,00 da corrispondere mensilmente, con decorrenza dalla domanda (ottobre 2024) con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie vanno ripartite al 50% tra le parti, come indicate nel Protocollo del 7.3.2018. Riservata ogni ulteriore valutazione istruttoria, rinvia, in prosieguo, all'udienza del 3.6.2025 in TS, con termine per note fino alla stessa data.
Orbene, all'udienza del 3.6.2025 le parti hanno raggiunto i seguenti accordi: a) La IG resterà affidata ad entrambi i genitori con Persona_2 regime di affido condiviso, con residenza privilegiata presso la madre quale genitore collocatario;
b) Calendario di visita: il IG. trascorrerà con il martedi, CP_1 Per_1 il giovedì ed il venerdi di ogni settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 21.00, orario in cui il padre la riporterà dopo cena a casa della madre. Inoltre trascorrerà con il padre dalle ore 16.00 Per_1 del venerdì alle ore 20.00 della domenica a week-end alternati. Vacanze invernali: dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio di ogni anno con il padre, a turnazione, ad anni alterni;
festività pasquali: la minore starà ad anni alternati con il padre e con la madre il giorno di Pasqua e di Pasquetta;
D'estate starà con il padre per 15 gg anche non consecutivi c a Per_1 luglio o ad agosto da comunicarsi entro il 10 giugno. altre festività: la minore trascorrerà con la madre il giorno della Festa della Mamma, del compleanno della madre e dell'onomastico della madre, e con il padre il giorno della festa del papà, del compleanno e dell'onomastico del padre. Tutte le altre festività che comportano la chiusura della scuola (6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e così via) ogni genitore terrà con sé la IG secondo regolare turnazione alternata. trascorrerà il suo Per_1 compleanno ed il suo onomastico con la madre e con il padre ad anni alterni, salvo diversi accordi tra i genitori;
ogni variazione delle visite deve essere concordata personalmente tra i genitori telefonicamente o con altro mezzo di comunicazione (sms, whatsapp, ecc) non oltre il giorno prima per le visite settimanali e non oltre tre giorni prima per i fine-settimana, per le vacanze estive, invernali e pasquali.
6 Le parti si obbligano a comunicare tempestivamente il loro recapito mettendo sempre a conoscenza l'altro genitore di eventuali spostamenti in altre località quando avranno con sé la minore. c) A titolo di contribuzione per il mantenimento della IG , le Per_1 parti stabiliscono altresì che il IG. verserà alla CP_1 IG.ra , quale genitore collocatario, la somma di Parte_1
€ 280,00 mensili da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e che l'assegno unico per la minore sarà percepito per intero dalla IG.ra ; Parte_1
d) Le spese straordinarie, opportunamente certificate e preventivamente concordate, necessarie per le esigenze della IG, saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuna, come da Protocollo del Tribunale di Napoli del 2018.
Il Tribunale, acquisito il parere favorevole del Pm, ritenuto che gli accordi non siano contrari a norme imperative e siano conformi all'interesse della minore, prende atto delle pattuizioni riguardanti l'affido, le modalità di visita ed il contributo per il mantenimento.
Spese compensate.
P.T.M. Il Tribunale definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso depositato da nei confronti di Parte_1 CP_1
determina le modalità di affido della minore , le
[...] Persona_2 modalità di visita ed il contributo a carico del padre come da accordi riportati in parte motiva.
- Spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.6.2025
Il g. rel. Il Presidente Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott.Raffaele Sdino
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