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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/05/2025, n. 1853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1853 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4266/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto: disdetta contratto di distribuzione – risarcimento danni
TRA
, QUALE TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE Parte_1
SUN GEL DI , rappresentato e difeso dagli avv.ti Pt_1 Parte_1
Domenico Corvino e Piermichele De Mattesis, come da procura in atti;
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Maiale, Controparte_1 come da procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.04.2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.c. depositato in data 8.10.2020 e ritualmente notificato unitamente al decreto in data 15.04.2021, la Parte_2
esponeva di essere un'impresa individuale, sedente a L'Aquila,
[...] esercente attività di commercio all'ingrosso di dolciumi e prodotti da forno e che dal mese di maggio 2014 rappresentava il distributore esclusivo, per
L'Aquila e Provincia, di tutti i prodotti della società Controparte_1
Allegava che con accordo scritto del 12.04.2016, comunicato via e-mail il
17.04.2016, poi annullato e sostituito con un ulteriore, identico, stipulato il
12.05. 2016 a Castel S. Giorgio contenente solo la apposizione della clausola aggiuntiva di “ concessionario in esclusiva ”. Con detto accordo scritto le parti convennero la fornitura dei prodotti relativi al marchio “
[...]
“, in “ concessione di esclusività “, con riferimento alle zone di CP_1 pertinenza L'Aquila e provincia, nonchè Teramo e provincia. In particolare
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/6 nell'accordo erano scritte le seguenti clausole: “ - Zona di pertinenza:
l'accordo di vendita è valido per la zona di Aquila e provincia e Teramo e provincia. Ci riserviamo, con preavviso di tre mesi, la facoltà di restringere o di estendere i limiti di zona, in relazione agli obiettivi di fatturato che saranno prefissati di anno in anno;
- Durata dell'accordo: il rapporto avrà inizio dalla data odierna in funzione della Vostra accettazione che qui di seguito Vi proponiamo per la relativa sottoscrizione. L'accordo avrà durata fino al 31 dicembre 2016 e si rinnoverà automaticamente, di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi con tre mesi di preavviso a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- Prodotti: tutti i prodotti a marchio
; - Clienti affidati: tutti i clienti canale Bar e altri esercizi CP_1 assimilabili al settore Bar, Pasticcerie, Panifici, Alberghi/Ristoranti,
Catering della zona sopra citata;
- Clienti esclusi dall'accordo: sono esclusi dall'accordo e quindi la potrà sempre vendere i proprio prodotti CP_1 direttamente o indirettamente a tutti i punti di vendita della e/o CP_2 nell'ambito della e così dicasi a tutte le ditte e/o società che abbiano CP_2 centrale di acquisto multiprovinciale, regionale o nazionale, i grossisti di materie prime e no ai quali è dedicato un imballo da copacker non a marchio
e comunque tutta quella clientela diversa dalla propria attività CP_1 esclusiva nel settore Bar;
- Listino e condizioni contrattuali: sul prezzi di listino 2016 Vi riconosceremo gli sconti del 25%+10%; - Promozione: azioni promozionali periferiche, per l'introduzione della gamma prodotti, saranno proposte di volta in volta tra la e la Controparte_1 Pt_2
Ulteriori promozioni a carattere nazionale saranno proposte per lanci di nuovi prodotti sull'intera zona affidata. Pagamento: il pagamento dei
Prodotti contrattuali verrà effettuato così come previsto dall' Art. 62 del
Decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito con modificazioni dalla legge
24 marzo 2012, n. 27. La modalità di pagamento è descritta con lettera a parte;
- Pubblicità ed uso del marchio: la concede, nei limiti di CP_1 cui oltre, l'utilizzo del proprio Marchio per tutta la durata dell'accordo. Il marchio potrà essere utilizzato con gli stessi colori originali sulle Bolle e sulle Fatture del distributore. Nessun compenso aggiuntivo verrà riconosciuto al distributore per la diffusione del marchio e così dicasi che nessun messaggio pubblicitario potrà essere posto dal distributore se non previa autorizzazione scritta della;
Richieste forniture merce: CP_1 gli ordini dovranno pervenirci direttamente con l'apposito modello, in allegato, via fax al n. 081 9535099 o via e-mail all'indirizzo
, nei giorni richiesti nella lettera in allegato Email_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/6 ” . Succedeva che dopo oltre quattro anni di rapporti commerciali svolti proficuamente sulla base di detto accordo, la con p.e.c. in Controparte_1 data 17.06.2020 aveva proposto ad essa la sottoscrizione di un atto di Pt_2 recesso consensuale dall'accordo, assumendo nella comunicazione che il testo del documento era stato concordato in precedenza. Contestualmente la
[...] ebbe a trasmettere anche un diverso “ contratto di distribuzione CP_1
” dalla medesima stipulato con altra società concorrente, avente ad oggetto la fornitura di tutti i prodotti della società stessa, peraltro oggetto di precedente pattuizione con la nondimeno, ancora in essere tra le parti originarie Pt_2 alla data di trasmissione del prefato contratto. Aggiungeva che in data
14.07.2020 la stante il rifiuto da parte della di Controparte_1 Pt_2 sottoscrivere il richiesto atto di recesso consensuale, ed avendo, ormai, concordato con altra società la distribuzione e fornitura di tutti i prodotti della
, aveva comunicato, via p.e.c., la volontà di recedere con effetto CP_1 immediato dal contratto in essere, offrendo al contempo, a titolo compensativo in considerazione della detta decisione, la somma di euro
5.046,80. La argomentava che il recesso operato dalla Pt_2 CP_1 era illegittimo, posto che la clausola relativa alla “ Durata dell'accordo ”, testualmente recita: “….il rapporto avrà inizio dalla data odierna in funzione della Vostra accettazione che qui di seguito Vi proponiamo per la relativa sottoscrizione. L'accordo avrà durata fino al 31 dicembre 2016 e si rinnoverà automaticamente, di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi con tre mesi di preavviso a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento… ” prevedeva il rinnovo automatico del contratto, sia pure per una sola annualità, in assenza di una formale disdetta da comunicarsi con tre mesi di preavviso a mezzo lettera raccomandata, mediante avviso di ricevimento. Allegava che il recesso con effetto immediato e senza preavviso a far data dal 14.07.2020 aveva cagionato ad essa un danno per il mancato guadagno non Pt_2 realizzato tra la data del recesso sino alla normale scadenza del contratto del
31.12.2020, nonché al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei mezzi e degli strumenti indispensabili per adempiere agli obblighi contrattuali. Ai fini della esistenza e dimostrazione del danno patrimoniale da mancato guadagno, la produceva le dichiarazioni dei redditi di Pt_2 [...]
relativi agli anni 2016, 2017 e 2018, che evidenziavano un Parte_1 notevole incremento di reddito nel corso degli ultimi anni, arrivando a dichiarare importi pari rispettivamente ad euro 47.381,00, euro 53.838,00 ed euro 68.428,00, per cui, nell'anno 2019, era ragionevole attendersi un utile superiore rispetto al precedente, o comunque, quantomeno identico rispetto
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/6 all'anno 2018, pari cioè ad euro 68.428,00. Per l'anno 2020 la aveva Pt_2 invece ottenuto un minor profitto pari a circa la metà della utilità patrimoniale rispetto a quelli che sarebbero derivati, ove la prestazione fosse stata eseguita fino a tutto il 31.12.2020, in quanto essa a far data dal 14.07.2020 Pt_2 non aveva potuto rifornire gli abituali clienti fino alla fine dell'anno. Quanto alle spese sostenute per l'acquisto dei mezzi e degli strumenti indispensabili per adempiere agli obblighi contrattuali, la indicava la complessiva Pt_2 somma di euro 2.940,00 relativa all'acquisto di due autocarri usati.
Aggiungeva che l'improvvisa illegittima disdetta aveva provocato alla ditta e al suo titolare disagi, patimenti e vergogna, stante la avvenuta perdita del lavoro e di tutti i contatti maturati in oltre tre anni con i titolari delle attività commerciali da essa quotidianamente rifornite. Deduceva che la condotta tenuta dalla si appalesava ancor più incomprensibile se solo si CP_1 consideri che in considerazione dei risultati di fatturato ottenuti al 31.12.2017 il era stato gratificato con un viaggio premio a Berlino e Parte_1 per i risultati dell'anno successivo con un viaggio premio a New York. Per tali motivi chiedeva al giudice di accertare e dichiarare illegittimo il recesso unilaterale dal contratto di distribuzione e per l'effetto condannare la
[...] al pagamento in favore della della complessiva somma CP_1 Pt_2 di euro 135.582,00, di cui euro 2.940,00 per danno emergente per spese sostenute per l'acquisto dei due veicoli usati, euro 34.214,00 (euro
68.428,00:2) per lucro cessante nel periodo 14.072020 – 31.12.2020 ed euro
30.000,00, a titolo di danni morali, o di quella diversa di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre gli interessi di cui al
D.Lgs. 231/2002.
Costituitasi in giudizio, la deduceva che tra le parti Controparte_1 erano intervenute trattative propedeutiche alla consensuale risoluzione del rapporto de quo, trattative le cui risultanze erano state trasfuse nell'accordo che avrebbe dovuto essere soltanto formalizzato, ma il Parte_1 improvvisamente aveva rialzato il corrispettivo dovuto per il recesso, cosa che aveva costretto essa convenuta a recedere dal contratto. Rilevava che l'importo di euro 5.046,80 offerto a titolo compensativo era comunque un'indennità congrua e che la produzione delle dichiarazione dei redditi del titolare della ditta Sum Gel nulla provava in ordine al danno da lucro cessante, avendo le dichiarazioni una funzione tipicamente fiscale. Rilevava che la difesa attorea aveva completamente omesso di produrre la documentazione relativa all'anno 2020, che costituiva l'unico parametro per determinare l'eventuale pregiudizio derivante dalla anticipata risoluzione del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/6 rapporto, anche considerato che proprio durante l'anno 2020 vi era stata una grave crisi dei consumi dovuta alla grave situazione epidemiologica causata dal propagarsi del Covid 19. Riguardo alle spese sostenute per l'acquisto degli autocarri, mancava la prova della correlazione all'esecuzione del contratto, mentre sul risarcimento del danno non patrimoniale non erano né ipotizzabili né provati. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.
Disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c.
La domanda attorea è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
La ricostruzione dei fatti operata dalla ditta attrice è provata documentalmente e peraltro la convenuta non ha contestato di aver operato un recesso senza preavviso dal contratto di distribuzione in esclusiva intercorrente tra le parti, laddove il contratto prevedeva la disdetta con un preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza naturale, che nel caso in esame era prevista per il 31.12.2020. Non vi è dubbio, quindi, che il recesso con effetto immediato e senza preavviso fosse illegittimo e come tale produttivo di un danno ingiusto all'attore, che va risarcito. L'attore deduce un danno emergente per un acquisto di un autocarro usato nel 2014 e di altro autocarro usato nel 2017. Invero, in considerazione dell'utilizzazione fatta di detti mezzi fino al 14.07.2020, del relativo ammortamento del valore e della possibilità comunque di utilizzarli nell'esercizio in prosieguo dell'attività commerciale, il danno rimborsabile va limitato ad euro 1.000,00.
Riguardo al danno da lucro cessante, l'attore ha prodotto le dichiarazioni dei redditi del 2016, 2017 e 2018 dimostrando la tendenziale progressiva crescita del fatturato, consacrato anche nelle missive della , la CP_1 quale ebbe a riconoscere due viaggi premi al per la proficua attività Pt_1 svolta nella distribuzione dei prodotti della nelle zone di CP_1 esclusività nel 2017 e nel 2018.
Considerato l'incremento del reddito pari rispettivamente ad euro
47.381,00 per il 2016, euro 53.838,00 per il 2017 ed euro 68.428,00 per il
2018, nell'anno 2020 era ragionevole attendersi un reddito quantomeno identico rispetto all'anno 2018, pari cioè ad euro 68.428,00. Il fatto che il recesso intervenne a metà luglio dell'anno 2020, con gli effetti recessivi della crisi economica da pandemia covid 19, non va di particolare importanza, atteso che dal maggio 2020 vennero meno le restrizioni legate alla prima
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/6 emergenza covid 19 e il settore dei dolciumi e dei prodotti da bar comunque ebbe una ripresa. Considerato anche che l'attore però non ha prodotto la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2020, ritiene congruo liquidare equitativamente il danno da lucro cessante in euro 20.000,00.
Riguardo al danno morale, nulla va riconosciuto all'attore, atteso che comunque in contratto era prevista la possibilità di recedere, anche se con preavviso di tre mesi. Nei rapporti economici commerciali è normale che essi possano interrompersi, per cui appare non ipotizzabile un danno da sofferenza, disagio, vergogna, sentimenti che in economia non hanno spazio, tutto facendosi in base alla convenienza e agli interessi mutevoli tipici del mercato.
Il danno risarcibile all'attore ammonta quindi a complessivi euro
21.000,00 per danno patrimoniale emergente e lucro cessante, oltre interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo.
Atteso l'esito del giudizio e la differenza tra l'importo chiesto in domanda e quello riconosciuto in sentenza, le spese di giudizio vanno compensate per tre quarti e il restante quanto posto a carico della convenuta, con liquidazione come da dispositivo, fatta in relazione ad un valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 21.000,00 oltre interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo
2) Compensa tra le parti tre quarti delle spese di giudizio e condanna la convenuta al pagamento all'attore del restante quarto e cioè di euro
3.525,75 per compensi di difesa, oltre rimborso di un quarto del contributo unificato e della marca da bollo, oltre rimborso spese generali,
Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 25.05.2025
Il Giudice - Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4266/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto: disdetta contratto di distribuzione – risarcimento danni
TRA
, QUALE TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE Parte_1
SUN GEL DI , rappresentato e difeso dagli avv.ti Pt_1 Parte_1
Domenico Corvino e Piermichele De Mattesis, come da procura in atti;
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Maiale, Controparte_1 come da procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.04.2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.c. depositato in data 8.10.2020 e ritualmente notificato unitamente al decreto in data 15.04.2021, la Parte_2
esponeva di essere un'impresa individuale, sedente a L'Aquila,
[...] esercente attività di commercio all'ingrosso di dolciumi e prodotti da forno e che dal mese di maggio 2014 rappresentava il distributore esclusivo, per
L'Aquila e Provincia, di tutti i prodotti della società Controparte_1
Allegava che con accordo scritto del 12.04.2016, comunicato via e-mail il
17.04.2016, poi annullato e sostituito con un ulteriore, identico, stipulato il
12.05. 2016 a Castel S. Giorgio contenente solo la apposizione della clausola aggiuntiva di “ concessionario in esclusiva ”. Con detto accordo scritto le parti convennero la fornitura dei prodotti relativi al marchio “
[...]
“, in “ concessione di esclusività “, con riferimento alle zone di CP_1 pertinenza L'Aquila e provincia, nonchè Teramo e provincia. In particolare
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/6 nell'accordo erano scritte le seguenti clausole: “ - Zona di pertinenza:
l'accordo di vendita è valido per la zona di Aquila e provincia e Teramo e provincia. Ci riserviamo, con preavviso di tre mesi, la facoltà di restringere o di estendere i limiti di zona, in relazione agli obiettivi di fatturato che saranno prefissati di anno in anno;
- Durata dell'accordo: il rapporto avrà inizio dalla data odierna in funzione della Vostra accettazione che qui di seguito Vi proponiamo per la relativa sottoscrizione. L'accordo avrà durata fino al 31 dicembre 2016 e si rinnoverà automaticamente, di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi con tre mesi di preavviso a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- Prodotti: tutti i prodotti a marchio
; - Clienti affidati: tutti i clienti canale Bar e altri esercizi CP_1 assimilabili al settore Bar, Pasticcerie, Panifici, Alberghi/Ristoranti,
Catering della zona sopra citata;
- Clienti esclusi dall'accordo: sono esclusi dall'accordo e quindi la potrà sempre vendere i proprio prodotti CP_1 direttamente o indirettamente a tutti i punti di vendita della e/o CP_2 nell'ambito della e così dicasi a tutte le ditte e/o società che abbiano CP_2 centrale di acquisto multiprovinciale, regionale o nazionale, i grossisti di materie prime e no ai quali è dedicato un imballo da copacker non a marchio
e comunque tutta quella clientela diversa dalla propria attività CP_1 esclusiva nel settore Bar;
- Listino e condizioni contrattuali: sul prezzi di listino 2016 Vi riconosceremo gli sconti del 25%+10%; - Promozione: azioni promozionali periferiche, per l'introduzione della gamma prodotti, saranno proposte di volta in volta tra la e la Controparte_1 Pt_2
Ulteriori promozioni a carattere nazionale saranno proposte per lanci di nuovi prodotti sull'intera zona affidata. Pagamento: il pagamento dei
Prodotti contrattuali verrà effettuato così come previsto dall' Art. 62 del
Decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito con modificazioni dalla legge
24 marzo 2012, n. 27. La modalità di pagamento è descritta con lettera a parte;
- Pubblicità ed uso del marchio: la concede, nei limiti di CP_1 cui oltre, l'utilizzo del proprio Marchio per tutta la durata dell'accordo. Il marchio potrà essere utilizzato con gli stessi colori originali sulle Bolle e sulle Fatture del distributore. Nessun compenso aggiuntivo verrà riconosciuto al distributore per la diffusione del marchio e così dicasi che nessun messaggio pubblicitario potrà essere posto dal distributore se non previa autorizzazione scritta della;
Richieste forniture merce: CP_1 gli ordini dovranno pervenirci direttamente con l'apposito modello, in allegato, via fax al n. 081 9535099 o via e-mail all'indirizzo
, nei giorni richiesti nella lettera in allegato Email_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/6 ” . Succedeva che dopo oltre quattro anni di rapporti commerciali svolti proficuamente sulla base di detto accordo, la con p.e.c. in Controparte_1 data 17.06.2020 aveva proposto ad essa la sottoscrizione di un atto di Pt_2 recesso consensuale dall'accordo, assumendo nella comunicazione che il testo del documento era stato concordato in precedenza. Contestualmente la
[...] ebbe a trasmettere anche un diverso “ contratto di distribuzione CP_1
” dalla medesima stipulato con altra società concorrente, avente ad oggetto la fornitura di tutti i prodotti della società stessa, peraltro oggetto di precedente pattuizione con la nondimeno, ancora in essere tra le parti originarie Pt_2 alla data di trasmissione del prefato contratto. Aggiungeva che in data
14.07.2020 la stante il rifiuto da parte della di Controparte_1 Pt_2 sottoscrivere il richiesto atto di recesso consensuale, ed avendo, ormai, concordato con altra società la distribuzione e fornitura di tutti i prodotti della
, aveva comunicato, via p.e.c., la volontà di recedere con effetto CP_1 immediato dal contratto in essere, offrendo al contempo, a titolo compensativo in considerazione della detta decisione, la somma di euro
5.046,80. La argomentava che il recesso operato dalla Pt_2 CP_1 era illegittimo, posto che la clausola relativa alla “ Durata dell'accordo ”, testualmente recita: “….il rapporto avrà inizio dalla data odierna in funzione della Vostra accettazione che qui di seguito Vi proponiamo per la relativa sottoscrizione. L'accordo avrà durata fino al 31 dicembre 2016 e si rinnoverà automaticamente, di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi con tre mesi di preavviso a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento… ” prevedeva il rinnovo automatico del contratto, sia pure per una sola annualità, in assenza di una formale disdetta da comunicarsi con tre mesi di preavviso a mezzo lettera raccomandata, mediante avviso di ricevimento. Allegava che il recesso con effetto immediato e senza preavviso a far data dal 14.07.2020 aveva cagionato ad essa un danno per il mancato guadagno non Pt_2 realizzato tra la data del recesso sino alla normale scadenza del contratto del
31.12.2020, nonché al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei mezzi e degli strumenti indispensabili per adempiere agli obblighi contrattuali. Ai fini della esistenza e dimostrazione del danno patrimoniale da mancato guadagno, la produceva le dichiarazioni dei redditi di Pt_2 [...]
relativi agli anni 2016, 2017 e 2018, che evidenziavano un Parte_1 notevole incremento di reddito nel corso degli ultimi anni, arrivando a dichiarare importi pari rispettivamente ad euro 47.381,00, euro 53.838,00 ed euro 68.428,00, per cui, nell'anno 2019, era ragionevole attendersi un utile superiore rispetto al precedente, o comunque, quantomeno identico rispetto
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/6 all'anno 2018, pari cioè ad euro 68.428,00. Per l'anno 2020 la aveva Pt_2 invece ottenuto un minor profitto pari a circa la metà della utilità patrimoniale rispetto a quelli che sarebbero derivati, ove la prestazione fosse stata eseguita fino a tutto il 31.12.2020, in quanto essa a far data dal 14.07.2020 Pt_2 non aveva potuto rifornire gli abituali clienti fino alla fine dell'anno. Quanto alle spese sostenute per l'acquisto dei mezzi e degli strumenti indispensabili per adempiere agli obblighi contrattuali, la indicava la complessiva Pt_2 somma di euro 2.940,00 relativa all'acquisto di due autocarri usati.
Aggiungeva che l'improvvisa illegittima disdetta aveva provocato alla ditta e al suo titolare disagi, patimenti e vergogna, stante la avvenuta perdita del lavoro e di tutti i contatti maturati in oltre tre anni con i titolari delle attività commerciali da essa quotidianamente rifornite. Deduceva che la condotta tenuta dalla si appalesava ancor più incomprensibile se solo si CP_1 consideri che in considerazione dei risultati di fatturato ottenuti al 31.12.2017 il era stato gratificato con un viaggio premio a Berlino e Parte_1 per i risultati dell'anno successivo con un viaggio premio a New York. Per tali motivi chiedeva al giudice di accertare e dichiarare illegittimo il recesso unilaterale dal contratto di distribuzione e per l'effetto condannare la
[...] al pagamento in favore della della complessiva somma CP_1 Pt_2 di euro 135.582,00, di cui euro 2.940,00 per danno emergente per spese sostenute per l'acquisto dei due veicoli usati, euro 34.214,00 (euro
68.428,00:2) per lucro cessante nel periodo 14.072020 – 31.12.2020 ed euro
30.000,00, a titolo di danni morali, o di quella diversa di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre gli interessi di cui al
D.Lgs. 231/2002.
Costituitasi in giudizio, la deduceva che tra le parti Controparte_1 erano intervenute trattative propedeutiche alla consensuale risoluzione del rapporto de quo, trattative le cui risultanze erano state trasfuse nell'accordo che avrebbe dovuto essere soltanto formalizzato, ma il Parte_1 improvvisamente aveva rialzato il corrispettivo dovuto per il recesso, cosa che aveva costretto essa convenuta a recedere dal contratto. Rilevava che l'importo di euro 5.046,80 offerto a titolo compensativo era comunque un'indennità congrua e che la produzione delle dichiarazione dei redditi del titolare della ditta Sum Gel nulla provava in ordine al danno da lucro cessante, avendo le dichiarazioni una funzione tipicamente fiscale. Rilevava che la difesa attorea aveva completamente omesso di produrre la documentazione relativa all'anno 2020, che costituiva l'unico parametro per determinare l'eventuale pregiudizio derivante dalla anticipata risoluzione del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/6 rapporto, anche considerato che proprio durante l'anno 2020 vi era stata una grave crisi dei consumi dovuta alla grave situazione epidemiologica causata dal propagarsi del Covid 19. Riguardo alle spese sostenute per l'acquisto degli autocarri, mancava la prova della correlazione all'esecuzione del contratto, mentre sul risarcimento del danno non patrimoniale non erano né ipotizzabili né provati. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.
Disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c.
La domanda attorea è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
La ricostruzione dei fatti operata dalla ditta attrice è provata documentalmente e peraltro la convenuta non ha contestato di aver operato un recesso senza preavviso dal contratto di distribuzione in esclusiva intercorrente tra le parti, laddove il contratto prevedeva la disdetta con un preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza naturale, che nel caso in esame era prevista per il 31.12.2020. Non vi è dubbio, quindi, che il recesso con effetto immediato e senza preavviso fosse illegittimo e come tale produttivo di un danno ingiusto all'attore, che va risarcito. L'attore deduce un danno emergente per un acquisto di un autocarro usato nel 2014 e di altro autocarro usato nel 2017. Invero, in considerazione dell'utilizzazione fatta di detti mezzi fino al 14.07.2020, del relativo ammortamento del valore e della possibilità comunque di utilizzarli nell'esercizio in prosieguo dell'attività commerciale, il danno rimborsabile va limitato ad euro 1.000,00.
Riguardo al danno da lucro cessante, l'attore ha prodotto le dichiarazioni dei redditi del 2016, 2017 e 2018 dimostrando la tendenziale progressiva crescita del fatturato, consacrato anche nelle missive della , la CP_1 quale ebbe a riconoscere due viaggi premi al per la proficua attività Pt_1 svolta nella distribuzione dei prodotti della nelle zone di CP_1 esclusività nel 2017 e nel 2018.
Considerato l'incremento del reddito pari rispettivamente ad euro
47.381,00 per il 2016, euro 53.838,00 per il 2017 ed euro 68.428,00 per il
2018, nell'anno 2020 era ragionevole attendersi un reddito quantomeno identico rispetto all'anno 2018, pari cioè ad euro 68.428,00. Il fatto che il recesso intervenne a metà luglio dell'anno 2020, con gli effetti recessivi della crisi economica da pandemia covid 19, non va di particolare importanza, atteso che dal maggio 2020 vennero meno le restrizioni legate alla prima
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/6 emergenza covid 19 e il settore dei dolciumi e dei prodotti da bar comunque ebbe una ripresa. Considerato anche che l'attore però non ha prodotto la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2020, ritiene congruo liquidare equitativamente il danno da lucro cessante in euro 20.000,00.
Riguardo al danno morale, nulla va riconosciuto all'attore, atteso che comunque in contratto era prevista la possibilità di recedere, anche se con preavviso di tre mesi. Nei rapporti economici commerciali è normale che essi possano interrompersi, per cui appare non ipotizzabile un danno da sofferenza, disagio, vergogna, sentimenti che in economia non hanno spazio, tutto facendosi in base alla convenienza e agli interessi mutevoli tipici del mercato.
Il danno risarcibile all'attore ammonta quindi a complessivi euro
21.000,00 per danno patrimoniale emergente e lucro cessante, oltre interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo.
Atteso l'esito del giudizio e la differenza tra l'importo chiesto in domanda e quello riconosciuto in sentenza, le spese di giudizio vanno compensate per tre quarti e il restante quanto posto a carico della convenuta, con liquidazione come da dispositivo, fatta in relazione ad un valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 21.000,00 oltre interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo
2) Compensa tra le parti tre quarti delle spese di giudizio e condanna la convenuta al pagamento all'attore del restante quarto e cioè di euro
3.525,75 per compensi di difesa, oltre rimborso di un quarto del contributo unificato e della marca da bollo, oltre rimborso spese generali,
Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 25.05.2025
Il Giudice - Dott. Flavio Cusani
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