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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/03/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10214/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice unico Dott.ssa Patrizia Pompei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 10214/2022 promossa da:
, (c.f. e p.iva , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Antonino Magliulo del foro di Napoli ed elettivamente domiciliata in Prato, Via Fra
Bartolomeo n. 104 presso lo studio dell'avv. Claudia Caporali
APPELLANTE
CONTRO
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Controparte_1 C.F._1
Amato e dall'avv. Annamaria Gallo ed elettivamente domiciliato in Firenze, Via Pietro Colletta n. 25, presso lo studio del difensore
APPELLATO
NONCHÉ CONTRO
in persona del sindaco pro tempore, contumace Controparte_2
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
pagina 1 di 11 Come da note depositate in data 18/09/2024, affinché:
“l'Ecc.mo Tribunale di Firenze adito, ogni diversa istanza disattesa e reietta, Voglia:
-Accogliere lo spiegato appello e per l'effetto dichiarare l'inefficacia della sentenza n. 642/2022 emessa dal Giudice di Pace di Firenze, Giudice Dott.ssa Carla De Santis depositata in cancelleria il
15.03.2022, non notificata, resa nel giudizio recante R.G.N. 7010/2021, riformare la sentenza di 1° grado e rigettare la domanda dell'appellato, perché infondata in fatto e in diritto;
-nel merito, alla luce del D.l. n 146/2021 convertito, con modificazioni, in legge n. 215 del 2021, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che stabilisce la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, nonché alla luce della pronuncia S.U. n. 26283/2022, accogliere
l'appello e per l'effetto dichiarare inammissibile la domanda proposta in primo grado dal Sig.
; Controparte_1
-Con vittoria di spese e compensi professionali per ciascun grado di giudizio;
-In ogni caso con condanna alla restituzione dell'importo percepito dall'Appellato a titolo di spese legali liquidate in sentenza di primo grado di € 1205,00 di cui 125,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, con gli interessi legali alla data di ricezione del saldo effettivo.”
Per Controparte_1
Come da comparsa di risposta, chiedendo:
“che l'Ill.mo Tribunale di Firenze voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1)Dichiarare la improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello proposto da Pt_1 Parte_1
e conseguentemente rigettarlo con conferma della sentenza impugnata;
[...]
2)In subordine, confermare la sentenza impugnata e dichiarare l'estinzione del credito fatto falere dal
e dall' , per intervenuta prescrizione. Controparte_2 Controparte_3
3) Condannare l'appellante, al pagamento delle spese del presente giudizio da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore dei sottoscritti difensori.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 11 Con atto di citazione notificato in data 13/09/2022, l' proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 642/2022 emessa dal Giudice di Pace di Firenze, depositata in data
15/03/2022 e non notificata, con la quale, in accoglimento del ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. proposto da era stata dichiarata la prescrizione della pretesa contenuta nella cartella n. Controparte_1
10420110009043426000, impugnata tramite l'estratto del ruolo, derivante da credito per mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada avvenute negli anni 2008-
2009, e si condannava altresì , alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente. CP_4
Con il primo motivo d'impugnazione, deduceva l'erronea motivazione della sentenza appellata CP_4 in ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 615 c.p.c., per carenza d'interesse ad agire, stante l'inammissibilità dell'impugnativa autonoma degli estratti di ruolo, non avendo il ricorrente, nel caso di specie, dimostrato un concreto, effettivo ed attuale pregiudizio, in presenza del quale la legge e la giurisprudenza ammettono l'accesso alla tutela giurisdizionale anticipata attraverso l'impugnazione ex se dell'estratto di ruolo, non rientrando il caso di specie nelle casistiche di cui all'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. 602/1973.
Con il secondo motivo di gravame, l'ente riscossore censurava la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva riconosciuto l'interruzione del termine prescrizionale operata dalla notifica della cartella de qua, evidenziando, in particolare, che l'allora società concessionaria della riscossione, una volta formatosi il ruolo esattoriale nell'anno 2008-2009, aveva notificato la cartella di pagamento in data
05/10/2011, interrompendo il termine di prescrizione.
Aggiungeva, che, successivamente, il , in data 30/04/2019, aveva presentato istanza di CP_1
adesione alla definizione agevolata che aveva interrotto, pertanto, nuovamente il decorso della prescrizione, oltre a contenere un'esplicita rinuncia ad intraprendere future azioni aventi ad oggetto i ruoli per i quali era stata presentata l'istanza.
Deduceva, inoltre, che l'attività dell'agente della riscossione doveva ritenersi soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c., poiché la formazione del ruolo e la sua successiva trasfusione nella cartella di pagamento aveva un effetto novativo delle singole obbligazioni originariamente afferenti a distinte ragioni di credito.
Con il terzo motivo, lamentava l'insufficiente, ingiusta e contraddittoria motivazione su un fatto CP_4
decisivo del giudizio, avendo il giudice di prime cure ritenuto non provata la corretta notifica della cartella, deducendo, al contrario, che i documenti prodotti provavano pienamente la validità della notifica, essendo stata depositata sia la relata a persona qualificatasi come “addetta alla casa”, sia la prova dell'invio della raccomandata informativa di avvenuta notifica, restituita al mittente Equitalia
Centro Spa per compiuta giacenza in data 20/11/2011.
pagina 3 di 11 Infine, con il quarto motivo di gravame, l'appellante impugnava la pronuncia sulle spese di lite, nella parte in cui condannava essa amministrazione resistente a rifondere al le spese sopportate. CP_1
In data 16/01/2023, si costituiva in giudizio il , chiedendo la conferma della sentenza CP_1 impugnata, eccependo, in primo luogo, l'inammissibilità dell'appello per violazione del c.d. filtro sostanziale in appello ex art. 348 bis c.p.c., atteso che l'impugnazione era stata proposta senza valutare che nel giudizio di primo grado né l' né l'Ente impositore avevano Parte_1
prodotto atti interruttivi della prescrizione successivamente alla notifica della cartella di pagamento avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 28 giugno 2013.
Quanto all'inammissibilita'/improcedibilita' dell'opposizione per intervenuta adesione all'istituto della rottamazione ter, evidenziava che a pagina 2 della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata in data 30/04/2019, egli aveva “spuntato” la dichiarazione “che non vi sono giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali riferisce questa dichiarazione”, poiché, in effetti, alla data di presentazione della dichiarazione non era pendente nessun giudizio, non corrispondendo, pertanto, a verità la sottoscrizione di una qualsiasi forma di acquiescenza alla pretesa del concessionario, e di rinuncia ad esercitare anche per il futuro un diritto costituzionalmente garantito quale il diritto di difesa.
Nel merito, evidenziava come il e l' avessero Controparte_2 Parte_1 preteso il pagamento dell'importo di € 1939,48, a titolo di sanzioni amministrative ex lege 689/1981 comminate nel 2008-2009, ma, oltre a non aver fornito la prova della notifica della cartella di pagamento, non avevano prodotto nessun valido atto interruttivo della prescrizione.
Infine, evidenziava come gli ulteriori motivi di doglianza fossero totalmente infondati, apparendo non tener conto del c.d. principio della ragione più liquida, che consente al giudicante la facoltà di non esaminare ulteriori eccezioni, qualora l'esame di una di esse, nella specie l'eccezione di prescrizione, venisse ad assorbire tutte le altre.
Nonostante la regolarità della notifica della citazione, il rimaneva Controparte_2
contumace.
Quindi, precisate le rispettive conclusioni in data 04/12/2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
Va in primo luogo osservato che non ricorre, nel caso di specie, la fattispecie d'inammissibilità del gravame per manifesta infondatezza e, quindi, la relativa domanda dell'appellato ex art. 348 bic.p.c. deve ritenersi infondata, e va respinta, essendo, invece, l'appello proposto da fondato. CP_4
Quanto, infatti, alla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, sulla stessa, com'è noto, si è formato un ampio dibattito in giurisprudenza fino all'intervento della sentenza delle Sezioni
pagina 4 di 11 Unite del 2 ottobre 2015, n. 19704, con la quale si è ritenuto che il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale, a causa dell'invalidità della notifica, sia venuto a conoscenza solo attraverso l'estratto di ruolo, rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione.
La Suprema Corte, con tale pronuncia, ha affermato che a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata, impone di ritenere che “l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l'unica possibilità di far valere
l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché
l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”.
Problema di reciproca limitazione tra interessi contrastanti che si è effettivamente posto, nel corso degli ultimi anni, a causa del proliferare delle impugnazioni degli atti e delle contestazioni dei crediti riportati negli estratti di ruolo, spesso volte a far valere, pretestuosamente, ogni sorta di eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l' si fosse attivato Controparte_5
in alcun modo per il recupero.
Tale situazione ha determinato il legislatore ad intervenire con l'art. 3bis del d.l. 21 ottobre 2021 n.
146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, che ha aggiunto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, recante “disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”.
La norma in questione stabilisce che “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Con tale disposizione, quindi, si è inteso limitare la tutela immediata avverso il ruolo e la cartella non notificata ai soli casi in cui il contribuente alleghi e dimostri uno specifico pregiudizio rientrante nei casi tassativi stabiliti dalla legge.
pagina 5 di 11 Conferma della natura tassativa della casistica riportata dal comma 4bis si può trarre dall'ordinanza della Cassazione n. 6857 del 07/03/2023, nella quale si legge che “i casi previsti dalla nuova disciplina, peraltro, sono “tassativi” e “non esemplificativi” e, pertanto, insuscettibili di interpretazione e applicazione analogica o anche semplicemente estensiva”.
L'entrata in vigore, in data 22/10/2021, della nuova disciplina ha posto, principalmente, due ordini di problemi e cioè se essa, pur contenuta nel T.U. per la riscossione delle imposte sul reddito, potesse essere applicata anche ad altra tipologia di crediti e se si applicasse anche ai giudizi pendenti.
A dirimere tali questioni, sono di nuovo intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 26283 del 06/09/2022.
Quanto alla prima questione, il recente arresto ha affermato che la norma è applicabile anche ai crediti contributivi e previdenziali, nonché alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa e ciò in base
“alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali
(vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 603/73, Cass., sez. un., n. 33408/21, e giusta gli artt. 27 della l. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr. con riguardo al fermo, Cass. N. 22018/17)”.
Quanto alla seconda questione, le Sezioni Unite hanno espressamente affermato che la norma “trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Sgombrando il campo dai dubbi di costituzionalità sollevati dalla Procura Generale in relazione all'art. 3 Cost., la pronuncia in commento ha quindi evidenziato che, con la norma in questione, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione “diretta”, stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, “plasma” l'interesse ad agire.
Essendo l'interesse ad agire una condizione dell'azione, lo stesso ha natura dinamica, che può assumere diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione.
La disciplina sopravvenuta, quindi, si applica anche ai processi pendenti, perché incide sulla pronuncia della sentenza, che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
D'altronde, la legitimatio ad causam ex art. 100 c.p.c., essendo condizione per l'azione, deve sussistere fino al momento della decisione, e il suo accertamento può e deve essere compiuto dal Giudice
d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, quindi anche in sede d'appello (si veda, ex multis,
Cass. Civ. 19268 del 29/09/2016, e con specifico riferimento all'interesse all'impugnazione, Cass. Civ.
3991 del 18/02/2020).
pagina 6 di 11 La ricostruzione dello stato della legislazione e della giurisprudenza consente di concludere che l'impugnazione immediata dell'estratto di ruolo al fine di chiedere l'accertamento negativo dell'insussistenza del credito portato dalla cartella esattoriale non validamente notificata, è sorretto da legittimo interesse ad agire solo quando il ricorrente alleghi e dimostri uno specifico pregiudizio rientrante nei casi tassativi previsti dalla legge.
Nel caso di specie, l'appellato non ha allegato né tantomeno provato lo specifico pregiudizio derivatogli dall'iscrizione a ruolo esattoriale dei crediti vantati dal a titolo di Controparte_2
mancato pagamento di sanzioni amministrative e, pertanto, la sua domanda va ritenuta inammissibile per carenza di legittimazione ad agire.
L'appello, conseguentemente, dev'essere accolto.
Sebbene la questione della carenza d'interesse ad agire assorba ogni altra questione di merito, deve, ad abundantiam, osservarsi che anche l'eccezione di prescrizione dei crediti portati dalla cartella impugnata si appalesa infondata, per i motivi di seguito riportati.
Il Giudice di prime cure, infatti, ha accolto la domanda dell'attore che eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere la somma portata dalla cartella di pagamento opposta, in assenza di valida notifica della cartella e di atti interruttivi della prescrizione.
Il termine di prescrizione, secondo il ricorrente, sarebbe, nel caso di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, di cinque anni decorrenti dalla data di commissione dell'illecito che, nel caso di specie, risale al 2008-2009.
A tal proposito , per contrastare la pretesa attorea, ha depositato, in ossequio all'onere della prova CP_4
incombente sul notificante, la relata di notifica della cartella esattoriale n. 10420110009043426000 dalla quale emerge che la cartella era stata notificata in data 05/10/2011 a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 7, comma tre, della l. n. 890 del 20 novembre 1982 che recita: “l'avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo. Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente.”
Il Giudice di Pace ha ritenuto non rispettate le prescrizioni della sopra menzionata disposizione poiché
l'ente impositore non avrebbe adeguatamente dimostrato l'avvenuta spedizione della CAN e ha motivato tale conclusione rifacendosi alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che esige pagina 7 di 11 che “anche alla comunicazione di avvenuta notifica di cui all'art. 7 della Legge n. 890/82 e ad onta del minor livello di garantismo che caratterizza la disciplina della sua trasmissione postale, raccomandata semplice, rispetto a quello che caratterizza la disciplina della trasmissione postale della comunicazione di avvenuto deposito di cui all'art. 140 cpc, raccomandata a.r., deve applicarsi il principio secondo cui l'attestazione di avvenuto invio di una raccomandata, con l'indicazione del solo numero, ossia senza che si precisi a chi ed in quale indirizzo essa sia spedita, copre con fede privilegiata soltanto la dichiarazione di avvenuto invio di una raccomandata con quel numero;
con la conseguenza che, in tal caso, la prova del fatto che la stessa sia stata spedita al destinatario della notifica, presso il suo indirizzo, va fornita, da chi è interessato a dimostrare la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o deducendo altro idoneo mezzo di prova. In mancanza di prova degli adempimenti di legge, la notifica è nulla” (Cass. 10554/2015, Cass. 12438/16).
Nel caso di specie, la prova della notifica di cui si tratta deve ritenersi pienamente raggiunta attraverso i documenti prodotti dall'amministrazione appellante.
Infatti, dalla relata dell'ufficiale postale, si evince che la notifica della cartella è stata effettuata, in data
05/10/2011, a mani di tal “ ” qualificatasi come persona “addetta alla casa”. Tale Persona_1 documento assume fede privilegiata per quanto riguarda le attività direttamente svolte dall'ufficiale notificante o i fatti avvenuti in sua presenza o le dichiarazioni a lui rese limitatamente al loro contenuto estrinseco, mentre il contenuto intrinseco della dichiarazione e quindi, nel caso che ci occupa, la veridicità della qualificazione di addetta alla casa della persona che riceve l'atto è assistita da una semplice presunzione iuris tantum ed ammette prova contraria (Vedi Cass. Civ. 4590/2020; Cass. Civ.
8799/2000 e, da ultimo, Cass. Civ. 35716/2023).
A tal proposito, va peraltro osservato che la semplice affermazione del di non sapere chi sia CP_1 la persona qualificatasi come “addetta alla casa” non può essere ritenuta in alcun modo sufficiente ad integrare la prova contraria richiesta per superare la presunzione di cui sopra.
Inoltre, anche la spedizione della CAN risulta effettuata nel rispetto della legge e proprio alla luce della medesima giurisprudenza citata dal Giudice di primo grado.
Infatti, il G.d.P. ha censurato la procedura di notificazione per la mancanza della ricevuta di avvenuta spedizione e per l'assenza di indicazioni su a chi e dove la CAN fosse stata indirizzata.
In realtà, a pag. 7 del referto di notifica depositato nel fascicolo di primo grado (doc. 6 fascicolo dell'appellato), si può leggere non solo il numero della raccomandata di spedizione della CAN associato al numero della cartella notificata, ma viene anche indicato chi è il destinatario dell'atto e cioè ”, ed il CAP e la località dove è indirizzato e cioè “53045 Montepulciano”. Controparte_1
pagina 8 di 11 A sostegno della corretta individuazione del domicilio fiscale del trasgressore, viene inoltre depositato certificato anagrafico aggiornato alla data in cui è avvenuta la notifica.
Infine, nelle pag.
9-10 del referto, come prova del perfezionamento del processo di notificazione, è stato scansionato il plico rispedito all'allora concessionario della riscossione per compiuta giacenza in data 20/11/2011, recante codice di raccomandata corrispondente a quello indicato nell'elenco degli atti inviati.
Atteso che per la notificazione a mezzo posta per la spedizione della CAN è richiesta la raccomandata semplice e non quella accompagnata da avviso di ricevimento, non si può esigere, per la prova della notificazione, anche il deposito della ricevuta di detto avviso.
Quindi, si può concludere che la notifica della cartella avvenuta in data 05/10/2011 e definitivamente perfezionatasi il 20/11/2011, costituisce valido atto interruttivo della prescrizione quinquennale.
A tal riguardo, va osservato che è privo di pregio l'assunto dell'appellante secondo il quale la trasfusione del credito iscritto a ruolo nella cartella di pagamento comporti una novazione dell'obbligazione con il conseguente effetto di convertire il termine breve di prescrizione in ordinario decennale ex art. 2953 c.c.
Il giudice della nomofilachia ha costantemente affermato che “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” (si veda, sul punto, Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016; Cass. Civ. n.
5549 del 18/11/2021; Cass. Civ. n. 14301 del 19/06/2009).
Così chiarito quale sia il termine prescrizionale applicabile al caso di sanzioni amministrative per violazione del C.d.S., occorre stabilire se, dopo la notifica della cartella, la pretesa dell'amministrazione si sia comunque estinta per il decorso del termine quinquennale ex art, 209 C.d.S.
Nella vicenda in esame, l'appellato ha presentato, a norma del d.l. 193/2016, istanza di definizione agevolata (c.d. rottamazione-ter) in data 30/04/2019 prot. 2019-ADERISC-4136412. (Vedi doc. 2.2.
“riscontro istanza di rottamazione” fascicolo primo grado) CP_4
Si tratta di stabilire il valore giuridico di tale istanza e se sia corretta la decisione del Giudice di Pace che le ha negato efficacia interruttiva, ritenendo che il suo unico effetto sia quello di determinare una pagina 9 di 11 sospensione del decorrere della prescrizione e che, nell'ipotesi di mancato, insufficiente o tardivo versamento, la definizione non produca effetti e riprendano a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi pendenti.
Va dato atto, sul punto, della sussistenza di indirizzi giurisprudenziali differenti, in ordine agli effetti conseguenti all'accesso alla rottamazione.
Invero, secondo un più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Cass., ordinanza n. 15772 del 5.6.2023), la Suprema Corte, evidenziato che la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata
(“rottamazione”), relativamente alla cartella esattoriale reca anche l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite.
Sul punto, va peraltro osservato che nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata il contribuente, a norma del comma 236 dell'articolo 1 della legge197/2022 deve specificare la pendenza di eventuali giudizi, e assumere l'impegno a rinunciarvi.
La disposizione prevede, peraltro, non la conseguente estinzione del giudizio, ma la sospensione dello stesso, da parte del giudice, conseguendo l'estinzione solo alla prova documentale dell'integrale pagamento delle somme dovute.
Appare, dunque, preferibile accedere al diverso orientamento della Suprema Corte secondo il quale l'istanza di rateizzazione del debito iscritto a ruolo, per quanto non costituisca acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, integra comunque riconoscimento di debito idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 c.c., ed è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non aver ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (Cass. 27672 del
3/12/2020).
D'altronde, l'atto di riconoscimento dell'altrui diritto, di cui all'art. 1988 c.c., non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione di consapevolezza dell'esistenza del debito, e riveli i caratteri della volontarietà (Cass.
Civ., sez. 1., n. 9221 del 8/04/2024; conf. Cass. Civ., Sez. lav., n. 18904 del 07/09/2007): di conseguenza il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.
Di qui l'enunciazione del principio di diritto, ribadito ancor più recentemente, secondo il quale la richiesta di rateizzazione fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui è chiesta la rateizzazione e vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione, mentre il pagina 10 di 11 contribuente non può più, di regola, utilmente eccepire la mancata conoscenza delle cartelle e degli atti impositivi presupposti (Cass. Civ. 32679 del 16/12/2024; conf. Cass. Civ. sez. 5, n. 3414 del 6 febbraio
2024).
Applicando il suesposto orientamento al caso di specie, si può concludere che, a prescindere dalle formule utilizzate negli appositi moduli sottoscritti dall'appellato, la sua istanza di rateizzazione va inquadrata nell'istituto del riconoscimento di debito cui la legge ricollega, ex art. 2937 c.c., effetto abdicativo del diritto a far valere la prescrizione.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione avanzata dall'opponente risulta infondata, e l'appello va accolto, anche sul punto di ritenere validamente compiuti gli atti interruttivi verificatisi negli anni.
Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, tra l'appellante e l'appellato in considerazione delle modifiche legislative intercorse tra Controparte_1
il primo e il secondo grado e del mutamento di giurisprudenza sul punto in questione.
Nulla sulle spese tra l'appellante ed il rimasto contumace. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza assorbita e rigettata:
1) Accoglie l'appello proposto dall e, per l'effetto, in riforma Parte_2
della sentenza n. 642/2022, emessa dal Giudice di Pace di Firenze in data 15.03.2022, nel giudizio sub n. R.G.N. 7010/2021, dichiara l'inammissibilità della domanda formulata da Controparte_1
2) Dichiara compensate le spese di lite dei due gradi di giudizio tra l'appellante e l'appellato
Controparte_1
Così deciso in Firenze, il 28.2.2025
Il Giudice Estensore Dr.ssa Patrizia Pompei
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice unico Dott.ssa Patrizia Pompei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 10214/2022 promossa da:
, (c.f. e p.iva , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Antonino Magliulo del foro di Napoli ed elettivamente domiciliata in Prato, Via Fra
Bartolomeo n. 104 presso lo studio dell'avv. Claudia Caporali
APPELLANTE
CONTRO
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Controparte_1 C.F._1
Amato e dall'avv. Annamaria Gallo ed elettivamente domiciliato in Firenze, Via Pietro Colletta n. 25, presso lo studio del difensore
APPELLATO
NONCHÉ CONTRO
in persona del sindaco pro tempore, contumace Controparte_2
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
pagina 1 di 11 Come da note depositate in data 18/09/2024, affinché:
“l'Ecc.mo Tribunale di Firenze adito, ogni diversa istanza disattesa e reietta, Voglia:
-Accogliere lo spiegato appello e per l'effetto dichiarare l'inefficacia della sentenza n. 642/2022 emessa dal Giudice di Pace di Firenze, Giudice Dott.ssa Carla De Santis depositata in cancelleria il
15.03.2022, non notificata, resa nel giudizio recante R.G.N. 7010/2021, riformare la sentenza di 1° grado e rigettare la domanda dell'appellato, perché infondata in fatto e in diritto;
-nel merito, alla luce del D.l. n 146/2021 convertito, con modificazioni, in legge n. 215 del 2021, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che stabilisce la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, nonché alla luce della pronuncia S.U. n. 26283/2022, accogliere
l'appello e per l'effetto dichiarare inammissibile la domanda proposta in primo grado dal Sig.
; Controparte_1
-Con vittoria di spese e compensi professionali per ciascun grado di giudizio;
-In ogni caso con condanna alla restituzione dell'importo percepito dall'Appellato a titolo di spese legali liquidate in sentenza di primo grado di € 1205,00 di cui 125,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, con gli interessi legali alla data di ricezione del saldo effettivo.”
Per Controparte_1
Come da comparsa di risposta, chiedendo:
“che l'Ill.mo Tribunale di Firenze voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1)Dichiarare la improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello proposto da Pt_1 Parte_1
e conseguentemente rigettarlo con conferma della sentenza impugnata;
[...]
2)In subordine, confermare la sentenza impugnata e dichiarare l'estinzione del credito fatto falere dal
e dall' , per intervenuta prescrizione. Controparte_2 Controparte_3
3) Condannare l'appellante, al pagamento delle spese del presente giudizio da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore dei sottoscritti difensori.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 11 Con atto di citazione notificato in data 13/09/2022, l' proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 642/2022 emessa dal Giudice di Pace di Firenze, depositata in data
15/03/2022 e non notificata, con la quale, in accoglimento del ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. proposto da era stata dichiarata la prescrizione della pretesa contenuta nella cartella n. Controparte_1
10420110009043426000, impugnata tramite l'estratto del ruolo, derivante da credito per mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada avvenute negli anni 2008-
2009, e si condannava altresì , alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente. CP_4
Con il primo motivo d'impugnazione, deduceva l'erronea motivazione della sentenza appellata CP_4 in ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 615 c.p.c., per carenza d'interesse ad agire, stante l'inammissibilità dell'impugnativa autonoma degli estratti di ruolo, non avendo il ricorrente, nel caso di specie, dimostrato un concreto, effettivo ed attuale pregiudizio, in presenza del quale la legge e la giurisprudenza ammettono l'accesso alla tutela giurisdizionale anticipata attraverso l'impugnazione ex se dell'estratto di ruolo, non rientrando il caso di specie nelle casistiche di cui all'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. 602/1973.
Con il secondo motivo di gravame, l'ente riscossore censurava la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva riconosciuto l'interruzione del termine prescrizionale operata dalla notifica della cartella de qua, evidenziando, in particolare, che l'allora società concessionaria della riscossione, una volta formatosi il ruolo esattoriale nell'anno 2008-2009, aveva notificato la cartella di pagamento in data
05/10/2011, interrompendo il termine di prescrizione.
Aggiungeva, che, successivamente, il , in data 30/04/2019, aveva presentato istanza di CP_1
adesione alla definizione agevolata che aveva interrotto, pertanto, nuovamente il decorso della prescrizione, oltre a contenere un'esplicita rinuncia ad intraprendere future azioni aventi ad oggetto i ruoli per i quali era stata presentata l'istanza.
Deduceva, inoltre, che l'attività dell'agente della riscossione doveva ritenersi soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c., poiché la formazione del ruolo e la sua successiva trasfusione nella cartella di pagamento aveva un effetto novativo delle singole obbligazioni originariamente afferenti a distinte ragioni di credito.
Con il terzo motivo, lamentava l'insufficiente, ingiusta e contraddittoria motivazione su un fatto CP_4
decisivo del giudizio, avendo il giudice di prime cure ritenuto non provata la corretta notifica della cartella, deducendo, al contrario, che i documenti prodotti provavano pienamente la validità della notifica, essendo stata depositata sia la relata a persona qualificatasi come “addetta alla casa”, sia la prova dell'invio della raccomandata informativa di avvenuta notifica, restituita al mittente Equitalia
Centro Spa per compiuta giacenza in data 20/11/2011.
pagina 3 di 11 Infine, con il quarto motivo di gravame, l'appellante impugnava la pronuncia sulle spese di lite, nella parte in cui condannava essa amministrazione resistente a rifondere al le spese sopportate. CP_1
In data 16/01/2023, si costituiva in giudizio il , chiedendo la conferma della sentenza CP_1 impugnata, eccependo, in primo luogo, l'inammissibilità dell'appello per violazione del c.d. filtro sostanziale in appello ex art. 348 bis c.p.c., atteso che l'impugnazione era stata proposta senza valutare che nel giudizio di primo grado né l' né l'Ente impositore avevano Parte_1
prodotto atti interruttivi della prescrizione successivamente alla notifica della cartella di pagamento avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 28 giugno 2013.
Quanto all'inammissibilita'/improcedibilita' dell'opposizione per intervenuta adesione all'istituto della rottamazione ter, evidenziava che a pagina 2 della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata in data 30/04/2019, egli aveva “spuntato” la dichiarazione “che non vi sono giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali riferisce questa dichiarazione”, poiché, in effetti, alla data di presentazione della dichiarazione non era pendente nessun giudizio, non corrispondendo, pertanto, a verità la sottoscrizione di una qualsiasi forma di acquiescenza alla pretesa del concessionario, e di rinuncia ad esercitare anche per il futuro un diritto costituzionalmente garantito quale il diritto di difesa.
Nel merito, evidenziava come il e l' avessero Controparte_2 Parte_1 preteso il pagamento dell'importo di € 1939,48, a titolo di sanzioni amministrative ex lege 689/1981 comminate nel 2008-2009, ma, oltre a non aver fornito la prova della notifica della cartella di pagamento, non avevano prodotto nessun valido atto interruttivo della prescrizione.
Infine, evidenziava come gli ulteriori motivi di doglianza fossero totalmente infondati, apparendo non tener conto del c.d. principio della ragione più liquida, che consente al giudicante la facoltà di non esaminare ulteriori eccezioni, qualora l'esame di una di esse, nella specie l'eccezione di prescrizione, venisse ad assorbire tutte le altre.
Nonostante la regolarità della notifica della citazione, il rimaneva Controparte_2
contumace.
Quindi, precisate le rispettive conclusioni in data 04/12/2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
Va in primo luogo osservato che non ricorre, nel caso di specie, la fattispecie d'inammissibilità del gravame per manifesta infondatezza e, quindi, la relativa domanda dell'appellato ex art. 348 bic.p.c. deve ritenersi infondata, e va respinta, essendo, invece, l'appello proposto da fondato. CP_4
Quanto, infatti, alla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, sulla stessa, com'è noto, si è formato un ampio dibattito in giurisprudenza fino all'intervento della sentenza delle Sezioni
pagina 4 di 11 Unite del 2 ottobre 2015, n. 19704, con la quale si è ritenuto che il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale, a causa dell'invalidità della notifica, sia venuto a conoscenza solo attraverso l'estratto di ruolo, rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione.
La Suprema Corte, con tale pronuncia, ha affermato che a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata, impone di ritenere che “l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l'unica possibilità di far valere
l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché
l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”.
Problema di reciproca limitazione tra interessi contrastanti che si è effettivamente posto, nel corso degli ultimi anni, a causa del proliferare delle impugnazioni degli atti e delle contestazioni dei crediti riportati negli estratti di ruolo, spesso volte a far valere, pretestuosamente, ogni sorta di eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l' si fosse attivato Controparte_5
in alcun modo per il recupero.
Tale situazione ha determinato il legislatore ad intervenire con l'art. 3bis del d.l. 21 ottobre 2021 n.
146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, che ha aggiunto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, recante “disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”.
La norma in questione stabilisce che “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Con tale disposizione, quindi, si è inteso limitare la tutela immediata avverso il ruolo e la cartella non notificata ai soli casi in cui il contribuente alleghi e dimostri uno specifico pregiudizio rientrante nei casi tassativi stabiliti dalla legge.
pagina 5 di 11 Conferma della natura tassativa della casistica riportata dal comma 4bis si può trarre dall'ordinanza della Cassazione n. 6857 del 07/03/2023, nella quale si legge che “i casi previsti dalla nuova disciplina, peraltro, sono “tassativi” e “non esemplificativi” e, pertanto, insuscettibili di interpretazione e applicazione analogica o anche semplicemente estensiva”.
L'entrata in vigore, in data 22/10/2021, della nuova disciplina ha posto, principalmente, due ordini di problemi e cioè se essa, pur contenuta nel T.U. per la riscossione delle imposte sul reddito, potesse essere applicata anche ad altra tipologia di crediti e se si applicasse anche ai giudizi pendenti.
A dirimere tali questioni, sono di nuovo intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 26283 del 06/09/2022.
Quanto alla prima questione, il recente arresto ha affermato che la norma è applicabile anche ai crediti contributivi e previdenziali, nonché alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa e ciò in base
“alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali
(vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 603/73, Cass., sez. un., n. 33408/21, e giusta gli artt. 27 della l. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr. con riguardo al fermo, Cass. N. 22018/17)”.
Quanto alla seconda questione, le Sezioni Unite hanno espressamente affermato che la norma “trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Sgombrando il campo dai dubbi di costituzionalità sollevati dalla Procura Generale in relazione all'art. 3 Cost., la pronuncia in commento ha quindi evidenziato che, con la norma in questione, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione “diretta”, stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, “plasma” l'interesse ad agire.
Essendo l'interesse ad agire una condizione dell'azione, lo stesso ha natura dinamica, che può assumere diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione.
La disciplina sopravvenuta, quindi, si applica anche ai processi pendenti, perché incide sulla pronuncia della sentenza, che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
D'altronde, la legitimatio ad causam ex art. 100 c.p.c., essendo condizione per l'azione, deve sussistere fino al momento della decisione, e il suo accertamento può e deve essere compiuto dal Giudice
d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, quindi anche in sede d'appello (si veda, ex multis,
Cass. Civ. 19268 del 29/09/2016, e con specifico riferimento all'interesse all'impugnazione, Cass. Civ.
3991 del 18/02/2020).
pagina 6 di 11 La ricostruzione dello stato della legislazione e della giurisprudenza consente di concludere che l'impugnazione immediata dell'estratto di ruolo al fine di chiedere l'accertamento negativo dell'insussistenza del credito portato dalla cartella esattoriale non validamente notificata, è sorretto da legittimo interesse ad agire solo quando il ricorrente alleghi e dimostri uno specifico pregiudizio rientrante nei casi tassativi previsti dalla legge.
Nel caso di specie, l'appellato non ha allegato né tantomeno provato lo specifico pregiudizio derivatogli dall'iscrizione a ruolo esattoriale dei crediti vantati dal a titolo di Controparte_2
mancato pagamento di sanzioni amministrative e, pertanto, la sua domanda va ritenuta inammissibile per carenza di legittimazione ad agire.
L'appello, conseguentemente, dev'essere accolto.
Sebbene la questione della carenza d'interesse ad agire assorba ogni altra questione di merito, deve, ad abundantiam, osservarsi che anche l'eccezione di prescrizione dei crediti portati dalla cartella impugnata si appalesa infondata, per i motivi di seguito riportati.
Il Giudice di prime cure, infatti, ha accolto la domanda dell'attore che eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere la somma portata dalla cartella di pagamento opposta, in assenza di valida notifica della cartella e di atti interruttivi della prescrizione.
Il termine di prescrizione, secondo il ricorrente, sarebbe, nel caso di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, di cinque anni decorrenti dalla data di commissione dell'illecito che, nel caso di specie, risale al 2008-2009.
A tal proposito , per contrastare la pretesa attorea, ha depositato, in ossequio all'onere della prova CP_4
incombente sul notificante, la relata di notifica della cartella esattoriale n. 10420110009043426000 dalla quale emerge che la cartella era stata notificata in data 05/10/2011 a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 7, comma tre, della l. n. 890 del 20 novembre 1982 che recita: “l'avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo. Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente.”
Il Giudice di Pace ha ritenuto non rispettate le prescrizioni della sopra menzionata disposizione poiché
l'ente impositore non avrebbe adeguatamente dimostrato l'avvenuta spedizione della CAN e ha motivato tale conclusione rifacendosi alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che esige pagina 7 di 11 che “anche alla comunicazione di avvenuta notifica di cui all'art. 7 della Legge n. 890/82 e ad onta del minor livello di garantismo che caratterizza la disciplina della sua trasmissione postale, raccomandata semplice, rispetto a quello che caratterizza la disciplina della trasmissione postale della comunicazione di avvenuto deposito di cui all'art. 140 cpc, raccomandata a.r., deve applicarsi il principio secondo cui l'attestazione di avvenuto invio di una raccomandata, con l'indicazione del solo numero, ossia senza che si precisi a chi ed in quale indirizzo essa sia spedita, copre con fede privilegiata soltanto la dichiarazione di avvenuto invio di una raccomandata con quel numero;
con la conseguenza che, in tal caso, la prova del fatto che la stessa sia stata spedita al destinatario della notifica, presso il suo indirizzo, va fornita, da chi è interessato a dimostrare la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o deducendo altro idoneo mezzo di prova. In mancanza di prova degli adempimenti di legge, la notifica è nulla” (Cass. 10554/2015, Cass. 12438/16).
Nel caso di specie, la prova della notifica di cui si tratta deve ritenersi pienamente raggiunta attraverso i documenti prodotti dall'amministrazione appellante.
Infatti, dalla relata dell'ufficiale postale, si evince che la notifica della cartella è stata effettuata, in data
05/10/2011, a mani di tal “ ” qualificatasi come persona “addetta alla casa”. Tale Persona_1 documento assume fede privilegiata per quanto riguarda le attività direttamente svolte dall'ufficiale notificante o i fatti avvenuti in sua presenza o le dichiarazioni a lui rese limitatamente al loro contenuto estrinseco, mentre il contenuto intrinseco della dichiarazione e quindi, nel caso che ci occupa, la veridicità della qualificazione di addetta alla casa della persona che riceve l'atto è assistita da una semplice presunzione iuris tantum ed ammette prova contraria (Vedi Cass. Civ. 4590/2020; Cass. Civ.
8799/2000 e, da ultimo, Cass. Civ. 35716/2023).
A tal proposito, va peraltro osservato che la semplice affermazione del di non sapere chi sia CP_1 la persona qualificatasi come “addetta alla casa” non può essere ritenuta in alcun modo sufficiente ad integrare la prova contraria richiesta per superare la presunzione di cui sopra.
Inoltre, anche la spedizione della CAN risulta effettuata nel rispetto della legge e proprio alla luce della medesima giurisprudenza citata dal Giudice di primo grado.
Infatti, il G.d.P. ha censurato la procedura di notificazione per la mancanza della ricevuta di avvenuta spedizione e per l'assenza di indicazioni su a chi e dove la CAN fosse stata indirizzata.
In realtà, a pag. 7 del referto di notifica depositato nel fascicolo di primo grado (doc. 6 fascicolo dell'appellato), si può leggere non solo il numero della raccomandata di spedizione della CAN associato al numero della cartella notificata, ma viene anche indicato chi è il destinatario dell'atto e cioè ”, ed il CAP e la località dove è indirizzato e cioè “53045 Montepulciano”. Controparte_1
pagina 8 di 11 A sostegno della corretta individuazione del domicilio fiscale del trasgressore, viene inoltre depositato certificato anagrafico aggiornato alla data in cui è avvenuta la notifica.
Infine, nelle pag.
9-10 del referto, come prova del perfezionamento del processo di notificazione, è stato scansionato il plico rispedito all'allora concessionario della riscossione per compiuta giacenza in data 20/11/2011, recante codice di raccomandata corrispondente a quello indicato nell'elenco degli atti inviati.
Atteso che per la notificazione a mezzo posta per la spedizione della CAN è richiesta la raccomandata semplice e non quella accompagnata da avviso di ricevimento, non si può esigere, per la prova della notificazione, anche il deposito della ricevuta di detto avviso.
Quindi, si può concludere che la notifica della cartella avvenuta in data 05/10/2011 e definitivamente perfezionatasi il 20/11/2011, costituisce valido atto interruttivo della prescrizione quinquennale.
A tal riguardo, va osservato che è privo di pregio l'assunto dell'appellante secondo il quale la trasfusione del credito iscritto a ruolo nella cartella di pagamento comporti una novazione dell'obbligazione con il conseguente effetto di convertire il termine breve di prescrizione in ordinario decennale ex art. 2953 c.c.
Il giudice della nomofilachia ha costantemente affermato che “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” (si veda, sul punto, Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016; Cass. Civ. n.
5549 del 18/11/2021; Cass. Civ. n. 14301 del 19/06/2009).
Così chiarito quale sia il termine prescrizionale applicabile al caso di sanzioni amministrative per violazione del C.d.S., occorre stabilire se, dopo la notifica della cartella, la pretesa dell'amministrazione si sia comunque estinta per il decorso del termine quinquennale ex art, 209 C.d.S.
Nella vicenda in esame, l'appellato ha presentato, a norma del d.l. 193/2016, istanza di definizione agevolata (c.d. rottamazione-ter) in data 30/04/2019 prot. 2019-ADERISC-4136412. (Vedi doc. 2.2.
“riscontro istanza di rottamazione” fascicolo primo grado) CP_4
Si tratta di stabilire il valore giuridico di tale istanza e se sia corretta la decisione del Giudice di Pace che le ha negato efficacia interruttiva, ritenendo che il suo unico effetto sia quello di determinare una pagina 9 di 11 sospensione del decorrere della prescrizione e che, nell'ipotesi di mancato, insufficiente o tardivo versamento, la definizione non produca effetti e riprendano a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi pendenti.
Va dato atto, sul punto, della sussistenza di indirizzi giurisprudenziali differenti, in ordine agli effetti conseguenti all'accesso alla rottamazione.
Invero, secondo un più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Cass., ordinanza n. 15772 del 5.6.2023), la Suprema Corte, evidenziato che la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata
(“rottamazione”), relativamente alla cartella esattoriale reca anche l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite.
Sul punto, va peraltro osservato che nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata il contribuente, a norma del comma 236 dell'articolo 1 della legge197/2022 deve specificare la pendenza di eventuali giudizi, e assumere l'impegno a rinunciarvi.
La disposizione prevede, peraltro, non la conseguente estinzione del giudizio, ma la sospensione dello stesso, da parte del giudice, conseguendo l'estinzione solo alla prova documentale dell'integrale pagamento delle somme dovute.
Appare, dunque, preferibile accedere al diverso orientamento della Suprema Corte secondo il quale l'istanza di rateizzazione del debito iscritto a ruolo, per quanto non costituisca acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, integra comunque riconoscimento di debito idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 c.c., ed è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non aver ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (Cass. 27672 del
3/12/2020).
D'altronde, l'atto di riconoscimento dell'altrui diritto, di cui all'art. 1988 c.c., non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione di consapevolezza dell'esistenza del debito, e riveli i caratteri della volontarietà (Cass.
Civ., sez. 1., n. 9221 del 8/04/2024; conf. Cass. Civ., Sez. lav., n. 18904 del 07/09/2007): di conseguenza il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.
Di qui l'enunciazione del principio di diritto, ribadito ancor più recentemente, secondo il quale la richiesta di rateizzazione fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui è chiesta la rateizzazione e vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione, mentre il pagina 10 di 11 contribuente non può più, di regola, utilmente eccepire la mancata conoscenza delle cartelle e degli atti impositivi presupposti (Cass. Civ. 32679 del 16/12/2024; conf. Cass. Civ. sez. 5, n. 3414 del 6 febbraio
2024).
Applicando il suesposto orientamento al caso di specie, si può concludere che, a prescindere dalle formule utilizzate negli appositi moduli sottoscritti dall'appellato, la sua istanza di rateizzazione va inquadrata nell'istituto del riconoscimento di debito cui la legge ricollega, ex art. 2937 c.c., effetto abdicativo del diritto a far valere la prescrizione.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione avanzata dall'opponente risulta infondata, e l'appello va accolto, anche sul punto di ritenere validamente compiuti gli atti interruttivi verificatisi negli anni.
Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, tra l'appellante e l'appellato in considerazione delle modifiche legislative intercorse tra Controparte_1
il primo e il secondo grado e del mutamento di giurisprudenza sul punto in questione.
Nulla sulle spese tra l'appellante ed il rimasto contumace. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza assorbita e rigettata:
1) Accoglie l'appello proposto dall e, per l'effetto, in riforma Parte_2
della sentenza n. 642/2022, emessa dal Giudice di Pace di Firenze in data 15.03.2022, nel giudizio sub n. R.G.N. 7010/2021, dichiara l'inammissibilità della domanda formulata da Controparte_1
2) Dichiara compensate le spese di lite dei due gradi di giudizio tra l'appellante e l'appellato
Controparte_1
Così deciso in Firenze, il 28.2.2025
Il Giudice Estensore Dr.ssa Patrizia Pompei
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