Sentenza breve 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza breve 27/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00038/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01105/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la EG
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1105 del 2024, proposto da
DE PI, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Longheu e Carlo Longheu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- ARGEA EG – Agenzia regionale per il sostegno all’agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cuccuru e Anna Lisa Noce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- ARGEA EG – Agenzia regionale per il sostegno all’agricoltura – Servizio territoriale del nuorese in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituta in giudizio
nei confronti
Regione autonoma della EG, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- della determinazione di ARGEA EG, Servizio territoriale del nuorese, prot. 0071848 del 10 ottobre 2024, notificata in pari data;
- “ove necessario”, del “primo verbale amministrativo – valutazione irregolarità” reg. uff. int. 0056615.31-07-2024, notificato unitamente alla predetta determinazione;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente ed allo stato non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di ARGEA EG;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2025 il dott. Silvio Esposito.
FATTO
1. Il sig. DE PI impugnava gli atti in epigrafe e, tra questi, il provvedimento in data 10 ottobre 2024, con cui ARGEA EG richiedeva la restituzione di euro 91.778,84 erogati, per il sostegno dell’attività agricola svolta dal ricorrente in AL (NU) per le annualità 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, nell’ambito del regime di aiuti previsto dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. L’amministrazione chiedeva la ripetizione delle somme erogate in quanto “ con la sentenza del Tribunale di Oristano, sezione specializzata agraria, protocollo n. 520/05 del 24/10/2005 nei confronti di PI DE, nato a [...], il [...] e residente a [...], si procedeva ad accertare l’illegittimità di detenzione del fondo distinto al Foglio 19 mapp. 3 del comune di AL per una superficie di ha 27.39.90. Considerato che la predetta sentenza dispone che:
1. In data 10/11/1996 spirava la scadenza naturale dell’ultimo contratto di affitto a favore del signor PI DE;
2. In data 10/11/1997, per effetto della predetta sentenza, cessava il contratto de quo;
3. la detenzione del terreno in parola oltre la data del 10/11/2011 è, quindi, da ritenersi illegittima. Per effetto di quanto su considerato si deve procedere al rigetto delle domande elencate in oggetto. Poiché in base a quanto dichiarato nelle domande di cui trattasi sono state erogate le somme riportate nello schema sottostante, la ditta in indirizzo dovrà restituire quanto percepito indebitamente (€ 91.778.84) ”
2. Il ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento, con vittoria delle spese e previa sospensione dell’efficacia, degli impugnati provvedimenti lamentando:
1) violazione del regolamento UE 1305/2013 e del regolamento UE 2021/2015 - violazione degli artt. 1, 2 e 4 del regolamento CE n. 2988/1995 - violazione dell’art. 5 ter del regolamento CE 885/2006 – violazione della circolare ARGEA 35/01 – eccesso di potere per travisamento di fatti ed atti - erroneità dei presupposti - difetto di istruttoria - illogicità manifesta - motivazione carente e perplessa - ingiustizia manifesta – irragionevolezza: in sintesi, il ricorrente ha evidenziato che il Tribunale di Oristano, contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione, avrebbe accertato la legittimità della detenzione del fondo sin dal 1980, rigettando per tale ragione la domanda di rilascio proposta dai comproprietari del terreno, succeduti all’originario dante causa del ricorrente. Inoltre, nella citata sentenza, non vi sarebbe alcuna statuizione in ordine alla scadenza del contratto in data 10 novembre 2011, con la conseguenza che quanto indicato sul punto dall’amministrazione dovrebbe essere ritenuto una mera deduzione, non idonea a supportare la domanda di recupero delle somme.
Inoltre, il ricorrente ha osservato che gli aiuti da egli percepiti sarebbero in parte relativi a misure di sostegno che non sono parametrate alla superficie agraria utilizzata, ma alle unità di bestiame di cui il richiedente è proprietario. In tale ottica, il provvedimento impugnato risulterebbe evidentemente illegittimo, in quanto avrebbe riconosciuto rilievo dirimente soltanto alla parziale indisponibilità della superficie dichiarata, senza svolgere alcun accertamento ulteriore. Invece, laddove l’aiuto era effettivamente parametrato ai terreni utilizzati, l’amministrazione, a giudizio del ricorrente, avrebbe potuto al limite richiedere la somma erogata in ragione della conduzione dello specifico fondo di cui al predetto F. 19 part. 3, anziché escluderlo integralmente dalle misure di sostegno;
2) violazione degli artt. 7 e 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 - prescrizione del diritto alla restituzione - violazione art. 3, par. 1 del regolamento CE n. 2988/1995 e dell’art. 73, par. 1 del regolamento CE n. 796/04: in tesi, l’amministrazione avrebbe violato le garanzie partecipative di cui agli artt. 7 e 10 bis della legge n. 241/1990 (non trasmettendo la comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto). Inoltre, la pretesa restitutoria dell’amministrazione dovrebbe ritenersi prescritta, in quanto decorso il termine di quattro anni dalla percezione dell’aiuto previsto dall’art. 3, paragrafo 1 del Regolamento CE n. 2988/1995.
3. Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, in quanto “ il beneficiario vanta un diritto soggettivo al mantenimento dei premi secondo quanto previsto nel programma cui lo stesso ha aderito con la presentazione delle domande di ammissione al sostegno ” (v. pagina 3, memoria di costituzione), con vittoria delle spese.
4. Alla camera di consiglio del 22 gennaio 2025 è stato dato a verbale l’avviso relativo alla possibilità di definizione del giudizio con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
Quindi il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente il collegio ritiene di non procedere alla riunione con il ricorso 1091/2024 e di definire il presente giudizio con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., perché ricorrono tutte le condizioni previste da tale articolo.
2. L’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla parte resistente non è fondata.
2.1. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale questo collegio non intende discostarsi, la giurisdizione è determinata dall’oggetto della domanda e, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non la prospettazione delle parti, ma il “ petitum sostanziale ”, che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto sulla base della “ causa petendi ”, ovvero dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione, indagando sull’effettiva natura della controversia, in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio ed alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive su cui esso si articola e si svolge (v., ex multis, Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 9716/2024). Con specifico riferimento alla materia oggetto dell’odierno giudizio, deve poi essere ribadito il principio affermato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato - nella sentenza 29 gennaio 2014, n. 6 – in base al quale “ è configurabile una situazione soggettiva d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (Cass., sez. un., 24 gennaio 2013, n. 1710, cit.; Cons. Stato, ad. plen., 29 luglio 2013, n. 17, cit.) ”. Dunque, deve ritenersi che sussista la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto “ la richiesta di restituzione impugnata si basa su fatti che, nella ricostruzione dell’amministrazione resistente, sarebbero stati ostativi alla concessione del contributo e non su circostanze successive alla concessione medesima e importanti inadempimento del beneficiario ” (si v. T.A.R. Lazio, sede Roma n. 4088/2020).
Nel caso di specie, come emerge dalla superiore espositiva, il provvedimento impugnato si configura come declaratoria della insussistenza di un fatto (la legittima detenzione del terreno) che costituisce, ab origine , requisito per l’erogazione del beneficio. In altri termini, al ricorrente, titolare di un interesse legittimo oppositivo, non viene contestato un inadempimento successivo all’erogazione del beneficio, ma l’assenza, sin dal 2011, della legittima detenzione del fondo, condizione ritenuta dall’amministrazione necessaria per l’erogazione del beneficio.
Ne deriva che, in applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra ricordate, sussiste pienamente la giurisdizione di questo T.A.R.
3. Il ricorso è fondato per la dirimente ragione che la sentenza del Tribunale di Oristano, posta a fondamento del provvedimento impugnato, non statuisce la illegittima detenzione da parte del sig. DE PI del terreno distinto al F. 19 part. 3. Essa si limita ad affermare, ad esito di un giudizio rispetto al quale il sig. DE PI è estraneo, l’esistenza di un valido contratto di affitto e la mancanza di una tempestiva disdetta da parte dei comproprietari. L’amministrazione ha invece ritratto dalla sentenza il convincimento della non legittima detenzione del fondo da parte del ricorrente, peraltro senza coinvolgerlo nel procedimento amministrativo in violazione degli artt. 7 e 10 bis della legge n. 241/1990, impedendogli così di addurre elementi eventualmente idonei a dimostrare la legittima detenzione del fondo.
3.1 Per le ragioni esposte, assorbito ogni altro motivo di impugnazione, il ricorso deve essere accolto.
4. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della complessità della fattispecie trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la EG (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, annulla la determinazione ARGEA prot. 0071848 del 10 ottobre 2024.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
Silvio Esposito, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Esposito | Tito Aru |
IL SEGRETARIO