Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 10/04/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 912/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 912/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VANESSA PORQUEDDU
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARRAS MARIA CHIARA CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. proposta da è fondata e, Parte_1 pertanto, merita accoglimento per le argomentazioni che seguono.
Parte ricorrente ha presentato tempestiva e rituale contestazione rispetto all'esito dell'accertamento peritale svolto dal CTU dott. nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico Persona_1 preventivo dal medesimo proposto ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. e conclusosi con l'accertamento della insussistenza dei requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento dell'inabilità lavorativa (100%) ai sensi dell'art. 12 Legge n. 118/71 ovvero dell'invalidità in misura pari o superiore al 67% ai fini dell'esenzione ticket.
Parte ricorrente, quindi, alla luce dell'ulteriore documentazione medica e della valutazione del CTP, ha introdotto il giudizio di merito nel quale ha richiesto l'accertamento dei presupposti di legge per l'accesso alla prestazione sanitaria prevista dall'art. 13 Legge n. 118/71 ovvero, in via subordinata, il riconoscimento dell'esenzione ticket a decorrere dalla data della domanda amministrativa o della visita di revisione (24/08/2022).
Costituitosi in giudizio, l' ha richiesto il rigetto dell'opposizione alla luce delle argomentazioni CP_1 svolte in comparsa.
La causa, istruita con acquisizione dei soli chiarimenti del CTU, è stata decisa in data odierna, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.
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Dott. (doc. n.14), ha parzialmente rivisto e riformato la propria valutazione di Persona_2 cui alla prima fase di ATP, precisando, nella nota del 13.3.2025, quanto segue:
“In risposta a questa serie di certificazioni non posso fare altro che ribadire di avere già incluso, nella mia precedente valutazione, la Osteoporosi iatrogena con aumentato rischio di frattura vertebrale e femorale che concorre, con la patologia degenerativa articolare a carico della colonna, alla limitazione funzionale e al quadro lombosciatalgico ICDM9-CM – 715- classe funzionale 2, e di avere già assegnato un grado d'invalidità del 25% per tale condizione.
La nuova documentazione proposta, la frattura traumatica, la condizione osteoporotica, la modesta condizione erniaria lombo-sacrale sono ampiamente contenute nella mia precedente valutazione dove sono compresi l'aumentato rischio di frattura per osteoporosi iatrogena, la patologia degenerativa articolare, la limitazione funzionale, nel caso della frattura non è descritta l'entità del trauma che ha determinato la frattura stessa ma diamo per scontato che la demineralizzazione ossea abbia avuto la sua rilevanza, il tutto ripeto ampiamente contenuto nella mia precedente valutazione.
Alla suddetta documentazione viene inoltre allegata una nuova relazione del dottor , il Persona_2 quale basa la sua richiesta sui seguenti punti:
1) Al primo punto egli pone il dubbio sulla corretta valutazione della mia diagnosi di mastectomia semplice trattata con chirurgia e con un'assegnazione di invalidità di 11%, mentre l'intervento al quale è stata sottoposta la signora è una mastectomia totale con biopsia del linfonodo sentinella, ribadisco che il codice da me applicato, quello 85.4 in classe funzionale 1, è il codice relativo alla mastectomia trattata con ricostruzione e quindi continuo a non capire perché il consulente non la trovi corretta, ritenendo di non dover aggiungere altro come se la sua valutazione fosse scontatamente corretta al di là di ogni dubbio, tra le righe fa riferimento alla inadeguatezza della valutazione a causa della gravità della neoplasia che ha portato alla successiva dissezione ascellare dopo la biopsia del linfonodo sentinella, qui francamente non capisco, questo codice sancisce il disagio della mastectomia temperato dalla ricostruzione plastica e nient'altro mentre la valutazione prognostica è affidata ad altro codice.
2) Al secondo punto riporta un mio precedente errore circa il valore percentuale del Ki 67 che io avevo erroneamente indicato, in una delle mie descrizioni, forse la prima, di 15 anziché di 25, il Ki 67 è l'espressione della frazione di crescita proliferante della neoplasia è sia un indice prognostico che predittivo di risposta al trattamento chemioterapico, tuttavia continuo a non capire che significato abbia adesso, che sia prognostico o meno, a distanza di dodici anni circa, appigliarsi ad una valutazione prognostica negativa che ad oggi è stata smentita dai fatti, e cioè dall'ottimo andamento successivo della malattia.
3) Al terzo punto il consulente afferma che io gli avrei attribuito di reiterare la richiesta dell'assegnazione del 100% mentre lui chiede di assegnare pacificamente il 75%, asserendo inoltre che il quadro clinico sarebbe ulteriormente peggiorato, io mi scuso se ho mal compreso o letto le sue richieste e ne prendo atto.
4) Il quarto punto riguarda la valutazione della sindrome depressiva e della mancata motivazione clinica della mia assegnazione come “lieve endoreattiva”, mancherebbe l'esplorazione anamnestica, credo invece di poter ribadire che durante la visita clinica, avvenuta ormai da tanto tempo, tale problematica sia stata considerata nella sua giusta dimensione, come una condizione reattiva ad una serie di patologie, non capisco poi che cosa voglia dire il consulente quando dice che ciò che non è riportato vuol dire che non è stato chiesto, credo sia abbastanza facile capire quanto deboli possano pagina 2 di 4 essere i limiti delle valutazioni degli stati nevrotici in medicina legale e non mi pare che possano sussistere elementi oggettivi da riportare, meno comprensibile appare invece affermare senza basi clinico-strumentali che il quadro clinico attuale è peggiorato.
5) Il quinto punto attiene invece ad un aspetto ancora più controverso e difficile da considerare, il consulente ripete la esposizione dell'esame obiettivo ginecologico dove si descrive “introito ristretto, contrattura della muscolatura periorifiziale, vagina imbutiforme con stenosi anulare del terzo medio della vagina oltrepassabile solo con la punta del dito esploratore e impossibilità di divaricare lo speculum, in base a tale definizione chiede di assegnare un'invalidità massima del 20% mentre io ho optato per un 15% di media tra i due estremi di 11 e 20%; su questo punto l'incertezza è d'obbligo, ammetto che la decisione di optare per un valore medio contrasta con la descrizione obiettiva del clinico dalla quale parrebbe davvero impossibile per la signora avere dei normali rapporti sessuali, concludo pertanto che appare più congrua l'assegnazione del valore massimo di invalidità previsto da tale codice, cioè del 20%.”
Pertanto, il CTU nominato, dopo aver rivalutato sotto il profilo medico – legale il quadro clinico della ricorrente, è pervenuto, rispetto sia a quanto accertato in sede di procedura ex art. 445 bis cpc (RG.
486/2023) sia rispetto alla propria nota depositata in data 09/12/2024, a conclusioni differenti, che di seguito si riportano:
“mi sento di affermare che, contrariamente a quanto in precedenza asserito, che la signora
[...]
ha diritto alla assegnazione di un grado d'invalidità del 67% che deriva dalla somma Parte_1 secondo il calcolo riduzionistico delle seguenti patologie:
1) Neoplasia mammaria a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale 11% (cod.
9322)
2) Melanoma superficiale dell'arto superiore sinistro (codice 9322, 11%)
3) Carcinoma papillifero della tiroide (codice 9322 – 11%)
4) Mastectomia semplice trattata con chirurgia estetica 11% (ICDM9-CM - 85.4 classe funzionale 1)
5) Difficoltà o impedimento al coito conseguente a patologie vulvo-vaginali 20% (ICDM9-CM - 616- classe funzionale 1)
6) Sindrome depressiva reattiva di lieve entità 11% (cod. 2204)
7) Osteoporosi iatrogena con aumentato rischio di frattura vertebrale e femorale che concorre con la patologia degenerativa articolare a carico della colonna, alla limitazione funzionale e al quadro lombosciatalgico ICDM9-CM – 715- classe funzionale 2 Invalidità: 25%.”
Premesso quanto sopra, le conclusioni cui il CTU è pervenuto in sede di chiarimenti appaiono condivisibili in quanto esenti da vizi logici e coerenti con la documentazione medica prodotta in corso di causa e, pertanto, possono porsi a fondamento della decisione.
Le stesse costituiscono il risultato di un ponderato riesame della valutazione precedente alla luce delle osservazioni del CTP di parte ricorrente e della nuova documentazione fornita in corso di causa, di talché la data di decorrenza del beneficio riconosciuto non può che essere ricondotto alla data della domanda di revisione (24.08.2022), non dipendendo il riconoscimento da elementi sopravvenuti.
L'opposizione deve, quindi, essere parzialmente accolta.
Le spese, in ragione dell'accoglimento parziale e della complessità della valutazione oggetto di causa, vengono compensate per metà e poste a carico dell' per la restante metà, liquidata come da CP_2 dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate con precedente decreto, vengono definitivamente poste a carico di . CP_1 pagina 3 di 4
P.Q.M.
- accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, dichiara invalida civile nella Parte_1 misura del 67% ai fini dell'esenzione ticket con decorrenza dal 24.08.2022;
- compensa per metà le spese di lite e condanna l' a corrispondere alla ricorrente la restante metà, CP_1 liquidata in € 1.650,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e 15% spese generali;
-pone definitivamente a carico di le spese di CTU. CP_1
Sassari, 10/04/2025.
Il giudice
Paola Irene Calastri
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