Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1147/2024 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 06/02/2025, nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Marcello Amura, è chiamata la causa
TRA
in persona del suo l.r.p.t. (P. Iva: con sede in Airola Parte_1 P.IVA_1
alla Via Profica n.80 – 82011 (BN), elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania -
80014 (Na) alla Via San Nullo n. 179 elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Dario Desiderio, (Cod. Fiscale: dal quale è rappr.ta e CodiceFiscale_1
difesa in virtù di procura a margine dell'atto introduttivo
Appellante
E
Il c.f. in persona del p.t., dom.to per la carica Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
in presso la casa comunale sita in Piazza Municipio n.1, al Palazzo S.Giacomo, in CP_1
uno all'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende, con-giuntamente e disgiuntamente, a mezzo dell'Avv. Anna Bavarella ( in virtù di CodiceFiscale_2
procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.
Appellato
E
, in persona del l.r.p.t., con sede in Benevento – 82100 Controparte_3
(BN) al Via dei Longobardi snc – Palazzo Arechi - (Cod. Fiscale: domiciliata P.IVA_3
presso il difensore costituito nel giudizio di primo grado (Avv. Claudia Capodagli codice fiscale;
C.F._3
Appellato contumace
1
Anna Bavarella per il che si riportano alle difese e conclusioni in atti e Controparte_1
chiedono che la causa sia decisa.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 437 c.p.c. a mezzo del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
N. 1147/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 437 c.p.c. nella causa iscritta al n. 17689/2024 r.g.a.c.
TRA
in persona del suo l.r.p.t. (P. Iva: con sede in Airola Parte_1 P.IVA_1
alla Via Profica n.80 – 82011 (BN), elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania -
80014 (Na) alla Via San Nullo n. 179 elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Dario Desiderio, (Cod. Fiscale: dal quale è rappr.ta e CodiceFiscale_1
difesa in virtù di procura a margine dell'atto introduttivo
-Appellante
E
Il c.f. in persona del Sindaco p.t., dom.to per la carica Controparte_1 P.IVA_2
in presso la casa comunale sita in Piazza Municipio n.1, al Palazzo S.Giacomo, in CP_1
2
uno all'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende, con-giuntamente e disgiuntamente, a mezzo dell'Avv. Anna Bavarella ( in virtù di CodiceFiscale_2
procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.
Appellato
E
, in persona del l.r.p.t., con sede in Benevento – 82100 Controparte_3
(BN) al Via dei Longobardi snc – Palazzo Arechi - (Cod. Fiscale: domiciliata P.IVA_3
presso il difensore costituito nel giudizio di primo grado (Avv. Claudia Capodagli codice fiscale;
C.F._3
Appellato contumace
OGGETTO: Appello avverso la sentenza Giudice di Pace di n. 1433/2024, deposi- CP_1
tata in data 10/01/2024, resa nel giudizio avente n. R.G. 4813/2023.
CONCLUSIONI: come da verbale che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha promosso tempestivo appello avverso la sentenza n. 1433/2024 emessa Parte_1
dal Giudice di Pace di Napoli in data 10/01/2024 con la quale il giudice di prime cure aveva rigettato il ricorso promosso dall'odierna appellante avverso la cartella di paga- mento n. 017 2022 00064804 87/000 con cui l' Controparte_4
intimava, per conto e nell'interesse del il pagamento dell'importo di Controparte_1
€ 280,69 a titolo di sanzioni amministrative che il citato Ente le avrebbe comminato per una presunta violazione al Codice della Strada ed in particolare derivante dall'accertamento di cui al verbale n. 19172724524/ZL/19 del 18/08/2019 e presunti- vamente notificato in data 14/01/2020.
Sostiene l'appellante che il Giudice di Pace avrebbe errato nel proprio pronunciamento in quanto avrebbe omesso di correttamente valutare in merito all'eccepita nullità della cartella di pagamento in ragione dell'omessa notificazione del verbale presupposto.
Si costituivano in primo grado le odierne appellate, insistendo per la conferma del credito portato nella cartella di pagamento, provvedendo altresì al deposito della relata di notifica a mezzo posta del verbale presupposto alla cartella impugnata.
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Si costituiva nel presente giudizio il solo insistendo per la conferma Controparte_1
della sentenza di primo grado.
Non si costituiva nel presente giudizio d'appello l' , Controparte_4
per cui se ne dichiara la contumacia.
Il Giudice di Pace ha affermato la validità della notifica del verbale di contravvenzione.
L'appellante sostiene, invece, che andava dichiarata la nullità della stessa alla luce dei rilievi mossi fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Orbene, questo Tribunale per potersi pronunciare sull'appello promosso deve necessa- riamente esaminare l'allegata relazione di notifica a mezzo posta del verbale presuppo- sto alla cartella impugnata in primo grado.
Esaminata la relazione di notifica formata dall'agente postale – ferma e non contestata che la notifica risultava indirizzata ad una persona giuridica – si evince come lo stesso abbia “segnato” con una X la casella presente nella relata riservata alla consegna del plico a “persona fisica” nonostante fossero disponibili le apposite caselle riservate alla notifica alle persone giuridiche, ai conviventi, agli addetti alla corrispondenza, etc.
Inoltre risulta chiaramente intellegibile il nome del sottoscrittore della relata di notifica che quindi è individuato nella persona della Sig.ra Persona_1
Dall'esame della produzione autorizzata della parte appellante ed in particolare dalla lettura della visura camerale storica della società si evince come la suddetta sottoscrit- trice non abbia alcun ruolo e non sia collegata alla società notificata odierna appellante.
Quindi, l'attestazione di avvenuta notifica dell'atto presupposto contiene un errore formale tanto grave da rendere oggettivamente incerto l'esito della suddetta notifica, che deve pertanto ritenersi nulla ai sensi dell'art. 160 c.p.c..
Secondo consolidata giurisprudenza, la notifica è nulla se non sono osserva-te le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia o se vi è incer- tezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, come previsto dall'art. 160 c.p.c.
L'assunto superiore deve combinarsi con la lettura dell'art. 145 primo comma c.p.c. secondo cui “La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere
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dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale”.
Inoltre, stante l'evidenza dell'errore commesso in fase di notificazione da parte dell'agente postale, il notificante avrebbe dovuto attivarsi al fine di porre rimedio all'errore, provvedendo ad eseguire una nuova notificazione.
Deve quindi trovare applicazione il principio per il quale, a seguito della sentenza della
Corte costituzionale n. 477/2002 (che ha anticipato all'inizio del procedimento notifica- torio l'effetto della notificazione per il notificante cui sia richiesto il rispetto di determi- nati termini), qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perento- rio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (v., fra le tante,
Cass. 14594/16, 3356/14, 4842/12, SS.UU. 17352/09).
E' rimesso al giudice valutare di volta in volta se la circostanza che abbia impedito la consegna dell'atto si sia o meno verificata a causa della condotta colpevole del notifi- cante. A questi fini è irrilevante la distinzione fra notificazione inesistente e notificazione nulla, tanto più che dal punto di vista del destinatario della notifica nulla cambia quanto a conoscenza legale dell'atto notificato.
Di contro non colgono nel segno le deduzioni di parte convenuta ed i richiami giurispru- denziali segnalati, posto che attengono a diversa fattispecie ossia al caso in cui venga eseguita la notifica nei confronti di persona giuridica nelle mani di un soggetto comun- que ricompreso tra quelli elencati dall'art. 145 c.p.c.
Quindi, in conclusione, non avendo l'agente notificatore precisato in alcun modo la qualità del soggetto ricevente della notificazione de qua, ed avendo al contempo
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verificato che la sottoscrittrice della relata non risulti essere o mai esser stata legale rappresentante della società appellante, deve necessariamente accertarsi il mancato rispetto della previsione normativa con conseguente statuizione di nullità della notifica del verbale presupposto all'emissione della cartella di pagamento impugnata giudizial- mente.
Per l'effetto dell'accertata nullità della notifica del verbale presupposto deve necessa- riamente accertarsi e dichiararsi la nullità della cartella di pagamento n. 017 2022
00064804 87/000 per violazione dell'iter di formazione dell'atto impositivo – ex multis
Cass. Civ., Sez. 5, N. 13106 del 30-06-2020.
Per tali ragioni l'appello è fondato e merita accoglimento
Alla soccombenza segue la condanna del e l' Controparte_1 Controparte_4
in solido tra loro al pagamento delle spese di lite del doppio grado di
[...]
giudizio, in favore di spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, in Parte_1
mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del
D.M. 55 del 2014, facendo applicazione dello scaglione tariffario corrispondente al valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara la contumacia di Controparte_5
• accoglie l'appello ed annulla la sentenza emessa dal Giudice di Pace di n. CP_1
1433/2024, depositata in data 10/01/2024, resa nel giudizio avente n. R.G.
4813/2023; per l'effetto ed in riforma della suddetta sentenza, accoglie la domanda della ed annulla la cartella di pagamento n. 017 2022 00064804 Parte_1
87/000;
• condanna il l' in solido tra loro Controparte_1 Controparte_4
al pagamento in favore di delle spese di lite che si liquidano, avuto Parte_1
riguardo al giudizio di primo grado, in euro 180,00 per compensi ed euro 43,00 per spese, ed, avuto riguardo al giudizio di appello, in euro 300,00 per compenso ed euro
64,50 per spese, in entrambi i casi oltre rimborso forfettario per spese generali (15%
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degli onorari), CPA ed IVA come per legge sui compensi, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
E' verbale.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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