Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 17/06/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 17/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3718 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Fabrizio Chiefari, con il quale è elettivamente domiciliata in EL
CA (RC), Via XXV Aprile n. 13
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1
difeso dall'Avv. Antonio D'Agostino, con il quale è elettivamente domiciliato in CR (RC), Via Margherita di Savoia n. 54, presso la sede territoriale dell' CP_2
Resistente
OGGETTO: infortunio sul lavoro
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna
udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 0 4 / 11/2023, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che lavora alle dipendenze dell , con la Controparte_3
qualifica di Medico Sanitario, in servizio presso le strutture di CR (RC) e
EL CA (RC);
- che, in data 12/01/2021, ha contratto infezione da Covid 19 durante lo svolgimento delle funzioni lavorative;
- che, a causa del contagio di origine professionale, è affetta dalle seguenti patologie: “Disfonia e laringodinia da paresi corda vocale dx Covid
Correlata – Esiti estetici per diradamento dei capelli – fatigue e polimialgia post infezione da covid – Stato ansioso depressivo ed alterazioni sensoriali”;
- che ha presentato domanda all' per ottenere il riconoscimento CP_1
del diritto al trattamento previsto dagli artt. 131 e ss. del D.P.R. n. 1124/1965;
- che l' , con nota del 28/06/2023, ha riconosciuto la sussistenza CP_2
del nesso di causalità, con una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 09%;
- che ha proposto opposizione, rimasta priva di riscontro, allegando un certificato medico che riconosce una percentuale di danno biologico complessivo pari al 14%;
- che l'attività lavorativa della ricorrente si è svolta in locali non arieggiati o comunque gestiti con modalità tali da non ridurre il rischio di contagi da agenti batterici o virali;
- che non sono state svolte le sanificazioni specifiche, ma solo la pulizia ordinaria;
- che, in ogni caso, la mancata dimostrazione dell'episodio specifico di penetrazione nell'organismo del fattore patogeno non preclude l'ammissione alla tutela. 3
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
"Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, disporre: 1) l'accertamento giudiziale dell'infortunio sul lavoro occorsogli nella circostanza descritta in ricorso, e conseguentemente della sussistenza del nesso di casualità intercorrente tra l'evento infortunistico e le patologie riscontrate e denunciate
(“Disfonia e laringodinia da paresi corda vocale dx Covid Correlata –Esiti estetici per diradamento dei capelli – fatigue e polimialgia post infezione da covid – Stato ansioso depressivo ed alterazioni sensoriali”), con conseguente diritto a percepire adeguato indennizzo per danno biologico, verificando quanto sopra enunciato con accertamento peritale medico-legale che sin da ora si chieda venga disposto;
2) conseguentemente che venga dichiarato il di lei diritto a percepire il prescritto indennizzo per danno biologico, ovvero la rendita rapportata al grado di lesione dell'Integrità psico fisica della persona accertando e quantificabile nella misura del 14% di Danno Biologico ovvero in subordine in misura superiore a quanto riconosciuto dall'Istituto Assicuratore in sede di vertenza amministrativa;
3) la condanna dell' in persona CP_1
del suo legale rappresentante pro-tempore con sede in Roma, a corrispondere al ricorrente l'indennizzo richiesto, nei limiti quantificandi e con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto, con gli interessi e il maggior danno per la diminuzione del valore del credito, e con ogni altra conseguenza di legge;
4) con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario;
5) con sentenza esecutiva come per legge.".
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo:
- che le affezioni morbose lamentate dalla ricorrente rientrano nella categoria degli infortuni sul lavoro, in quanto la causa virulenta è equiparata a quella violenta;
- che l' ha quantificato i postumi permanenti nella misura CP_2 4
complessiva del 9%;
- che, tuttavia, non sussiste la prova scientifica della correlazione causale con l'infezione da COVID-19, trattandosi di un evento epidemiologico di recente scoperta e tuttora oggetto di studio.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso il rigetto del ricorso.
Istruita la causa e disposta C.T.U. medico legale sulla persona della ricorrente, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
*** Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
Incontestata la verificazione dell'infortunio sul lavoro, il contrasto tra le parti verte sulla qualificazione degli eventuali postumi e sulla quantificazione del grado inabilitante, in via permanente, di detti postumi.
Ed invero, in sede amministrativa, l' , come confermato nella CP_2
memoria di costituzione, ha riconosciuto la natura di infortunio sul lavoro nella contrazione del virus da covid 19 e la sussistenza di postumi permanenti nella misura del 9%, mentre parte ricorrente reclama, con riferimento ai postumi
“Disfonia e laringodinia da paresi corda vocale dx Covid Correlata Esiti estetici per diradamento dei capelli fatigue e polimialgia post infezione da covid Stato ansioso depressivo ed alterazioni sensoriali ”, una percentuale di inabilità permanente nella misura almeno del 14%.
Oggetto di domanda è, dunque, la quantificazione dei postumi permanenti in misura superiore rispetto alla percentuale del 9% riconosciuta dall' , e non inferiore al 14%. CP_1
Orbene, osserva il giudicante che forma piena prova la consulenza tecnica effettuata nel corso del presente giudizio.
Il consulente tecnico d'ufficio, premettendo che la ricorrente, in seguito all'infezione contratta, è affetta da “Marcata disfonia con laringodinia da 5
paresi corda vocale dx;
- Moderati esiti estetici per diradamento dei capelli-
Astenia cronica e Polimialgia diffusa;
– Marcato stato depressivo-ansioso con persistenza di alterazioni del gusto e dell'olfatto : 4 %” , ha concluso per un grado di inabilità permanente nella misura del 12%, con decorrenza dal
28.11.2024, ossia dalla data della visita peritale, nel corso della quale è stato riscontrato un aggravamento delle affezioni già presenti, rispetto al momento della valutazione dell' . CP_1
Osserva il giudicante che la consulenza tecnica medico-legale forma piena prova in questo giudizio, in quanto trae origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati e da una puntuale applicazione della tabella di cui al D.M. del
12.07.2000, previa esatta indicazione dei codici e del calcolo applicato ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali.
Pertanto, il ricorso va parzialmente accolto, con la percentuale e la decorrenza indicate dal C.T.U.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, restano integralmente compensate tra le parti, atteso che il C.T.U. ha riscontrato un aggravamento con decorrenza da un'epoca successiva rispetto alla domanda amministrativa e al provvedimento con il quale l' ha rigettato tale domanda. CP_1
Restano a carico dell' le spese della CTU espletata nel corso del CP_1
giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott.
considerando che, in ogni caso, è stata attribuita una Persona_1
percentuale superiore rispetto a quella riconosciuta dall in via CP_1
amministrativa, sia pure con decorrenza dalla visita peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di CR, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.R.G. 3718/2023, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara che 6
, in seguito alla contrazione del virus da covid 19 in data Parte_1
12/01/2021, è affetta da postumi invalidanti ( “Marcata disfonia con laringodinia da paresi corda vocale dx;
- Moderati esiti estetici per diradamento dei capelli- Astenia cronica e Polimialgia diffusa;
– Marcato stato depressivo-ansioso con persistenza di alterazioni del gusto e dell'olfatto”) tali da determinare una menomazione permanente dell'integrità psico fisica nella misura del 12%, con decorrenza dal
28.11.2024;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- Pone definitivamente a carico dell' , in persona del legale CP_4
rappresentante p.t., le spese della CTU espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. . Persona_1
CR, 17/06/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci