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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 2970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2970 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2044/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Valentina Boroni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
, con sede in Mendrisio {CH), via Franscini n. 10, codice fìscale , CP_1 C.F._1
in persona dell'amministratore unico pro tempore
, con sede in Flat B, 13/F, Capitalfrade Centre 62, Tsun Yip Street, Controparte_2
Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, n. registrazione 628265, in persona del legale rappresentante pro tempore entrambe elettivamente domiciliate in Milano, via dei Piatti n.8, presso lo studio dell'avv. Maurizio
Carlo Gelosa che le rappresenta e difende come da procura in atti
-attrici- contro
(C.F. ), con sede legale in Milano, Corso Venezia n. 8, in Controparte_3 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Mario
Locatelli e Viviana Carini in forza di procura agli atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli avvocati Marco Mario Locatelli e Viviana Carini, in Corso Cristoforo Colombo 10, 20144,
Milano (MI)
-convenuta-
CONCLUSIONI
Per le attrici
pagina 1 di 10 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza: • nel merito: a) rigettare ogni domanda svolta da anche in via riconvenzionale, nei confronti delle società attrici, in quanto Controparte_3 infondata in fatto ed in diritto;
b) dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c., ovvero in subordine per grave inadempimento di dell'accordo sottoscritto dalle parti in data Controparte_3
5.10.2020; dichiarare di conseguenza il diritto di di restituire alla predetta società gli CP_1
orologi di cui alla fattura proforma 91/2020, con spese ad esclusivo carico della convenuta;
c) condannare in ogni caso in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_3
pagamento in favore di della somma di CHF 200.487,42, nonché dell'ulteriore CP_1
somma di USD 56.941,39 in favore di , ovvero dei maggiori o minori importi ritenuti di CP_2 giustizia. Il tutto oltre interessi di mora, ai sensi del D.lgs 231/2002, dal dovuto all'effettivo pagamento;
d) condannare inoltre in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
al risarcimento in favore di e di di ogni danno dalle stesse a qualunque CP_1 CP_2
titolo subito in conseguenza dei gravi inadempimenti della medesima, mediante pagamento della somma che verrà determinata in corso di causa, ovvero ritenuta di giustizia;
• in via istruttoria: si insiste all'occorrenza per la conferma del provvedimento assunto dal G.I. in data 14.2.2023, qui ribadendosi ogni deduzione e/o contestazione già svolta nelle memorie ai sensi dell'art. 183, VI° comma, n. 2 e 3 c.p.c. del 13.9.2022 e del 3.10.2022; • in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forf. 15%, CPA ed IVA.
Per la convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
Nel merito e in via principale:
1. Rigettare tutte le domande formulate dalle attrici;
In via riconvenzionale:
2. Accertati i gravi inadempimenti da parte delle attrici agli obblighi previsti dalla scrittura transattiva datata 5/10/2020, doc. 7 attrici (in seguito “Transazione”), in rigetto della domanda di risoluzione ex adverso formulata, accertare la validità ed efficacia della Transazione sottoscritta tra le Parti e, per l'effetto, 2.1.condannare le attrici all'adempimento degli obblighi previsti nella
Transazione e, segnatamente:
2.2.ordinare alle attrici di comunicare il nome della società cinese che verrà incaricata della vendita di tali prodotti sul mercato cinese ai sensi della premessa C della
Transazione;
2.3.accertare e dichiarare che la convenuta non ha alcun obbligo di ritirare le merci di cui al punto C delle premesse della . In via subordinata alla conclusione 2: 3. in caso di Parte_1 accertamento dell'intervenuta risoluzione della Transazione, accertare e dichiarare la sussistenza del grave inadempimento totale o parziale (adempimento inesatto) delle attrici ai propri obblighi contrattuali per consegna di merci ritardata o avente ad oggetto merci viziate e, per l'effetto, 3.1.ridurre il corrispettivo dovuto dalla convenuta dell'inadempimento totale o parziale nelle CP_3
pagina 2 di 10 prestazioni fornite dalle attrici e e Controparte_1 Controparte_4
3.2.condannare le attrici al risarcimento del danno patito dalla convenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 c.c. in conseguenza delle prestazioni inadempienti e/o inesatte delle attrici, anche ove occorra in via equitativa.
4. in via istruttoria:
4.1. ammettersi la prova testimoniale sui capitoli di prova formulati nelle memorie istruttorie e, in particolare:
4.1.1. nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.:
A: <>; A1: <>; A2: <>. B: <>; B1: <>; B2: <>; B3: <>; B4: <>; Si indica quale teste per i capitoli di prova n. B, B1, B2, B3, B4 il sig. (C.F. ) residente in [...]Testimone_1 C.F._2
(MI), via Parma n. 28. C: <>; C1: <>; C2: <>. Si indicano quali testi per i capitoli di prova n. C, C1, C2 il sig. ( ) presso La Montre S.r.l., in Busto Arsizio (VA), via Testimone_2 C.F._3
Bonsignora n. 21 e il sig. (C.F. ) residente in [...]Testimone_3 C.F._4
(VA), via Grandi Achille n. 32. D: << vero che Lei in data 16.01.2020 inviava una mail – di cui al doc.
6 della convenuta, che si rammostra al teste – al sig. in qualità di rappresentante della Testimone_4
; D1: <>; D2: <>; D3: <>; D4: <>; Si indicano quali testi per i capitoli di prova n. Controparte_1
D, D1, D2, D3, D4 il sig. (C.F. ) residente in [...], Testimone_1 C.F._2
via Parma n. 28; il sig. ( ) presso La Montre S.r.l., in Busto Testimone_2 C.F._3
Arsizio (VA), via Bonsignora n. 21; il sig. (C.F. ) residente Testimone_3 C.F._4
in Olgiate Olona (VA), via Grandi Achille n. 32 E: << vero che Lei in data 13.01.2020 inviava una mail – di cui al doc. 9 della convenuta, che si rammostra al teste – al sig. in qualità di Testimone_4
rappresentante della;
E1:<>; E2: <>; E3:<>; E4: <>; Si indicano quali testi per i Controparte_1
capitoli di prova n. E, E1, E2, E3, E4 il sig. (C.F. ) residente in Testimone_1 C.F._2
Legnano (MI), via Parma n. 28; il sig. ( ) presso La Montre Testimone_2 C.F._3
S.r.l., in Busto Arsizio (VA), via Bonsignora n. 21; il sig. (C.F. Testimone_3
) residente in [...] F: <>; F1: <> Si C.F._4
indica quale teste per i capitoli di prova n. F e F1 la sig.ra (C.F. Testimone_5
) residente in [...]. G: <>; G1: <>; G2: <>; Si indica quale C.F._5
teste per i capitoli di prova n. G, G1 e G2 la sig.ra (C.F. ) Testimone_5 C.F._5
residente in [...]. I: <>. Si indica quale teste per i capitoli di prova n. I la sig.ra
(C.F. ) nata a [...] il [...] residente in [...] C.F._6
Nicolò 10, Pandino (CR). L: <>; Si indica quale teste per il capitolo di prova n. L la sig.ra Tes_5
(C.F. ) residente in [...]; L1:<>; Si indica quale teste
[...] C.F._5
per i capitoli di prova n. I la sig.ra (C.F. ) nata a [...] il Testimone_6 C.F._6
18.11.1971 residente in [...], Pandino (CR) 4.1.2. nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 3
c.p.c.: <>. Testi: sigg.ri (C.F. residente in [...] C.F._7
pagina 3 di 10 Parma n. 28; ( ) presso La Montre S.r.l., in Busto Arsizio Testimone_2 C.F._3
(VA), via Bonsignora n. 21; (C.F. ) residente in [...]Testimone_3 C.F._4
Olona (VA), via Grandi Achille n. 32. <> <>; <>; Testi: (C.F. Testimone_3
) residente in [...]. <>. Teste: C.F._4
( ) presso La Montre S.r.l., in Busto Arsizio (VA), via Testimone_2 C.F._3
Bonsignora n. 21
5. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre accessori nella misura massima di legge
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
ed , società operanti da diversi anni, in ambito internazionale, CP_1 CP_2
rispettivamente nei settori della commercializzazione e della produzione di orologi, nonché di componenti dei medesimi, hanno allegato che nel 2019 entravano in contatto con la Controparte_3
quale con progressivi ordini acquistava dalle prime una serie di orologi “appositamente realizzati secondo specifiche di detta committente, ovvero di parti di essi”. In particolare, commissionava CP_3
alle esponenti la realizzazione di orologi modello Batman, Giovane QTZ, Giovane Automatico e
Giovane Ceramic, nonché alcune fibbie.
In assunto di parti attrici nel mese di dicembre 2019 aveva ricevuto da ordini per CP_1 CP_3
CHF 399.534,72 e consegnato alla stessa beni per CHF 124.418,90. A tale data, tuttavia, a fronte di crediti scaduti per oltre CHF 56.000,00, aveva ricevuto da pagamenti per soli CHF CP_1 CP_3
15.114,74, con conseguenti insoluti già ammontanti ad oltre CHF 41.000,00.
A seguito di interlocuzioni tra le parti, in presenza di un debito crescente, queste ultime giungevano alla conclusione di un accordo transattivo, in data 5.10.2020 (cfr doc. 7), nell'ambito del quale, premesso che l'esposizione di risultava pari a: - CHF 168.032,00 per crediti scaduti di CP_3 [...]
- USD 15.256,00 per crediti scaduti di - CHF 102.456,00 per controvalore stock CP_1 CP_2 [...]
- USD 41.685,00 per controvalore stock e dunque CHF a 327.429,00, di cui CHF CP_1 CP_2
270.487,00 verso e USD 56.941,00 verso le parti concordavano il pagamento dei CP_1 CP_2
debiti scaduti attraverso una duplice modalità: il pagamento di somme rateizzate ( per un valore di CHF
161.487,00 in favore di e USD 56.941,00 in favore di per un complessivo debito CP_1 CP_2
di risultava quindi pari, in CHF, a 218.428,00 mediante n. 7 rate mensili da CHF 20.000,00 CP_3
cadauna, decorrenti dal mese di dicembre 2020; - una rata di CHF 21.487,00 con scadenza luglio 2021;
- una rata di CHF 28.471,00 con scadenza agosto 2021; - un'ultima rata di CHF 28.470,00 con scadenza settembre 2021), e la cessione da parte di a di una partita di orologi da CP_3 CP_1
pagina 4 di 10 vendere sul mercato asiatico a parziale compensazione del credito vantato da quest'ultima (per un valore di CHF 109.000,00).
Al par. 9 della scrittura veniva previsto che “il mancato pagamento della somma di cui alla stipula secondo le modalità citate comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto …”.
Allegano parti attrici che la parte relativa alla consegna degli orologi avveniva regolarmente mentre parte convenuta si rendeva inadempiente al pagamento delle rate concordate, salvo il pagamento della prima.
Allegano altresì che gli orologi consegnati da a parziale compensazione del credito non potevano CP_3
essere venduti alle condizioni economiche prospettate a causa di condizioni sfavorevoli del mercato, sottaciute da CP_3
Il mancato pagamento delle rate successive alla prima determinava le attrici ad avvalersi della clausola risolutiva di cui all'art. 9 dell'accordo, comunicata alla controparte in data 8.2.2021 (cfr doc. 9).
Riferisce la difesa attorea che alla fine di settembre del 2021, e quindi allo scadere del piano di pagamento del 5.10.2020, aveva versato la sola somma di CHF 49.934,00 invece del ben CP_3
maggiore importo dalla medesima dovuto di CHF 218.428,00.
Quanto agli orologi ceduti a parziale compensazione da e destinati al mercato cinese essi, CP_3
riferisce la difesa, risultano ad oggi tutti invenduti e giacciono ancora confezionati negli imballi originali presso i magazzini delle attrici.
A seguito della intervenuta risoluzione dell'accordo a far data dal 18.2.2021, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ha affermato il diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1458 c.c., di procedere alla CP_1
restituzione degli orologi di cui alla fattura proforma n. 91/2020 (cfr doc. 8), al netto di ogni spesa connessa. Di talché, il credito di nei confronti della convenuta risulterebbe pari a CHF CP_1
200.487,42, ossia alla somma portata dalle fatture emesse nei confronti di (cfr doc. 10), già CP_3 riconosciuta nell'accordo del 5.10.2020, al netto degli acconti nel frattempo dalla medesima versati
(come da estratto conto aggiornato al 31.12.2021 (cfr doc. 11) e prospetto riepilogativo dare/avere riferito all'intero periodo, agli atti sub doc. 49).
Le attrici hanno altresì chiesto il risarcimento del danno patito in ragione dei numerosi adattamenti richiesti da alla produzione e alla tensione finanziaria patita in ragione dei mancati pagamenti di CP_3
somme importanti tale da obbligare le attrici a stipulare onerosi finanziamenti.
si è costituita ritualmente contestando la ricostruzione attorea e lamentando la sussistenza CP_3
di gravi vizi e difetti degli orologi commissionati nonché il ritardo nella loro consegna da parte delle attrici.
pagina 5 di 10 Ha contestato che gli accordi intervenuti in data 5.10.2020 fossero destinati a regolare meri ritardi di pagamento delle forniture da parte di che invece aveva in passato lamentato la realizzazione da CP_3
parte delle attrici dei prodotti ordinati in modo non conforme alle indicazioni della committente e aveva supplito ella stessa agli adattamenti degli orologi patendo anche il ritardo delle attrici nella consegna
(ritardo che aveva comportato la modifica sostanziale di alcuni shooting pubblicitari e la perdita del conseguente effetto di pubblicizzazione dei prodotti).
Quanto all'accordo, esso dunque era destinato a risolvere un conflitto reciproco e non solo quello delle attrici al pagamento del prezzo.
Inoltre detto accordo non aveva avuto piena e corretta esecuzione per inadempimento da parte delle attrici che non avevano comunicato a il nominativo del soggetto terzo che avrebbe provveduto CP_3
alla commercializzazione degli orologi in Cina con ciò giustificando il mancato pagamento da parte di delle rate di prezzo ai sensi dell'art. 1460 cc. CP_3
La convenuta ha quindi svolto domanda di adempimento della scrittura transattiva da parte delle attrici e solo in subordine ne ha chiesto la risoluzione per inadempimento delle anzidette dell'obbligo alla comunicazione del nominativo del terzo con condanna al risarcimento dei danni patiti a casa dei gravi ritardi nella consegna dei beni ordinati.
Instaurato il contraddittorio le difese hanno chiesto e ottenuto la concessione dei termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., all'esito della quale il Giudice, ritenute le istanze istruttorie inammissibili e, quindi, la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c..
Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
*
2. Sulle domande delle parti
2.1.- La risoluzione del contratto.
Parte attrice ha chiesto dichiararsi la risoluzione dell'accordo transattivo del 5.10.2020 sia per conseguenza della clausola risolutiva espressa di cui al punto 9 dell'accordo sia allegando l'inadempimento grave della controparte per mancato pagamento di tutte le rate di pagamento salvo la prima.
In via riconvenzionale parte convenuta ha invece chiesto l'adempimento dell'accordo che prevede la comunicazione da parte delle attrici del nominativo del terzo che si sarebbe occupato delle vendite in
Cina; ha in subordine ha anch'ella chiesto la risoluzione dell'accordo sul presupposto del grave inadempimento delle attrici all'obbligazione di provvedere alla anzidetta comunicazione.
pagina 6 di 10 La domanda attorea svolta in via principale è fondata.
La clausola n. 9 dell'accordo “transattivo” del 5.10.2020 è infatti chiara e prevedendo a tutti gli effetti una clausola risolutiva espressa consente alla parte contrattuale di attivare l'effetto risolutorio mediante la mera comunicazione di volersi avvalere della clausola alla controparte inadempiente, circostanza che si è verificata mediante la comunicazione delle attrici, ritualmente ricevuta da , in data CP_3
8.2.2021 ( doc. 9 delle produzioni attoree). Il fatto presupposto e cioè il mancato pagamento delle rate come concordate ad eccezione che per la prima è fatto pacifico e neppure contestato dalla convenuta che ha solo frapposto l'eccezione ex art. 1460 cc evidenziando l'inadempimento delle controparti.
L'esame della eccezione è necessario atteso che “in materia di clausola risolutiva espressa, anche quando la parte interessata abbia manifestato la volontà di avvalersene, il giudice deve valutare l'eccezione di inadempimento proposta dall'altra parte, attesa la pregiudizialità logica della stessa rispetto all'avverarsi degli effetti risolutivi che normalmente discendono in modo automatico, ai sensi dell'art. 1456 c.c., dall'accertamento di un inadempimento colpevole (cfr Cass.
Sez. 3 , Sentenza n. 27692 del 12/10/2021)
Al fine di chiarire i termini della eccezione prospettata va analizzato il contenuto dell'accordo del
5.10.2020.
Il Tribunale rileva come dalla lettura complessiva l'accordo, benchè sia intitolato “accordo transattivo”, in realtà non abbia altro effetto se non quello di regolare tra le parti, con modalità differenti dal pagamento delle somme rimaste impagate e già scadute immediatamente, il pagamento stesso.
Ed infatti non vi è alcuna rinuncia al proprio credito da parte delle attrici né si fa menzione di lamentele da parte della convenuta rispetto alla qualità degli orologi commissionati o alla tempistica CP_3
della loro consegna.
Viceversa le attrici, dando atto dell'ammontare – integralmente riconosciuto dalla controparte – della propria esposizione creditoria nei confronti di , prospettano un pagamento rateizzato della CP_3 somma residua, sottratto l'importo portato in compensazione riferito agli orologi che avrebbe CP_3
dovuto consegnare, ed ha poi consegnato, alle attrici.
L'intera scrittura transattiva è dunque orientata a procedere alla regolamentazione del pagamento del credito delle attrici.
La circostanza che sia previsto anche un adempimento di e , nella specie CP_1 CP_5
la comunicazione a del nominativo del soggetto terzo che procederà alla vendita degli CP_3
orologi sul mercato cinese è fatto del tutto secondario nella articolazione delle posizioni delle parti e non vi è traccia nell'accordo di quale incidenza tale aspetto svolgerà nella previsione dei pagamenti, unico vero obiettivo dell'accordo.
pagina 7 di 10 Ne consegue che l'attivazione della clausola risolutiva espressa da parte delle attrici trova giustificazione e non vi è motivo per impedirne l'operatività in virtù della eccezione di inadempimento.
Tanto premesso l'accordo del 5.10.2020 va dichiarato risolto.
2.2-Gli effetti restitutori e la compensazione parziale del credito
Quale effetto della risoluzione il coordinamento tra l'art. 1458 c.c. e l'art. 2033 c.c. determina che per le prestazioni contrattuali, quale che sia la qualificazione giuridica di ciò che ne costituisce oggetto (e quindi anche se si tratti di frutti o interessi contrattualmente dovuti), opera l'obbligo restitutorio discendente dall'effetto retroattivo della risoluzione ( cfr in ultimo Cassazione sez.1 sent. N. 423/2025).
Ne consegue che le attrici hanno diritto alla restituzione alla convenuta della partita di orologi ceduta con effetto di compensazione di parte del credito.
La restituzione è in primo luogo possibile atteso che parte attrice ha dichiarato e documentato che la merce è in giacenza presso i propri magazzini, ancora imballata e comunque non ancora venduta a terzi.
In secondo luogo deve rilevarsi che l'effetto compensativo, in quanto trova la sua fonte nell'accordo e dunque ha carattere negoziale, viene travolto dalla risoluzione dell'accordo, non potendo quindi (più) operare quegli effetti estintivi propri dell'istituto.
La convenuta è dunque tenuta a riprendere in consegna i beni ceduti alle attrici e queste CP_3 ultime potranno esigere dalla convenuta il pagamento dell'intero credito a suo tempo maturato (e non contestato) privo della decurtazione riferibile alla compensazione.
2.3 -La contestazione dei vizi e difetti degli orologi consegnati
Va a questo punto esaminata la contestazione di parte convenuta e relativa alla sussistenza di vizi e difetti delle merci consegnate da e CP_1 CP_5
La contestazione è priva di fondamento.
L'onere della prova dei vizi e della loro importanza gravi su parte attrice, in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione, S.U. n. 11748/2019: “In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi”.
La allegazione della parte convenuta, seppure riferita a specifiche carenze degli orologi commissionati e a ritardi rispetto ad eventi pubblicitari programmati, è rimasta incompleta rispetto alla complessiva merce ordinata;
inoltre la convenuta non ha offerto la prova che tali vizi e difetti fossero dipendenti dalla inesatta lavorazione delle attrici e non da un adattamento successivo all'ordine ( come del resto contestato dalle attrici); la verifica in ordine alla corrispondenza tra singolo ordine e bene consegnato è dunque rimasta incerta né avrebbe potuto essere colmata dalla articolazione istruttoria dichiarata pagina 8 di 10 inammissibile. Allo stesso modo non è emersa prova che la consegna di taluni orologi fosse legata all'interesse della parte manifestato alla controparte di ottenere gli orologi entro una determinata tempistica.
Inoltre si può escludere che i difetti che la convenuta lamenta abbiano natura meramente estetica e non funzionale.
Infine va anche dato risalto alla circostanza che in sede di accordo dell'ottobre 2020 la parte convenuta non abbia fatto alcuna menzione a vizi e difetti degli orologi ordinati né in tale sede abbia CP_3
ritenuto di chiedere una riduzione del prezzo relativo a detti beni.
Si osserva del resto che parte attrice nella memoria 183, sesto comma n. 1 cpc ha rilevato che “Si consideri, inoltre, che tutti i beni nel tempo ordinati alle società esponenti da sono stati da CP_3 quest'ultima presi in consegna senza nulla opporre ed in seguito dalla stessa regolarmente commercializzati.” A fronte della mancata specifica contestazione della convenuta in ordine alla avvenuta commercializzazione dei beni in assunto viziati, opera il disposto di cui all'art.1492 terzo comma cc che non consente al compratore di richiedere la risoluzione del contratto per sussistenza di vizi ma gli consente solo la riduzione del prezzo.
A questo ultimo proposito vale evidenziare come la convenuta – che pure ha richiesto la riduzione del prezzo di vendita - non abbia fornito, come invece sarebbe stato suo onere, la prova di avere subito un danno derivante dalla peraltro solo allegata sussistenza di vizi e difetti del bene per avere commercializzato gli orologi ad un prezzo inferiore rispetto al loro originario valore di acquisto, con ciò non fornendo neppure la prova della domanda volta alla riduzione del prezzo di acquisto degli orologi.
3- Le domande di carattere risarcitorio
Quanto infine alle domande aventi carattere risarcitorio esse sono entrambe infondate.
Quelle formulate dalla parte convenuta perché carenti della prova del presupposto relativo al vizio e difetto del bene acquistato;
quelle formulate dalle attrici perché riferite alla generica “tensione finanziaria” che sarebbe stata cagionata dal mancato pagamento dei beni ordinati da Controparte_3
tensione che avrebbe reso necessaria la contrazione da parte delle attrici di un finanziamento i cui oneri di spesa costituiscono per l'appunto il danno patrimoniale provocato dalla convenuta.
Vale osservare che nessuna prova in ordine al nesso di causalità tra mancato pagamento da parte di e concessione del finanziamento sia stata fornita dalle attrici, che hanno soltanto CP_3
documentato di avere ottenuto un finanziamento, circostanza che, per un soggetto che svolge attività imprenditoriale, è del tutto ordinaria e potrebbe essere giustificata da molteplici fattori (anche di mercato generale).
pagina 9 di 10 In conclusione, va accolta la sola domanda di parti attrici volta alla dichiarazione di risoluzione del contratto-accordo del 5.10.2020 in ragione della attivazione della clausola risolutiva espressa di cui al punto 9 dell'accordo con conseguente accertamento dell'obbligo di parte convenuta di CP_3
ricevere la consegna della partita di orologi consegnata alle attrici con nota pro forma 91/2020 a sue spese e con riviviscenza dell'originario credito delle due attrici pari (doc.49) a CHF 200.487,42 in favore di e a USD 56.941,39 in favore di , con Controparte_1 Parte_2
condanna della convenuta al pagamento di dette somme in favore di ciascuna delle due Controparte_3
attrici oltre interessi ex d. lgs 231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo .
4- Le spese di lite
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza;
esse si liquidano sul valore dell'accolto e tenuto conto della concreta attività difensionale svolta alla luce dei criteri tabellari medi di cui al DM
147/22 e pari ad euro 14.103,00 per compensi oltre rimborso forfettario, iva e cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) Visto l'art. 1456 cc dichiara la risoluzione dell'accordo inter partes del 5.10.2020 e per l'effetto dispone la restituzione a con obbligo di quest'ultima di accettare la consegna, Controparte_3
della partita di orologi di cui alla nota pro forma 91/2020 con spese a carico della convenuta;
2) Accerta che il credito di nei confronti di in relazione alle CP_1 Controparte_3
fornitore di orologi per cui è causa ammonta ad CHF 200.487,42 e che il credito di CP_5
ammonta a USD 56.941,39 e condanna al pagamento di dette somme oltre Controparte_3
interessi ex D lgs 231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo;
3) Respinge le restanti domande;
4) Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parti attrici, che si liquidano in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Milano, 8 aprile 2025
Il Giudice
dott. Valentina Boroni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Valentina Boroni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
, con sede in Mendrisio {CH), via Franscini n. 10, codice fìscale , CP_1 C.F._1
in persona dell'amministratore unico pro tempore
, con sede in Flat B, 13/F, Capitalfrade Centre 62, Tsun Yip Street, Controparte_2
Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, n. registrazione 628265, in persona del legale rappresentante pro tempore entrambe elettivamente domiciliate in Milano, via dei Piatti n.8, presso lo studio dell'avv. Maurizio
Carlo Gelosa che le rappresenta e difende come da procura in atti
-attrici- contro
(C.F. ), con sede legale in Milano, Corso Venezia n. 8, in Controparte_3 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Mario
Locatelli e Viviana Carini in forza di procura agli atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli avvocati Marco Mario Locatelli e Viviana Carini, in Corso Cristoforo Colombo 10, 20144,
Milano (MI)
-convenuta-
CONCLUSIONI
Per le attrici
pagina 1 di 10 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza: • nel merito: a) rigettare ogni domanda svolta da anche in via riconvenzionale, nei confronti delle società attrici, in quanto Controparte_3 infondata in fatto ed in diritto;
b) dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c., ovvero in subordine per grave inadempimento di dell'accordo sottoscritto dalle parti in data Controparte_3
5.10.2020; dichiarare di conseguenza il diritto di di restituire alla predetta società gli CP_1
orologi di cui alla fattura proforma 91/2020, con spese ad esclusivo carico della convenuta;
c) condannare in ogni caso in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_3
pagamento in favore di della somma di CHF 200.487,42, nonché dell'ulteriore CP_1
somma di USD 56.941,39 in favore di , ovvero dei maggiori o minori importi ritenuti di CP_2 giustizia. Il tutto oltre interessi di mora, ai sensi del D.lgs 231/2002, dal dovuto all'effettivo pagamento;
d) condannare inoltre in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
al risarcimento in favore di e di di ogni danno dalle stesse a qualunque CP_1 CP_2
titolo subito in conseguenza dei gravi inadempimenti della medesima, mediante pagamento della somma che verrà determinata in corso di causa, ovvero ritenuta di giustizia;
• in via istruttoria: si insiste all'occorrenza per la conferma del provvedimento assunto dal G.I. in data 14.2.2023, qui ribadendosi ogni deduzione e/o contestazione già svolta nelle memorie ai sensi dell'art. 183, VI° comma, n. 2 e 3 c.p.c. del 13.9.2022 e del 3.10.2022; • in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forf. 15%, CPA ed IVA.
Per la convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
Nel merito e in via principale:
1. Rigettare tutte le domande formulate dalle attrici;
In via riconvenzionale:
2. Accertati i gravi inadempimenti da parte delle attrici agli obblighi previsti dalla scrittura transattiva datata 5/10/2020, doc. 7 attrici (in seguito “Transazione”), in rigetto della domanda di risoluzione ex adverso formulata, accertare la validità ed efficacia della Transazione sottoscritta tra le Parti e, per l'effetto, 2.1.condannare le attrici all'adempimento degli obblighi previsti nella
Transazione e, segnatamente:
2.2.ordinare alle attrici di comunicare il nome della società cinese che verrà incaricata della vendita di tali prodotti sul mercato cinese ai sensi della premessa C della
Transazione;
2.3.accertare e dichiarare che la convenuta non ha alcun obbligo di ritirare le merci di cui al punto C delle premesse della . In via subordinata alla conclusione 2: 3. in caso di Parte_1 accertamento dell'intervenuta risoluzione della Transazione, accertare e dichiarare la sussistenza del grave inadempimento totale o parziale (adempimento inesatto) delle attrici ai propri obblighi contrattuali per consegna di merci ritardata o avente ad oggetto merci viziate e, per l'effetto, 3.1.ridurre il corrispettivo dovuto dalla convenuta dell'inadempimento totale o parziale nelle CP_3
pagina 2 di 10 prestazioni fornite dalle attrici e e Controparte_1 Controparte_4
3.2.condannare le attrici al risarcimento del danno patito dalla convenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 c.c. in conseguenza delle prestazioni inadempienti e/o inesatte delle attrici, anche ove occorra in via equitativa.
4. in via istruttoria:
4.1. ammettersi la prova testimoniale sui capitoli di prova formulati nelle memorie istruttorie e, in particolare:
4.1.1. nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.:
A: <>; A1: <>; A2: <>. B: <>; B1: <>; B2: <>; B3: <>; B4: <>; Si indica quale teste per i capitoli di prova n. B, B1, B2, B3, B4 il sig. (C.F. ) residente in [...]Testimone_1 C.F._2
(MI), via Parma n. 28. C: <>; C1: <>; C2: <>. Si indicano quali testi per i capitoli di prova n. C, C1, C2 il sig. ( ) presso La Montre S.r.l., in Busto Arsizio (VA), via Testimone_2 C.F._3
Bonsignora n. 21 e il sig. (C.F. ) residente in [...]Testimone_3 C.F._4
(VA), via Grandi Achille n. 32. D: << vero che Lei in data 16.01.2020 inviava una mail – di cui al doc.
6 della convenuta, che si rammostra al teste – al sig. in qualità di rappresentante della Testimone_4
; D1: <>; D2: <>; D3: <>; D4: <>; Si indicano quali testi per i capitoli di prova n. Controparte_1
D, D1, D2, D3, D4 il sig. (C.F. ) residente in [...], Testimone_1 C.F._2
via Parma n. 28; il sig. ( ) presso La Montre S.r.l., in Busto Testimone_2 C.F._3
Arsizio (VA), via Bonsignora n. 21; il sig. (C.F. ) residente Testimone_3 C.F._4
in Olgiate Olona (VA), via Grandi Achille n. 32 E: << vero che Lei in data 13.01.2020 inviava una mail – di cui al doc. 9 della convenuta, che si rammostra al teste – al sig. in qualità di Testimone_4
rappresentante della;
E1:<>; E2: <>; E3:<>; E4: <>; Si indicano quali testi per i Controparte_1
capitoli di prova n. E, E1, E2, E3, E4 il sig. (C.F. ) residente in Testimone_1 C.F._2
Legnano (MI), via Parma n. 28; il sig. ( ) presso La Montre Testimone_2 C.F._3
S.r.l., in Busto Arsizio (VA), via Bonsignora n. 21; il sig. (C.F. Testimone_3
) residente in [...] F: <>; F1: <> Si C.F._4
indica quale teste per i capitoli di prova n. F e F1 la sig.ra (C.F. Testimone_5
) residente in [...]. G: <>; G1: <>; G2: <>; Si indica quale C.F._5
teste per i capitoli di prova n. G, G1 e G2 la sig.ra (C.F. ) Testimone_5 C.F._5
residente in [...]. I: <>. Si indica quale teste per i capitoli di prova n. I la sig.ra
(C.F. ) nata a [...] il [...] residente in [...] C.F._6
Nicolò 10, Pandino (CR). L: <>; Si indica quale teste per il capitolo di prova n. L la sig.ra Tes_5
(C.F. ) residente in [...]; L1:<>; Si indica quale teste
[...] C.F._5
per i capitoli di prova n. I la sig.ra (C.F. ) nata a [...] il Testimone_6 C.F._6
18.11.1971 residente in [...], Pandino (CR) 4.1.2. nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 3
c.p.c.: <>. Testi: sigg.ri (C.F. residente in [...] C.F._7
pagina 3 di 10 Parma n. 28; ( ) presso La Montre S.r.l., in Busto Arsizio Testimone_2 C.F._3
(VA), via Bonsignora n. 21; (C.F. ) residente in [...]Testimone_3 C.F._4
Olona (VA), via Grandi Achille n. 32. <> <>; <>; Testi: (C.F. Testimone_3
) residente in [...]. <>. Teste: C.F._4
( ) presso La Montre S.r.l., in Busto Arsizio (VA), via Testimone_2 C.F._3
Bonsignora n. 21
5. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre accessori nella misura massima di legge
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
ed , società operanti da diversi anni, in ambito internazionale, CP_1 CP_2
rispettivamente nei settori della commercializzazione e della produzione di orologi, nonché di componenti dei medesimi, hanno allegato che nel 2019 entravano in contatto con la Controparte_3
quale con progressivi ordini acquistava dalle prime una serie di orologi “appositamente realizzati secondo specifiche di detta committente, ovvero di parti di essi”. In particolare, commissionava CP_3
alle esponenti la realizzazione di orologi modello Batman, Giovane QTZ, Giovane Automatico e
Giovane Ceramic, nonché alcune fibbie.
In assunto di parti attrici nel mese di dicembre 2019 aveva ricevuto da ordini per CP_1 CP_3
CHF 399.534,72 e consegnato alla stessa beni per CHF 124.418,90. A tale data, tuttavia, a fronte di crediti scaduti per oltre CHF 56.000,00, aveva ricevuto da pagamenti per soli CHF CP_1 CP_3
15.114,74, con conseguenti insoluti già ammontanti ad oltre CHF 41.000,00.
A seguito di interlocuzioni tra le parti, in presenza di un debito crescente, queste ultime giungevano alla conclusione di un accordo transattivo, in data 5.10.2020 (cfr doc. 7), nell'ambito del quale, premesso che l'esposizione di risultava pari a: - CHF 168.032,00 per crediti scaduti di CP_3 [...]
- USD 15.256,00 per crediti scaduti di - CHF 102.456,00 per controvalore stock CP_1 CP_2 [...]
- USD 41.685,00 per controvalore stock e dunque CHF a 327.429,00, di cui CHF CP_1 CP_2
270.487,00 verso e USD 56.941,00 verso le parti concordavano il pagamento dei CP_1 CP_2
debiti scaduti attraverso una duplice modalità: il pagamento di somme rateizzate ( per un valore di CHF
161.487,00 in favore di e USD 56.941,00 in favore di per un complessivo debito CP_1 CP_2
di risultava quindi pari, in CHF, a 218.428,00 mediante n. 7 rate mensili da CHF 20.000,00 CP_3
cadauna, decorrenti dal mese di dicembre 2020; - una rata di CHF 21.487,00 con scadenza luglio 2021;
- una rata di CHF 28.471,00 con scadenza agosto 2021; - un'ultima rata di CHF 28.470,00 con scadenza settembre 2021), e la cessione da parte di a di una partita di orologi da CP_3 CP_1
pagina 4 di 10 vendere sul mercato asiatico a parziale compensazione del credito vantato da quest'ultima (per un valore di CHF 109.000,00).
Al par. 9 della scrittura veniva previsto che “il mancato pagamento della somma di cui alla stipula secondo le modalità citate comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto …”.
Allegano parti attrici che la parte relativa alla consegna degli orologi avveniva regolarmente mentre parte convenuta si rendeva inadempiente al pagamento delle rate concordate, salvo il pagamento della prima.
Allegano altresì che gli orologi consegnati da a parziale compensazione del credito non potevano CP_3
essere venduti alle condizioni economiche prospettate a causa di condizioni sfavorevoli del mercato, sottaciute da CP_3
Il mancato pagamento delle rate successive alla prima determinava le attrici ad avvalersi della clausola risolutiva di cui all'art. 9 dell'accordo, comunicata alla controparte in data 8.2.2021 (cfr doc. 9).
Riferisce la difesa attorea che alla fine di settembre del 2021, e quindi allo scadere del piano di pagamento del 5.10.2020, aveva versato la sola somma di CHF 49.934,00 invece del ben CP_3
maggiore importo dalla medesima dovuto di CHF 218.428,00.
Quanto agli orologi ceduti a parziale compensazione da e destinati al mercato cinese essi, CP_3
riferisce la difesa, risultano ad oggi tutti invenduti e giacciono ancora confezionati negli imballi originali presso i magazzini delle attrici.
A seguito della intervenuta risoluzione dell'accordo a far data dal 18.2.2021, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ha affermato il diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1458 c.c., di procedere alla CP_1
restituzione degli orologi di cui alla fattura proforma n. 91/2020 (cfr doc. 8), al netto di ogni spesa connessa. Di talché, il credito di nei confronti della convenuta risulterebbe pari a CHF CP_1
200.487,42, ossia alla somma portata dalle fatture emesse nei confronti di (cfr doc. 10), già CP_3 riconosciuta nell'accordo del 5.10.2020, al netto degli acconti nel frattempo dalla medesima versati
(come da estratto conto aggiornato al 31.12.2021 (cfr doc. 11) e prospetto riepilogativo dare/avere riferito all'intero periodo, agli atti sub doc. 49).
Le attrici hanno altresì chiesto il risarcimento del danno patito in ragione dei numerosi adattamenti richiesti da alla produzione e alla tensione finanziaria patita in ragione dei mancati pagamenti di CP_3
somme importanti tale da obbligare le attrici a stipulare onerosi finanziamenti.
si è costituita ritualmente contestando la ricostruzione attorea e lamentando la sussistenza CP_3
di gravi vizi e difetti degli orologi commissionati nonché il ritardo nella loro consegna da parte delle attrici.
pagina 5 di 10 Ha contestato che gli accordi intervenuti in data 5.10.2020 fossero destinati a regolare meri ritardi di pagamento delle forniture da parte di che invece aveva in passato lamentato la realizzazione da CP_3
parte delle attrici dei prodotti ordinati in modo non conforme alle indicazioni della committente e aveva supplito ella stessa agli adattamenti degli orologi patendo anche il ritardo delle attrici nella consegna
(ritardo che aveva comportato la modifica sostanziale di alcuni shooting pubblicitari e la perdita del conseguente effetto di pubblicizzazione dei prodotti).
Quanto all'accordo, esso dunque era destinato a risolvere un conflitto reciproco e non solo quello delle attrici al pagamento del prezzo.
Inoltre detto accordo non aveva avuto piena e corretta esecuzione per inadempimento da parte delle attrici che non avevano comunicato a il nominativo del soggetto terzo che avrebbe provveduto CP_3
alla commercializzazione degli orologi in Cina con ciò giustificando il mancato pagamento da parte di delle rate di prezzo ai sensi dell'art. 1460 cc. CP_3
La convenuta ha quindi svolto domanda di adempimento della scrittura transattiva da parte delle attrici e solo in subordine ne ha chiesto la risoluzione per inadempimento delle anzidette dell'obbligo alla comunicazione del nominativo del terzo con condanna al risarcimento dei danni patiti a casa dei gravi ritardi nella consegna dei beni ordinati.
Instaurato il contraddittorio le difese hanno chiesto e ottenuto la concessione dei termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., all'esito della quale il Giudice, ritenute le istanze istruttorie inammissibili e, quindi, la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c..
Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
*
2. Sulle domande delle parti
2.1.- La risoluzione del contratto.
Parte attrice ha chiesto dichiararsi la risoluzione dell'accordo transattivo del 5.10.2020 sia per conseguenza della clausola risolutiva espressa di cui al punto 9 dell'accordo sia allegando l'inadempimento grave della controparte per mancato pagamento di tutte le rate di pagamento salvo la prima.
In via riconvenzionale parte convenuta ha invece chiesto l'adempimento dell'accordo che prevede la comunicazione da parte delle attrici del nominativo del terzo che si sarebbe occupato delle vendite in
Cina; ha in subordine ha anch'ella chiesto la risoluzione dell'accordo sul presupposto del grave inadempimento delle attrici all'obbligazione di provvedere alla anzidetta comunicazione.
pagina 6 di 10 La domanda attorea svolta in via principale è fondata.
La clausola n. 9 dell'accordo “transattivo” del 5.10.2020 è infatti chiara e prevedendo a tutti gli effetti una clausola risolutiva espressa consente alla parte contrattuale di attivare l'effetto risolutorio mediante la mera comunicazione di volersi avvalere della clausola alla controparte inadempiente, circostanza che si è verificata mediante la comunicazione delle attrici, ritualmente ricevuta da , in data CP_3
8.2.2021 ( doc. 9 delle produzioni attoree). Il fatto presupposto e cioè il mancato pagamento delle rate come concordate ad eccezione che per la prima è fatto pacifico e neppure contestato dalla convenuta che ha solo frapposto l'eccezione ex art. 1460 cc evidenziando l'inadempimento delle controparti.
L'esame della eccezione è necessario atteso che “in materia di clausola risolutiva espressa, anche quando la parte interessata abbia manifestato la volontà di avvalersene, il giudice deve valutare l'eccezione di inadempimento proposta dall'altra parte, attesa la pregiudizialità logica della stessa rispetto all'avverarsi degli effetti risolutivi che normalmente discendono in modo automatico, ai sensi dell'art. 1456 c.c., dall'accertamento di un inadempimento colpevole (cfr Cass.
Sez. 3 , Sentenza n. 27692 del 12/10/2021)
Al fine di chiarire i termini della eccezione prospettata va analizzato il contenuto dell'accordo del
5.10.2020.
Il Tribunale rileva come dalla lettura complessiva l'accordo, benchè sia intitolato “accordo transattivo”, in realtà non abbia altro effetto se non quello di regolare tra le parti, con modalità differenti dal pagamento delle somme rimaste impagate e già scadute immediatamente, il pagamento stesso.
Ed infatti non vi è alcuna rinuncia al proprio credito da parte delle attrici né si fa menzione di lamentele da parte della convenuta rispetto alla qualità degli orologi commissionati o alla tempistica CP_3
della loro consegna.
Viceversa le attrici, dando atto dell'ammontare – integralmente riconosciuto dalla controparte – della propria esposizione creditoria nei confronti di , prospettano un pagamento rateizzato della CP_3 somma residua, sottratto l'importo portato in compensazione riferito agli orologi che avrebbe CP_3
dovuto consegnare, ed ha poi consegnato, alle attrici.
L'intera scrittura transattiva è dunque orientata a procedere alla regolamentazione del pagamento del credito delle attrici.
La circostanza che sia previsto anche un adempimento di e , nella specie CP_1 CP_5
la comunicazione a del nominativo del soggetto terzo che procederà alla vendita degli CP_3
orologi sul mercato cinese è fatto del tutto secondario nella articolazione delle posizioni delle parti e non vi è traccia nell'accordo di quale incidenza tale aspetto svolgerà nella previsione dei pagamenti, unico vero obiettivo dell'accordo.
pagina 7 di 10 Ne consegue che l'attivazione della clausola risolutiva espressa da parte delle attrici trova giustificazione e non vi è motivo per impedirne l'operatività in virtù della eccezione di inadempimento.
Tanto premesso l'accordo del 5.10.2020 va dichiarato risolto.
2.2-Gli effetti restitutori e la compensazione parziale del credito
Quale effetto della risoluzione il coordinamento tra l'art. 1458 c.c. e l'art. 2033 c.c. determina che per le prestazioni contrattuali, quale che sia la qualificazione giuridica di ciò che ne costituisce oggetto (e quindi anche se si tratti di frutti o interessi contrattualmente dovuti), opera l'obbligo restitutorio discendente dall'effetto retroattivo della risoluzione ( cfr in ultimo Cassazione sez.1 sent. N. 423/2025).
Ne consegue che le attrici hanno diritto alla restituzione alla convenuta della partita di orologi ceduta con effetto di compensazione di parte del credito.
La restituzione è in primo luogo possibile atteso che parte attrice ha dichiarato e documentato che la merce è in giacenza presso i propri magazzini, ancora imballata e comunque non ancora venduta a terzi.
In secondo luogo deve rilevarsi che l'effetto compensativo, in quanto trova la sua fonte nell'accordo e dunque ha carattere negoziale, viene travolto dalla risoluzione dell'accordo, non potendo quindi (più) operare quegli effetti estintivi propri dell'istituto.
La convenuta è dunque tenuta a riprendere in consegna i beni ceduti alle attrici e queste CP_3 ultime potranno esigere dalla convenuta il pagamento dell'intero credito a suo tempo maturato (e non contestato) privo della decurtazione riferibile alla compensazione.
2.3 -La contestazione dei vizi e difetti degli orologi consegnati
Va a questo punto esaminata la contestazione di parte convenuta e relativa alla sussistenza di vizi e difetti delle merci consegnate da e CP_1 CP_5
La contestazione è priva di fondamento.
L'onere della prova dei vizi e della loro importanza gravi su parte attrice, in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione, S.U. n. 11748/2019: “In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi”.
La allegazione della parte convenuta, seppure riferita a specifiche carenze degli orologi commissionati e a ritardi rispetto ad eventi pubblicitari programmati, è rimasta incompleta rispetto alla complessiva merce ordinata;
inoltre la convenuta non ha offerto la prova che tali vizi e difetti fossero dipendenti dalla inesatta lavorazione delle attrici e non da un adattamento successivo all'ordine ( come del resto contestato dalle attrici); la verifica in ordine alla corrispondenza tra singolo ordine e bene consegnato è dunque rimasta incerta né avrebbe potuto essere colmata dalla articolazione istruttoria dichiarata pagina 8 di 10 inammissibile. Allo stesso modo non è emersa prova che la consegna di taluni orologi fosse legata all'interesse della parte manifestato alla controparte di ottenere gli orologi entro una determinata tempistica.
Inoltre si può escludere che i difetti che la convenuta lamenta abbiano natura meramente estetica e non funzionale.
Infine va anche dato risalto alla circostanza che in sede di accordo dell'ottobre 2020 la parte convenuta non abbia fatto alcuna menzione a vizi e difetti degli orologi ordinati né in tale sede abbia CP_3
ritenuto di chiedere una riduzione del prezzo relativo a detti beni.
Si osserva del resto che parte attrice nella memoria 183, sesto comma n. 1 cpc ha rilevato che “Si consideri, inoltre, che tutti i beni nel tempo ordinati alle società esponenti da sono stati da CP_3 quest'ultima presi in consegna senza nulla opporre ed in seguito dalla stessa regolarmente commercializzati.” A fronte della mancata specifica contestazione della convenuta in ordine alla avvenuta commercializzazione dei beni in assunto viziati, opera il disposto di cui all'art.1492 terzo comma cc che non consente al compratore di richiedere la risoluzione del contratto per sussistenza di vizi ma gli consente solo la riduzione del prezzo.
A questo ultimo proposito vale evidenziare come la convenuta – che pure ha richiesto la riduzione del prezzo di vendita - non abbia fornito, come invece sarebbe stato suo onere, la prova di avere subito un danno derivante dalla peraltro solo allegata sussistenza di vizi e difetti del bene per avere commercializzato gli orologi ad un prezzo inferiore rispetto al loro originario valore di acquisto, con ciò non fornendo neppure la prova della domanda volta alla riduzione del prezzo di acquisto degli orologi.
3- Le domande di carattere risarcitorio
Quanto infine alle domande aventi carattere risarcitorio esse sono entrambe infondate.
Quelle formulate dalla parte convenuta perché carenti della prova del presupposto relativo al vizio e difetto del bene acquistato;
quelle formulate dalle attrici perché riferite alla generica “tensione finanziaria” che sarebbe stata cagionata dal mancato pagamento dei beni ordinati da Controparte_3
tensione che avrebbe reso necessaria la contrazione da parte delle attrici di un finanziamento i cui oneri di spesa costituiscono per l'appunto il danno patrimoniale provocato dalla convenuta.
Vale osservare che nessuna prova in ordine al nesso di causalità tra mancato pagamento da parte di e concessione del finanziamento sia stata fornita dalle attrici, che hanno soltanto CP_3
documentato di avere ottenuto un finanziamento, circostanza che, per un soggetto che svolge attività imprenditoriale, è del tutto ordinaria e potrebbe essere giustificata da molteplici fattori (anche di mercato generale).
pagina 9 di 10 In conclusione, va accolta la sola domanda di parti attrici volta alla dichiarazione di risoluzione del contratto-accordo del 5.10.2020 in ragione della attivazione della clausola risolutiva espressa di cui al punto 9 dell'accordo con conseguente accertamento dell'obbligo di parte convenuta di CP_3
ricevere la consegna della partita di orologi consegnata alle attrici con nota pro forma 91/2020 a sue spese e con riviviscenza dell'originario credito delle due attrici pari (doc.49) a CHF 200.487,42 in favore di e a USD 56.941,39 in favore di , con Controparte_1 Parte_2
condanna della convenuta al pagamento di dette somme in favore di ciascuna delle due Controparte_3
attrici oltre interessi ex d. lgs 231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo .
4- Le spese di lite
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza;
esse si liquidano sul valore dell'accolto e tenuto conto della concreta attività difensionale svolta alla luce dei criteri tabellari medi di cui al DM
147/22 e pari ad euro 14.103,00 per compensi oltre rimborso forfettario, iva e cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) Visto l'art. 1456 cc dichiara la risoluzione dell'accordo inter partes del 5.10.2020 e per l'effetto dispone la restituzione a con obbligo di quest'ultima di accettare la consegna, Controparte_3
della partita di orologi di cui alla nota pro forma 91/2020 con spese a carico della convenuta;
2) Accerta che il credito di nei confronti di in relazione alle CP_1 Controparte_3
fornitore di orologi per cui è causa ammonta ad CHF 200.487,42 e che il credito di CP_5
ammonta a USD 56.941,39 e condanna al pagamento di dette somme oltre Controparte_3
interessi ex D lgs 231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo;
3) Respinge le restanti domande;
4) Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parti attrici, che si liquidano in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Milano, 8 aprile 2025
Il Giudice
dott. Valentina Boroni
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