Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/03/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile iscritta al n° 9041/2021 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
MASSIMO PETRUCCI
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
, in persona del suo
Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
PALERMO
- resistente -
All'esito dell'udienza del 3/03/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro
4.600, oltre spese generali, IVA e CPA.
FATTO E DIRITTO
1
convenuta per il conferimento dell'incarico di Direttore Esecutivo del Teatro per la durata di tre anni, dichiarando il possesso dei requisiti indicati, deduceva che il 6 gennaio 2021, sul sito internet della era stato pubblicato l'esito della CP_1
procedura con nomina del dott. e lamentava l'illegittimità della sua Persona_1
esclusione dalla detta procedura e dell'operato della commissione esaminatrice, per essere lo stesso in possesso del requisito esperienziale dei 5 anni di coordinamento, ritenuto invero insussistente dalla commissione, e per avere quest'ultima valutato solo i requisiti preferenziali indicati nell'Avviso senza invece verificare il possesso degli altri criteri di ammissibilità (requisiti minimi di accesso) indicati nell' Avviso, né esplicitare i criteri seguiti nell'esame delle domande.
Allegava di avere subito un danno da perdita di chance e domandava di
“Ritenere e dichiarare che l'avv. era in possesso di tutti i requisiti richiesti Parte_1
dalla Manifestazione di Interesse del 24 novembre 2020 per la copertura del ruolo di Direttore
Esecutivo della di Palermo;
Controparte_1
- Ritenere e dichiarare illegittima la decisione della di non Controparte_1
procedere alla valutazione della posizione dell'avv. e di aver ammesso al Parte_1
colloquio con il Sovrintendente candidati non in possesso dei requisiti di cui alla Manifestazione di interesse del 24 novembre 2020;
- In conseguenza di quanto sopra, accertare e dichiarare che il ricorrente ha patito, in conseguenza della condotta della un danno da perdita di Controparte_2
chance e per l'effetto condannare quest'ultima al risarcimento del danno subito dal ricorrente, nella misura di € 247.500,00, oltre interessi legali, ovvero in quella maggiore o minore somma che verrà accertata in via equitativa dell'On. Tribunale ai sensi dell'articolo 1226 del c.c;”.
Si costituiva in giudizio la convenuta, eccependo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità del ricorso odierno poiché riproposto, a seguito di pronuncia del
TAR Palermo n. 1251/2021- dichiarativa del difetto di giurisdizione del g.a.- oltre il termine perentorio individuato dall'art. 11 c.p.a., e contestando nel merito la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
2 La causa, istruita mediante l'escussione dei testi, è stata decisa.
Va in primo luogo respinta la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla convenuta, dovendo rilevarsi la diversità del presente giudizio rispetto al quello incoato innanzi al giudice amministrativo, posto che in questa sede il petitum è il risarcimento del danno da perdita di chance, mentre le domande oggetto del giudizio amministrativo avevano ad oggetto l'annullamento degli atti della procedura e la riammissione del ricorrente alla stessa, con attribuzione dell'incarico.
Venendo al merito, va osservato quanto segue.
L'avviso di cui alla selezione in oggetto prevedeva tra i “requisiti minimi di accesso”, “l'aver svolto, per almeno 5 anni, compiti di direzione e coordinamento presso strutture complesse / Enti / aziende, sia pubbliche che private” e il ricorrente si duole del fatto che detto requisito, dichiarato dallo stesso in domanda, sia stato disconosciuto dalla sebbene egli avesse coordinato e gestito il settore degli Affari Legali CP_1
della CP_1
Ciò che occorre valutare nella specie, in primo luogo, è se in effetti il ricorrente fosse o meno in possesso del detto requisito, in quanto dall'esito della detta disamina dipende la possibilità di accogliere o meno il ricorso.
Va infatti osservato che il abbia chiesto il risarcimento del danno da Parte_1
perdita di chance, per cui grava in capo allo stesso l'onere di dimostrare l'elevata probabilità di esito vittorioso della selezione e fornire dunque la prova del nesso causale tra inadempimento datoriale e danno, prova che deve assumere connotati prossimi alla certezza, e non può essere quindi desunta dalle pari probabilità di tutti i concorrenti di conseguire il risultato atteso (cfr. “Cassazione civile , sez. lav. ,
23/09/2024 , n. 25442). Va da sé che la detta prova di probabile vittoria della selezione non potrà essere fornita laddove venisse escluso il possesso del requisito minimo di accesso alla procedura stessa, con assorbimento pertanto delle altre censure.
Ebbene, devono allora esaminarsi le dichiarazioni rese dai testi escussi sul punto e in particolare sul dichiarato incarico di coordinamento e gestione del settore
3 degli Affari Legali della Ed invero gli altri incarichi indicati dal CP_1
ricorrente (Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Accademia di Belle Arti di Palermo e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione
Manifesta 12 Palermo) hanno avuto, singolarmente considerati, una durata inferiore ai 5 anni e in ordine agli stessi, in ogni caso, il ricorrente non si è premurato di dedurre specificatamente in cosa si sarebbe sostanziata l'attività di direzione e coordinamento.
Ciò chiarito, il teste ha dichiarato “Adr: Conosco il ricorrente in quanto Tes_1
lavoro per la fondazione dal 1986 e in particolare ho svolto le mansioni di funzionario amministrativo, responsabile di staff della direzione esecutiva e dal 2002 supportando l'ufficio contenzioso.
Ho conosciuto il ricorrente nel giugno 2014 quando lo stesso è stato nominato vicepresidente della con delega al coordinamento e gestione degli affari legali, delega conferita dal CP_1
consiglio di indirizzo della CP_1
Dal giugno 2014 fino al luglio agosto 2019 il ricorrente in virtù della delega di cui sopra si è occupato il settore degli affari legali della fondazione. Preciso che non esisteva un apposito ufficio contenzioso, il ricorrente aveva una postazione in una stanza mentre io ero in un altro ufficio.
Era il ricorrente ad individuare i legali del libero foro e a conferire loro gli incarichi, salvo che per l'ultimo anno durante il quale fu il sovraintendente della CP_1
a conferirli;
preciso che il sovraintendente era l'organo munito del potere gestorio della senza rappresentanza legale. Il ricorrente istruiva la CP_1
pratica relativa ad una controversia, la trasmetteva ai legali ai quali forniva la strategia difensiva dallo stesso individuata di concerto con il consiglio e con il sovraintendente, dava disposizioni per il pagamento delle parcelle e nella fase di esecuzione della sentenza dava disposizioni all'ufficio del personale per la conversione del rapporto, a lui spettava la decisione in ordine all'impugnazione o meno di una sentenza sempre di concerto agli organi sopra menzionati.
4 Preciso che i legali esterni, ricevute le indicazioni dal ricorrente, non erano tenuti a seguirle pedissequamente, almeno così ritengo.
Adr avv. Palazzolo: Per quel che ricordo nel periodo in questione il contenzioso trattato aveva ad oggetto circa 200 casi, mentre gli avvocati incaricati sono stati circa 10.
Posso riferire in ordine a queste circostanza in quanto io, di supporto a questa attività del ricorrente, tenevo l'archivio e trasmettevo gli argomenti richiestemi dai legali.
Nelle lettere d'incarico veniva previsto che i legali dovessero aggiornare il ricorrente circa l'attività svolta, preciso però che tale aggiornamento non avveniva con frequenza.
Adr: In ordine alla circostanza n. 9 preciso che sono stato assegnato, ma senza ordine di servizio, al settore affari legali così come era stato a partire dal 2002 e sono sempre stato sotto la direzione del direttore operativo, il rapporto con il ricorrente era di collaborazione posto che nell'organigramma non era prevista una figura a supporto del ricorrente per cui non ero tenuto formalmente a rispettare le direttive dello stesso.
Preciso che l'ufficio del contenzioso era stato previsto con un delibera degli anni 90 ma non è stato mai costituito.”
Il teste ha dichiarato “Adr: Conosco il ricorrente in quanto sono Testimone_2
stato capo del personale del dal 1991 al novembre 2017, il ricorrente dal 2014 è CP_1
divenuto componente del consiglio di indirizzo nonché vice presidente della fondazione, ruolo che di per sé comportava anche la gestione del contenzioso.
Preciso che non esisteva un vero e proprio ufficio contenzioso sebbene vi fosse del personale addetto alla gestione del contenzioso;
per quel che so il ricorrente per le controversie relative ai dipendenti della si interfacciava con me CP_1 chiedendomi indicazioni (ad es. in relazione alle cause di riconoscimento di un livello superiore) e una volta l'anno chiedeva ai legali di relazionare in ordine alle cause seguite e alla probabilità di vittoria o perdita della causa e ciò al fine di quantificare il badget quale voce passiva del bilancio. In ordine alla circostanza n. 13 il ricorrente aveva compiti di gestione delle risorse economiche della fondazione in
5 quanto nel periodo che va dal 2014 al 2017 controllava l'andamento degli uffici, tra cui l'ufficio del personale e l'ufficio ragioneria –bilancio attraverso il contatto con i capi settori, null'altro so riferire.
Adr avv. Palazzolo: Era il consiglio di indirizzo a stabilire l'iter economico gestionale della fondazione. In fondazione c'è l'ufficio ragioneria che si occupava dei contratti con gli artisti, del pagamento degli stessi e del rapporto con le ditte fornitrici a cui capo vi era un responsabile”.
Il teste ha dichiarato “Conosco il ricorrente in quanto lavoro per la fondazione dal Tes_3
1990 come direttore amministrativo e dal 2012 come direttore operativo e in particolare ho conosciuto il ricorrente quando è stato nominato vicepresidente della fondazione. In ordine alla circostanza n.13 escludo che lo stesso abbia svolto per la fondazione convenuta compiti di gestione delle risorse economiche e finanziarie posto che ero io che elaboravo il bilancio e lo presentato al sovrintendente così come ero io ad elaborare il badget per il bilancio di previsione.
Neppure il ricorrente ha svolto attività di gestione delle risorse umane, attività che compete al sovrintendente e al capo del personale nonché coordinata dal sottoscritto.
Detta attività non compete neanche al consiglio di indirizzo, per quanto riguarda gli affari legali della era il sovrintendente a conferire gli incarichi ai legali CP_1 esterni essendo l'unico ad avere la gestione della , mentre la CP_1
rappresentanza legale competeva la presidente della ovvero al sindaco. Il ricorrente CP_1
alla fine dell'anno, quando si preparava il bilancio consuntivo si faceva relazionare dai legali esterni lo stato del contenzioso e si assemblavano le dette relazioni (era l'avv. Simonelli a farlo per quel che ricordo) e la detta relazione finale veniva rielaborata dal ricorrente e dallo stesso sottoscritta, in quanto ne era responsabile e inviata al sovrintendente nonché allegata al bilancio consuntivo.
I componenti del consiglio di indirizzo in caso di dubbi chiedevano al ricorrente circa la detta relazione e lo stato del contenzioso. Per quel che ricordo il ricorrente non aveva il coordinamento dei legali esterni, ricordo che erano l'avv. Simonelli per il settore lavoro e l'avv. Mazzarella per il settore civile che coordinavano per il rispettivo settore gli altri avvocati.
6 I detti 2 avvocati infatti avevano un contratto di consulenza legale stipulato con la per i rispettivi settori, diversamente dagli altri legali che CP_1
ricevevano incarichi specifici per i rispettivi settori”.
La teste Simonelli ha dichiarato “Conosco il ricorrente in quanto lavoro per la fondazione come consulente dal 2013 e se non ricordo male l'ho conosciuto nel 2014 quando lo stesso è stato nominato vicepresidente dell con delega agli affari CP_1
legali. Preciso che la detta delega fu conferita dal consiglio di indirizzo il quale non ha poteri gestori, poteri che competono invece al sovrintendente. In ordine al settore degli affari legali escludo che il ricorrente abbia diretto e coordinato i legali esterni in quanto avvocati del libero foro. Preciso che gli incarichi a partire da un certo periodo, non ricordo quali, furono conferiti formalmente dal ricorrente di concerto con il sovrintendente, mentre per il periodo precedente la letta d'incarico veniva legalmente sottoscritta dal ricorrente anche se non so chi in effetti scegliesse i legali cui conferire l'incarico, so solo che laddove il sovrintendente non fosse d'accordo nella scelta il legale non veniva incaricato. Personalmente non ho mai ricevuto un coordinamento per la scelta della strategia difensiva né per il contenuto degli atti difensivi. Ritengo che lo stesso valga anche per gli altri legali. Mi limitavo a trasmettere gli atti dell'attività svolta quali verbali di udienza, al ricorrente, in quanto vicepresidente della fondazione e mio cliente e all'ufficio contenzioso ovvero al dott. Tes_1
Non so riferire circa i rapporti tra quest'ultimo e il ricorrente, tengo ad escludere che ci fossero rapporti di gerarchia essendo il dipendente della Tes_1
e il ricorrente un soggetto esterno. Preciso che all'interno della fondazione CP_1
non vi era così come non vi è un ufficio legale, mentre l'ufficio contenzioso sopra riferito era piuttosto un ufficio amministrativo nel senso che il si occupava delle archiviazioni delle pratiche e della conoscenza Tes_1
delle controversie.
Adr avv. Palazzolo: Era l'avv. incaricato che stabiliva la strategia difensiva da seguire.
7 Preciso che alla fine dell'anno tutti i legali relazionavano al ricorrente e al collegio dei revisori l'attività svolta e il rischio di vittoria o perdita della lite con indicazione della cifra implicata, era poi il ricorrente ad assemblare le dette relazioni e ad elaborare la relazione finale anche con la mia collaborazione per quanto riguarda il contenzioso. La detta relazione finale per quel che so veniva poi sottoscritta dal ricorrente.
Adr avv. Il contratto di consulenza è cessata circa nel 2015 ma dopo qualche anno CP_3
ne ho ricevuto un altro.
Il teste a sua volta ha riferito “Conosco il ricorrente in quanto nel 2014 Tes_4
sono entrato a far parte del Consiglio di indirizzo della convenuta con il ruolo di CP_1
rappresentante del Ministero dei beni culturali, e ricordo che in quell'anno il ricorrente fu nominato vice presidente del detto consiglio rivestendo tale carica fino alla metà del 2019.
Ricordo che il ricorrente fu investito, con delibera informale, del ruolo di responsabile degli affari legali della da parte del consiglio di indirizzo e da parte del sindaco. In tale veste CP_1
ha svolto il ruolo di avvocato all'interno della collaborando con CP_1
gli avvocati esterni nello stabilire le strategie difensive da adottare. Preciso che non sono stati affidati incarichi agli avvocati esterni in quanto li abbiamo trovati già insediati e ciascuno con degli incarichi già precedentemente conferiti, che io sappia non ne sono stati conferiti di nuovi. In ogni caso il conferimento degli incarichi spettava al sovrintendente.
Il ricorrente poteva proporre al sovrintendente la revoca degli avvocati esterni ed era poi il sovrintendente a disporla e a sottoscriverla. Preciso che io venivo a conoscenza di tutto ciò nell'ambito delle riunioni periodiche del consiglio di indirizzo.
Il ricorrente fu dotato di una stanza nella quale poteva visionare la documentazione afferente agli affari legali della fondazione.
So inoltre che il ricorrente effettuava incontri con gli avvocati esterni e con gli enti bancari.
Ricordo inoltre che con una cadenza variabile il ricorrente si occupava della predisposizione di relazioni sullo stato del contenzioso, relazioni che venivano allegate al verbale della seduta del consiglio.
8 Adr avv. Palazzolo Preciso che non esisteva all'interno della fondazione un ufficio contenzioso, o meglio c'era un ufficio denominato contenzioso ma era in realtà un ufficio amministrativo.
Preciso inoltre che non ho mai assistito direttamente all'attività svolta dal ricorrente, avendone avuto conoscenza dalle riunioni del consiglio così come detto prima”.
La teste ha dichiarato: ”Conosco il ricorrente in quanto dal 2016 al Testimone_5
2020 ho rivestito il ruolo di direttore operativo della fondazione occupandomi della gestione del teatro anche dal punto di vista delle risorse umane e finanziarie. Ricordo che l'avv. fu Parte_1
nominato vice presidente del consiglio di indirizzo della fondazione, lo trovai già in questo ruolo che svolse fino al 2019. L'avv con cadenza all'incirca annuale si occupava Parte_1
di predisporre una relazione sullo stato del contenzioso che personalmente mi interessava ai fini dell'approvazione del bilancio e del fondo rischi, relazione che esponeva alle riunioni del consiglio di indirizzo. Ricordo che lo stesso si avvaleva della collaborazione di un funzionario per quanto riguarda gli affari legali della Preciso che non esisteva CP_1
un ufficio affari legali o ufficio contenzioso. Quando avevo necessità di un parere di un avvocato in ordine ad una questione afferente la fondazione mi rivolgevo direttamente ad un avvocato esterno. Non so riferire quale fosse il rapporto tra il ricorrente e gli altri avvocati esterni.
Per quel che so gli incarichi agli avvocati esterni li conferivano l'avv.
[...]
e il sovrintendente di comune accordo o quanto meno lo immagino, Pt_1
era però il sovrintendente ad avere il potere di firma”.
Il teste ha dichiarato “Conosco il ricorrente in quanto sono Testimone_6
stato legale esterno della e in particolare anche nel periodo in cui il Controparte_1
ricorrente fece parte del consiglio di indirizzo ovvero dal 2014 in poi.
Ricordo che il ricorrente era vice presidente di detto consiglio e che si occupava di relazionare circa lo stato del contenzioso della in vista CP_1
dell'approvazione del bilancio;
in particolare io fornivo al funzionario i dati relativi allo stato delle cause nonché la valutazione circa i possibili esiti delle Tes_1
stesse e lui le raccoglieva in un foglio excel e lo stesso faceva con gli altri avvocati esterni. Sulla base di tali dati raccolti immagino che il ricorrente relazionasse, non so dire
9 se in forma scritta o meno, al consiglio di indirizzo. Non esisteva un ufficio contenzioso o affari legali. Personalmente non ero coordinato né diretto dal ricorrente nello svolgimento del mio lavoro. Poteva essere semmai, nel caso di contenzioso seriale, in ambito giuslavorista, l'avv. Simonelli a coordinare il lavoro degli altri avvocati esterni. Era il sovrintendente ad occuparsi del conferimento degli incarichi agli avvocati esterni, anche se per statuto la rappresentanza è del presidente e dunque in caso di assenza o impedimento del vice presidente.
Preciso che il coordinamento sopra riferito e svolto dall'avv. Simonelli era semplicemente volto ad evitare dei contrasti tra i vari avvocati esterni in casi analoghi, mentre per il resto in quanto liberi professionisti, ciascuno di noi sceglieva la strategia difensiva più opportuna”.
Dalle dichiarazioni succitate è emerso in primo luogo l'inesistenza di un vero e proprio ufficio del contenzioso, in quanto mai istituito nonostante la inziale previsione.
Inoltre, diversamente da quanto dichiarato dal primo teste , è Tes_1
emerso come il ricorrente non avesse il potere di conferire e revocare gli incarichi ai legali (essendo tale compito spettante in ultima battuta al sovraintendente, munito del potere gestorio) nè di stabilire le strategie difensive, essendo piuttosto i legali liberi in tal senso e nella redazione degli atti;
è inoltre emerso che il ricorrente non avesse il coordinamento dei vari legali, potendo semmai la detta attività essere espletata dall'avv. Simonelli nell'ambito del contezioso seriale, sebbene limitata a evitare un contrasto tra casi identici. Neppure il ricorrente aveva un potere di gestione e coordinamento sul funzionario , in quanto escluso proprio Tes_1
dallo stesso, laddove ha dichiarato che il loro rapporto era di collaborazione e che non erano soggetto alle direttive del ricorrente.
Nessuno dei testi ha poi confermato la circostanza dedotta in ricorso secondo cui il ricorrente si sarebbe occupato di “impartire istruzioni ed indicazioni ai direttori operativi”.
10 Dalle dichiarazioni dei testi si evince invece che il ricorrente si occupava con cadenza annuale di predisporre una relazione sullo stato del contenzioso, in vista dell'approvazione del bilancio e di relazione al consiglio di indirizzo.
Ebbene, quest'ultima attività, da sé sola, in assenza di altri elementi che consentano di ritenere accertato che lo stesso avesse anche la gestione e il
“coordinamento” del settore Affari legali- ovvero un potere di direzione e di intervento sull'attività degli avvocati, nonché di organizzazione della stessa- impedisce di ritenere integrato il requisito richiesto dall'avviso dell'aver svolto, per almeno 5 anni, compiti di direzione e coordinamento presso strutture complesse / Enti / aziende, sia pubbliche che private”.
Le dette conclusioni non possono essere smentite neppure dalla circostanza, dedotta all'udienza del 20.3.2024 dal ricorrente, secondo cui nel settembre 2023, nell'ambito di una nuova selezione per la nomina di direttore esecutivo, indetta dalla
, sarebbero stati valutati positivamente i medesimi titoli Controparte_1
già presentati dal ricorrente nella selezione oggetto e ritenuto sussistente il requisito dell'aver svolto, per almeno 5 anni, compiti di direzione e coordinamento presso strutture complesse
/ Enti / aziende, sia pubbliche che private” ; deve infatti evidenziarsi che dai documenti in atti non è dato evincere quali siano stati gli incarichi dichiarati dal ricorrente in quella procedura e valutati positivamente e pertanto potrebbe anche ipotizzarsi che essendo decorsi altri 3 anni rispetto al 2020- anno di partecipazione alla selezione per cui è causa- il ricorrente abbia maturato il requisito prima assente.
Per le ragioni già ricordate, una volta escluso il possesso del requisito minimo di accesso alla procedura, la domanda di cui al ricorso, di risarcimento del danno da perdita di chance, non può essere accolta.
Il ricorso va dunque rigettato, con le conseguenziali statuizioni in materia di spese di lite di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 6/03/2025.
11 IL GIUDICE
Elvira Majolino
12