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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CARLIZZI GAETANO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 696/2024 depositato il 31/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Campi Bisenzio - Piazza Dante N. 36 50013 Campi Bisenzio FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2253 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato presso la Segreteria di questa Corte, già notificato alla controparte, la ricorrente ha presentato ricorso contro il Comune di Campi Bisenzio, impugnando l'avviso di accertamento in epigrafe, relativo a Imu 2018.
Nelle more della odierna udienza, l'Ufficio ha depositato accordo conciliativo totale, specificandone i dettagli e chiarendo dunque il venir meno di tutte le pretese delle parti.
All'udienza, dopo che le parti si sono riportate all'accordo raggiunto, questo GM ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto per conciliazione tra le parti.
Come osservato nello svolgimento del processo, dopo aver articolato le proprie rispettive pretese e difese, le parti hanno concluso un accordo conciliativo, consacrato nel provvedimento depositato dall'Ufficio, datato
15/12/2025, in cui, dopo aver quantificato le somme dovute e le modalità di pagamento, hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Pertanto, può ritenersi integrata la fattispecie di cui all'art. 48, commi 2 e 4, d.lgs. 546/1992, secondo cui
"se la data della trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la Corte pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. [...] La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento [...]".
La definione in via conciliativa consente di compensare tra le parti le spese di causa, così come da loro richiesto.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per conciliazione tra le parti. Compensa le spese
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CARLIZZI GAETANO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 696/2024 depositato il 31/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Campi Bisenzio - Piazza Dante N. 36 50013 Campi Bisenzio FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2253 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato presso la Segreteria di questa Corte, già notificato alla controparte, la ricorrente ha presentato ricorso contro il Comune di Campi Bisenzio, impugnando l'avviso di accertamento in epigrafe, relativo a Imu 2018.
Nelle more della odierna udienza, l'Ufficio ha depositato accordo conciliativo totale, specificandone i dettagli e chiarendo dunque il venir meno di tutte le pretese delle parti.
All'udienza, dopo che le parti si sono riportate all'accordo raggiunto, questo GM ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto per conciliazione tra le parti.
Come osservato nello svolgimento del processo, dopo aver articolato le proprie rispettive pretese e difese, le parti hanno concluso un accordo conciliativo, consacrato nel provvedimento depositato dall'Ufficio, datato
15/12/2025, in cui, dopo aver quantificato le somme dovute e le modalità di pagamento, hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Pertanto, può ritenersi integrata la fattispecie di cui all'art. 48, commi 2 e 4, d.lgs. 546/1992, secondo cui
"se la data della trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la Corte pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. [...] La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento [...]".
La definione in via conciliativa consente di compensare tra le parti le spese di causa, così come da loro richiesto.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per conciliazione tra le parti. Compensa le spese