Versione
19 marzo 2004
19 marzo 2004
>
Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
>
Versione
27 marzo 2012
27 marzo 2012
Art. 1. 1. Il decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9 , recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 , nel modificare l' art. 2268, comma 1, numero 1022) del D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 10)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento.
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 5)) che riprende vigore "l' articolo 1-bis) del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68 ".
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 , nel modificare l' art. 2268, comma 1, numero 1022) del D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 10)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento.
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 5)) che riprende vigore "l' articolo 1-bis) del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68 ".
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 23/12/2005, n. 456Provvedimento: […] 4.— La Regione Toscana – con memoria depositata anch'essa nell'imminenza dell'udienza pubblica – dopo avere premesso, in relazione alla censura che ha investito l'art. 1 della legge n. 68 del 2004, che tale norma persegue il fine di garantire «la vita dell'ente quando la grande maggioranza dei comuni abbia provveduto ad indicare i propri rappresentanti», chiede che il ricorso venga dichiarato non fondato per il seguente ordine di ragioni. […]Leggi di più...
- comunità montane·
- materia rientrante nella competenza residuale delle regioni·
- non fondatezza della questione.·
- ricorso dello stato·
- esclusione·
- norme della regione toscana·
- norme della regione puglia·
- nuove norme in materia di riordino delle comunità montane·
- disciplina dell'ordinamento, dei compiti e del funzionamento delle medesime·
- disciplina delle ipotesi di incompatibilità relative alla carica di presidente·
- disposizioni di modifica alle norme regionali in materia di comunità montane·
- disposizioni sulla composizione degli organi e loro funzioni·
- denunciata violazione della riserva di legge statale in materia di ordinamento degli enti locali·
- incompetenza del legislatore regionale·
- sent. 456/06 c. enti locali