Articolo 1 della Legge 12 marzo 2004, n. 68
Articolo 2
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19 marzo 2004
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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
Art. 1. 1. Il decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9 , recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 , nel modificare l' art. 2268, comma 1, numero 1022) del D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 10)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento.
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 5)) che riprende vigore "l' articolo 1-bis) del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68 ".
Entrata in vigore il 27 marzo 2012
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