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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/04/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Pagamento del corrispettivo
–Indennità di avviamento – Ripetizione di Indebito – risarcimento del danno” iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 682 dell'anno 2021
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, assistito e difeso dall'avv. Emanuele Maglia, in forza di procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato in Capurso alla via San Pietro,
33 (c/o avv. Vincenzo Sforza), nonché al domicilio digitale
Email_1
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Ignazio Lagrotta, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in
Bari, alla via P. Petroni n.15, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_2
APPELLATO
All'udienza collegiale tenutasi il 15 novembre 2024, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1
Svolgimento del processo
2 Con atto di citazione ritualmente notificato, l' conveniva, dinanzi Parte_2 al Tribunale di Lucera, il per sentirlo condannare al pagamento Controparte_1 della somma di euro € 254.624,00, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, sul presupposto della responsabilità asseritamente imputabile all'Ente locale per non aver rispettato l'impegno, assunto con la delibera di Giunta n.
133/06, di aderire e partecipare al progetto di formazione professionale
“Competenze per l'Eccellenza” -2006 misura 3.10 azione a) – Parte_3 codice 06310A0108 presentato dalla ed approvato e finanziato dalla Parte_2
. CP_2
In particolare, secondo la prospettazione di parte attrice, il Controparte_1 avrebbe violato il canone di correttezza e buona fede, oltre che il preciso impegno assunto con la sopra citata delibera di giunta, in quanto avrebbe impedito o comunque non avrebbe fatto quanto possibile e necessario per consentire il raggiungimento dell'intero monte ore previsto nel predetto progetto formativo, vanificato dalle assenze ai corsi dei dipendenti comunali, ed avrebbe così causalmente determinato la revoca del finanziamento da parte della CP_2 ed il conseguente recupero della somma di euro 254.624,00 precedentemente erogata dalla stessa CP_2
Nel costituirsi in giudizio, il , aveva contestato gli avversi assunti, Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Espletata la prova orale richiesta, la causa veniva decisa con la sentenza n.
2329/2021 del 13 ottobre 2021, con la quale il Tribunale di Foggia (cui la stessa era transitata a seguito dell'accorpamento del Tribunale di Lucera), rigettava la domanda attorea, condannando l'ente di formazione attore alla rifusione delle spese di giudizio, quantificate in €. 8.000,00 oltre accessori di legge.
Avverso la detta sentenza ha proposto appello la che, in riforma Parte_2 della stessa e per i motivi di seguito indicati, ha concluso come segue :
3 a) accogliere l'atto di appello per le causali di cui in narrativa e per l'effetto, condannare, previa declaratoria di responsabilità, il , in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t. al risarcimento dei danni patiti dalla Parte_2 patrimoniali ammontanti ad € 254.624,00 e non patrimoniali a quantificarsi ovvero nella misura maggiore o minore che risulterà di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo a titolo di risarcimento danni per le causali di cui in premessa;
b) con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Nel costituirsi in giudizio, l'appellato ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In assenza di approfondimenti istruttori, all'udienza del 15 novembre 2024, la causa è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di Pt_2 primo grado nella parte in cui il primo giudice avrebbe erroneamente valutato la prova espletata e ritenuto che non fossero emersi elementi di prova della responsabilità del convenuto, odierno appellato. Controparte_1
Invero, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale di Foggia non abbia rilevato la responsabilità “a titolo di complicità e/o concorso da parte del Controparte_1 nella causazione dell'inadempimento da parte della ditta degli obblighi Parte_2 contrattuali su di essa incombenti nei confronti della ”. CP_2
Dato, quindi, per pacifico che la era rimasta inadempiente rispetto alle Pt_2 obbligazioni assunte nella convenzione con la rispetto al CP_2 completamento del progetto, con conseguente perdita del saldo del corrispettivo ed obbligo di restituzione di quanto percepito in acconto, secondo la prospettazione dell'appellante, la responsabilità dell'inadempimento – almeno concorrente – sarebbe ascrivibile alla condotta del e di tale condotta vi sarebbe prova CP_1 nell'istruttoria svolta in primo grado.
4 Sul punto il primo giudice ha affermato che “Risulta infatti agli atti che il CP_1
a seguito della stipula della convenzione tra e , ha Parte_2 CP_2 confermato la disponibilità ad aderire al progetto formativo (pur non essendovi obbligato), ha comunicato alla l'elenco dei dipendenti partecipanti ed ha Pt_2 autorizzato i dipendenti a partecipare ai corsi, comunicando loro il calendario delle lezioni. Le successive assenze dei dipendenti comunali alle lezioni, in parte confermate dai testi escussi, sono dipese dalla sovrapposizione tra l'orario dei corsi
e l'orario di servizio dei dipendenti, evidentemente dovuta ad un'organizzazione non adeguata dei corsi di formazione, programmati nel loro concreto svolgimento senza tener conto della ragionevole esigenza del - tempestivamente segnalata CP_1 dall'amministrazione comunale con la nota prot. n. 35282 del 14/09/2007 - di non far coincidere per quanto possibile le ore di formazione con l'orario di servizio ordinario dei dipendenti”.
Ebbene, la ratio decidendi del Tribunale di Foggia non è stata efficacemente sottoposta a critica, dal momento che l'appellante ha fondato la censura con la riproposizione di circostanze pacifiche tra le parti ed accertate anche dal Tribunale;
infatti, non è in discussione l'adesione del al progetto Controparte_1 denominato “COM.E. Competenze per l'eccellenza” – adesione preventiva indispensabile per la partecipazione della al bando di gara – così Parte_2 come è stato affermato dallo stesso appellante che il appellato aveva preso CP_1 atto del programma di formazione “manifestando l'opportunità, per quanto possibile, di non far coincidere le ore di formazione con l'orario di servizio ordinario anche per
i rientri pomeridiani del martedì e del giovedì, trasmettendo l'elenco dei nominativi del personale dipendente”.
Ancora, l'appellante, dopo avere ribadito di avere più volte richiesto proroghe alla
(che le aveva concesse finchè era stato possibile, procedendo alla CP_2 decadenza dall'ammissione al bando allorquando non era possibile alcuna ulteriore proroga e l'inadempimento era incontestabile) ha dedotto che il primo giudice non avrebbe erroneamente constatato come “il non ha posto in Controparte_1 concreto alcuna attività positiva finalizzata alla partecipazione dei propri dipendenti al corso di formazione”, senza però indicare quale sarebbe stato il comportamento dovuto, in presenza del quale l'inadempimento dell' di non si Pt_1 Parte_1 sarebbe realizzato.
5 Nello stesso motivo di gravame, l'appellante insiste nell'affermare che “il CP_1 in concreto, non ha consentito ai propri dipendenti di prendere parte alle attività formative, impedendo di fatto all' la conclusione del corso di formazione Parte_1
e causando in via diretta ed immediata la determinazione n. 935/2009 di revoca del finanziamento”, ma, a fronte della motivazione della sentenza impugnata, nella quale il Tribunale di Foggia ha indicato dettagliatamente la condotta collaborativa tenuta dal , l'appellante non ha indicato quali elementi di prova Controparte_1
– testimonianze o documenti – potessero condurre ad una decisione di tipo diverso.
In altri termini, l'obbligo di collaborazione cui il era tenuto Controparte_1 risulta rispettato attraverso la formulazione degli elenchi dei dipendenti comunali all' di formazione e la messa a disposizione del personale, ma non poteva Pt_1 spingersi sino a prevedere una coercizione rispetto agli stessi dipendenti che non si presentavano agli incontri di formazione, né è emersa una condotta positiva impeditiva dello svolgimento della formazione.
D'altro canto, non è irrilevante la circostanza che, concessa – su richiesta dell'Ente
- una prima proroga per il rendiconto al 31 maggio 2008, una seconda proroga sino al 30 settembre 2008, una ultima proroga al 30 novembre 2008, la aveva Pt_2 chiesto una ulteriore proroga in data 9 febbraio 2009 ed, a fronte dei rilievi della
, si era giustificata “riconoscendo errori e limiti dovuti CP_2 all'inesperienza”; ed in tutto il citato periodo di circa un anno non era riuscita ad organizzare il progetto in modo da consentire lo svolgimento dello stesso contemperando le esigenze del Comune.
Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso una responsabilità pre-contrattuale del convenuto. CP_1
Sul punto, va detto che nessun rapporto contrattuale si era o si doveva instaurare tra e giacché la convenzione era intervenuta – come previsto per Pt_2 CP_1 legge – tra la e la che erogava il finanziamento, essendo il Pt_2 CP_2
o meglio i suoi dipendenti, meri beneficiari della formazione. CP_1
Segue che il a prescindere dalla sua effettiva adesione al progetto, non CP_1 era tenuto a sottoscrivere alcun accordo con la di modo che la condotta Pt_2 allo stesso ascritta di mancata collaborazione – neppure dimostrata in primo grado
– non potrebbe rientrare nell'alveo della responsabilità pre-contrattuale.
6 In ultima analisi, rigettato anche il secondo motivo di appello, va affermato che alcuna responsabilità può essere ascritta al odierno appellato né a titolo CP_1 di concorso colposo nell'inadempimento della Format (extracontrattuale), né a titolo di responsabilità pre-contrattuale, dovendosi concludere per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Quanto alle spese di giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza Parte_1
n. 2329/2021 del 13 ottobre 2021, del Tribunale di Foggia, in composizione monocratica,
1) Rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado sostenute dall'appellato spese che liquida in Controparte_1 complessivi €. 14.317,00, per compensi, oltre iva, cap e rimborso forfetario
(15%) come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr
115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n. 115/2002 a carico dell'appellante
Pt_2
Così decisa il 21 marzo 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Pagamento del corrispettivo
–Indennità di avviamento – Ripetizione di Indebito – risarcimento del danno” iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 682 dell'anno 2021
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, assistito e difeso dall'avv. Emanuele Maglia, in forza di procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato in Capurso alla via San Pietro,
33 (c/o avv. Vincenzo Sforza), nonché al domicilio digitale
Email_1
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Ignazio Lagrotta, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in
Bari, alla via P. Petroni n.15, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_2
APPELLATO
All'udienza collegiale tenutasi il 15 novembre 2024, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1
Svolgimento del processo
2 Con atto di citazione ritualmente notificato, l' conveniva, dinanzi Parte_2 al Tribunale di Lucera, il per sentirlo condannare al pagamento Controparte_1 della somma di euro € 254.624,00, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, sul presupposto della responsabilità asseritamente imputabile all'Ente locale per non aver rispettato l'impegno, assunto con la delibera di Giunta n.
133/06, di aderire e partecipare al progetto di formazione professionale
“Competenze per l'Eccellenza” -2006 misura 3.10 azione a) – Parte_3 codice 06310A0108 presentato dalla ed approvato e finanziato dalla Parte_2
. CP_2
In particolare, secondo la prospettazione di parte attrice, il Controparte_1 avrebbe violato il canone di correttezza e buona fede, oltre che il preciso impegno assunto con la sopra citata delibera di giunta, in quanto avrebbe impedito o comunque non avrebbe fatto quanto possibile e necessario per consentire il raggiungimento dell'intero monte ore previsto nel predetto progetto formativo, vanificato dalle assenze ai corsi dei dipendenti comunali, ed avrebbe così causalmente determinato la revoca del finanziamento da parte della CP_2 ed il conseguente recupero della somma di euro 254.624,00 precedentemente erogata dalla stessa CP_2
Nel costituirsi in giudizio, il , aveva contestato gli avversi assunti, Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Espletata la prova orale richiesta, la causa veniva decisa con la sentenza n.
2329/2021 del 13 ottobre 2021, con la quale il Tribunale di Foggia (cui la stessa era transitata a seguito dell'accorpamento del Tribunale di Lucera), rigettava la domanda attorea, condannando l'ente di formazione attore alla rifusione delle spese di giudizio, quantificate in €. 8.000,00 oltre accessori di legge.
Avverso la detta sentenza ha proposto appello la che, in riforma Parte_2 della stessa e per i motivi di seguito indicati, ha concluso come segue :
3 a) accogliere l'atto di appello per le causali di cui in narrativa e per l'effetto, condannare, previa declaratoria di responsabilità, il , in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t. al risarcimento dei danni patiti dalla Parte_2 patrimoniali ammontanti ad € 254.624,00 e non patrimoniali a quantificarsi ovvero nella misura maggiore o minore che risulterà di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo a titolo di risarcimento danni per le causali di cui in premessa;
b) con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Nel costituirsi in giudizio, l'appellato ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In assenza di approfondimenti istruttori, all'udienza del 15 novembre 2024, la causa è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di Pt_2 primo grado nella parte in cui il primo giudice avrebbe erroneamente valutato la prova espletata e ritenuto che non fossero emersi elementi di prova della responsabilità del convenuto, odierno appellato. Controparte_1
Invero, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale di Foggia non abbia rilevato la responsabilità “a titolo di complicità e/o concorso da parte del Controparte_1 nella causazione dell'inadempimento da parte della ditta degli obblighi Parte_2 contrattuali su di essa incombenti nei confronti della ”. CP_2
Dato, quindi, per pacifico che la era rimasta inadempiente rispetto alle Pt_2 obbligazioni assunte nella convenzione con la rispetto al CP_2 completamento del progetto, con conseguente perdita del saldo del corrispettivo ed obbligo di restituzione di quanto percepito in acconto, secondo la prospettazione dell'appellante, la responsabilità dell'inadempimento – almeno concorrente – sarebbe ascrivibile alla condotta del e di tale condotta vi sarebbe prova CP_1 nell'istruttoria svolta in primo grado.
4 Sul punto il primo giudice ha affermato che “Risulta infatti agli atti che il CP_1
a seguito della stipula della convenzione tra e , ha Parte_2 CP_2 confermato la disponibilità ad aderire al progetto formativo (pur non essendovi obbligato), ha comunicato alla l'elenco dei dipendenti partecipanti ed ha Pt_2 autorizzato i dipendenti a partecipare ai corsi, comunicando loro il calendario delle lezioni. Le successive assenze dei dipendenti comunali alle lezioni, in parte confermate dai testi escussi, sono dipese dalla sovrapposizione tra l'orario dei corsi
e l'orario di servizio dei dipendenti, evidentemente dovuta ad un'organizzazione non adeguata dei corsi di formazione, programmati nel loro concreto svolgimento senza tener conto della ragionevole esigenza del - tempestivamente segnalata CP_1 dall'amministrazione comunale con la nota prot. n. 35282 del 14/09/2007 - di non far coincidere per quanto possibile le ore di formazione con l'orario di servizio ordinario dei dipendenti”.
Ebbene, la ratio decidendi del Tribunale di Foggia non è stata efficacemente sottoposta a critica, dal momento che l'appellante ha fondato la censura con la riproposizione di circostanze pacifiche tra le parti ed accertate anche dal Tribunale;
infatti, non è in discussione l'adesione del al progetto Controparte_1 denominato “COM.E. Competenze per l'eccellenza” – adesione preventiva indispensabile per la partecipazione della al bando di gara – così Parte_2 come è stato affermato dallo stesso appellante che il appellato aveva preso CP_1 atto del programma di formazione “manifestando l'opportunità, per quanto possibile, di non far coincidere le ore di formazione con l'orario di servizio ordinario anche per
i rientri pomeridiani del martedì e del giovedì, trasmettendo l'elenco dei nominativi del personale dipendente”.
Ancora, l'appellante, dopo avere ribadito di avere più volte richiesto proroghe alla
(che le aveva concesse finchè era stato possibile, procedendo alla CP_2 decadenza dall'ammissione al bando allorquando non era possibile alcuna ulteriore proroga e l'inadempimento era incontestabile) ha dedotto che il primo giudice non avrebbe erroneamente constatato come “il non ha posto in Controparte_1 concreto alcuna attività positiva finalizzata alla partecipazione dei propri dipendenti al corso di formazione”, senza però indicare quale sarebbe stato il comportamento dovuto, in presenza del quale l'inadempimento dell' di non si Pt_1 Parte_1 sarebbe realizzato.
5 Nello stesso motivo di gravame, l'appellante insiste nell'affermare che “il CP_1 in concreto, non ha consentito ai propri dipendenti di prendere parte alle attività formative, impedendo di fatto all' la conclusione del corso di formazione Parte_1
e causando in via diretta ed immediata la determinazione n. 935/2009 di revoca del finanziamento”, ma, a fronte della motivazione della sentenza impugnata, nella quale il Tribunale di Foggia ha indicato dettagliatamente la condotta collaborativa tenuta dal , l'appellante non ha indicato quali elementi di prova Controparte_1
– testimonianze o documenti – potessero condurre ad una decisione di tipo diverso.
In altri termini, l'obbligo di collaborazione cui il era tenuto Controparte_1 risulta rispettato attraverso la formulazione degli elenchi dei dipendenti comunali all' di formazione e la messa a disposizione del personale, ma non poteva Pt_1 spingersi sino a prevedere una coercizione rispetto agli stessi dipendenti che non si presentavano agli incontri di formazione, né è emersa una condotta positiva impeditiva dello svolgimento della formazione.
D'altro canto, non è irrilevante la circostanza che, concessa – su richiesta dell'Ente
- una prima proroga per il rendiconto al 31 maggio 2008, una seconda proroga sino al 30 settembre 2008, una ultima proroga al 30 novembre 2008, la aveva Pt_2 chiesto una ulteriore proroga in data 9 febbraio 2009 ed, a fronte dei rilievi della
, si era giustificata “riconoscendo errori e limiti dovuti CP_2 all'inesperienza”; ed in tutto il citato periodo di circa un anno non era riuscita ad organizzare il progetto in modo da consentire lo svolgimento dello stesso contemperando le esigenze del Comune.
Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso una responsabilità pre-contrattuale del convenuto. CP_1
Sul punto, va detto che nessun rapporto contrattuale si era o si doveva instaurare tra e giacché la convenzione era intervenuta – come previsto per Pt_2 CP_1 legge – tra la e la che erogava il finanziamento, essendo il Pt_2 CP_2
o meglio i suoi dipendenti, meri beneficiari della formazione. CP_1
Segue che il a prescindere dalla sua effettiva adesione al progetto, non CP_1 era tenuto a sottoscrivere alcun accordo con la di modo che la condotta Pt_2 allo stesso ascritta di mancata collaborazione – neppure dimostrata in primo grado
– non potrebbe rientrare nell'alveo della responsabilità pre-contrattuale.
6 In ultima analisi, rigettato anche il secondo motivo di appello, va affermato che alcuna responsabilità può essere ascritta al odierno appellato né a titolo CP_1 di concorso colposo nell'inadempimento della Format (extracontrattuale), né a titolo di responsabilità pre-contrattuale, dovendosi concludere per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Quanto alle spese di giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza Parte_1
n. 2329/2021 del 13 ottobre 2021, del Tribunale di Foggia, in composizione monocratica,
1) Rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado sostenute dall'appellato spese che liquida in Controparte_1 complessivi €. 14.317,00, per compensi, oltre iva, cap e rimborso forfetario
(15%) come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr
115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n. 115/2002 a carico dell'appellante
Pt_2
Così decisa il 21 marzo 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
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