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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 07/07/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
898 /2025 R.G.
Il giudice dott.ssa Filippetta Signorello, dato atto che: con provvedimento reso in data 15 maggio 2025, il g.l., visto l'art. 127 ter c.pc.., che consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ha disposto la trattazione della presente causa per la data odierna, assegnando all'uopo alle parti termine per note sino al giorno dell'udienza; entrambe le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno insistito nei rispettivi atti difensivi.
In particolare parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta con le quali nel riportarsi ai propri scritti difensivi che qui devono integralmente intendersi riportati e trascritti, insiste in domanda ed in particolar modo nelle note conclusionali del 16.6.2025. si reiterano le richieste istruttorie tutte in atti spiegate, non senza ribadire come quanto dedotto da CP_ in relazione ad annualità diverse rispetto a quelle in contestazione non esclude affatto né attiene alla fondatezza dell'odierna opposizione relativa all'avviso di addebito n.59920220002797185000, notificato il 18.04.2024 per il pagamento di contributi e somme aggiuntive per complessivi € 3.196,25 per il periodo 1/21-12/21.
Si chiede che la causa venga decisa, con condanna di controparte al pagamento di spese e compensi.
Il g.l.
Esaminate le note su richiamate, previa camera di consiglio, il giudice, ha depositato telematicamente la sentenza redatta in calce.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 898 /2025 R.G.
OGGETTO: opposizione avverso avviso di addebito n.59920220002797185000 vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. Gibilisco Lorenzo, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del , in persona del l.r.p.t. P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in
Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini Persona_1
del presente procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_2
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale accertare che il sig. non è tenuto all'iscrizione alla Gestione Pt_1 CP_1
degli esercenti attività commerciali, e per l'effetto annullare e/o revocare e/o cancellare l'iscrizione del ricorrente alla Gestione suddetta con effetto dal 01.01.2018; - Annullare e/o revocare l'avviso di addebito n. n.59920220002797185000, notificato il 18.04.2024 per il pagamento di contributi e somme aggiuntive per complessivi € 3196,25 per il periodo 1/21- 12/21 e, per l'effetto, assolvere il ricorrente da qualsivoglia avversaria istanza, pretesa e domanda.; vinte le spese.
Resistente: Voglia il Tribunale rigettare il ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese di lite - in subordine rigettare la domanda di cancellazione retroattiva dal 2018, essendo la relativa contribuzione consolidata in avvisi di addebito non opposti nei termini di legge;
con compensazione delle spese di lite.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa creditoria dell' portata nell'avviso di CP_1
addebito n. n.59920220002797185000, contestando la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla
Gestione per gli esercenti attività commerciali. CP_1
Per tali motivi chiede l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato e la cancellazione dell'iscrizione alla Gestione per gli esercenti attività commerciali con effetto dal 01.01.2018. CP_1
L' costituendosi ha precisato che l'iscrizione sarebbe avvenuta, con decorrenza 14 marzo 2016, su CP_1
precipua domanda presentata dal ricorrente.
Ha inoltre rilevato che, sino al 2019 il ricorrente avrebbe versato i relativi contributi e, conseguentemente, la domanda di cancellazione con decorrenza retroattiva al 2018 non potrebbe essere accolta in presenza dei menzionati avvisi di addebito per periodi precedenti, notificati e non opposti nei termini di legge.
Ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso.
Il procedimento. Istruito documentalmente, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
*****
Il ricorso viene accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Circostanze dedotte dalle parti e non contestate dalle controparti riguardano l'attività svolta dal ricorrente
(amministratore unico e legale rappresentante di una società di capitali) e l'avvenuta iscrizione alla
Gestione commercianti su istanza dello stesso ricorrente. Nello specifico, risulta documentata la qualifica, in capo al ricorrente, di amministratore unico della società Pro.co.i.tec S.r.l. che, pertanto, ha la responsabilità della predetta società.
Inoltre, dalla produzione agli atti dell' e precisamente dal documento denominato “iscrizione di CP_1
imprenditore individuale e/o coadiutori p iscrizione socio e/o coadiutori” nonché dalla successiva comunicazione debitamente ricevuta dal ricorrente in data 23.05.2016, si evince che sin dal 2016 CP_1
il ricorrente ha espressamente richiesto l'iscrizione nella gestione commercianti tenuta dall' CP_1
La disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata, come noto, modificata dall'art. 1, comma 203, L. n. 662/1996, il quale, nel riformulare l'art. 29, comma
1°, L. n. 160/1975, ha previsto che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge n. 613/1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione
(ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli.
Nel caso in esame, a prescindere dalla sussistenza del requisito della esecuzione di attività materiale all'interno della società, l' ha prodotto, come detto, la richiesta di iscrizione nella gestione CP_1
commercianti depositata proprio dal ricorrente, di svolgere la propria attività con il carattere dell'abitualità
e della prevalenza.
È evidente, pertanto, che nel caso in esame è proprio la richiesta del ricorrente e le dichiarazioni in essa contenute a fondare la pretesa contributiva da parte dell' CP_1
Conseguentemente, la domanda di cancellazione da tale gestione, retrodatata al 2018 non può trovare accoglimento, riguardando appunto un periodo per il quale non soltanto non risulta alcuna richiesta di cancellazione dalla relativa Gestione ma, addirittura, per il quale il ricorrente ha provveduto a versare i relativi contributi.
Riqualificata dunque la presente azione quale domanda di cancellazione alla Gestione commercianti, con conseguenziale annullamento dell'avviso di addebito impugnato, la stessa può trovare accoglimento a far data dall'anno 2021, in contestazione.
Per i motivi sin qui esposti, si accoglie la domanda di cancellazione dall'iscrizione alla gestione commercianti a far data dal 01.01.2021 e si dispone l'annullamento dell'avviso di addebito quivi impugnato.
L'accoglimento parziale delle domande, unitamente alla mancata contestazione degli elementi e documenti rispettivamente prodotti comportano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 898 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dispone la cancellazione dell'iscrizione del ricorrente alla Gestione suddetta con effetto dal 01.01.2021; per l'effetto, revoca l'avviso di addebito n. n.59920220002797185000, notificato il 18.04.2024 per il pagamento di contributi e somme aggiuntive per complessivi € 3196,25 per il periodo 1/21- 12/21; compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Marsala in data 07/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Sezione Lavoro
898 /2025 R.G.
Il giudice dott.ssa Filippetta Signorello, dato atto che: con provvedimento reso in data 15 maggio 2025, il g.l., visto l'art. 127 ter c.pc.., che consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ha disposto la trattazione della presente causa per la data odierna, assegnando all'uopo alle parti termine per note sino al giorno dell'udienza; entrambe le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno insistito nei rispettivi atti difensivi.
In particolare parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta con le quali nel riportarsi ai propri scritti difensivi che qui devono integralmente intendersi riportati e trascritti, insiste in domanda ed in particolar modo nelle note conclusionali del 16.6.2025. si reiterano le richieste istruttorie tutte in atti spiegate, non senza ribadire come quanto dedotto da CP_ in relazione ad annualità diverse rispetto a quelle in contestazione non esclude affatto né attiene alla fondatezza dell'odierna opposizione relativa all'avviso di addebito n.59920220002797185000, notificato il 18.04.2024 per il pagamento di contributi e somme aggiuntive per complessivi € 3.196,25 per il periodo 1/21-12/21.
Si chiede che la causa venga decisa, con condanna di controparte al pagamento di spese e compensi.
Il g.l.
Esaminate le note su richiamate, previa camera di consiglio, il giudice, ha depositato telematicamente la sentenza redatta in calce.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 898 /2025 R.G.
OGGETTO: opposizione avverso avviso di addebito n.59920220002797185000 vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. Gibilisco Lorenzo, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del , in persona del l.r.p.t. P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in
Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini Persona_1
del presente procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_2
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale accertare che il sig. non è tenuto all'iscrizione alla Gestione Pt_1 CP_1
degli esercenti attività commerciali, e per l'effetto annullare e/o revocare e/o cancellare l'iscrizione del ricorrente alla Gestione suddetta con effetto dal 01.01.2018; - Annullare e/o revocare l'avviso di addebito n. n.59920220002797185000, notificato il 18.04.2024 per il pagamento di contributi e somme aggiuntive per complessivi € 3196,25 per il periodo 1/21- 12/21 e, per l'effetto, assolvere il ricorrente da qualsivoglia avversaria istanza, pretesa e domanda.; vinte le spese.
Resistente: Voglia il Tribunale rigettare il ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese di lite - in subordine rigettare la domanda di cancellazione retroattiva dal 2018, essendo la relativa contribuzione consolidata in avvisi di addebito non opposti nei termini di legge;
con compensazione delle spese di lite.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa creditoria dell' portata nell'avviso di CP_1
addebito n. n.59920220002797185000, contestando la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla
Gestione per gli esercenti attività commerciali. CP_1
Per tali motivi chiede l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato e la cancellazione dell'iscrizione alla Gestione per gli esercenti attività commerciali con effetto dal 01.01.2018. CP_1
L' costituendosi ha precisato che l'iscrizione sarebbe avvenuta, con decorrenza 14 marzo 2016, su CP_1
precipua domanda presentata dal ricorrente.
Ha inoltre rilevato che, sino al 2019 il ricorrente avrebbe versato i relativi contributi e, conseguentemente, la domanda di cancellazione con decorrenza retroattiva al 2018 non potrebbe essere accolta in presenza dei menzionati avvisi di addebito per periodi precedenti, notificati e non opposti nei termini di legge.
Ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso.
Il procedimento. Istruito documentalmente, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
*****
Il ricorso viene accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Circostanze dedotte dalle parti e non contestate dalle controparti riguardano l'attività svolta dal ricorrente
(amministratore unico e legale rappresentante di una società di capitali) e l'avvenuta iscrizione alla
Gestione commercianti su istanza dello stesso ricorrente. Nello specifico, risulta documentata la qualifica, in capo al ricorrente, di amministratore unico della società Pro.co.i.tec S.r.l. che, pertanto, ha la responsabilità della predetta società.
Inoltre, dalla produzione agli atti dell' e precisamente dal documento denominato “iscrizione di CP_1
imprenditore individuale e/o coadiutori p iscrizione socio e/o coadiutori” nonché dalla successiva comunicazione debitamente ricevuta dal ricorrente in data 23.05.2016, si evince che sin dal 2016 CP_1
il ricorrente ha espressamente richiesto l'iscrizione nella gestione commercianti tenuta dall' CP_1
La disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata, come noto, modificata dall'art. 1, comma 203, L. n. 662/1996, il quale, nel riformulare l'art. 29, comma
1°, L. n. 160/1975, ha previsto che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge n. 613/1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione
(ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli.
Nel caso in esame, a prescindere dalla sussistenza del requisito della esecuzione di attività materiale all'interno della società, l' ha prodotto, come detto, la richiesta di iscrizione nella gestione CP_1
commercianti depositata proprio dal ricorrente, di svolgere la propria attività con il carattere dell'abitualità
e della prevalenza.
È evidente, pertanto, che nel caso in esame è proprio la richiesta del ricorrente e le dichiarazioni in essa contenute a fondare la pretesa contributiva da parte dell' CP_1
Conseguentemente, la domanda di cancellazione da tale gestione, retrodatata al 2018 non può trovare accoglimento, riguardando appunto un periodo per il quale non soltanto non risulta alcuna richiesta di cancellazione dalla relativa Gestione ma, addirittura, per il quale il ricorrente ha provveduto a versare i relativi contributi.
Riqualificata dunque la presente azione quale domanda di cancellazione alla Gestione commercianti, con conseguenziale annullamento dell'avviso di addebito impugnato, la stessa può trovare accoglimento a far data dall'anno 2021, in contestazione.
Per i motivi sin qui esposti, si accoglie la domanda di cancellazione dall'iscrizione alla gestione commercianti a far data dal 01.01.2021 e si dispone l'annullamento dell'avviso di addebito quivi impugnato.
L'accoglimento parziale delle domande, unitamente alla mancata contestazione degli elementi e documenti rispettivamente prodotti comportano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 898 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dispone la cancellazione dell'iscrizione del ricorrente alla Gestione suddetta con effetto dal 01.01.2021; per l'effetto, revoca l'avviso di addebito n. n.59920220002797185000, notificato il 18.04.2024 per il pagamento di contributi e somme aggiuntive per complessivi € 3196,25 per il periodo 1/21- 12/21; compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Marsala in data 07/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.