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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2025, n. 5341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5341 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21932/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. AL AM Presidente
Dott. CI NU Giudice Rel.
Dott. Annalisa Falconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21932/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. ANFUSIO SILVIA presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 5.7.2021in Pinerolo tra i sigg.ri , nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1 nata a [...] il [...](atto trascritto nel Registro atti di Matrimonio del Comune di Pinerolo al n.26 parte I anno 2021) ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni necessarie”.
Per il P.M.
“Visto nulla osta”.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
Pinerolo il 05.07.2021.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pinerolo (atto n. 26, parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Torino in data 20.07.2022.
Con ricorso depositato il 05.12.2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
All'udienza del 02.12.2025, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pinerolo di provvedere alle incombenze di legge;
NULLA in punto spese.
pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 05/12/2024.
Il Giudice Rel. Il Presidente
CI NU AL AM
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. AL AM Presidente
Dott. CI NU Giudice Rel.
Dott. Annalisa Falconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21932/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. ANFUSIO SILVIA presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 5.7.2021in Pinerolo tra i sigg.ri , nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1 nata a [...] il [...](atto trascritto nel Registro atti di Matrimonio del Comune di Pinerolo al n.26 parte I anno 2021) ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni necessarie”.
Per il P.M.
“Visto nulla osta”.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
Pinerolo il 05.07.2021.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pinerolo (atto n. 26, parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Torino in data 20.07.2022.
Con ricorso depositato il 05.12.2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
All'udienza del 02.12.2025, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pinerolo di provvedere alle incombenze di legge;
NULLA in punto spese.
pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 05/12/2024.
Il Giudice Rel. Il Presidente
CI NU AL AM
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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