Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 2887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2887 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02887/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00818/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 818 del 2024, proposto collettivamente da
NN OF, nata a [...] il [...], RA OS, nata a [...] il [...], GI OS, nata a [...] il [...], n.q. di legittime eredi di AL OS, deceduto in data 24.02.2021, tutte rappresentate e difese dall’avvocatessa Grazia Emanuele, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via T. Tasso n. 4;
contro
Comune di Cefalù, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocatessa Teresa Carroccio, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Agrigento n. 51;
per l’annullamento
- dell’ordinanza n. 2 del 04.03.2024, notificata in data 18.04.2024, con cui il Comune di Cefalù - Settore Edilizia Privata ha notificato alle odierne ricorrenti l’ordinanza ingiuntiva n. 19 del 08.05.2019;
- dell’ordinanza ingiuntiva n. 19 del 08.05.2019 del Comune di Cefalù - Settore Edilizia Privata, mai notificata al de cuius , con cui è stata ingiunta “la messa in pristino dello stato dei luoghi attraverso la demolizione di tutte opere edili (pavimenti, pareti divisorie, impianti tecnologici, servizio igienico,…) che hanno comportato il cambio di destinazione d’uso dell’originale unità immobiliare distinta in Catasto Fabbricati, foglio di mappa n. 5, particella n. 723, sub. 3, Cat. C/6 (garage), ad abitazione, utilizzando la stessa unità immobiliare, rispettando la sua originale destinazione d’uso garage, in quanto realizzate in assenza di titolo edilizio abilitativo (SCIA ex art 22 del DPR n. 380/2001, così come recepito con modifiche dall’art.10 della L.R. n. 16/2016)” ;
- ove occorra e per quanto di ragione, della Relazione di accertamento tecnico, come richiamata nell’ordinanza del Comune di Cefalù - Settore Edilizia Privata n. 19/2019, assunta al protocollo URB n. 41 del 29.01.2018, non conosciuta e non comunicata alle odierne ricorrenti;
- ove occorra e per quanto di ragione, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cefalù;
Vista la memoria di parte ricorrente versata in atti il 15.10.2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. IO IG e uditi per le parti i difensori, avvocato Cilento per le ricorrenti ed avvocatessa Carroccio per l’Amministrazione intimata, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Ritenuto preliminarmente l’atto introduttivo del giudizio, con cui parte ricorrente ha domandato l’annullamento delle determinazioni specificate in epigrafe, deducendone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 10 d.P.R. n. 380/2001 come modificato dall’art. 5 legge reg. n. 16/2016; violazione e falsa applicazione dell’art. 18 legge reg. n. 4/2003; violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001; violazione e falsa applicazione dell’art. 14 legge reg. n. 16/2016; eccesso di potere; difetto d’istruttoria; carenza di motivazione; disparità di trattamento; violazione del principio del legittimo affidamento; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 241/1990 ;
Ritenuto altresì l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cefalù, in uno alla pedissequa memoria difensiva;
Rilevato che mercé memoria versata in atti il 15.10.2025 parte ricorrente ha domandato a questo Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere (avendo ottenuto il titolo edilizio per i manufatti, di cui all’epigrafe), insistendo però nella condanna alle spese dell’Amministrazione intimata;
Considerato che ai sensi di quanto disposto dall’art. 34, ultimo comma, cod. proc. amm., il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere, allorché nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta;
Considerato infine di poter disporre la compensazione delle spese di lite in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RT EN, Presidente
IO IG, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO IG | RT EN |
IL SEGRETARIO