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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/04/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R . G . 5 4 6 4 / 2 0 2 4
T R I B U N A L E D I T R E V I S O
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
dato atto che l'udienza del 8 aprile 2025 è stata sostituita da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c.;
esaminato il fascicolo;
viste le note scritte;
autorizza
la precisazione delle conclusioni nei termini di cui alle note difensive scritte versate in atti,
da intendersi sostitutive degli incombenti ex art. 281 sexies c.p.c., attesa la previsione di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
dispone
come da successiva sentenza, emessa ai sensi dei sopra citati articoli e sottoscritta digitalmente, con l'evidenza che non sono presenti i procuratori alla lettura del provvedimento, attese le modalità di celebrazione con trattazione figurata.
Il Giudice
dott. Marco Saran
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, terza sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Marco Saran, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5464 del 2024 promossa da
(c.f. con l'avv. NAVA ALESSANDRA Parte_1 C.F._1
attore
contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace
* * *
OGGETTO: proprietà;
CONCLUSIONI:
- per parte ricorrente:
“previo accertamento e declaratoria della proprietà dell'immobile sito in Resana (TV), via Martiri
della Libertà nr. 72/a, così catastalmente censito al Catasto Urbano del Comune di Resana, Sez. A,
Foglio 4^, m.n. 424 sub. 5, piano 2, in capo al sig. nato a [...] il Parte_1
5.3.1961 e previo accertamento e declaratoria dell'occupazione illegittima del predetto immobile da
parte del sig. , nato a [...] il [...], ordinare ai sensi Controparte_1
dell'art. 948 c.c., per le ragioni esposte nel presente atto, a parte convenuta l'immediato rilascio
dell'immobile de quo di proprietà dell'attore; condannare altresì il convenuto sig. al CP_1
pagamento a favore del sig. , per le ragioni esposte nel presente atto, di Parte_1
un'indennità di occupazione pari alla somma di euro 700,00 mensili a far data dall'ottobre 2023 sino
2 alla data dell'effettivo rilascio o alla diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia che
Codesto Ecc.mo Tribunale riterrà di liquidare anche in via equitativa. Oltre a tale indennità, parte
attrice chiede la refusione di tutti i pagamenti pari a euro 1.285,39, sostenuti per le utenze domestiche
dell'immobile de quo, usufruite da controparte, oltre ad euro 640,00 a titolo di refusione spese per la
redazione della relazione notarile ventennale.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12 novembre 2024, ha agito Parte_1
in rivendicazione nei confronti di , al fine di ottenere un ordine di Controparte_1
immediato rilascio a carico del convenuto avente ad oggetto l'immobile di proprietà
dell'attore situato a Resana (TV), in via Martiri della Libertà nr. 72/A, oltre alla condanna al pagamento a suo favore di un'indennità di occupazione pari alla somma di euro 700,00
mensili (a far data dall'ottobre 2023) ed oltre alla rifusione delle spese sostenute per le utenze domestiche riferibili all'immobile e di euro 640,00 a titolo di spese riconducibili alla redazione della relazione notarile ventennale.
L'attore, a sostegno di quanto chiesto, ha dato conto che:
“1. Il sig. nato a [...] il [...], è proprietario Parte_1
dell'immobile sito in Resana (TV), via Martiri della Libertà nr. 72/a, così catastalmente censito al
Catasto Urbano del Comune di Resana, Sez. A, Foglio 4^, m.n. 424 sub. 5, piano 2 , giusta atto di
compravendita a rogito del Notaio dott. in data 30.9.2003 n. 168364 Rep. - n. 33541 di Per_1
Fasc. (doc. 1);
2. A far data dal mese di ottobre 2023 la predetta unità immobiliare risulta occupata sine titulo dal
sig. nato a [...] il [...]. Controparte_1
3. Vero è infatti che verso ottobre 2023 parte attrice aveva redatto un contratto di locazione ad uso
abitativo di natura transitoria con inizio 16 ottobre 2023 e con scadenza 15 aprile 2024, contratto che
non è stato possibile registrare nei termini prescritti dalla normativa in materia di locazione a causa
della mancata sottoscrizione da parte del sig. ; CP_1
4. Ciò, nonostante, quest'ultimo ha iniziato ad alloggiare presso l'immobile di Resana, non curandosi
di regolarizzare la sua posizione abitativa, usufruendo delle utenze domestiche ancora intestate al sig.
3 e senza svolgere alcun versamento a favore di quest'ultimo, eccetto per la somma Parte_1
di euro 700,00 pari di fatto ad una mensilità;
5. Alcuna corresponsione è stata invece svolta a titolo di pagamento delle utenze domestiche,
ammontanti ad oggi ad euro 791,51 (doc. 2) oltre ad euro 180,00 per spese condominiali (doc. 3).
6. Non solo, il sig. sovente ha ricevuto delle lamentele da parte del per Parte_1 CP_2
il mancato rispetto delle regole di buon vicinato da parte di controparte.
7. In tale contesto, parte attrice ha quindi chiesto in più occasioni, anche a mezzo di legali, il rilascio
dell'immobile da parte del sig. ma senza esito alcuno (docc. 4 - 5 e 6), di talché è ormai CP_1
esasperato dalla situazione, essendo sostanzialmente privato di un bene immobile, diversamente
collocabile sul mercato a terzi.
8. Nello specifico, per quanto attiene all'urgenza di riottenere l'immobile, si rappresenta che la
famiglia ha necessità di porlo in vendita a terzi al fine di reperire la liquidità Parte_1
necessaria all'acquisto di un appartamento alla figlia, sig.ra nata a [...]_3
il 13.8.2001, la quale a breve dovrà liberare l'immobile preso in locazione dal marito Persona_2
nato a Torino il [...], a [...] prossima scadenza del contratto di affitto (doc. 7).
9. Alla luce di tali circostanze, il sig. intende rivendicare la proprietà dell'unità Parte_1
immobiliare sita a Resana, Via Martiri della Libertà n. 72/a, ottenendone la liberazione e la
restituzione, la condanna del convenuto al pagamento di un'indennità di occupazione pari alla
somma di euro 700,00 mensili a far data dall'ottobre 2023 sino alla data dell'effettivo rilascio o alla
diversa somma di giustizia che Codesto Ecc.mo Tribunale riterrà di liquidare. Oltre a tale indennità,
parte attrice chiede la refusione di tutti i pagamenti pari a euro 971,51, sostenuti per le utenze
domestiche dell'immobile de quo, usufruite da controparte dall'ottobre 2023 e sino alla data
dell'effettivo rilascio”
L'attore, previa notazione di aver infruttuosamente esperito la mediazione, ha precisato di agire ex art. 938 c.c., attesa l'ingiustificata detenzione del predetto appartamento ad opera del convenuto.
L'attore ha infine rappresentato: a) di essersi da subito adoperato per riottenere la restituzione dell'immobile, dopo aver compreso che il convenuto non intendeva sottoscrivere alcun contratto di locazione transitorio;
b) di aver rifiutato numerose richieste
4 di locazione del bene, provenienti da diversi soggetti interessati;
c) di volere in prospettiva porre in vendita l'immobile per acquistarne uno per la figlia, risultando il bene inappetibile,
in quanto occupato abusivamente.
L'attore ha infine chiesto, in via di urgenza, di voler “autorizzare la proprietà ad accedere
all'interno dell'immobile per le ragioni suindicate”.
In data 6 dicembre 2024 è stato pertanto emesso il seguente provvedimento interlocutorio,
ovvero:
“… considerato che risulta che l'attore sia già rientrato nella disponibilità dei locali, attesa la
documentazione fotografica prodotta e che appare raffigurare – secondo la prospettazione – anche lo
stato interno dell'immobile per cui è causa, sito in Resana (TV), in via Martiri della Libertà nr. 72/a,
catastalmente censito al Catasto Urbano del Comune di Resana, Sez. A, Foglio 4^, m.n. 424 sub. 5,
piano 2;
osservato, in ogni caso, che ogni valutazione cautelare presuppone la proposizione di un ricorso in
corso di causa, ex art. 669 quater c.p.c., quale non può ritenersi invece l'irrituale istanza avanzata di
cui sopra;
considerato, infine, che in caso di pregiudizio per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana – allo
stato in questa sede civile del tutto genericamente prospettato – è fatto in ogni caso salvo l'eventuale
intervento degli enti competenti ex art. 54 comma 4 c.d. testo unico enti locali, sussistendone i
requisiti e previe opportune verifiche di competenza, con conseguente trasmissione dell'incarto, allo
scopo, al Sindaco del Comune di Resana (TV);
riservate le valutazioni ex art. 171 bis c.p.c. all'esito del decorso del termine per la costituzione in
giudizio del convenuto;
p.t.m.
dichiara
l'istanza urgente di “autorizzare la proprietà ad accedere all'interno dell'immobile per le ragioni
suindicate” inammissibile, per come proposta.
Si comunichi altresì al Sindaco del Comune di Resana (TV), unitamente all'atto introduttivo, alla
successiva istanza e alla documentazione fotografica ivi allegata, per ogni opportuna eventuale
valutazione di competenza, ex art. 54.4 testo unico enti locali, con riguardo allo stato dell'immobile
5 sito in Resana (TV), in via Martiri della Libertà nr. 72/a, così catastalmente censito al Catasto Urbano
del Comune di Resana, Sez. A, Foglio 4^, m.n. 424 sub. 5, piano 2.”
E' stato emesso provvedimento di mutamento del rito, ex art. 171 bis commi III e IV c.p.c.,
ricorrendo i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281 decies in relazione a tutte le domande proposte.
E' stata dichiarata la contumacia del convenuto, non costituitosi in giudizio nonostante la ritualità della notifica, disponendo la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione, con assegnazione di termine perentorio di giorni sessanta per l'integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti.
E' stata quindi fissata l'udienza di cui all'articolo 281-duodecies per il giorno 8 maggio 2025,
alle ore 10.00.
Il ricorrente ha successivamente proposto ricorso cautelare in corso di causa, nell'alveo del quale è stata rigettata la richiesta di emissione di provvedimenti inaudita altera parte, con fissazione di udienza di comparizione delle parti nell'alveo del procedimento incidentale al
3 aprile 2025.
E' stata contestualmente anticipata la trattazione del procedimento principale alle medesima data (non trattandosi di atto da doversi notificare al contumace e trattandosi peraltro della data inizialmente fissata dall'attore in atto introduttivo).
La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione, rigettando la richiesta di assunzione della prova orale, essendo il capitolo 3 genericamente formulato sul piano temporale e per il resto risultando l'assunzione della prova orale superflua ai fini della decisione.
E' stato da ultimo assegnato termine per note ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive rispetto all'udienza del 8 aprile 2025, fissata ex art. 281 sexies c.p.c.
E' stata quindi autorizzata la precisazione delle conclusioni.
La causa passa quindi direttamente in decisione ai sensi dei citati articoli, con pronuncia effettuata a seguito del deposito di note difensive autorizzate, da intendersi sostitutive rispetto alla discussione.
* * *
6 La presente sentenza è emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in base al quale si richiede solamente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La domanda proposta è fondata, per le ragioni e nei limiti che si vanno ad esporre.
1.Va innanzitutto premesso che il giudizio va trattato con rito ordinario, non risultando sia inizialmente esistito un titolo lato sensu locatizio da porre a giustificazione (quantomeno originaria) dell'occupazione del bene di cui si discute.
Per quanto concerne il merito della controversia, si rileva infatti che l'azione reale di rivendicazione proposta dall'attore è stata formulata lamentando l'intervenuta occupazione
sine titulo di un immobile di proprietà.
A tal riguardo, si osserva che la domanda è fondata, in quanto:
a) è documentato che il ricorrente è titolare del diritto di piena proprietà sul bene di cui si discute (cfr. documenti 1, 9, 11 e 12 di cui al fascicolo del ricorrente), giusto disamina di atto di compravendita a rogito del Notaio dott. del 30 settembre 2003 n. 168364 / 33541 Per_1
e di relazione notarile ventennale redatta dal Notaio Dott.ssa in data5 luglio 2024 Per_3
in cui si precisa che “non sono state riscontrate irregolarità o limitazioni nei trasferimenti dei
precedenti proprietari”, nonché di visura storica per immobile e nota di trascrizione n. 6417
del 19 maggio 1958;
b) l'occupazione dell'immobile per cui è causa ad opera del convenuto, si evince – oltre che dalla sua ingiustificata mancata partecipazione alla mediazione, ex art. 12 bis di cui al d.lgs.
28 / 10 - dalla disamina congiunta della comunicazione del gennaio 2024 a firma di altri condomini (tra cui , che è documentato essere soggetto che conduceva in Persona_4
locazione presso il medesimo stabile un immobile di proprietà della moglie dell'attore - cfr.
documenti 18 e 22) oltre che dalla ricezione ad opera del convenuto - presso i luoghi di causa
- della diffida a firma del legale attoreo del 16 aprile 2024 (cfr. raccomandata prodotta quale doc. 5, il cui ricevimento in data 18 aprile 2024 è comprovato dalla presenza dei rituali avvisi) oltre che dell'atto di citazione introduttivo del novembre del 2024;
c) l'occupazione ad oggi perdura, in quanto l'atto introduttivo è stato ricevuto dal convenuto in data 12 novembre 2024 presso i luoghi di causa, non risultando il bene nelle more
7 rilasciato ritualmente (dovendosi la considerazione interlocutoria del 6 dicembre 2024
effettuata con limitato riferimento all'irrituale richiesta cautelare in precedenza avanzata);
d) non sussiste alcun titolo contrattuale che giustifichi l'attuale situazione di fatto, in quanto il convenuto ha fatto ingresso presso i locali in previsione della futura sottoscrizione – mai avvenuta - di un contratto di locazione ad uso transitorio (firmato dal solo locatore e prodotto quale doc. 14).
Tanto evidenziato, in considerazione del fatto che il convenuto occupa sine titulo - a partire dal gennaio 2024 - l'immobile situato a Resana (TV), in via Martiri della Libertà nr. 72/a,
catastalmente censito al Catasto Urbano del Comune di Resana, alla Sezione A, Foglio 4,
mappale n. 424, sub. 5, piano 2, va accolta la domanda di rivendicazione proposta ex art. 948 c.c., previo incidentale accertamento che deve ritenersi provato il diritto di proprietà
sull'immobile per cui è causa in capo all'attore in ragione del decorso di oltre ventanni dall'acquisto dell'immobile di cui si discute (cfr. Cassazione, Sezione 2, n. 11555 del
17/05/2007), in aggiunta al fatto che l'attore non ha prospettato di aver inizialmente concesso l'immobile in comodato e comunque potendo avvalersi anche il comodante “…per
conseguire il rilascio del bene dato in comodato, sia dell'azione di rivendica, che dell'azione
contrattuale…” in assenza di facoltà del giudice mutare "ex officio" il titolo della pretesa e dovendo essere la controversia decisa con esclusivo riferimento al titolo dedotto dall'interessato (cfr. Cassazione, Sezione 2, n. 2726 del 5 febbraio 2013).
Ne deriva la condanna del convento all'immediata restituzione, a favore del proprietario,
dell'immobile situato a Resana (TV), in via Martiri della Libertà nr. 72/a, catastalmente censito al Catasto Urbano del Comune di Resana, alla Sezione A, Foglio 4, mappale n. 424,
sub. 5, piano 2.
Il rilascio viene infatti disposto senza ulteriori termini a favore del convenuto, in quanto è
documentato che, a partire da aprile 2024 e dunque da circa un anno, il convenuto è stato messo nelle condizioni di prendere contezza dell'intenzione dell'attore di ottenere in via stragiudiziale la restituzione dell'immobile (cfr. raccomandata prodotta quale doc. 5, il cui ricevimento in data 18 aprile 2024 è comprovato dalla presenza dei rituali avvisi), oltre ad
8 aver infruttuosamente esperito la mediazione (cfr. doc. 8) e proposto il presente giudizio nel novembre del 2024.
2. Per quanto concerne la domanda attorea di condanna del convenuto alla corresponsione dell'importo di € 700,00, per ogni mensilità di occupazione senza titolo dell'immobile, si rileva, in conformità alla pronuncia a Sezioni Unite n. 33645 / 22 che:
- in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito;
- in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto,
mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale;
- in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Tanto premesso, si osserva che nella fattispecie per cui è causa, sino a dicembre 2023 non è
dovuta alcuna somma, in quanto non è provata l'occupazione dell'immobile sino a tale data
(per come sopra meglio evidenziato al paragrafo 1) ma solo a partire dal gennaio 2024.
Per quanto concerne l'arco temporale decorrente dal gennaio 2024, si osserva che può essere di converso valorizzato il fatto che non sono emerse in capo alla proprietà ragioni - per giustificare l'occupazione ingiustificata dell'immobile ad opera del convenuto - di natura diversa rispetto a quelle finalizzate a ricavare in prospettiva un'utilità economica, per come desumibile anche dalle diffide inviate dal legale dei ricorrenti datate gennaio 2024 ed aprile
2024, con le quali si intimava il pagamento di un danno per l'illegittima occupazione del
9 bene (cfr. documenti 4 e 5, il secondo dei quali accompagnato anche da prova della ricezione della diffida alla data del 18 aprile 2024).
Tanto evidenziato, deve inoltre ritenersi comprovato che l'immobile risulti abitabile, come si evince dal fatto che la raccomandata dell'aprile 2024 e l'atto introduttivo del giudizio sono state ricevute personalmente dal convenuto presso il bene per cui è causa.
Per quanto concerne la quantificazione di detto danno, in conformità rispetto alla giurisprudenza di legittimità sopra riportata, si stima equo e congruo utilizzare quale parametro la somma di € 400,00 mensili.
A detta conclusione si perviene in quanto va valorizzato il fatto che lo stesso attore ha prospettato che la moglie ha concesso ritualmente in locazione – a soggetto terzo - altro immobile presso il medesimo stabile, producendo atto di citazione per la convalida di sfratto per finita locazione dalla cui disamina si evince che il canone era stato ivi pattuito in detta misura (cfr. doc. 21, ove si indica quale valore della controversia, relativa a contratto di locazione con finalità transitorie di mesi tre, la somma di € 1.200,00).
E' pertanto congruo parametrare la misura dell'indennità avendo quale base di riferimento detta produzione documentale, in assenza di diversi indici di riferimento – oltre che di istanze istruttorie - da cui poter desumere che la somma richiesta in misura di € 700,00
mensili sia congrua.
Le asserite manifestazioni di interesse inoltrate da soggetti terzi a mezzo di messaggi inviati tramite applicativo di messaggistica “wazzup” risultano infatti generiche, in aggiunta al fatto che la mera bozza di contratto di locazione - sottoscritta dal solo attore - non è di per sé sola valorizzabile (cfr. doc. 13 e 14).
La predetta somma di € 400,00 mensili, inoltre, va quantificata al netto della tassazione minima (ovvero con cedolare secca del 10%) applicabile in ipotesi di locazione, al fine di evitare locupletazioni a favore dell'attore rispetto alla situazione che contraddistingue un rapporto locatizio ordinario.
Ne deriva che il danno subito dal ricorrente viene quantificato in € 360,00 mensili, con decorrenza da gennaio 2024 e sino al rilascio effettivo del bene.
10 Il convenuto va quindi condannato al pagamento di € 5.760,00 a titolo di indennità di occupazione, a favore dell'attore, per il periodo da gennaio 2024 ad aprile 2025 (compresi),
oltre ad ulteriori € 360,00 mensili per ogni mese di perdurante occupazione dei locali fino al rilascio dell'immobile.
3. Va di converso rigettata la richiesta di rifusione di spese per pagamento di bollette, in quanto la documentazione prodotta è in parte antecedente rispetto al periodo oggetto di accertamento di cui sopra ed in ogni caso in quanto non vi è prova che quanto prodotto sia documentazione riferibile all'appartamento occupato per cui è causa (cfr. doc. 2, 3, 15 e 16).
Va parimenti rigettata la richiesta di rifusione di spese condominiali, non essendovi prova dell'esborso in quanto è stata prodotta una dichiarazione generica sottoscritta dall'attore stesso (cfr. doc. 3).
Si precisa infine che, con separato provvedimento, è stato dichiarato improcedibile il procedimento cautelare, in quanto il giudizio principale è stato definito antecedentemente,
risultando pertanto ultroneo, superfluo ed assorbito ogni ulteriore approfondimento chiesto nel predetto procedimento incidentale.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 3.397,00 complessivi per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge ed oltre a rimborso spese generali 15% e ad € 1.411,28 per anticipazioni documentate (di cui € 545,00 per contributo unificato e marca da bollo, € 50,36 per spese di notifica e per invio raccomandate, € 175,92
per spese di mediazione ed infine € 640,00 per spese notarili prodromiche alla proposizione del giudizio).
Detta quantificazione è operata in base al D.M. 147 / 22, tenendo conto dello scaglione di riferimento sino ad € 26.000,00, ovvero quello dei giudizi di valore indeterminabile e complessità bassa, sulla base dei valori medi delle varie fasi, esclusa quella di trattazione /
istruzione non richiesta in nota spese.
Nulla di aggiuntivo viene riconosciuto a titolo di compensi professionali del procedimento cautelare proposto in corso di causa, in quanto il giudizio principale è stato definito antecedentemente al perfezionamento della notifica di detto procedimento incidentale,
rilevatosi ultroneo.
11
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
1) in accoglimento dell'azione di rivendicazione proposta ex art. 948 c.c., accertato che il
convenuto occupa sine titulo - a partire dal gennaio 2024 - l'immobile situato a Resana (TV),
in via Martiri della Libertà nr. 72/a, catastalmente censito al Catasto Urbano del Comune di
Resana, alla Sezione A, Foglio 4, mappale n. 424, sub. 5, piano 2, nonché previo incidentale
accertamento del diritto di proprietà attoreo in ordine al predetto immobile, condanna il
convento all'immediata restituzione, a favore del proprietario, del bene sopra indicato;
2) condanna il convenuto al pagamento di € 5.760,00 a titolo di indennità di occupazione, a
favore dell'attore, per il periodo da gennaio 2024 ad aprile 2025 (compresi), oltre ad ulteriori
€ 360,00 mensili per ogni mese di perdurante occupazione dei locali fino al rilascio
dell'immobile;
3) rigetta la richiesta attorea di rifusione di spese per pagamento di bollette ed oneri condominiali,
in quanto infondata;
4) condanna il convenuto a rifondere a favore dell'attore le spese di lite che liquida in complessivi
€ 3.397,00, oltre ad IVA e c.p.a come per legge ed oltre a rimborso spese generali 15% e ad €
1.411,28 per anticipazioni documentate.
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, in data 08/04/2025.
Il Giudice
Dott. Marco Saran
12