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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 25/11/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 792/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 02/04/2025, da:
(C.F. ), nata a [...] l'[...], e residente in Parte_1 C.F._1
Vignone (VB), Via Pastura, 17/2;
e (C.F. ), nato a [...] il [...], e residente in Controparte_1 C.F._2
Vignone (VB), Via Pastura, 17/2;
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Chiara VILLANI (C.F. , PEC C.F._3
presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Verbania, C.so Email_1
Mameli n. 99/2, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM sede
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1) in coniugi sono autorizzati a vivere separati;
2) La casa coniugale verrà assegnato alla sig.ra quale genitore collocatario della figlia Pt_1 minore ed il sig. si impegna a trasferirsi in altra abitazione non appena disponibile;
CP_1 3) La potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per la figlia saranno assunte di comune accordo dai coniugi, sempre tenendo conto delle esigenze, della capacità e delle future aspirazioni della stessa, avendo i coniugi deciso di mantenere reciprocamente tra di loro, un rapporto equilibrato e continuativo, nell'esclusivo interesse della figlia. L'ordinaria amministrazione quotidiana spetterà ad entrambi con riferimento ai periodi in cui la minore permarrà con ciascun genitore;
4) La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, rimanendo collocata Per_1
e residente presso la madre. In ragione del fatto che il sig. lavora su turni H24 a ciclo CP_1 continuo, avrà facoltà di tenerla con sé nei giorni di riposo, anche continuativi, con pernottamento ed una sera a settimana dalla fine della scuola a dopo cena, senza pernottamento dunque, da determinarsi in base ai turni di lavoro e secondo le necessità della bambina. In considerazione della turnazione del sig. durante le festività Natalizie e Pasquali avrà diritto di trascorrere con CP_1
i giorni di riposo o di ferie, sempre tenendo conto degli interessi e delle necessità della Per_1 bambina. Negli altri giorni festivi, nei ponti e durante i periodi delle vacanze scolastiche i genitori terranno con sè in via alternata garantendo il più possibile una suddivisione omogenea dei Per_1 giorni che ella potrà trascorrere con ciascuno.
Quindici giorni, anche non consecutivi, d'estate previo accordo fra i coniugi.
3) Il padre corrisponderà alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, quale contributo al mantenimento della figlia minore, l'importo mensile di € 400,00 (quattrocento) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Per le spese straordinarie, che andranno divise al 50% tra i genitori, questi ultimi dichiarano di aderire e accettare “il Protocollo d'intesa sulle spese ordinarie e straordinarie per i figli in materia di sperazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” stipulato e vigente per il Tribunale di
Verbania. L'importo della spesa sostenuta da un genitore sarà corrisposta all'altro coniuge che l'ha anticipata entro il giorno 10 del mese successivo;
4) i coniugi si danno reciprocamente atto della rispettiva indipendenza economica per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
5) i coniugi dichiarano di aver regolato tra loro ogni questione economica e di non avere ulteriori pretese l'uno nei confronti dell'altro;
6) i sigg.ri e prestano reciprocamente il loro assenso per il rilascio e/o il rinnovo del Pt_1 CP_1 passaporto o di documento equipollente valido per l'espatrio per se stessi e per la figlia minore.” Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, in data 02/04/2025, e Parte_1
premesso di avere contratto matrimonio in Verbania, in data 30.7.2016, hanno Controparte_1 chiesto, con domanda congiunta, emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta.
Le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e le condizioni concordate.
Pertanto, cessata la comunione materiale e spirituale e intervenuto il PM, sussistono i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione, atteso che l'accordo raggiunto anche in ordine al mantenimento della figlia minore (nata in data [...] a [...]) è Per_1 rispondente al suo superiore interesse.
In particolare, va precisato che i coniugi si danno reciprocamente atto della rispettiva indipendenza economica per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento, e che i medesimi dichiarano di aver regolato tra loro ogni questione economica e di non avere ulteriori pretese l'uno nei confronti dell'altro.
Va dato atto, infine, che i genitori prestano reciprocamente il loro assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o di documento equipollente valido per l'espatrio per se stessi e per la figlia minore.
Nulla per spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
- dichiara la separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
uniti in matrimonio il 30.7.2016 in Verbania, trascritto nei registri Controparte_1 dello stato civile del medesimo Comune al n. 1, parte II, serie B, anno 2016;
- affida la figlia minore n via condivisa ad entrambi i genitori, rimanendo collocata Per_1
e residente presso la madre;
- assegna la casa coniugale alla madre, genitore collocatario della figlia minore;
- dà facoltà al padre, tenuto conto del fatto che il medesimo lavora su turni H24 a ciclo continuo, di tenere la figlia con sé nei giorni di riposo, anche continuativi, sé nei giorni di riposo, anche continuativi, con pernottamento ed una sera a settimana dalla fine della scuola a dopo cena, senza pernottamento dunque, da determinarsi in base ai turni di lavoro e secondo le necessità della bambina;
in considerazione della turnazione, durante le festività Natalizie e Pasquali avrà diritto di trascorrere con i giorni di riposo o di Per_1 ferie, sempre tenendo conto degli interessi e delle necessità della bambina.
Negli altri giorni festivi, nei ponti e durante i periodi delle vacanze scolastiche, i genitori terranno con sè in via alternata garantendo il più possibile una suddivisione Per_1 omogenea dei giorni che ella potrà trascorrere con ciascuno;
quindici giorni, anche non consecutivi, d'estate previo accordo fra i coniugi;
- pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, quale contributo al mantenimento della figlia minore, l'importo mensile di € 400,00
(quattrocento) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
per le spese straordinarie, che andranno divise al 50% tra i genitori, questi ultimi dichiarano di aderire e accettare “il Protocollo d'intesa sulle spese ordinarie e straordinarie per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” stipulato e vigente per il Tribunale di Verbania;
l'importo della spesa sostenuta da un genitore sarà corrisposto all'altro coniuge che l'ha anticipato entro il giorno 10 del mese successivo.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 20.11.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 02/04/2025, da:
(C.F. ), nata a [...] l'[...], e residente in Parte_1 C.F._1
Vignone (VB), Via Pastura, 17/2;
e (C.F. ), nato a [...] il [...], e residente in Controparte_1 C.F._2
Vignone (VB), Via Pastura, 17/2;
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Chiara VILLANI (C.F. , PEC C.F._3
presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Verbania, C.so Email_1
Mameli n. 99/2, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM sede
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1) in coniugi sono autorizzati a vivere separati;
2) La casa coniugale verrà assegnato alla sig.ra quale genitore collocatario della figlia Pt_1 minore ed il sig. si impegna a trasferirsi in altra abitazione non appena disponibile;
CP_1 3) La potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per la figlia saranno assunte di comune accordo dai coniugi, sempre tenendo conto delle esigenze, della capacità e delle future aspirazioni della stessa, avendo i coniugi deciso di mantenere reciprocamente tra di loro, un rapporto equilibrato e continuativo, nell'esclusivo interesse della figlia. L'ordinaria amministrazione quotidiana spetterà ad entrambi con riferimento ai periodi in cui la minore permarrà con ciascun genitore;
4) La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, rimanendo collocata Per_1
e residente presso la madre. In ragione del fatto che il sig. lavora su turni H24 a ciclo CP_1 continuo, avrà facoltà di tenerla con sé nei giorni di riposo, anche continuativi, con pernottamento ed una sera a settimana dalla fine della scuola a dopo cena, senza pernottamento dunque, da determinarsi in base ai turni di lavoro e secondo le necessità della bambina. In considerazione della turnazione del sig. durante le festività Natalizie e Pasquali avrà diritto di trascorrere con CP_1
i giorni di riposo o di ferie, sempre tenendo conto degli interessi e delle necessità della Per_1 bambina. Negli altri giorni festivi, nei ponti e durante i periodi delle vacanze scolastiche i genitori terranno con sè in via alternata garantendo il più possibile una suddivisione omogenea dei Per_1 giorni che ella potrà trascorrere con ciascuno.
Quindici giorni, anche non consecutivi, d'estate previo accordo fra i coniugi.
3) Il padre corrisponderà alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, quale contributo al mantenimento della figlia minore, l'importo mensile di € 400,00 (quattrocento) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Per le spese straordinarie, che andranno divise al 50% tra i genitori, questi ultimi dichiarano di aderire e accettare “il Protocollo d'intesa sulle spese ordinarie e straordinarie per i figli in materia di sperazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” stipulato e vigente per il Tribunale di
Verbania. L'importo della spesa sostenuta da un genitore sarà corrisposta all'altro coniuge che l'ha anticipata entro il giorno 10 del mese successivo;
4) i coniugi si danno reciprocamente atto della rispettiva indipendenza economica per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
5) i coniugi dichiarano di aver regolato tra loro ogni questione economica e di non avere ulteriori pretese l'uno nei confronti dell'altro;
6) i sigg.ri e prestano reciprocamente il loro assenso per il rilascio e/o il rinnovo del Pt_1 CP_1 passaporto o di documento equipollente valido per l'espatrio per se stessi e per la figlia minore.” Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, in data 02/04/2025, e Parte_1
premesso di avere contratto matrimonio in Verbania, in data 30.7.2016, hanno Controparte_1 chiesto, con domanda congiunta, emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta.
Le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e le condizioni concordate.
Pertanto, cessata la comunione materiale e spirituale e intervenuto il PM, sussistono i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione, atteso che l'accordo raggiunto anche in ordine al mantenimento della figlia minore (nata in data [...] a [...]) è Per_1 rispondente al suo superiore interesse.
In particolare, va precisato che i coniugi si danno reciprocamente atto della rispettiva indipendenza economica per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento, e che i medesimi dichiarano di aver regolato tra loro ogni questione economica e di non avere ulteriori pretese l'uno nei confronti dell'altro.
Va dato atto, infine, che i genitori prestano reciprocamente il loro assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o di documento equipollente valido per l'espatrio per se stessi e per la figlia minore.
Nulla per spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
- dichiara la separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
uniti in matrimonio il 30.7.2016 in Verbania, trascritto nei registri Controparte_1 dello stato civile del medesimo Comune al n. 1, parte II, serie B, anno 2016;
- affida la figlia minore n via condivisa ad entrambi i genitori, rimanendo collocata Per_1
e residente presso la madre;
- assegna la casa coniugale alla madre, genitore collocatario della figlia minore;
- dà facoltà al padre, tenuto conto del fatto che il medesimo lavora su turni H24 a ciclo continuo, di tenere la figlia con sé nei giorni di riposo, anche continuativi, sé nei giorni di riposo, anche continuativi, con pernottamento ed una sera a settimana dalla fine della scuola a dopo cena, senza pernottamento dunque, da determinarsi in base ai turni di lavoro e secondo le necessità della bambina;
in considerazione della turnazione, durante le festività Natalizie e Pasquali avrà diritto di trascorrere con i giorni di riposo o di Per_1 ferie, sempre tenendo conto degli interessi e delle necessità della bambina.
Negli altri giorni festivi, nei ponti e durante i periodi delle vacanze scolastiche, i genitori terranno con sè in via alternata garantendo il più possibile una suddivisione Per_1 omogenea dei giorni che ella potrà trascorrere con ciascuno;
quindici giorni, anche non consecutivi, d'estate previo accordo fra i coniugi;
- pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, quale contributo al mantenimento della figlia minore, l'importo mensile di € 400,00
(quattrocento) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
per le spese straordinarie, che andranno divise al 50% tra i genitori, questi ultimi dichiarano di aderire e accettare “il Protocollo d'intesa sulle spese ordinarie e straordinarie per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” stipulato e vigente per il Tribunale di Verbania;
l'importo della spesa sostenuta da un genitore sarà corrisposto all'altro coniuge che l'ha anticipato entro il giorno 10 del mese successivo.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 20.11.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO