Articolo 30 della Legge 5 agosto 1962, n. 1257
Articolo 29Articolo 31
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25 agosto 1962
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16 settembre 2010
Art. 30. Ricorso giurisdizionale in materia di incompatibilita'

Quando il Consiglio regionale non provveda nei termini prescritti ad adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 28 e dall'articolo 29, e' ammesso ricorso giurisdizionale ((alla Corte di appello di Torino)) che, quando occorre, contesta l'incompatibilita', chiede al consigliere regionale di esercitare l'opzione e ne pronuncia la decadenza (( . . . ))
Contro le deliberazioni del Consiglio regionale in materia di incompatibilita' e' ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale ((alla Corte di appello di Torino)) che provvede e giudica con i poteri ad esso attribuiti dal comma precedente.
Entrata in vigore il 16 settembre 2010