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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 25/11/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AGRIGENTO SEZIONE CIVILE
La dott.ssa ON SP, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di
Agrigento, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e pubblicato, la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N 1078 DEL RUOLO GENERALE DEGLI
AFFARI CONTENZIOSI CIVILI DELL'ANNO 2022
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
OR SE n. 5, (C.F.: ), rappresentata e difesa, dall'Avv. C.F._1
LO GI del Foro di Agrigento ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso il di lui domicilio telematico e lo studio professionale sito in Agrigento, nella Via Papa Luciani n. 75, giusta procura agli atti
(opponente)
CONTRO
P.IVA: Controparte_1 P.IVA_1 ed in prosieguo CDO), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in
82016 CH BN , elettivamente domiciliata in Controparte_2
92100 Agrigento, Via Elicone – Villaggio Mosè , presso l'Avv. Chiara Teresa, cui sono conferiti le funzioni ed i poteri di rappresentanza processuale e di difesa ex artt. 83 e 84
c.p.c. in forza di dichiarazione di nomina contenuta in atti, e difesa dall'Avv. Giovanna
Garrone del Foro di Milano, che la rappresenta e che la difende in forza di procura speciale contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo
(opposto)
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI: COME DA ATTI E VERBALI DI CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE In data 21 aprile 2022, l'attore notificava atto di citazione in opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 182/2022 (R.G. n. 3098/21) emesso dal Tribunale di Agrigento il
4.02.2022, e depositato in Cancelleria il 14.02.2022, notificato il 15.03.2022, con il quale ad istanza della si Controparte_1 intimava alla medesima di pagare la somma di € 32.024,93, oltre interessi di mora dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo da calcolarsi sul solo capitale, oltre spese liquidate nella misura: € 700,00 per compenso professionale ed € 286,00 per spese oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Contestando integralmente la sussistenza del credito rivendicato con il decreto ingiuntivo opposto, non avendo mai la opponente ordinato né ricevuto, anche per ragioni logistiche, la merce di cui si chiede il pagamento mediante ricorso al monitorio,
l'attrice chiede nel merito: Ritenere e dichiarare l'insussistenza del debito di cui alla fattura 1520 del 13.07.2020, dunque, che l'ingiunzione di pagamento opposta non andava emessa essendo il relativo ricorso infondato nel merito e, per l'effetto, Voglia il
Giudice dichiarane la nullità e, comunque, revocare il D.I. oggetto di opposizione;
condannare l'opposta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28.09.2023 si è costituita la società creditrice al fine di contestare e controdedurre rispetto le difese avversarie e chiede − respinta ogni contraria e diversa domanda eccezione e deduzione;
− previa la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto od in subordine la pronuncia dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per l'intera somma ingiunta;
− in via principale, che si respinga l'opposizione proposta e venga confermato il decreto ingiuntivo opposto;
− in ogni caso, che si dichiari tenuta e condannata CP_3
a pagare a favore della
[...] Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma indicata nel
[...] decreto ingiuntivo opposto o la diversa somma di giustizia meglio vista, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 dalla scadenza della fattura al saldo;
− con vittoria di spese, diritti ed onorari gravati di I.V.A. e C.P.A..
Alla prima udienza cartolare svoltasi in data 21.10.2022, sono stati concessi i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art 183 VI coc cpc. Ammesse le prove per testi, articolate dalle parti, e assunta solo quella di parte opponente per mancata comparizione
Pag. 2 di 5 del teste di parte opposta, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e infine decisa all'esito di udienza fissata ex art 281 sexies cpc alla data del 24.11.2025 con termine di note conclusive concesso alle parti a ritroso.
L'azione promossa dall'opponente risulta fondata e merita pertanto di essere accolta alla luce delle seguenti succinte motivazioni.
Preliminarmente, occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume le vesti dell'attore da un punto di vista sostanziale tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (cfr. ex plurimis Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 12 marzo 2019, n. 7020). Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si distribuisce in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito e se solleva delle eccezioni, volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto, dovrà fornirne la prova.
La recente giurisprudenza di merito ha ribadito che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza della domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per
l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte;
è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione, a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (ex plurimis Cass. SS.UU. n.
13533/2001, Trib. Torino sent. n. 28614/2016).
Detto ciò, il presente giudizio muove dal decreto ingiuntivo n. 182/2022 (R.G. n.
3098/2021) emesso dal Tribunale di Agrigento il 04.02.2022, e depositato in cancelleria
Pag. 3 di 5 il 14.02.2022, notificato il 15.03.2022, con cui è stato ingiunto all'opponente, sulla scorta della fattura n. 1520 del 13.07.2020 relativa ad una fornitura di prodotti ortofrutticoli, di pagare in favore dell'opposto la somma di € 32.024,93, oltre interessi e spese come per legge.
Contesta l'opponente che la predetta fornitura non sarebbe mai stata recapitata al suo negozio e che i documenti di trasporto non costituirebbero prova della consegna effettiva non essendo stati sottoscritti dal ricevente per accettazione.
Si deve evidenziare, intanto, che l'opponente, su cui gravava l'onere di provare puntualmente il fatto estintivo del pagamento, ha contestato la fattura e la mancata consegna della merce oggetto delle fatture poste a fondamento dell'azione monitoria, sostenendo che non vi è la prova dell'avvenuta consegna della merce alla opponente.
Quindi quale motivo di opposizione è stato dedotto il mancato ordine della merce e la mancata consegna della merce. Di contro la società creditrice opposta, ma attrice sostanziale nel presente giudizio, ha depositato agli atti di causa la documentazione contabile avente ad oggetto la fornitura e i DDT di consegna della merce tuttavia privi di sottoscrizione da parte della destinataria. Sul punto non può sottacersi che la contestazione della mancata consegna della merce riportata nella fattura posta a fondamento dell'azione monitoria, non è stata superata sia dalla produzione documentale dei DDT che sono risultati privi di sottoscrizione da parte dell'opposta, sia a seguito della mancata comparizione del teste che pertanto non ha confermato l'avvenuta consegna della merce.
Va ricordato che con sentenza n. 31974 del 6 dicembre 2019 la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui i documenti provenienti da terzi estranei alla lite possono offrire soltanto elementi indiziari idonei a fondare il convincimento del giudice solo se assistiti da altre risultanze probatorie (Cass. civ. sez. lav.,14/8/2001, n. 11105), quali possono essere dichiarazioni testimoniali ovvero presunzioni semplici. Ne consegue che qualora il documento di trasporto sia firmato dal solo vettore, tale documento, provenendo da un soggetto terzo alla causa, è destinato ad assumere valore meramente indiziario, e sarà inidoneo a soddisfare l'onere posto in capo al mittente di provare l'avvenuta consegna della merce al destinatario, in assenza, come nel caso che occupa, di deposizione testimoniale a conferma.
Pag. 4 di 5 Consegue che alla luce delle risultanze documentali (fatture e documenti di trasporto non sottoscritti dal destinatario), e a seguito delle dichiarazioni assunte in sede di prova testimoniale rese dal fratello della opponente che hanno confermato le contestazioni sollevate dall'attrice in ordine alla mancata consegna della merce, non può ritenersi dimostrato il credito relativo al corrispettivo delle forniture di cui alla fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo.
In conclusione, ed alla stregua delle argomentazioni esposte e dei principi giuridici richiamati, la pretesa economica azionata dalla opposta non risulta adeguatamente provata.
L'assenza della prova della effettiva consegna della merce dettagliata nelle fatture poste a fondamento dell'azione monitoria opposta conduce inevitabilmente all'accoglimento dell'odierna opposizione con la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, per le motivazioni di cui nelle premesse, reietta ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, rigetta l'opposizione. Accoglie la proposta opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
182/2022 (R.G. n. 3098/21) emesso dal Tribunale di Agrigento il 4.02.2022, e depositato in Cancelleria il 14.02.2022.
Condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese legali per la somma di € 3.000,00 oltre oneri.
Agrigento, 25.11.2025
Il Gop
ON SP
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