Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 11/06/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 567/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in Camera di Consiglio, in composizione collegiale, nelle persone delle magistrate: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di SEPARAZIONE
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 567/2025, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ) rappresentata, difesa ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv.ta Barbara Livraghi (c.f. ) in C.F._2
Casalpusterlengo (LO), alla via Santa Chiara n. 9;
- Ricorrente
e
(c.f. ) rappresentato, difeso e domiciliato presso lo Controparte_1 C.F._3 studio dell'avv.ta Caterina Invernizzi (c.f. ) in Lodi Vecchio (LO), alla via C.F._4
Matteotti n. 3;
- Ricorrente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO in sede ex artt.
70 e 71 c.p.c.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03.03.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la casa famigliare sita in San Martino in Strada (Lo), Via Ada Negri 0/A, in comproprietà tra le parti e per il cui acquisto è presente un mutuo cointestato presso la , filiale Controparte_2 di Guardamiglio, resterà abitata dal sig. CP_1
3) la sig.ra si è già trasferita presso altra abitazione e si impegna a spostare la propria Pt_1 residenza in concomitanza dell'atto notarile di trasferimento della propria quota di proprietà. Le spese pagina 1 di 3
2024 compreso;
4) la sig.ra a già asportato dalla casa coniugale tutto quanto di sua esclusiva proprietà, Pt_1 come da elenco dei beni condiviso con il sig. CP_1
5) i coniugi hanno concordato che la casa coniugale sita in San Martino in Strada (Lo), Via Ada Negri
0/A rimarrà interamente in proprietà al marito;
6) la sig.ra si impegna a cedere al sig. la propria quota di proprietà Pt_1 CP_1 dell'immobile, pari al 50%, con atto notarile da stipularsi entro 30 giorni dal deposito della sentenza
7) la cessione della quota di proprietà comporterà la corresponsione alla sig.ra a parte Pt_1 del marito dell'importo di €. 12.500,00 (euro dodicimilacinquecento/00); l'importo è stato definito dai coniugi alla luce delle somme già corrisposte da parte del sig. CP_1
8) l'accordo patrimoniale relativo al trasferimento della quota della casa coniugale è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
9) di seguito vengono indicati i dati catastali dell'immobile. IDENTIFICAZIONE CASA CONIUGALE E TRASFERIMENTO DI PROPRIETA':
Unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in San Martino in Strada Via Ada Negri 0/A e precisamente:
Villetta a schiera composta piano T,1,S1,il tutto censito al catasto fabbricati del Comune di San
Martino in Strada (Lo),
Foglio 3 Mappale 244, subalterno 701, Via Ada Negri 0/A, categoria A/7 classe 3, vani 7,5,RC euro
600,38, Mappali Terreni Correlati, Codice Comune I012 _Sezione – Foglio 3 – particella 244;
10) a far data da Dicembre 2024 sino alla data dell'atto notarile le rate del mutuo pagate dal sig.
e quelle la cui scadenza è già maturata, dovranno essere sostenute al 50% tra le parti e CP_1 la sig.ra dovrà provvedere al versamento a favore del sig. il quale si Pt_1 CP_1 accollerà, con accollo liberatorio a favore della sig.ra il mutuo residuo a decorrere dalla Pt_1 rata successiva alla stipula dell'atto notarile;
11) i coniugi sono titolari di un conto corrente comune acceso presso la filiale di Controparte_2
Lodi, Corso Roma;
12) le somme relative al 50% della rata mensile di mutuo che la sig.ra riconosce e deve Pt_1 corrispondere al sig. da Dicembre 2024 fino alla data della stipula dell'atto notarile, CP_1 verranno messe in compensazione con la somma presente sul conto corrente cointestato tra le parti, che gli stessi riconoscono spettare al 50% tra di loro, ad eccezione dell'importo di € 1.700,00 spettante esclusivamente al sig. quale rimborso per detrazione infissi;
qualora il 50% di spettanza CP_1 della moglie non fosse sufficiente a coprire le rate del mutuo maturate, la sig.ra erserà al Pt_1 sig. entro la data del rogito notarile l'importo residuo, che verrà quantificato calcolando CP_1 il 50% delle singole rate del mutuo;
13) le spese di chiusura del conto corrente cointestato verranno sostenute al 50% tra i coniugi;
14) l'assicurazione sanitaria attivata a favore della sig.ra on verrà rinnovata;
Pt_1
15) le detrazioni relative agli infissi verranno percepite unicamente dal sig. che ne ha CP_1 sostenuto la relativa spesa, già dall'accredito di questo anno corrente. Qualora le somme venissero accreditate alla sig.ra questa verserà tempestivamente l'importo al marito;
Pt_1
16) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a pretendere assegni di contributo al mantenimento;
pagina 2 di 3 17) i coniugi dichiarano di aver regolato ogni pendenza economica, ad eccezione di quelle previste nel presente atto;
18) i coniugi si concedono il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio;
19) le parti dichiarano che non sono stati instaurati altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande del presente ricorso o domande ad esse connesse;
20) le spese del presente procedimento si intendono compensate tra le parti.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione ex art. 473 bis. 51 III
c.p.c.
All'udienza del 02.05.2025 la Giudice, rilevata l'omessa integrazione documentale ai titoli di proprietà dei beni immobili, mobili registrati o quote di società delle parti, ex art. 473-bis.12, comma III, lett. b)
c.p.c., richiesta con decreto dell'11.04.2025, ha quindi rinviato udienza al 28.05.2025.
Con successive note scritte depositate in sostituzione della predetta udienza le parti hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 comma I c.c.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le spese di procedura sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, ha così deciso:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Codogno (LO) il 22.10.2022, trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune con atto n. 15, parte II, serie A, anno 2022;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) compensa le spese di lite;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Codogno (LO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 9.06.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3