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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/03/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza del 27 marzo 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 332/2019 R.G. vertente
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Papa e Simona Arasi, Parte_1
giusta procura in atti.
OPPONENTE
CONTRO
già in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Tiziana Carmen
Alesci, che la rappresenta e difende per procura in atti;
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti dall'avv. Oliviero Atzeni;
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta CP_4 procura in atti, dall'avv. Maria Colletti
ENPAM, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione a comunicazione di iscrizione ipotecaria
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 23 gennaio 2019, premetteva preliminarmente Parte_1
l'illegittimità della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, fasc.60608/2016, notificata il 14/12/2018, nonché degli atti alla stessa sottostanti oggetto di autonoma
1 impugnazione, con cui gli intimava il pagamento di € Controparte_2
137.996,52, per carenza di titolo.
Evidenziava la nullità della suddetta comunicazione per essere stata emessa in violazione della normativa applicabile al caso di specie, considerata l'incertezza sull'identità dei singoli beni gravati dall'ipoteca.
Eccepiva l'illegittimità della richiesta degli interessi di mora nella misura dell'8,4% in applicazione del decreto ministeriale del 28/02/2000 poiché lo stesso, contrariamente a quanto stabilito dall'art. 30 DPR 602/73 oggi sostituito dall'art. 14 D.lgs. 46/99, non era mai stato aggiornato, essendo l'unico interesse applicabile quello legale.
Riferiva altresì che non aveva assolto all'onere di motivazione Controparte_2
per relationem limitandosi alla sola indicazione dei numeri degli atti presuntivamente notificati, con conseguente incertezza sulla natura del debito per il quale era stata effettuata l'iscrizione, nonché sugli interessi menzionati negli atti sottesi alla comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria il cui calcolo risulta assente e comunque non ricollegabile agli importi intimati, pertanto sia la comunicazione che i suddetti atti sono da ritenersi nulli.
Rilevava l'irritualità e la conseguente illegittimità dell'iscrizione di ipoteca per violazione dell'art. 50 del DPR 602/73 e di altre disposizioni dello stesso, per non aver provveduto il della , prima dell'iscrizione ipotecaria, quando sia decorso un CP_5 CP_2 anno dalla notifica della cartella di pagamento relativa, alla notifica di un'intimazione di pagamento.
Eccepiva l'omessa notifica di taluni atti espressamente indicati in ricorso nonché di quelli presupposti a questi ultimi con conseguente impossibilità di poter esercitare tempestivamente il proprio diritto di difesa, nonché la prescrizione quinquennale delle somme oggetto degli atti sottesi alla comunicazione trattandosi presumibilmente di contributi previdenziali.
Deduceva inoltre l'illegittimità della procedura azionata in considerazione della sua eccessiva genericità e dell'indeterminatezza dell'importo per il quale era stata effettuata l'iscrizione e la nullità della comunicazione per omessa indicazione della natura del debito oggetto delle singole cartelle e per omessa notificazione degli atti presupposti alla stessa.
Sottolineava che la comunicazione di iscrizione ipotecaria era illegittima poiché trattandosi nel caso di specie di immobile oggetto di costituzione nel 04/08/2010 di un fondo patrimoniale familiare ex art. 167 lo stesso non può essere oggetto di espropriazione forzata ai sensi dell'art 170 del c.c.
2 Eccepiva, infine, la sproporzione tra il valore dell'immobile ipotecato e la presunta somma vantata dalla con conseguente nullità della procedura di Controparte_2 iscrizione ipotecaria considerato che l'ipoteca era stata iscritta su immobili aventi un valore superiore al doppio del credito che presumibilmente dev'essere recuperato dall' . Controparte_6
Tanto premesso, chiedeva in via preliminare, stante l'esistenza di un danno grave e irreparabile con la coesistenza del fumus bonis iuris di disporre l'immediata sospensione del titolo esecutivo e della procedura esecutiva;
di dichiarare nullo, annullare, revocare e/o con qualsiasi statuizione privare di efficacia l'atto opposto e tutti gli atti allo stesso sottostanti e/o connessi e/o consequenziali, ivi compresi i ruoli;
nel merito accertare, ritenere e dichiarare la prescrizione e/o estinzione e/o decadenza e/o inesistenza e/o improcedibilità del diritto della e dell'Ente impositore di Controparte_2 procedere a espropriazione forzata sulla base dell'iscrizione ipotecaria e degli atti sovraesposti e dei relativi atti presupposti;
per l'effetto, dichiarare non dovute le somme richieste dalle cartelle di pagamento/atti e dai sottostanti ruoli;
condannare la società
alla restituzione di tutte le somme che saranno indebitamente Controparte_2 versate, e al concessionario della riscossione per l'eventuale cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, come accertate e quantificate in corso di causa, nonché al risarcimento di tutti i danni morali e materiali, ivi compreso quello per l'eventuale espropriazione forzata, per come saranno accertati in corso di causa da liquidarsi in via equitativa;
per l'effetto dichiarare che di nessuna somma l'opponente è debitore nei confronti dell'ente impositore e/o dell' per i fatti di cui è causa;
accertare e Controparte_6 dichiarare la sussistenza di un fondo patrimoniale sull'immobile de quo; nella denegata ipotesi in cui si accerti l'esistenza e dovutezza delle somme richieste in favore della e/o degli enti impositori, accertare e dichiarare che i presunti Controparte_2 debiti siano stati contratti per motivi non afferenti i bisogni familiari e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o inesistenza dell'iscrizione ipotecaria e di tutti gli atti connessi e/o collegati;
in subordine, nella denegata ipotesi di mancato o parziale accoglimento, limitare la somma che dovesse eventualmente risultare dovuta per le cartelle di pagamento per cui è causa, al giusto e soprattutto al provato, ed in ogni caso con totale abbattimento, o in subordine riduzione, anche in via equitativa, della somma richiesta con tale cartella a titolo di interessi, aggio e spese, per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, ridurre l'iscrizione ipotecaria;
accertare e dichiarare la sproporzione tra il valore dell'immobile oggetto di ipoteca e le somme richieste e, per l'effetto, ridurre l'iscrizione
3 ipotecaria ai sensi e per gli effetti di legge. Con vittoria di spese e compensi di causa e distrazione in favore dei difensori antistatari.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21 dicembre 2020, si costituiva in giudizio l' chiedendo la propria estromissione dal medesimo poiché esaminata la CP_4 cartella esattoriale n. 295 2007 0049774181000 di € 2057,92 della quale viene indicato quale ente impositore, essa contiene anche il premio relativo alla rata anno 2006 pari CP_4
a € 51,63, oltre la sanzione civile di € 7,07, unico credito di detta cartella di propria competenza regolarmente soddisfatto in data 09/10/2010.
Eccepiva in merito alle eccezioni di nullità avanzate dal ricorrente relativamente alla procedura esecutiva, la propria carenza di legittimazione passiva in forza del d. lgs. 46/99 il quale distinguendo le attività di competenza degli Enti previdenziali da quelle rimesse al Concessionario della riscossione, prevede che tutte le attività successive alla trasmissione dei crediti a ruolo siano di esclusiva pertinenza del stesso. CP_5
Concludeva chiedendo, pertanto, di accertare e dichiarare la propria estromissione dal giudizio;
in subordine di rigettare il ricorso perché inammissibile, nullo e/o annullabile in quanto infondato in fatto e in diritto;
spese di giudizio come per legge.
3. Con memoria difensiva depositata il 12 gennaio 2021 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree perché infondate Controparte_2
in fatto e inammissibili in diritto.
Rilevava, invero, l'infondatezza dell'eccezione di illegittimità della comunicazione preventiva per difetto di titolo avanzata dal in quanto la stessa comunicazione era Pt_1
basata su titoli validi ed efficaci per la riscossione di crediti certi, liquidi ed esigibili.
Evidenziava che parimenti infondata era l'eccezione di illegittimità della suddetta comunicazione per violazione dell'art. 77 del DPR 602/73 in quanto la stessa presentava tutti gli elementi necessari per l'individuazione del debito iscritto a ruolo a fronte del quale si era provveduto all'iscrizione ipotecaria, rilevando altresì che l'eccezione di mancata notifica dell'avviso di cui all'art. 50 comma 2 del DPR 602/73 non è requisito preliminare per l'iscrizione ipotecaria disciplinata dall'art 77 dello stesso DPR così come sostenuto dal ricorrente, ma per la successiva fase espropriativa.
Esponeva, in merito all'eccezione di mancata notifica degli atti presupposti e di intervenuta prescrizione, di aver provveduto a notificare al Conti gli atti di propria competenza presupposti all'atto impugnato interruttivi della prescrizione nel pieno rispetto dei tempi e delle modalità procedurali stabilite dalla legge, pertanto,
l'opposizione così come proposta è del tutto inammissibile.
4 Riferiva che le eccezioni di nullità per carenza di motivazione e per violazione dell'art. 77 DPR 602/73 erano altresì infondate in quanto l'iscrizione ipotecaria non solo era avvenuta nel pieno rispetto della citata norma ma considerata la natura cautelare dell'atto, esso non aveva bisogno di alcuna motivazione essendo sufficiente il solo richiamo alle cartelle che l'avevano preceduto, tutte regolarmente notificate al ricorrente.
Rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva in merito all'eccezione sugli interessi di mora in quanto interessi di pertinenza dell'Ente impositore e da questi direttamente calcolati.
Deduceva altresì l'infondatezza dell'eccezione sull'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria su immobili vincolati al fondo patrimoniale non avendo il ricorrente fornito la prova che il debito era stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari.
Osservava, infine, che l'istanza di sospensione dell'atto impugnato, non risultando supportata da valide ragioni giuridiche doveva considerarsi inammissibile e infondata per assoluta carenza dei suoi presupposti e, pertanto, rigettata.
Concludeva chiedendo preliminarmente di ritenere inammissibili e infondate le eccezioni sollevate da parte ricorrente, di ritenere insussistenti il fumus bonis iuris e il periculum in mora rappresentati in ricorso con il consequenziale rigetto dell'istanza di sospensione del provvedimento impugnato;
nel merito di prendere atto dell'avvenuta regolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte all'atto impugnato, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, degli avvisi di intimazione e del preavviso di fermo amministrativo e, per l'effetto dichiarare inammissibile il ricorso;
di ritenere e dichiarare la legittimità dell'intera attività di riscossione del credito posta in essere dall' CP_7
Riscossione e, per l'effetto rigettare il ricorso;
in via subordinata e cautelativa, nell'ipotesi di parziale o totale accoglimento delle domande attoree, tenere indenne la società resistente dalle spese di giudizio e, comunque, ritenere e dichiarare che gli Enti impositori sono tenuti a manlevare in ordine alle somme che, Controparte_2
qualsiasi titolo dovesse essere costretta a corrispondere in relazione e/o in dipendenza del presente giudizio;
con vittoria di spese e compensi di difesa.
4. Con memoria depositata il 12 gennaio 2021, si costituiva in giudizio l' , rilevando CP_8
l'estraneità della alle controversie relative ai crediti maturati successivamente al CP_9
31.12.2005 e, dunque, il difetto di legittimazione passiva della medesima.
Evidenziava la regolare ricezione da parte del Conti degli avvisi di addebito,
l'inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso, nonché l'infondatezza e la tardività delle contestazioni formali avanzate dal ricorrente.
5 Esponeva che successivamente all'iscrizione a ruolo dei contributi non versati dall'assicurato e la trasmissione di esso al Concessionario, tutti gli atti interruttivi competono esclusivamente ad esso, pertanto, chiedeva di ordinare la produzione in giudizio dei medesimi e di tenere indenne l' dalla condanna alle spese di lite CP_3 nell'ipotesi in cui non fosse in grado di produrre la suddetta Controparte_2
documentazione.
Riferiva, infine, la sussistenza di giusti motivi per il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione.
Concludeva chiedendo, pertanto, previo rigetto dell'istanza di sospensione e previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva della di rigettare il ricorso perché CP_9 inammissibile e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento delle somme, meglio indicate nei provvedimenti impugnati oltre sanzioni civili fino all'effettivo saldo, come per legge;
con vittoria di spese.
5. Sostituita l'udienza del 27.03.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa.
6. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'ENPAM, che, benché regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
6. Occorre premettere che a far data dal 30 settembre 2021, ai sensi dell'art. 76 del D.L.
n. 73/2021, convertito in L. n. 106 del 23 luglio 2021, la società Controparte_2
è stata sciolta e dal giorno successivo l'esercizio delle funzioni di riscossione nella
Regione Siciliana è svolto dall' che, a titolo Controparte_1
universale, è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi di Controparte_2
7. Va poi esclusa nella specie la legittimazione passiva della avendo la CP_10
controversia ad oggetto, tra gli altri, crediti relativi al periodo 2010-2011, quindi CP_8 successivi all'ultima cessione che ha riguardato crediti dell'Istituto maturati fino al 31 dicembre 2005.
8. Va osservato che a fondamento della comunicazione ipotecaria vi sono atti che sono stati oggetto di autonoma impugnazione, con un giudizio definito con sentenza n.
1270/2024 di questo Tribunale, che si richiama e si condivide ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Va precisato che a norma dell'art. 1, comma 222, legge n. 197/2022, “sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle
6 amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145”.
Quanto alla definizione di “carico” questo ufficio, con sentenza n. 492/2024 ha già precisato che, in assenza di definizione da parte del legislatore, soccorre la circolare n.
2/E dell' , recante chiarimenti in tema di definizione agevolata ex Controparte_1 art. 6 d.l. n. 193/2016. Essa, al punto 2), chiarisce che “Nel modello del prospetto di ruolo approvato con decreto dirigenziale dell'11 novembre 1999 è previsto che, per ogni ruolo, sia esposto il numero di “partite” in esso contenute. Il ruolo è quindi composto da una pluralità di “partite”. Ai fini dell'applicazione del disposto normativo di cui al predetto comma 13-bis, per singolo carico deve intendersi la singola partita di ruolo. La
“partita” costituisce dunque l'unità non frazionabile di riferimento”.
E nella specie, dall'esame degli estratti di ruolo prodotti dall'esattore risulta che i singoli carichi portati dalla cartella n. 29520100016672190 e dagli avvisi di addebito n.
59520120002665741, n. 59520130000037157 e n. 59520130002671784 sono inferiori a
1.000 euro.
Pertanto, essendo stati affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e non rientrando in alcuna delle cause di esclusione di cui ai successivi commi 226-228 del menzionato art. 1 .l. n. 197/2022, anch'essi sono ope legis annullati.
Con riferimento alla cartella n. 29520070049774181 va osservato che, per quanto riguarda la parte di interesse non risulta alcun debito residuo, dovendosi dichiarare CP_4
pertanto cessata la materia del contendere.
9. Quanto ai restanti titoli, dalla documentazione in atti emerge che: le cartelle n. 29520080017548048, n. 29520100028009403, n. 29520110012301678 sono state notificate rispettivamente in data 17 febbraio 2009 (con consegna a mani di Per_1
figlia convivente), 16 ottobre 2010 (con consegna a mani di figlio
[...] Persona_2
convivente), 28 luglio 2011 (con consegna a mani di , portiere). Persona_3
Le cartelle n. 29520090041456008, n. 29520130019216089, n. 29520140018356028 sono state notificate rispettivamente in data 04 maggio 2010 ( con consegna a mani di
, portiere), 27 agosto 2013 (con consegna a mani di figlio Persona_3 Persona_2
convivente), 27 agosto 2014 (con consegna a mani di , portiere). Persona_3
7 Nulla è stato eccepito dal ricorrente quanto all'eventuale inesistenza con i consegnatari di un rapporto comportante la qualifica di delegato alla ricezione ovvero dell'occasionalità della sua presenza (v. Cass. n. 8418/2018 e n. 28591/2017, secondo cui in caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda ovvero di vicina di casa, di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria).
Né egli ha disconosciuto in modo serio e specifico la conformità degli atti prodotti a quelli originali, limitandosi ad una generica contestazione che non è idonea ad inficiarne l'efficacia probatoria;
ai sensi dell'art. 2712 c.c. le riproduzioni fotostatiche o fotografiche hanno, infatti, la medesima efficacia probatoria degli originali e fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate (v. Cass. n. 9773/2009 e n. 8682/2009) sicché il giudice, pur in presenza di contestazione, non potrebbe comunque limitarsi ad escludere l'efficacia probatoria delle copie prodotte, dovendone valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva quali, fra gli altri, l'indicazione del numero identificativo della raccomandata nella prima pagina del titolo – qui presente (così da ultimo Cass. n. 6044/2022).
Ne consegue la tardività della doglianza relativa alla presunta prescrizione del credito maturata prima della notifica dei suddetti titoli, in quanto motivo di merito che avrebbe dovuto essere proposto nei successivi quaranta giorni, con l'opposizione di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999.
10. Va dichiarata l'infondatezza delle doglianze relative al presunto difetto di motivazione dell'intimazione, alla mancata indicazione dei criteri di calcolo delle sanzioni e degli interessi, alla violazione del cd. statuto del contribuente e delle norme sul calcolo degli interessi di mora, pur tempestivamente sollevate nell'ambito di un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (v. Cass. n. 13381/2017 sul possibile atteggiarsi dell'opposizione all'intimazione di pagamento).
Va altresì dichiarata l'infondatezza delle doglianze relative alla violazione della normativa in tema di iscrizione ipotecaria, essendo l'ipoteca legittimamente iscritta, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 50 comma 1 Dpr 602/73, a norma del quale il concessionario procede a espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento – e dall'art. 77 comma 1, dello stesso decreto, secondo il quale, decorso inutilmente il termine, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore.
8 Inoltre, sulla questione della presunta necessità di specificazione del calcolo degli interessi (e dell'aggio) sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Cassazione in materia tributaria, chiarendo che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212/2000 e dall'art. 3 della l. n. 241/1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (v.
S.U. n. 22281/2022).
E nella specie il vizio è stato dedotto con riferimento alla comunicazione di iscrizione ipotecaria.
Da ultimo, va respinta l'eccezione relativa all'impossibilità di iscrivere ipoteca su un immobile inserito in un fondo patrimoniale, poiché “Con riguardo all'impugnazione di una comunicazione di iscrizione ipotecaria, successiva all'iscrizione a ruolo di ipoteca scaturente da debito per imposte sul reddito non versate, di cui il contribuente ha eccepito l'illegittimità poiché riferita a bene immobile inserito in un fondo patrimoniale, la stessa deve essere considerata valida ed efficace, poiché i beni costituiti in fondo patrimoniale sono suscettibili di essere oggetto di ipoteca.” (Comm. trib. reg.
Milano, (Lombardia) sez. V, 09/07/2018, n.3141).
11. Le ragioni della decisione, la controvertibilità delle questioni al momento della domanda e lo ius superveniens giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando,
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione ai crediti portati dalle cartelle nn.
29520070049774181, 29520100016672190 e dagli avvisi di addebito nn.
59520120002665741, 59520130000037157 e 59520130002671784;
9 - rigetta per il resto l'opposizione;
- compensa integralmente le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 28 marzo 2025
lavoro
Face
Il Giudice del
Aurora La
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