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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 1823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1823 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1823/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AVALLONE ADA CARMELA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12373/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250100542888000 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22387/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art. 32 c.p.c. il quale dispone l'esenzione dell'imposta di registro in caso di sentenza emessa a seguito di giudizio promosso dal difensore d'Ufficio per il recupero delle proprie competenze professionali nei confronti dell'assistito inadempiente.
D.P. Napoli II chiede l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, esaminati gli atti, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Ricorrono validi motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere, compensa le spese.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AVALLONE ADA CARMELA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12373/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250100542888000 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22387/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art. 32 c.p.c. il quale dispone l'esenzione dell'imposta di registro in caso di sentenza emessa a seguito di giudizio promosso dal difensore d'Ufficio per il recupero delle proprie competenze professionali nei confronti dell'assistito inadempiente.
D.P. Napoli II chiede l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, esaminati gli atti, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Ricorrono validi motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere, compensa le spese.