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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/10/2025, n. 2854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2854 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6150/2021 cui è riunito il giudizio avente N. R.G. 6190/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6150/2021, a cui è riunito il giudizio avente n. r.g. 6190/2021, promossa da:
in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., e , entrambi rappresentati e Parte_2
difesi dall'Avv. Felice Pizza;
e e Parte_3 Parte_4
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro Di Stefano;
OPPONENTI
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Cillerai;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
1 Come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la e Parte_1
proponevano opposizione avverso il Decreto ingiuntivo n. Parte_2
1396/2021, emesso dal Tribunale di Nola in favore della Controparte_1
per l'importo di € 339.731,02, oltre interessi e spese di procedura. Il
[...]
decreto ingiuntivo veniva emesso nei confronti della Parte_1
e dei fideiussori , e
[...] Parte_2 Pt_3 Parte_3
in ragione del saldo negativo per il rapporto di conto Parte_4
corrente ordinario e per crediti residui derivanti da un mutuo fondiario.
Provvedeva a costituirsi in giudizio la la quale resisteva Controparte_1
all'opposizione e ne chiedeva il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con separato giudizio iscritto al n. Rg. 6190/2021, e Parte_3
proponevano opposizione avverso il predetto decreto Parte_4
ingiuntivo, di talché, stante la pendenza di due giudizi di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, il Tribunale con provvedimento del 19/10/2022
disponeva la riunione dei procedimenti.
Instauratosi il contradditorio, rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza la necessità di
2 alcuna attività istruttoria ed infine, dopo alcuni rinvii dovuti al carico del ruolo,
giungeva all'udienza del 01/07/2025 all'esito della quale veniva riservata in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, è innanzitutto necessario rilevare la cessazione della materia del contendere in relazione all'opposizione proposta da e in quanto sia i Parte_3 Parte_4
predetti opponenti (con deposito del 28/07/2025) sia l'opposta (con deposito del
08/09/2025) dichiaravano di aver transatto la controversia e di non avere, di conseguenza, interesse all'emanazione di una pronuncia di merito, con conseguente estinzione del procedimento Rg. 6190/2021. Difatti, come ben delineato dalla giurisprudenza di merito, la cessazione della materia del contendere, forma di estinzione del giudizio di matrice giurisprudenziale, è il riflesso processuale di un mutamento della situazione sostanziale sottesa al giudizio e tale da far venir meno la ragione d'essere della lite in quanto le parti,
a seguito di tale cambiamento, perdono ogni interesse alla prosecuzione del giudizio (Trib. Foggia sez. lav., 29/01/2019, n.563). Più di recente, la giurisprudenza di merito ha affermato che “La cessazione della materia del
contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion
d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di
privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio. Si designa con tale
locuzione una forma di definizione del processo con cui il Giudice viene a dare
atto del sopravvenuto esaurimento, per fatti intercorsi in pendenza della lite, di
ogni ragione sostanziale di contesa tra le parti. L'istituto non è regolato dal
codice di rito (a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), ma,
attraverso una compiuta elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, esso si è
3 inserito, ormai, nell'impianto istituzionale del processo civile. La pronuncia di
cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso
ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie da decidere con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla
definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla
fisiologica definizione del giudizio stesso” (Tribunale Bari sez. I, 07/08/2020,
n.2529).
A questo punto, appare necessario vagliare le doglianze sollevate dagli opponenti e nel Parte_1 Parte_2
procedimento avente RG nr. nr. 6150/2021, non coinvolto nella suindicata transazione. In merito, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, gli opponenti contestavano la legittimazione attiva della
[...]
quale cessionaria del credito in contestazione. Sul punto, i Controparte_1
giudici di legittimità hanno da tempo precisato che “La parte che agisca
affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di
un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.
58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del
credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova
documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non
l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. civ. 24798/2020).
Nel caso che ci occupa, la forniva tale prova, depositando Controparte_1
documentazione che attestava la cessione pro soluto del credito in esame, in particolare mediante l'allegato nr. 4 alla comparsa di costituzione e risposta,
documento nel quale la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. dichiarava “Con
4 riferimento all'emarginata posizione, si dichiara che il credito vantato nei
confronti della Società relativo ai Parte_1
rapporti indicati in oggetto, è rientrato nell'operazione di cessione pro soluto
di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco – ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1 e 4 della legge del 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del
D. Lgs del 1° settembre 1993 n. 385, conclusa in data 20.12.2017 tra la Banca
MPS S.p.A. e la società Controparte_1
Venendo al merito della controversia, occorre rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato.
Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115,
comma I, c.p.c. secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve
porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”;
ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
5 maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
Infine, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
6 Dunque, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate e tenuto conto, in particolare, dei principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
occorre valutare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso. Nel
caso in esame parte opposta, a fondamento del proprio credito, produceva in giudizio la documentazione contrattuale relativa al rapporto di conto corrente debitamente sottoscritta dall'Amministratore unico della Parte_1
ed i relativi estratti conto con certificazione ex art. 50 TUB, la
[...]
fideiussione sottoscritta da in favore della Parte_2 Parte_1
sino all'importo massimo di € 100.000,00, il successivo contratto
[...]
di mutuo fondiario e la relativa fideiussione di fino Parte_2
all'importo di € 360.000,00 e le fideiussioni sottoscritte da Parte_3
e sempre fino all'importo di € 360.000,00.
[...] Parte_4
Attraverso tale compendio documentale, l'opposta, quindi, provava in maniera adeguata la propria pretesa creditoria. Pertanto, alla luce delle posizioni rivestite dalle parti nel giudizio de quo, gli opponenti, quali convenuti in senso sostanziale, avrebbero dovuto dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi ritenuti in grado di incidere sul diritto di credito vantato dall'opposta e da questa adeguatamente provato ma tale onere probatorio non può reputarsi assolto.
Innanzitutto, occorre valutare l'eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust. Preliminarmente, deve osservarsi come tale eccezione operi sul presupposto della nullità della garanzia prestata ovvero di clausole della stessa e, dunque, dall'esigenza di rigettare la domanda monitoria avanzata nei confronti degli opponenti;
l'accertamento richiesto a
7 questo Tribunale è quindi di carattere incidentale. Tanto premesso, va rilevato che, come sostenuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “Sono
parzialmente nulli i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate in parte
nulle dall perché in contrasto con le norme antitrust interne e CP_2
dell'Unione europea. Trattasi di nullità limitata alle singole clausole che
riproducono lo schema unilaterale che costituisce l'intesa vietata, salvo che dal
contratto sia possibile desumere, o sia altrimenti provata, una diversa volontà
delle parti” (Cass. civ. Sez. Unite 41994/2021). Con tale pronuncia le Sezioni
Unite hanno risolto i dubbi sulla validità delle fideiussioni omnibus, a garanzia di operazioni bancarie, emesse in base allo schema standard predisposto nel
2003 dall'ABI e contenenti clausole contrarie al diritto della concorrenza, come accertato dall'Autorità Garante nel 2005. Nel caso de quo, gli opponenti deducevano che le fideiussioni oggetto di causa venivano redatte mediante l'utilizzo di un modello corrispondente allo schema negoziale predisposto dall'ABI e che alcune clausole riproducevano proprio quelle del modello ABI
oggetto del suddetto provvedimento sanzionatorio, con conseguente nullità
delle fideiussioni prestate. Sul punto è opportuno evidenziare che qualsiasi valutazione in punto di nullità del contratto, pur essendo rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, presuppone comunque l'assolvimento dell'onere di tempestiva allegazione della documentazione da cui trarre gli elementi di fatto decisivi ai fini di tale declaratoria (Cass. civ. 34799/2021).
Tuttavia, il mero deposito documentale non risulta comunque sufficiente in quanto, come correttamente rilevato dalla giurisprudenza di merito, “Il garante,
al fine di invocare legittimamente la nullità della fidejussione per violazione
dello schema ABI ex provvedimento 2 maggio 2005 deve dare prova:
1. della
8 conformità della fidejussione da lui sottoscritta allo schema ABI con la
precisazione per cui se eccepisce la sola deroga all'art. 1957 c.c. l'eventuale
nullità potrebbe involgere la sola clausola derogativa e non l'intero rapporto
fidejussorio;
2. dell'esistenza di un accordo anticoncorrenziale a monte del
contratto, precisando che i provvedimenti dell'AGCM sono prova presuntiva
qualificata dell'esistenza di un accordo anticoncorrenziale, il quale, in quanto
tale, non è però sottratto all'ordinario onere di allegazione e prova che
incombe all'attore o all'opponente;
3. del fatto che tale contratto ha
concretamente leso la sua sfera di libertà economica” (Tribunale Roma sez.
XVII, 01/07/2020, n.9357 su www.dejure.it). Nel caso in esame, tale prova non può dirsi raggiunta e tutto ciò comporta il rigetto della presente eccezione.
Analogamente, va rigettata l'eccezione di estinzione della fideiussione ex art. 1956 c.c. Con riferimento a ciò, vi è consolidata giurisprudenza di legittimità
secondo cui “Il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata
invocando l'applicazione dell'articolo 1956 del Cc ha l'onere di provare, ai
sensi dell'articolo 2697 del Cc, che, successivamente alla prestazione della
fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione,
abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto
peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da rendere
notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito […]” (Cass. civ.
7813/2023). Orbene, in conseguenza di quanto appena evidenziato nulla può
eccepirsi in merito all'erogazione del credito attraverso la stipulazione del contratto di mutuo fondiario, presumendosi che nel momento della stipula dello stesso i soggetti coinvolti fossero a conoscenza delle relative condizioni economiche. Considerazione in parte analoga va fatta per il rapporto di conto
9 corrente, perché in tal caso il fideiussore non forniva prove utili ad individuare la concessione alla società garantita di finanziamenti nella consapevolezza di un peggioramento delle condizioni economiche e, quindi, della difficoltà del soddisfacimento del credito. Al contrario, la fideiussione stessa al punto 5
prevedeva che “Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni
patrimoniali del debitore e, in particolare, d'informarsi presso lo stesso dello
svolgimento dei suoi rapporti con la Banca [...]”. Pertanto, dal tenore letterale di quanto appena desunto, è evidente come avesse assunto Parte_2
l'obbligo di tenersi informato delle condizioni finanziarie della società garantita e, considerato che lo stesso ricopriva anche la carica di amministratore unico della , non poteva non essere pienamente a Parte_1
conoscenza della complessiva situazione economico – finanziaria della società.
Anche il richiamo all'operatività del disposto di cui all'art. 1957 c.c. è
inconferente, atteso che all'art. 6 della fideiussione in esame si procedeva all'espressa deroga di tale norma e che tale articolo veniva specificamente approvato dal fideiussore mediante apposizione di una doppia e separata sottoscrizione, nel rispetto della disciplina in materia di clausole vessatorie.
D'altronde, secondo la giurisprudenza di legittimità “Nell'ipotesi in cui la
durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione
principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei
confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto
dall'art. 1957 c.c.” (Cass. civ. 16836/2015)
Infine, relativamente all'eccezione di applicazione di tassi di interesse ultra legali, di commissioni di massimo scoperto illegittime e della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, giova rammentare che “Nei contratti di
10 mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario
superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come
determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica
la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso
degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge
o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale
soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di
riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere
qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia,
contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cass. civ.
24675/2017). Inoltre, la Corte di Cassazione ha affermato che “L'onere
probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi
moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il
debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di
dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in
concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m.
nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto
ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e
provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto" (Cass. civ. Sezioni
Unite n. 19597/2020). Alla luce di quanto sopra evidenziato, incombe sulla parte che intende dimostrare l'applicazione di tassi usurari ad opera di una banca fornire, da un lato, i decreti ministeriali per i trimestri di riferimento e,
dall'altro, individuare la percentuale oltre soglia, allegando altresì le singole poste ritenute indebite e puntualizzando in che modo si è giunti al superamento dei tassi soglia, così provando l'applicazione dei tassi usurari, non essendo
11 sufficiente a tale scopo la sola allegazione dei decreti ministeriali e l'invocazione dell'usura. Per questi ultimi aspetti l'onere probatorio in capo agli opponenti non può dirsi raggiunto, non avendo questi ultimi indicato le poste ritenute indebite e, di conseguenza, non avendo effettuato un ricalcolo che consentisse l'accertamento del saldo reale. È orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che, in presenza di tali carenze, non si possa sopperire a quest'ultime attraverso la richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile che non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, di talché a ragione deve essere negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. civ. n.
30218/2017).
Per tutte le esposte ragioni l'opposizione in esame non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'opposizione avente RG nr. 6190/2021;
- Rigetta l'opposizione avente RG nr. 6150/2021 e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1396/2021, emesso
12 dal Tribunale di Nola, nei confronti della Controparte_3
;
[...]
- NN e , in Parte_1 Parte_2
solido, al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1
lite liquidate in € 11.229,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Nola, 23/10/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6150/2021, a cui è riunito il giudizio avente n. r.g. 6190/2021, promossa da:
in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., e , entrambi rappresentati e Parte_2
difesi dall'Avv. Felice Pizza;
e e Parte_3 Parte_4
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro Di Stefano;
OPPONENTI
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Cillerai;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
1 Come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la e Parte_1
proponevano opposizione avverso il Decreto ingiuntivo n. Parte_2
1396/2021, emesso dal Tribunale di Nola in favore della Controparte_1
per l'importo di € 339.731,02, oltre interessi e spese di procedura. Il
[...]
decreto ingiuntivo veniva emesso nei confronti della Parte_1
e dei fideiussori , e
[...] Parte_2 Pt_3 Parte_3
in ragione del saldo negativo per il rapporto di conto Parte_4
corrente ordinario e per crediti residui derivanti da un mutuo fondiario.
Provvedeva a costituirsi in giudizio la la quale resisteva Controparte_1
all'opposizione e ne chiedeva il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con separato giudizio iscritto al n. Rg. 6190/2021, e Parte_3
proponevano opposizione avverso il predetto decreto Parte_4
ingiuntivo, di talché, stante la pendenza di due giudizi di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, il Tribunale con provvedimento del 19/10/2022
disponeva la riunione dei procedimenti.
Instauratosi il contradditorio, rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza la necessità di
2 alcuna attività istruttoria ed infine, dopo alcuni rinvii dovuti al carico del ruolo,
giungeva all'udienza del 01/07/2025 all'esito della quale veniva riservata in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, è innanzitutto necessario rilevare la cessazione della materia del contendere in relazione all'opposizione proposta da e in quanto sia i Parte_3 Parte_4
predetti opponenti (con deposito del 28/07/2025) sia l'opposta (con deposito del
08/09/2025) dichiaravano di aver transatto la controversia e di non avere, di conseguenza, interesse all'emanazione di una pronuncia di merito, con conseguente estinzione del procedimento Rg. 6190/2021. Difatti, come ben delineato dalla giurisprudenza di merito, la cessazione della materia del contendere, forma di estinzione del giudizio di matrice giurisprudenziale, è il riflesso processuale di un mutamento della situazione sostanziale sottesa al giudizio e tale da far venir meno la ragione d'essere della lite in quanto le parti,
a seguito di tale cambiamento, perdono ogni interesse alla prosecuzione del giudizio (Trib. Foggia sez. lav., 29/01/2019, n.563). Più di recente, la giurisprudenza di merito ha affermato che “La cessazione della materia del
contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion
d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di
privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio. Si designa con tale
locuzione una forma di definizione del processo con cui il Giudice viene a dare
atto del sopravvenuto esaurimento, per fatti intercorsi in pendenza della lite, di
ogni ragione sostanziale di contesa tra le parti. L'istituto non è regolato dal
codice di rito (a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), ma,
attraverso una compiuta elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, esso si è
3 inserito, ormai, nell'impianto istituzionale del processo civile. La pronuncia di
cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso
ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie da decidere con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla
definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla
fisiologica definizione del giudizio stesso” (Tribunale Bari sez. I, 07/08/2020,
n.2529).
A questo punto, appare necessario vagliare le doglianze sollevate dagli opponenti e nel Parte_1 Parte_2
procedimento avente RG nr. nr. 6150/2021, non coinvolto nella suindicata transazione. In merito, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, gli opponenti contestavano la legittimazione attiva della
[...]
quale cessionaria del credito in contestazione. Sul punto, i Controparte_1
giudici di legittimità hanno da tempo precisato che “La parte che agisca
affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di
un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.
58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del
credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova
documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non
l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. civ. 24798/2020).
Nel caso che ci occupa, la forniva tale prova, depositando Controparte_1
documentazione che attestava la cessione pro soluto del credito in esame, in particolare mediante l'allegato nr. 4 alla comparsa di costituzione e risposta,
documento nel quale la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. dichiarava “Con
4 riferimento all'emarginata posizione, si dichiara che il credito vantato nei
confronti della Società relativo ai Parte_1
rapporti indicati in oggetto, è rientrato nell'operazione di cessione pro soluto
di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco – ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1 e 4 della legge del 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del
D. Lgs del 1° settembre 1993 n. 385, conclusa in data 20.12.2017 tra la Banca
MPS S.p.A. e la società Controparte_1
Venendo al merito della controversia, occorre rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato.
Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115,
comma I, c.p.c. secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve
porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”;
ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
5 maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
Infine, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
6 Dunque, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate e tenuto conto, in particolare, dei principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
occorre valutare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso. Nel
caso in esame parte opposta, a fondamento del proprio credito, produceva in giudizio la documentazione contrattuale relativa al rapporto di conto corrente debitamente sottoscritta dall'Amministratore unico della Parte_1
ed i relativi estratti conto con certificazione ex art. 50 TUB, la
[...]
fideiussione sottoscritta da in favore della Parte_2 Parte_1
sino all'importo massimo di € 100.000,00, il successivo contratto
[...]
di mutuo fondiario e la relativa fideiussione di fino Parte_2
all'importo di € 360.000,00 e le fideiussioni sottoscritte da Parte_3
e sempre fino all'importo di € 360.000,00.
[...] Parte_4
Attraverso tale compendio documentale, l'opposta, quindi, provava in maniera adeguata la propria pretesa creditoria. Pertanto, alla luce delle posizioni rivestite dalle parti nel giudizio de quo, gli opponenti, quali convenuti in senso sostanziale, avrebbero dovuto dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi ritenuti in grado di incidere sul diritto di credito vantato dall'opposta e da questa adeguatamente provato ma tale onere probatorio non può reputarsi assolto.
Innanzitutto, occorre valutare l'eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust. Preliminarmente, deve osservarsi come tale eccezione operi sul presupposto della nullità della garanzia prestata ovvero di clausole della stessa e, dunque, dall'esigenza di rigettare la domanda monitoria avanzata nei confronti degli opponenti;
l'accertamento richiesto a
7 questo Tribunale è quindi di carattere incidentale. Tanto premesso, va rilevato che, come sostenuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “Sono
parzialmente nulli i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate in parte
nulle dall perché in contrasto con le norme antitrust interne e CP_2
dell'Unione europea. Trattasi di nullità limitata alle singole clausole che
riproducono lo schema unilaterale che costituisce l'intesa vietata, salvo che dal
contratto sia possibile desumere, o sia altrimenti provata, una diversa volontà
delle parti” (Cass. civ. Sez. Unite 41994/2021). Con tale pronuncia le Sezioni
Unite hanno risolto i dubbi sulla validità delle fideiussioni omnibus, a garanzia di operazioni bancarie, emesse in base allo schema standard predisposto nel
2003 dall'ABI e contenenti clausole contrarie al diritto della concorrenza, come accertato dall'Autorità Garante nel 2005. Nel caso de quo, gli opponenti deducevano che le fideiussioni oggetto di causa venivano redatte mediante l'utilizzo di un modello corrispondente allo schema negoziale predisposto dall'ABI e che alcune clausole riproducevano proprio quelle del modello ABI
oggetto del suddetto provvedimento sanzionatorio, con conseguente nullità
delle fideiussioni prestate. Sul punto è opportuno evidenziare che qualsiasi valutazione in punto di nullità del contratto, pur essendo rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, presuppone comunque l'assolvimento dell'onere di tempestiva allegazione della documentazione da cui trarre gli elementi di fatto decisivi ai fini di tale declaratoria (Cass. civ. 34799/2021).
Tuttavia, il mero deposito documentale non risulta comunque sufficiente in quanto, come correttamente rilevato dalla giurisprudenza di merito, “Il garante,
al fine di invocare legittimamente la nullità della fidejussione per violazione
dello schema ABI ex provvedimento 2 maggio 2005 deve dare prova:
1. della
8 conformità della fidejussione da lui sottoscritta allo schema ABI con la
precisazione per cui se eccepisce la sola deroga all'art. 1957 c.c. l'eventuale
nullità potrebbe involgere la sola clausola derogativa e non l'intero rapporto
fidejussorio;
2. dell'esistenza di un accordo anticoncorrenziale a monte del
contratto, precisando che i provvedimenti dell'AGCM sono prova presuntiva
qualificata dell'esistenza di un accordo anticoncorrenziale, il quale, in quanto
tale, non è però sottratto all'ordinario onere di allegazione e prova che
incombe all'attore o all'opponente;
3. del fatto che tale contratto ha
concretamente leso la sua sfera di libertà economica” (Tribunale Roma sez.
XVII, 01/07/2020, n.9357 su www.dejure.it). Nel caso in esame, tale prova non può dirsi raggiunta e tutto ciò comporta il rigetto della presente eccezione.
Analogamente, va rigettata l'eccezione di estinzione della fideiussione ex art. 1956 c.c. Con riferimento a ciò, vi è consolidata giurisprudenza di legittimità
secondo cui “Il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata
invocando l'applicazione dell'articolo 1956 del Cc ha l'onere di provare, ai
sensi dell'articolo 2697 del Cc, che, successivamente alla prestazione della
fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione,
abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto
peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da rendere
notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito […]” (Cass. civ.
7813/2023). Orbene, in conseguenza di quanto appena evidenziato nulla può
eccepirsi in merito all'erogazione del credito attraverso la stipulazione del contratto di mutuo fondiario, presumendosi che nel momento della stipula dello stesso i soggetti coinvolti fossero a conoscenza delle relative condizioni economiche. Considerazione in parte analoga va fatta per il rapporto di conto
9 corrente, perché in tal caso il fideiussore non forniva prove utili ad individuare la concessione alla società garantita di finanziamenti nella consapevolezza di un peggioramento delle condizioni economiche e, quindi, della difficoltà del soddisfacimento del credito. Al contrario, la fideiussione stessa al punto 5
prevedeva che “Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni
patrimoniali del debitore e, in particolare, d'informarsi presso lo stesso dello
svolgimento dei suoi rapporti con la Banca [...]”. Pertanto, dal tenore letterale di quanto appena desunto, è evidente come avesse assunto Parte_2
l'obbligo di tenersi informato delle condizioni finanziarie della società garantita e, considerato che lo stesso ricopriva anche la carica di amministratore unico della , non poteva non essere pienamente a Parte_1
conoscenza della complessiva situazione economico – finanziaria della società.
Anche il richiamo all'operatività del disposto di cui all'art. 1957 c.c. è
inconferente, atteso che all'art. 6 della fideiussione in esame si procedeva all'espressa deroga di tale norma e che tale articolo veniva specificamente approvato dal fideiussore mediante apposizione di una doppia e separata sottoscrizione, nel rispetto della disciplina in materia di clausole vessatorie.
D'altronde, secondo la giurisprudenza di legittimità “Nell'ipotesi in cui la
durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione
principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei
confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto
dall'art. 1957 c.c.” (Cass. civ. 16836/2015)
Infine, relativamente all'eccezione di applicazione di tassi di interesse ultra legali, di commissioni di massimo scoperto illegittime e della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, giova rammentare che “Nei contratti di
10 mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario
superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come
determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica
la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso
degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge
o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale
soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di
riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere
qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia,
contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cass. civ.
24675/2017). Inoltre, la Corte di Cassazione ha affermato che “L'onere
probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi
moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il
debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di
dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in
concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m.
nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto
ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e
provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto" (Cass. civ. Sezioni
Unite n. 19597/2020). Alla luce di quanto sopra evidenziato, incombe sulla parte che intende dimostrare l'applicazione di tassi usurari ad opera di una banca fornire, da un lato, i decreti ministeriali per i trimestri di riferimento e,
dall'altro, individuare la percentuale oltre soglia, allegando altresì le singole poste ritenute indebite e puntualizzando in che modo si è giunti al superamento dei tassi soglia, così provando l'applicazione dei tassi usurari, non essendo
11 sufficiente a tale scopo la sola allegazione dei decreti ministeriali e l'invocazione dell'usura. Per questi ultimi aspetti l'onere probatorio in capo agli opponenti non può dirsi raggiunto, non avendo questi ultimi indicato le poste ritenute indebite e, di conseguenza, non avendo effettuato un ricalcolo che consentisse l'accertamento del saldo reale. È orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che, in presenza di tali carenze, non si possa sopperire a quest'ultime attraverso la richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile che non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, di talché a ragione deve essere negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. civ. n.
30218/2017).
Per tutte le esposte ragioni l'opposizione in esame non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'opposizione avente RG nr. 6190/2021;
- Rigetta l'opposizione avente RG nr. 6150/2021 e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1396/2021, emesso
12 dal Tribunale di Nola, nei confronti della Controparte_3
;
[...]
- NN e , in Parte_1 Parte_2
solido, al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1
lite liquidate in € 11.229,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Nola, 23/10/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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