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Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/04/2024, n. 1724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1724 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
e
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Gennaro Iacone Presidente dott.ssa Maria Chiodi Consigliere rel. dott. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 16.04.2024
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 641/2023 del Ruolo generale lavoro
T R A
– in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore - rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
APPELLANTE
e
rappresentata e difesa dagli avv. A. Billwiller e I. Cervone Controparte_1
APPELLATO
In fatto e diritto
Con il ricorso introduttivo del giudizio di prime cure - premesso di agire sulla Parte_2
scorta della sentenza n. 2250/2019 del Tribunale di Nola (precedentemente adito con diverso ricorso che assumeva numero di RG. n. 7865/17) – chiedeva al Tribunale di Nola l'accertamento del
“diritto a percepire in virtù dell'acclarata subordinazione così come da sentenza n 2550/19 del
Tribunale di Nola sez.lavoro, le differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe percepito se fosse stata inquadrata quale assistente amministrativo profilo B1 comparto Org_1
scuola ed ha quindi diritto al pagamento delle differenze retributive, TFR, e 13° mensilità mai percepite quantificate in €65.194,55”.
Il Tribunale di Nola, previo rigetto delle eccezioni di inammissibilità della domanda e di prescrizione formulate nella memoria di costituzione dalla Amministrazione resistente, ha accolto la domanda, condannando “il (oggi Controparte_2
), in persona del p.t., al pagamento in favore della ricorrente Parte_1 CP_3 della complessiva somma pari ad € 65.194,55, di cui € 24.325,38 a titolo di tfr, oltre la maggior
1 somma tra interessi e rivalutazione dalle singole scadenze mensili al soddisfo stipulato plurimi contratti a tempo determinato con l'Amm.ne”.
Avverso la predetta sentenza n. 369/2023 ha proposto gravame, con ricorso depositato il
22.03.2023, il ritenendo erronee in fatto ed in diritto le Parte_1
motivazioni poste a base della stessa.
In particolare censura: a) il rigetto della preliminare eccezione di inammissibilità della domanda per divieto del ne bis in idem sul dedotto giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale di Nola n.
2250/2019, b) l'omesso rilievo di improcedibilità della domanda da ritenersi proposta in violazione del principio di non frazionamento del credito;
c) il rigetto della eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti sorti in costanza di rapporto;
d) l'errore di diritto relativamente al disposto inquadramento della ricorrente nel profilo amministrativo B1.
Ha concluso per la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda proposta da parte ricorrente;
riformarsi comunque la decisione di prime cure nella parte in cui ha statuito circa il rigetto dell'eccezione di prescrizione ritualmente formulata in atti.
Nel merito, riformarsi la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inquadrabili le mansioni svolte da controparte nel profilo amministrativo B.
1.Con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
La , costituitasi nel presente grado di giudizio, ha resistito al gravame in particolare CP_1
deducendo, in primis, la infondatezza della eccezione di prescrizione non essendo i rapporti di cui è causa assistiti dal regime di stabilità nel posto di lavoro;
la infondatezza della eccezione di inammissibilità della domanda per la dedotta diversità dei crediti retributivi in tal sede invocati rispetto alla domanda proposta nel pregresso giudizio;
la correttezza dell'inquadramento contrattuale riconosciuto nella gravata sentenza. Ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
*****
Ritiene il Collegio che l'appello sia solo parzialmente infondato in relazione alla eccezione di prescrizione (parziale) dei crediti di cui è causa.
Procedendo alla disamina dei singoli motivi di gravame si rileva la infondatezza della eccezione di inammissibilità dell'odierno ricorso giudiziale per violazione del principio del ne bis in idem fondata sulla dedotta proposizione, in un precedente ricorso giudiziale (procedimento n. 7856/2017 definito con sentenza n. 2250/2019), di domanda analoga a quella di cui è causa.
Invero dalla lettura dei due ricorsi giudiziali si evidenzia che l'unico elemento in comune è costituito dalla dedotta sussistenza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, conclusi
2 dal 20.04.2001 al 31.01.2017, dissimulanti rapporti di lavoro subordinato, differenziandosi, poi, gli stessi sia sotto il profilo degli (ulteriori) fatti costitutivi (la cd. causa petendi) che del petitum.
Invero nel primo ricorso giudiziale si invoca la illegittima reiterazione dei contratti in uno all'omesso riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in costanza di rapporto, laddove nell'odierno ricorso giudiziale si invoca la insufficienza della retribuzione corrisposta sia in costanza di rapporto che alla cessazione dello stesso, essendo stato riservato all'attuale ricorrente un trattamento economico inferiore rispetto a quello di un dipendente pubblico di pari livello, e, comunque, omessa la corresponsione di emolumenti retributivi maturati a titolo di 13ma mensilità e trattamento di fine rapporto.
Diverso, poi, è il petitum del pregresso ricorso giudiziale – in cui è richiesto il risarcimento del danno per la illegittima reiterazione dei contratti di lavoro in uno al riconoscimento in via generica dei cd. scatti di anzianità – rispetto a quello formulato nel presente giudizio in cui si chiede la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate in costanza ed alla cessazione del rapporto.
La parziale diversità di causa petendi e del petitum dà conto, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, della impossibilità di ravvisare una violazione del principio del ne bis in idem che presuppone, viceversa, l'identità dell'oggetto del processo e non può estendersi a fatti comportanti un mutamento del petitum e della causa petendi (Cass. civ. 33021/2022).
Né, per altro verso, è possibile ricondurre la domanda di cui è causa nell'ambito del cd. deducibile che ricomprende fatti costituenti presupposti logico – giuridici della pregressa statuizione, laddove è evidente la autonomia, sotto il profilo della causa petendi e del petitum, dell'odierno ricorso giudiziale rispetto al pregresso.
Irrilevante essendo, al fine che ci occupa, il richiamo formulato nel pregresso ricorso giudiziale al diritto della ricorrente di percepire il trattamento di fine rapporto oltre che le differenze retributive
(pag. 6 del ricorso in atti), considerato che rispetto a tale deduzione non viene formulata nessuna richiesta di accertamento o condanna.
Tanto è che nella sentenza n. 2250/2019 non vi è nessuna statuizione espressa sulla domanda de qua essendosi il giudice limitato ad accertare la natura subordinata della prestazione resa dalla ricorrente nell'intero periodo di cui è causa, la illegittima reiterazione dei contratti a termine in uno al conseguente risarcimento del danno liquidato ai sensi dell'art. 32 della legge 183/2010, respingendo, di contro, la domanda generica di riconoscimento degli scatti di anzianità (oggetto di appello da parte della ricorrente, respinto con sentenza n. 72/2023 della Corte di Appello di Napoli).
3 Si legge espressamente nella sentenza “ è evidente che ogni domanda retributiva è collegata al riconoscimento degli scatti di anzianità, mentre ogni altra rivendicazione è appena accennata nella parte introduttiva del ricorso e non riportata in specifiche conclusioni.”
Del resto anche a voler ritenere la sussistenza di un obbligo del Giudice di pronunziarsi sulla domanda de qua è di tutta evidenza che la mancata statuizione darebbe luogo ad un giudicato solo processuale, inidoneo a precludere la riproposizione della stessa (Cass. civ. 24896/2023)
I rilievi che precedono danno all'evidenza conto della non sovrapponibilità dei fatti costitutivi posti a fondamento del giudizio n. 7856/2017 con quelli azionati nel presente ricorso, differenziandosi le domande sia sotto il profilo della causa petendi che sotto il profilo del petitum (di natura risarcitoria, l'uno, e retributivo, l'altro), dovendosi, pertanto, escludere la violazione sia del principio del ne bis in idem che di frazionamento del credito.
In ordine a tale ultimo profilo è in via preliminare opportuno evidenziare la novità della relativa eccezione siccome mai proposta dall'Avvocatura di Stato in sede di prime cure, essendosi in tal sede limitata a sollevare la eccezione di giudicato, in uno a quella di prescrizione e di insussistenza, nel merito, dell'invocato inquadramento contrattuale.
La stessa deve, pertanto, ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 345 CPC.
Inoltre, anche a voler prescindere dal rilievo che precede, ritiene il Collegio che nella fattispecie di cui è causa non sia ravvisabile la violazione del divieto di frazionamento del credito.
Sul punto è da rilevare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio per cui non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un
"unico rapporto obbligatorio", di proporre plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto la scissione del contenuto dell'obbligazione, così operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale (Cass. SU n. 23726 del 2007).
Si è posto, tuttavia, il problema se il principio così affermato, secondo il quale è vietato l'indebito frazionamento di pretese dovute in forza di un "unico rapporto obbligatorio", debba, o meno, trovare applicazione (ed, eventualmente, in quali limiti) nella diversa ipotesi in cui siano state proposte distinte domande per far valere pretese creditorie diverse ma derivanti da un medesimo
4 rapporto contrattuale, quale fonte unitaria di obblighi e doveri per le parti e produttivo di crediti collegabili unitariamente alla loro genesi
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 4090 del 2017, si sono pronunciate sul punto ed hanno affermato che, in linea di principio, le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi: tuttavia, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (conf., in seguito, Cass. n. 17893 del 2018; Cass. n.
6591 del 2019).
Tali i principi di diritto non può che escludersi, nella fattispecie di cui è causa, la violazione del principio di non frazionamento essendo l'odierna azione giudiziale diversa da quella pregressa (non vi è pertanto unicità del diritto) e, comunque, fondata su fatti costitutivi non interamente sovrapponibili ad essa né costituenti antecedente logico giuridico della statuizione resa sulla precedente domanda.
Venendo poi al merito della controversia è da premettere che l'odierna appellante non censura il riconoscimento della natura subordinata della prestazione lavorativa resa dalla ricorrente né le modalità orarie della stessa (36 ore settimanali) per come accertato sia nella pregressa statuizione
(ove si legge “la parte ricorrente era stabilmente inserita nell'organizzazione scolastica occupandosi del protocollo e poi dell'ufficio personale dalle 8.00 alle 14.00”) che nella gravata sentenza ( “ dalle deposizioni testimoniali raccolte nel giudizio conclusosi con la sentenza n.
2250/2019 nonché dalle buste paga e dai contratti di collaborazione emerge l'espletamento delle mansioni dedotte in ricorso”), ma deduce l'errore di diritto relativamente al disposto inquadramento della ricorrente nel profilo amministrativo B1.
La censura è infondata considerato che dalle dichiarazioni testimoniali emerge, e ciò non è neppure contestato, che la ricorrente operava nella segreteria scolastica occupandosi, inizialmente, degli eventi inerenti alla presenza del personale docente, venendo di poi addetta al protocollo atti e, da ultimo, all'ufficio alunni.
Negli stessi contratti conclusi tra le parti in causa viene indicata quale attività da svolgere quella di assistente amministrativa , e risultano agli atti gli “ordini di servizio” del Dirigente Scolastico che disciplinano partitamente i compiti “amministrativi” della ricorrente che vanno dalla
5 predisposizione, istruzione e redazione di ogni genere di certificazione riguardate gli alunni, alla tenuta dei relativi registri ed ai compiti di supporto amministrativo (come da incarico degli a.s.
2007/2008 e ss.).
La figura dell'assistente amministrativo è sicuramente ascrivibile al profilo B1 – per come incontestatamente indicato nella gravata sentenza – per cui non si comprende il senso della censura proposta dalla Amministrazione appellante che pretende di ricondurre l'attività espletata dalla ricorrente al profilo A relativo al collaboratore scolastico che, sulla base della declaratoria contrattuale “esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzate da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. 'E addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni (….); di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;
(…) custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici”.
Il collaboratore scolastico è addetto a compiti esecutivi di sorveglianza, custodia e pulizia assolutamente diversi dalle attività di ordine espletate dalla ricorrente nell'ambito della segreteria scolastica.
Irrilevante essendo, al fine che ci occupa, è la dedotta mancanza del titolo di studio richiesto dalla disciplina contrattuale per l'accesso al livello di assistente amministrativo, essendo la doglianza non solo tardivamente proposta in sede di appello ma anche inconferente rispetto al diritto della ricorrente, che di fatto ha espletato le attività amministrative, ad ottenere un retribuzione perequata al lavoro svolto ai sensi dell'art. 2126 CC.
Corretto è, pertanto, l'inquadramento della ricorrente nel profilo B1.
La sentenza di primo grado va però riformata nella parte in cui ha respinto la eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla Amministrazione ritenendo che la “formale” qualifica , come autonomi, dei contratti di lavoro intercorsi tra le parti in causa sia ostativa alla decorrenza del termine di prescrizione in costanza di rapporto, non essendo possibile, in caso di recesso datoriale, la diretta applicabilità della disciplina garantistica che potrebbe derivare solo dal futuro (ed eventuale) riconoscimento della natura subordinata del rapporto.
Tale principio è applicabile ai rapporti di lavoro privati ma non anche a quello pubblico come riconosciuto dalla Cassazione in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella di cui è causa (Cass. civ. 35676/2021).
La Suprema Corte nella pronuncia su richiamata ha affermato che la norma regolatrice della fattispecie di causa è l'articolo 2126 cod.civ., che trova applicazione anche nella ipotesi di nullità del rapporto di lavoro in quanto costituito in violazione delle disposizioni che regolano le
6 assunzioni alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni (per tutte: Cassazione civile sez. lav.,
05/02/2019, n.3314 e giurisprudenza ivi citata).
Deve preliminarmente darsi atto della giurisprudenza di questa Corte secondo cui per il rapporto di lavoro subordinato assoggettato alla normativa di cui all'art. 2126 cod.civ. la prescrizione non decorre in costanza del rapporto, ai sensi dell'art. 2948 cod.civ. n. 4 —nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 1966— siccome la situazione di stabilità è radicalmente esclusa dalla possibilità di determinare, in qualsiasi momento e senza manifestazioni negoziali, la cessazione dell'esecuzione (Cassazione civile 12/11/2007, n.23472; Cass. S.U.
3098/1985). Si è osservato che sarebbe formalistica e non conforme all'art. 36 Cost. un'interpretazione che differenziasse la situazione di metus del lavoratore di fronte al potere di recesso rispetto a quella derivante dalla prestazione di fatto con violazione di legge, incompatibile sì con il licenziamento, ma comportante la più assoluta libertà del datore di lavoro di rifiutare la prestazione.
Il medesimo principio è stato enunciato in riferimento al rapporto di lavoro qualificato formalmente come lavoro autonomo, di cui sia stata riconosciuta successivamente la natura subordinata con garanzia di stabilità reale, trattandosi di rapporto non immediatamente garantito, in quanto occorre il previo (eventuale) riconoscimento della sua natura subordinata.
Detti principi sono stati tuttavia espressi per i rapporti di lavoro interamente regolati del diritto privato (anche se intercorrenti, come nel caso esaminato da Cass. SU nr. 3098/1985, con un soggetto pubblico). Diverse indicazioni sono state fornite dalla Corte Costituzionale per l'impiego pubblico, come risulta dalla sentenza del 20/11/1969, n.143, resa sulla disciplina della prescrizione delle retribuzioni fissata dall' articolo 2, primo comma, del decreto-legge 19 gennaio
1939, n. 295, che stabiliva la prescrizione biennale del diritto agli stipendi ed assegni degli impiegati dello Stato. Nella citata sentenza il giudice delle leggi ha evidenziato che la particolare forza di resistenza che caratterizza il rapporto di pubblico impiego esclude che il timore del licenziamento possa indurre l'impiegato a rinunziare ai propri diritti, aggiungendo che anche nei rapporti di lavoro temporaneo l'impiegato è assistito dalle garanzie dei rimedi giurisdizionali contro l'arbitraria risoluzione anticipata del rapporto.
Per quanto in questa sede rileva, la Corte costituzionale ha affermato che, secondo l'ordinamento del pubblico impiego, le assunzioni temporanee (che, in linea di principio, sono escluse) hanno carattere precario e la rinnovazione del relativo rapporto non presenta carattere di normalità; la non-rinnovazione costituisce, invece, un evento inerente alla natura del rapporto stesso. La previsione di essa non pone, pertanto, il lavoratore in una situazione di timore di un evento incerto,
7 al quale egli sia esposto durante il rapporto, qual è il licenziamento nel rapporto di lavoro di diritto privato.
Si è dunque definitivamente chiarito, nel respingere la censura sollevata sotto il profilo dell'articolo
3 Cost., che «la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dei menzionati articoli del
Codice civile, contenuta nella sentenza n. 69 del 1966 di questa Corte, riguarda i rapporti di lavoro regolati dal diritto privato e non si estende ai rapporti di pubblico impiego, sia che si tratti di rapporti con lo Stato, sia che si tratti di rapporti con altri enti pubblici» ( sent. Corte Cost. nr.
143/1969, punto 3 del Considerato in diritto).
La privatizzazione non ha comportato una totale identificazione tra lavoro pubblico privatizzato e lavoro privato. In particolare, permangono nel lavoro pubblico privatizzato quelle peculiarità individuate dalla Corte Costituzionale, in relazione al previgente regime dell'impiego pubblico, come giustificative di un differente regime della prescrizione: sia in punto di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (articolo 51, comma 2, D.Lgs nr. 165/2001 ed, alla attualità, articolo
63, comma 2 D.Lgs nr. 165/2001), che in punto di eccezionalità del lavoro a termine (secondo la disciplina speciale dell'articolo 36 D.Lgs nr. 165/2001).
In definitiva:
— da un canto, non può essere invocato il regime derivante dalla sentenza della Corte
Costituzionale nr. 63/1966, che— come chiarito nella sentenza nr. 143/1969— riguarda i rapporti di lavoro regolati (interamente) dal diritto privato;
— dall'altro non si ravvisano ragioni per sottoporre nuovamente la questione alla Corte
Costituzionale a seguito della privatizzazione dei rapporti di lavoro pubblico.
La inapplicabilità del regime di sospensione della prescrizione risultante della sentenza della Corte
Costituzionale nr. 63/1966 nei rapporti di lavoro pubblico privatizzato è stata già affermata da questa Corte, nelle sentenze nn.rr. 10219 e 10220/2020, 11379/2020, 12443/2020, 12503/2020 e
15352/2020, con riguardo all'ipotesi di contratti di lavoro subordinato a termine affetti da nullità.
Si è ivi osservato che, essendo impedita per legge la conversione del rapporto a termine in rapporto
a tempo indeterminato, non è riscontrabile la condizione, valorizzata dalla Corte Costituzionale ai fini della parziale dichiarazione di incostituzionalità, del timore del licenziamento, che spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinunzia ad una parte dei propri diritti.
In questa sede il principio del decorso della prescrizione in costanza del rapporto di lavoro va ulteriormente esteso all'ipotesi, qui ricorrente, di contratto di lavoro stipulato con la pubblica amministrazione con la veste formale di lavoro autonomo, di cui sia in seguito accertata la reale natura subordinata, ricorrendo le medesime ragioni in generale evidenziate per il settore del
8 lavoro pubblico privatizzato a termine, concernenti la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela.
A tale principio di diritto - ribadito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 36197/2023 secondo cui
“la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti
a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine
- decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica” – il Collegio presta adesione, di qui la necessità di circoscrivere il diritto alle differenze stipendiali ed alla 13ma mensilità al periodo intercorrente dal quinquennio antecedente alla messa in mora del 12.06.2017 (cfr. lettera anticipata via PEC al e all' CP_4 [...]
di impiego del 5.06.2017 inviata in data 12.06.2017, doc. 4 della produzione relativa al Org_2
procedimento n. 7865/2017) alla cessazione del rapporto (31.01.2017)
In tali termini sono stati richiesti dalla Corte ed elaborati da parte ricorrente nuovi conteggi che – non oggetto di contestazione alcuna da parte del – possono essere recepiti a comprova del Parte_1
quantum dovuto per le pretese retributive di cui è causa pari a euro 19188,00 titolo di differenze e
13ma, ed euro 22354,00 per trattamento di fine rapporto.
Somma su cui calcolare la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22 comma 36 della legge 724 del 1994 dalla maturazione dei crediti (scadenza mensile delle differenze e ratei 13ma per le differenze retributive e cessazione del rapporto di lavoro per il
TFR) al saldo effettivo
L'appello va, pertanto, accolto nei termini che precedono.
Il parziale accoglimento della domanda, in uno alla proponibilità della domanda di cui è causa nel pregresso giudizio, giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
PQM
La Corte definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal e del Parte_1
merito avverso la sentenza n. 369/2023 del Tribunale di Nola così decide: accoglie parzialmente l'appello e, per lo effetto, condanna il appellante al pagamento, in Parte_1
favore di della minor somma (rispetto a quella accertata nella gravata Parte_2
sentenza) di euro 41542,00 , oltre accessori specificati in parte motiva;
compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Il Consigliere est.
9 dott. Maria Chiodi Il Presidente
dott. Gennaro Iacone
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Gennaro Iacone Presidente dott.ssa Maria Chiodi Consigliere rel. dott. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 16.04.2024
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 641/2023 del Ruolo generale lavoro
T R A
– in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore - rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
APPELLANTE
e
rappresentata e difesa dagli avv. A. Billwiller e I. Cervone Controparte_1
APPELLATO
In fatto e diritto
Con il ricorso introduttivo del giudizio di prime cure - premesso di agire sulla Parte_2
scorta della sentenza n. 2250/2019 del Tribunale di Nola (precedentemente adito con diverso ricorso che assumeva numero di RG. n. 7865/17) – chiedeva al Tribunale di Nola l'accertamento del
“diritto a percepire in virtù dell'acclarata subordinazione così come da sentenza n 2550/19 del
Tribunale di Nola sez.lavoro, le differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe percepito se fosse stata inquadrata quale assistente amministrativo profilo B1 comparto Org_1
scuola ed ha quindi diritto al pagamento delle differenze retributive, TFR, e 13° mensilità mai percepite quantificate in €65.194,55”.
Il Tribunale di Nola, previo rigetto delle eccezioni di inammissibilità della domanda e di prescrizione formulate nella memoria di costituzione dalla Amministrazione resistente, ha accolto la domanda, condannando “il (oggi Controparte_2
), in persona del p.t., al pagamento in favore della ricorrente Parte_1 CP_3 della complessiva somma pari ad € 65.194,55, di cui € 24.325,38 a titolo di tfr, oltre la maggior
1 somma tra interessi e rivalutazione dalle singole scadenze mensili al soddisfo stipulato plurimi contratti a tempo determinato con l'Amm.ne”.
Avverso la predetta sentenza n. 369/2023 ha proposto gravame, con ricorso depositato il
22.03.2023, il ritenendo erronee in fatto ed in diritto le Parte_1
motivazioni poste a base della stessa.
In particolare censura: a) il rigetto della preliminare eccezione di inammissibilità della domanda per divieto del ne bis in idem sul dedotto giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale di Nola n.
2250/2019, b) l'omesso rilievo di improcedibilità della domanda da ritenersi proposta in violazione del principio di non frazionamento del credito;
c) il rigetto della eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti sorti in costanza di rapporto;
d) l'errore di diritto relativamente al disposto inquadramento della ricorrente nel profilo amministrativo B1.
Ha concluso per la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda proposta da parte ricorrente;
riformarsi comunque la decisione di prime cure nella parte in cui ha statuito circa il rigetto dell'eccezione di prescrizione ritualmente formulata in atti.
Nel merito, riformarsi la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inquadrabili le mansioni svolte da controparte nel profilo amministrativo B.
1.Con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
La , costituitasi nel presente grado di giudizio, ha resistito al gravame in particolare CP_1
deducendo, in primis, la infondatezza della eccezione di prescrizione non essendo i rapporti di cui è causa assistiti dal regime di stabilità nel posto di lavoro;
la infondatezza della eccezione di inammissibilità della domanda per la dedotta diversità dei crediti retributivi in tal sede invocati rispetto alla domanda proposta nel pregresso giudizio;
la correttezza dell'inquadramento contrattuale riconosciuto nella gravata sentenza. Ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
*****
Ritiene il Collegio che l'appello sia solo parzialmente infondato in relazione alla eccezione di prescrizione (parziale) dei crediti di cui è causa.
Procedendo alla disamina dei singoli motivi di gravame si rileva la infondatezza della eccezione di inammissibilità dell'odierno ricorso giudiziale per violazione del principio del ne bis in idem fondata sulla dedotta proposizione, in un precedente ricorso giudiziale (procedimento n. 7856/2017 definito con sentenza n. 2250/2019), di domanda analoga a quella di cui è causa.
Invero dalla lettura dei due ricorsi giudiziali si evidenzia che l'unico elemento in comune è costituito dalla dedotta sussistenza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, conclusi
2 dal 20.04.2001 al 31.01.2017, dissimulanti rapporti di lavoro subordinato, differenziandosi, poi, gli stessi sia sotto il profilo degli (ulteriori) fatti costitutivi (la cd. causa petendi) che del petitum.
Invero nel primo ricorso giudiziale si invoca la illegittima reiterazione dei contratti in uno all'omesso riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in costanza di rapporto, laddove nell'odierno ricorso giudiziale si invoca la insufficienza della retribuzione corrisposta sia in costanza di rapporto che alla cessazione dello stesso, essendo stato riservato all'attuale ricorrente un trattamento economico inferiore rispetto a quello di un dipendente pubblico di pari livello, e, comunque, omessa la corresponsione di emolumenti retributivi maturati a titolo di 13ma mensilità e trattamento di fine rapporto.
Diverso, poi, è il petitum del pregresso ricorso giudiziale – in cui è richiesto il risarcimento del danno per la illegittima reiterazione dei contratti di lavoro in uno al riconoscimento in via generica dei cd. scatti di anzianità – rispetto a quello formulato nel presente giudizio in cui si chiede la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate in costanza ed alla cessazione del rapporto.
La parziale diversità di causa petendi e del petitum dà conto, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, della impossibilità di ravvisare una violazione del principio del ne bis in idem che presuppone, viceversa, l'identità dell'oggetto del processo e non può estendersi a fatti comportanti un mutamento del petitum e della causa petendi (Cass. civ. 33021/2022).
Né, per altro verso, è possibile ricondurre la domanda di cui è causa nell'ambito del cd. deducibile che ricomprende fatti costituenti presupposti logico – giuridici della pregressa statuizione, laddove è evidente la autonomia, sotto il profilo della causa petendi e del petitum, dell'odierno ricorso giudiziale rispetto al pregresso.
Irrilevante essendo, al fine che ci occupa, il richiamo formulato nel pregresso ricorso giudiziale al diritto della ricorrente di percepire il trattamento di fine rapporto oltre che le differenze retributive
(pag. 6 del ricorso in atti), considerato che rispetto a tale deduzione non viene formulata nessuna richiesta di accertamento o condanna.
Tanto è che nella sentenza n. 2250/2019 non vi è nessuna statuizione espressa sulla domanda de qua essendosi il giudice limitato ad accertare la natura subordinata della prestazione resa dalla ricorrente nell'intero periodo di cui è causa, la illegittima reiterazione dei contratti a termine in uno al conseguente risarcimento del danno liquidato ai sensi dell'art. 32 della legge 183/2010, respingendo, di contro, la domanda generica di riconoscimento degli scatti di anzianità (oggetto di appello da parte della ricorrente, respinto con sentenza n. 72/2023 della Corte di Appello di Napoli).
3 Si legge espressamente nella sentenza “ è evidente che ogni domanda retributiva è collegata al riconoscimento degli scatti di anzianità, mentre ogni altra rivendicazione è appena accennata nella parte introduttiva del ricorso e non riportata in specifiche conclusioni.”
Del resto anche a voler ritenere la sussistenza di un obbligo del Giudice di pronunziarsi sulla domanda de qua è di tutta evidenza che la mancata statuizione darebbe luogo ad un giudicato solo processuale, inidoneo a precludere la riproposizione della stessa (Cass. civ. 24896/2023)
I rilievi che precedono danno all'evidenza conto della non sovrapponibilità dei fatti costitutivi posti a fondamento del giudizio n. 7856/2017 con quelli azionati nel presente ricorso, differenziandosi le domande sia sotto il profilo della causa petendi che sotto il profilo del petitum (di natura risarcitoria, l'uno, e retributivo, l'altro), dovendosi, pertanto, escludere la violazione sia del principio del ne bis in idem che di frazionamento del credito.
In ordine a tale ultimo profilo è in via preliminare opportuno evidenziare la novità della relativa eccezione siccome mai proposta dall'Avvocatura di Stato in sede di prime cure, essendosi in tal sede limitata a sollevare la eccezione di giudicato, in uno a quella di prescrizione e di insussistenza, nel merito, dell'invocato inquadramento contrattuale.
La stessa deve, pertanto, ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 345 CPC.
Inoltre, anche a voler prescindere dal rilievo che precede, ritiene il Collegio che nella fattispecie di cui è causa non sia ravvisabile la violazione del divieto di frazionamento del credito.
Sul punto è da rilevare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio per cui non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un
"unico rapporto obbligatorio", di proporre plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto la scissione del contenuto dell'obbligazione, così operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale (Cass. SU n. 23726 del 2007).
Si è posto, tuttavia, il problema se il principio così affermato, secondo il quale è vietato l'indebito frazionamento di pretese dovute in forza di un "unico rapporto obbligatorio", debba, o meno, trovare applicazione (ed, eventualmente, in quali limiti) nella diversa ipotesi in cui siano state proposte distinte domande per far valere pretese creditorie diverse ma derivanti da un medesimo
4 rapporto contrattuale, quale fonte unitaria di obblighi e doveri per le parti e produttivo di crediti collegabili unitariamente alla loro genesi
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 4090 del 2017, si sono pronunciate sul punto ed hanno affermato che, in linea di principio, le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi: tuttavia, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (conf., in seguito, Cass. n. 17893 del 2018; Cass. n.
6591 del 2019).
Tali i principi di diritto non può che escludersi, nella fattispecie di cui è causa, la violazione del principio di non frazionamento essendo l'odierna azione giudiziale diversa da quella pregressa (non vi è pertanto unicità del diritto) e, comunque, fondata su fatti costitutivi non interamente sovrapponibili ad essa né costituenti antecedente logico giuridico della statuizione resa sulla precedente domanda.
Venendo poi al merito della controversia è da premettere che l'odierna appellante non censura il riconoscimento della natura subordinata della prestazione lavorativa resa dalla ricorrente né le modalità orarie della stessa (36 ore settimanali) per come accertato sia nella pregressa statuizione
(ove si legge “la parte ricorrente era stabilmente inserita nell'organizzazione scolastica occupandosi del protocollo e poi dell'ufficio personale dalle 8.00 alle 14.00”) che nella gravata sentenza ( “ dalle deposizioni testimoniali raccolte nel giudizio conclusosi con la sentenza n.
2250/2019 nonché dalle buste paga e dai contratti di collaborazione emerge l'espletamento delle mansioni dedotte in ricorso”), ma deduce l'errore di diritto relativamente al disposto inquadramento della ricorrente nel profilo amministrativo B1.
La censura è infondata considerato che dalle dichiarazioni testimoniali emerge, e ciò non è neppure contestato, che la ricorrente operava nella segreteria scolastica occupandosi, inizialmente, degli eventi inerenti alla presenza del personale docente, venendo di poi addetta al protocollo atti e, da ultimo, all'ufficio alunni.
Negli stessi contratti conclusi tra le parti in causa viene indicata quale attività da svolgere quella di assistente amministrativa , e risultano agli atti gli “ordini di servizio” del Dirigente Scolastico che disciplinano partitamente i compiti “amministrativi” della ricorrente che vanno dalla
5 predisposizione, istruzione e redazione di ogni genere di certificazione riguardate gli alunni, alla tenuta dei relativi registri ed ai compiti di supporto amministrativo (come da incarico degli a.s.
2007/2008 e ss.).
La figura dell'assistente amministrativo è sicuramente ascrivibile al profilo B1 – per come incontestatamente indicato nella gravata sentenza – per cui non si comprende il senso della censura proposta dalla Amministrazione appellante che pretende di ricondurre l'attività espletata dalla ricorrente al profilo A relativo al collaboratore scolastico che, sulla base della declaratoria contrattuale “esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzate da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. 'E addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni (….); di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;
(…) custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici”.
Il collaboratore scolastico è addetto a compiti esecutivi di sorveglianza, custodia e pulizia assolutamente diversi dalle attività di ordine espletate dalla ricorrente nell'ambito della segreteria scolastica.
Irrilevante essendo, al fine che ci occupa, è la dedotta mancanza del titolo di studio richiesto dalla disciplina contrattuale per l'accesso al livello di assistente amministrativo, essendo la doglianza non solo tardivamente proposta in sede di appello ma anche inconferente rispetto al diritto della ricorrente, che di fatto ha espletato le attività amministrative, ad ottenere un retribuzione perequata al lavoro svolto ai sensi dell'art. 2126 CC.
Corretto è, pertanto, l'inquadramento della ricorrente nel profilo B1.
La sentenza di primo grado va però riformata nella parte in cui ha respinto la eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla Amministrazione ritenendo che la “formale” qualifica , come autonomi, dei contratti di lavoro intercorsi tra le parti in causa sia ostativa alla decorrenza del termine di prescrizione in costanza di rapporto, non essendo possibile, in caso di recesso datoriale, la diretta applicabilità della disciplina garantistica che potrebbe derivare solo dal futuro (ed eventuale) riconoscimento della natura subordinata del rapporto.
Tale principio è applicabile ai rapporti di lavoro privati ma non anche a quello pubblico come riconosciuto dalla Cassazione in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella di cui è causa (Cass. civ. 35676/2021).
La Suprema Corte nella pronuncia su richiamata ha affermato che la norma regolatrice della fattispecie di causa è l'articolo 2126 cod.civ., che trova applicazione anche nella ipotesi di nullità del rapporto di lavoro in quanto costituito in violazione delle disposizioni che regolano le
6 assunzioni alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni (per tutte: Cassazione civile sez. lav.,
05/02/2019, n.3314 e giurisprudenza ivi citata).
Deve preliminarmente darsi atto della giurisprudenza di questa Corte secondo cui per il rapporto di lavoro subordinato assoggettato alla normativa di cui all'art. 2126 cod.civ. la prescrizione non decorre in costanza del rapporto, ai sensi dell'art. 2948 cod.civ. n. 4 —nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 1966— siccome la situazione di stabilità è radicalmente esclusa dalla possibilità di determinare, in qualsiasi momento e senza manifestazioni negoziali, la cessazione dell'esecuzione (Cassazione civile 12/11/2007, n.23472; Cass. S.U.
3098/1985). Si è osservato che sarebbe formalistica e non conforme all'art. 36 Cost. un'interpretazione che differenziasse la situazione di metus del lavoratore di fronte al potere di recesso rispetto a quella derivante dalla prestazione di fatto con violazione di legge, incompatibile sì con il licenziamento, ma comportante la più assoluta libertà del datore di lavoro di rifiutare la prestazione.
Il medesimo principio è stato enunciato in riferimento al rapporto di lavoro qualificato formalmente come lavoro autonomo, di cui sia stata riconosciuta successivamente la natura subordinata con garanzia di stabilità reale, trattandosi di rapporto non immediatamente garantito, in quanto occorre il previo (eventuale) riconoscimento della sua natura subordinata.
Detti principi sono stati tuttavia espressi per i rapporti di lavoro interamente regolati del diritto privato (anche se intercorrenti, come nel caso esaminato da Cass. SU nr. 3098/1985, con un soggetto pubblico). Diverse indicazioni sono state fornite dalla Corte Costituzionale per l'impiego pubblico, come risulta dalla sentenza del 20/11/1969, n.143, resa sulla disciplina della prescrizione delle retribuzioni fissata dall' articolo 2, primo comma, del decreto-legge 19 gennaio
1939, n. 295, che stabiliva la prescrizione biennale del diritto agli stipendi ed assegni degli impiegati dello Stato. Nella citata sentenza il giudice delle leggi ha evidenziato che la particolare forza di resistenza che caratterizza il rapporto di pubblico impiego esclude che il timore del licenziamento possa indurre l'impiegato a rinunziare ai propri diritti, aggiungendo che anche nei rapporti di lavoro temporaneo l'impiegato è assistito dalle garanzie dei rimedi giurisdizionali contro l'arbitraria risoluzione anticipata del rapporto.
Per quanto in questa sede rileva, la Corte costituzionale ha affermato che, secondo l'ordinamento del pubblico impiego, le assunzioni temporanee (che, in linea di principio, sono escluse) hanno carattere precario e la rinnovazione del relativo rapporto non presenta carattere di normalità; la non-rinnovazione costituisce, invece, un evento inerente alla natura del rapporto stesso. La previsione di essa non pone, pertanto, il lavoratore in una situazione di timore di un evento incerto,
7 al quale egli sia esposto durante il rapporto, qual è il licenziamento nel rapporto di lavoro di diritto privato.
Si è dunque definitivamente chiarito, nel respingere la censura sollevata sotto il profilo dell'articolo
3 Cost., che «la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dei menzionati articoli del
Codice civile, contenuta nella sentenza n. 69 del 1966 di questa Corte, riguarda i rapporti di lavoro regolati dal diritto privato e non si estende ai rapporti di pubblico impiego, sia che si tratti di rapporti con lo Stato, sia che si tratti di rapporti con altri enti pubblici» ( sent. Corte Cost. nr.
143/1969, punto 3 del Considerato in diritto).
La privatizzazione non ha comportato una totale identificazione tra lavoro pubblico privatizzato e lavoro privato. In particolare, permangono nel lavoro pubblico privatizzato quelle peculiarità individuate dalla Corte Costituzionale, in relazione al previgente regime dell'impiego pubblico, come giustificative di un differente regime della prescrizione: sia in punto di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (articolo 51, comma 2, D.Lgs nr. 165/2001 ed, alla attualità, articolo
63, comma 2 D.Lgs nr. 165/2001), che in punto di eccezionalità del lavoro a termine (secondo la disciplina speciale dell'articolo 36 D.Lgs nr. 165/2001).
In definitiva:
— da un canto, non può essere invocato il regime derivante dalla sentenza della Corte
Costituzionale nr. 63/1966, che— come chiarito nella sentenza nr. 143/1969— riguarda i rapporti di lavoro regolati (interamente) dal diritto privato;
— dall'altro non si ravvisano ragioni per sottoporre nuovamente la questione alla Corte
Costituzionale a seguito della privatizzazione dei rapporti di lavoro pubblico.
La inapplicabilità del regime di sospensione della prescrizione risultante della sentenza della Corte
Costituzionale nr. 63/1966 nei rapporti di lavoro pubblico privatizzato è stata già affermata da questa Corte, nelle sentenze nn.rr. 10219 e 10220/2020, 11379/2020, 12443/2020, 12503/2020 e
15352/2020, con riguardo all'ipotesi di contratti di lavoro subordinato a termine affetti da nullità.
Si è ivi osservato che, essendo impedita per legge la conversione del rapporto a termine in rapporto
a tempo indeterminato, non è riscontrabile la condizione, valorizzata dalla Corte Costituzionale ai fini della parziale dichiarazione di incostituzionalità, del timore del licenziamento, che spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinunzia ad una parte dei propri diritti.
In questa sede il principio del decorso della prescrizione in costanza del rapporto di lavoro va ulteriormente esteso all'ipotesi, qui ricorrente, di contratto di lavoro stipulato con la pubblica amministrazione con la veste formale di lavoro autonomo, di cui sia in seguito accertata la reale natura subordinata, ricorrendo le medesime ragioni in generale evidenziate per il settore del
8 lavoro pubblico privatizzato a termine, concernenti la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela.
A tale principio di diritto - ribadito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 36197/2023 secondo cui
“la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti
a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine
- decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica” – il Collegio presta adesione, di qui la necessità di circoscrivere il diritto alle differenze stipendiali ed alla 13ma mensilità al periodo intercorrente dal quinquennio antecedente alla messa in mora del 12.06.2017 (cfr. lettera anticipata via PEC al e all' CP_4 [...]
di impiego del 5.06.2017 inviata in data 12.06.2017, doc. 4 della produzione relativa al Org_2
procedimento n. 7865/2017) alla cessazione del rapporto (31.01.2017)
In tali termini sono stati richiesti dalla Corte ed elaborati da parte ricorrente nuovi conteggi che – non oggetto di contestazione alcuna da parte del – possono essere recepiti a comprova del Parte_1
quantum dovuto per le pretese retributive di cui è causa pari a euro 19188,00 titolo di differenze e
13ma, ed euro 22354,00 per trattamento di fine rapporto.
Somma su cui calcolare la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22 comma 36 della legge 724 del 1994 dalla maturazione dei crediti (scadenza mensile delle differenze e ratei 13ma per le differenze retributive e cessazione del rapporto di lavoro per il
TFR) al saldo effettivo
L'appello va, pertanto, accolto nei termini che precedono.
Il parziale accoglimento della domanda, in uno alla proponibilità della domanda di cui è causa nel pregresso giudizio, giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
PQM
La Corte definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal e del Parte_1
merito avverso la sentenza n. 369/2023 del Tribunale di Nola così decide: accoglie parzialmente l'appello e, per lo effetto, condanna il appellante al pagamento, in Parte_1
favore di della minor somma (rispetto a quella accertata nella gravata Parte_2
sentenza) di euro 41542,00 , oltre accessori specificati in parte motiva;
compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Il Consigliere est.
9 dott. Maria Chiodi Il Presidente
dott. Gennaro Iacone
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