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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/03/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 20/02/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2445/2022
T R A
, nato a [...], il [...] e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Mastrolia ( ), CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Colliano (SA) alla Via Ponte Maiale 14;
Appellante
E
, in persona del ministro p.t., e Controparte_1 [...]
, Napoli, entrambi Controparte_2 Controparte_3 rappresentati e domiciliati ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, Via Armando Diaz, n. 11; Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art 414 c.p.c. iscritto presso la sezione lavoro e previdenza del Tribunale di Napoli, ha convenuto in giudizio il al fine di sentire Parte_1 Controparte_1 dichiarare il proprio diritto ad ottenere il trasferimento su posto vacante, tenuto conto dei titoli posseduti e della domanda presentata per la mobilità anno scolastico 2019/2020, tenendo conto dell'ordine di preferenze indicato dal ricorrente nella domanda relativa nonché al fine di ottenere il diritto al risarcimento di tutti i danni patiti da liquidarsi in via equitativa.
Ha esposto di aver presentato domanda di mobilità per l'a.s. 2019/2020 per la Provincia di Napoli – profilo assistente amministrativo, con il diritto di partecipare alla II fase (fase provinciale) della procedura sulla base dei titoli posseduti dichiarati nella domanda e valutabili secondo la tabella Allegato E al C.C.N.I. del 6 marzo 2019, con punteggio 1174 per il Comune di ricongiungimento
(Boscotrecase) e di 150 per gli altri comuni. L'esito delle domande di mobilità è stato reso noto attraverso la pubblicazione all'albo dell'
[...]
con diversi Controparte_4 provvedimenti rispettivamente in data 05.07.2019 come da nota prot. 6511, in data 26.07.2019 nota di rettifica prot. 7615, in data 02.08.2019 nota di rettifica prot.7968 e, infine, in data 07.08.2019 nota di rettifica prot. n. 8343.
Il ha dedotto di non aver ottenuto il trasferimento su nessuna delle 15 preferenze indicate nella Pt_1 domanda di mobilità. In virtù del decreto di rettifica dei trasferimenti, prot. n. 7968/2019, invece è stata trasferita presso l'Istituto Comprensivo Prisco di Boscotrecase (NA), indicato al posto quinto delle preferenze nella sua domanda, , assistente amministrativa proveniente dall' Persona_1
I.C. di San Valentino Torio (SA).
Ha osservato che la sua domanda di mobilità andava trattata alla stregua delle norme previste per la II fase dei trasferimenti (“fase provinciale: trasferimenti del personale richiedente l'assegnazione a comuni diversi da quello di titolarità ed appartenenti alla propria provincia”) e che l'
[...]
ha trasferito su una delle sedi da lui richieste la , la cui domanda andava trattata CP_2 Per_1 secondo le regole della successiva fase III (“mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale: trasferimento a province diverse da quella di titolarità e passaggi di profilo”), in violazione dell'art.37 del C.C.N.I. e dei principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost. e art. 21 octies, comma 1, della L. 241/90).
Il non si è costituito. Controparte_1
Con la sentenza n. 2931/2022 pubblicata il 23.05.22 il Tribunale adito, dichiarata la contumacia della
Amministrazione, ha rigettato la domanda attorea perché infondata.
Avverso la citata statuizione è insorto l'odierno appellante, contestando specificamente le motivazioni espresse in sentenza dal primo giudice e ribadendo il proprio diritto al trasferimento sulla base dei medesimi argomenti esposti in primo grado. Ha quindi concluso chiedendo, in accoglimento del gravame, la riforma integrale della sentenza gravata con il conseguente accoglimento di tutte le istanze formulate nel ricorso introduttivo di primo grado e vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Instaurato nuovamente il contradditorio, si è costituito il chiedendo Controparte_1 rigettarsi il gravame, con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
Il procedimento è stato definito nelle forme della trattazione scritta secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato e va rigettato.
L'appellante ha lamentato la violazione dell'articolo 37 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 6 Marzo 2019 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, nonché dell'art. 97 Cost. e art. 21 octies, comma 1, della L. 241/90, sul buon andamento e imparzialità della azione amministrativa.
L'art. 37 del C.C.N.I. cit. sulle “Fasi dei trasferimenti e dei passaggi” prevede che “Il movimento dei trasferimenti e dei passaggi si attua in tre fasi distinte: I FASE - fase comunale: trasferimenti del personale richiedente l'assegnazione nell'ambito del
Comune di titolarità; II FASE - fase provinciale: trasferimenti del personale richiedente l'assegnazione a comuni diversi da quello di titolarità ed appartenenti alla propria provincia;
III FASE – fase della mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale: trasferimento a province diverse da quelle di titolarità e passaggi di profilo. L'ordine delle operazioni derivante dall'applicazione del sistema delle precedenze alle predette fasi dei movimenti è riportato in allegato F al presente contratto”. L'allegato F, a sua volta, specifica l'ordine delle operazioni nell'ambito di ciascuna fase.
Il , titolare dal 1.9.2018 presso l'I.C. AO di Massa Lubrense (NA), ha indicato nella Pt_1 domanda di mobilità, al posto quinto, l'Istituto Comprensivo Prisco di Boscotrecase (NA), sede assegnata ad altra candidata, , proveniente dall'I.C. San Valentino Torio (SA) e Persona_1 quindi da provincia diversa. Secondo la ricostruzione del ricorrente, la avrebbe dovuto Per_1 essere trasferita nella Fase III (mobilità territoriale interprovinciale), in un momento successivo a quello di assegnazione del , la cui domanda andava trattata nella precedente Fase II Pt_1 (provinciale). L'amministrazione avrebbe preferito un lavoratore diverso dall'odierno appellante, proveniente da altra provincia, apportando così al un trattamento sfavorevole. Il ricorrente, Pt_1 peraltro, ha chiesto alla P.A. un tentativo di conciliazione, mai soddisfatto. Ha poi ribadito che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, ha adempiuto all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., avendo prodotto numerosi atti idonei a provare inequivocabilmente l'illegittimità dell'agere della
P.A.
Tali deduzioni difensive sono inconsistenti.
L'appellante afferma che gli spettava il passaggio ed il trasferimento secondo le disposizioni della II fase, fase provinciale, e lamenta che la sede cui egli ambiva è stata illegittimamente assegnata a
, che concorreva nella III fase. A riprova, ha prodotto la sua domanda di mobilità Persona_1 per l'a.s. 2019/2010 (del 19.4.2019); l'attestato dell'Istituto AO (dal quale si desume la sua provenienza da Istituto della medesima provincia e, quindi, l'appartenenza alla fase II dei trasferimenti); il bollettino dei trasferimenti e i successivi decreti di rettifica, tra cui il Decreto prot.
7968 del 2.8.2019 (dal quale si desume che la proveniva da istituto fuori provincia ed è Per_1 stata assegnata a sede richiesta dal , mentre avrebbe dovuto essere trasferita successivamente, Pt_1 nella fase III dei trasferimenti).
Come osservato dal Giudice di prime cure, le predette allegazioni e documentazione sono carenti e insufficienti a provare il diritto azionato.
La circostanza che l'Amministrazione, nella assegnazione del posto vacante presso l'I.C. Prisco di Boscotrecase (NA), possa aver ingiustamente preferito la e sfavorito il , la cui Per_1 Pt_1 domanda andava trattata con precedenza, non determina di per sé il diritto dello stesso al Pt_1 trasferimento presso quella o altra sede indicata in domanda. Il ricorrente ha omesso di argomentare circa la posizione degli altri candidati, ammessi anche loro alla II fase (provinciale) per l'ambito di riferimento, che non abbiano ottenuto il trasferimento pur avendolo chiesto e rispetto ai quali doveva essere comprovato, per l'accoglimento della domanda, il possesso di titoli poziori a favore dell'odierno appellante, tali da comportare l'attribuzione proprio a lui del posto che risultasse in ipotesi indebitamente assegnato alla candidata della III fase (cfr. Cass. sentenza n. 36356 del 2021).
Il non ha argomentato né ha dimostrato, nel precedente grado e neanche in sede di gravame, Pt_1 perché, a seguito della eventuale illegittima attribuzione della sede alla , lui - e non altri Per_1 aspiranti ammessi alIa medesima II fase della procedura - avrebbe avuto diritto al trasferimento provinciale in una delle sedi della provincia di Napoli. L'assegnazione del posto vacante alla
[...] Per_
, seppure fosse illegittima, non dimostra la spettanza di quella o altra sede richiesta al ricorrente. La procedura di mobilità, compresa la II fase sui trasferimenti provinciali cui ha partecipato l'odierno appellante, ha coinvolto una pluralità di concorrenti, la cui posizione va confrontata con quella del per dimostrare il suo diritto al trasferimento. Pt_1
Peraltro, il diritto al trasferimento presuppone l'immissione in ruolo con assunzione a tempo indeterminato dell'istante al momento della domanda. L'art. 34 del C.C.N.I.
6.3.2019 stabilisce infatti che “Le disposizioni relative alla mobilità per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 contenute nel presente titolo, si applicano al personale A.T.A appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni”.
La domanda di mobilità del ricorrente è datata 19.4.2019, mentre nell'attestato dell'Istituto AO è certificato che il sig. “è titolare dal 1.9.2018 presso questo istituto comprensivo e in servizio Pt_1 dal 1.9.2019 in qualità di assistente amministrativo con contratto a tempo indeterminato”. Anche nel ricorso introduttivo di primo grado il afferma di prestare “attività lavorativa alle dipendenze Pt_1 del on contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 1.9.2019 presso l'I.C. AO in qualità CP_1 di Assistente Amministrativo”. Sembra che l'assunzione a tempo indeterminato (dal 1.9.2019) sia avvenuta successivamente alla presentazione della domanda di mobilità (del 19.4.2019). Anche su questo requisito necessario ai fini del trasferimento l'appellante omette di dedurre.
Ciò conferma le osservazioni poste dal Tribunale a fondamento del rigetto della domanda e in particolare le carenze allegatorie e probatorie sul diritto azionato.
Per i motivi descritti, che assorbono ogni altra questione proposta, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna al pagamento, in favore della Amministrazione appellata, delle spese del Parte_1 grado, che liquida in complessivi euro 1.984,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 20/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 20/02/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2445/2022
T R A
, nato a [...], il [...] e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Mastrolia ( ), CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Colliano (SA) alla Via Ponte Maiale 14;
Appellante
E
, in persona del ministro p.t., e Controparte_1 [...]
, Napoli, entrambi Controparte_2 Controparte_3 rappresentati e domiciliati ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, Via Armando Diaz, n. 11; Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art 414 c.p.c. iscritto presso la sezione lavoro e previdenza del Tribunale di Napoli, ha convenuto in giudizio il al fine di sentire Parte_1 Controparte_1 dichiarare il proprio diritto ad ottenere il trasferimento su posto vacante, tenuto conto dei titoli posseduti e della domanda presentata per la mobilità anno scolastico 2019/2020, tenendo conto dell'ordine di preferenze indicato dal ricorrente nella domanda relativa nonché al fine di ottenere il diritto al risarcimento di tutti i danni patiti da liquidarsi in via equitativa.
Ha esposto di aver presentato domanda di mobilità per l'a.s. 2019/2020 per la Provincia di Napoli – profilo assistente amministrativo, con il diritto di partecipare alla II fase (fase provinciale) della procedura sulla base dei titoli posseduti dichiarati nella domanda e valutabili secondo la tabella Allegato E al C.C.N.I. del 6 marzo 2019, con punteggio 1174 per il Comune di ricongiungimento
(Boscotrecase) e di 150 per gli altri comuni. L'esito delle domande di mobilità è stato reso noto attraverso la pubblicazione all'albo dell'
[...]
con diversi Controparte_4 provvedimenti rispettivamente in data 05.07.2019 come da nota prot. 6511, in data 26.07.2019 nota di rettifica prot. 7615, in data 02.08.2019 nota di rettifica prot.7968 e, infine, in data 07.08.2019 nota di rettifica prot. n. 8343.
Il ha dedotto di non aver ottenuto il trasferimento su nessuna delle 15 preferenze indicate nella Pt_1 domanda di mobilità. In virtù del decreto di rettifica dei trasferimenti, prot. n. 7968/2019, invece è stata trasferita presso l'Istituto Comprensivo Prisco di Boscotrecase (NA), indicato al posto quinto delle preferenze nella sua domanda, , assistente amministrativa proveniente dall' Persona_1
I.C. di San Valentino Torio (SA).
Ha osservato che la sua domanda di mobilità andava trattata alla stregua delle norme previste per la II fase dei trasferimenti (“fase provinciale: trasferimenti del personale richiedente l'assegnazione a comuni diversi da quello di titolarità ed appartenenti alla propria provincia”) e che l'
[...]
ha trasferito su una delle sedi da lui richieste la , la cui domanda andava trattata CP_2 Per_1 secondo le regole della successiva fase III (“mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale: trasferimento a province diverse da quella di titolarità e passaggi di profilo”), in violazione dell'art.37 del C.C.N.I. e dei principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost. e art. 21 octies, comma 1, della L. 241/90).
Il non si è costituito. Controparte_1
Con la sentenza n. 2931/2022 pubblicata il 23.05.22 il Tribunale adito, dichiarata la contumacia della
Amministrazione, ha rigettato la domanda attorea perché infondata.
Avverso la citata statuizione è insorto l'odierno appellante, contestando specificamente le motivazioni espresse in sentenza dal primo giudice e ribadendo il proprio diritto al trasferimento sulla base dei medesimi argomenti esposti in primo grado. Ha quindi concluso chiedendo, in accoglimento del gravame, la riforma integrale della sentenza gravata con il conseguente accoglimento di tutte le istanze formulate nel ricorso introduttivo di primo grado e vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Instaurato nuovamente il contradditorio, si è costituito il chiedendo Controparte_1 rigettarsi il gravame, con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
Il procedimento è stato definito nelle forme della trattazione scritta secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato e va rigettato.
L'appellante ha lamentato la violazione dell'articolo 37 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 6 Marzo 2019 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, nonché dell'art. 97 Cost. e art. 21 octies, comma 1, della L. 241/90, sul buon andamento e imparzialità della azione amministrativa.
L'art. 37 del C.C.N.I. cit. sulle “Fasi dei trasferimenti e dei passaggi” prevede che “Il movimento dei trasferimenti e dei passaggi si attua in tre fasi distinte: I FASE - fase comunale: trasferimenti del personale richiedente l'assegnazione nell'ambito del
Comune di titolarità; II FASE - fase provinciale: trasferimenti del personale richiedente l'assegnazione a comuni diversi da quello di titolarità ed appartenenti alla propria provincia;
III FASE – fase della mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale: trasferimento a province diverse da quelle di titolarità e passaggi di profilo. L'ordine delle operazioni derivante dall'applicazione del sistema delle precedenze alle predette fasi dei movimenti è riportato in allegato F al presente contratto”. L'allegato F, a sua volta, specifica l'ordine delle operazioni nell'ambito di ciascuna fase.
Il , titolare dal 1.9.2018 presso l'I.C. AO di Massa Lubrense (NA), ha indicato nella Pt_1 domanda di mobilità, al posto quinto, l'Istituto Comprensivo Prisco di Boscotrecase (NA), sede assegnata ad altra candidata, , proveniente dall'I.C. San Valentino Torio (SA) e Persona_1 quindi da provincia diversa. Secondo la ricostruzione del ricorrente, la avrebbe dovuto Per_1 essere trasferita nella Fase III (mobilità territoriale interprovinciale), in un momento successivo a quello di assegnazione del , la cui domanda andava trattata nella precedente Fase II Pt_1 (provinciale). L'amministrazione avrebbe preferito un lavoratore diverso dall'odierno appellante, proveniente da altra provincia, apportando così al un trattamento sfavorevole. Il ricorrente, Pt_1 peraltro, ha chiesto alla P.A. un tentativo di conciliazione, mai soddisfatto. Ha poi ribadito che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, ha adempiuto all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., avendo prodotto numerosi atti idonei a provare inequivocabilmente l'illegittimità dell'agere della
P.A.
Tali deduzioni difensive sono inconsistenti.
L'appellante afferma che gli spettava il passaggio ed il trasferimento secondo le disposizioni della II fase, fase provinciale, e lamenta che la sede cui egli ambiva è stata illegittimamente assegnata a
, che concorreva nella III fase. A riprova, ha prodotto la sua domanda di mobilità Persona_1 per l'a.s. 2019/2010 (del 19.4.2019); l'attestato dell'Istituto AO (dal quale si desume la sua provenienza da Istituto della medesima provincia e, quindi, l'appartenenza alla fase II dei trasferimenti); il bollettino dei trasferimenti e i successivi decreti di rettifica, tra cui il Decreto prot.
7968 del 2.8.2019 (dal quale si desume che la proveniva da istituto fuori provincia ed è Per_1 stata assegnata a sede richiesta dal , mentre avrebbe dovuto essere trasferita successivamente, Pt_1 nella fase III dei trasferimenti).
Come osservato dal Giudice di prime cure, le predette allegazioni e documentazione sono carenti e insufficienti a provare il diritto azionato.
La circostanza che l'Amministrazione, nella assegnazione del posto vacante presso l'I.C. Prisco di Boscotrecase (NA), possa aver ingiustamente preferito la e sfavorito il , la cui Per_1 Pt_1 domanda andava trattata con precedenza, non determina di per sé il diritto dello stesso al Pt_1 trasferimento presso quella o altra sede indicata in domanda. Il ricorrente ha omesso di argomentare circa la posizione degli altri candidati, ammessi anche loro alla II fase (provinciale) per l'ambito di riferimento, che non abbiano ottenuto il trasferimento pur avendolo chiesto e rispetto ai quali doveva essere comprovato, per l'accoglimento della domanda, il possesso di titoli poziori a favore dell'odierno appellante, tali da comportare l'attribuzione proprio a lui del posto che risultasse in ipotesi indebitamente assegnato alla candidata della III fase (cfr. Cass. sentenza n. 36356 del 2021).
Il non ha argomentato né ha dimostrato, nel precedente grado e neanche in sede di gravame, Pt_1 perché, a seguito della eventuale illegittima attribuzione della sede alla , lui - e non altri Per_1 aspiranti ammessi alIa medesima II fase della procedura - avrebbe avuto diritto al trasferimento provinciale in una delle sedi della provincia di Napoli. L'assegnazione del posto vacante alla
[...] Per_
, seppure fosse illegittima, non dimostra la spettanza di quella o altra sede richiesta al ricorrente. La procedura di mobilità, compresa la II fase sui trasferimenti provinciali cui ha partecipato l'odierno appellante, ha coinvolto una pluralità di concorrenti, la cui posizione va confrontata con quella del per dimostrare il suo diritto al trasferimento. Pt_1
Peraltro, il diritto al trasferimento presuppone l'immissione in ruolo con assunzione a tempo indeterminato dell'istante al momento della domanda. L'art. 34 del C.C.N.I.
6.3.2019 stabilisce infatti che “Le disposizioni relative alla mobilità per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 contenute nel presente titolo, si applicano al personale A.T.A appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni”.
La domanda di mobilità del ricorrente è datata 19.4.2019, mentre nell'attestato dell'Istituto AO è certificato che il sig. “è titolare dal 1.9.2018 presso questo istituto comprensivo e in servizio Pt_1 dal 1.9.2019 in qualità di assistente amministrativo con contratto a tempo indeterminato”. Anche nel ricorso introduttivo di primo grado il afferma di prestare “attività lavorativa alle dipendenze Pt_1 del on contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 1.9.2019 presso l'I.C. AO in qualità CP_1 di Assistente Amministrativo”. Sembra che l'assunzione a tempo indeterminato (dal 1.9.2019) sia avvenuta successivamente alla presentazione della domanda di mobilità (del 19.4.2019). Anche su questo requisito necessario ai fini del trasferimento l'appellante omette di dedurre.
Ciò conferma le osservazioni poste dal Tribunale a fondamento del rigetto della domanda e in particolare le carenze allegatorie e probatorie sul diritto azionato.
Per i motivi descritti, che assorbono ogni altra questione proposta, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna al pagamento, in favore della Amministrazione appellata, delle spese del Parte_1 grado, che liquida in complessivi euro 1.984,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 20/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano