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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/09/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Riccardo Mele presidente dr.ssa Patrizia Evangelista consigliere est. dr.ssa Virginia Zuppetta consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 1099 del ruolo generale delle cause dell'anno 2019 pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dal Parte_1 C.F._1
Prof. Avv. Antonio Tommaso De Mauro, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, nonché dall'Avv. Silvio Verri, come da mandato in atti;
[...]
[...]
con sede legale in Roma (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Luperto, come da procura alle liti in atti;
-APPELLATA–
E
1 , con sede legale in Roma (PI ), in persona Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di LE;
-APPELLATA-
, in persona del Direttore provinciale Controparte_3
p.t., con sede in LE;
-APPELLATO CONTUMACE-
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di LE, che ha concluso per il rigetto del gravame proposto.
All'udienza del 25.05.2022, le parti hanno precisato le conclusioni tramite note di trattazione scritta e la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di primo grado ha, così, testualmente, ricostruito i fatti di causa: “Con atto di citazione depositato in data 28.02.2014, l'attore introduceva un giudizio Parte_1
per querela di falso, nell'ambito di un procedimento incardinato innanzi alla Commissione Tributaria tra lo stesso e l' , avente N.R.G. 1086/2011, Parte_1 Controparte_2
ancora pendente. L'attore, in particolare, rappresentava che a seguito di un'istanza di accesso inoltrata all' veniva a conoscenza di un avviso di accertamento n.ro Controparte_2
TVM010101557/2010, a suo dire mai recapitato, che lo stesso ente riscossore aveva notificato al presunto debitore, tramite il servizio postale. La suddetta cartella, a seguito dell'accesso, risultava notificata per mezzo di con spedizione a/r n.ro 76382463592-3 in data 03.06.2010. Nell'avviso CP_1
di ricevimento il notificante dava atto che per assenza del destinatario, l'avviso di deposito veniva lasciato nella cassetta postale, spuntando la casella idonea a riscontrare detta ultima circostanza. Il plico successivamente veniva riconsegnato presso l'Ufficio Postale di Cavallino con avviso di deposito a/r n.ro
76382450564-1 del 07.06.2010. Il , venuto a conoscenza dell'accertamento solo Parte_1
attraverso l'istanza formulata in data 07.11.2011, e non prima poiché mai recapitato l'avviso di giacenza in mancanza di cassetta postale (in difformità a quanto dichiarato del notificante), nel procedimento principale, proponeva ricorso avverso l'accertamento della agenzia delle entrate entro il termine consentito
2 di 60 gg. Tanto premesso, concludeva chiedendo: - l'accertamento della inesistenza della cassetta postale;
- adottare ogni consequenziale provvedimento di legge ai sensi degli artt. 226-227 c.p.c.; - con vittoria delle spese e competenze di lite. Nella comparsa di costituzione e risposta, depositata in cancelleria il
19.09.2014, la parte convenuta evidenziava, a sua volta, che il portalettere addetto Controparte_1
qualora avesse trovato impedimento nell'affissione dell'avviso sulla porta, avrebbe potuto parimenti immettere l'avviso sotto la stessa, avendo tale pratica l'identica validità dell'immissione in cassetta.
Concludeva per: - la dichiarazione di legittimità degli avvisi raccomandati;
- la dichiarazione di regolarità dell'avvenuto recapito dei predetti avvisi;
- la condanna della parte attrice al pagamento di tutte le spese di lite del presente giudizio. Altresì, si costituiva in giudizio, con comparsa depositata il 10.10.2014,
l' L'ente di riscossione eccepiva il difetto di legittimazione passiva sulla scorta che Controparte_2
oggetto della querela di falso sono le attività del portalettere, presupposto che estrometterebbe dalla dialettica processuale la stessa Inoltre, rammentava come parte convenuta, una volta affidata la spedizione CP_2
della cartella, era sollevata dalle modalità esecutive della consegna, di competenza esclusiva di CP_1
e unicamente soggette al controllo della Società postale. L'agenzia non poteva farsi carico delle irregolarità
o delle invalidità in quanto le stesse erano sottratte al proprio potere d'impulso. Alla luce di quanto sostenuto chiedeva di dichiarare inammissibile la domanda con esclusione di qualsiasi condanna dell' esente da qualsiasi responsabilità nell'eventuale falso. Si concedevano i termini CP_2 CP_2
di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., e la causa veniva istruita con l'esame dei testimoni , Tes_1
, e . All'udienza del Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
06/03/2018 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”.
Con sentenza n. 1568/2019 del 13.05.2019, il Tribunale di LE ha rigettato la domanda presentata dall'odierno appellante per la declaratoria di falso degli avvisi di ricevimento delle raccomandate A/R n. 76382463592-3 del 03.03.2010 e n. 76382450564-1 del
07.06.2010, condannando il al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore della parte opposta e compensando quelle tra l'attore e Controparte_1
l' . Controparte_2
Avverso tale sentenza, non notificata, l'odierno appellante ha proposto tempestivo gravame per il motivo di cui appresso, con atto di citazione notificato in data 09.12.2019,
3 invocando la riforma della sentenza e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni avanzate, con vittoria delle spese di lite e di competenze del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di risposta del 07.09.2020 si è costituita Controparte_1
concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza del giudice di prime cure, con vittoria delle spese di lite dei due gradi di giudizio.
Con comparsa di risposta del 08.09.2020, si è costituita l Controparte_2
concludendo per il rigetto dell'appello.
All'udienza del 25.05.2022, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo d'appello rubricato: “ Erroneità ed illogicità della sentenza in relazione alle risultanze istruttorie - erronea applicazione della legge – incoerenza ed illogicità della motivazione”,
l'appellante lamenta che il giudice abbia omesso di accordare il dovuto rilievo alle inequivoche risultanze della esperita istruttoria quanto alla (peraltro incontestata) assenza di una cassetta postale in uso al sig. all'epoca della notifica a mezzo Parte_1
servizio postale dell'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dall' CP_2
di LE e che abbia valorizzato, con apprezzamento illogico e sviluppando un
[...]
percorso motivazionale fuorviante rispetto all'ambito dell'accertamento implicato dalla proposizione di una querela di falso, dichiarazioni testimoniali che, ove, esaminate razionalmente nella loro oggettiva concludenza, non sarebbero idonee a fondare la decisione di rigetto di detta querela.
1.1. In particolare, l'appellante impugna il passaggio in cui il Tribunale afferma che la teste (p. 3 cpv. 6) avrebbe dichiarato che, nonostante, il non avesse Tes_5 Parte_1
all'epoca dei fatti la cassetta di immissione, “la corrispondenza veniva regolarmente consegnata all'attore e la maggior parte delle consegne che la stessa vedeva sull'uscio erano di tipo pubblicitario”.
Ed ancora impugna il passaggio in cui il Tribunale asserisce che “la sola mancanza della cassetta postale non esclude la regolare consegna della corrispondenza, né può essere contestata la fede pubblica dell'attestazione del notificante” in quanto, coì motiva il primo giudice: “la prassi dell'immissione dell'avviso di giacenza sotto l'uscio della porta di abitazione non esclude la fede pubblica,
4 poiché assimilabile a un luogo equivalente alla cassetta postale e in uso al , poiché tale Parte_1
forma di immissione “introduce l'avviso nella disponibilità esclusiva di chi la riceve”.
2. Il motivo è fondato.
Va precisato che la querela di falso proposta dal investe i due avvisi di Parte_1
ricevimento delle racc. a.r. n. 76382463592-3 e n. 76382450564-1 inerenti la notifica, a mezzo servizio postale, dell'avviso di accertamento n. TVM010101557/2010 emesso dall' di LE nei confronti del , in quanto, secondo il Controparte_2 Parte_1
querelante, non corrisponde al vero quanto attestato dall'agente postale e cioè di aver immesso detti avvisi nella cassetta postale in uso al ed ubicata all'indirizzo di Parte_1
notifica, sbarrando la corrispondente casella del modulo di avviso prestampato.
2.1. Ebbene, posto che lo stesso Tribunale ha affermato in sentenza: “Pertanto, che la cassetta non fosse installata presso l'abitazione del sig. appare provato dalle Parte_1
testimonianze assunte dal vicinato di casa e dalle maestranze che, materialmente, hanno operato il montaggio della cassetta, precedentemente al settembre 2010, assente” ed in mancanza di impugnazione al riguardo, ritiene la Corte di non poter condividere la successiva affermazione del Tribunale secondo cui. “non v'è motivo, tuttavia, di ritenere che tale circostanza possa da sola fondare la pretesa attorea” (p.3), ritenendo di dover, piuttosto, esprimere un convincimento di segno opposto.
2.1.1. Ed infatti, all'esito della disamina del percorso motivazionale seguito dal giudice di primo grado, s'impone la constatazione che il primo giudice ha errato nel ritenere di poter superare la (invero) decisiva rilevanza ai fini del decidere dell'accertamento dell'assenza della cassetta postale in occasione del compimento dell'attività notificatoria per cui è causa – che avrebbe potuto e dovuto determinarlo a ritenere fondata la querela di falso proposta dal , dato che l'attestazione impugnata di falsità riguarda Parte_1
proprio l'avvenuto compimento da parte dell'agente postale (con funzioni di pubblico ufficiale) di un'attività che è impossibile sia stata compiuta per come descritta ed attestata con dichiarazione fidefaciente – sulla base di valutazioni disallineate rispetto all'ambito del thema decidendum dedotto in primo grado, in quanto relative, piuttosto, all'accertamento delle modalità di consegna della posta al (nella conclamata Parte_1
e pacifica assenza di una cassetta postale nella sua disponibilità) ed alla idoneità di tali
5 modalità ad immettere gli atti afferenti il procedimento notificatorio di che trattasi “nella piena conoscenza e disponibilità del (così a p.4 della sentenza) e, pertanto, a profili Parte_1
che appaiono estranei al giudizio richiesto all nvestita della decisione sulla proposta CP_4
querela di falso.
2.1.2. Peraltro, non ci si può esimere dal rilevare che il giudice di primo grado ha comunque operato – pure all'interno del suo, non condivisibile, iter motivazionale - una valutazione delle risultanze istruttorie censurabile sotto il profilo della corretta ricognizione delle stesse e della razionale apprezzamento della loro concludenza, considerato che gli esiti delle espletate prove orali non consentono affatto di ritenere provato, con il richiesto grado di consistenza probatoria del “più probabile che non”, che gli atti afferenti il procedimento notificatorio siano stati effettivamente immessi “nella piena conoscenza e disponibilità del a mezzo il loro collocamento sotto l'uscio di Parte_1
casa.
3. L'appello merita, pertanto, accoglimento, da ciò derivando la dichiarazione di falsità dei due avvisi di ricevimento impugnati di falso.
4. Gli appellati soccombenti vanno condannati in solido alla rifusione delle spese di lite sostenute da nel doppio grado di giudizio nella liquidazione di cui al Parte_1
dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di nonché di , avverso Controparte_1 Controparte_2
la sentenza n. 1568/2019 emessa dal Tribunale di LE il 13.05.2019, così provvede:
- accoglie l'appello;
- dichiara la falsità degli avvisi di ricevimento n. 76382463592-3 del 03.03.2010 e n.
76382450564-1 del 07.06.2010;
- condanna , in solido, alla Controparte_1 Controparte_2
rifusione delle spese processuali sostenute nei due gradi di giudizio da Parte_1
che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 4.477,00 (di cui € 477, per
[...]
spese), oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge e, quanto al secondo grado, in complessivi € 5.804,00 (di cui € 804,00 per spese), oltre rimborso forfettario del 15%
6 ed accessori di legge per il presente grado di giudizio.
Così deciso in LE, il 17.09.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele
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