CASS
Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/05/2024, n. 14947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14947 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23802/2021 R.G. proposto da: CHRIS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore BA AN, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Rosario Visalli, che ha indicato recapito PEC (avvrosariovisalli@puntopec.it), avendo il ricorrente dichiarato nella procura di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, in Messina, alla via Santa Cecilia n. 82/C is. 116 – ricorrente – contro l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma, alla via Dei Portoghesi, n. 12; – controricorrente – nonché nei confronti di Oggetto: II.DD. – IVA – operazioni commerciali tra società collegate – condotte elusive/abusive Civile Sent. Sez. 5 Num. 14947 Anno 2024 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: CIAFARDINI LUCIANO Data pubblicazione: 28/05/2024 2 Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina, con sede in Messina, in persona del Direttore pro tempore –intimata– avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Messina, depositata il 12 febbraio 2021, n. 1371/2021/02; Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 maggio 2024 dal Consigliere Luciano Ciafardini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Visonà, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito per la ricorrente l’Avv. Rosario Visalli, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito per la controricorrente l’Avv. Alberto Giovannini, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA 1. Nell’ottobre del 2010, la Guardia di Finanza procedeva a verifica fiscale nei confronti della società Chris s.r.l. (d’ora in avanti, anche “la contribuente” o “la ricorrente”), esercente attività di trasporto di merci su strada, ed accertava - redigendo il processo verbale di constatazione del 16 giugno 2011 - una serie di operazioni negoziali ritenute elusive ai sensi dell’art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, in vigore dal 1° gennaio 2008 al 2 settembre 2015 e, quindi, sostituito dall’art. 10-bis della legge n. 212 del 2000. Tali operazioni sarebbero consistite, sostanzialmente, nella stipula di contratti di sub trasporto con altre società, solo formalmente distinte da quella oggetto di accertamento, ma in realtà a tal punto collegate da far capo ad un unico centro decisionale. Esse, infatti, ad avviso dei verificatori, risultavano tutte coordinate, sotto l’aspetto gestionale, da una sola persona, il signor Giuseppe BA, con l’uso promiscuo di locali ed apparecchiature e anche con l’interscambio di personale tra le società collegate. 3 Per la Guardia di Finanza, tali operazioni erano prive di una reale giustificazione economica e finalizzate esclusivamente a una “movimentazione di fatturazione” fra società funzionalmente collegate, per ottenere un risparmio d’imposta. Quest’ultimo, in particolare, sarebbe stato conseguito indicando nelle dichiarazioni IRES, IRAP e IVA, rispettivamente, redditi imponibili e valori di produzione netta inferiori a quelli conseguiti, e importi di acquisti superiori a quelli realmente sostenuti. 2. L’Agenzia delle entrate emetteva quindi avviso di accertamento n. TYX03C301912/2013 con il quale, per l’anno 2008, sul presupposto della sussistenza di operazioni volte alla elusione fiscale, procedeva al recupero di euro380.608,00 a titolo di IRES, di euro 68.710,00 a titolo di IRAP e di euro 244.340,00 a titolo di IVA, contestualmente irrogando sanzioni per euro 628.003,20. 3. Contro questo atto impositivo la società proponeva ricorso, che la Commissione Tributaria Provinciale di Messina accoglieva, annullando il provvedimento impugnato. 4. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello e, nel susseguente giudizio, la società Chris s.r.l. spiegava appello incidentale. L’appello principale veniva accolto, con la conferma dell’atto impugnato in primo grado. In particolare, la Commissione Tributaria Regionale, in base alle circostanze di fatto indicate dagli organi accertatori, riteneva sussistente un unico centro decisionale facente capo ad una sola persona, la quale avrebbe organizzato operazioni commerciali di subvezione tra società formalmente diverse e autonome, ma in realtà indistinguibili sotto il profilo gestionale, al solo scopo di ottenere un risparmio di imposta, attraverso “aggiustamenti” tra costi e ricavi oppure creazione di IVA a credito o di altri crediti di imposta a favore delle società che di volta in volta avrebbero potuto utilizzarli per compensazioni. Per la sentenza oggi impugnata, tali operazioni commerciali erano prive di effettivo significato economico, non potendosi individuare 4 valide ragioni atte a giustificare l’affidamento, a società tanto strettamente collegate, di servizi di trasporto commissionati alla società ricorrente da clienti terzi, dal momento che tali servizi venivano effettuati con mezzi, strutture e personale utilizzati promiscuamente dalle varie società coinvolte, che perseguivano interessi economici comuni nell’ambito del medesimo settore commerciale. A tal proposito, le giustificazioni offerte dalla contribuente venivano considerate prive di riscontro probatorio e comunque inadeguate a dimostrare l’esistenza di valide ragioni extrafiscali, soprattutto se inquadrate in un contesto di commistione tra le diverse società. Del pari irrilevante veniva considerata l’esistenza di analoghe operazioni commerciali tra la società odierna ricorrente e altre imprese estranee al centro decisionale individuato dagli organi accertatori. 5. Contro questa sentenza la società Chris s.r.l. ha proposto ricorso per Cassazione affidato a sei motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. L’ufficio di Procura Generale ha depositato conclusioni scritte, anticipando quelle poi ribadite in udienza. La società contribuente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la contribuente fa valere violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c., prospettando la nullità della sentenza impugnata, perché la sua parte motiva sarebbe costituita dalla (pressoché) integrale trascrizione dell’atto di appello proposto dall’Agenzia delle entrate. 1.1. Il motivo non è fondato. È senz’altro vero che la motivazione del provvedimento impugnato (da pag. 4 a pag. 7), nell’esplicitare le ragioni della decisione, ricalca 5 testualmente l’atto di appello dell’Agenzia delle entrate, che la ricorrente ha trascritto (da pag. 7 a pag. 10 del ricorso), ponendolo a confronto con la sentenza della CTR. Tuttavia, in disparte le modifiche - seppur minime - apportate ad alcuni periodi utilizzati, emerge con chiarezza che il collegio ha proceduto a “fare proprio” il percorso argomentativo esposto, in quanto si legge, nell’ultimo capoverso della motivazione: «alla luce delle superiori considerazioni si ritiene regolare il procedimento di verifica eseguito nel rispetto dell’art. 12 L. 212/2000 e legittimo l’avviso di accertamento impugnato». Può trovare quindi applicazione il principio espresso da Cass. Sez. U, sentenza n. 642 del 16/01/2015 (rv. 634091-01) - e recentemente ribadito da Cass. Sez. 5, ordinanza n. 29028 del 06/10/2022 (rv. 666078-01) - secondo cui, nel processo civile e in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità né dei contenuti né delle modalità espositive. 2. Con il secondo mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la ricorrente fa valere la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la sentenza impugnata omesso di pronunziarsi sull’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento, per l’omessa notifica dell’invito a fornire chiarimenti in relazione alle operazioni commerciali ritenute elusive dall’Ufficio impositore, trattandosi di adempimento obbligatorio e previsto - appunto a pena di nullità dell’atto impositivo - dall’art. 37-bis, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973. 2.1. Il motivo non è fondato. 6 La ricorrente indica specificamente gli atti dei giudizi di primo e di secondo grado in cui l’eccezione sarebbe stata, rispettivamente, proposta e riproposta, riproducendone testualmente il relativo punto: quanto al primo grado, pagg.
7-10 del ricorso;
quanto al giudizio di secondo grado, pagg. 15 e 16 dell’atto di costituzione in appello e pagg. 8 e 9 delle memorie difensive depositate in replica al deposito, da parte dell’Agenzia delle Entrate appellante, di un invito ex art. 37-bis, comma 4, d.p.r. n. 600 del 1973 notificato per compiuta giacenza, rispetto al quale l’appellata - odierna ricorrente - ha immediatamente eccepito la mancata spedizione della seconda raccomandata, ritenuta necessaria ai sensi degli artt. 8 e 14 della legge n. 890 del 1982. Ciò premesso, la sentenza impugnata affronta il tema in tre passaggi. Innanzitutto, nella ricostruzione “in fatto”, afferma (pag. 2): «… ai sensi dell’art. 37-bis, comma 4, del d.P.R. 600/1973, l’Agenzia delle Entrate in data 19-04-2013 ha invitato il sig. BA AN, nella qualità di legale rappresentante della società Chris s.r.l., a presentarsi e fornire chiarimenti per iscritto rispetto alle operazioni sopra elencate e per le quali l’ufficio riteneva inesistenti le valide ragioni economiche che le avrebbero giustificate…», per poi concludere «[t]enuto conto che il legale rappresentante della società non ha ottemperato all’invito a presentarsi per fornire i necessari chiarimenti e sulla scorta di quanto rilevato dai verificatori, l’Ufficio ha proceduto per l’anno 2008 all’emissione dell’avviso di accertamento…». Ancora, nell’illustrare le vicende del giudizio di secondo grado, la sentenza della CTR (pagine 2, ultimo cpv., e 3, primo cpv.) dà atto della proposizione dell’eccezione di violazione dell’art. 37-bis, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, riproposta in secondo grado dall’appellata odierna ricorrente, ed espone che l’ente impositore ha sostenuto di aver inviato la richiesta di chiarimenti in data 19 aprile 2013, mentre la società, a fronte della mancata produzione della 7 prova dell’avvenuta spedizione, ha sostenuto di non aver mai ricevuto tale invito. Infine, dopo aver condiviso - con la già descritta tecnica della riproduzione testuale - gli argomenti dell’atto di appello sul merito della pretesa fiscale, la sentenza impugnata dichiara (pag. 7) «legittimo l’avviso di accertamento impugnato». La CTR, dunque, ha implicitamente deciso sull’eccezione (nel senso del suo rigetto), avendo speso argomentazioni sulla fondatezza della pretesa fiscale, incompatibili con l’accoglimento dell’eccezione stessa, della cui proposizione ha comunque dato atto. Come ribadito da Cass. Sez. 3, ordinanza n. 12131 del 08/05/2023 (rv. 667614-01), infatti, è configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un’eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d’ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un’altra questione (qui, quella sulla fondatezza della pretesa fiscale), il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza. 3. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la contribuente prospetta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la sentenza impugnata omesso di pronunziarsi sull’eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di motivazione, avendo l’ente impositore motivato per relationem rispetto alle risultanze del processo verbale di constatazione, recependole del tutto acriticamente. 3.1. Anche questo motivo è infondato, per ragioni analoghe a quelle illustrate con riferimento al secondo mezzo d’impugnazione. In primo luogo, va richiamata la giurisprudenza costante di questa Corte, secondo cui l’obbligo di motivazione dell’Amministrazione finanziaria, in relazione a un atto impositivo notificato al contribuente, deve ritenersi assolto ove l’atto faccia riferimento a un processo verbale di constatazione precedentemente notificato o di 8 cui sia stata rilasciata copia da parte degli organi di controllo (circostanza qui non contestata: in tal senso, tra le tante, Cass. Sez. 5, sentenza n. 23696 del 28/07/2022, rv. 665348-01). Ciò posto, circa la denunciata omessa pronuncia sull’eccezione di nullità, valgono le medesime considerazioni svolte in relazione al secondo motivo: l’affermazione della CTR, che a pag. 7 della sentenza dichiara la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato, costituisce una statuizione logicamente incompatibile con l’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento motivato per relationem sollevata dalla contribuente e della cui proposizione la CTR aveva dato espressamente conto (a pag. 2 della sentenza, infatti, si legge: «Preliminarmente la società eccepisce il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento mediante rinvio al processo verbale di constatazione della GG.FF., …»). 4. Con il quarto strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la contribuente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il motivo, articolato in più profili, è complessivamente inammissibile. 4.1. In primo luogo, si censura la sentenza impugnata, nella parte in cui la CTR non avrebbe espresso i motivi in base ai quali ha ritenuto che fosse stata fornita la prova della fondatezza della pretesa erariale nonostante l’omesso deposito nei precedenti gradi di giudizio dei documenti allegati al processo verbale di constatazione. A tale proposito, la ricorrente, a pag. 37 del ricorso, evidenzia come l’ufficio impositore abbia depositato, nel giudizio di primo grado, il PVC privo dei suoi 77 allegati, per lo più costituiti dalle fatture e dalle schede contabili delle operazioni considerate elusive. Evidenzia, ancora, che l’Agenzia delle Entrate ha proposto appello senza depositare alcun ulteriore documento e che, nell’atto di costituzione in giudizio con appello incidentale, la medesima contribuente ha ribadito i motivi formulati nel ricorso di primo grado evidenziando, a 9 pagina 8 della successiva memoria difensiva, la lacuna probatoria posta in evidenza. In via generale, tuttavia, va ricordato che l’omesso esame rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, deve riferirsi ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” o a “deduzioni difensive”, le quali, pertanto, risultano irrilevanti (Cass., Sez. 6-1, ordinanza n. 2268 del 26/01/2022, rv. 663758-01). Senza contare, in ogni caso, che la reale effettuazione dei sub trasporti non è oggetto di contestazione e in nessuna parte del ricorso si contesta la mancata corrispondenza tra le somme indicate nel PVC e quelle riportate nella documentazione di cui si tratta, il cui omesso deposito, quindi, neppure potrebbe essere considerato decisivo per il giudizio. Anzi, in ricorso (pag. 29) ci si lamenta appunto che l’avviso di accertamento - il cui contenuto è stato condiviso dalla sentenza impugnata - abbia erroneamente fatto coincidere il vantaggio fiscale asseritamente conseguito con la totalità delle somme fatturate dalle società collegate per le subvezioni oggetto di accertamento. 4.2. In secondo luogo, la contribuente lamenta che la CTR non avrebbe espresso i motivi in base ai quali ha ritenuto che l’odierna società ricorrente abbia effettivamente conseguito un vantaggio fiscale. A pag. 6 della sentenza, tuttavia, la CTR afferma che tale vantaggio fiscale è risultato sussistente, poiché «è stata riconosciuta l’esistenza di operazioni fatturate fra le società cointeressate prive di un effettivo interesse economico poste in essere al fine di consentire un “aggiustamento” tra costi e ricavi per evitare risultati economici gravosi, o di concentrare IVA a credito su l’una o sull’altra società per l’utilizzo di compensazioni, o di usufruire di crediti d’imposta da utilizzare per le compensazioni (agevolazioni crediti d’imposta assunzioni nuovo personale), o costituzione di plafond (fatturazioni verso la società consorella rumena “D.F.D. Trans”). Per tutto quanto 10 descritto, si ritiene che trattasi di un indebito vantaggio fiscale determinatosi anche dalle fatturazioni intercorse tra le società sopra riportate». Ciò posto, la mancanza di un effettivo vantaggio fiscale non rientra nella nozione di “fatto storico” rilevante ai fini del motivo di ricorso proposto, essendo piuttosto il risultato della valutazione di altri fatti, di cui non può dirsi che la CTR abbia omesso l’esame. Ciò che si denuncia, allora, è piuttosto una presunta errata valutazione di tali circostanze, che però è estranea al perimetro del motivo in esame, ove sorretta da una motivazione che raggiunga il “minimo costituzionale” (da ultimo, Cass. S.U., sentenza n. 5792 del 05/03/2024 - rv. 670391-01). 4.3. Per la contribuente, ancora, la CTR non avrebbe esplicitato i motivi in base ai quali ha ritenuto che il vantaggio fiscale asseritamente conseguito sia stato esattamente corrispondente a quello individuato dall'Agenzia delle Entrate con riferimento all’intero ammontare delle fatture emesse dalle società che hanno effettuato i trasporti in subappalto per conto della ricorrente. Nel corpo del motivo, tuttavia, la contribuente riproduce l’atto d’impugnazione in primo grado e stralci dell’atto di costituzione nel giudizio di secondo di secondo, ripercorrendo l’intera vicenda e i rapporti tra le società interessate, ma non enuclea con precisione quali specifici fatti storici - decisivi ai fini dell’assunzione di una decisione diversa - non siano stati esaminati dal giudice, pur essendo stati discussi tra le parti. Tutti i fatti storici indicati dalla ricorrente - in particolare: la reale esecuzione delle operazioni fatturate (sub trasporti indicati nelle fatture allegate al PVC e prestazioni di lavoro dipendente); la natura di s.r.l. di tutte le società coinvolte, con conseguente applicazione della medesima aliquota, che renderebbe inesistente un minor introito per il Fisco;
il carattere “reciproco” delle operazioni tra le società interessate;
eccetera - sono stati esaminati dalla CTR, che non li ha evidentemente considerati come ostativi a una valutazione 11 di elusività, considerando, anzi, legittima la ripresa fiscale, nella misura accertata dalla Guardia di Finanza. Ciò che la ricorrente contesta, a ben vedere, è il “calcolo” effettuato dagli organi accertatori e “recepito” dalla sentenza, in quanto ci si duole sia della circostanza che il vantaggio fiscale è stato fatto coincidere con l’intero ammontare dei costi sostenuti per i trasporti subappaltati, sia del fatto che non si è consentito alla ricorrente di detrarre neppure il costo che avrebbe sopportato se avesse realizzato “in proprio” i trasporti, avendo gli organi accertatori lasciato invariato l’ammontare dei ricavi conseguiti attraverso la fatturazione ai propri clienti. Anche in tal caso, dunque, da un lato si contesta - inammissibilmente - la valutazione dell’intero compendio probatorio, dall’altro, e al più, ci si duole di una falsa applicazione della disciplina in tema di determinazione della detraibilità dei costi sostenuti (vizio veicolabile, però, solo attraverso l’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). 4.4. Ancora, la contribuente censura la sentenza impugnata, per non avere la CTR espresso i motivi in base ai quali, da un lato ha ritenuto che la società non avesse fornito valide ragioni economiche sottese alle operazioni commerciali di subvezione oggetto di contestazione e, dall’altro, ha reputato esistente un collegamento gestionale tra le imprese. Anche in tal caso, però, va evidenziato come la CTR abbia motivato (rispettivamente alle pagine 6 e 7 e alle pagine 5 e 6, sebbene con la già scrutinata tecnica per relationem), sulle ragioni per le quali ha considerato insussistenti valide ragioni economiche extrafiscali e sussistente, invece, il collegamento gestionale tra le diverse società. A fronte di ciò, non sono specificamente indicati i “fatti storici”, nell’accezione sopra indicata, il cui esame sia stato omesso. 4.5. In definitiva, al fondo della complessiva censura, emerge una denuncia di incongruità della valutazione fornita dai giudici di secondo grado circa gli elementi di prova complessivamente acquisiti e dei fatti di causa, dai quali si vorrebbe trarre la conclusione – 12 opposta a quella cui è approdata la CTR – che la concessione in subappalto di servizi di trasporto a società collegate assicurava molteplici vantaggi dal punto di vista economico (con particolare riferimento al risparmio di costi legati alla riduzione di viaggi con mezzi vuoti), tanto che le medesime operazioni sarebbero state effettuate anche tramite società non collegate al medesimo centro decisionale individuato dalla Guardia di Finanza (fatto storico di cui la CTR, peraltro, ha tenuto espressamente conto in motivazione). In tal modo, però, la ricorrente sollecita una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, che fuoriesce dal perimetro del giudizio di legittimità e non rispetta i suddetti limiti previsti dall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. sul piano dei vizi rilevanti della motivazione. Consapevole della difficoltà di veicolare tale pretesa ad una rivalutazione dei fatti per il tramite del mezzo prescelto, la ricorrente ripiega su un altro profilo, rimproverando alla CTR (pag. 38 del ricorso) di aver emesso una «sentenza totalmente nulla e immotivata per avere letteralmente copiato l’atto di appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Messina». Ma va ribadito, a questo punto, che il sindacato di legittimità sulla motivazione, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della stessa, resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato solo qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass., Sez. 1, ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, rv. 664120-01), sempreché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. U, sentenza n. 8053 del 07/04/2014, rv. 629830-01). Da questo punto di vista, la sentenza impugnata, sebbene con la tecnica di riproporre testualmente i passaggi dell’atto di appello - di 13 cui però, come già chiarito in sede di esame del primo motivo, ha fatto proprie le argomentazioni - ha esposto (alle pagine da 5 a 7) le ragioni per le quali, sulla base di quei fatti indicati dalla stessa ricorrente, ha ritenuto sussistente un unico centro gestionale tra le varie società coinvolte e ha considerato le operazioni commerciali fatturate come finalizzate principalmente a conseguire un indebito vantaggio fiscale (di cui ha recepito la quantificazione operata dall’organo accertatore), in quanto prive di effettiva giustificazione economica in una normale logica di mercato. Ne deriva che il giudice a quo risulta aver elaborato un ben delineato tracciato argomentativo, sicché non è incorso in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede. 5. Con il quinto mezzo d’impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la CTR omesso di pronunziarsi sull'appello incidentale proposto sul punto delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in favore dell’odierna ricorrente in misura da quest’ultima ritenuta insufficiente. 5.1. Il motivo è infondato, in quanto alcuna statuizione espressa avrebbe dovuto essere adottata dalla CTR, che ha totalmente riformato la sentenza di primo grado, in senso sfavorevole alla società, sul punto appellante incidentale. 6. Con il sesto motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata avrebbe erroneamente condannato l’odierna ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate. 6.1. Il motivo è infondato. La ricorrente sostiene che la CTR avrebbe dovuto rigettare l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, e condannare l’appellante al pagamento delle spese di giudizio del doppio grado in favore dell’odierna ricorrente. Ma è evidente che la sentenza impugnata è stata di segno completamente opposto, avendo riformato la 14 decisione di primo grado favorevole alla contribuente, sicché la CTR mai avrebbe potuto condannare l’appellante alle spese di giudizio in favore della società appellata, in quanto risultata soccombente in secondo grado. 7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. CO la società CHRIS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle entrate, che si liquidano in euro 15.000,00 oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso, in Roma, il 9 maggio 2024.
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Visonà, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito per la ricorrente l’Avv. Rosario Visalli, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito per la controricorrente l’Avv. Alberto Giovannini, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA 1. Nell’ottobre del 2010, la Guardia di Finanza procedeva a verifica fiscale nei confronti della società Chris s.r.l. (d’ora in avanti, anche “la contribuente” o “la ricorrente”), esercente attività di trasporto di merci su strada, ed accertava - redigendo il processo verbale di constatazione del 16 giugno 2011 - una serie di operazioni negoziali ritenute elusive ai sensi dell’art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, in vigore dal 1° gennaio 2008 al 2 settembre 2015 e, quindi, sostituito dall’art. 10-bis della legge n. 212 del 2000. Tali operazioni sarebbero consistite, sostanzialmente, nella stipula di contratti di sub trasporto con altre società, solo formalmente distinte da quella oggetto di accertamento, ma in realtà a tal punto collegate da far capo ad un unico centro decisionale. Esse, infatti, ad avviso dei verificatori, risultavano tutte coordinate, sotto l’aspetto gestionale, da una sola persona, il signor Giuseppe BA, con l’uso promiscuo di locali ed apparecchiature e anche con l’interscambio di personale tra le società collegate. 3 Per la Guardia di Finanza, tali operazioni erano prive di una reale giustificazione economica e finalizzate esclusivamente a una “movimentazione di fatturazione” fra società funzionalmente collegate, per ottenere un risparmio d’imposta. Quest’ultimo, in particolare, sarebbe stato conseguito indicando nelle dichiarazioni IRES, IRAP e IVA, rispettivamente, redditi imponibili e valori di produzione netta inferiori a quelli conseguiti, e importi di acquisti superiori a quelli realmente sostenuti. 2. L’Agenzia delle entrate emetteva quindi avviso di accertamento n. TYX03C301912/2013 con il quale, per l’anno 2008, sul presupposto della sussistenza di operazioni volte alla elusione fiscale, procedeva al recupero di euro380.608,00 a titolo di IRES, di euro 68.710,00 a titolo di IRAP e di euro 244.340,00 a titolo di IVA, contestualmente irrogando sanzioni per euro 628.003,20. 3. Contro questo atto impositivo la società proponeva ricorso, che la Commissione Tributaria Provinciale di Messina accoglieva, annullando il provvedimento impugnato. 4. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello e, nel susseguente giudizio, la società Chris s.r.l. spiegava appello incidentale. L’appello principale veniva accolto, con la conferma dell’atto impugnato in primo grado. In particolare, la Commissione Tributaria Regionale, in base alle circostanze di fatto indicate dagli organi accertatori, riteneva sussistente un unico centro decisionale facente capo ad una sola persona, la quale avrebbe organizzato operazioni commerciali di subvezione tra società formalmente diverse e autonome, ma in realtà indistinguibili sotto il profilo gestionale, al solo scopo di ottenere un risparmio di imposta, attraverso “aggiustamenti” tra costi e ricavi oppure creazione di IVA a credito o di altri crediti di imposta a favore delle società che di volta in volta avrebbero potuto utilizzarli per compensazioni. Per la sentenza oggi impugnata, tali operazioni commerciali erano prive di effettivo significato economico, non potendosi individuare 4 valide ragioni atte a giustificare l’affidamento, a società tanto strettamente collegate, di servizi di trasporto commissionati alla società ricorrente da clienti terzi, dal momento che tali servizi venivano effettuati con mezzi, strutture e personale utilizzati promiscuamente dalle varie società coinvolte, che perseguivano interessi economici comuni nell’ambito del medesimo settore commerciale. A tal proposito, le giustificazioni offerte dalla contribuente venivano considerate prive di riscontro probatorio e comunque inadeguate a dimostrare l’esistenza di valide ragioni extrafiscali, soprattutto se inquadrate in un contesto di commistione tra le diverse società. Del pari irrilevante veniva considerata l’esistenza di analoghe operazioni commerciali tra la società odierna ricorrente e altre imprese estranee al centro decisionale individuato dagli organi accertatori. 5. Contro questa sentenza la società Chris s.r.l. ha proposto ricorso per Cassazione affidato a sei motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. L’ufficio di Procura Generale ha depositato conclusioni scritte, anticipando quelle poi ribadite in udienza. La società contribuente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la contribuente fa valere violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c., prospettando la nullità della sentenza impugnata, perché la sua parte motiva sarebbe costituita dalla (pressoché) integrale trascrizione dell’atto di appello proposto dall’Agenzia delle entrate. 1.1. Il motivo non è fondato. È senz’altro vero che la motivazione del provvedimento impugnato (da pag. 4 a pag. 7), nell’esplicitare le ragioni della decisione, ricalca 5 testualmente l’atto di appello dell’Agenzia delle entrate, che la ricorrente ha trascritto (da pag. 7 a pag. 10 del ricorso), ponendolo a confronto con la sentenza della CTR. Tuttavia, in disparte le modifiche - seppur minime - apportate ad alcuni periodi utilizzati, emerge con chiarezza che il collegio ha proceduto a “fare proprio” il percorso argomentativo esposto, in quanto si legge, nell’ultimo capoverso della motivazione: «alla luce delle superiori considerazioni si ritiene regolare il procedimento di verifica eseguito nel rispetto dell’art. 12 L. 212/2000 e legittimo l’avviso di accertamento impugnato». Può trovare quindi applicazione il principio espresso da Cass. Sez. U, sentenza n. 642 del 16/01/2015 (rv. 634091-01) - e recentemente ribadito da Cass. Sez. 5, ordinanza n. 29028 del 06/10/2022 (rv. 666078-01) - secondo cui, nel processo civile e in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità né dei contenuti né delle modalità espositive. 2. Con il secondo mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la ricorrente fa valere la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la sentenza impugnata omesso di pronunziarsi sull’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento, per l’omessa notifica dell’invito a fornire chiarimenti in relazione alle operazioni commerciali ritenute elusive dall’Ufficio impositore, trattandosi di adempimento obbligatorio e previsto - appunto a pena di nullità dell’atto impositivo - dall’art. 37-bis, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973. 2.1. Il motivo non è fondato. 6 La ricorrente indica specificamente gli atti dei giudizi di primo e di secondo grado in cui l’eccezione sarebbe stata, rispettivamente, proposta e riproposta, riproducendone testualmente il relativo punto: quanto al primo grado, pagg.
7-10 del ricorso;
quanto al giudizio di secondo grado, pagg. 15 e 16 dell’atto di costituzione in appello e pagg. 8 e 9 delle memorie difensive depositate in replica al deposito, da parte dell’Agenzia delle Entrate appellante, di un invito ex art. 37-bis, comma 4, d.p.r. n. 600 del 1973 notificato per compiuta giacenza, rispetto al quale l’appellata - odierna ricorrente - ha immediatamente eccepito la mancata spedizione della seconda raccomandata, ritenuta necessaria ai sensi degli artt. 8 e 14 della legge n. 890 del 1982. Ciò premesso, la sentenza impugnata affronta il tema in tre passaggi. Innanzitutto, nella ricostruzione “in fatto”, afferma (pag. 2): «… ai sensi dell’art. 37-bis, comma 4, del d.P.R. 600/1973, l’Agenzia delle Entrate in data 19-04-2013 ha invitato il sig. BA AN, nella qualità di legale rappresentante della società Chris s.r.l., a presentarsi e fornire chiarimenti per iscritto rispetto alle operazioni sopra elencate e per le quali l’ufficio riteneva inesistenti le valide ragioni economiche che le avrebbero giustificate…», per poi concludere «[t]enuto conto che il legale rappresentante della società non ha ottemperato all’invito a presentarsi per fornire i necessari chiarimenti e sulla scorta di quanto rilevato dai verificatori, l’Ufficio ha proceduto per l’anno 2008 all’emissione dell’avviso di accertamento…». Ancora, nell’illustrare le vicende del giudizio di secondo grado, la sentenza della CTR (pagine 2, ultimo cpv., e 3, primo cpv.) dà atto della proposizione dell’eccezione di violazione dell’art. 37-bis, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, riproposta in secondo grado dall’appellata odierna ricorrente, ed espone che l’ente impositore ha sostenuto di aver inviato la richiesta di chiarimenti in data 19 aprile 2013, mentre la società, a fronte della mancata produzione della 7 prova dell’avvenuta spedizione, ha sostenuto di non aver mai ricevuto tale invito. Infine, dopo aver condiviso - con la già descritta tecnica della riproduzione testuale - gli argomenti dell’atto di appello sul merito della pretesa fiscale, la sentenza impugnata dichiara (pag. 7) «legittimo l’avviso di accertamento impugnato». La CTR, dunque, ha implicitamente deciso sull’eccezione (nel senso del suo rigetto), avendo speso argomentazioni sulla fondatezza della pretesa fiscale, incompatibili con l’accoglimento dell’eccezione stessa, della cui proposizione ha comunque dato atto. Come ribadito da Cass. Sez. 3, ordinanza n. 12131 del 08/05/2023 (rv. 667614-01), infatti, è configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un’eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d’ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un’altra questione (qui, quella sulla fondatezza della pretesa fiscale), il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza. 3. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la contribuente prospetta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la sentenza impugnata omesso di pronunziarsi sull’eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di motivazione, avendo l’ente impositore motivato per relationem rispetto alle risultanze del processo verbale di constatazione, recependole del tutto acriticamente. 3.1. Anche questo motivo è infondato, per ragioni analoghe a quelle illustrate con riferimento al secondo mezzo d’impugnazione. In primo luogo, va richiamata la giurisprudenza costante di questa Corte, secondo cui l’obbligo di motivazione dell’Amministrazione finanziaria, in relazione a un atto impositivo notificato al contribuente, deve ritenersi assolto ove l’atto faccia riferimento a un processo verbale di constatazione precedentemente notificato o di 8 cui sia stata rilasciata copia da parte degli organi di controllo (circostanza qui non contestata: in tal senso, tra le tante, Cass. Sez. 5, sentenza n. 23696 del 28/07/2022, rv. 665348-01). Ciò posto, circa la denunciata omessa pronuncia sull’eccezione di nullità, valgono le medesime considerazioni svolte in relazione al secondo motivo: l’affermazione della CTR, che a pag. 7 della sentenza dichiara la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato, costituisce una statuizione logicamente incompatibile con l’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento motivato per relationem sollevata dalla contribuente e della cui proposizione la CTR aveva dato espressamente conto (a pag. 2 della sentenza, infatti, si legge: «Preliminarmente la società eccepisce il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento mediante rinvio al processo verbale di constatazione della GG.FF., …»). 4. Con il quarto strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la contribuente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il motivo, articolato in più profili, è complessivamente inammissibile. 4.1. In primo luogo, si censura la sentenza impugnata, nella parte in cui la CTR non avrebbe espresso i motivi in base ai quali ha ritenuto che fosse stata fornita la prova della fondatezza della pretesa erariale nonostante l’omesso deposito nei precedenti gradi di giudizio dei documenti allegati al processo verbale di constatazione. A tale proposito, la ricorrente, a pag. 37 del ricorso, evidenzia come l’ufficio impositore abbia depositato, nel giudizio di primo grado, il PVC privo dei suoi 77 allegati, per lo più costituiti dalle fatture e dalle schede contabili delle operazioni considerate elusive. Evidenzia, ancora, che l’Agenzia delle Entrate ha proposto appello senza depositare alcun ulteriore documento e che, nell’atto di costituzione in giudizio con appello incidentale, la medesima contribuente ha ribadito i motivi formulati nel ricorso di primo grado evidenziando, a 9 pagina 8 della successiva memoria difensiva, la lacuna probatoria posta in evidenza. In via generale, tuttavia, va ricordato che l’omesso esame rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, deve riferirsi ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” o a “deduzioni difensive”, le quali, pertanto, risultano irrilevanti (Cass., Sez. 6-1, ordinanza n. 2268 del 26/01/2022, rv. 663758-01). Senza contare, in ogni caso, che la reale effettuazione dei sub trasporti non è oggetto di contestazione e in nessuna parte del ricorso si contesta la mancata corrispondenza tra le somme indicate nel PVC e quelle riportate nella documentazione di cui si tratta, il cui omesso deposito, quindi, neppure potrebbe essere considerato decisivo per il giudizio. Anzi, in ricorso (pag. 29) ci si lamenta appunto che l’avviso di accertamento - il cui contenuto è stato condiviso dalla sentenza impugnata - abbia erroneamente fatto coincidere il vantaggio fiscale asseritamente conseguito con la totalità delle somme fatturate dalle società collegate per le subvezioni oggetto di accertamento. 4.2. In secondo luogo, la contribuente lamenta che la CTR non avrebbe espresso i motivi in base ai quali ha ritenuto che l’odierna società ricorrente abbia effettivamente conseguito un vantaggio fiscale. A pag. 6 della sentenza, tuttavia, la CTR afferma che tale vantaggio fiscale è risultato sussistente, poiché «è stata riconosciuta l’esistenza di operazioni fatturate fra le società cointeressate prive di un effettivo interesse economico poste in essere al fine di consentire un “aggiustamento” tra costi e ricavi per evitare risultati economici gravosi, o di concentrare IVA a credito su l’una o sull’altra società per l’utilizzo di compensazioni, o di usufruire di crediti d’imposta da utilizzare per le compensazioni (agevolazioni crediti d’imposta assunzioni nuovo personale), o costituzione di plafond (fatturazioni verso la società consorella rumena “D.F.D. Trans”). Per tutto quanto 10 descritto, si ritiene che trattasi di un indebito vantaggio fiscale determinatosi anche dalle fatturazioni intercorse tra le società sopra riportate». Ciò posto, la mancanza di un effettivo vantaggio fiscale non rientra nella nozione di “fatto storico” rilevante ai fini del motivo di ricorso proposto, essendo piuttosto il risultato della valutazione di altri fatti, di cui non può dirsi che la CTR abbia omesso l’esame. Ciò che si denuncia, allora, è piuttosto una presunta errata valutazione di tali circostanze, che però è estranea al perimetro del motivo in esame, ove sorretta da una motivazione che raggiunga il “minimo costituzionale” (da ultimo, Cass. S.U., sentenza n. 5792 del 05/03/2024 - rv. 670391-01). 4.3. Per la contribuente, ancora, la CTR non avrebbe esplicitato i motivi in base ai quali ha ritenuto che il vantaggio fiscale asseritamente conseguito sia stato esattamente corrispondente a quello individuato dall'Agenzia delle Entrate con riferimento all’intero ammontare delle fatture emesse dalle società che hanno effettuato i trasporti in subappalto per conto della ricorrente. Nel corpo del motivo, tuttavia, la contribuente riproduce l’atto d’impugnazione in primo grado e stralci dell’atto di costituzione nel giudizio di secondo di secondo, ripercorrendo l’intera vicenda e i rapporti tra le società interessate, ma non enuclea con precisione quali specifici fatti storici - decisivi ai fini dell’assunzione di una decisione diversa - non siano stati esaminati dal giudice, pur essendo stati discussi tra le parti. Tutti i fatti storici indicati dalla ricorrente - in particolare: la reale esecuzione delle operazioni fatturate (sub trasporti indicati nelle fatture allegate al PVC e prestazioni di lavoro dipendente); la natura di s.r.l. di tutte le società coinvolte, con conseguente applicazione della medesima aliquota, che renderebbe inesistente un minor introito per il Fisco;
il carattere “reciproco” delle operazioni tra le società interessate;
eccetera - sono stati esaminati dalla CTR, che non li ha evidentemente considerati come ostativi a una valutazione 11 di elusività, considerando, anzi, legittima la ripresa fiscale, nella misura accertata dalla Guardia di Finanza. Ciò che la ricorrente contesta, a ben vedere, è il “calcolo” effettuato dagli organi accertatori e “recepito” dalla sentenza, in quanto ci si duole sia della circostanza che il vantaggio fiscale è stato fatto coincidere con l’intero ammontare dei costi sostenuti per i trasporti subappaltati, sia del fatto che non si è consentito alla ricorrente di detrarre neppure il costo che avrebbe sopportato se avesse realizzato “in proprio” i trasporti, avendo gli organi accertatori lasciato invariato l’ammontare dei ricavi conseguiti attraverso la fatturazione ai propri clienti. Anche in tal caso, dunque, da un lato si contesta - inammissibilmente - la valutazione dell’intero compendio probatorio, dall’altro, e al più, ci si duole di una falsa applicazione della disciplina in tema di determinazione della detraibilità dei costi sostenuti (vizio veicolabile, però, solo attraverso l’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). 4.4. Ancora, la contribuente censura la sentenza impugnata, per non avere la CTR espresso i motivi in base ai quali, da un lato ha ritenuto che la società non avesse fornito valide ragioni economiche sottese alle operazioni commerciali di subvezione oggetto di contestazione e, dall’altro, ha reputato esistente un collegamento gestionale tra le imprese. Anche in tal caso, però, va evidenziato come la CTR abbia motivato (rispettivamente alle pagine 6 e 7 e alle pagine 5 e 6, sebbene con la già scrutinata tecnica per relationem), sulle ragioni per le quali ha considerato insussistenti valide ragioni economiche extrafiscali e sussistente, invece, il collegamento gestionale tra le diverse società. A fronte di ciò, non sono specificamente indicati i “fatti storici”, nell’accezione sopra indicata, il cui esame sia stato omesso. 4.5. In definitiva, al fondo della complessiva censura, emerge una denuncia di incongruità della valutazione fornita dai giudici di secondo grado circa gli elementi di prova complessivamente acquisiti e dei fatti di causa, dai quali si vorrebbe trarre la conclusione – 12 opposta a quella cui è approdata la CTR – che la concessione in subappalto di servizi di trasporto a società collegate assicurava molteplici vantaggi dal punto di vista economico (con particolare riferimento al risparmio di costi legati alla riduzione di viaggi con mezzi vuoti), tanto che le medesime operazioni sarebbero state effettuate anche tramite società non collegate al medesimo centro decisionale individuato dalla Guardia di Finanza (fatto storico di cui la CTR, peraltro, ha tenuto espressamente conto in motivazione). In tal modo, però, la ricorrente sollecita una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, che fuoriesce dal perimetro del giudizio di legittimità e non rispetta i suddetti limiti previsti dall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. sul piano dei vizi rilevanti della motivazione. Consapevole della difficoltà di veicolare tale pretesa ad una rivalutazione dei fatti per il tramite del mezzo prescelto, la ricorrente ripiega su un altro profilo, rimproverando alla CTR (pag. 38 del ricorso) di aver emesso una «sentenza totalmente nulla e immotivata per avere letteralmente copiato l’atto di appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Messina». Ma va ribadito, a questo punto, che il sindacato di legittimità sulla motivazione, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della stessa, resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato solo qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass., Sez. 1, ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, rv. 664120-01), sempreché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. U, sentenza n. 8053 del 07/04/2014, rv. 629830-01). Da questo punto di vista, la sentenza impugnata, sebbene con la tecnica di riproporre testualmente i passaggi dell’atto di appello - di 13 cui però, come già chiarito in sede di esame del primo motivo, ha fatto proprie le argomentazioni - ha esposto (alle pagine da 5 a 7) le ragioni per le quali, sulla base di quei fatti indicati dalla stessa ricorrente, ha ritenuto sussistente un unico centro gestionale tra le varie società coinvolte e ha considerato le operazioni commerciali fatturate come finalizzate principalmente a conseguire un indebito vantaggio fiscale (di cui ha recepito la quantificazione operata dall’organo accertatore), in quanto prive di effettiva giustificazione economica in una normale logica di mercato. Ne deriva che il giudice a quo risulta aver elaborato un ben delineato tracciato argomentativo, sicché non è incorso in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede. 5. Con il quinto mezzo d’impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la CTR omesso di pronunziarsi sull'appello incidentale proposto sul punto delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in favore dell’odierna ricorrente in misura da quest’ultima ritenuta insufficiente. 5.1. Il motivo è infondato, in quanto alcuna statuizione espressa avrebbe dovuto essere adottata dalla CTR, che ha totalmente riformato la sentenza di primo grado, in senso sfavorevole alla società, sul punto appellante incidentale. 6. Con il sesto motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata avrebbe erroneamente condannato l’odierna ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate. 6.1. Il motivo è infondato. La ricorrente sostiene che la CTR avrebbe dovuto rigettare l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, e condannare l’appellante al pagamento delle spese di giudizio del doppio grado in favore dell’odierna ricorrente. Ma è evidente che la sentenza impugnata è stata di segno completamente opposto, avendo riformato la 14 decisione di primo grado favorevole alla contribuente, sicché la CTR mai avrebbe potuto condannare l’appellante alle spese di giudizio in favore della società appellata, in quanto risultata soccombente in secondo grado. 7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. CO la società CHRIS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle entrate, che si liquidano in euro 15.000,00 oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso, in Roma, il 9 maggio 2024.